                        LETTERA ENCICLICA
                       DEL SOMMO PONTEFICE
                           PIO PP. VII
                       "EX QUO ECCLESIAM"
    A TUTTI I FEDELI DI CRISTO CHE LEGGERANNO QUESTA LETTERA,
                 SALUTE E APOSTOLICA BENEDIZIONE
Da quando Dio ha affidato alla Nostra debolezza e fragilit il
compito di sostenere e governare la sua Chiesa "acquistata con il
suo sangue" e Ci ha costituiti pastore di tutte le sue pecore,
non abbiamo mai smesso di pensare alla salvezza di tutti. A Noi,
totalmente assorti giorno e notte in questo pensiero, viene
sempre a mente ci che Dio stesso dice al profeta Geremia: "Se
all'improvviso io dir nei confronti di un popolo e di un regno
che lo sradicher, lo distrugger e lo disperder; se quel popolo
si pentir di quella malvagit della quale ho parlato, anch'io mi
pentir del male che avevo pensato di procurargli, e tosto
parler di quel popolo e di quel regno di come giovargli e farlo
crescere" (Ger 18,7). Qui vediamo che  disponibile il rimedio
per poter respirare in mezzo alle continue calamit, e conseguire
finalmente la pace tanto desiderata. Dobbiamo prendercela con noi
stessi e incolpare la nostra cattiveria e ostinazione se siamo
ancora sbattuti e quasi sommersi dai flutti. Che cos', infatti,
diletti figli, che ci trattiene dall'obbedire "alla bont di Dio
che ci spinge alla conversione"? A quella conversione, dico, che
non sia simulata, ma vera, per mezzo della quale "dovete
rinnovarvi nello spirito della vostra mente"; e che sia duratura,
per non sentirvi rinfacciare da uno dei profeti che essa " come
una nube del mattino, come la rugiada che all'alba svanisce". Non
lo tollera, non lo permette il mio amore di padre per voi, n
l'eccelso ministero che ho assunto. Tutto ci sar da me sempre
ripetuto a vostro profitto e utilit per esortarvi, ammonirvi,
pregarvi, scongiurarvi a ritornare in voi e a non fare pi a
lungo i sordi alla voce di Dio.
Vi indichiamo, con un altro profeta, "ci che  buono e ci che
il Signore richiede da ciascuno di voi: praticare la giustizia,
amare la piet, camminare umilmente con il vostro Dio" (Mi 6,8).
Tutti dobbiamo sempre implorare e invocare la clemenza di Dio,
placarlo con le lacrime, con i digiuni e con la generosit verso
i bisognosi e i poveri secondo le proprie possibilit, e con le
buone opere. Allora veramente "egli sorger per aver piet di
noi" (Is 30,18), come gi da tempo ha dimostrato. Prendiamo come
avvocata e mediatrice presso di Lui sua Madre, la sempre Vergine
Maria, "per mezzo della quale - come disse Cirillo ai Padri nel
Concilio di Efeso - ogni creatura viene a conoscere la verit, le
Chiese vengono fondate in tutto il mondo e i popoli sono indotti
alla conversione" (Or. 6 contro Nest.). Per decidervi a mettere
in pratica con diligenza e prontezza tutte queste esortazioni,
anche perch spinti dalla speranza prospettata di un pi largo
perdono, Ci sembra che attendiate che Noi "promulghiamo un anno
di grazia del Signore", secondo l'esempio e l'insegnamento dei
Nostri Predecessori. Che cosa potrebbe esserci di pi gradito, di
pi desiderabile, di pi bello per Noi che chiamare tutti voi,
diletti figli, da tutte le parti alla Sede di Pietro, a quella
dimora e rocca della vera fede, a quella fonte ricchissima di
benefici celesti, godere della vostra presenza, compiacerci della
vostra piet, parlare davanti a voi, gioire con voi nel Signore?
Purtroppo in un cos forte strepito di armi, tra cos grandi
sconvolgimenti politici, siamo costretti a privarci di tale
conforto: confidiamo di averlo fra breve. Perch tuttavia non
rimaniate del tutto delusi, nel frattempo vogliamo che a tutti
voi siano aperti, almeno per alcuni giorni, i tesori della
Chiesa, l'elargizione dei quali  stata a Noi affidata da Dio.
