isee
Pericolo scampato: il campo di applicazionedell'isee non riguarda l'accompagno!
Circolare uici 160\2012.

OGGETTO: Il sottosegretario Guerra mantiene l'impegno.

Cari amici,

Fand e Fish sono state convocate mercoledi' 20 alle ore 10,30 presso il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali per essere informate sul contenuto della bozza del decreto-legge 
applicativo dell'art.5 della legge Salva Italia, che tanto ci ha fatto soffrire in questi ultimi 
mesi per la minaccia di sottoporre l'indennita' di accompagnamento ad un tetto di reddito.
Come e' noto il famigerato art.5 prevede la riforma dell'ISEE, lo strumento fondamentale  per il 
calcolo reddituale utile per accedere alle  prestazioni assistenziali.
La notizia che da tempo tutti noi aspettavamo finalmente e' arrivata: il campo di applicazione 
dell'ISEE non riguarda l'indennita' di accompagnamento, che rimane concessa al titolo della 
minorazione, l'ISEE infatti si applica solo alle prestazioni sociali agevolate.( Assegno di 
maternita', Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli,  Carta Acquisti)
Purtroppo non siamo riusciti ad ottenere che l'indennita' e le altre prestazioni economiche non 
entrassero a fare parte delle voci che servono a stabilire il reddito familiare. Tuttavia per 
addolcire la pillola sono state previste per le famiglie nelle quali e' presente un disabile delle 
particolari agevolazioni.
L'art. 4, del DPCM che rimane la norma fondamentale per il calcolo reddituale, al comma 2, lett. 
f), continua a comprendere i trattamenti assistenziali a qualunque titolo percepiti da 
amministrazioni pubbliche.
Peraltro, il successivo comma 3 prevede che dal reddito individuale debba essere sottratto fino ad 
un massimo di 6.000 euro per le spese sanitarie per disabili, le spese per l'acquisto di cani guida 
e le spese mediche e di assistenza specifica per disabili. Inoltre, il comma 4 prevede una 
sottrazione dal reddito complessivo di alcune spese o franchigie, tra le quali si segnalano come 
novita' le seguenti:
* una franchigia di 3.500,00 euro se nel nucleo familiare ci siano persone con disabilita' media 
per ciascuna di esse;
* una franchigia di 5.000,00 euro se nel nucleo ci siano persone con disabilita' grave o non 
autosufficienti per ciascuna di esse;
* una ulteriore franchigia di 5.000,00 euro per ciascuna persona non autosufficiente relativa alla 
spesa sostenuta per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale (nel caso di 
ricovero la franchigia sara' pari all'ammontare della retta versata alla struttura residenziale che 
ospita l'interessato).
Il decreto esclude tra i disabili medi, nonostante la percentuale di invalidita' di riferimento 
parta dal 67 per cento, gli ipovedenti gravi la cui invalidita' arriva fino all'80 per cento. Ho 
fatto presente l' errore ed ho ricevuto l'assicurazione che sarebbe stato corretto.
Carissimi,
non mi sembra il caso di illustrare ulteriormente il contenuto del decreto, che oltre ad essere 
lungo e' anche complesso. Ad ogni buon conto lo allego alla presente, con la speranza che qualcuno 
particolarmente competente abbia voglia di esaminarlo e di farci pervenire suggerimenti ed 
osservazioni da utilizzare in occasione della discussione parlamentare, durante la quale il Governo 
dovra' acquisire i pareri delle Commissioni competenti per materia.
Domani si riunira' la FAND per valutare se e' il caso o meno di presentare d'intesa con la FISH 
emendamenti migliorativi del testo. Pur non avendo motivo di fare salti di gioia, ritengo di potere 
affermare tranquillamente che poteva andare peggio. Ogni risultato va valutato nel contesto e 
l'attuale a dir poco e' drammatico.
Cordiali saluti.
Il Presidente Nazionale
Prof. Tommaso Daniele
All.2
Il secondo allegato non essendo compatibile con il formato doc viene trasmesso insieme al txt

