proposta
Proposta di legge istituzione fondo non autosufficienza.
Post di Lorenza Vector su onda-urto, 08\08\2012, h. 09.15.

Ad una veloce lettura che merita certamente unteriori approfondimenti,
questa proposta di legge il cui primo firmatario  l'ex ministro
Fioroni, mi pare pi che buona.
Eccola qui di seguito.
***

PROPOSTA DI LEGGE

ISTITUZIONE DEL F
ONDO PER LA NON
AUTOSUFFICIENZA

Onorevoli colleghi!

lItalia, come tutti i paesi economicamente e socialmente avanzati,
invecchia. Oltre il 20 per cento dei suoi
cinquantasei milioni di abitanti conta pi di 65 anni, in quasi 6
milioni hanno tagliato il traguardo dei 75, in 17 mila
sono ormai oltre i 100. Se il dato  un positivo segnale di benessere
diffuso e di soddisfacente tutela sociale e sanitaria
del cittadino e delle comunit, c per da considerare che
inevitabilmente un crescente numero di anziani  affetto
da malattie croniche o vive situazioni psicofisiche invalidanti. Ci
determina un progressivo aumento del fenomeno
della non autosufficienza, che cresce dopo i 65 anni e si impenna tra i
75 e gli 85. Fonti diverse, dal Censis allISTAT,
sono concordi nello stimare in oltre 2,7 milioni le persone con gravi
disabilit, parzialmente o del tutto non
autosufficienti, con un trend di crescita proiettato verso i 3 milioni
nel 2015. Una consistente e crescente quota di esse
richiede interventi sociali e sanitari continuativi.

Una situazione difficile, che presenta forti differenziazioni nelle
diverse realt locali, in un quadro di rapido
cambiamento della composizione dei nuclei familiari e delle relazioni
nel loro ambito. Al Nord si registrano pi alti
indici di invecchiamento e nelle diverse situazioni non sempre gli
anziani vivono in contesti familiari in grado di
assisterli. Lazio e Lombardia si distinguono per una percentuale di
anziani soli che supera il 30 per cento nella fascia di
et considerata in un quadro di indebolimento delle relazioni parentali
che rende difficile il supporto di reti familiari.
Al Sud, al contrario, mantiene ancora carattere preminente il modello
tradizionale di famiglia che, indubbiamente, pu
garantire maggiore tutela per i soggetti deboli. E il disagio in
vecchiaia si caratterizza ovunque al femminile, perch le
donne vivono pi a lungo, ma anche perch connotate da malattie cronico
degenerative in aumento, da solitudine e
basso reddito.

Si tratta di una sfida inedita ed impegnativa per le famiglie e per
lintero sistema di welfare, che il nostro Paese
affronta con un preoccupante ritardo. I comuni, che pure hanno
sviluppato reti di servizi, intercettano con difficolt la
domanda crescente di assistenza, soprattutto dopo i ripetuti tagli al
sociale. Le ASL, pur nel processo di trasferimento
di risorse dallospedale al territorio che consente di ridurre ricoveri,
di attivare ed implementare prestazioni domiciliari
e diurne, nonch residenze assistite, faticano a contenere i costi entro
i tetti programmati. Resta lindennit di
accompagnamento (legge 18 del 1980), ne usufruiscono oggi circa un
milione e mezzo di persone, per il 75 per cento
con pi di 65 anni. Ma con i suoi 492 euro mensili, fissi per tutti,
lindennit si rivela sempre pi misura rigida,
generica, palesemente inadeguata a fronteggiare bisogni assistenziali
complessi e diversificati. Il risultato  che le
persone con gravi disabilit e gli anziani non autosufficienti pesano
sempre pi sulle famiglie, sia come carico
assistenziale che in termini di oneri economici.

