legge67
Buon compleanno, Legge 67! Come ti stanno utilizzando?
articolo postato da Angela Delicata su listavista, 04\03\2011, h. 18.16.


(di Angelo D. Marra*)

A cinque anni esatti dall'approvazione della Legge 67/06 - che tutela
le persone con disabilit vittime di discriminazioni - meritano di
essere registrati alcuni pronunciamenti giudiziari che vanno letti
come importanti segnali sulla forza sempre maggiore del principio di
parit di trattamento il quale, secondo quella stessa Legge 67,
comporta che non possa essere praticata alcuna discriminazione in
pregiudizio delle persone con disabilit, spaziando su varie attivit
della vita

La Legge 67/06 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con
disabilit vittime di discriminazioni), che ha introdotto in Italia un
mezzo per ottenere tutela dalle discriminazioni contro le persone
disabili, compie oggi cinque anni! Il provvedimento, approvato appunto
il 1 marzo 2006 dal Parlamento Italiano, appresta una tutela sia
inibitoria che risarcitoria. Se infatti accerta la discriminazione, il
giudice pu:
a) ordinare, se il ricorrente lo richiede, il risarcimento del danno -
anche non patrimoniale - da discriminazione, cio quello che deriva
dal non aver potuto fare una cosa come gli altri;
b) ordinare la cessazione della discriminazione, se ancora in corso;
c) adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a
rimuovere gli effetti della discriminazione;
d) ordinare l'adozione, entro il termine fissato, di un piano di
rimozione delle discriminazioni accertate, soluzione indicata per i
casi in cui gli eventi lesivi siano estesi e, perci, impossibili da
eliminare con un singolo atto. Immaginiamo, ad esempio, che il giudice
accerti che una serie di stazioni ferroviarie non sono utilizzabili da
clienti disabili; in questo caso l'adozione di un piano di modifica
delle stazioni  probabilmente la soluzione pi idonea;
e) ordinare la pubblicazione del provvedimento, per una sola volta, su
un quotidiano a tiratura nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a
maggiore diffusione nel territorio interessato.

Le ipotesi di discriminazione contro cui  possibile reagire
presentando ricorso al Tribunale sono quella diretta (che determina
cio un trattamento meno favorevole per motivi connessi alla
disabilit) e quella indiretta (in cui un fatto apparentemente neutro
mette una persona con disabilit in posizione di svantaggio rispetto
agli altri: si pensi al divieto di portare cani in un ristorante,
fatto di per s neutro, che per, per una persona non vedente con cane
guida, diventa ragione di svantaggio).
Inoltre, si pu reagire con lo stesso strumento anche contro le
molestie e, in genere, contro tutti quei comportamenti, posti in
essere per motivi connessi alla disabilit, che violano la dignit e
la libert di una persona con disabilit o creano un clima di
intimidazione, umiliazione e ostilit nei suoi confronti.

La Legge 67 ha incominciato ad essere applicata nei Tribunali. Vediamo
in tal senso alcune pronunce.
Il 10 gennaio di quest'anno il Tribunale di Milano ha riconosciuto che
la mancata assegnazione di insegnanti di sostegno - ponendo gli alunni
con disabilit in condizione di svantaggio rispetto agli altri -
costituisce discriminazione indiretta. L'Ordinanza emessa il 10
gennaio scorso [se ne legga nel nostro sito clccando qui e anche in
successivi articoli, N.d.R.] richiama anche la Convenzione delle
Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilit del 2006 e la
Sentenza 80/10 della Corte Costituzionale, che ha ritenuto
indefettibile il diritto all'istruzione e sostanzialmente dichiarato
che l'assegnazione di insegnanti di sostegno, in quanto funzionale al
soddisfacimento di quel diritto, non soggiace a vincoli di bilancio.
Con quel provvedimento, dunque, il Tribunale di Milano - emettendo
un'Ordinanza ai sensi della Legge 67 del 2006, rubricata "Misure per
la tutela giudiziaria delle persone con disabilit vittime di
discriminazioni" (G.U. n. 54 del 6 marzo 2006), ha disposto il
ripristino per i figli dei ricorrenti del numero di ore di sostegno
fornito loro nell'anno 2009-2010. E ci, oltre ad essere rilevante
perch un Giudice ha qualificato come discriminatoria una
determinazione dell'Amministrazione e ha ordinato alla stessa un
comportamento, assegnando un termine preciso entro cui provvedere, 
importante anche perch tra i ricorrenti figurava un'associazione di
tutela dei diritti delle persone con disabilit [la LEDHA, Lega per i
Diritti delle Persone con Disabilit, N.d.R.]. La Legge 67/06,
infatti, estende la legittimazione ad agire per le ipotesi di
discriminazione anche ad associazioni individuate con Decreto
Interministeriale.