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione 
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, concernente criteri 
unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali 
agevolate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, recante 
"Regolamento concernente le modalita' attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati 
di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali 
agevolate", e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2001, con il quale sono 
stati approvati i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonche' 
delle relative istruzioni;
Visto l'articolo 65, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di assegno ai nuclei 
familiari con almeno tre figli minori;
Visto l'articolo 74, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di assegno di 
maternita' di base;
Visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, che all'articolo 5 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, 
siano rivisti le modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE);
Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti;
Vista la nota ...  dell'Istituto nazionale di previdenza sociale di nulla osta sulle attivita' di 
competenza previste dal presente decreto;
Vista la nota ...  dell'Agenzia delle entrate di nulla osta sulle attivita' di competenza previste 
dal presente decreto;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data...;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi 
nell'adunanza del...
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Articolo 1
Definizioni
1. Ai soli fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
"ISEE": indicatore della situazione economica equivalente;
"ISE": indicatore della situazione economica;
"Scala di equivalenza": la scala di cui all'Allegato 1, parte integrante del presente decreto;
"Prestazioni sociali": si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 112, nonche' dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le 
attivita' relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di 
prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficolta' 
che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal 
sistema previdenziale e da quello sanitario, nonche' quelle assicurate in sede di amministrazione 
della giustizia;
"Prestazioni sociali agevolate": prestazioni sociali non destinate alla generalita' dei soggetti o 
comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il 
diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle 
altre disposizioni vigenti;
"Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria": prestazioni sociali agevolate assicurate 
nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con 
limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
a) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza 
nel proprio domicilio;
b) di ospitalita' alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le 
prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a 
domicilio;
c) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni 
spendibili per l'acquisto di servizi;
"Prestazioni agevolate rivolte a minorenni": prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari 
minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni;
"Richiedente": il soggetto che effettua la richiesta della prestazione sociale agevolata;
"Beneficiario":  il soggetto al quale e' rivolta la prestazione sociale agevolata;
"Persone con disabilita' media, grave e non autosufficienti": persone per le quali sia stata 
accertata una delle condizioni descritte nella tabella di cui all'allegato 3, parte integrante del 
presente decreto;
"Ente erogatore": ente competente alla disciplina dell'erogazione della prestazione sociale 
agevolata;
 "DSU": dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'articolo 9;

Articolo 2
ISEE
1. L'ISEE e' lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica 
di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. L'applicazione dell'indicatore ai fini 
dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonche' della definizione del livello di 
compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai 
sensi dell'articolo 117, lettera m), della Costituzione. In relazione a tipologie di prestazioni 
che per la loro natura lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di 
definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni, gli enti 
erogatori possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare 
specifiche platee di beneficiari. E' comunque fatta salva la valutazione della condizione economica 
complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE.
2. L'ISEE e' calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, di cui 
all'articolo 3, come rapporto tra l'ISE, di cui al comma 3, e il parametro della scala di 
equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.
3. L'ISE e' la somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi 
dell'articolo 4, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato 
ai sensi dell'articolo 5.
4. L'ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta, secondo le modalita' 
stabilite agli articoli 6 e 7, limitatamente alle seguenti:
a. prestazioni agevolate di natura sociosanitaria;
b. prestazioni agevolate rivolte a minorenni;
c. prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, in presenza di genitori 
non conviventi con il beneficiario.
5. L'ISEE puo' essere sostituito da analogo indicatore, definito "ISEE corrente" e calcolato con 
riferimento ad un periodo di tempo piu' ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, 
quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 8 e secondo le modalita' ivi descritte.
6. L'ISEE e' calcolato sulla base delle informazioni raccolte con il modello di DSU, di cui 
all'articolo 9, e delle altre informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle 
Entrate acquisite dal sistema informativo dell'ISEE, ai sensi dell'articolo 10.

Articolo 3
Nucleo familiare
1. Il nucleo familiare del richiedente e' costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica 
alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A 
tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza 
anagrafica diversa e' attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica 
coincide con quella familiare. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti 
all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e' attratto ai fini del presente 
decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.
3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari diversi 
esclusivamente nei seguenti casi:
a) quando e' stata pronunciata separazione giudiziale o e' intervenuta l'omologazione della 
separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando e' 
stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
b) quando la diversa residenza e' consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di 
cui all'articolo 708 c.p.c.;
c) quando uno dei coniugi e' stato escluso dalla potesta' sui figli o e' stato adottato, ai sensi 
dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
d) quando si e' verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, 
e successive modificazioni, ed e' stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio;
e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica 
autorita' competente in materia di servizi sociali.
4.  Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il 
minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, 
ancorche' risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai 
sensi dell'articolo 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e' 
considerato nucleo familiare a se' stante, fatta salva la facolta' del genitore affidatario di 
considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso 
comunita' e' considerato nucleo familiare a se' stante.
5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non 
sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori 
appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte 
del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.
6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 223 del 1989 e' considerato nucleo familiare a se' stante, salvo che debba essere 
considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minorenne 
fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, 
fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il 
genitore e il figlio minorenne, quest'ultimo e' considerato componente dello stesso nucleo 
familiare del genitore.

