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Decreto semplificazione convertito in legge con importanti novit per i disabili.
Giuseppe Fornaro su uici Napoli, 21\08\2014, h. 18.55.


Decreto semplificazione: convertito in legge con importanti modificazioni
Il tema della semplificazione amministrativa  centrale nel rapporto fra la Pubblica 
Amministrazione, i cittadini e le imprese. Ai sovraccarichi amministrativi, cio alle procedure 
imposte da un sovrapporsi spesso disorganico di disposizioni, viene giustamente imputata la causa 
di maggiori oneri traducibili in costi diretti o indiretti per chi si trova ad affrontarli. Tempo e 
denaro sottratti ai diretti interessati, ma anche maggiore impiego di risorse umane della Pubblica 
Amministrazione, provocano un riverbero negativo in termini di sviluppo economico, ma anche di 
qualit della vita delle persone. Negli ultimi anni il Legislatore italiano  intervenuto, con 
maggiore o minore decisione, nella direzione della semplificazione amministrativa.
Nell?mbito della disabilit il sovraccarico amministrativo rappresenta un elemento di ulteriore 
disagio perch investe opportunit e diritti e ne rallenta o appesantisce la fruizione.
In particolare i percorsi di riconoscimento di status (invalidit, handicap, disabilit ai fini 
lavorativi, handicap ai fini scolastici) risultano assai farraginosi, comportano inutili 
duplicazioni di visite di controllo, revisione e verifica prevalentemente ingiustificate.
In questo mbito gli interventi normativi sono stati piuttosto marginali e timidi negli anni: unica 
norma degna di rilievo, pur di efficacia ?depotenziata?,  la legge 80/2006 che impone il principio 
che le persone con grave disabilit, stabilizzata o ingravescente, siano esonerate da ulteriori 
visite di verifica e controllo. Dei limiti di questa norma parliamo pi sotto.
Nell?ultimo decennio, pi volte, le Associazioni delle persone con disabilit e in particolare la 
Federazione Italiana per il Superamento dell?Handicap, hanno avanzato organiche proposte di 
semplificazione amministrativa che, tuttavia, pur incontrando una disponibilit teorica, sono 
rimaste finora lettera morta.
Di tutt?altro segno il recente decreto legge 24 giugno 2014, n. 90. Il decreto, gi commentato su 
questo sito,  stato convertito definitivamente dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
L?articolo 25, rubricato ?Semplificazione per i soggetti con invalidit?, reca le pi interessanti 
disposizioni. In sede di conversione sono state inserite ulteriori rilevanti novit dalle quali 
iniziamo con la nostra esposizione.
Rivedibilit e status
Nella normativa previgente alla legge 114/2014 lo status relativo alla minorazione civile e 
all?handicap (legge 104/1992) decadeva in occasione della scadenza dei relativi verbali di 
accertamento anche se l?interessato era in attesa di visita di revisione.
A causa dei ritardi ?tecnici? di verifica della permanenza dei requisiti sanitari, all?indomani 
della scadenza eventualmente indicata nel verbale venivano sospese le provvidenze economiche 
(pensioni, assegni, indennit), si perdeva il diritto alle agevolazioni lavorative (permessi e 
congedi) e non si poteva accedere ad altre agevolazioni quali, ad esempio, quelle fiscali finch 
non fosse stato definito un nuovo verbale di accertamento.
La novit introdotta dal Legislatore (articolo 25, comma 6 bis)  certamente un segno di civilt a 
favore del Cittadino: nel caso in cui sia prevista rivedibilit si conservano tutti i diritti 
acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.
Viene inoltre definita una vota per tutte la competenza della convocazione a visita nei casi di 
verbali per i quali sia prevista la rivedibilit: tocca all?INPS procedere alla convocazione (non 
all?ASL n al Cittadino).

