decreto
ISEE: verso il nuovo decreto
Handilex.org, 28\06\2012.

La Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (nota come manovra Salva-Italia) ha previsto, allarticolo 5, un 
successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e su proposta del Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze. Questo 
decreto dovr rivedere sia le modalit di determinazione che i campi di applicazione 
dellindicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Il decreto doveva essere approvato, 
sentite anche le competenti Commissioni parlamentari, entro la fine di maggio del 2012, ma al 
momento  ancora in fase di elaborazione presso le sedi ministeriali.
Si tratta di un intervento che interessa milioni di famiglie italiane: lISEE  uno strumento per 
ponderare il reddito di un nucleo familiare. Considera, attualmente, tutti i redditi IRPEF dei 
componenti, il 20% del patrimonio della famiglia e sottopone la somma risultante ad una scala di 
equivalenza: quanto pi numeroso  il nucleo, tanto pi basso sar lISEE.

 uno strumento che ha la sua logica, ma che viene usato attualmente solo per alcune prestazioni 
sociali agevolate, non per tutte. Per altre ci si riferisce al reddito IRPEF (ad esempio per le 
pensioni di invalidit); per altre ancora al reddito dellinteressato e del coniuge (assegno 
sociale).

La determinazione dellISEE  attualmente disciplinata dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 
109 (e successive modificazioni e regolamentazioni).

Intervenire sullISEE significa, innanzitutto, modificare i suoi tre elementi costitutivi e cio:

a) lindicatore della situazione reddituale (ISR);
b) lindicatore della situazione patrimoniale (ISP);
c) le scale di equivalenza per la ponderazione della composizione del nucleo.

Inoltre significa ridefinire i campi di applicazione (a quali servizi prestazioni si applica) e 
decidere se, in taluni casi, anzich allISEE dellintero nucleo ci si debba riferire alla sola 
situazione del singolo cittadino che richiedere prestazioni agevolate.

Tutto ci dovr essere rivisto e, rispetto alle nuove modalit di calcolo, larticolo 5 citato 
fissa i seguenti principi ispiratori del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri:

adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme anche se esenti 
da imposizione fiscale e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi 
componenti della famiglia nonch dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli 
successivi al secondo e di persone disabili a carico;
permettere una differenziazione dellindicatore per le diverse tipologie di prestazioni.Rispetto 
invece ai campi di applicazione, il secondo periodo dellarticolo 5 rimanda al medesimo decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri che dovr individuare le agevolazioni fiscali e tariffarie e 
le provvidenze di natura assistenziale che a decorrere dal 1 gennaio 2013, non possono essere pi 
riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto 
stesso.
migliorare la capacit selettiva dellindicatore, valorizzando in misura maggiore la componente 
patrimoniale, sita sia in Italia sia all'estero, al netto del debito residuo per l'acquisto della 
stessa e tenuto conto delle imposte relative;
Le preoccupazioni
Le preoccupazioni maggiori, nate gi allindomani dellapprovazione della Legge 214/2011 e 
aumentate in questi mesi, si possono cos sintetizzare:

per il calcolo del nuovo ISEE ci si riferisca anche a pensioni, indennit e assegni riservati agli 
invalidi civili, ciechi, sordi;
lISEE calcolato con le nuove modalit sia pi svantaggioso per le famiglie italiane e, in 
particolare, per quelle in cui sia presente una persona con disabilit;
il nuovo limite ISEE si applichi anche alle provvidenze assistenziali riservate agli invalidi 
civili, ciechi, sordi compresa lindennit di accompagnamento e lindennit di comunicazione fino 
ad oggi erogate a prescindere da qualsiasi reddito.
Si tratta di preoccupazioni pi che motivate, anche perch non si pu dimenticare che lindicazione 
di rivedere lISEE  contenuta allinterno di una norma di rigido contenimento della spesa e a poco 
valgono le rassicurazioni circa gli intenti equitativi o di razionalizzazione.

Verso il nuovo decreto
Negli ultimi due mesi il Ministero del Lavoro ha elaborato diverse stesure del decreto di 
ridefinizione dellISEE e confrontandosi, oltre che con altri referenti istituzionali, anche con le 
organizzazioni sindacali, le associazioni delle persone con disabilit, le Regioni e i Comuni.
In questo momento si  giunti ad una bozza piuttosto definita, anche se passibile di ulteriori 
correzioni, prima di essere sottoposta allesame (consultivo) del Parlamento.

