pensioni
Quei contributi figurativi che possono allegerire le pensioni di anzianit...
di GiovanBattista Fortini

come d'intesa, ti invio un sunto della ricerca inerente l'utilizzo dei
contributi figurativi ai fini pensionistici,
in modo che tu lo possa divulgare con PCCIECHI.

Come ampiamente accennatoti telefonicamente, bisogna non trascurare il
problema che riguarda tuttti i non vedenti
lavoratori che dal 1996 non possono beneficiare dei contributi figurativi ai
fini del calcolo della pensione.
Io st cercando in tutti i modi di informare quanti pi lavoratori non
vedenti  possibile, in modo che gli stessi
prendano coscienza di ci che gli attende quando apriranno la porta della
pensione, anche perch si  ancora in
tempo per cercare di organizzarsi e non far passare inosservata questa
problematica che ha sonnecchiato per 19 anni.
Anche perch ritengo che si possa
portare a soluzione ed evitare delle ulteriori perdite sulla pensione.

Ti auguro buona lettura e tante riflessioni insieme a tutti coloro che la
leggeranno, con l'auspicio che comprendendone l'importanza si adoperino per
cercare di fare informazione e stimolino dibatti associativi che ci possano
far ritrovare uniti nel chiedere ad una sola voce che i contributi
figurativi non si devono toccare.

Per una maggiore chiarezza, ho preferito riporrtare
lo stralcio della
disposizione che riconosce ai militari il beneficio dei contributi
figurativi successivamente
all'entrata in vigore
della L. 335/95, con il quale gli hanno trasformato il calcolo delle
pensioni da retributivo
acontributivo, poich sono identici ai nostri contributi figurativi.
Per cui se  stato possibile per loro poter godere dei benefici dei
contributi figurativi fin dal 1997, come evincibile dall' Art. 3, comma 7,
del decreto legislativo n. 165 del 1997, che ha previsto un
criterio per incrementare il montante
individuale contributivo per il personale militare.
Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23,
della legge 8
agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1,
commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, in materia
di armonizzazione al regime
previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale

militare,
delle Forze di polizia e del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco, nonche' del personale non

contrattualizzato
del pubblico impiego. (GU n.139 del

17-6-1997 ) 

Entrata in vigore del decreto: 2-7-1997. Le

disposizioni di cui al Titolo I
entrano in vigore dal 1 gennaio 1998.

Art. 3.

A u s i l i a r i a
comma 6 omissis.
comma 7. Per il personale di cui all'articolo 1 escluso

dall'applicazione
dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per
raggiungimento dei limiti 

di eta' previsto dall'ordinamento di
appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei
requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di
ausiliaria, il cui trattamento di pensione e'

liquidato in tutto o in
parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n.
335, il montante 

individuale dei contributi e' determinato con
l'incremento di un importo pari a 5 volte la base

imponibile
dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo
della pensione. Per il 

personale delle Forze di polizia ad
ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al
collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato.
comma 8 omissis.

Per quanto concerne l'analogia di cui

ti parlavo, tra i contributi
figurativi nostri e quelli militari, ne ho

trovato traccia nella sentenza di Cassazione

11717/92, in cui si
richiamavano le diverse leggi a sostegno di quanto

si affermava " Il beneficio di 4 mesi di

contribuzione figurativa (per ogni
anno di servizio effettivamente svolto

presso pubbliche amministrazioni o aziende

private) previsto, in favore dei
centralinisti telefonici non vedenti,

dall'art. 9 comma 2 della l. 29 marzo 1985 n.