Ieri
Oggi

Status di minorazione civile/o handicap nei casi di rivedibilit
Si perdevano benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura alla data di scadenza del 
verbale e fino a nuovo accertamento
Non si perdono benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura in attesa di nuovo 
accertamento

Patente e guida
Ottenere l?idoneit alla guida per una persona con disabilit  spesso un percorso ad ostacoli. La 
sua idoneit e l?eventuale uso di particolari adattamenti vengono stabiliti da una commissione 
medica locale di cui fanno parte un medico e un ingegnere della motorizzazione civile. Tempi di 
attesa e costi diretti per la persona sono notevoli. Generalmente la durata della stessa patente  
inferiore a quella degli altri cittadini e per il rinnovo si deve seguire il medesimo iter 
rivolgendosi nuovamente alla commissione. Questo percorso  identico sia che la disabilit sia 
stabilizzata (esempio amputazione d?arto) che nel caso, invece, sia ingravescente o possa 
necessitare di adattamenti diversi nel tempo.
Finalmente il secondo comma dell?articolo 25 della legge 114/2014 sopprime questa ridondanza.
Esso prevede che se nella prima visita di idoneit alla guida la commissione certifica che il 
conducente presenta una disabilit stabilizzata e non necessita di modifica delle prescrizioni o 
delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validit della patente di guida potranno essere 
effettuati senza passare per la commissione, cio come tutti gli altri ?patentati? con un risparmio 
di tempo e di denaro. Inoltre la durata della patente  quella comunemente prevista per tutti (tre, 
cinque, dieci anni a seconda del tipo di patente e dell?et del conducente).

Ieri
Oggi

Rinnovo dell?idoneit alla guida per patologia o menomazione stabilizzata
Era necessario rivolgersi alla commissione medica locale con tempi di attesa e spese addizionali
 sufficiente rivolgersi ad un medico autorizzato (Agenzia pratiche, ASL ?) come gli altri 
cittadini

Sempre a proposito di patente di guida, il secondo comma dell?articolo 25 ammette la possibilit 
per l?interessato di chiedere la presenza, nel corso della valutazione dell?idoneit, di un esperto 
di un?associazione di persone con disabilit da lui individuata.
Questa opportunit si aggiunge a quella gi prevista di farsi accompagnare da un medico di fiducia.
Parcheggi
Il terzo comma interviene in materia di gratuit dei parcheggi, modificando l?articolo 381 del 
Regolamento del codice della strada.
La nuova disposizione impone al comune di stabilire, anche nell?ambito delle aree destinate a 
parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita 
degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dalla normativa vigente 
(1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili). Questa indicazione, in precedenza, era 
facoltativa.
A contempo, lo stesso comma pone solo come facolt, e non obbligo, per i comuni di prevedere la 
gratuit della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino gi occupati o 
indisponibili gli stalli a loro riservati.
Certificati provvisori e agevolazioni lavorative
Molto interessante anche il quarto comma su cui vanno spiegate le premesse.
La normativa vigente in materia di agevolazioni lavorative (permessi mensili e congedi biennali 
retribuiti) pone come condizione ineludibile la presentazione del verbale di handicap con 
connotazione di gravit (art. 3, comma 3, legge 104/1992) e non ammette l?equipollenza di altre 
certificazioni di invalidit.
L?articolo 2, comma 2 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324 (convertito alla legge 27 ottobre 
1993, n. 423) prevede che qualora la commissione medica non si pronunci entro 90 giorni dalla 
presentazione della domanda, l?accertamento di handicap pu essere effettuato dal medico, in 
servizio presso l?Azienda Usl che assiste il disabile, specialista nella patologia dalla quale  
affetta la persona con disabilit. L?accertamento produce effetti, ai fini della concessione dei 
benefici previsti dall?articolo 33, sino all?emissione del verbale da parte della commissione 
medica. Questa eccezione, tuttavia, oltre a comportare comunque una visita (quella specialistica) 
ulteriore, non risolve tutte le emergenze e la necessit di accedere in tempi rapidi alle 
agevolazioni lavorative.
Inoltre riguarda solo i permessi lavorativi (art. 33, legge 104/1992) e non anche i congedi (art. 
42, decreto legislativo 151/2001).
Il quarto comma del decreto-legge 90/2014 risolve questi paradossi. Abbassa il limite di 90 giorni 
a 45, autorizza le Commissioni a rilasciare il certificato provvisorio (valido fino all?emissione 
di quello definitivo) gi fine visita e, infine, estende la validit anche ai congedi retribuiti 
(quelli fino a due anni di astensione).
Quindi un?accelerazione dei procedimenti e un risparmio di tempo e di denaro per richiedere la 
visita di uno specialista.
Lo stesso comma abbassa anche a novanta giorni (dalla data di presentazione della domanda) il tempo 
massimo entro cui la Commissione ASL deve pronunciarsi rispetto allo status di handicap (art. 3, 
legge 104/1992). Si rammenta che una volta che la ASL ha perfezionato il verbale quest?ultimo deve 
essere trasmesso all?INPS per la convalida definitiva.

