                        LETTERA ENCICLICA
                       DEL SOMMO PONTEFICE
                           PIO  PP. VI
                        "IN GRAVISSIMIS"
    AI NOSTRI DILETTI FIGLI CARDINALI DI SANTA ROMANA CHIESA,
        ED AI VENERABILI FRATELLI ARCIVESCOVI E VESCOVI,
            E AI DILETTI FIGLI CHE REGGONO LE DIOCESI
                      DEL REGNO DI FRANCIA
              VENERABILI FRATELLI E DILETTI FIGLI,
                SALUTE ED APOSTOLICA BENEDIZIONE.
1. Nelle gravissime e molteplici preoccupazioni che dobbiamo
continuamente sostenere, per quella sollecitudine a favore di
tutte le Chiese che Ci  stata affidata dal supremo Principe dei
Pastori, Ges Cristo, in questi tempi pericolosi, nei quali
molti, anzi troppi, figurano nel numero di coloro di cui parla
profeticamente l'Apostolo, di coloro cio che "non sopportano pi
la sana dottrina e si circondano di maestri che corrispondano ai
loro desideri, rifiutando di dare ascolto alla verit", Noi non
troviamo maggiore e pi dolce conforto che comunicare con i
Nostri Fratelli Vescovi che, chiamati a far parte della Nostra
stessa sollecitudine, si dedicano con animo alacre e coraggioso
ad eseguire i doveri del loro ufficio e a provvedere alla
salvezza del gregge loro affidato con grande diligenza e nel
migliore modo possibile.
2. Abbiamo provato recentemente una grande consolazione quando
abbiamo letto e riletto la lettera piena di zelo che Ci avete
inviato il 16 dicembre dello scorso anno voi che vi trovate a
Parigi, e quella che Ci hanno scritto l'8 gennaio del corrente
anno i vostri Fratelli Vescovi che risiedono a Roma. Da queste
lettere abbiamo appreso che Ci chiedevate di investire con un
indulto generale tutti i singoli Vescovi del Regno di Francia e
gli amministratori delle Diocesi (per il tempo in cui sono
vacanti le Sedi Episcopali) di alcune pi ampie facolt, onde
possano pascere e governare pi facilmente il gregge affidato.
3. Non abbiamo trovato alcuna difficolt a riconoscere quanto
giusta fosse questa richiesta, cos corrispondente alla malvagit
dei nostri tempi e cos degna dei sacri Presuli che riconoscono i
doveri del loro ufficio e intendono compierli con tutte le loro forze.
Alla fine delle lettere di cui abbiamo parlato, essi testimoniano
l'ossequio che le Chiese Gallicane professano verso l'autorit
della Sede Apostolica mediante alcune dichiarazioni, due delle
quali vogliamo riportare.
La prima dichiarazione : "Non si deve esercitare nessuna facolt
proveniente dalla Santa Sede o in proprio o da usare attraverso
delegati subalterni senza una previa dichiarazione da iscriversi
nello stesso corpo dell'atto, cio che si proceda in virt del
potere delegato dalla Sede Apostolica, annotando anche la data
della concessione".
La seconda dichiarazione : "Si osserveranno rigorosamente i
decreti e le disposizioni dei Sommi Pontefici, dei Concilii,
nonch le consuetudini della Chiesa di Roma verso la Chiesa
Gallicana nel concedere dispense, nell'assolvere da censure e in
tutti gli altri atti compiuti in forza di indulti".
4. Pertanto su consiglio di una speciale Congregazione di
Venerabili Nostri Fratelli Cardinali della Santa Romana Chiesa
tenuta in Nostra presenza il 19 gennaio scorso, concediamo alle
vostre Fraternit e a voi diletti Figli amministratori delle
Diocesi, per mezzo della presente lettera, per il tempo e nel
modo precisati nel presente indulto, le facolt qui descritte e
delle quali devono valersi alcune Sedi Episcopali pi di altre.
5. Pertanto confortatevi, Venerabili Fratelli nel Signore, e per
la potenza del suo braccio, indossando l'armatura di Dio contro i
dominatori di questo mondo di tenebre, combattete come gi avete
fatto, quali valorosi militi di Cristo. Pi che mai in tempo di
tribolazione  necessario che i sacri Presuli mostrino quella
solida virt cristiana e quella sacerdotale costanza della quale
devono essere dotati, secondo le parole dell'Apostolo, "al fine
di essere in grado di esortare i potenti nella sana dottrina e di
richiamare coloro che la combattono".
Vi assicuriamo pertanto, sempre, ogni miglior difesa da parte
della Nostra autorit pontificia, e la testimonianza della Nostra
paterna benevolenza. Come pegno di entrambe impartiamo a voi,
diletti Figli, Venerabili Fratelli, con tanto affetto la
Benedizione Apostolica.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 19 marzo 1792, anno
diciottesimo del Nostro Pontificato.
