trappola
Il trappolone della spending review
Art. inoltrato da G.B. Fortini su onda-urto, 12\07\2012, h. 00.33.

di Stefano Arduini
Organizzazioni non profit costrette ex lege a gare al massimo ribasso per i servizi gestiti per 
conto delle amministrazioni pubbliche. Lo si legge nelle pieghe del testo voluto da mister forbici 
Enrico Bondi. L'allarme di Alceste Santuari

Si scrive spending review, ma si capisce poco. E questa volta non  per linglese. A lanciare 
lallarme  Alceste Santuari professore incaricato di Diritto Amministrativo  alla Facolt di 
Sociologia di Trento e autore dellottimo Le organizzazioni non profit (Cedam, 2012), che dedica 
uno specifico capitolo proprio al rapporto fra amministrazioni pubbliche e organizzazioni non 
profit. Ma veniamo al problema del decreto legge ribattezzato Disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (in allegato la bozza del 
provvedimento):  un testo scritto molto male, in cui davvero si fatica a capire la ratio, a meno 
che lobiettivo non sia quello di equiparare i sevizi delle non profit ai servizi pubblici locali 
in house, per dire in sostanza che questi vanno cancellati e che tutto deve essere gestito col 
meccanismo degli appalti al massimo ribasso. Se cos fosse, continua Santuari, non solo sarebbe 
un disastro, ma sarebbe anche la negazione di tutta la normativa che regolamenta i rapporti con le 
Pubbliche amministrazioni, a partire dalla 328. Nel dettaglio il professore  entrato in un 
articolo pubblicato su personaedanno.it., i cui passaggi riprende in questa intervista.

Professore dove sta linganno?

Il comma 6 dellart.4 in parola stabilisce che, a far data dal 1 gennaio 2013, le pubbliche 
amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 dovranno 
acquisire servizi a titolo oneroso da enti di diritto privato (associazioni e fondazioni), ad 
esclusione delle fondazioni di ricerca, solo attraverso procedure di gara improntate, secondo la 
normativa nazionale e i principi comunitari, alla pi ampia concorrenzialit, tale da assicurare le 
migliori condizioni economiche per la stazione appaltante. Inoltre, gli enti privati che forniscono 
servizi alle PA, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle pubbliche 
finanze.

Quindi?
Si tratta di un comma affatto marginale nelleconomia dellazione e degli interventi delle 
organizzazioni non profit che, ancorch ad una primissima lettura, merita qualche approfondimento. 
Al riguardo,  utile prendere in esame i seguenti quattro aspetti.

Partiamo dal primo..
Per quanto riguarda i soggetti pubblici chiamati ad acquistare con procedure concorrenziali servizi 
a titolo oneroso dalle organizzazioni non profit, giova ricordare che per P.A. di cui allarticolo 
1, comma 2, d. lgs. n. 165/2001 si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli 
istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni 
dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunit montane. e loro 
consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le 
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti 
pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del 
Servizio sanitario nazionale.

Comprese le cooperative sociali?
No. Il comma 6 dellart. 4 del d.l. n. 95/2012 tratta delle associazioni e delle fondazioni 
disciplinate nel Libro I del Codice Civile del 1942. Debbono essere, dunque, escluse dalla 
previsione in commento le cooperative sociali, che, sotto il profilo giuridico, rientrano tra le 
imprese, disciplinate dalla l. n. 381/1991.  questo  il secondo aspetto.

Quali sono i servizi a titolo oneroso che le associazioni e le fondazioni erogano a favore della 
P.A.?
Considerando soltanto il comparto socio-sanitario, in cui radicata e significativa  la presenza 
delle organizzazioni non profit, si pu pensare alla gestione di case per anziani, centri diurni, 
case di accoglienza, et similia, che operano sulla base di affidamenti, spesso diretti (anche 
sulla base di una convenzione), in ragione del fatto che risultano accreditati, sia in termini 
istituzionali ovvero informali presso gli enti pubblici ovvero perch rientrano negli elenchi dei 
soggetti idonei al convenzionamento, previsti in molte legislazioni regionali. Stiamo dunque 
riferendoci a quelluniverso variegato di associazioni e fondazioni che caratterizzano gli 
interventi di welfare, soprattutto a livello territoriale e che la legge 328/2000 e il d.p.c.m. 30 
marzo 2001 hanno inteso individuare quali partners privilegiati delle pubbliche amministrazioni.

Infine lultimo nodo
Cosa aveva in mente il legislatore quando ha redatto questa norma? A quali fattispecie pu 
applicarsi una simile previsione? Si pu forse pensare a quelle organizzazioni non profit che 
offrono i loro servizi ai comuni e agli altri enti pubblici, slegati da un affidamento di 
servizio, ma semplicemente quale azione sussidiaria sul territorio nel settore, per esempio, 
dellaggregazione giovanile? Se cos fosse, non si tratterebbe, come  chiaro, di servizi offerti 
alla P.A. in quanto cliente del servizio, ma alla P.A. quale ente collettivo di rappresentanza 
dei cittadini, il cui compito istituzionale  quello di assicurare la coesione sociale ovvero una 
rete di servizi a favore delle persone pi fragili. Presumiamo che il testo normativo faccia dunque 
riferimento a tutte quelle associazioni e fondazioni che, in ragione di propri progetti, finanziati 
da fondazioni casse di risparmio, da fondi europei, da donazioni private, da imprenditori o altra 
fonte di entrata, offrono alla P.A. i propri interventi e le proprie progettualit. Il comma 6 
dispone che a queste organizzazioni non possono essere erogati finanziamenti pubblici. Si 
tratterebbe, al di l delle legittime valutazioni di carattere economico-finanziario, di una palese 
contraddizione (rectius: violazione) dellart. 118, ultima comma della Costituzione che recita: 
Stato, Regioni, Citt metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei 
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attivit di interesse generale, sulla base 
del principio di sussidiariet. E non pu revocarsi in dubbio che il sostegno 
economico-finanziario, finalizzato proprio a sostenere e valorizzare lazione delle organizzazioni 
non profit, sia da ricomprendere tra il favor legis di cui allart. 118, u.c. Cost.Ma per un 
momento proviamo a sospendere questa interpretazione e proviamo a comprendere quale altro 
significato potremmo dare alla locuzione offrono servizi gratuiti alla P.A.. A quale realt 
corrisponde una simile disposizione? Esistono enti non profit che erogano servizi a titolo gratuito 
a favore delle P.A., specie territoriali? Nemmeno le organizzazioni di volontariato, paradigma 
espressivo dellaggregazione civile senza scopo di lucro, si sostengono senza un intervento, bench 
minimo, degli enti pubblici. Ne consegue che ci dobbiamo attendere una qualche spiegazione.