Articolo 4
Indicatore della situazione reddituale
1. L'indicatore della situazione reddituale e' determinato sulla base dei redditi e delle spese e 
franchigie di cui ai commi seguenti, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare. Ai 
fini del calcolo dell'indicatore, il reddito di ciascun componente il nucleo familiare e' ottenuto 
sommando i redditi di cui al comma 2 al netto degli importi di cui al comma 3. Dalla somma dei 
redditi di cui al periodo precedente per l'insieme dei componenti sono detratte le spese o le 
franchigie riferite al nucleo familiare di cui al comma 4. I redditi e gli importi di cui ai commi 
2 e 3 sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Le spese o le 
franchigie di cui al comma 4 sono riferite all'anno solare precedente la presentazione della DSU.
2. Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare e' ottenuto sommando i seguenti:
a) reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF;
b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
c) ogni altra componente reddituale, anche se esente da imposta;
d) i proventi derivanti da attivita' agricole, svolte anche in forma associata, per le quali 
sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base 
imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo 
utilizzato;
e) assegni mantenimento figli effettivamente percepiti;
f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito e buoni 
spendibili per l'acquisto di servizi se denominati in euro, a qualunque titolo percepiti da 
amministrazioni pubbliche, non gia' inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a);
g) redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, di cui 
all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge22 
dicembre 2011, n. 214, nonche' agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se 
compatibili con la predetta disciplina, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera 
a), comma 1, del presente articolo. A tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la 
rendita catastale del 5% e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il 
reddito agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento;
h) il reddito figurativo delle attivita' finanziarie, determinato applicando al patrimonio 
mobiliare complessivo del nucleo familiare, individuato secondo quanto indicato all'articolo 5, il 
tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di 
interesse legale vigente al 1 gennaio maggiorato di un punto percentuale.
i) il reddito lordo, convertito in euro al cambio vigente alla data di presentazione della DSU, 
dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo iscritti 
nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi dell'articolo 3, comma 
2.
3. All'ammontare del reddito di cui al comma 2, deve essere sottratto fino a concorrenza:
a) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente 
all'estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o 
alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorita' 
giudiziaria. Nell'importo devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli;
b) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli 
conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, ne' legalmente ed 
effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell'autorita' giudiziaria che ne stabilisce 
l'importo;
c) fino ad un massimo di 6.000 euro, le spese sanitarie per disabili e le spese per l'acquisto di 
cani guida indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione 
d'imposta, nonche' le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in 
dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito 
complessivo;
d) l'importo dei redditi agrari relativi alle attivita' indicate dall'articolo 2135 del codice 
civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, 
obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA.
e) fino ad un massimo di 2.000 euro, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonche' degli 
altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20% dei redditi medesimi.
4. Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, come determinata ai sensi dei commi 
precedenti, si sottraggono, fino a concorrenza, le seguenti spese o franchigie riferite al nucleo 
familiare:
a) nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo 
previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un 
ammontare massimo, fino a concorrenza, di euro 7.000;
b) nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione di proprieta', una franchigia pari a 5.000 
euro, accresciuta di 500 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad 
un massimo di euro 7.000;
c) nel caso del nucleo facciano parte:
i. persone con disabilita' media, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 3.500 euro;
ii. persone con disabilita' grave o non autosufficienti, per ciascuna di esse, una franchigia pari 
a 5.000 euro;
d) nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, la spesa 
sostenuta per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale, come risultante dalla 
dichiarazione di assunzione presentata all'INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, fino 
ad un massimo di 5.000 euro inclusivi dei contributi versati, o alternativamente, in caso di 
ricovero presso strutture residenziali nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura 
sociosanitaria, l'ammontare della retta versata per l'ospitalita' alberghiera, fatto salvo quanto 
previsto all'articolo 6, comma 3, lettera a).
5. Nel caso il richiedente sia beneficiario di uno dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), 
ed ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al 
valore dell'ISEE e' sottratto dall'ente erogatore l'ammontare del trattamento percepito dal 
richiedente nell'anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro 
della scala di equivalenza.

Articolo 5
Indicatore della situazione patrimoniale
1. L'indicatore della situazione patrimoniale e' determinato sommando, per ciascun componente del 
nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui ai commi 2 e 3, nonche' del 
patrimonio mobiliare di cui al comma 4.
2. Il patrimonio immobiliare e' pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei 
terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attivita' d'impresa, quale definito ai fini IMU 
al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal 
periodo di possesso nell'anno. Dal valore cosi' determinato di ciascun fabbricato, area o terreno, 
si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre 
dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o 
per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprieta', il 
valore della casa di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo residuo, e' considerato 
in proporzione pari a tre quarti.
3. Il patrimonio immobiliare all'estero e' pari a quello definito ai fini dell'imposta sul valore 
degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riferito alla 
medesima data di cui al comma 2, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Dal valore 
cosi' determinato di ciascun immobile, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale 
debito residuo alla data del 31 dicembre nell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui 
contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.
4. Il patrimonio mobiliare e' costituito dalle componenti di seguito specificate, anche detenute 
all'estero, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione 
della DSU, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti:
a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo 
contabile attivo, al netto degli interessi, alla data riferita al mese di dicembre dell'anno 
precedente a quello di presentazione della DSU, individuata annualmente, previa estrazione, con 
provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; qualora la data individuata fosse 
antecedente all'acquisto di altre componenti del patrimonio ai sensi del presente articolo, va 
assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, al 31 dicembre;
b) titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi 
ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 
dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU;
c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o 
esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla societa' 
di gestione alla data di cui alla lettera b);
d) partecipazioni azionarie in societa' italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le 
quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera b), ovvero, in mancanza, nel 
giorno antecedente piu' prossimo;
e) partecipazioni azionarie in societa' non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in 
societa' non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, 
determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di 
presentazione della DSU, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, 
determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al 
netto dei relativi ammortamenti, nonche' degli altri cespiti o beni patrimoniali;
f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in 
gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va 
assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i 
criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, 
dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera b);
g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui 
alla lettera b), nonche' contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di 
capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima 
data, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per 
tutta la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i 
contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non e' esercitabile il 
diritto di riscatto;
h) il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilita' ordinaria, ovvero il 
valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in 
contabilita' semplificata, determinato con le stesse modalita' indicate alla precedente lettera e).
5. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti 
appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze e' assunto per la quota di 
spettanza.
6. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato ai sensi del comma 4, si detrae, fino a 
concorrenza, una franchigia pari a 5.000 euro. Tale franchigia non si applica ai fini della 
determinazione dell'indicatore della situazione reddituale, di cui all'articolo 4.

