COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA, 1849



PRINCIPII FONDAMENTALI

I.
La sovranit  per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato Romano  costituito in repubblica democratica.

II.
Il regime democratico ha per regola l'eguaglianza, la libert, la fraternit. Non riconosce titoli di nobilt, n privilegi di nascita o casta.

III.
La Repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini.

IV.
La Repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalit: propugna l'italiana.

V.
I Municipii hanno tutti eguali diritti: la loro indipendenza non  limitata che dalle leggi di utilit generale dello Stato.

VI.
La pi equa distribuzione possibile degli interessi locali, in armonia coll'interesse politico dello Stato  la norma del riparto territoriale della Repubblica.

VII.
Dalla credenza religiosa non dipende l'esercizio dei diritti civili e politici.

VIII.
Il Capo della Chiesa Cattolica avr dalla Repubblica tutte le guarentigie necessarie per l'esercizio indipendente del potere spirituale.


TITOLO I
DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI

ART. 1. - Sono cittadini della Repubblica:
Gli originarii della Repubblica;
Coloro che hanno acquistata la cittadinanza per effetto delle leggi precedenti;
Gli altri Italiani col domicilio di sei mesi;
Gli stranieri col domicilio di dieci anni;
I naturalizzati con decreto del potere legislativo.

ART. 2. - Si perde la cittadinanza:
Per naturalizzazione, o per dimora in paese straniero con animo di non pi tornare;
Per l'abbandono della patria in caso di guerra, o quando  dichiarata in pericolo;
Per accettazione di titoli conferiti dallo straniero;
Per accettazione di gradi e cariche, e per servizio militare presso lo straniero, senza autorizzazione del governo della Repubblica; l'autorizzazione  sempre presunta quando si combatte per la libert d'un popolo;
Per condanna giudiziale.

ART. 3. - Le persone e le propriet sono inviolabili.

ART. 4. - Nessuno pu essere arrestato che in flagrante delitto, o per mandato di giudice, n essere distolto dai suoi giudici naturali. Nessuna Corte o Commissione eccezionale pu istituirsi sotto qualsiasi titolo o nome.
Nessuno pu essere carcerato per debiti.

ART. 5. - Le pene di morte e di confisca sono proscritte.

ART. 6. - Il domicilio  sacro: non  permesso penetrarvi che nei casi e modi determinati dalla legge.

ART. 7. - La manifestazione del pensiero  libera; la legge ne punisce l'abuso senza alcuna censura preventiva.

ART. 8. - L'insegnamento  libero.
Le condizioni di moralit e capacit, per chi intende professarlo, sono determinate dalla legge.

ART. 9. - Il segreto delle lettere  inviolabile.

ART. 10. - Il diritto di petizione pu esercitarsi individualmente e collettivamente.

ART. 11. - L'associazione senz'armi e senza scopo di delitto,  libera.

ART. 12. - Tutti i cittadini appartengono alla guardia nazionale nei modi e colle eccezioni fissate dalla legge.

ART. 13. - Nessuno pu essere astretto a perdere la propriet delle cose, se non in causa pubblica, e previa giusta indennit.

ART. 14. - La legge determina le spese della Repubblica, e il modo di contribuirvi.
Nessuna tassa pu essere imposta se non per legge, n percetta per tempo maggiore di quello dalla legge determinato.


TITOLO II
DELL'ORDINAMENTO POLITICO

ART. 15. - Ogni potere viene dal popolo. Si esercita dall'Assemblea, dal Consolato, dall'Ordine giudiziario.


TITOLO III
DELL'ASSEMBLEA

ART. 16. - L'Assemblea  costituita da Rappresentanti del popolo.

ART. 17. - Ogni cittadino che gode i diritti civili e politici a 21 anno  elettore, a 25  eleggibile.

ART. 18. - Non pu essere rappresentante del popolo un pubblico funzionario nominato dai consoli o dai ministri.

ART. 19. - Il numero dei rappresentanti  determinato in proporzione di uno ogni ventimila abitanti.

ART. 20. - I Comizi generali si radunano ogni tre anni nel 21 aprile.
Il popolo vi elegge i suoi rappresentanti con voto universale, diretto e pubblico.

ART. 21. - L'Assemblea si riunisce il 15 maggio successivamente all'elezione.
Si rinnova ogni tre anni.

