firma
La firma digitale nel nuovo codice.
dal blog dell'avv. Giorgio Rognetta.

gennaio 2011.

http://networkedblogs.com/cZlcF

Autore: Giorgio Rognetta (14 gennaio 2011).
Il D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, contenente il Codice dellamministrazione digitale (CAD),  stato modificato e integrato dal D.Lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010. Iniziamo lesame dellarticolato del rinnovato Codice, dunque, partendo da uno degli strumenti pi importanti in esso disciplinati, la firma digitale, in modo da individuare le principali novit rispetto alla disciplina precedente.
Art. 1: definizioni.
Nella nuova definizione di firma digitale cambia linquadramento di genere: la firma digitale non  pi un particolare tipo di firma elettronica qualificata, ma di firma elettronica avanzata.
Nellincrocio delle tre definizioni si perde, a livello definitorio, il riferimento della firma digitale al dispositivo sicuro, contenuto solo nella definizione di firma elettronica qualificata.
Inalterate rimangono le definizioni di chiave privata e chiave pubblica, nonch di certificato qualificato, tutti connessi alla firma digitale che, pertanto, gi a livello definitorio, continua ad essere lunico tipo di firma elettronica legata ad una determinata tecnologia.
Art. 20: documento informatico.
Trattandosi di un articolo dedicato al documento informatico non sottoscritto,  stato opportunamente abrogato il comma 2, che riguardava appunto il documento informatico sottoscritto con firma digitale.
Nel comma 3 sono stati inseriti, invece, i riferimenti di rinvio alle regole tecniche sulle firme elettroniche avanzate che, per ragioni di coerenza sistematica, avrebbero potuto essere collocati pi opportunamente nellarticolo successivo (analogamente si potrebbe sostenere per il rinvio alle regole tecniche sulla validazione temporale).
Art. 21: documento informatico sottoscritto con firma elettronica.
Il comma 2 cambia con laggiunta delle firme elettroniche avanzate e dei riferimenti alle regole tecniche (mutuati dal precedente art. 20): pertanto, il documento informatico sottoscritto anche con firma elettronica avanzata, e non pi soltanto qualificata o digitale, ha lefficacia di cui allart. 2702 c.c..
Per quanto concerne il rinvio alle regole tecniche, crediamo si sia persa loccasione di eliminare lambiguit del tipo di riferimento, gi contenuto nel testo precedente: infatti, la norma dispone, come prima, che il documento con firma digitale abbia la suddetta efficacia, purch sia formato nel rispetto delle regole tecniche che garantiscano lidentificabilit dellautore, lintegrit e limmodificabilit del documento. Ci presuppone che vi possano essere regole tecniche che non garantiscano tali indispensabili requisiti, altrimenti tale riferimento non avrebbe significato o, quanto meno, sarebbe del tutto superfluo. Poich non sono ammissibili regole tecniche che non garantiscano ci che la legge loro impone, n si pu ipotizzare una estemporanea valutazione di idoneit delle regole tecniche a soddisfare i predetti requisiti, riteniamo che questo riferimento sia da eliminare.
La superiore dignit della firma digitale riemerge nel nuovo comma 2 bis, ove le scritture private di cui allart. 1350 c.c., primo comma, numeri da 1 a 12, se fatte con documento informatico, devono essere sottoscritte con firma digitale (o qualificata); rimane salva leccezione di cui al successivo art. 25.
Art. 24: firma digitale.
Nessuna novit in questo articolo: la firma digitale, pertanto, continua a riferirsi univocamente a un solo soggetto e a un documento o insieme di documenti, ed  imprescindibilmente subordinata alla validit e completezza del certificato qualificato, secondo quanto disciplinato nelle relative regole tecniche.
Art. 25: firma autenticata.
La rilevante novit consiste nellaver allargato larea delle firme autenticabili, sganciandole dalla necessaria sussistenza di un certificato qualificato (o addirittura da qualsivoglia certificato elettronico). Nel precedente testo lautenticazione poteva avere ad oggetto solo la firma digitale o elettronica qualificata, con una verifica del relativo certificato da parte del notaio. La nuova autenticazione, invece, pu riguardare qualsiasi firma elettronica, inclusa lacquisizione digitale della sottoscrizione autografa. Daltro canto, il nuovo art. 52 bis della legge 89/1913 (come introdotto dal D.Lgs. n. 110/2010 sullatto pubblico informatico notarile) ha gi previsto che la parti possano sottoscrivere latto pubblico informatico, in presenza del notaio, anche con una semplice firma elettronica consistente nellacquisizione digitale della sottoscrizione autografa. Occorre rilevare, inoltre, che il nuovo art. 68 bis della legge 89/1913 rimanda a successivi decreti per individuare le tipologie di ulteriori firme elettroniche che potranno essere utilizzate per la firma dellatto pubblico. In mancanza di tali decreti, larea di tali firme elettroniche non appare concretamente identificabile; analogamente potrebbe ritenersi per le firme elettroniche prive di certificato qualificato o elettronico di cui allart. 25 del nuovo CAD.
Art. 35: dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma.
Nel nuovo comma 3 si ammorbidisce il requisito di validit delle firme con procedura automatica: scompaiono i riferimenti alla chiara riconducibilit alla volont del titolare e al singolo documento, che sono sostituiti da un generico previo consenso del titolare alladozione della procedura automatica.
Art. 65: istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica.
Lart. 65 prevede una elencazione di strumenti informatici che conferiscono validit alle suddette istanze e dichiarazioni. Tra questi strumenti, la firma digitale figura al primo posto: nessun cambiamento su questo punto. La novit risiede nelleliminazione della facolt, per la pubblica amministrazione, di stabilire i casi in cui  necessaria la firma digitale (in luogo o in aggiunta agli altri strumenti). A seguito del nuovo comma 1 bis, infatti, sar un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e linnovazione e del Ministro per la semplificazione normativa ad individuare i casi in cui sar necessaria la firma digitale.