113, che definisce detta
contribuzione "utile ai soli fini del

diritto alla pensione e dell'anzianit contributiva",

 computabile anche ai
fini del conseguimento del diritto

alla pensione di anzianit, invece che solo ai fini della

misura della
medesima, tenuto conto che a tale pensione

si ha diritto, ai sensi dell'art. 22 della l. 30 aprile 1969

n. 153, nella
concorrenza del duplice requisito

dell'anzianit di iscrizione e di quella contributiva, mentre non

rileva in
contrario l'espressione "ai soli fini"

adoperata dalla norma del predetto art. 9, atteso, in particolare,

che essa
 volta a sancire l'irrilevanza della

contribuzione figurativa per istituti diversi dalla pensione.
".
Da

quanto leggo da normattiva, sembra che l'articolo 22 lett. B della L.
153/69 non  stato abrogato, e dispone "

b)

possano far valere almeno 35 anni di contribuzione effettiva

in costanza di lavoro, volontaria e figurativa

accreditata a favore degli ex

combattenti, militari e categorie assimilate, nonche' quella di cui al
quarto
comma del

successivo articolo 49;".
Mentre dall'articolo 49 richiamato, possiamo evincere che come noi per i
militari, i

contributi figurativi sono su

richiesta e sono validi sia per l'anzianit che per il calcolo, come detto
chiaramente

nell'articolo che ti riporto

integralmente " Art. 49.

I periodi di servizio militare e quelli equiparati di cui agli

articoli 56 n. 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827; 7, 8 e 9
della legge 20 febbraio 1958, n. 55,

nonche' i periodi di servizio militare
ed
equiparati di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, sono considerati utili

a

richiesta dell'interessato ai fini del diritto e della determinazione della
misura della pensione

dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, anche se tali periodi

eccedano
la
durata del servizio di leva e gli assicurati anteriormente all'inizio dei
servizi predetti, non possano

far valere periodi di iscrizione
nell'assicurazione anzidetta.

La disposizione di cui al precedente comma non si

applica nei

confronti di coloro che abbiano prestato o prestino servizio militare come
militare di carriera e nei

confronti di coloro in cui favore il periodo di
servizio militare o assimilato sia stato o possa venir riconosciuto

ai fini
di
altro trattamento pensionistico sostitutivo dell'assicurazione generale
obbligatoria.

Dall'entrata in

vigore della presente legge le norme dell'articolo

6 della legge 28 marzo 1968, n. 341, cessano di applicarsi

all'assicurazione

predetta.

Sono altresi' considerati utili ai fini del diritto alla pensione e

della determinazione

della misura di essa i contributi accreditati ai sensi
della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni

e integrazioni.

Il secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della

Repubblica 27 aprile 1968, n. 488,

e' cosi' modificato:

"Agli effetti previsti dal presente articolo i contributi

accreditati ai sensi della legge 10

marzo 1955, n. 96 e successive
modificazioni, sono equiparati ai contributi volontari, su espressa domanda
dell'interessato".".
Doverosamente, al fine di darti un'esaustiva informazione che ti permette di
valutare in

dettaglio quanto ho

esposto fin'ora, non da esperto ma da persona direttamente interessata alla
vicenda di che

trattasi, non mi esula da possibili errori, di cui sarei grato esserne
informato se se ne riscontrano.
Per una ulteriore chiarezza, riporto lo

stralcio della modifica inerente la legge 113/85, che suggerirei di leggere
attentamente insieme ai richiami delle circolari esplicative a corredo, ed
in particolare
l'articolo 9 comma 2,

nonch la presentazione

da parte dell'onorevole firmatario, che ti prego di leggerre con particolare
attenzione.
Modifica all'articolo 9 comma 2 L. 113/85:" Infine, la proposta di
legge prevede una riformulazione dell'
articolo 9 della legge n. 113 del 1985
che assume un particolare rilievo. Infatti, in armonia con le riforme in
materia previdenziale, viene attualizzato

il beneficio di quattro mesi di contribuzione
figurativa per ogni anno di

servizio effettivamente svolto per quanto
concerne gli effetti in tema di calcolo del

trattamento pensionistico, sia

con il
sistema contributivo che con il sistema misto.
Tale misura, cos come ? si sottolinea ? l'intero