PIO PP. VI
                                
             FACOLT CONCESSE DALLA SEDE APOSTOLICA
 ai singoli Arcivescovi e Vescovi e Amministratori delle Diocesi
                      del Regno di Francia,
                  che hanno comunione e grazia
                     con la Sede Apostolica.
6. I. Facolt di assolvere da tutti i casi in qualsiasi modo
riservati alla Santa Sede, e particolarmente di assolvere da
tutte le censure ecclesiastiche qualsiasi laico ed ecclesiastico,
sia secolare, sia regolare, di ambedue i sessi; e anche coloro
che aderirono allo scisma e prestarono giuramento civile e
perseverarono in esso oltre i quaranta giorni stabiliti nella
lettera apostolica del 13 aprile dello scorso anno per la
sospensione a divinis, purch tuttavia abbiano ritrattato
pubblicamente e palesemente tale giuramento, e abbiano riparato
nel miglior modo possibile allo scandalo dato ai fedeli.
7. II. Facolt di dispensare coloro che, gi iniziati allo stato
ecclesiastico, devono essere promossi agli Ordini minori o anche
agli Ordini sacri, dalle irregolarit contratte in qualsiasi
modo; anche da quella che hanno contratto i violatori della
sospensione latae sententiae comminata con la stessa lettera del
13 aprile, purch essi, prima di essere dispensati, ritrattino il
giuramento civile, prestato in modo puro e semplice, con una
ritrattazione pubblica e palese. Si eccettuano tuttavia quelle
irregolarit che provengono da bigamia accertata o da omicidio
volontario: ma anche in questi due casi si concede la facolt di
dispensare se ci fu una precisa necessit o costrizione di
lavoratori buoni e probi, purch, riguardo all'omicidio
volontario, non sorga scandalo da una tale dispensa.
8. III. Facolt di dispensare e commutare anche i voti semplici
di castit, per una causa ragionevole, in altre pie opere; e
questo per quelle Congregazioni di uomini e donne che sono
stretti da questi vincoli, ma non dal voto (solenne e perpetuo)
di religione.
9. IV. Facolt di dispensare nei matrimoni gi contratti o da
celebrare sull'impedimento di pubblica onest derivante da
legittimi sponsali.
Di dispensare sull'impedimentum criminis se nessuno dei due
coniugi ha collaborato, e di restituire il diritto di
risarcimento del debito perduto in conseguenza dell'impedimento.
Di dispensare negli impedimenti di cognazione spirituale fuorch
tra il padrino e il figlioccio.
Di dispensare nel terzo e quarto grado di consanguineit e di
affinit semplice e anche mista, tanto nei matrimoni gi
contratti quanto in quelli da contrarsi, e non solo tra i poveri,
ma anche tra i ricchi.
Di dispensare anche nel secondo grado di consanguineit semplice
e mista, purch in nessun modo si tocchi il primo grado, sia nei
matrimoni gi contratti, sia in quelli da contrarsi, e non solo
tra i poveri, ma anche tra i ricchi.
Tutte queste dispense matrimoniali non devono essere concesse se
non con la clausola: "Purch la donna non sia stata rapita, e,
qualora fosse stata rapita, finch resta in potere del suo
rapitore".
Inoltre gli Arcivescovi, i Vescovi e anche gli Amministratori
delle Diocesi (onerata con somma gravit la loro coscienza) sono
tenuti a trascrivere tutte e singole le dispense matrimoniali
concesse o da concedersi in un registro autenticato, che deve
essere conservato presso di loro accuratamente e occultamente,
con i nomi di tutti coloro che hanno ottenuto la dispensa.
10. V. La facolt di dispensare, in caso di minore et, di tre
mesi per ricevere gli Ordini sacri, salvi gli indulti di
dispensare di tredici mesi, in caso di minore et, gi concessi
dalla Sede Apostolica ad alcuni Vescovi e Amministratori di
Diocesi.
11. VI. La facolt di conferire gli Ordini al di fuori dei tempi
stabiliti in caso di utilit o di necessit, se si tratta di
Vescovi; e di dispensare a favore di chi deve ricevere gli Ordini
fuori dei tempi stabiliti, se si tratta di Amministratori delle
Diocesi vacanti.
