stabile
Disegno di legge di stabilita' 2013 - Norme di interesse
Circolare uici 260\2012.
20\10\2012.
Come e' noto, il Governo ha presentato al Parlamento il disegno di legge di stabilita' per l'anno 
2013.
Fra le numerose norme proposte, ora al vaglio delle Camere, che toccano direttamente o 
indirettamente il mondo della disabilita' si richiama l'attenzione sulle seguenti.
Nell'art. 12 in materia di imposte, a parte la riduzione delle due aliquote IRPEF piu' basse e 
l'aumento dell'IVA di un punto percentuale, sono da segnalare le norme in materia di deduzioni e 
detrazioni.
Deduzioni
L'aumento generale della franchigia a 250 Euro non riguardera' le spese mediche e quelle di 
assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidita' o menomazione, sostenute 
dai soggetti disabili.
Non rientrano nell'aumento della franchigia neppure i contributi previdenziali e assistenziali, ne' 
quelli per la previdenza complementare e quelli per le colf.
Detrazioni
L'aumento della franchigia a 250 Euro, previsto anche per le detrazioni, non riguardera':
* le spese per i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al 
sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le 
possibilita' di integrazione dei soggetti disabili;
* le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti sordi;
* le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza 
personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il 
reddito complessivo non supera 40.000 euro;
In generale l'aumento delle franchigie non riguardera' in nessun caso chi ha un reddito inferiore a 
15.000 euro.
La stretta sulle detrazioni andra', invece, a colpire alcune voci importanti, fra cui:
* le spese sanitarie in genere,
* gli interessi sul mutuo per la prima casa,
* le spese per l'intermediazione immobiliare sull'acquisto dell'abitazione principale,
* le spese per l'asilo nido, per l'istruzione (superiore e universita') e per l'attivita' sportiva 
dei figli di eta' compresa tra i 15 e i 18 anni,
* le spese per l'affitto degli studenti fuori sede,
* le spese funebri, quelle veterinarie,
* le erogazioni liberali (ONLUS, associazioni sportive e di promozione sociale),
* le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni.
Viene introdotto, poi, un tetto di 3.000 euro per le detrazioni che agira' retroattivamente fin dal 
corrente anno fiscale e che, pero', non si applichera' a:
* spese sanitarie,
* spese mediche e di assistenza specifica,
* spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e 
al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le 
possibilita' di integrazione dei soggetti disabili,
* spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi,
* spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza 
personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il 
reddito complessivo non supera 40.000 euro,
* spesa forfettaria sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.
Anche questa misura non riguardera' chi ha un reddito inferiore a 15.000 euro.
Il comma 14 del medesimo art. 12 introduce, poi, alcune disposizioni che suscitano notevoli 
preoccupazioni.
Viene previsto, infatti, un innalzamento dell'aliquota IVA dal 4 all'11 per cento per prestazioni 
rese da cooperative sociali o loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di 
appalto e di convenzioni in generale, quali:
* prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale 
o in comunita' e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di 
tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in 
situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti 
asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da 
organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza 
pubblica, o da enti aventi finalita' di assistenza sociale e da ONLUS,
* prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle 
professioni e arti sanitarie,
* prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura 
convenzionate, nonche' da societa' di mutuo soccorso con personalita' giuridica e da ONLUS compresa 
la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonche' le prestazioni di cura rese da 
stabilimenti termali;
* prestazioni educative dell'infanzia e della gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche 
per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da 
istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni 
relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche' fornite 
da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonche' le 
lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale,
* prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, 
delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventu', comprese le 
somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni 
accessorie.
Inoltre, il successivo comma 17 per tutti coloro che hanno un reddito superiore a 15.000 euro 
elimina l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per:
* le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione;
* le relative indennita' accessorie,
* gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie,
* le pensioni connesse alle decorazioni dell'ordine militare d'Italia
* i soprassoldi connessi alle medaglie al valor militare.
Da salutare con favore, invece, il ritiro dei due commi che prevedevano la tassabilita' ai fini 
IRPEF delle pensioni e delle indennita' di invalidita', richiamati anche nel comunicato ufficiale 
del Consiglio dei Ministri.
Inoltre, grazie anche alle pressioni delle associazioni, non ci sara' neppure la stretta 
inizialmente prevista sui dipendenti pubblici per i permessi per l'assistenza di parenti disabili 
gravi (ex L. 104/1992).
Fra le altre norme si segnala, infine, l'art. 3, comma 33, secondo il quale le funzioni di 
valutazione della diagnosi funzionale degli alunni disabili passeranno all'INPS. Al riguardo sono 
previsti decreti interministeriali attuativi.
Si assicura che la Presidenza e tutta la dirigenza nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e 
degli Ipovedenti agiranno in tutte le sedi opportune durante l'iter parlamentare del disegno di 
legge per salvaguardare al massimo i diritti e gli interessi dei disabili in generale e dei 
minorati della vista in particolare.
