permessi
Permessi legge 104 assistenza disabili.
postato da Giuseppe Fornaro su uici Napoli, 05\03\2011, h. 19.31.



L'INPS, con la circolare n. 45 del 1 marzo 2011, a seguito dell'entrata in 
vigore della legge 183 del 4 novembre 2010 con la quale vengono introdotte, 
all'articolo 24, nuove disposizioni sui permessi retribuiti a favore dei 
dipendenti che assistono familiari con disabilit grave, fornisce un quadro 
riepilogativo della disciplina in materia di permessi previsti dall'art. 33 
della legge 104/1992 e successive modifiche e integrazioni.

Principali novit introdotte dalla citata legge:
Viene ristretta la platea dei soggetti legittimati a fruire dei permessi per 
assistere persone in situazione di disabilit grave. Non  ammessa l'alternativit 
tra pi beneficiari, in quanto i permessi possono essere accordati soltanto 
ad un unico lavoratore. La sola eccezione  prevista per i genitori di figli 
con disabilit grave ai quali  riconosciuta la possibilit di fruire dei 
permessi in argomento alternativamente, sempre nel limite dei tre giorni per 
persona disabile. Non sono pi richiesti i requisiti della convivenza, della 
continuit ed esclusivit dell'assistenza. Il lavoratore ha diritto a 
scegliere, ove possibile, la sede di lavoro pi vicina al domicilio della 
persona da assistere.
Viene prevista la decadenza dal diritto alle agevolazioni in caso di 
accertamento di insussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa in 
materia. Viene istituita una banca dati presso il Dipartimento della 
Funzione Pubblica relativa ai benefici in argomento.

Soggetti aventi diritto
In base al nuovo dettato normativo, hanno ora diritto ai permessi retribuiti 
per assistere un soggetto in situazione di disabilit grave il coniuge, i 
parenti e gli affini entro il 2 grado. Per maggiore chiarezza:parenti di 
primo grado: genitori, figli; parenti di secondo grado: nonni, fratelli, 
sorelle, nipoti (figli di figli); affini di primo grado: suocero/a, nuora, 
genero; affini di secondo grado: cognati.Solo in particolari condizioni le 
agevolazioni possono essere estese ai parenti e affini di 3 grado delle 
persone da assistere.

A tal fine si precisa che sono: parenti di terzo grado: bisnonni, zii, 
nipoti (figli di fratelli e/o sorelle); affini di terzo grado: zii 
acquisiti, nipoti acquisiti. Tali eccezioni previste dall'art. 24 legge n. 
183/2010, solo nel caso in cui il coniuge e/o i genitori della persona in 
situazione di disabilit grave abbiano compiuto i 65 anni di et, o siano 
affetti da patologie invalidanti, o siano deceduti o mancanti (a seguito di 
divorzio, separazione legale o abbandono).

Il dipendente che assiste un familiare in situazione di disabilit grave ha 
la possibilit di fruire alternativamente di: 3 giorni interi di permesso al 
mese; 18 ore mensili da ripartire nelle giornate lavorative secondo le 
esigenze personali, frazionabili e fruibili per un tempo pari o superiore ad 
un'ora; le predette ore, se fruite per l'intera giornata, comporteranno un 
abbattimento dell'orario teorico giornaliero (pari a 7 ore e 12 minuti). I 
genitori che assistono figli di et inferiore ai tre anni in situazione di 
disabilit grave possono fruire alternativamente: del prolungamento del 
congedo parentale retribuito fino al terzo anno di vita del bambino, ad 
avvenuta fruizione del congedo di maternit e del congedo parentale 
ordinario; di due ore di permesso giornaliero; di tre giorni interi di 
permesso al mese.

Si precisa che, trattandosi di istituti finalizzati all'assistenza del 
minore, inferiore a tre anni, in situazione di disabilit grave, la 
fruizione degli stessi deve intendersi alternativa e non cumulativa nell'arco 
del mese.

Certificazione di disabilit grave (verbale di accertamento)
Per fruire dei permessi retribuiti il soggetto disabile deve essere in 
possesso della certificazione di disabilit (verbale di accertamento) con 
connotazione di gravit (art. 3 comma 3 della legge 104/1992). La 
certificazione o verbale con cui viene riconosciuto lo stato di disabilit 
grave viene rilasciata da un'apposita Commissione medica operante presso 
ogni azienda sanitaria locale costituita ai sensi dell'art. 4 comma 1 della 
legge 104/1992 ed integrata ai sensi dell'art. 20 comma 1, del D.L. n. 
78/2009 convertito nella legge n. 102/2009.

Assenza di ricovero
Altro requisito essenziale per la concessione dei permessi lavorativi di cui 
all'art. 33 della legge 104/1992  l'assenza di ricovero a tempo pieno della 
persona con disabilit grave, presso "strutture ospedaliere pubbliche o 
private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa". Al riguardo si 
fa presente che i permessi in argomento non sono concedibili al dipendente 
per far fronte a necessit assistenziali "non sanitarie" ( aiuto nell'igiene, 
nell'alimentazione, nel supporto personale) di cui i familiari di una 
persona ricoverata si fanno carico.

I permessi possono essere invece concessi nei seguenti tre casi:interruzione 
del ricovero per necessit del disabile di recarsi fuori della struttura che 
lo ospita per effettuare visite o terapie; ricovero a tempo pieno di un 
disabile in coma vigile e/o in situazione terminale;ricovero a tempo pieno 
di un minore in situazione di disabilit grave per il quale risulti 
documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte 
di un genitore o di un familiare.

Fonte: aciclico.com

04/03/2011
