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Testo della bozza della carta dei diritti internet.
Francesco Melis in privato, 13\10\2014, h. 21.49.

Presentata a Montecitorio la Carta dei diritti di Internet della commissione Boldrini guidata dal 
giurista Stefano Rodot. Quattordici articoli incentrati sui diritti della cittadinanza in rete e 
un filo conduttore: i diritti della persona devono prevalere sui profitti

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI IN INTERNET
(Bozza)
PREAMBOLO
Internet ha contribuito in maniera decisiva a ridefinire lo spazio pubblico e privato,
a strutturare i rapporti tra le persone e tra queste e le Istituzioni. Ha cancellato
confini e ha costruito modalit nuove di produzione e utilizzazione della
conoscenza. Ha ampliato le possibilit di intervento diretto delle persone nella
sfera pubblica. Ha modificato l?organizzazione del lavoro. Ha consentito lo
sviluppo di una societ pi aperta e libera. Internet deve essere considerata come
una risorsa globale e che risponde al criterio della universalit.
L?Unione europea  oggi la regione del mondo dove  pi elevata la tutela
costituzionale dei dati personali, esplicitamente riconosciuta dall?articolo 8 della
Carta dei diritti fondamentali, che costituisce il riferimento necessario per una
specificazione dei principi riguardanti il funzionamento di Internet, anche in una
prospettiva globale.
Questa Dichiarazione dei diritti in Internet  fondata sul pieno riconoscimento di
libert, eguaglianza, dignit e diversit di ogni persona. La garanzia di questi diritti
 condizione necessaria perch sia assicurato il funzionamento democratico delle
Istituzioni, e perch si eviti il prevalere di poteri pubblici e privati che possano
portare ad una societ della sorveglianza, del controllo e della selezione sociale.
Internet si configura come uno spazio sempre pi importante per
l?autorganizzazione delle persone e dei gruppi e come uno strumento essenziale
per promuovere la partecipazione individuale e collettiva ai processi democratici e
l?eguaglianza sostanziale.
I principi riguardanti Internet tengono conto anche del suo configurarsi come uno
spazio economico che rende possibili innovazione, corretta competizione e
crescita in un contesto democratico.
Una Dichiarazione dei diritti di Internet  strumento indispensabile per dare
fondamento costituzionale a principi e diritti nella dimensione sovranazionale. 2
1.RICONOSCIMENTO E GARANZIA DEI DIRITTI
Sono garantiti in Internet i diritti fondamentali di ogni persona riconosciuti dai
documenti internazionali, dalla Carta dei diritti fondamentali dell?Unione Europea,
dalle costituzioni e dalle leggi.
Tali diritti devono essere interpretati in modo da assicurarne l?effettivit nella
dimensione della Rete.
Il riconoscimento dei diritti in Internet deve essere fondato sul pieno rispetto della
dignit, della libert, dell?eguaglianza e della diversit di ogni persona, che
costituiscono i principi in base ai quali si effettua il bilanciamento con altri diritti.
2.DIRITTO DI ACCESSO
Ogni persona ha eguale diritto di accedere a Internet in condizioni di parit, con
modalit tecnologicamente adeguate e aggiornate che rimuovano ogni ostacolo di
ordine economico e sociale.
Il diritto fondamentale di accesso a Internet deve essere assicurato nei suoi
presupposti sostanziali e non solo come possibilit di collegamento alla Rete.
L?accesso comprende la libert di scelta per quanto riguarda sistemi operativi,
software e applicazioni.
L?effettiva tutela del diritto di accesso esige adeguati interventi pubblici per il
superamento di ogni forma di divario digitale ? culturale, infrastrutturale,
economico ? con particolare riferimento all?accessibilit delle persone con
disabilit.
3. NEUTRALITA? DELLA RETE
Ogni persona ha il diritto che i dati che trasmette e riceve in Internet non
subiscano discriminazioni, restrizioni o interferenze in relazione al mittente,
ricevente, tipo o contenuto dei dati, dispositivo utilizzato, applicazioni o, in
generale, legittime scelte delle persone.
La neutralit della Rete, fissa e mobile, e il diritto di accesso sono condizioni
necessarie per l?effettivit dei diritti fondamentali della persona. Garantiscono il
mantenimento della capacit generativa di Internet anche in riferimento alla
produzione di innovazione. Assicurano ai messaggi e alle loro applicazioni di
viaggiare online senza discriminazioni per i loro contenuti e per le loro funzioni.
4. TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati che la riguardano, per garantire il
rispetto della sua dignit, identit e riservatezza.