Le analisi che seguono, si basano su tale bozza provvisoria che potrebbe, quindi, essere modificata 
nelle prossime settimane.
Si tratta di un testo molto tecnico, visto lambito trattato, del quali esponiamo i tratti 
salienti, sorvolando su altri.

Lindicatore della situazione reddituale (ISR)
Nella normativa finore vigente vengono computati i redditi (complessivi) ai fini Irpef e gli 
eventuali proventi agrari (da dichiarazione IRAP) di tutti i componenti del nucleo familiare.
La reale novit introdotta dallarticolo 5  linclusione nellISR della percezione di somme anche 
se esenti da imposizione fiscale.

La bozza di decreto, conseguentemente, ampia lelencazione di ci che debba rientrare nella 
componente reddituale includendo, quindi, oltre al reddito complessivo ai fini IRPEF, anche:

il reddito figurativo delle attivit mobiliari (es. titoli, azioni );
trattamenti a qualsiasi titolo percepiti da Amministrazioni pubbliche.
i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo di imposta;
le rendite catastali dei beni immobiliari (es. abitazione);
Vista lenorme rilevanza dellultima voce  opportuno indicare cosa questa possa includere stando 
alla bozza di decreto:

pensione sociale;
tutte le provvidenze economiche (pensioni, assegni, indennit) concesse agli invalidi civili, 
ciechi civili, sordi
assegno di maternit;
voucher o contributi per prestazioni sociali (quali, ad esempio, i contributi per la vita 
indipendente);
assegni di cura;
indennit agli invalidi del lavoro;
contributi (nazionali o regionali) per labbattimento di barriere architettoniche o per lacquisto 
di prodotti tecnologicamente avanzati;
ogni altro contributo pubblico.
Tutte queste voci nella normativa ancora vigente non sono computate.

Franchigie e detrazioni
Dalla somma dei redditi e delle somme percepite, sono ammesse alcune franchigie:

per chi vive in affitto il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione per un 
ammontare massimo di euro 7.000;
per chi risiede in abitazione di propriet, una franchigia pari a 5.000 euro, accresciuta di 500 
euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 7.000;
3500 euro di franchigia per ogni persona con disabilit media (pi sotto ne specifichiamo il 
significato) presente nel nucleo;
5000 euro di franchigia per ogni persone disabilit grave o non autosufficiente presente nel nucleo.
Dalla somma dei redditi, inoltre, possono essere detratte alcune spese:

le spese sanitarie per disabili e le spese per lacquisto di cani guida (detraibili in denuncia dei 
redditi), nonch le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili (deducibili in denuncia 
dei redditi) fino ad un massimo di 6000 euro
le spese per collaboratori domestici e addetti allassistenza personale (solo se regolarmente 
assunti direttamente) fino ad un massimo di 5000 euro; questa seconda detrazione viene ammessa solo 
per le persone non autosufficienti.
Riassumendo: nei nuclei familiari in cui  presente una persona con disabilit, si sommeranno oltre 
ai redditi, anche altre somme (es. indennit di accompagnamento o assegno di cura); si potranno 
detrarre alcune spese (sempre che siano dimostrabili) e vi sar una franchigia differenziata.
Scompare dalle scale di equivalenza il parametro aggiuntivo dello 0.50, precedentemente 
riconosciuto per i nuclei in cui fosse presente una persona con disabilit con invalidit superiore 
al 66%.

Le disabilit
 indispensabile, a questo punto, spiegare cosa si intenda per disabilit media, disabilit grave, 
non autosufficienza, poich le diverse condizioni comportano un diverso trattamento. Il Ministero, 
nel tentare di elaborare una non facile definizione, si  scontrato con il ben noto marasma degli 
inquadramenti vigenti delle diverse invalidit.

Disabilit media: minori invalidi titolari di indennit di frequenza, invalidi civili dal 67 al 
99%; Sordi prelinguali; invalidi per servizio terza e seconda categoria; invalidi per lavoro 
50-79%, invalidi INPS.