12. VII. Facolt di disporre dei benefici parrocchiali e di altri
titoli ecclesiastici ai quali  connessa la cura d'anime, in
favore di sacerdoti secolari oppure di regolari, di qualsiasi
Istituto, senza tener conto della secolarit o della appartenenza
religiosa di tali titoli, in mancanza di sacerdoti secolari ai
quali conferire i predetti benefici secolari, o in mancanza di
sacerdoti religiosi ai quali conferire i benefici degli Ordini
religiosi. Si concede pure facolt di conferire questi benefici,
nonostante la regola dei mesi e l'usanza di alternare, per quelle
Diocesi nelle quali si osservano la predetta regola dei mesi e
l'usanza di alternare.
13. VIII. Facolt di concedere ai religiosi di qualsiasi Ordine o
Congregazione la possibilit di passare in altro Istituto, anche
se la regola vigente in quest'ultimo fosse meno austera di quella
dell'Istituto nel quale fecero la loro prima professione.
14. IX. La facolt di concedere ai religiosi regolari esenti e
anche non esenti, di qualsiasi Ordine o Istituto, che furono
costretti a vivere fuori del convento e a deporre l'abito
religioso, di indossare abiti secolari, purch convenienti ad un
ecclesiastico; e di continuare a vestire tali abiti sotto
l'obbedienza del Vescovo, qualora manchino i relativi Superiori
regolari oppure non siano in grado di esercitare qualsiasi
giurisdizione sui loro sussidi, fermo sempre restando l'obbligo
di osservare i voti solenni.
15. X. La facolt di presiedere alle elezioni e di confermarle e
di dare le obbedienze e di esercitare tutti gli uffici dei
superiori immediati nelle case delle fanciulle soggette alla
direzione di religiosi, ogni qualvolta questi siano assenti o
impediti o negligenti nell'esercizio del loro ufficio. I Vescovi
possono procedere come delegati della Sede Apostolica, salvo
tuttavia i diritti notoriamente esistenti per qualsiasi titolo
nei confronti delle stesse case e delle persone, a norma di
speciali clausole canoniche. Parimenti ai medesimi, come delegati
della Sede Apostolica,  data facolt di concedere ai religiosi
di ambedue i sessi, anche esenti, sia a tutti collettivamente,
sia in particolare ai singoli, la dispensa dall'osservare quella
parte di regole e costituzioni che nella presente situazione non
pu essere osservata senza grave pregiudizio.
16. XI. Facolt di impartire l'indulgenza plenaria in articulo
mortis nella forma prescritta dal Sommo Pontefice Pio VI nella
sua costituzione del 7 aprile 1747.
17. XII. Facolt di rinnovare e prorogare le indulgenze concesse
ad tempus dai Sommi Pontefici alle case religiose e alle
congregazioni, secondo che sar richiesto dalle necessit dei
tempi e delle circostanze. Inoltre, la facolt di trasferire
tutte le indulgenze (concesse e assegnate per qualsiasi titolo
alle Chiese cattedrali o parrocchiali che sono state invase e
occupate da pseudo-pastori) a quelle Chiese nelle quali i
cattolici possono convenire per celebrare i divini misteri.
18. XIII. Facolt di estendere e comunicare tali facolt -
eccetto quelle che richiedono l'Ordine episcopale - in toto o in
parte, come la loro coscienza avr suggerito, anche ai sacerdoti
idonei, sia per tutti i luoghi, sia per alcuni delle loro
Diocesi, per il tempo che riterranno pi opportuno, come meglio
giudicheranno in Domino; non solo, ma anche facolt di revocare
tali concessioni e anche di moderarne l'uso, sia in relazione al
luogo, sia al tempo di esercitarle.
19. XIV. Concediamo il potere di subdelegare ai singoli
presbiteri quelle facolt che non richiedono la consacrazione
episcopale e che furono concesse agli Arcivescovi e ai Vescovi di
Francia in forza dell'indulto generale del 10 maggio dello scorso
anno. Agli Arcivescovi e Vescovi di Parigi e di Lione, e ai
Vescovi delle Diocesi pi antiche di ogni provincia del regno di
Francia, concediamo il potere di subdelegare anche quelle facolt
che in forza delle risoluzioni del 18 agosto furono concesse loro
in modo speciale in data 26 settembre dello scorso anno. Queste
facolt vengono prorogate per tutto il tempo di questo indulto.
20. Tutte le predette facolt vengono concesse per un anno,
cominciando da questo giorno, se cos a lungo durer la calamit
di questi tempi. Vengono concesse pertanto a condizione che per
nessuna ragione si possa usarne fuori delle Diocesi di competenza
e neppure nei luoghi non soggetti al Re cristianissimo.
Infine, vengono concesse sotto la precisa condizione che gli
Arcivescovi, i Vescovi e gli Amministratori delle Diocesi,
nell'esercizio di tali facolt, espressamente dichiarino che le
stesse vengono concesse da loro come delegati dalla Sede
Apostolica; tale dichiarazione deve essere inserita nel corpo
stesso dell'Atto.