Articolo 6
Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria
1. Per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria rivolte a persone di maggiore eta', l'ISEE 
e' calcolato in riferimento al nucleo familiare di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto al 
comma 3. Per le medesime prestazioni rivolte a persone minori di anni 18, l'ISEE e' calcolato nelle 
modalita' di cui all'articolo 7.
2. Esclusivamente ai fini delle prestazioni di cui al presente articolo e fatta comunque salva la 
possibilita' per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di 
cui all'articolo 3, il nucleo familiare del beneficiario e' composto dal coniuge, dai figli minori 
di anni 18, nonche' dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 
3.
3. Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, valgono le 
seguenti regole:
a) le detrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettera d), non si applicano;
b) in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare ai sensi del 
comma 2, l'ISEE di cui al comma 3, e' integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, 
calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessita' 
del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalita' di cui all'allegato 2, comma 1, parte 
integrante di questo decreto. La componente non e' calcolata qualora nel nucleo sia presente un 
componente per il quale sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3;
c) le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute 
successivamente alla prima richiesta delle prestazioni di cui al presente comma continuano ad 
essere valorizzate nel patrimonio del donante. Allo stesso modo sono valorizzate nel patrimonio del 
donante, le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta di cui al periodo precedente, 
se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile.

Articolo 7
Prestazioni agevolate rivolte a minorenni o per il diritto allo studio universitario
1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il 
genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia 
riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei 
seguenti casi:
a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore.
c) quando con provvedimento dell'autorita' giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni 
periodici destinato al mantenimento dei figli;
d) quando sussiste esclusione dalla potesta' sui figli o e' stato adottato, ai sensi dell'articolo 
333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorita' competente in 
materia di servizi sociali la estraneita' in termini di rapporti affettivi ed economici;
2. Per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori 
non conviventi, qualora  ricorrano i casi di cui alle lettere a) ed b) del comma 1, l'ISEE e' 
integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del 
genitore non convivente, secondo le modalita' di cui all'allegato 2, comma 2, parte integrante del 
presente decreto.
3. [in attesa di verifica da parte del MIUR] Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni 
erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, in presenza di genitori non conviventi 
con il beneficiario, il beneficiario medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, ovvero di 
uno di essi, nel caso ricorra uno dei casi di cui all'articolo 3, comma 3, a meno che non ricorrano 
entrambi i seguenti requisiti:
a) il beneficiario risulta residente fuori dall'unita' abitativa della famiglia di origine in 
alloggio non di proprieta' di un suo membro;
b) redditi da lavori dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati non inferiori a 6.500 euro in 
riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