I dati personali sono quelli che consentono di risalire all?identit di una persona e
comprendono anche i dati identificativi dei dispositivi e le loro ulteriori elaborazioni,
come quelle legate alla produzione di profili.3
I dati devono essere trattati rispettando i principi di necessit, finalit, pertinenza,
proporzionalit e, in ogni caso, prevale il diritto di ogni persona
all?autodeterminazione informativa.
I dati possono essere raccolti e trattati solo con il consenso effettivamente
informato della persona interessata o in base a altro fondamento legittimo previsto
dalla legge. Il consenso  in via di principio revocabile. Per il trattamento di dati
sensibili la legge pu prevedere che il consenso della persona interessata debba
essere accompagnato da specifiche autorizzazioni.
Il consenso non pu costituire una base legale per il trattamento quando vi sia un
significativo squilibrio di potere tra la persona interessata e il soggetto che effettua
il trattamento.
Sono vietati l?accesso e il trattamento dei dati personali con finalit anche
indirettamente discriminatorie.
5. DIRITTO ALL?AUTODETERMINAZIONE INFORMATIVA
Ogni persona ha diritto di accedere ai propri dati, quale che sia il soggetto che li
detiene e il luogo dove sono conservati, per chiederne l?integrazione, la rettifica, la
cancellazione secondo le modalit previste dalla legge. Ogni persona ha diritto di
conoscere le modalit tecniche di trattamento dei dati che la riguardano.
Le raccolte di massa di dati personali possono essere effettuate solo nel rispetto
dei principi e dei diritti fondamentali.
La conservazione dei dati deve essere limitata al tempo necessario, tenendo
conto del principio di finalit e del diritto all?autodeterminazione della persona
interessata.
6. INVIOLABILIT DEI SISTEMI E DOMICILI INFORMATICI
Senza l?autorizzazione dell?autorit giudiziaria, nei soli casi e modi previsti dalla
legge,  vietato l?accesso ai dati della persona che si trovino su dispositivi
personali, su elaboratori remoti accessibili tramite credenziali da qualsiasi
elaboratore connesso a Internet o simultaneamente su dispositivi personali e, in
copia, su elaboratori remoti, nonch l?intercettazione di qualsiasi forma di
comunicazione elettronica.
7. TRATTAMENTI AUTOMATIZZATI
Nessun atto, provvedimento giudiziario o amministrativo, decisione comunque
destinata ad incidere in maniera significativa nella sfera delle persone possono
essere fondati unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto
a definire il profilo o la personalit dell?interessato.4
8. DIRITTO ALL?IDENTIT
Ogni persona ha diritto alla rappresentazione integrale e aggiornata della propria
identit in Rete.
La sua definizione riguarda la libera costruzione della personalit e non pu
essere sottratta all?intervento e alla conoscenza dell?interessato.
L?uso di algoritmi e di tecniche probabilistiche deve essere portato a conoscenza
delle persone interessate, che in ogni caso possono opporsi alla costruzione e alla
diffusione di profili che le riguardano.
Ogni persona ha diritto di fornire solo i dati strettamente necessari per
l?adempimento di obblighi previsti dalla legge, per la fornitura di beni e servizi, per
l?accesso alle piattaforme che operano in Internet.
La definizione di un?identit in Internet da parte dell?amministrazione pubblica deve
essere accompagnata da adeguate garanzie.
9. ANONIMATO
Ogni persona pu comunicare elettronicamente in forma anonima per esercitare le
libert civili e politiche senza subire discriminazioni o censure.
Limitazioni possono essere previste solo quando siano giustificate dall?esigenza di
tutelare un interesse pubblico e risultino necessarie, proporzionate, fondate sulla
legge e nel rispetto dei caratteri propri di una societ democratica.
Nei casi previsti dalla legge e con provvedimento motivato dell?autorit giudiziaria
l?autore di una comunicazione pu essere identificato quando sia necessario per
garantire la dignit e i diritti di altre persone.
10. DIRITTO ALL?OBLIO
Ogni persona ha diritto di ottenere la cancellazione dagli indici dei motori di ricerca
dei dati che, per il loro contenuto o per il tempo trascorso dal momento della loro
raccolta, non abbiano pi rilevanza.
Il diritto all?oblio non pu limitare la libert di ricerca e il diritto dell?opinione
pubblica a essere informata, che costituiscono condizioni necessarie per il
funzionamento di una societ democratica. Tale diritto pu essere esercitato dalle
persone note o alle quali sono affidate funzioni pubbliche solo se i dati che le
riguardano non hanno alcun rilievo in relazione all?attivit svolta o alle funzioni
pubbliche esercitate.
