                        LETTERA ENCICLICA
                       DEL SOMMO PONTEFICE
                           PIO  PP. VI
                         "UBI LUTETIAM"
                AI VENERABILI FRATELLI PATRIARCHI
                   PRIMATI ARCIVESCOVI VESCOVI
           E AGLI ALTRI ORDINARI DEL REGNO DI FRANCIA
                  AVENTI CON L'APOSTOLICA SEDE
                        PACE E COMUNIONE.
                       VENERABILI FRATELLI
                 SALUTE E APOSTOLICA BENEDIZIONE
La pressione del governo rivoluzionario si  fatta tale che molti
sacerdoti hanno dovuto piegarsi ad accettare la disciplina delle
leggi e prestarsi al "giuramento". La gravit della situazione
che avrebbe portato a colpire della suprema condanna
ecclesiastica migliaia di preti, induce il Pontefice a indicare
la possibile via del loro perdono. Questa Enciclica segue la
precedente, "In gravissimis", di analogo argomento.
Appena facemmo pervenire a Parigi l'indulto Apostolico in data 19
Marzo scorso, col quale accordavamo alcuni poteri straordinari
agli Arcivescovi, ai Vescovi e agli amministratori delle diocesi
di Francia, i vostri confratelli residenti in quella citt che
avevano ottenuto tale indulto a nome di tutto il corpo vescovile,
compresero facilmente che fra quei poteri non si trovava quello
di assolvere gli ecclesiastici intrusi, e credendo non fosse che
una Nostra dimenticanza, si rivolsero ancora a Noi per domandarCi
una nuova concessione che si estendesse pure a tale potere.
Nello stesso tempo Ci manifestarono il loro dubbio se al potere
contenuto nel primo articolo di tale indulto (di assolvere da
ogni censura i laici e gli ecclesiastici, secolari e regolari,
dell'uno e dell'altro sesso, anche scismatici, anche che abbiano
prestato il giuramento civico e che abbiano in esso perseverato
oltre i quaranta giorni stabiliti nel nostro Breve Apostolico del
13 Aprile scorso per incorrere nella sospensione dell'esercizio
delle funzioni spirituali) fosse unito il potere di assolvere
anche gli intrusi, il delitto dei quali supera quello della
semplice prestazione del giuramento civico, espressamente
menzionato nel detto articolo.
In questa incertezza, animati da uno spirito veramente religioso,
i Vescovi dichiararono di essere ben lontani dal pretendere di
andare al di l dei poteri che erano stati loro concessi. Questa
nuova richiesta del Nostro ministero, fatta per liberarsi da ogni
dubbio, era anche una solenne testimonianza del suo desiderio che
i Vescovi fossero investiti del potere di conciliare agli intrusi
la grazia della Chiesa e di assolverli da ogni censura; non
presentando tale concessione alcun pericolo e anzi potendo
servire utilmente la Religione.
Una condotta cos edificante, Venerabili Fratelli e cari figli,
merita senza dubbio i pi grandi elogi, e Ci siamo gi dichiarati
a questo proposito. Cos, ansiosi di soddisfare prontamente i
vostri voti in tutto ci che Ci sembrer utile al servizio di
Dio, abbiamo deciso di accordarvi nuovi poteri, pi estesi,
corrispondenti alle vostre lodevoli intenzioni, e atti nello
stesso tempo a soddisfare alle regole canoniche e agli usi della Chiesa.
Il bene tuttavia che vi facciamo osservare prima di tutto che
dalla considerazione delle difficolt che vi abbiamo sottoposte
in prima e in seconda istanza, risulta chiaramente che non
abbiamo affatto inteso comprendere fra i poteri espressi nel
Nostro indulto generale, quello di assolvere gli intrusi.