La non autosufficienza  ormai, dopo la perdita del lavoro, la prima
causa di impoverimento delle famiglie italiane,
come conferma il recente rapporto CEIS secondo il quale il 6 per cento
di esse affronta costi legati a disabilit e non
autosufficienza che superano il 40 per cento della loro capacit di
spesa. Secondo il Rapporto INRCA le famiglie tra

assistenza, badanti e quote RSA spendono annualmente lo 0,59 del PIL,
pi o meno quanto lo Stato per lindennit di
accompagnamento. Mentre la componente di spesa sociosanitaria pubblica
di ASL e comuni per la non autosufficienza
 ferma ad uno scarno 0,62 per cento. Nel dettaglio il costo di una
badante regolarmente assunta si aggira sui 1.500
euro la mese, mentre la quota media di partecipazione ai costi sociali
di una RSA si attesta a 50 euro al giorno. Oneri
particolarmente elevati, addirittura proibitivi per una quota
consistente di famiglie, se si considera che il reddito
medio familiare mensile si attestava nel 2010 a 2.726 euro al netto di
imposte e contributi sociali. Non meno pesanti
sono i riflessi sui bilanci dei Comuni chiamati ad erogare la quota
sociale per i ricoveri in RSA nei casi di basso reddito
familiare.

A fronte di una situazione ormai al limite del drammatico non sono
venute fino ad ora risposte convincenti. Dal Libro
Bianco e dal Rapporto sulla non autosufficienza del precedente Governo
emergono generiche intenzioni e vaghi
riferimenti ai fondi integrativi, che non hanno trovato, oltretutto,
corrispondenza alcuna nelle scelte operative tutte
tese ad indebolire gli istituti dello Stato Sociale. Mentre lo stesso
tentativo lungimirante del Governo Prodi di istituire
con la Finanziaria 2007 un apposito fondo si  rivelato strumento utile
ma fragile, in balia tanto delle oscillazioni
delleconomia che dei variabili orientamenti politici. Se si guarda,
infatti, al bilancio 2011, il fondo  del tutto azzerato
rispetto ai 400 milioni stanziati nel 2010. Ci, oltretutto, in un
quadro complessivamente negativo, che ha visto ridursi
i trasferimenti di spesa sociale a regioni e comuni di oltre l80 per
cento con stanziamenti passati da 2.520 milioni del
2008 a 349 nel 2011, con il risultato di un crescente stato di crisi
delle reti sociali dei comuni, che vanno ormai
riducendo significativamente servizi, prestazioni e sostegno a famiglie
e fasce deboli. Andamento negativo che vede
fortunatamente una prima inversione di marcia nel nuovo Piano nazionale
per la famiglia adottato dal Governo Monti
che destina alla non autosufficienza 330 milioni di euro di fondi europei.

La costituzione di un nuovo Fondo per la non autosufficienza si muove su
una linea del tutto alternativa rispetto alle
politiche degli ultimi anni, che, non solo hanno determinato tagli, ma
hanno ripetutamente mirato al bersaglio
invalidit, ai diritti delle persone disabili o non autosufficienti. Il
precedente Governo partiva dallidea, poi
abbandonata, di vincolare lindennit di accompagnamento al reddito, per
poi tentare un drastico taglio degli assegni
di invalidit, elevando dal 75 all85 per cento la soglia di accesso al
beneficio. Tentativo, dopo le retromarce imposte
dalla reazione delle associazioni dei disabili, riproposto
surrettiziamente dal Disegno di legge delega su fisco ed
assistenza, accantonato dal nuovo Governo, che fissava lobiettivo di un
risparmio di ben 20 miliardi annui e,
soprattutto, delineava unidea neocaritatevole di welfare e per la non
autosufficienza una generica indennit
sussidiaria non garantita come livello di assistenza.

Lerrore di quelle manovre  stato non considerare che la crescita di
spesa per linvalidit civile non  attribuibile
allincontrollato aumento del numero di invalidi o al fenomeno ormai
limitato dei falsi riconoscimenti, bens alla
progressiva lievitazione di anziani non autosufficienti. E lidea di
escludere dal beneficio dellaccompagno coloro che
superassero un reddito annuo di 25 mila euro, elevato a 38 mila se
cumulato al coniuge, sarebbe stata iniqua per due
ragioni. Perch i 492 euro di indennit sono nella gran parte dei casi
largamente insufficienti a far fronte ai costi
dellassistenza. Perch non distingueva tra anziani non autosufficienti
e persone con disabilit permanente. Queste
ultime e le loro famiglie si caricano per unintera vita e comunque per
molti anni di un onere non riducibile alla sola
spesa per lassistenza. La presenza, infatti, in famiglia di un disabile
grave comporta costi sanitari, assistenziali, di
gestione della vita quotidiana di notevole entit. Riduce le possibilit
di lavoro e di guadagno per lintero nucleo
familiare. Sono queste le ragioni che portarono il legislatore a
riconoscere lemolumento al solo titolo della
minorazione.

