mansione
Centralinisti!Mansione spettante anche nei giorni dei permessi.
Giuseppe Fornaro su uici Napoli, 19\07\2013.

CIRCOLARE N.

Questa circolare  presente in forma digitale sul Sito Internet: 
http://www.uiciechi.it/documentazione/circolari/main_circ.asp

OGGETTO: Indennit di mansione per centralinisti non vedenti  Legge n. 104/1992, art.

33, comma 6  Parere Ragioneria Generale dello Stato

Si fa seguito alla circolare UICI n. 216 del 30.7.2012 per informare, con grande piacere, che la 
Ragioneria Generale dello Stato si  espressa positivamente in merito al diritto, in capo ad un 
centralinista telefonico non vedente, di percepire lindennit di mansione durante il godimento dei 
permessi ex art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992.

     Il caso era nato dal mancato riconoscimento ad un nostro socio, in servizio presso una 
amministrazione comunale, dellindennit di mansione di cui allart. 9 della legge n. 113/1985, nei 
giorni di godimento dei permessi assistenziali per se stesso.

     Come associazione storica di categoria, siamo intervenuti reiteratamente di fronte alle ferme 
resistenze del datore di lavoro, denunciandone il comportamento illegittimo, che contrastava con la 
ratio normativa a disciplina di tale indennit e del diritto alla sua percezione (lindennit di 
mansione  dovuta per ogni giornata di effettivo servizio svolto in quanto si tratta di un 
emolumento correlato alla menomazione e connesso  alla maggiore gravosit della prestazione che 
consegue allesistenza della cecit).

La posizione da noi sempre sostenuta  quella secondo cui i permessi presi dai lavoratori disabili 
gravi per se stessi sono equiparati alla presenza in servizio in termini di percezione di ogni 
indennit o emolumento nonch di ogni altro accessorio collegato alla presenza effettiva in 
attivit (differentemente da quanto avviene per coloro che richiedono i permessi per lassistenza 
ad un familiare disabile grave, come previsto dallart. 71 del decreto legge 112/2008, convertito, 
con modificazioni, nella legge 133/2008).

            Dalla parte nostra, abbiamo cos ottenuto i seguenti pareri dautorit:

        Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Servizio 
studi e consulenza trattamento del personale, nota 18.07.2012, Prot. n. 29458 (circolare n. 
216/2012 - all. 1).  stata confermata la specialit della norma a disciplina dellindennit di 
mansione, contenente un regime valevole per il settore pubblico e per quello privato. Interrogato 
sulla questione, il Dipartimento della Funzione Pubblica si  limitato, per, ad esporre 
considerazioni generali, ribadendo il diritto alla percezione di tale emolumento da parte del 
personale non vedente che sia adibito e che effettivamente svolga le mansioni di centralinista; n 
daltra parte, si legge ancora, tale norma pu essere modificata in sede di contrattazione 
collettiva di comparto.

        Ministero dellEconomia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato 
Generale per gli Ordinamenti del Personale e lanalisi dei Costi del Lavoro pubblico, UFFICO VII, 
nota 10.7.2013, n. MEF- RGS-Prot. 59207 (all. 2). Facendo riferimento al caso di specie, la 
Ragioneria dello Stato ha accolto le nostre argomentazioni, ribadendo chiaramente che nella 
retribuzione dovuta al personale centralinista non vedente in caso di assenze retribuite, quali 
quelle di cui allart. 33, comma 6, della L. n. 104 1992, non pu non essere ricompressa anche 
lindennit di mansione, quale parte integrante della stessa. Conseguentemente, essendoci 
riconoscimento della retribuzione durante i periodi di fruizione dei permessi di cui allart. 33, 
comma 6, della citata legge n. 104, il dipendente portatore di handicap nei giorni di godimento 
degli stessi  da ritenersi a tutti gli effetti in servizio, ancorch assente dalla sede di lavoro.

Tutto ci considerato, per noi dellUnione questo  un successo.

Ci aspettiamo che situazioni similari, che vanno a ledere gli interessi morali e materiali dei 
soggetti disabili e a violare palesemente, da parte datoriale, le specifiche disposizioni impartite 
dal Legislatore, possano essere risolte nel migliore dei modi, ristabilendo nei confronti di tutti 
gli interessati uno status quo di diritto come centralinisti portatori di handicap visivo, titolari 
di determinate agevolazioni lavorative.

            Come gi suggerito con circolare UICI n. 216 del 2012, invitiamo i nostri operatori 
telefonici non vedenti a controllare in busta paga la giusta percezione di detto emolumento; in 
caso di decurtazione durante i giorni di godimento dei permessi ex art. 33, occorre che 
presentiate, al datore di lavoro inottemperante, formale domanda di ripristino dellindennit di 
mansione, con richiesta di recupero dei ratei maturati e non percepiti.

            Tra la documentazione a supporto, il parere della Ragioneria Generale dello Stato di 
cui stiamo parlando ha un valore assoluto.

            La resistenza del datore di lavoro e un eventuale ricorso alle vie legali comporterebbe 
un aggravio di spese per il datore di lavoro, essendo Voi dipendenti centralinisti non vedenti 
forti di numerose pronunce giurisprudenziali a favore (tra cui anche la sentenza del Tribunale di 
REGGIO CALABRIA n. 782 del 2005 nonch il parere del Consiglio di Stato n. 3389 del 2005).

            Data limportanza del dettato, si invitano le strutture in indirizzo a dare alla 
presente circolare la massima diffusione possibile.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Prof. Tommaso Daniele

