tasse
Scuola: le tasse e le esenzioni (a cura di Salvatore Nocera*)
Superando.it del 05-04-2011




Un'utile panoramica - in vista del prossimo anno scolastico 2011- 2012 - di 
tutte le tasse scolastiche esistenti e anche delle categorie interessate ad 
eventuali esenzioni, sempre con un occhio particolare per gli alunni con 
disabilit. E anche una nota conclusiva sui contributi scolastici, che 
purtroppo molte scuole fanno passare per obbligatori, mentre invece sono del 
tutto volontari

Incominciamo dalla scuola dell'obbligo questo riepilogo delle regole 
riguardanti le tasse scolastiche e le eventuali esenzioni, sempre con uno 
sguardo particolare - naturalmente - a ci che riguarda gli alunni con 
disabilit.

Scuola dell'obbligo.
Per la scuola dell'obbligo (dai 6 ai 16 anni, corrispondenti alla Scuola 
Primaria, Secondaria di Primo Grado e ai primi tre anni della Secondaria di 
Secondo Grado), permane la gratuit per tutti. Pertanto non sono dovute 
tasse scolastiche da parte di alcun alunno (Decreto Legislativo 226/05, 
articolo 28, comma 1; Circolari Ministeriali 2/06, 13/07 e 9/11).

Quarto e quinto anno delle Scuole Superiori
Per gli ultimi due anni della Scuola Secondaria di Secondo Grado, invece (ex 
scuola superiore), gli studenti sono tenuti al pagamento delle tasse 
scolastiche.
L'impianto normativo tuttora in vigore in tema di tasse scolastiche 
(articolo 200, Testo Unico, Decreto Legislativo 297/94) prevede quattro 
distinti tipi di tributo: di iscrizione, di frequenza, di esame e di 
rilascio di diploma.
1. Tassa di iscrizione:  esigibile all'atto dell'iscrizione a un dato corso 
di studi secondari di secondo grado, non  rateizzabile ed  devoluta 
integralmente all'Erario. L'importo  di 6,04 euro.
2. Tassa di frequenza: dev'essere corrisposta ogni anno. La tassa va pagata 
per intero sia nel caso che l'alunno si ritiri dalla scuola, sia nel caso 
che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. Il pagamento 
 riconosciuto valido - da parte della nuova scuola - in caso di 
trasferimento di uno studente da un Istituto Statale a un altro. Costo 15,13 
euro.
3. Tassa di esame: dev'essere corrisposta esclusivamente nella Scuola 
Secondaria di Secondo Grado in un'unica soluzione al momento della 
presentazione della domanda per esami di idoneit, integrativi, di licenza, 
di qualifica, di Stato (ex maturit). L'importo  di 12,09 euro.
4. Tassa di diploma: dev'essere corrisposta in un'unica soluzione, al 
momento della consegna del titolo di studio. Costo 15,13 euro.

Esenzioni.
Lo stesso Testo Unico del Decreto Legislativo 279/94 prevede poi l'esonero 
dalle tasse scolastiche per merito, per reddito e per appartenenza ad alcune 
categorie speciali. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse 
scolastiche, ad eccezione della sola tassa di diploma.
Gi l'articolo 30 della Legge 118/71 stabiliva del resto che ai mutilati ed 
invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione 
economica e che abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della 
capacit lavorativa [...]  concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche 
[...] e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per [...] 
ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i 
loro figli.
Il Testo Unico del 1994, dunque, all'articolo 200, comma 7, prevede 
espressamente il diritto all'esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche 
e anche dell'imposta di bollo per gli alunni ciechi che appartengono a 
famiglia di disagiata condizione economica e tale norma deve intendersi 
necessariamente estesa anche a tutti gli altri alunni con disabilit 
certificata ai sensi della Legge 104/92 (articolo 3). In caso contrario, la 
norma del Testo Unico del 1994 dovrebbe considerarsi viziata da 
illegittimit costituzionale per palese disparit di trattamento, in quanto 
creerebbe un'ingiustificata discriminazione tra gli alunni ciechi e tutti 
gli altri alunni con disabilit certificata.
Inoltre, essa risulterebbe in conflitto con:
- l'articolo 30 della citata Legge 118/71;
- la Legge 67/06 sulla non discriminazione delle persone con disabilit;
- la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilit, ratificata in 
Italia con la Legge 18/09.

I limiti massimi di reddito familiare per rientrare nel criterio di 
famiglia in disagiata condizione economica e avere quindi diritto 
all'esenzione dalle tasse scolastiche e, per i soli alunni con disabilit, 
anche all'imposta di bollo, sono comunicati annualmente dal Ministero. Per 
l'anno scolastico 2011-2012, essi sono pubblicati nella citata Circolare 
Ministeriale 9/11.

Contributi scolastici
Quanto invece ai contributi scolastici, sempre pi frequentemente richiesti 
alle famiglie direttamente dalle scuole di ogni ordine e grado, essi sono di 
natura volontaria. Pertanto, non c' obbligo di pagamento, n, quindi, 
relativo esonero, ma solo la libert per chiunque di pagarli o non pagarli.
In tal senso va detto che molte scuole, purtroppo, fanno passare i 
contributi scolastici per obbligatori, pur essendo, come detto, volontari (e 
detraibili).

*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il 
Superamento dell'Handicap). Responsabile del Settore Legale 
dell'Osservatorio Scolastico dell'AIPD (Associazione Italiana Persone Down). 
Il presente testo riprende, con alcuni riadattamenti, una scheda gi 
pubblicata nel sito dell'AIPD, per gentile concessione.