L'eccezione di tale potere non deve essere imputata a Nostra
dimenticanza; infatti, avendo sotto gli occhi il Nostro Breve
Apostolico del 13 Aprile 1791, nel quale si parla non solo del
delitto della prestazione del giuramento, ma dell'altro delitto
del quale si erano resi colpevoli gli usurpatori dei Sacerdoti e
delle parrocchie, non Ci sarebbe stato possibile perdere di vista
ci che concerneva sia il primo che il secondo di tali delitti.
Se nell'articolo primo che voi Ci opponete abbiamo espressamente
ricordato quello senza menzionare l'altro,  questa la prova pi
chiara della Nostra intenzione di far s che la concessione
riguardasse quello di cui si parla e di riservare a Noi soli
quello non menzionato.
La ragione di tale differenza  la stessa che distingue i due
delitti: i vostri confratelli se ne sono resi conto, e non
potrebbe sfuggire a nessuno. Infatti, per grave che sia la colpa
di coloro che hanno prestato il giuramento civico, col quale si
impegnano sotto il vincolo della Religione a osservare una
costituzione che, secondo il giudizio di tutto l'Episcopato
francese e la Nostra dichiarazione,  in parte eretica, in parte
scismatica; c' qualcosa di molto pi criminale e odioso nella
condotta del Vescovo o del prete che con piena coscienza di quel
che fa si affretta a eseguire il suo colpevole giuramento, il
quale, in virt di una consacrazione o di un'ordinazione
sacrilega o regolare, secondo la carica di cui  investito,
esercitando una missione e una potest illegittime, usurpa le
funzioni vescovili o parrocchiali; che infine, segregato da
quest'Apostolica Sede e dai Vescovi legittimi, accumulando senza
posa delitti su delitti, commette tanti peccati quanti sono gli
atti di giurisdizione illegittima che compie profanando i pi
augusti Sacramenti, trascinando i popoli nei pi fatali errori,
introducendo in codesto Regno una nuova chiesa costituzionale
estranea alla Chiesa di Ges Cristo per la sua natura e le sue
leggi come per il suo nome e tale da aprire con le sue mani la
strada pi comoda allo scisma. Per prevenirne la devastazione
avete fatto bene a rivolgervi alla Santa Sede, che 
particolarmente oltraggiata e che, con la sua indulgenza di
vedute, pu ancora prendere delle misure, che non sarebbe facile
seguire regolarmente se si moltiplicassero i permessi di
assoluzione in tali casi.
Senza dubbio sapete benissimo, Venerabili Fratelli, con quale
severit la Chiesa puniva un tempo coloro che si erano resi
colpevoli di tali delitti. Essa riconosceva una differenza tra
coloro che non erano eretici o scismatici che per disgrazia di
nascita e coloro che, nati da genitori cattolici, si davano
spontaneamente all'eresia; il suo modo di agire, diverso per i
nati nello scisma o nell'eresia e per quelli che in seguito
avevano adottato lo scisma o l'eresia, era molto pi rigoroso
verso questi ultimi; considerati molto pi colpevoli. Con lo
stesso spirito essa ha aggravato la severit delle sue ordinanze
contro gli Ecclesiastici; conosciamo le minacce che si sono fatte
nei loro riguardi: "Colui che si sar rivolto deliberatamente a
un eretico per riceverne l'ordinazione, non sar ammesso a far
parte della Chiesa".