Articolo 8
ISEE corrente
1. In presenza di un ISEE in corso di validita', puo' essere calcolato un ISEE corrente, riferito 
ad un periodo di tempo piu' ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi 
sia una rilevante variazione nell'indicatore, come determinata ai sensi del comma 2, e al contempo 
si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la 
richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:
a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto 
di lavoro o una sospensione dell'attivita' lavorativa o una riduzione della stessa;
b) lavoratori dipendenti a tempo determinato o con contratti di lavoro atipico [dizione piu' 
precisa], non occupati alla data di presentazione della DSU, ai quali non sia stato rinnovato il 
contratto o sia stato risolto il rapporto di lavoro, dopo aver svolto attivita' della medesima 
natura per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti il mancato rinnovo o la risoluzione 
dell'ultimo contratto;
c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la 
propria attivita', dopo aver svolto l'attivita' medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.
2. L'ISEE corrente puo' essere calcolato solo in caso di variazioni superiori al 25% 
dell'indicatore della situazione reddituale corrente, calcolato ai sensi del comma 4, rispetto 
all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 4.
3. L'indicatore della situazione reddituale corrente e' ottenuto aggiornando i redditi per ciascun 
componente il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, mediante la compilazione del 
modulo sostitutivo, di cui all'articolo 9, comma 4, lettera d), facendo riferimento ai seguenti 
redditi:
a) redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti a 
quello di richiesta della prestazione;
b) redditi derivanti da attivita' d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale 
che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i 
compensi percepiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese 
sostenute nello stesso periodo nell'esercizio dell'attivita';
c) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito e buoni 
spendibili per l'acquisto di servizi se denominati in euro, a qualunque titolo percepiti da 
amministrazioni pubbliche, non gia' inclusi nel reddito di cui alla lettera a), conseguiti nei 
dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione.
Nei casi di cui al comma 1, lettera a), i redditi di cui al presente comma possono essere ottenuti 
moltiplicando per 6 i redditi conseguiti nei due mesi antecedenti la presentazione della DSU.
4. Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione reddituale corrente, per i componenti il 
nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, i redditi e i trattamenti di cui al comma 3, 
sostituiscono i redditi e i trattamenti di analoga natura utilizzati per il calcolo dell'ISEE in 
via ordinaria.
5. Fermi restando l'indicatore della situazione patrimoniale e il parametro della scala di 
equivalenza, l'ISEE corrente e' ottenuto sostituendo all'indicatore della situazione reddituale 
calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato ai sensi del comma 4.
6. Il richiedente l'ISEE corrente, oltre al modulo sostitutivo della DSU, presenta all'INPS la 
documentazione e certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa, di cui al 
comma 1, nonche' le componenti reddituali aggiornate, di cui al comma 3.
7. L'ISEE corrente ha validita' due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo 
della DSU.

Articolo 9
DSU
1. Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare di 
cui all'articolo 3, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE. La 
DSU ha validita' dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.
2. E' lasciata facolta' al cittadino di presentare entro il periodo di validita' della DSU una 
nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed 
economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono 
stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove 
dichiarazioni. E' comunque lasciata facolta' agli enti erogatori di chiedere la presentazione di 
una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare.
3. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta dell'INPS, 
sentita l'Agenzia delle entrate, e' approvato il modello tipo della DSU e dell'attestazione, 
nonche' delle relative istruzioni per la compilazione. In sede di prima applicazione, il 
provvedimento e' adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. La DSU ha carattere modulare, componendosi di:
a) un modello base relativo al nucleo familiare;
b) fogli allegati relativi ai singoli componenti;
c) moduli aggiuntivi, di cui e' necessaria la compilazione qualora rilevino ai fini del computo 
dell'ISEE le componenti aggiuntive, di cui all'allegato 2;
d) moduli sostitutivi, in caso di richiesta dell'ISEE corrente, di cui all'articolo 8;
e) moduli integrativi, nel caso si verifichino le condizioni di cui all'articolo 10, commi 6 e 7.
I moduli aggiuntivi, sostitutivi e integrativi possono essere compilati in via complementare 
successivamente alla presentazione della DSU. Nel caso le componenti autocertificate di cui al 
comma 7 non siano variate rispetto ad una eventuale DSU precedente, il richiedente puo' presentare 
una dichiarazione semplificata.
5. Ai soli fini dell'accesso alle prestazioni agevolate di natura socio sanitaria, il dichiarante 
puo' compilare la DSU riferita al nucleo familiare ristretto definito secondo le regole di cui 
all'articolo 6, comma 2. Qualora nel corso di validita' di tale DSU sia necessario reperire 
informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di altre prestazioni 
sociali agevolate, il dichiarante integra la DSU in corso di validita' mediante la compilazione dei 
soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non gia' inclusi.
6. La DSU e' presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale e' 
richiesta la prima prestazione o alla sede dell'INPS competente per territorio. E' comunque 
consentita la presentazione della DSU all'INPS, in via telematica, direttamente a cura del 
richiedente.
7. Ai fini della presentazione della DSU, sono autocertificate dal dichiarante:
a) la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione 
del valore della scala di equivalenza, di cui all'allegato 1;
b) l'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive di 
cui all'allegato 2, nonche' le informazioni di cui alle lettere successive del presente comma ad 
essi riferite;
c) la eventuale condizione di disabilita' e non autosufficienza, di cui all'allegato 3, dei 
componenti il nucleo;
d) l'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare, di cui all'articolo 5, comma 2;
e) le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b, limitatamente ai redditi 
diversi da ... [contribuenti minimi, nuove iniziative produttive, redditi fondiari a cedolare secca]
f) le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), g), ed i);
g) le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), limitatamente alle 
prestazioni non erogate dall'INPS;
h) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti di cui all'articolo 4, comma 3, 
lettere a) e b);
i) il valore del canone di locazione annuo di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a);
j) la retta versata per l'ospitalita' alberghiera di cui all'articolo 4, comma 4, lettera d);
k) le componenti del patrimonio immobiliare di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, nonche' per ciascun 
cespite l'ammontare dell'eventuale debito residuo;
l) le componenti del patrimonio mobiliare di cui all'articolo 5, comma 4;
m) in caso di richiesta di prestazioni di cui all'articolo 6, comma 3, le donazioni di cespiti di 
cui alla lettera c) del medesimo comma;
n) gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonche' le navi e 
imbarcazioni da diporto, per le finalita' di cui all'articolo 10, comma 13.
8. Ferma restando la definizione degli indicatori della situazione reddituale e patrimoniale di cui 
agli articoli 4 e 5, con uno o piu' decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 
sentiti l'INPS e l'Agenzia delle entrate, in relazione alla evoluzione dei sistemi informativi e 
dell'assetto dei relativi flussi d'informazione, puo' essere modificato l'elenco delle informazioni 
di cui si chiede autocertificazione da parte del dichiarante ai sensi del comma 7, nonche' puo' 
essere integrato il modello-tipo di DSU anche in relazione alle esigenze di controllo dei dati 
autocertificati. Con il medesimo provvedimento puo' essere rivisto il periodo di riferimento dei 
redditi di cui all'articolo 4, comma 1, avvicinandolo al momento della presentazione della DSU, e 
conseguentemente puo' essere rivisto il periodo di validita' della DSU, di cui al comma 1 del 
presente articolo.