Ieri
Oggi

Certificato provvisorio di handicap grave finalizzato alle agevolazioni lavorative
Era da richiedere ad un medico specialista non prima che siano trascorsi 90 giorni dalla domanda 
di accertamento.
La Commissione ASL non era autorizzata formalmente al rilascio di un certificato provvisorio al 
termine della visita di accertamento.
Valido solo per i permessi (art. 33, legge 104/1992)
Da richiedere ad un medico specialista non prima che siano trascorsi 45 giorni dalla domanda di 
accertamento.
La Commissione ASL  autorizzata al rilascio di un certificato provvisorio al termine della visita 
di accertamento.
Valido per i permessi (art. 33, legge 104/1992) e per i congedi (d. lgs. 151/2001)

Tempi massimi per la definizione dei verbali da parte della Commissione ASL
180 giorni
90 giorni


Neomaggiorenni
Culturalmente e politicamente meritevoli di plauso i commi 5 e 6.
Anche in questo caso  necessario un inquadramento generale. Fino ad oggi un minore titolare di 
indennit di accompagnamento per una grave disabilit, anche se stabilizzata e ingravescente,  
comunque costretto al compimento della maggiore et ad una nuova valutazione dell?invalidit (o 
cecit o sordit) altrimenti gli viene revocata l?indennit e non gli viene concessa la pensione 
che gli spetterebbe come maggiorenne.
Una contraddizione per una normativa che ha gi tentato di contenere le visite di revisione inutili.
Il comma 6 stabilisce finalmente che al minore titolare di indennit di accompagnamento per 
invalidit civile, o cecit o di comunicazione per sordit ?sono attribuite al compimento della 
maggiore et le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori 
accertamenti sanitari.?
Nel testo convertito in legge  stato anche soppresso l?obbligo, inizialmente previsto nel decreto 
di legge, di presentare una domanda amministrativa: la concessione avverr in automatico.
Il testo dell?articolo (seconda parte del comma 6) reca una imperfezione che non ne altera lo 
spirito: il richiamo anche alle patologie di cui all?articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 
giugno 2013, n. 69, articolo modificato dallo stesso nuovo decreto 90/2014.
Notevole anche il comma 5 che interessa i minori titolari di indennit di frequenza.
Costoro, presentando una domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento 
della maggiore et, ottengono in via provvisoria, gi al compimento del diciottesimo anno di et, 
le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni (verosimilmente solo la pensione o l?assegno). 
Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore et, l?accertamento delle condizioni sanitarie e 
degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.
Su tale ultimo aspetto INPS - con messaggio n. 6512 dell?8 agosto 2014 ? ha gi fornito le 
conseguenti indicazioni operative, rendendo disponibile sul proprio sito anche i relativi moduli 
per la domanda amministrativa.

Ieri
Oggi

Neomaggiorenni titolari di indennit di accompagnamento
Venivano sottoposti a nuova visita al compimento del 18 anno di et
Non vengono sottoposti a nuova visita al compimento del 18 anno di et; le provvidenze vengono 
concesse in automatico

Neomaggiorenni titolari di indennit di frequenza
Venivano sottoposti a nuova visita al compimento del 18. anno di et
Vengono sottoposti a nuova visita al compimento del 18 anno di et, ma in attesa della visita 
vengono concesse, su domanda, le provvidenze per invalidit civile spettanti ai maggiorenni

