                        LETTERA ENCICLICA
                       DEL SOMMO PONTEFICE
                           PIO  PP. IX
                          "QUANTA CURA"
                AI VENERABILI FRATELLI PATRIARCHI
                   PRIMATI ARCIVESCOVI VESCOVI
                      E AGLI ALTRI ORDINARI
                  AVENTI CON L'APOSTOLICA SEDE
                        PACE E COMUNIONE.
                       VENERABILI FRATELLI
                 SALUTE E APOSTOLICA BENEDIZIONE
Introduzione
Con quanta cura, e con quale pastorale vigilanza i Romani
Pontefici, Nostri Predecessori, adempiendo l'incarico loro
affidato dallo stesso Ges Cristo Signor Nostro, nella persona
del Beatissimo Pietro, Principe degli Apostoli, non abbiano mai
trascurato il dovere di pascere gli agnelli e le pecorelle, di
nutrire assiduamente tutto il gregge del Signore, imbeverlo di
sante dottrine, e rimuoverlo dai pascoli avvelenati,  noto e
manifesto a tutti, e specialmente a voi, Venerabili Fratelli. E
veramente i Nostri Predecessori, difensori e sostenitori
dell'augusta religione cattolica, della verit e della giustizia,
sommamente solleciti della salute delle anime, nulla mai ebbero
maggiormente a cuore, che con le loro saggissime lettere e
costituzioni svelare e condannare tutte le eresie e gli errori, i
quali essendo contrari alla nostra divina Fede, alla dottrina
della Chiesa cattolica, alla onest dei costumi e alla salute
eterna degli uomini, eccitarono gravi e frequenti rivoluzioni, ed
in modo miserando funestarono la Chiesa e lo Stato.
Pertanto, gli stessi Nostri Antecessori resistettero con costante
fortezza alle scellerate macchinazioni degli empi, che a guisa
dei flutti del mare infierito spumano le proprie turpitudini, e
promettendo libert, essendo schiavi della corruzione, con le
loro fallaci opinioni e con dannosissimi scritti si adoperano a
rovesciare le fondamenta della cattolica religione e della
societ civile, a distruggere ogni virt ed ogni giustizia, a
corrompere tutte le menti e tutti i cuori, a far traviare gli
incauti, e specialmente l'inesperta giovent, corromperla,
allacciarla negli errori, e finalmente strapparla dal seno della
Chiesa cattolica.
La sollecitudine della Sede Apostolica
Ora, come a voi, Venerabili Fratelli,  ben noto, Noi appena per
arcano consiglio della divina Provvidenza, e senza verun merito
Nostro, fummo innalzati a questa Cattedra di Pietro, vedendo con
immenso Nostro dolore l'orribile procella eccitata da tante prave
opinioni, e i gravissimi e non mai abbastanza deplorati danni che
da tanti errori ridondano nel popolo cristiano, secondo ci che
imponeva il debito del Nostro Ministero, camminando sulle orme
illustri dei Nostri Antecessori, levammo la voce, e con la
pubblicazione di parecchie Encicliche e Allocuzioni pronunziate
in Concistoro, e con altre Lettere Apostoliche abbiamo condannato
i principali errori dei tristissimi tempi, ed abbiamo eccitato la
vostra episcopale vigilanza, avvertendo ed esortando tutti i
figli della Chiesa cattolica a Noi carissimi, affinch
detestassero ed evitassero gli influssi di peste tanto mortale. E
principalmente con la Nostra prima Enciclica, rivolta a voi il 9
novembre 1846, con le due Allocuzioni del 9 dicembre dell'anno
1854, e del 9 giugno dell'anno 1862 pronunciate in Concistoro,
abbiamo condannato i mostruosi errori, i quali specialmente ai
tempi nostri sono dominanti con grandissimo danno delle anime e
con detrimento della stessa civile societ, e che non solamente
sono sommamente contrari alla Chiesa cattolica, alle sue salutari
dottrine, ai suoi diritti, ma altres alla legge eterna e
naturale scolpita da Dio nel cuore di tutti, e dai quali tutti
gli altri errori hanno origine.