Disabilit grave: invalidi civili al 100%, Ciechi civili parziali, invalidi per lavoro 80-100%, 
invalidi per servizio prima categoria, inabili INPS.

Non autosufficienza: titolati di indennit di accompagnamento (ciechi e invalidi civili), invalidi 
sul lavoro con diritto allassegno per lassistenza personale e continuativa, inabili INPS con 
diritto allassegno per lassistenza personale e continuativa, invalidi per servizio con diritto 
allassegno di superinvalidit.

La bozza di decreto non propone alcun riferimento alla certificazione di handicap (Legge 104/1992).

Per comprendere il reale impatto di questa formulazione dei nuovi criteri (che ci auguriamo possano 
essere profondamente rivisti), rimandiamo alle simulazioni in fondo allarticolo.

Lindicatore della situazione patrimoniale (ISP)
Larticolo 5 della Legge 214/2011 prevede che alla componente patrimoniale (mobiliare e 
immobiliare) sia attribuito un maggior peso nel calcolo dellISEE.

Nella bozza di decreto la definizione di patrimoni (mobiliari e immobiliari)  molto pi precisa e 
circostanziata di quella vigente. Lobiettivo  di fare in modo che alcuni patrimoni (in 
particolare mobiliari) non sfuggano al calcolo dellISEE.

 inclusa nellelenco dei fabbricati anche la casa di abitazione: i valori computati sono quelli 
adottati anche per lIMU.
Dal valore di ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, lammontare delleventuale debito 
residuo derivante da un eventuale mutuo.

Per i nuclei familiari residenti in abitazione di propriet, il valore della casa di abitazione, al 
netto del mutuo residuo,  considerato in proporzione pari a tre quarti.
Anche sul patrimonio mobiliare (azioni, titoli, partecipazioni azionarie, masse patrimoniali ecc.) 
 prevista una franchigia massima di 5.000 euro.
Il totale dellindicatore della situazione patrimoniale (ISP) pesa al 20% nel calcolo finale del 
ISE. Viene cio sommato allIndicatore della Situazione Reddituale, prima di essere diviso per i 
parametri delle scale di equivalenza (composizione del nucleo) che definiscono lISEE.

Le scale di equivalenza
Larticolo 5 indica la volont di intervenire sui pesi dei carichi di famiglia e cio di favorire 
le famiglie numerose e quelle in cui sia presente una persona con disabilit. Riferendosi allISEE, 
questo significa anche una modificazione delle scale di equivalenza, cio di quei parametri 
applicati a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare (es.: tre componenti, 2,04; 
quattro componenti, 2,46; ecc.).

Attualmente la scala di equivalenza  la seguente.

Numero componenti
 Parametro

1
 1,00

2
 1,57

3
 2,04

4
 2,46

5
 2,85

Nella bozza di decreto in via di definizione la tabella rimane uguale, ma vengono modificati i 
parametri aggiuntivi e cio:

incremento di 0,35 per ogni ulteriore componente;

maggiorazioni per nuclei familiari con figli minorenni:

a) 0,2 in caso di tre figli minorenni, 0,35 in caso di quattro figli minorenni, 0,5 in caso di 
almeno cinque figli minorenni;

b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di 
et inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o lunico presente abbiano svolto 
attivit di lavoro e di impresa per almeno sei mesi nellanno di riferimento dei redditi dichiarati.

Nella sostanza i parametri aggiuntivi favoriscono maggiormente quelle famiglie la cui numerosit 
sia dovuta alla presenza di bambini.
Scomparirebbe, invece, il parametro aggiuntivo dello 0,5 attualmente previsto per ogni componente 
con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 
104, o di invalidit superiore al 66%. 
Il motivo, teoricamente,  attribuibile alla contemporanea introduzione della franchigia di 3500 e 
5000 euro rispettivamente per le disabilit medie e per le disabilit gravi o non 
autosufficienze.
Lintroduzione della franchigia al posto del parametro aggiuntivo dovrebbe avvantaggiare di pi i 
redditi pi bassi.