Articolo 10
Rafforzamento dei controlli e sistema informativo dell'ISEE
1. I soggetti incaricati della ricezione della DSU, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, trasmettono 
per via telematica entro i successivi quattro giorni lavorativi i dati in essa contenuti al sistema 
informativo dell'ISEE gestito dall'INPS e rilasciano al dichiarante esclusivamente la ricevuta 
attestante l'avvenuta presentazione della DSU. La DSU e' conservata dai soggetti medesimi per 
eventuali controlli o contestazioni. L'INPS per l'alimentazione del sistema informativo dell'ISEE 
puo' stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
2. Le informazioni non contenute nella DSU rilevanti per il calcolo dell'ISEE, gia' presenti nel 
sistema informativo dell'anagrafe tributaria, sono trasmesse dall'Agenzia delle Entrate all'INPS. A 
tal fine l'INPS attiva le procedure di scambio telematico delle informazioni con l'Agenzia delle 
Entrate al momento della completa e valida ricezione dei dati autocertificati. L'acquisizione dei 
dati dell'anagrafe tributaria da parte del sistema informativo dell'ISEE avviene entro il quarto 
giorno lavorativo successivo a quello della ricezione dei dati autocertificati e dell'inoltro della 
richiesta da parte dell'INPS.
3. In relazione ai dati autocertificati dal dichiarante, l'Agenzia delle entrate, sulla base di 
appositi controlli automatici, individua negli stessi tempi di cui al comma precedente l'esistenza 
di omissioni, ovvero difformita' degli stessi rispetto agli elementi conoscitivi in possesso del 
Sistema informativo dell'anagrafe tributaria, inclusa la presenza non dichiarata di componenti il 
patrimonio mobiliare di cui all'articolo 5, comma 4.
4. L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti autocertificate dal dichiarante, degli 
elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate e di quelli presenti nei propri archivi 
amministrativi. L'attestazione riportante l'ISEE, il contenuto della DSU, nonche' gli elementi 
informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi, sono inviati dall'INPS al 
dichiarante entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello dell'acquisizione dei dati 
dell'anagrafe tributaria. Nel caso di richiesta di prestazioni di cui agli articoli 6 e 7, 
l'attestazione riporta anche il valore dell'ISEE relativo alle medesime prestazioni. L'invio al 
dichiarante puo' avvenire anche mediante posta elettronica certificata. L'attestazione puo', in 
ogni caso, essere richiesta da qualunque componente il nucleo familiare, nel periodo di validita' 
della DSU, all'INPS, mediante accesso all'area servizi del portale web o rivolgendosi alle sedi 
territoriali competenti.
5. In presenza delle omissioni o difformita' di cui al comma 3, inclusa la presenza non dichiarata 
di componenti il patrimonio mobiliare di cui all'articolo 5, comma 4, il soggetto richiedente la 
prestazione puo' presentare una nuova DSU, ovvero puo' comunque richiedere la prestazione mediante 
l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformita' 
rilevate dall'Agenzia delle entrate. Tale dichiarazione e' valida ai fini dell'erogazione della 
prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a 
dimostrare la completezza e veridicita' dei dati indicati nella dichiarazione. Gli enti erogatori 
eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli ulteriori 
necessari e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicita' dei dati dichiarati.
6. Il dichiarante, nel caso in cui rilevi inesattezze negli elementi acquisiti dagli archivi 
amministrativi dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate, puo' produrre per iscritto osservazioni 
eventualmente corredate da documenti, in particolare copia della dichiarazione dei redditi o 
certificazione sostitutiva, o altra documentazione riferita alla situazione reddituale e 
patrimoniale, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'INPS. Il 
dichiarante puo' altresi' compilare il modulo integrativo, di cui all'articolo 9, comma 4, lettera 
e), autocertificando le componenti per cui rilevi inesattezze. In tal caso, analogamente a quanto 
previsto al comma precedente, l'attestazione dovra' riportare anche i dati acquisiti dall'anagrafe 
tributaria per cui il dichiarante rilevi inesattezze. Con il medesimo provvedimento di cui 
all'articolo 9, comma 8, sono definite, ai fini della eventuale rideterminazione dell'ISEE, le 
modalita' di acquisizione dei dati in caso di difformita' delle componenti reddituali e 
patrimoniali documentate dal dichiarante rispetto alle informazioni in possesso del sistema 
informativo, nonche' i tempi per la comunicazione al dichiarante dell'attestazione definitiva.
7. Il dichiarante che trascorsi cinque giorni lavorativi dal termine di cui al comma 4, non avesse 
ricevuto da parte dell'INPS l'attestazione di cui al medesimo comma, puo' autocertificare tutte le 
componenti necessarie al calcolo dell'ISEE mediante la compilazione del modulo integrativo, di cui 
all'articolo 9, comma 4, lettera e). In tal caso e' rilasciata al dichiarante una attestazione 