Questa disciplina rigorosa  confermata da Sant'Innocenzo primo
nella sua lettera a Rufo e agli altri Vescovi di Macedonia,
nella quale dimostra loro che tanto il vescovo che il chierico
ordinato nell'eresia o nello scisma o che vi si sia impegolato
dopo l'ordinazione, non ha diritto che alla comunione laica,
secondo le antiche costituzioni di cui gli Apostoli e i loro
seguaci hanno tramandato la custodia alla Chiesa Romana.  vero
che i Padri del primo Concilio di Nicea hanno avuto qualche
larghezza nei riguardi del canone ottavo: "Coloro che torneranno
alla Chiesa, se sono chierici, resteranno tali; se portano nella
setta il nome di vescovo, avranno il grado di prete, a meno che
il vescovo cattolico non consenta a far loro parte della dignit
vescovile"; ma osservate che prima di tutto bisognava aver
provato con testimonianze non equivoche che si rinunciava
all'errore ed essersi sottomessi alle Disposizioni Conciliari,
delle quali la prima era che si cominciasse a fare dichiarazione
scritta e firmata che ci si impegnava a riconoscere e a seguire i
dogmi della Chiesa Cattolica; la seconda, relativa a quelli che
fossero caduti durante la persecuzione, richiama "le distanze e i
tempi stabiliti" per le prove che si esigono da coloro che si
ritrattano; sono i quattro gradi di penitenza ordinati dalla
disciplina allora in vigore i quali dovevano precedere la
riconciliazione e l'ammissione ai Sacramenti. Un'altra infine
decretava ch'essi rinunciassero alle sedi delle quali si erano
impadroniti, per restituirle ai legittimi titolari.  infatti un
principio indiscutibile, come dicevano i Padri del Concilio, che
la dignit vescovile dev'essere del vescovo locale; e che non ci
possono essere due vescovi nella stessa diocesi.
Rufo, Vescovo di Tessalonica, derivava da questo canone del
Concilio di Nicea l'autorit per ricevere i chierici ordinati dai
vescovi Fotiniani; il Papa Sant'Innocenzo, da lui
consultato, rispose: "Posso affermare che quel regolamento era
limitato ai Novaziani e che non pu essere esteso agli
altri eretici. Poich se i Padri avessero voluto che riguardasse
tutti gli eretici, ne avrebbero fatta menzione e non si sarebbero
accontentati di parlare semplicemente dei Novaziani". Il Santo
Pontefice coglie quest'occasione per concludere che non bisogna
fare una legge generale di un caso particolare di indulgenza, che
bisogna considerare come una dispensa e un "rimedio, per
necessit di circostanza".
Questa dottrina era eguale a quella di San Gerolamo che, a
proposito dei Vescovi infedeli del Concilio di Rimini,
pensava che dovessero essere deposti e ridotti al grado di laici,
per piangere continuamente la loro colpa. Ciononostante, il Santo
Dottore notava che si poteva mitigare qualche poco tale rigore;
per stabilire regole precise a questo proposito, i Padri del
Concilio di Alessandria, al quale parteciparono
Sant'Atanasio, Sant'Ilario di Poitiers, Sant'Eusebio di Vercelli,
ritennero opportuno stabilire che riguardo ai principali autori
dell'eresia, che non si potevano giustificare col pretesto
dell'errore, si mantenesse l'antica disciplina nella sua
integrit; e che gli altri, che si pentissero, potessero
ricongiungersi alla Chiesa. Tutta la Chiesa Romana e Occidentale
fu d'accordo, come attesta lo stesso San Gerolamo.
In base a questi principi, Noi cercheremo di conciliare equit e
indulgenza, quell'indulgenza alla quale la Chiesa ha poi
acconsentito; distinguendo, nella domanda generale che Ci fate di
facolt particolari di assolvere gli intrusi, i preti e gli
ecclesiastici di grado inferiore dagli Arcivescovi e Vescovi
d'ordine superiore. Quanto ai primi, che formano la quarta o
quinta classe dei colpevoli designati dal Nostro Breve Apostolico
del 19 Marzo 1792, accordiamo per un anno a ognuno di voi,
carissimi figli, Venerabili Fratelli e figli diletti, il potere
di assolvere, sia voi stessi sia a mezzo di preti da voi
delegati, tutti coloro che in virt di un'ordinazione illegittima
o canonica si sono impadroniti di una parrocchia integralmente o
parzialmente, delegati da vescovi intrusi a esercitarvi atti di
giurisdizione; e di riconciliarli con la Chiesa, cos che secondo
l'indulgenza del canone VIII suddetto del Concilio di Nicea,
rimangano nel clero.
