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Accessibilit dei siti web della PA: la recente circolare dellAgenzia per lItalia Digitale
Saperi forum p.a. del 30\04\2013.

ROMA. A fine marzo scorso, l'Agenzia per l'Italia Digitale, con una sua circolare, ha modificato le 
disposizioni sull'accessibilit dei siti web della pa secondo quanto previsto dal Decreto Crescita 
2.0. Nell'ambito della collaborazione con lo Studio Legale Lisi presentiamo un articolo che 
illustra nel dettaglio cosa cambia e quali sono i nuovi obblighi.
Nellintento di tutelare il diritto di ogni cittadino ad accedere a tutte le fonti di informazione 
della PA attraverso i sistemi informatici, gi nel 2004 il Legislatore ha emanato la legge Stanca 
(l. n. 4/2004), dettando delle precise regole da rispettare per consentire il pieno utilizzo dei 
servizi telematici della PA anche da parte dei soggetti disabili.
Il D.L 179/2012, convertito in Legge 221/2012, ha poi toccato nuovamente tali aspetti, apportando 
ulteriori modifiche sia al Codice dellAmministrazione Digitale che alla citata legge 4/2004.
Con la recente Circolare 61/2013 lAgenzia per lItalia Digitale, sulla base delle modifiche di cui 
al D.L. 179/2012, ha ora dettato indicazioni precise in tema di accessibilit, ribadendo in maniera 
puntuale limportanza dei principi enunciati dalla legge Stanca n.4/2004, con lobiettivo di 
rendere pi chiari gli obblighi delle Pubbliche Amministrazioni in tema di accessibilit anche 
rispetto agli utenti disabili.
In base alle nuove disposizioni contenute nella Circolare, lAgenzia per lItalia Digitale diventa 
lorganismo di vigilanza e controllo a cui gli interessati che rilevano nei siti web di enti 
pubblici delle inadeguatezze rispetto ai requisiti di accessibilit stabiliti dalla legge possono 
rivolgersi per le opportune segnalazioni. Qualora poi lAgenzia ritenga che le segnalazioni abbiano 
un fondamento, richieder al soggetto erogatore ladeguamento dei servizi alle disposizioni in tema 
di accessibilit, assegnando al soggetto medesimo un termine, non superiore ai 90 giorni, per 
adempiere.
Il concetto di accessibilit riguarda tutti quegli aspetti che permettono lutilizzo di un sito 
web, coinvolge software e hardware utilizzati, architettura di rete, locazione geografica e qualit 
delle informazioni pubblicate, ma soprattutto per i siti web della PA  la garanzia di accesso alle 
informazioni per tutti gli utenti, anche quelli interessati da disabilit fisiche o cognitive, come 
pattuito dalla Legge Stanca (n.4/2004) allart.1, c. 2 e ribadito dalla nuova Circolare, che 
introduce anche sanzioni per linosservanza dei relativi obblighi. A questi aspetti se ne aggiunge 
anche uno strettamente culturale. Per superare le barriere digitali che impediscono laccesso ai 
soggetti diversamente abili, bisogna considerare il sito web istituzionale come lunico canale di 
comunicazione pubblica e, proprio per questo motivo, il sito deve essere concepito come accessibile 
a tutti i cittadini fin dalla sua progettazione.
La Circolare in oggetto ha innanzitutto specificato che con la modifica allart. 3 della Legge 
4/2004 prevista dal D.L. 179/2012, i soggetti erogatori dei servizi ai cittadini che sono obbligati 
a rispettare le norme della legge 4/2004 sono, oltre alle PPAA di cui al D.Lgs. 165/01 ed ai 
soggetti diversi dalle PPAA, ma che erogano servizi pubblici o di pubblico interesse, anche i 
soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi 
tramite sistemi informativi o internet.
Guardando al CAD, lart. 12 relativo alla riorganizzazione dellattivit della PA attraverso gli 
strumenti ICT che devono essere utilizzati per renderla efficace, efficiente ed economica cos da 
garantire il principio di imparzialit, trasparenza e partecipazione per il cittadino, stabilisce, 
con le modifiche del D.L. 179/12, che tali principi debbano essere realizzati nel rispetto del 
principio di uguaglianza e di non discriminazione.
Un elemento spesso trascurato dalle PPAA, riguarda poi quanto stabilito dallart. 57 del CAD sulla 
pubblicazione per via telematica di moduli e formulari validi ad ogni effetto di legge, la 
cosiddetta pubblicit legale, nonch lelenco della documentazione richiesta per i singoli 
procedimenti. Il successivo art. 9, c. 6, lett. e), del decreto legge 179/2012 riprende il concetto 
e aggiunge un chiarimento in pi, sottolineando limportanza e la necessit di pubblicare online 
nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilit secondo quanto stabilito dallart. 11 della 
Legge Stanca (Legge del 9 Gennaio 2004, n. 4).
La summenzionata Circolare chiarisce il concetto e riprendendo lobbligo generico del CAD, 
precisando che i moduli, i formulari, ma anche gli atti e i provvedimenti amministrativi oggetto 
di pubblicit legale, devono essere fruibili anche da persone con disabilit. Non  ammessa, 
pertanto la pubblicazione di documenti-immagine, vale a dire scansioni digitali di documenti 
cartacei senza che si sia provveduto ad opportuna digitalizzazione del testo ivi contenuto.
Per la prima volta dal 2004 il concetto di accessibilit viene quindi esteso, in maniera esplicita, 
non solo alle informazioni pubblicate sul sito ma soprattutto ai contenuti dei documenti resi 
disponibili on line. Rendere il web accessibile a utenti con differenti gradi di accessibilit 
significa utilizzare lHTML nel modo in cui  stato concepito: codificare il significato, non 
limpaginazione, definire il contenuto logico e non laspetto finale del documento, questo permette 
di scegliere browser alternativi che offrono la possibilit al documento ipertestuale di essere 
comunque disponibile, attraverso applicativi specifici, a diverse fasce di utenti e di conseguenza 
facilitare laccesso ad esso degli utenti disabili.
La Circolare sottolinea inoltre lobbligo di pubblicazione sul sito web della PA degli obiettivi 
annuali di accessibilit, da mettere in opera entro il 31 Marzo di ogni anno, cos come stabilito 
dallart. 9, c. 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179. Data la mancata definizione dei 
contenuti da pubblicare, lAgenzia per lItalia Digitale ha predisposto due moduli in allegato per 
supportare le PPAA nellautovalutazione sullo stato di attuazione degli obiettivi di accessibilit 
(allegato A) e un format che le PPAA possono utilizzare per la pubblicazione degli obiettivi 
annuali.
Altro obbligo esplicitato da questa Circolare  la pubblicazione del piano del telelavoro 
previsto sempre dallart. 9 del Decreto Crescita 2.0, in cui bisogna indicare sia le modalit di 
realizzazione del telelavoro, sia le eventuali attivit per cui non  possibile lutilizzo del 
telelavoro. La Circolare specifica inoltre che la mancata pubblicazione di tale piano  rilevante 
ai fini della valutazione delle performance individuali dei dirigenti responsabili.
Lobiettivo di questa Circolare non  quindi semplicemente quello di fornire ulteriori indicazioni 
in tema di accessibilit e siti web istituzionali, ma soprattutto fornire alle PPAA gli strumenti 
di adeguamento ad essi, nella prospettiva di attuare quellinclusione digitale che  alla base 
delle previsioni su smart cities e smart communities.
di Simonetta Zingarelli (avvocato) e Nina Preite (Digital & Law Department - Studio Legale Lisi)