Il riferimento al reddito non  invece da escludere per gli anziani non
autosufficienti, che affrontano la disabilit per
un arco di tempo limitato e che comunque hanno potuto nel corso della
loro vita godere di possibilit di guadagno e di
programmazione di risorse anche in previsione di una minore autonomia in
terza et. Ma questo non per negare il
diritto allemolumento, bens per differenziarlo come entit in presenza
di condizioni economiche pi o meno
favorevoli. E perci opportuno ed urgente definire nuovi criteri e
prevedere, pur in un unico sistema, specifiche

discipline degli interventi per la terza et e per la disabilit. Per i
disabili  necessario finalizzare lindennit al
sostegno, allautonomia delle persone ed agli oneri gravanti sulle
famiglie, anche alla luce dellevoluzione dei bisogni
assistenziali in un quadro di integrazione sociale, di vita
indipendente, di misure per il dopo di noi nella nuova rete di
servizi ed interventi definiti dalla legge 104 e dalla riforma
dellassistenza.

Gli evidenti limiti delle azioni fin qui attivate sono conseguenza del
fatto che si  continuato ad affrontare come
ordinaria una situazione che tale non  pi. Quando il rischio di non
autosufficienza non  pi occasionale ma, con
laumento dellaspettativa di vita, nellattuale fase di transizione
epidemiologica, in cui  rilevante il carico di patologie
croniche e degenerative, diventa condizione attesa e prevedibile, non ci
si pu affidare ai magri bilanci del comuni o
alle innovazioni dei modelli di intervento in sanit. Altri Paesi in
Europa, ultima la Spagna, hanno scelto da tempo
strade pi efficaci, misure straordinarie che spaziano dalla tassa di
scopo allassicurazione obbligatoria pubblica.
Questultima, come quarto pilastro del sistema di welfare che va ad
aggiungersi alla sanit, alla previdenza,
allassicurazione contro gli infortuni sul lavoro, , in particolare,
dal 1995 lopzione tedesca, alimentata con un prelievo
di 1,9 per cento sulle retribuzioni, per la quale c da sottolineare
che non solo le imprese, ma anche i lavoratori hanno
contribuito corposamente, rinunciando a due giorni di ferie lanno.
Prevede quattro livelli di gravit cui corrispondono
interventi differenziati il cui costo varia dai 205 ai 1688 euro al
mese. Il diritto alle prestazioni  frutto di valutazioni
mediche e non fa riferimento al reddito, anche per evitare che la non
autosufficienza determini un peggioramento
delle condizioni economiche e sociali delle famiglie. Delle condizioni
reddituali si tiene conto invece in Francia, dove le
prestazioni, anche qui commisurate alla gravit delle condizioni
psicofisiche, variano per costo dai 344 ai 1.107 euro
mensili. Ovunque si privilegiano gli interventi a domicilio, puntando
prioritariamente su trasferimenti economici a
sostegno di reti familiari e territoriali.

Anche nel nostro Paese non  pi rinviabile una misura straordinaria che
possa mettere le famiglie in condizione di
affrontare con serenit il carico assistenziale e gli inevitabili costi
che comporta una persona disabile o anziana non
autosufficiente. Secondo recenti stime del Ministero della Salute e di
importanti istituti di ricerca, avviare un nuovo e
pi adeguato sistema richiede risorse consistenti, circa 16 miliardi di
euro rispetto agli attuali 9,5 per lindennit di
accompagnamento. Lasciando a totale carico dello Stato gli interventi
per la disabilit, occorrerebbe allora integrare la
quota per gli anziani non autosufficienti, con nuove entrate e risparmi
di spesa in altri settori dellamministrazione
pubblica. Obiettivo ambizioso, da perseguire nel quadro di una
complessiva ridefinizione della gestione delle risorse
disponibili, compresi i fondi integrativi. Un processo da avviare con
gradualit in unequilibrata valutazione di costi e
benefici per la finanza pubblica, a partire dal finalizzare alla non
autosufficienza eventuali utili delle gestioni
previdenziali ed assicurative pubbliche. Operazione da costruire nel
quadro di una rideterminazione degli oneri
contributivi e fiscali per le diverse categorie di lavoratori e per le
imprese, anche al fine di non determinare costi
aggiuntivi sul lavoro in una fase di crisi, che richiede contenimento di
pressione fiscale e spesa pubblica per dare
stabilit e competitivit al sistema. Non escludendo anche lipotesi di
compensare eventuali maggiori oneri con una
ridefinizione di una serie di istituti contrattuali, compresi permessi e
giorni di ferie. E prevedendo un contributo di
solidariet a carico di rendite finanziarie e patrimoni. Promuovere,
cio, una fase di sperimentazione per fissare poi,
sulla base dei risultati conseguiti, i termini definitivi del sistema
anche nel confronto con le parti sociali e le categorie
interessate.