Come si applica lISEE?
Uno dei maggiori problemi applicativi attuali, che peraltro generano contenzioso, risiede nel fatto 
che le Regioni e i Comuni operano con notevole discrezionalit nel definire lISEE e, quindi, i 
relativi limiti e condizioni di compartecipazione alla spesa per laccesso alle prestazioni sociali 
agevolate.

Il tentativo  di fissare un criterio unico di calcolo e di applicazione validi su tutto il 
territorio nazionale: questo  chiaramente indicato nella bozza di decreto in via di elaborazione. 
Lapplicazione dellISEE costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dellarticolo 
117, lettera m), della Costituzione.

Tuttavia la bozza di decreto prevede comunque una via di fuga per le Regioni e i Comuni: quando 
necessario possono prevedere, accanto allISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad 
identificare specifiche platee di beneficiari.
Questo potrebbe consentire di introdurre altri elementi restrittivi quando lISEE non consenta di 
ridurre i potenziali utenti agevolati.
Il rischio  che lattuale contenzioso si trasferisca dallISEE ai criteri ulteriori che gli enti 
possono adottare.

ISEE familiare o ISEE individuale
Un altro dei rilevanti motivi di contenzioso di questi anni in ambito di partecipazione alla spesa, 
 stato il condizionamento negativo allopportunit di considerare il solo ISEE (o reddito) 
personale e non quello familiare per laccesso alle prestazioni sociali agevolate assicurate 
nellmbito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in 
ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente 
grave.

La bozza di decreto affronta anche questo aspetto: in alcuni specifici casi non si far pi 
riferimento alla composizione classica del nucleo familiare, ma ad una composizione pi 
vantaggiosa.

In quali casi? Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria e cio quelle assicurate 
nellambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con 
limitazioni dellautonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:

di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel 
proprio domicilio;
di ospitalit alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni 
strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni 
spendibili per lacquisto di servizi.
In questi casi il nucleo familiare  composto, oltre che dal beneficiario (solo se maggiorenne) dal 
coniuge, dai figli minori di anni 18, nonch dai figli maggiorenni a carico. Se questi familiari 
non sono presenti nel nucleo, ovviamente non vengono computati, come non vengono computati altri 
familiari che non siano il coniuge o i figli.

Un esempio: persona paraplegica, coniugata, con due figli minori e la suocera convivente; il nucleo 
di riferimento esclude la suocera ed vengono computate 4 persone (parametro 2,46 + eventuali 
maggiorazioni).

Un altro esempio: maggiorenne con autismo, convivente con madre e padre, e due fratelli; in questo 
caso sono esclusi dal computo sia i genitori che i fratelli e il nucleo di riferimento  di una 
persona, cio il beneficiario stesso (parametro 1).

Nella sostanza non esiste pi lISEE individuale come previsto dalla pur controversa normativa 
attuale.

Lipotesi prospettata tende a favorire persone adulte con disabilit gravi che vivono in famiglia e 
che, verosimilmente, non sono in grado di costituire un proprio nucleo familiare. Sono al contrario 
svantaggiati le persone con disabilit che abbiano costituito una propria famiglia.

Va sottolineato, invece, che questa ipotesi di favore non riguarda i minori.

Su quali prestazioni si applica lISEE
Come gi detto, larticolo 5 della Legge 214/2012 prevede che il decreto individui le agevolazioni 
fiscali e tariffarie e le provvidenze di natura assistenziale che a decorrere dal 1 gennaio 2013, 
non possono essere pi riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia 
individuata con il decreto stesso.

Nella bozza di decreto sono individuate le nuove soglie solo per due tipologie di assegni di 
sostegno al reddito. Le nuove soglie, che entreranno in vigore dal primo gennaio 2013 riguardano:

lassegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (nuova soglia 8500 euro)

lassegno di maternit di base che sar concesso alle donne con ISEE inferiore a 16.500 euro.

Non sono fissate, al momento, soglie ISEE per lindennit di accompagnamento (oggi non c limite 
reddituale), n per le altre prestazioni assistenziali concesse agli invalidi civili.

Come detto, il testo-bozza del decreto  ancora in fase di ridefinizione. , quindi, possibile che 
nelle prossime settimane intervengano aggiustamenti o correzioni migliorative.

28 giugno 2012

Carlo Giacobini

Direttore responsabile di HandyLex.org