Perci, confidando nella misericordia di Dio e nell'autorit dei
santi Apostoli Pietro e Paolo, con il potere di legare e
sciogliere che il Signore ha conferito a Noi, bench indegni, a
tenore della presente lettera concediamo, come si suole concedere
nell'anno del Giubileo, ed elargiamo l'indulgenza plenaria e la
remissione di tutti i peccati a tutti e ai singoli fedeli
dell'uno e dell'altro sesso, ovunque dimorino, purch: visitino
almeno una volta con la dovuta devozione interiore e compostezza
esteriore le Chiese o qualcuna delle Chiese, che gli Ordinari dei
luoghi o i loro Vicari, o su loro mandato e in loro assenza
coloro che hanno la cura delle anime, designeranno dopo che
questa Nostra lettera sar giunta a loro conoscenza; le visitino
entro lo spazio di due settimane dalla pubblicazione delle Chiese
da visitare fatta da parte degli Ordinari o dei loro Vicari o
Ufficiali, o di altri, come  detto sopra; ivi preghino per
qualche tempo per il trionfo della Santa Madre Chiesa Cattolica,
per l'estirpazione delle eresie e per la pace e la concordia tra
i Principi cristiani; digiunino il mercoled, il venerd e il
sabato dell'una o dell'altra settimana sopra citate; dopo aver
debitamente confessato i loro peccati, ricevano devotamente il
Santissimo Sacramento dell'Eucaristia nella domenica
immediatamente seguente, o in altro giorno della stessa
settimana; diano ai poveri qualche elemosina, come suggerir loro
la devozione.
Parimenti concediamo e permettiamo che coloro i quali sono in
viaggio per mare o per terra, appena tornati alle proprie case,
una volta adempiute le condizioni prescritte e visitata la Chiesa
Cattedrale o la Maggiore o la Parrocchiale del luogo della loro
residenza, possano acquistare la stessa indulgenza.
Concediamo e permettiamo ai Regolari dell'uno e dell'altro sesso,
anche di clausura perpetua, e a tutti gli altri laici o
ecclesiastici, secolari o religiosi, anche se sono in carcere o
in prigionia, o trattenuti da qualche infermit corporale o altro
impedimento, e non potranno quindi ottemperare alle prescrizioni
sopra indicate o ad alcune di esse: che il confessore, tra quelli
gi approvati dagli Ordinari dei luoghi prima della pubblicazione
della presente lettera, o da approvarsi, possa commutare (o
rimandare ad altro tempo vicino) tali opere di devozione in altre
che i penitenti potranno compiere.
Inoltre a tutti e ai singoli fedeli dell'uno e dell'altro sesso,
laici o ecclesiastici, secolari e religiosi di qualunque Ordine,
Congregazione e Istituto in cui si trovano, concediamo la licenza
e la facolt di scegliersi il sacerdote confessore tra gli
approvati, come  detto sopra, dagli Ordinari dei luoghi. Tale
confessore potr assolverli e liberarli dalla scomunica, dalla
sospensione e dalle altre sanzioni ecclesiastiche; dalle censure
irrogate dal diritto o inflitte per qualsiasi causa dal giudice;
e da tutti i peccati, trasgressioni, crimini anche se gravi ed
enormi e in qualunque modo riservati agli Ordinari dei luoghi, o
a Noi e alla Sede Apostolica, anche se contenuti nella Bolla
Cenae Domini o nelle altre Costituzioni Nostre o dei Romani
Pontefici Nostri Predecessori, il tenore delle quali vogliamo che
sia ritenuto come espresso dalla presente lettera. Il predetto
confessore potr assolvere anche dall'eresia, espressa con atti
esterni, purch non ci sia l'intenzione di insegnarla e
insinuarla ad altri, e il penitente faccia prima l'abiura almeno
in segreto con la promessa di riparare agli scandali come e
quando sar possibile. Il confessore potr assolvere e dispensare
in foro interno, e solo in questa sede, da qualsiasi voto
(eccetto quello dei Religiosi) e commutarlo in altre opere pie e
salutari, imponendo a ciascuno, in tutti i sopraccitati casi, una
salutare penitenza o altre mortificazioni a proprio arbitrio.