Affinch tali assoluzioni non siano concesse irriflessivamente o
non presentino diversit fra loro, seguiremo il modello tracciato
dal Concilio di Nicea e dai regolamenti di disciplina pi
favorevoli: Noi vogliamo dunque che non sia assolto nessun
intruso, a meno che non abbia precedentemente ritrattato per
iscritto il giuramento civico e gli errori contenuti nella
costituzione civile del clero e dichiarato particolareggiatamente
che le ordinazioni ricevute o conferite dagli intrusi sono tutte
sacrileghe, che l'autorit da essi deferita  nulla, che
l'intrusione  un sacrilegio la cui nullit si estende a tutti
gli atti che ne conseguono; che abbia giurato fede e obbedienza
alla Santa Sede Apostolica e ai Vescovi legittimi; che infine
rinunci alla parrocchia o alla parte di parrocchia invasa,
ritrattazione e dimissione che dov'essere pubblica come lo 
stato il delitto; ingiungendosi a ciascuno di essi "per quanto ve
lo suggeriranno lo Spirito Santo e la vostra prudenza", come
dicono i Padri del Concilio di Trento, "delle soddisfazioni
salutari e conformi alla qualit dei delitti e dei penitenti",
per supplire ai vari gradi della penitenza pubblica in uso ai
tempi del Concilio di Nicea e in seguito moderata dalla materna
indulgenza della Chiesa; riservandoCi la facolt di rendere gli
assolti atti a possedere e a conservare i benefici e le cure dei
quali non legittimamente usufruiscono.
Accordandovi questa facolt pi estesa di assolvere anche dal
sacrilego delitto d'intrusione gli ecclesiastici di grado
inferiore, cogliamo l'occasione per fare udire a voi e a quegli
ecclesiastici la Nostra paterna voce; a voi per raccomandarvi di
essere cauti nell'uso di un potere che non vi  accordato che a
uno scopo di edificazione e di osservare fedelmente le condizioni
che vi sono imposte; agli ecclesiastici pentiti, perch si
servano della Nostra indulgenza senza usare una dissimulazione
colpevole che gioverebbe solo a precipitarli in mali peggiori.
Assolti di fronte alla Chiesa non lo sarebbero di fronte a Dio, e
di un rimedio salutare farebbero un veleno mortale. Se  vero che
lo Spirito Santo non  posseduto da coloro che "si separano da se
stessi", non  meno vero che lo Spirito Santo  lungi dal donarsi
a colui che vuole ingannare la sua Chiesa; donde sta scritto: "Lo
Spirito Santo che  il maestro della sapienza, sfugge la
finzione". Colui dunque che vuole possedere lo Spirito Santo deve
evitare di entrare nella Chiesa per la via della menzogna; o, se
ha avuta tale disgrazia, si guardi dal persistervi, se vuole
veramente restare unito all'Albero della Vita.
Per eliminare ogni dubbio e ogni equivoco, aggiungeremo che i
poteri accordati dal Nostro indulto generale pi sopra menzionato
e quelli che sono enunciati nella presente, debbono intendersi
non solo riguardo ai Vescovi francesi, ma agli arcivescovi e ai
vescovi stranieri, le diocesi dei quali si estendono sulle
province francesi.