provvisoria dell'ISEE, valida fino al momento di invio della attestazione di cui al comma 4.
8. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i 
componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta 
di presentazione della DSU, di cui al comma 1. L'ente erogatore potra' acquisire successivamente 
l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano 
impedimenti, richiedendola al dichiarante nell'interesse del medesimo.
9. L'ente erogatore, qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata o altro componente il 
suo nucleo familiare abbia gia' presentato la DSU, richiede l'ISEE all'INPS accedendo al sistema 
informativo. L'ente erogatore richiede all'INPS anche le informazioni analitiche contenute nella 
DSU quando procede, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, all'accertamento dei requisiti per il 
mantenimento dei trattamenti, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), da esso erogati, nonche' 
quando costituisce e gestisce, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati 
personali, una banca dati relativa agli utenti delle prestazioni da esso erogate. L'INPS rende 
disponibili le informazioni analitiche o l'ISEE relativi al nucleo familiare, agli enti 
utilizzatori della DSU presso i quali il richiedente ha presentato specifica domanda.
10. L'INPS stabilisce procedure per il controllo automatico sulle componenti autocertificate di cui 
al comma 7, al fine di individuare l'esistenza di omissioni ovvero difformita', mediante 
l'interrogazione in base alle disposizioni vigenti degli archivi amministrativi dell'Agenzia delle 
entrate e dell'Agenzia del territorio, nonche' delle altre amministrazioni pubbliche in possesso 
dei dati a tal fine rilevanti.
11. Ai fini dei successivi controlli relativi alla determinazione del patrimonio mobiliare gestito 
dagli operatori di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate, in presenza di specifiche omissioni o difformita' 
rilevate ai sensi del comma 3 sulla presenza non dichiarata di componenti il patrimonio mobiliare, 
effettua, sulla base di criteri selettivi, apposite richieste di informazioni ai suddetti 
operatori, avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio. I nominativi dei 
richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono 
comunicati alla Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e l'efficacia dei 
controlli previsti dal comma 13.
12. Ai soli fini della programmazione secondo criteri selettivi dell'attivita' di accertamento di 
cui al comma 13, sono autocertificati dal dichiarante gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di 
cilindrata di 500 cc e superiore, nonche' le navi e imbarcazioni da diporto, intestati a componenti 
il nucleo familiare alla data di presentazione della DSU.
13. Nell'ambito della programmazione dell'attivita' di accertamento della Guardia di finanza, una 
quota delle verifiche e' riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e 
patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri 
selettivi.
14. Con apposita convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle 
disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalita' attuative e le specifiche tecniche per lo 
scambio delle informazioni necessarie all'attuazione delle disposizioni del presente articolo.
15. Al fine di consentire la semplificazione e il miglioramento degli adempimenti dei richiedenti, 
a seguito dell'evoluzione dei sistemi informativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate possono 
essere altresi' previste specifiche attivita' di sperimentazione finalizzate a sviluppare l'assetto 
dei relativi flussi di informazione.
16. Ai maggiori compiti previsti dal presente articolo per l'INPS e per l'Agenzia delle entrate si 
provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 11
Revisione delle soglie
1. L'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65, della legge 
23 dicembre 1998, n. 448, fermi restando i requisiti diversi da quelli relativi alla condizione 
economica, a decorrere dal 1 gennaio 2013, ovvero dalla data di cui all'articolo 12, comma 1, e' 
concesso ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 8.500 euro.
2. L'assegno di cui al comma 1 e' corrisposto integralmente per i valori dell'ISE del beneficiario 
inferiori o uguali alla differenza tra la soglia ISE ottenuta moltiplicando il valore di cui al 
comma 1 per la scala di equivalenza del nucleo del beneficiario, e l'importo dell'assegno su base 
annua, ottenuto moltiplicando per tredici l'importo integrale mensile. Per valori dell'ISE del 
beneficiario compresi tra la predetta differenza e la soglia ISE sopra definita l'assegno e' 
corrisposto in misura pari alla differenza tra la soglia ISE medesima e l'ISE del beneficiario, e 
per importi annui non inferiori a 10,33 euro.
3. L'assegno di maternita' di base, di cui all'articolo 74, del decreto legislativo 26 marzo 2001, 
n. 151, fermi restando i requisiti diversi da quelli relativi alla condizione economica, a 
decorrere dal 1 gennaio 2013, ovvero dalla data di cui all'articolo 12, comma 1, e' concesso alle 
donne con ISEE inferiore a 16.500 euro.