Istituire un Fondo nazionale non contrasta con lassetto istituzionale
delineato dal federalismo solidale, purch nelle
fasi di programmazione, definizione ed erogazione delle prestazioni ci
si muova in coerenza con i principi dettati dal
Titolo V della Costituzione e dalla legge 328, che attribuiscono alle
regioni competenza esclusiva in materia di servizi
sociali. A partire dalla fissazione dei LIVEAS, livelli delle
prestazioni sociali esigibili dai cittadini, in sede di Conferenza
Stato-regioni, secondo le modalit previste dallart. 22 della
legge.328/2000, che dovranno garantire interventi
uniformi su tutto il territorio nazionale. Alla Conferenza Stato-regioni
anche il compito di regolare e monitorare la
gestione del Fondo. In quella sede andranno, infatti, definiti lentit
e le modalit di erogazione di assegni e buoni
servizio in relazione ai diversi livelli di dipendenza, nonch i criteri
di valutazione medico legale. Alle Regioni nei

rispettivi territori la responsabilit di definire modelli
organizzativi, modalit di utilizzazione dei buoni servizio ed
eventuali criteri di accreditamento di reti assistenziali, requisiti ed
albi per operatori ed assistenti familiari, modalit di
rendicontazione dei buoni servizio, nonch il ruolo dei Comuni, in
particolare per la definizione dei piani personalizzati
di intervento, e dei Distretti anche ai fini dellintegrazione con gli
interventi sanitari. Alle Commissioni medico legali
delle ASL, integrate da medici INPS (articolo 20, legge 102/2009) e
dall'operatore sociale del distretto di riferimento, il
compito di riconoscere il titolo ai diversi emolumenti. In questo quadro
lINPS, gi coinvolto nella la gestione delle
prestazioni economiche agli invalidi civili, con la sua struttura
capillarmente organizzata per la riscossione dei
contributi previdenziali e lerogazione delle relative prestazioni,
dotata di propri servizi medico legali, organicamente
collegata anche per via telematica con le ASL, appare listituto pi
idoneo alla gestione finanziaria del sistema.

Con un pi robusto Fondo anche nel nostro Paese si pu attivare un
sistema universalistico di assistenza che superi le
rigidit dellindennit di accompagnamento e tenga conto dei diversi
gradi di dipendenza e delle diverse tipologie di
intervento necessarie a fronteggiare bisogni assistenziali complessi, in
un mix moderno e dinamico di prestazioni
formali ed informali, nellambito di una sussidiariet orizzontale e
verticale prevista dal vigente ordinamento. Una
gamma di prestazioni, differenziate sulla base di tre livelli di gravit
e di dipendenza, e per gli anziani della situazione
reddituale familiare, che potranno prevedere trasferimenti monetari,
buoni servizio, assistenza domiciliare, rimborso
della quota sociale per il ricovero in RSA.

Un siffatto Fondo, oltre che migliorare la tutela sociosanitaria delle
persone disabili o anziane non autosufficienti, pu
contribuire a riequilibrare lintero sistema di welfare determinando
consistenti risparmi su altre voci di spesa, in
particolare sulla sanit. Se, infatti, si considera che i ricoveri
impropri di ultrasessantacinquenni costituiscono il 20 per
cento del totale dei ricoveri (Osservatorio terza et, 2009), con un
margine teorico di recupero valutabile in 8 miliardi,
si pu prudenzialmente stimare in una prima fase fino a 3,5 miliardi di
risparmio di fondo sanitario. Ad essi si
andranno a sommare dal 2012 i benefici sui conti sanitari delle regioni
che possono apportare i Fondi sanitari
integrativi e le Societ di Mutuo Soccorso in termini di vincolo del 20
per cento di prestazioni erogate per la non
autosufficienza.