Se la richiesta di cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei dati  stata
accolta, chiunque ha diritto di conoscere tali casi e di impugnare la decisione
davanti all?autorit giudiziaria per garantire l?interesse pubblico all?informazione. 5
11. DIRITTI E GARANZIE DELLE PERSONE SULLE PIATTAFORME
I responsabili delle piattaforme digitali sono tenuti a comportarsi con lealt e
correttezza nei confronti di utenti, fornitori e concorrenti.
Ogni persona ha il diritto di ricevere informazioni chiare e semplificate sul
funzionamento della piattaforma, a non veder modificate in modo arbitrario le
condizioni contrattuali, a non subire comportamenti che possono determinare
difficolt o discriminazioni nell?accesso. Ogni persona deve in ogni caso essere
informata del mutamento delle condizioni contrattuali. In questo caso ha diritto di
interrompere il rapporto, di avere copia dei dati che la riguardano in forma
interoperabile, di ottenere la cancellazione dalla piattaforma dei dati che la
riguardano.
Le piattaforme che operano in Internet, qualora si presentino come servizi
essenziali per la vita e l?attivit delle persone, favoriscono, nel rispetto del principio
di concorrenza, condizioni per una adeguata interoperabilit, in presenza di parit
di condizioni contrattuali, delle loro principali tecnologie, funzioni e dati verso altre
piattaforme.
12. SICUREZZA IN RETE
La sicurezza in Rete deve essere garantita come interesse pubblico, attraverso
l?integrit delle infrastrutture e la loro tutela da attacchi esterni, e come interesse
delle singole persone.
Non sono ammesse limitazioni della libert di manifestazione del pensiero; deve
essere garantita la tutela della dignit delle persone da abusi connessi a
comportamenti negativi, quali l?incitamento all?odio, alla discriminazione e alla
violenza.
13. DIRITTO ALL'EDUCAZIONE
Ogni persona ha diritto di acquisire le capacit necessarie per utilizzare Internet in
modo consapevole e attivo. La dimensione culturale ed educativa di Internet
costituisce infatti elemento essenziale per garantire l?effettivit del diritto di
accesso e della tutela delle persone.
Le istituzioni pubbliche promuovono attivit educative rivolte alle persone, al
sistema scolastico e alle imprese, con specifico riferimento alla dimensione
intergenerazionale.
Il diritto all'uso consapevole di Internet  fondamentale perch possano essere
concretamente garantiti lo sviluppo di uguali possibilit di crescita individuale e
collettiva; il riequilibrio democratico delle differenze di potere sulla Rete tra attori
economici, Istituzioni e cittadini; la prevenzione delle discriminazioni e dei
comportamenti a rischio e di quelli lesivi delle libert altrui.6
14. CRITERI PER IL GOVERNO DELLA RETE
Ogni persona ha diritto di vedere riconosciuti i propri diritti in Rete sia a livello
nazionale che internazionale.
Internet richiede regole conformi alla sua dimensione universale e sovranazionale,
volte alla piena attuazione dei principi e diritti prima indicati, per garantire il suo
carattere aperto e democratico, impedire ogni forma di discriminazione e evitare
che la sua disciplina dipenda dal potere esercitato da soggetti dotati di maggiore
forza economica.
La costruzione di un sistema di regole deve tenere conto dei diversi livelli
territoriali (sovranazionale, nazionale, regionale), delle opportunit offerte da
forme di autoregolamentazione conformi ai principi indicati, della necessit di
salvaguardare la capacit di innovazione, della molteplicit di soggetti che
operano in Rete, promuovendone il coinvolgimento in forme che garantiscano la
partecipazione diffusa di tutti gli interessati. Le istituzioni pubbliche adottano
strumenti adeguati per garantire questa forma di partecipazione.
In ogni caso, l?innovazione normativa in materia di Internet  sottoposta a
valutazione di impatto sull'ecosistema digitale.
La gestione della Rete deve assicurare il rispetto del principio di trasparenza, la
responsabilit delle decisioni, l?accessibilit alle informazioni pubbliche, la
rappresentanza dei soggetti interessati.
L?accesso ed il riutilizzo dei dati generati e detenuti dal settore pubblico debbono
essere garantiti e potenziati.
La costituzione di autorit nazionali e sovranazionali  indispensabile per garantire
effettivamente il rispetto dei criteri indicati, anche attraverso una valutazione di
conformit delle nuove norme ai principi di questa Dichiarazione.