E bench non abbiamo omesso di prescrivere e riprovare questi
principali errori, tuttavia la causa della Chiesa cattolica, la
salute delle anime affidate a noi da Dio, e lo stesso bene della
societ civile richiedono assolutamente che di nuovo eccitiamo la
vostra sollecitudine pastorale ad impugnare le altre gravi
opinioni, che da quei medesimi errori come da loro fonte
emergono. Le quali false e perverse opinioni sono tanto pi da
detestarsi, in quanto che mirano specialmente ad impedire e
distruggere quella salutare forza che la Chiesa cattolica,
secondo l'istruzione e la missione del suo Divino Autore, deve
liberamente esercitare fino alla consumazione dei secoli, non
meno verso gli uomini singoli che verso le nazioni, i popoli, e i
loro Sovrani, e a distruggere quella vicendevole societ e
concordia di consiglio tra il Sacerdozio e l'Impero, che fu
sempre vantaggiosa e fausta tanto alla Chiesa quanto allo Stato
(Greg. XVI, Epist. Encicl. "Mirari vos", 15 agosto 1832).
Il naturalismo
Imperocch ben sapete, Venerabili Fratelli, che ai tempi nostri
si trovano non pochi, che applicando allo Stato l'empio ed
assurdo principio del naturalismo, osano insegnare "che la
migliore costituzione dello Stato ed il progresso civile esigono
assolutamente che la societ umana sia costituita e governata
senza verun riguardo della religione come se non esistesse, od
almeno senza fare veruna differenza tra la vera e le false
religioni".
La libert di coscienza, di culto e di espressione
E contro la dottrina delle Scritture, della Chiesa e dei
Santissimi Padri non dubitano di asserire "la migliore condizione
della societ essere quella, in cui non si riconosce nello Stato
il dovere di reprimere con pene stabilite i violatori della
cattolica religione, se non in quanto ci richiede la pubblica
quiete". Dalla quale idea di governo dello Stato, in tutto falsa,
non temono di dedurre quell'altra opinione sommamente dannosa
alla Chiesa cattolica e alla salute delle anime, chiamata delirio
dal Nostro Predecessore Gregorio XVI di recente memoria, cio "la
libert di coscienza e dei culti essere diritto proprio di
ciascun uomo, che si deve con legge proclamare e sostenere in
ogni societ bene costituita, ed essere diritto d'ogni cittadino
una totale libert, che non pu essere limitata da veruna
autorit vuoi civile, vuoi ecclesiastica, di manifestare e
dichiarale i propri pensieri quali che siano sia a viva voce, sia
per iscritto, sia in altro modo palesemente ed in pubblico"
(Enciclica "Mirari vos").
E mentre queste cose temerariamente affermano, non pensano e
considerano che predicano la "libert della perdizione" (S.
Agostino, Epist. 10~, cxl. IG6), e che "se alle umane persuasioni
fosse sempre lecito di disputare, giammai non mancherebbero di
coloro che oserebbero impugnare la verit, e confidare nella
loquacit della sapienza umana; laddove quanto questa
dannosissima vanit debba essere evitata dalla fede e dalla
sapienza cristiana, si conosce dalla stessa istituzione del
Nostro Signore Ges Cristo" (S. Leone, Epist. 164, al. 133, S 2,
ed. Ball.).
E poich rimossa la religione dalla societ, e ripudiata la
dottrina e l'autorit della divina rivelazione, la stessa genuina
nozione della giustizia e dell'umano diritto si ottenebra o si
perde, ed invece della giustizia e del legittimo diritto si
sostituisce la forma materiale; cosi appare, perch alcuni,
pienamente trasandati e sostergati i certissimi principi della
sana ragione, osino proclamare "la volont del popolo,
manifestata - come dicono - con la pubblica opinione, o in altro
modo, costituire la legge suprema, prosciolta da ogni diritto
umano o divino; e nell'ordine politico i fatti compiuti avere
forza, appunto perch compiuti".