Articolo 12
Disposizioni transitorie e finali
1. A decorrere dal 1 gennaio 2013, ovvero, se successiva, alla decorrenza dei 90 giorni 
dall'entrata in vigore del presente decreto, l'ISEE e' rilasciato secondo le modalita' del presente 
decreto. La DSU in corso di validita' alla data del primo periodo, presentate sulla base del 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti 
attuativi, non sono piu' utilizzabili ai fini della richiesta di nuove prestazioni.
2. Le prestazioni sociali agevolate richieste successivamente alla data di cui al comma 1, sono 
erogate sulla base dell'ISEE rivisto ai sensi del presente decreto. Gli enti che disciplinano 
l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate emanano entra la data di cui al comma 1 gli atti 
normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformita' con le disposizioni del 
presente decreto.
3. Le prestazioni sociali agevolate, in corso di erogazione sulla base delle disposizioni vigenti 
alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere erogate secondo le 
disposizioni medesime, fino alla data di emanazione degli atti normativi che disciplinano 
l'erogazione in conformita' con le disposizioni del presente decreto, e comunque non oltre dodici 
mesi dalla data di cui al comma 1, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

Allegato 1
Scala di equivalenza
I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, 
come definito ai sensi dell'articolo 3, del presente decreto, sono i seguenti:

Numero componenti
Parametro
1
1,00
2
1,57
3
2,04
4
2,46
5
2,85

Il parametro della scala di equivalenza e' incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.
Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni per nuclei familiari con figli minorenni:
a) 0,2 in caso di tre figli minorenni, 0,35 in caso di quattro figli minorenni, 0,5 in caso di 
almeno cinque figli minorenni;
b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di 
eta' inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto 
attivita' di lavoro e di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi 
dichiarati.

Allegato 2
Componente aggiuntiva
1. Ai fini del computo dell'ISEE del beneficiario delle prestazioni agevolate di natura 
socio-sanitaria erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, per tener conto, ai sensi 
dell'articolo 6, comma 3, lettera b), della situazione economica dei figli non inclusi nel nucleo 
familiare del beneficiario medesimo, per ogni figlio e' calcolata una componente aggiuntiva, avuto 
riguardo alle necessita' del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalita' seguenti:
a) e' calcolato l'ISE, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, riferito al solo figlio, 
indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare;
b) le donazioni di cui all'articolo 6, comma 3, lettera c), non entrano nel calcolo di cui alla 
lettera a);
c) l'ISE di cui alla lettera a) e' diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo 
familiare di appartenenza;
d) al valore di cui al punto c) e' sottratto un ammontare di euro 9.000;
e) se la differenza di cui al punto d) e' positiva, tale differenza e' moltiplicata per 0,2; se la 
differenza e' negativa, non vi e' componente aggiuntiva;
f) la componente aggiuntiva e' ottenuta dividendo l'ammontare di cui alla lettera e) per il 
parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario.
Le componenti aggiuntive, calcolate per ciascun figlio secondo le modalita' di cui al presente 
comma, integrano l'ISEE del beneficiario.
2. Ai fini del computo dell'ISEE per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti 
minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, 
comma 1, lettere a) e b), per tener conto della situazione economica del genitore non convivente, 
e' calcolata una componente aggiuntiva secondo le modalita' seguenti:
a) e' calcolato l'ISE, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, riferito al solo genitore non convivente, 
indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare;
b) l'indicatore della situazione economica di cui alla lettera a) e' diviso per il parametro della 
scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza e moltiplicato per 0,3;
c) il valore di cui alla lettera b) e' moltiplicato per un fattore di proporzionalita', pari ad 1 
nel caso di un solo figlio non convivente e maggiorato di 0,5 per ogni figlio non convivente 
successivo al primo; i figli non conviventi che non fanno parte del nucleo familiare del 
beneficiario non rilevano ai fini del calcolo del fattore di proporzionalita';
d) la componente aggiuntiva e' ottenuta dividendo l'ammontare di cui alla lettera c) per il 
parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario.
La componente aggiuntiva, calcolata secondo le modalita' di cui al presente comma, integra l' ISEE 
del beneficiario della prestazione richiesta, ai sensi dell'articolo 7, comma 2.

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