Quanto agli Arcivescovi ed ai Vescovi dell'Ordine superiore,
siano consacratori degli intrusi o assistenti alla consacrazione,
siano essi stessi intrusi o si siano limitati a prestare il
giuramento civico, compongono tutti la quarta e quinta classe
dello scisma, secondo la distribuzione che ne abbiamo fatta nel
Nostro Breve del 19 Marzo scorso; e crediamo che sia dovuto alla
dignit del Nostro Seggio, riservarne l'assoluzione a Noi soli e
ai Nostri successori; poich con la loro colpevole defezione sono
incorsi in un giudizio molto pi severo e importante; dato che ci
sono fra loro dei capi di quel partito criminale e che tutti
possono realmente essere chiamati gli autori del funesto scisma
che devasta oggi quel disgraziato Regno. Contro tali delitti i
Canoni ordinano una severit molto pi rigorosa. Tuttavia, non
permetta Iddio che questa riserva che Noi ne facciamo al Nostro
tribunale, sia per i colpevoli un motivo di scoraggiamento: Noi
desideriamo pi che mai di rialzare la loro fiducia, di animarla
in favore della nostra madre comune, di indurli a rifugiarsi al
pi presto nel suo grembo. Se un sincero pentimento fa s che
desiderino scontare pienamente la condanna delle loro colpe, se
rinunciano alle chiese usurpate, Noi (l'abbiamo gi dichiarato
col Papa San Leone e rinnoviamo ora la solenne dichiarazione) li
riceveremo a braccia aperte, li ammetteremo a gioire della pace e
della Nostra comunione. Le vostre intenzioni, come le Nostre,
hanno un unico, identico scopo: ricondurre all'ovile le pecore
disperse e metter fine allo scisma, come non tralasciamo di
domandare con molte lagrime a Dio.
Dopo avervi esposti questi Nostri principi,  appena necessario
che vi accenniamo a proposito di uno scritto che Ci  stato or
ora riferito.  l'opera degli scismatici che, disperati nel
vedere la loro autorit sgretolarsi da tutte le parti e
annientarsi sotto il peso del disprezzo pubblico, hanno osato
pubblicare sotto il Nostro nome un preteso Breve, in francese e
in tedesco, che fingono emanato da Noi "a Roma, Santa Maria
Maggiore, il 2 Aprile 1792" cio quattordici giorni dopo il
Nostro ultimo Breve del 19 Marzo. In questo falso Breve, che
comincia con le parole: "I Nostri sentimenti paterni", lo
scrittore ha l'incredibile audacia di dichiarare falsi tutti i
Brevi Apostolici composti e pubblicati da Noi contro la
costituzione civile del clero; e i suoi colpevoli fautori e
complici spogliano la Sede Apostolica del primato
giurisdizionale, prodigano lodi sperticate a tutta la
costituzione ed esortano i popoli a sottomettersi ai vescovi e ai
curati costituzionali.
Sciagurato inganno! come se fosse possibile non riconoscere il
carattere di falsit che presenta tale opera menzognera, sia per
il nome del luogo dal quale si finge che Noi l'abbiamo emanata
(poich dal primo Aprile abitavamo non a Santa Maria Maggiore, ma
a San Pietro dove siamo tuttora); sia per il suo insieme e lo
svilupparsi del linguaggio nel quale  scritta. Infatti,
arzigogolando con quei giri viziosi abituali all'eresia, essi non
fanno alcun ragionamento che non sia stato cento volte confutato
e polverizzato; e non esageriamo se diciamo che vi sono in
quest'opera tanti errori quante parole. Ciononostante, per
mettere gli ingenui fedeli in guardia contro tale manovra, Noi,
saldi nell'opinione manifestata nel Nostro ultimo Breve (19 Marzo
1792), contro tali documenti avvelenati, dichiariamo quello
scritto falso, menzognero, calunnioso, eretico e scismatico e
come tale Noi lo respingiamo, riproviamo e condanniamo. Pi i
nostri avversari ci attaccano con mezzi fraudolenti, pi la
nostra comune vigilanza dev'essere attiva. Insistiamo pi che mai
nella raccomandazione di tale dovere; e accordiamo, direttissimi
figli, Venerabili Fratelli e cari figli, a voi e ai greggi a voi
affidati, l'Apostolica Benedizione, con tutto il Nostro paterno affetto.
Data a Roma, presso San Pietro, il 13 Giugno 1792, anno XVIII del
Nostro Pontificato.
PIO PP. VI
