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auto: iva al4% anche per l'acquisto in leasing.
IL SOLE 24 ORE  del 21/06/2012

Tonino Morina
Le persone con handicap possono acquistare l'auto con l'aliquota Iva del 4%, anche se l'acquisto  
fatto in leasing. L'Iva del 4%, prevista per le cessioni di veicoli a soggetti disabili, 
sussistendo le condizioni chieste dalla legge, pu infatti essere applicata anche all'acquisto 
dell'auto mediante contratto di leasing di tipo "traslativo", cio con l'impegno di riscattare il 
veicolo alla scadenza dei canoni di locazione.  questo il parere dell'agenzia delle Entrate 
espresso nella risoluzione 66/E del 20 giugno 2012, emanata a seguito di richiesta di consulenza 
giuridica. Per l'agenzia delle Entrate, considerate le norme di favore per le persone meritevoli di 
forte tutela sociale, la societ di leasing pu applicare l'aliquota Iva del 4%, oltre che in 
relazione al prezzo di riscatto, anche sui canoni di locazione finanziaria, a condizione che dalle 
clausole contrattuali emerga la volont delle parti di concretizzare il trasferimento della 
propriet del veicolo locato a beneficio del soggetto utilizzatore, mediante il riscatto, alla fine 
della locazione. Rimane fermo il rispetto delle altre norme di legge a garanzia della regolarit 
dell'operazione, quali, ad esempio, l'obbligo per il cedente di comunicare all'ufficio dell'agenzia 
delle Entrate (competente in ragione della residenza dell'acquirente), entro 30 giorni dalla data 
della cessione, la data dell'operazione, i dati anagrafici e la residenza dell'acquirente nonch la 
targa del veicolo ceduto. A sua volta, la persona con handicap, per ottenere l'applicazione 
dell'Iva al 4%, deve produrre alla societ di leasing la documentazione che attesta il diritto 
all'agevolazione, tra cui la certificazione relativa alla condizione di disabilit e la 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di 
acquisto del veicolo non ha acquistato un analogo veicolo agevolato, in presenza delle altre 
condizioni chieste dalla legge, quali, ad esempio, l'annotazione sulla carta di circolazione degli 
eventuali adattamenti del veicolo. Dalla data di stipula del contratto di leasing, decorre il 
periodo di quattro anni nel corso del quale il beneficiario non pu avvalersi nuovamente 
dell'agevolazione, nonch il periodo di due anni durante il quale deve mantenere la disponibilit 
del veicolo.  infatti stabilito che l'acquirente del veicolo, nel caso in cui lo stesso sia ceduto 
prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto, deve versare la differenza fra l'Iva 
dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni, cio la 
differenza di 17 punti percentuali sui canoni pagati, tra l'Iva ordinaria del 21% e quella del 4%, 
tranne il caso in cui la cessione sia determinata dalla necessit di nuovi e diversi adattamenti. 
In questo caso, la societ di leasing dovr emettere una fattura integrativa per il recupero della 
differenza fra l'Iva del 21% dovuta in assenza di agevolazioni e quella agevolata del 4 per cento. 
Cos come, in caso di acquisto con atto di vendita,  il proprietario del veicolo a dover versare 
la maggiore Iva: in caso di contratto di locazione finanziaria, la societ di leasing, in quanto 
proprietaria del veicolo, deve effettuare l'integrazione della rivalsa nei confronti 
dell'utilizzatore per recuperare la maggiore Iva.  RIPRODUZIONE RISERVATA