Riflessi importanti anche sui livelli occupazionali ed il mondo del
lavoro. Gi oggi le famiglie si avvalgono generalmente
di badanti, che hanno superato quota 750 mila, prevalentemente di
origine straniera. Un fenomeno in buona parte
irregolare e sommerso, destinato ad emergere ed assumere consistenze ben
pi significative in presenza di interventi
domiciliari, monetari, di azioni di sistema, di una pi forte rete di
servizi residenziali e semiresidenziali che il Fondo
consente di sviluppare. E quanto avvenuto in gran parte dei Paesi
europei. Nel nord Europa i servizi domiciliari
raggiungono in media il 13 per cento degli anziani. In Germania si 
registrato un forte incremento di assistenza
domiciliare, ne usufruisce quasi il 10 per cento della popolazione
anziana, il doppio della media delle regioni italiane.
Ma anche in Spagna dove le misure adottate nel 2006 hanno determinato
nel settore dellassistenza a domicilio un
incremento di ben 300 mila posti di lavoro. Analogo processo  ormai
consolidato in Francia.

Da non sottovalutare, conseguentemente, gli effetti positivi sulla
finanza pubblica e sulle imprese. Secondo il Forum
delle associazioni cattoliche nel mondo del lavoro le maggiori entrate
fiscali e contributive derivanti dallemersione di
lavoro irregolare possono essere stimate in 280 milioni per ogni 100
mila lavoratori emersi. Si pu, quindi, stimare in
circa 1,5 miliardi di euro la contribuzione aggiuntiva previdenziale ed
assicurativa, nonch le entrate fiscali
conseguenti alla nuova occupazione e regolarizzazione di oltre
quattrocentomila badanti. Benefici indiretti anche sul
mondo del lavoro, in particolare sulloccupazione delle donne, sulle
quali grava generalmente il maggior carico
assistenziale in ambito familiare. Maggiori tutele, che consentano di
meglio conciliare responsabilit lavorative e
familiari, fanno prevedere un aumento del tasso di occupazione
femminile, ma anche una diminuzione di assenze dal
lavoro, come di richieste di permessi o di impiego a part time.

Palese , infine, leffetto sulla finanza locale che verrebbe sgravata
da significativi costi assistenziali. Si stima
prudenzialmente in circa 700 milioni lanno il costo delle quote sociali
per ricoveri in RSA dei meno abbienti a carico

dei comuni cui va aggiunto il risparmio dovuto al riassorbimento di
quote di prestazioni gi erogate con risorse locali o
di provenienza regionale.

La presente proposta di legge allarticolo 1 istituisce il nuovo Fondo
per la non autosufficienza, destinato ad erogare
indennit ed assegni di cura commisurati alla gravit del bisogno
assistenziale. Allarticolo 2 si prevedono tre livelli di
intervento: unindennit di accompagnamento di 490 mensili e, sulla base
del bisogno assistenziale, assegni di cura di
900 e 1200 euro. Tali prestazioni, riconosciute come Livelli essenziali
di assistenza, sono garantite al titolo della
minorazione per i soggetti riconosciuti non autosufficienti prima del
compimento del sessantacinquesimo anno di et.
Una decurtazione del 30 per cento  prevista per i soggetti anziani con
alto reddito familiare. Criteri di riconoscimento,
importi e limiti reddituali sono determinati con Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri dintesa con la
Conferenza unificata come definita dal Decreto legislativo n. 281 del
1997. Restano salve le prestazioni per ciechi e
sordomuti previste dalla legislazione vigente.

Con larticolo 3 si promuove il Piano nazionale sulla non
autosufficienza per la programmazione di politiche, interventi
ed iniziative in questo particolare settore, comprese, su iniziativa del
Ministro per la Salute, attivit di ricerca
biomedica sulle patologie croniche e degenerative.

Il Fondo dovr essere gestito dallINPS, mentre sar compito delle
regioni (art. 4) disciplinare nei rispettivi territori le
modalit di impiego degli assegni di cura, di definizione dei percorsi
assistenziali da parte dei distretti sociosanitari, di
controllo e verifica delle prestazioni erogate.

Il Fondo, come dispone larticolo 5, sar a finanziamento plurimo, in
parte alimentato da risorse statali, in parte nella
fase iniziale con unaliquota dello 0,5 dell'attuale contributo
obbligatorio sulle retribuzioni, nonch con un contributo
di solidariet a carico di rendite finanziarie e dei grandi patrimoni
immobiliari a partire dal valore di 1,2 milioni di euro.