Rivedibilit
L?attuale scrittura del comma 7  praticamente neutra, cio non produce al momento alcun effetto e, 
forse andr corretta o rafforzata in sede di conversione in legge. Sopprime infatti un periodo 
della legge 9 agosto 2013, n. 98 relativo alle visite a campione (Piani straordinari) che prevedeva 
di non sottoporre a controllo gli invalidi in particolari situazioni. L?abrogazione, al momento, 
non appare sufficiente ad evitare, come voluto, disagi ai cittadini.
Storica invece l?abrogazione prevista dal comma successivo.
La legge 9 marzo 2006, n. 80 affronta il problema della ripetizione delle visite di accertamento 
per soggetti che hanno patologie o menomazioni stabilizzate e non reversibili.
La norma prevede, modificando l?articolo 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che i 
soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, che abbiano dato luogo 
al riconoscimento dell?indennit di accompagnamento o di comunicazione siano esonerati da ogni 
visita medica finalizzata all?accertamento della permanenza della minorazione civile o 
dell?handicap, questo per evitare inutili duplicazioni di visite.
Quindi quella norma non estende il divieto di revisione anche a tutte le situazioni stabilizzate a 
meno che non godano dell?indennit.
Solo a titolo di esempio una persona con amputazione che non d titolo all?indennit di 
accompagnamento, a normativa vigente non rientra nelle previsioni dell?articolo 6 della citata 
Legge 80/2006.
L?articolo 25, comma 8 della legge 114/2014 abroga un periodo della norma originaria, eliminando il 
paradosso fra l?altro con una tecnica giuridica molto apprezzabile. D?ora in poi l?esonero dalla 
revisione riguarder tutte le patologie stabilizzate, gravi o meno che siano.
Il periodo abrogato  infatti: ?I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o 
ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al 
riconoscimento dell'indennit di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita 
medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap.?
Rimane in vigore solo il periodo successivo: ?Con decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo 
Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo 
e di revisione ed  indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle 
commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a 
comprovare la minorazione.?
Il vigente decreto interministeriale 2 agosto 2007 ? che aveva elencato i gruppi di patologie 
esonerati da visita - , a questo punto, da riscrivere almeno nella premessa.

Ieri
Oggi

Esonero dalla ripetizione di visite di verifica o di controllo
Spettava alle persone con disabilit stabilizzata o ingravescente, solo se titolari di indennit 
di accompagnamento (invalidi, ciechi totali) o di comunicazione
Spetta alle persone con disabilit stabilizzata o ingravescente, anche se non titolari di 
indennit di accompagnamento (invalidi, ciechi totali) o di comunicazione

Concorsi e assunzioni nella pubblica amministrazione
Con il penultimo comma, l?articolo 25 interviene pure sulla legge 104/1992 e in particolare 
sull?articolo 20 quello che riguarda le prove d?esame nei concorsi pubblici e per l?abilitazione 
alle professioni.
Giustamente e razionalmente viene inserito un nuovo comma che stabilisce che una persona con 
invalidit uguale o superiore all?80% non  tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente 
prevista.
L?ultimo comma, il 9 bis inserito in fase di conversione, appare invece di dubbia interpretazione. 
Esso interviene modificando il secondo comma dell?articolo 16 della legge 68/1999 (Norme per il 
diritto al lavoro dei disabili).
Il comma in questione della 68/1999 prevede che i disabili che abbiano conseguito l?idoneit nei 
concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini della copertura delle aliquote di riserva nelle 
pubbliche amministrazioni, anche oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.
Ad esempio, se un concorso prevede una riserva di 5 posti per disabili in una data amministrazione 
pubblica, ma in quella stessa amministrazione l?aliquota di riserva  di 10 posti, si pu ricorrere 
alla graduatoria delle persone risultate idonee per raggiungere il rispetto dell?aliquota prevista 
dalla legge 68/1999.
In origine la legge 68/1999 consente queste assunzioni anche se gli interessati non versano in 
stato di disoccupazione. La legge 114/2014 sopprime quell?inciso relativo alla disoccupazione. 
Sembra che il Legislatore abbia voluto adeguare questa disposizione specifica alle indicazioni gi 
presenti all?articolo 8 della stessa legge 68/1999 relativa agli elenchi e graduatorie, 
privilegiando i disabili che si trovino in stato di disoccupazione.
In realt, alla prova dei fatti, la modifica appare piuttosto debole: il ben noto tasso di 
scopertura delle aliquote di riserva presso le pubbliche amministrazioni e il risicato numero di 
concorsi riservati rendono quasi ridondante l?indicazione normativa anche se cos novellata.
Consulta la legge 11 agosto 2014, n. 114
Consulta il messaggio INPS 8 agosto 2014, 6512
21 agosto 2014
Carlo Giacobini