ART. 22. - L'Assemblea si riunisce in Roma, ove non determini altrimenti, e dispone della forza armata di cui creder aver bisogno.

ART. 23. - L'Assemblea  indissolubile e permanente, salvo il diritto di aggiornarsi per quel tempo che creder.
Nell'intervallo pu essere convocata ad urgenza sull'invito del presidente co'segretari, di trenta membri, o del Consolato.

ART. 24. - Non  legale se non riunisce la met, pi uno dei suoi rappresentanti.
Il numero qualunque de'presenti decreta i provvedimenti per richiamare gli assenti.

ART. 25. - Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.
Pu costituirsi in comitato segreto.

ART. 26. - I rappresentanti del popolo sono inviolabili per le opinioni emesse nell'Assemblea, restando inerdetta qualunque inquisizione.

ART. 27. - Ogni arresto o inquisizione contro un rappresentante  vietato senza permesso dell'Assemblea, salvo il caso di delitto flagrante.
Nel caso di arresto in flagranza di delitto, l'Assemblea che ne sar immediatamente informata, determina la continuazione o cessazione del processo.
Questa disposizione si applica al caso in cui un cittadino carcerato fosse eletto rappresentante.

ART. 28. - Ciascun rappresentante del popolo riceve un indennizzo cui non pu rinunziare.

ART. 29. - L'Assemblea ha il potere legislativo: decide della pace, della guerra, e dei trattati.

ART. 30. - La proposta delle leggi appartiene ai rappresentanti e al Consolato.

ART. 31. - Nessuna proposta ha forza di legge, se non dopo adottata con due deliberazioni prese all'intervallo non minore di otto giorni, salvo all'Assemblea di abbreviarlo in caso d'urgenza.

ART. 32. - Le leggi adottate dall'Assemblea vengono senza ritardo promulgate dal Consolato in nome di Dio e del popolo. Se il Consolato indugia, il presidente dell'Assemblea fa la promulgazione.


TITOLO IV
DEL CONSOLATO E DEL MINISTERO

ART. 33. - Tre sono i consoli. Vengono nominati dall'Assemblea a maggioranza di due terzi di suffragi.
Debbono essere cittadini della repubblica, e dell'et di 30 anni compiti.

ART. 34. - L'ufficio dei consoli dura tre anni. Ogni anno uno dei consoli esce d'ufficio. Le due prime volte decide la sorte fra i tre primi eletti.
Niun console pu essere rieletto se non dopo trascorsi tre anni dacch usc di carica.

ART. 35. - Vi sono sette ministri di nomina del Consolato:
1. Degli affari interni;
2. Degli affari esteri;
3. Di guerra e marina;
4. Di finanze;
5. Di grazia e giustizia;
6. Di agricoltura, commercio, industria e lavori pubblici;
7. Del culto, istruzione pubblica, belle arti e beneficenza.

ART. 36. - Ai consoli sono commesse l'esecuzione delle leggi, e le relazioni internazionali.

ART. 37. - Ai consoli spetta la nomina e revocazione di quegli impieghi che la legge non riserva ad altra autorit; ma ogni nomina e revocazione deve esser fatta in consiglio de'ministri.

ART. 38. - Gli atti dei consoli, finch non sieno contrassegnati dal ministro incaricato dell'esecuzione, restano senza effetto. Basta la sola firma dei consoli per la nomina e revocazione dei ministri.

ART. 39. - Ogni anno, ed a qualunque richiesta dell'Assemblea, i consoli espongono lo stato degli affari della Repubblica.

ART. 40. - I ministri hanno il diritto di parlare all'Assemblea sugli affari che li risguardano.

ART. 41. - I consoli risiedono nel luogo ove si convoca l'Assemblea, n possono escire dal territorio della Repubblica senza una risoluzione dell'Assemblea sotto pena di decadenza.

ART. 42. - Sono alloggiati a spese della Repubblica, e ciascuno riceve un appuntamento di scudi tremila e seicento.

ART. 43. - I consoli e i ministri sono responsabili.

ART. 44. - I consoli e i ministri possono essere posti in stato d'accusa dall'Assemblea sulla proposta di dieci rappresentanti. La dimanda deve essere discussa come una legge.

ART. 45. - Ammessa l'accusa, il console  sospeso dalle sue funzioni. Se assoluto, ritorna all'esercizio della sua carica, se condannato, passa a nuova elezione.