Larticolo 6 prevede lavvio in forma sperimentale per un periodo di tre
anni del nuovo sistema per il necessario
monitoraggio dei costi, della qualit delle prestazioni, nonch degli
effetti delle nuove misure sui diversi capitoli di
spesa pubblica. Al termine di detto periodo sar compito del Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali presentare al
Parlamento ed alla Conferenza unificata una relazione sullo stato di
attuazione della nuova legge.

Larticolo 7, infine, prevede le necessarie disposizioni finanziarie.

Onorevoli colleghi, listituzione di un nuovo Fondo per la non
autosufficienza pu costituire unoccasione di
consolidamento del sistema di welfare del nostro Paese e di rilancio
delle politiche sociali in continuit con il processo
avviato con la legge 328 di Riforma dellassistenza. Ma  soprattutto,
in una fase difficile per leconomia, un forte
segnale di attenzione ai problemi ed ai bisogni quotidiani delle
famiglie in un quadro di solidariet, frutto anche di un
patto tra generazioni che contribuisce a garantire servizi e dignit a
quanti vivono con una disabilit o nellultima fase
della loro vita non ce la possono fare da soli.

PROPOSTA DI LEGGE: Istituzione del fondo per la non autosufficienza

Art. 1

(Fondo per la non autosufficienza)

1. Nel rispetto degli articoli 3, 38, 117, secondo comma, lettera m), e
119 della Costituzione e in attuazione dei principi
di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, ed alla legge 5 febbraio
1992, n. 104, e successive modificazioni ed
integrazioni, al fine di incrementare il sistema di protezione sociale e
di cura per le persone con disabilit e per gli
anziani non autosufficienti,  istituito il Fondo per la non
autosufficienza di seguito denominato Fondo.
2. Ai fini della presente legge sono considerate non autosufficienti le
persone che, per una minorazione singola o
plurima, abbiano subito una riduzione dell'autonomia personale,
correlata all'et, tale da rendere necessario un
intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera
individuale o in quella di relazione.

Art. 2

(Finalit del Fondo)

1. Ferme restando le competenze del Servizio Sanitario Nazionale in
materia di prevenzione, di cura e di riabilitazione
delle patologie acute e croniche da cui pu derivare una condizione
permanente di non autosufficienza, il Fondo 
destinato ad erogare indennit ed assegni di cura commisurati alla
gravit del bisogno per la fruizione di prestazioni
sociali nell'ambito di quanto stabilito nel programma assistenziale
definito in sede di distretto socio sanitario, ai sensi
dellart. 14 della legge 8 novembre 2000,n. 328, allo scopo di garantire
ai soggetti non autosufficienti assistenza e
sostegno, prioritariamente a domicilio, e di migliorarne la vita di
relazione.

2. Le prestazioni assistenziali sono garantite dalla presente legge al
titolo della minorazione e sono commisurate al
livello di gravit, non sono sostitutive di quelle sanitarie e sono
finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale
dell'assistenza integrata socio-sanitaria, ai sensi dell'atto di
indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001

3. In sede di prima applicazione e per un periodo di sperimentazione
della durata di anni tre sono individuati tre livelli
di gravit ed i seguenti importi mensili:

1 livello 490 euro (indennit di accompagnamento);

2 livello 900 euro (assegno di cura)

3 livello 1.200 euro (assegno di cura).

4. Per i soggetti che vengano riconosciuti non autosufficienti dopo il
compimento del sessantacinquesimo anno di et
gli importi relativi al 2 e 3 livello di gravit sono decurtati del 30
per cento nelle situazioni di alto reddito familiare
ISEE, come definite ai sensi del successivo comma 5. Resta fermo quanto
disposto dall'articolo 2, comma 6, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come sostituito dall'articolo
2 del decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130,
e dalle successive modificazioni ed integrazioni.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, dintesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla
base dei principi e criteri di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge
8 novembre 2000, n. 328, sono definiti i livelli

essenziali delle prestazioni socio-assistenziali per le persone non
autosufficienti, i limiti reddituali di cui al precedente
comma 4 ed i criteri medico legali per il riconoscimento del diritto
alle prestazioni da parte delle commissioni mediche
di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrate da
medici INPS ai sensi dellarticolo 20 della legge
102/2009, nonch da un operatore sociale del distretto di appartenenza
del soggetto interessato.