Ora chi non vede e pienamente capisce come l'umana societ,
sciolta dai vincoli della religione e della vera giustizia, non
possa certamente prefiggersi altro, fuorch lo scopo di
procacciare ed aumentare ricchezze, n seguire altra legge nelle
sue azioni, se non l'indomita cupidigia dell'animo di servire ai
propri comodi e piaceri? Quindi gli uomini di tal fatta con acre
odio perseguitano le Famiglie religiose, sebbene altamente
benemerite della Chiesa, della civilt e della letteratura, e
blaterano che esse non hanno nessuna legittima ragione di
esistere, e cos fanno plauso alle ciance degli eretici.
Imperocch, come sapientissimamente insegnava la felice memoria
del Nostro Predecessore Pio VI, "l'abolizione dei Regolari
offende lo stato della pubblica professione dei Consigli
Evangelici, offende quella maniera di vivere commendata nella
Chiesa come consentanea alla dottrina apostolica, offende gli
stessi insigni fondatori che veneriamo sugli altari, i quali non
istituirono quelle societ se non ispirati da Dio" (Epistola al
Card. De la Rochefoucauld, 10 marzo 1791).
Ed inoltre empiamente sentenziano doversi togliere ai cittadini e
alla Chiesa la facolt "per cui possano pubblicamente fare
elemosine per ragione di cristiana carit", e doversi abolire la
legge "con la quale in alcuni determinati giorni si proibiscono
le opere servili per culto di Dio", fallacemente pretendendo che
la detta facolt e legge si oppongano ai principi di una buona
pubblica economia.
Comunismo e socialismo
N paghi di rimuovere la religione dalla pubblica societ,
vogliono strappare la religione stessa dalle private famiglie.
Imperocch, insegnando e professando il funestissimo errore del
comunismo e del socialismo, affermano "la societ domestica,
ossia la famiglia, trarre tutta la sua ragione di esistere
solamente dal diritto civile; epper dalla legge civile soltanto
derivare e dipendere i diritti di tutti i padri sui figli, e
massime il diritto di procurarne l'istruzione e l'educazione".
Con le quali empie opinioni e macchinazioni a ci principalmente
mirano questi uomini ingannatori, che la salutare dottrina e
forza della Chiesa cattolica pienamente venga sbandita
dall'istruzione ed educazione della giovent, ed i teneri e
flessibili animi dei giovani miseramente restino infetti e
depravati da qualsiasi pernicioso errore.
Di fatto tutti coloro, che si sforzano di conturbare la sacra e
pubblica cosa, e sconvolgere il retto ordine della societ, e
distruggere tutti i diritti divini ed umani, sempre riposero,
come sopra abbiamo detto, tutto il loro studio nell'ingannare e
depravare principalmente l'inesperta giovent e collocarono tutta
la loro speranza nella corruttela della giovent medesima. Perci
non cessano mai di vessare con modi nefandi l'uno e l'altro
clero, da cui, come splendidamente attestano i certi monumenti
della storia, s grandi vantaggi ridondarono alla repubblica
cristiana, civile e letteraria, asserendo lo stesso clero
"siccome nemico al vero ed utile progresso della Scienza e della
civilt, doversi del tutto allontanare dalla carica ed offizio
d'istruire ed educare la giovent".