TITOLO V
DEL CONSIGLIO DI STATO

ART. 46. - Vi  un consiglio di stato, composto da quindici consiglieri nominati dall'Assemblea.

ART. 47. - Esso deve essere consultato dai Consoli, e dai ministri sulle leggi da proporsi, sui regolamenti e sulle ordinanze esecutive; pu esserlo sulle realzioni politiche.

ART. 48. - Esso emana que'regolamenti pei quali l'Assemblea gli ha dato una speciale delegazione. Le altre funzioni sono determinate da una legge particolare.


TITOLO VI
DEL POTERE GIUDIZIARIO

ART. 49. - I giudici nell'esercizio delle loro funzioni non dipendono da altro potere dello Stato.

ART. 50. - Nominati dai consoli ed in consiglio de'ministri sono inamovibili, non possono essere promossi, n trasclocati che con proprio consenso, n sospesi, degradati, o destituiti se non dopo regolare procedura e sentenza.

ART. 51. - Per le contese civili vi  una magistratura di pace.

ART. 52. - La giustizia  amministrata in nome del popolo pubblicamente; ma il tribunale, a causa di moralit, pu ordinare che la discussione sia fatta a porte chiuse.

ART. 53. - Nelle cause criminali al popolo appartiene il giudizio del fatto, ai tribunali l'applicazione della legge. La istituzione dei giudici del fatto  determinata da legge relativa.

ART. 54. - Vi  un pubblico ministero presso i tribunali della Repubblica.

ART. 55. - Un tribunale supremo di giustizia giudica, senza che siavi luogo a gravame, i consoli ed i ministri messi in istato di accusa. Il tribunale supremo si compone del presidente, di quattro giudici pi anziani della cassazione, e di giudici del fatto, tratti a sorte dalle liste annuali, tre per ciascuna provincia.
L'Assemblea designa il magistrato che deve esercitare le funzioni di pubblico ministero presso il tribunale supremo.
 d'uopo della maggioranza di due terzi di suffragi per la condanna.


TITOLO VII
DELLA FORZA PUBBLICA

ART. 56. - L'ammontare della forza stipendiata di terra e di mare  determinato da una legge, e solo per una legge pu essere aumentato o diminuito.

ART. 57. - L'esercito si forma per arruolamento volontario, o nel modo che la legge determina.

ART. 58. - Nessuna truppa straniera pu essere assoldata, n introdotta nel territorio della Repubblica, senza decreto dell'Assemblea.

ART. 59. - I generali sono nominati dall'Assemblea sopra proposta del Consolato.

ART. 60. - La distribuzione dei corpi di linea e la forza delle interne guarnigioni sono determinate dall'Assemblea, n possono subire variazioni, o traslocamento anche momentaneo, senza di lei consenso.

ART. 61. - Nella guardia nazionale ogni grado  conferito per elezione.

ART. 62. - Alla guardia nazionale  affidato principalmente il mantenimento dell'ordine interno e della costituzione.


TITOLO VIII
DELLA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE

ART. 63. - Qualunque riforma di costituzione pu essere solo domandata nell'ultimo anno della legislatura da un terzo almeno dei rappresentanti.

ART. 64. - L'Assemblea delibera per due volte sulla domanda all'intervallo di due mesi. Opinando l'Assemblea per la riforma alla maggioranza di due terzi, vengono convocati i comizii generali, onde eleggere i rappresentanti per la costituente, in ragione di uno ogni 15 mila abitanti.

ART. 65. - L'Assemblea di revisione  ancora assemblea legislativa per tutto il tempo in cui siede, da non eccedere tre mesi.


DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 66. - Le operazioni della costituente attuale saranno specialmente dirette alla formazione della legge elettorale, e delle altre leggi organiche necessarie all'attuazione della costituzione.

ART. 67. - Coll'apertura dell'Assemblea legislativa cessa il mandato della costituente.

ART. 68. - Le leggi e i regolamenti esistenti restano in vigore in quanto non si oppongono alla costituzione, e finch non sieno abrogati.

ART. 69. - Tutti gli attuali impiegati hanno bisogno di conferma.

Il Presidente
G. GALLETTI

I Vice-Presidenti
A. SALICETI - E. ALLOCCATELLI

I Segretari
G. PENNACCHI - G. COCCHI
A. FABRETTI - A. ZAMBIANCHI