6. Restano salve le prestazioni assistenziali rivolte a ciechi e
sordomuti di cui alla legge n. 289/1990 ed alla legge n.
508/1988, nonch gli interventi di cui allart. 17 della legge 30 marzo
1971, n. 118.

7. Restano salve le funzioni in materia riconosciute alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e
di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di
attuazione.
8. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalit
della presente legge ai sensi dell'articolo 1-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469.

Art. 3

(Piano nazionale sulla non autosufficienza)

1. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, dintesa il
Ministro per la Salute e con la Conferenza unificata, sentito
il parere delle competenti commissioni di Camera e Senato, in attuazione
della presente legge promuove ed adotta
con proprio decreto un Piano Nazionale di politiche, interventi ed
iniziative finalizzate a far fronte ai bisogni delle
persone non autosufficienti e delle loro famiglie e concorda con le
Regioni le modalit di partecipazione delle stesse
alle iniziative del Piano.

2. Il Ministro della Salute, nell'ambito delle risorse destinate alla
ricerca biomedica derivanti dall'1 per cento del Fondo
sanitario nazionale dedicato alla ricerca di base e applicata
dell'Istituto Superiore di Sanit, degli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico e delle regioni, ai sensi dell'articolo 12
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, provvede ad individuare prioritari ambiti di
ricerca dedicati in particolare alle patologie
croniche degenerative.

Art. 4

(Funzionamento del Fondo).

1. Il Fondo per la non autosufficienza  gestito dallINPS nelle
modalit e secondo i criteri definiti dal DPCM 30 marzo
2007, attuativo dellarticolo 10 della legge 2 dicembre 2005, n. 248.

2. Le Regioni, nel pieno rispetto della potest regolamentare di cui al
titolo V della Costituzione, disciplinano
nellambito dei propri territori:

a) le modalit di impiego degli assegni di cura;

b) i soggetti e le figure professionali accreditati ad erogare le
prestazioni assistenziali;

c) le modalit e le procedure attraverso le quali, nell'ambito del
distretto socio-sanitario, di cui all'articolo 3-quater del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, devono essere valutati il
bisogno assistenziale e le prestazioni da erogare
a favore della persona non autosufficiente, assicurando in ogni caso il
pieno rispetto e l'attuazione dell'articolo 3-
septies del citato decreto legislativo n. 502 del 1992;

d) le modalit di controllo e di verifica della qualit delle
prestazioni erogate, della loro congruit rispetto ai bisogni e
delle spese sostenute dai soggetti fruitori o dalle loro famiglie.

Art. 5

(Dotazione del Fondo).

1. Le prestazioni di cui alla presente legge rivolte ai soggetti
riconosciuti non autosufficienti prima del compimento del
sessantacinquesimo anno di et, quelle relative a ciechi e sordomuti,
nonch gli assegni di cui allarticolo 17 della
legge 30 marzo 1971, n. 118, restano a totale carico dello Stato.

2. Una quota dello 0,5 per cento di contribuzione obbligatoria sulle
retribuzioni dei lavoratori dipendenti, autonomi e
liberi professionisti  destinata allINPS per le finalit della
presente legge.

3. E istituito a decorrere dal 1.1.2013 un contributo di solidariet
sulle rendite finanziarie e sui grandi patrimoni
immobiliari per i valori non inferiori a 1,2 milioni di euro.

4. Il Ministro dellEconomia e delle Finanze d'intesa con il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentite le
organizzazioni sindacali e datoriali, adotta con proprio decreto le
misure atte a far fronte ad eventuali maggiori oneri
sul costo del lavoro e per la finanza pubblica determinati da quanto
disposto dal precedente comma 2, non
compensati da effetti positivi su altre voci di spesa.

5. Il Ministro dellEconomia e delle Finanze definisce annualmente con
proprio decreto la misura del contributo di cui
al precedente comma 3.

Art. 6

(Relazione termine sperimentazione)

1. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 3
dellarticolo 2 il Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali presenta al Parlamento ed alla Conferenza unificata Stato,
Regioni ed Autonomie locali una relazione sullo stato
di attuazione della presente legge.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Il Ministro del Tesoro  autorizzato ad apportare le necessarie
modifiche di bilancio per gli anni 2013, 2014 e 2015
conseguenti allapplicazione della presente legge.