Perci a tenore della presente lettera, in virt della santa
obbedienza, prescriviamo e ordiniamo rigorosamente a tutti e ai
singoli Venerabili Fratelli, Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi, e
agli altri Prelati delle Chiese, a tutti gli Ordinari dei luoghi
ovunque esistenti, ai loro Vicari e Ufficiali, o, in loro
assenza, a coloro che hanno la cura delle anime, che, appena
riceveranno gli estratti o gli esemplari anche stampati della
presente lettera, subito, senza frapporre indugio, dilazione od
ostacolo, li pubblichino e li facciano pubblicare nelle loro
Chiese, Diocesi, Province, Citt, Villaggi, Regioni e luoghi, e
designino la Chiesa o le Chiese da visitare.
Non intendiamo, per, con la presente lettera dispensare da
irregolarit pubblica od occulta, da defezione, da inidoneit o
inabilit in qualunque modo contratta, o dare la facolt di
dispensare o abilitare e reintegrare nemmeno in foro interno. N
intendiamo che la presente lettera possa o debba favorire in
alcun modo coloro che da Noi e dalla Sede Apostolica o da qualche
Prelato o Giudice ecclesiastico sono stati scomunicati, sospesi,
interdetti o altrimenti incorsi in sanzioni e censure o sono
stati pubblicamente denunciati, a meno che nel tempo delle due
settimane citate non riescano ad aggiustare la posizione o ad
accordarsi con le parti.
E ci nonostante le Costituzioni e le Regole Apostoliche,
specialmente quelle dalle quali la facolt di assolvere in certi
ben determinati casi  cos riservata al Romano Pontefice
regnante, che concessioni simili, o dissimili, delle indulgenze
non possono essere accordate a nessuno, a meno che in tali
Costituzioni e Regole non si faccia un'espressa menzione o una
speciale deroga; nonostante ancora la Nostra norma sulle
indulgenze da concedere "ad instar"; nonostante anche le
Costituzioni e le consuetudini di qualsiasi Ordine, Congregazione
o Istituto, anche se confermate da un giuramento, da
un'approvazione Apostolica o da una qualsiasi altra ratifica;
nonostante anche i privilegi, gli indulti e le lettere
Apostoliche in qualunque modo concessi, approvati e rinnovati
agli stessi Ordini, Congregazioni e Istituti e singolarmente a
membri di essi.
A tutte queste e singole concessioni, anche se ad esse o al loro
contenuto fossero annesse una menzione speciale, specifica,
espressa ed esclusiva, e clausole generali importanti, o fosse
usata qualsiasi altra espressione o una particolare forma per
tutelarle: Noi, ritenendo il loro tenore come sufficientemente
espresso dalla presente lettera e salva sempre la forma loro
data, per questa volta vi deroghiamo in modo speciale,
nominativamente ed esplicitamente ad effetto di quanto premesso,
nonostante qualsiasi disposizione contraria.
Affinch questa Nostra lettera, non potendo essere recapitata in
ogni luogo, giunga pi facilmente a conoscenza di tutti, vogliamo
che agli estratti o alle copie di essa, anche stampati, firmati
di mano di un pubblico notaio e muniti del sigillo di persona
costituita in dignit ecclesiastica, in qualunque luogo e presso
tutti i popoli si presti la medesima fede che si presterebbe alla
presente se fosse esibita o mostrata.
Infine tutti coloro che apertamente o nel loro intimo avversano
la Sede Apostolica, le sentenze e le Costituzioni della Santa
Romana Chiesa, sappiano che sono indegni di partecipare alla
grazia e al beneficio del Giubileo.
Dato a Venezia, dal Monastero di San Giorgio Maggiore, il 24
maggio 1800, nel primo anno del Nostro Pontificato.
PIO PP. VII