Gi prima, per, del provvedimento di cui si  detto, si sono avute
pronunce interessanti in materia di discriminazione. Il 4 giugno 2009
il Tribunale di Taranto, Sezione di Martina Franca, riconosceva che
una persona con disabilit era stata discriminata in occasione degli
esami di abilitazione alla professione forense. In particolare, quel
Giudice aveva considerato discriminatorie la ritardata consegna del
codice cartaceo, la postazione di lavoro che era stata assegnata al
candidato (di fatto per lui inutilizzabile dalla sedia a rotelle, per
via dell'altezza del piano di lavoro) e l'assenza delle forze
dell'ordine all'ingresso, che avrebbero dovuto agevolare l'entrata del
candidato nella sede di esame. In quel caso il Giudice quantific il
danno sofferto - patrimoniale e non patrimoniale - in 4.000 euro.
Va poi ricordata l'ordinanza del Tribunale di Tempio Pausania, in
Sardegna, del 20 settembre 2007, nella quale il Giudice ha condannato
un circolo nautico al risarcimento del danno in favore di una persona
con disabilit in sedia a rotelle. In tale occasione si  ritenuto
discriminatorio il fatto che una barca fosse stata spostata senza
avvertire il proprietario e che alla stessa persona con disabilit
fosse stato impedito di affiancare al proprio natante un mezzo di
sollevamento che avrebbe dovuto consentirle di passare dalla propria
carrozzina all'imbarcazione stessa. Il dato interessante  che il
Giudice, per quantificare il danno, ha deciso di centuplicare il
valore della quota di iscrizione, arrivando cos alla somma di 4.000
euro.

Queste pronunce sono dunque la testimonianza concreta di come il
diritto a non essere discriminati delle persone con disabilit -
sancito appunto nel nostro ordinamento dalla Legge 67/06 e a livello
internazionale dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 2006 - stia
trovando sempre maggiore rispondenza nella giurisprudenza di merito.
Oggi comportamenti e situazioni che impediscono alle persone con
disabilit di avere una vita ordinaria trovano risposte adeguate nel
nostro ordinamento. Da un lato i risarcimenti e dall'altro
l'attenzione che i Giudici hanno dimostrato per i dettagli delle
attivit della vita, sono segnali importanti che attestano la forza
sempre maggiore che va assumendo oggi - e in termini assolutamente
concreti - il principio di parit di trattamento il quale, secondo
l'articolo 2 della Legge 67/06, comporta che non possa essere
praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con
disabilit.
Infine, oltre ai profili risarcitori - che in questo caso attengono
alla sfera del non patrimoniale e riguardano le attivit realizzatrici
della persona -  emerso il ruolo fondamentale delle associazioni di
persone con disabilit che, anche attraverso sapienti azioni
giudiziarie, potranno sempre pi incidere nella societ per promuovere
l'inclusione delle persone disabili.

*Avvocato, dottore di ricerca in Diritto Civile all'Universit
Mediterranea di Reggio Calabria, membro di Cendon&Partners
(angelo.marra@libero.it <mailto:angelo.marra%40libero.it> ).