Errori nei rapporti tra Chiesa e Stato
Altri poi, rinnovando le prave e tante volte condannate sentenze
dei novatori, osano con insigne impudenza sottomettere
all'arbitrio dell'autorit civile la suprema autorit della
Chiesa e di questa Santa Sede, ricevuta da Cristo Signore,
negando tutti i diritti della stessa Chiesa e Sede riguardo a
quelle cose che riflettono l'ordine esteriore. Giacch non si
vergognano di affermare "che le leggi della Chiesa non obbligano
in coscienza, se non quando si promulgano dalla potest Civile;
che gli atti ed i decreti dei Romani Pontefici relativi alla
religione ed alla Chiesa abbisognano della sanzione ed
approvazione, od almeno del consenso della podest civile; che le
Costituzioni Apostoliche (Clemente XII: In eminenti. Benedetto
XIV: Providas Romanorum. Pio VII: Ecclesiam. Leone XII:
&uograzjiorcr), con cui si condannano le societ segrete, o si
richieda o no da esse il giuramento di mantenere il segreto, ed i
loro membri e fautori non hanno nessuna forza in quei paesi del
mondo dove quelle congreghe si tollerano dal Governo civile; che
la scomunica dal Concilio di Trento e dai Romani Pontefici
fulminata contro coloro che invadono ed usurpano i diritti e le
possessioni della Chiesa, si fonda sulla confusione dell'ordine
spirituale e dell'ordine civile e politico soltanto per mondano
vantaggio; che la Chiesa non deve nulla stabilire, che possa
vincolare le coscienze dei fedeli in ordine all'uso delle cose
temporali; che non compete alla Chiesa di punire con pene
temporali i violatori delle sue leggi; che  conforme alla sacra
Teologia ed ai principi di diritto pubblico attribuire e
rivendicare al Governo civile la propriet dei beni che si
possiedono dalle chiese, dalle Famiglie religiose e da altri
luoghi pii".
E non si vergognano di apertamente e pubblicamente professare un
eretico detto e principio, da cui derivano tante perverse
sentenze ed errori. Imperocch dicono "che la Potest
Ecclesiastica non  per diritto divino distinta ed indipendente
dalla Potest Civile, n si pu mantenere questa distinzione ed
indipendenza, senza che la Chiesa invada ed usurpi gli essenziali
diritti della Potest Civile".
E non possiamo tacere dell'audacia di coloro, che non sostenendo
la sana dottrina, pretendono "potersi negare l'assenso e
l'obbedienza, senza peccato e senza iattura della professione
cattolica, a quei giudizi e decreti della Sede Apostolica, il cui
oggetto non riguardi il bene generale della Chiesa, i diritti
della medesima e la disciplina".
Il che, quanto si opponga al dogma cattolico della piena Potest
al Romano Pontefice divinamente con ferita di pascere, reggere e
governare la Chiesa universale, non v' chi chiaramente ed
apertamente non vegga e comprenda. In tanta perversit adunque di
prave opinioni, Noi, giustamente memori del Nostro Apostolico
officio, e grandemente solleciti della Santissima Nostra
Religione, della sana dottrina, e della stessa umana societ,
abbiamo nuovamente stimato d'innalzare la Nostra Apostolica voce.
La condanna degli errori
Pertanto tutte e singole le prave opinioni e dottrine ad una ad
una in questa lettera ricordate con la Nostra Autorit Apostolica
riproviamo, proscriviamo e condanniamo; e vogliamo e comandiamo,
che da tutti i figli della Chiesa cattolica s'abbiano affatto
come riprovate, proscritte e condannate. Ed inoltre ben sapete,
Venerabili Fratelli, come in questi tempi gli odiatori d'ogni
verit e giustizia, ed i nemici acerrimi della Nostra Religione,
ingannando i popoli con libri, libelli e giornali pestilenziali,
e maliziosamente mentendo, spargono altre empie dottrine d'ogni
genere.
N ignorate come in questa nostra et, trovansi alcuni, che
invasi e mossi dallo spirito di Satana giunsero a tal segno
d'empiet, che non temono di negare con procace scelleratezza il
Dominatore Signor Nostro Ges Cristo e la Sua Divinit. E qui non
possiamo a meno di tributarvi le massime e meritate lodi,
Venerabili Fratelli, perch non tralasciate d'innalzare con ogni
zelo la vostra voce episcopale contro tanta empiet.
