esami
Gli studenti con disabilit verso gli esami di Stato.
Salvatore Nocera su superando.it 19\05\2011


(a cura di Salvatore Nocera*)

Di loro e del percorso didattico individualizzato seguito durante l'anno 
scolastico, si occupano alcuni specifici articoli di una recente 
Ordinanza Ministeriale, stabilendo di volta in volta i requisiti per 
l'ammissione, le caratteristiche degli esami e il rispetto della 
privacy. Vediamo come

Alunni di scuola superiore fotografati in aula da dietro
Con l'Ordinanza n. 42 <http://www.edscuola.eu/wordpress/?wpfb_dl=527> 
del 6 maggio scorso (protocollo n. 3145), il Ministero dell'Istruzione, 
Universit e Ricerca ha dettato le norme per gli *Esami di Stato* 
conclusivi degli studi di quest'anno (i vecchi "Esami di Maturit").
Il documento si occupa espressamente degli *alunni con disabilit* negli 
articoli 2, comma 6, nell'articolo 17 e nell'articolo 21, comma 3. Vale 
la pena riportarli tutti, integralmente, qui di seguito.

/*Articolo 2 - Candidati interni*/
/[...] /6. L'esito della valutazione,
*- se positivo *prevede la pubblicazione, all'albo dell'istituto sede 
d'esame, del voto di ciascuna disciplina e del comportamento, del 
punteggio relativo al credito scolastico dell'ultimo anno e del credito 
scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura "Ammes-so";
*- se negativo *non prevede la pubblicazione di voti e punteggi, ma solo 
della dicitura "Non ammesso".
Gli alunni certificati con disabilit, che hanno seguito un percorso 
didattico individualizzato differenziato (P.E.I.), ai sensi 
dell'articolo 15, comma 4, dell'O.M. 21 maggio 2001, n. 90 
<http://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/om090_01.html>, sono 
valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un 
credito scolastico, relativi unicamente allo svolgimento di tale piano. 
Sono, pertanto, ammessi - sulla base di motivata e puntuale 
deliberazione del consiglio di classe - a sostenere gli esami di Stato 
su prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate 
esclusivamente al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del 
DPR n. 323/1998 
<http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dprmat.html>. Anche per 
tali alunni si procede alla pubblicazione, all'albo dell'istituto sede 
d'esame, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura "Ammesso"; in 
caso di esito negativo, non si procede alla pubblicazione di voti e 
punteggi, ma solo della dicitura "Non ammesso".
*- Ai sensi dell'articolo 16*, comma 3, dell'OM 21 maggio 2001, n.90, 
per i voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge, nelle 
certificazioni rilasciate ma non nei tabelloni affissi all'albo 
dell'astituto, che la votazione  riferita al P.E.I. e non ai programmi 
ministeriali.
/[...]//
*Articolo 17 - Esame dei candidati in situazione di handicap*/
*1. *Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, la commissione d'esame, sulla 
base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle 
attivit svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista 
per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a 
quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere 
nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di 
contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove 
equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia 
raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il 
rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la 
predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame pu 
avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si 
avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno 
durante l'anno scolastico.
*2. *I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi 
dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano 
candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il linguaggio 
braille la Commissione pu provvedere alla trascrizione del testo 
ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla 
scuola, autorizzando anche la utilizzazione di altri ausili idonei, 
abitualmente in uso nel corso dell'attivit scolastica ordinaria.
Per i candidati ipovedenti i testi della prima e della seconda prova 
scritta sono trasmessi in formato ingrandito, su richiesta dell'istituto 
scolastico interessato, che in ogni caso comunica alla Struttura tecnica 
operativa del Ministero la percentuale di ingrandimento.
*3. *I tempi pi lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e 
grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della 
legge n. 104 <http://www.handylex.org/stato/l050292.shtml> del 3/2/1992, 
non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a 
quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la 
commissione, tenuto conto della gravit dell'handicap, della relazione 
del consiglio di classe, delle modalit di svolgimento delle prove 
durante l'anno scolastico, pu deliberare lo svolgimento di prove 
scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.
*4. *I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato e 
sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e 
di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale 
piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso 
svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 
del D.P.R. n. 323/1998. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle 
commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di 
classe. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle 
prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei 
tabelloni affissi all'albo dell'istituto.
*5. *Agli alunni, ammessi dal Consiglio di classe a svolgere nell'ultimo 
anno un percorso di studio conforme ai programmi ministeriali e a 
sostenere l'esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di 
scrutinio finale,  attribuito per il terzultimo e penultimo anno un 
credito scolastico sulla base della votazione riferita al P.E.I. 
differenziato. Relativamente allo scrutinio finale dell'ultimo anno di 
corso si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 2.
/*Articolo 21 - Pubblicazione dei risultati*/
/[...] /3. Per i candidati di cui all'articolo 17, comma 4, il 
riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo 
nell'attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

*Osservazioni**
*Va notato innanzitutto come per la prima volta sia sostanzialmente 
chiarito (nell'articolo 2, comma 6 dell'Ordinanza esaminata) il fatto 
dell'ammissione *con l'obbligo del 6intutte le discipline per gli alunni 
che abbiano seguito un PEI differenziato.
Per quanto poi riguarda l'articolo 17*, esso riproduce integralmente 
l'articolo 17 delle precedenti Ordinanze sugli Esami di Stato e quindi 
non vi sono particolari osservazioni da fare.
Da segnalare infine che l'articolo 21, comma 3 ribadisce l'obbligo *di 
non pubblicare sui tabelloni* che i risultati relativi agli alunni con 
PEI differenziato sono difformi da quelli dei programmi ministeriali, 
pur essendo positivi. Ci per l'ovvio *rispetto della privacy*.

/*Vicepresidente nazionale della /*/FISH 
<http://www.fishonlus.it/>/*/(Federazione Italiana per il Superamento 
dell'Handicap). Responsabile del Settore Legale dell'Osservatorio 
Scolastico dell'//*AIPD*/ <http://www.aipd.it/>/(Associazione Italiana 
Persone Down). Il presente testo riprende, con alcuni riadattamenti, una 
scheda gi pubblicata nel sito dell'AIPD, per gentile concessione./

Ultimo aggiornamento (Wednesday 18 May 2011 18:14)

Fonte: http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=7431