provvedimento, non
comporta alcun aggravio di spesa, dal

momento che il testo vigente della
legge n. 113 del 1985,
all'articolo 9, comma 3, gi prevede un apposito stanziamento di bilancio
per far fronte al maggior onere derivante

dall'applicazione delle disposizioni
in essa contenute, con particolare riferimento alla copertura del periodo di
anzianit figurativa concesso ai

lavoratori non vedenti a carico del bilancio
dello Stato.
Ulteriore prova ne

 la circolare del Dipartimento della funzione
pubblica ? Presidente del Consiglio dei

ministri 18 settembre 1985

(pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 5 ottobre 1985), che al punto 6.2
precisa le metodologie di rimborso

degli

oneri sostenuti da parte dello Stato in
applicazione del citato articolo 9, a valere sul capitolo di bilancio
appositamente definito. A conferma di una

totale copertura degli oneri derivanti
dalla legge, soccorre anche la

circolare del Ministero del tesoro 27 maggio
1992, n. 12/IP (pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1 giugno

1992),
che conferma che il maggiore onere pensionistico derivante dal beneficio
concesso ai lavoratori non vedenti

viene

recuperato dalle casse pensioni, amministrate
direttamente dalla direzione Generale degli istituti di

previdenza (decreto
del Ministro del tesoro 4 aprile 1991,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 204 del 31 agosto

1991 e circolare del Ministro del tesoro n. 67 del 28
ottobre 1991, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 276 del

25 novembre 1991).

torna su torna su

proposta
1. Il
comma 2 dell'articolo 9 della legge 29 marzo 1985, n. 113,


sostituito dal seguente:
2. Le prestazioni di lavoro dei centralinisti telefonici e operatori
della

comunicazione minorati della

vista di cui all'articolo 2 sono considerate
particolarmente usuranti. Agli stessi 

riconosciuto, su loro richiesta, per
ogni anno di servizio effettivamente

svolto presso pubbliche amministrazioni
o

aziende private, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa
utile ai fini del diritto alla pensione

e

dell'anzianit contributiva, nonch
alla maggiorazione di un terzo dei contributi annui utili a determinare la
misura

del trattamento pensionistico

finale..
".
Per doverosa completezza, sempre da inesperto della materia, cerco di
riassumere ad oggi la nostra situazione previdenziale, che purtroppo non
posso fare a meno di commentare che st

precipitando a nostro discapito.
Con l'entrata in vigore della L. 335/95, che ha introdotto il sistema
contributivo,

si  verificata la seguente situazione:
1 chi al 31 dicembre 1995 aveva maturato compreso di contributi figurativi
18 anni, ha diritto al calcolo della pensione col sistema retributivo, fino
al 31 dicembre 2011, quando con la

Fornero si  trasformato tutto in
contributivo;
2 chi aveva meno di 18 anni al 31 dicembre 1995, v con il sistema

misto, il
che significa che i contributi fino al 1995 sono calcolati col retributivo,
quelli successivi con il

contributivo;
3 per coloro che invece hanno contributi dal 1996 in poi, vanno solo col
calcolo contributivo;
Tutto ci

sta a significare che i contributi figurativi maturati con il
retributivo sono utili anche ai fini del calcolo della

pensione, quelli
contributivi no, sono utili solo per l'anzianit.
Da quanto innanzi detto  possibile affermare con

assoluta certezza che i
contributi figurativi dal 1996 in poi per chi v con il calcolo misto o
contributivo non

avranno alcun effetto sull'incremento della pensione,
mentre lo stesso si verifica per coloro che vanno con il

calcolo retributivo
a partire dal 2012.
Ritenendo che quanto esposto sia importante per noi stessi e per la
categoria

tutta, saluto ognuno degli eventuali lettori, confidando in un loro cortese
riscontro divulgando e se gli far piacere sia per chiarimenti che per
concordare iniziative da intraprendere, di scrivermi adattitta@email.it.
Saluti da Giovambattista Fortini
(inviato in privato in data 20\02\2015 h. 18.05)


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