Pertanto con queste Nostre lettere Ci rivolgiamo nuovamente a
voi, che, chiamati a parte della Nostra sollecitudine, Ci siete
di sommo sollievo, letizia e consolazione tra le grandissime
Nostre amarezze per l'egregia vostra religione, piet, e per quel
mirabile amore, fede e venerazione, con cui stretti a Noi ed a
questa Apostolica Sede, con unione perfetta vi adoprate per
adempiere con fortezza e con diligenza il gravissimo vostro
Episcopale Ministero. Imperocch attendiamo dall'esimio vostro
zelo pastorale, che pigliando la spada dello spirito, che  la
parola di Dio, e confortati nella grazia del Signor Nostro Ges
Cristo, vogliate con zelo raddoppiato ogni giorno pi provvedere
che i fedeli alla vostra cura affidati "si astengano dalle erbe
nocive che Ges Cristo non coltiva perch non sono piantagione
del Padre" (Sant'Ignazio M., ad Philad., 3).
E non cessate mai dall'inculcare agli stessi fedeli, che ogni
vera felicit ridonda negli uomini dall'augusta nostra religione,
dalla sua dottrina, dal suo esercizio, ed essere beato il popolo
il cui Signore  Dio (Psalm. 143). Insegnate che i regni
sussistono pel fondamento della fede (San Celest., Epist. 22 ad
Synod. Ephes., apud Const., p. 1200), e nulla essere cosi
mortifero, e cosi vicino alla caduta, cosi esposto ad ogni
pericolo, che il pensare che a noi basta il libero arbitrio, che
ricevemmo quando siamo nati, e quindi non chiediamo pi nulla a
Dio, cio dimentichi del nostro autore rinneghiamo la sua potenza
per mostrarci liberi (Sant'Innocenzo I, Epist. 29 ad. Episc.
conc. Carthag., apud Cost., pag. 891).
E non omettete di insegnare che la potest reale non  solamente
conferita per il governo del mondo, ma specialmente a presidio
della Chiesa (San Leone, Epist. 166, aL. 125), e nulla esservi
che possa essere di maggior vantaggio e di maggior gloria ai
Principi ed ai Re, che se, come un altro saggissimo e
coraggiosissimo Nostro Antecessore, San Felice, scriveva
all'imperatore Zenone, lascino che la Chiesa cattolica usi delle
sue leggi, n permettano che veruna cosa impedisca la sua
libert, "imperocch  certo che ci  vantaggioso per loro, che
quando si tratta delle cause di Dio, giusta il suo regio volere
manifestato, si studino di sottomettersi e non preferirsi ai
sacerdoti di Cristo" (Pio VII, Epist. Encicl. "Diu satis", 15
maggio 1800).
Ma se sempre, Venerabili Fratelli, ora pi che mai in tante
sciagure della Chiesa e della societ civile, in mezzo a tante
cospirazioni dei nemici contro la religione cattolica e questa
Santa Sede, in mezzo a tanta congerie d'errori,  del tutto
necessario che ci presentiamo con fiducia al trono di grazia, per
conseguire misericordia e trovare grazia con opportuno aiuto.
Pertanto abbiamo giudicato di eccitare la piet di tutti i
fedeli, affinch insieme con Noi preghino e scongiurino il
clementissimo Padre dei lumi con ferventissime e umilissime
preghiere, e nella pienezza della fede ricorrano al Signor Nostro
Ges Cristo che ci ha redenti a Dio nel Suo Sangue, e con fervore
e perseveranza preghino il Suo dolcissimo Cuore, vittima
dell'ardentissimo Suo amore per noi, affinch coi vincoli del Suo
amore attiri a S ogni cosa, e perch tutti gli uomini infiammati
del Suo santissimo amore camminino secondo il Suo Cuore in modo
da piacere in tutto a Dio e portando frutti di ogni buona opera.
Concessione dell'Indulgenza giubilare
Essendo poi senza dubbio pi grate a Dio le preghiere degli
uomini, se queste a Lui si presentino con cuore mondo da ogni
macchia; quindi giudicammo di aprire con apostolica liberalit i
Celesti tesori della Chiesa commessi alla Nostra dispensazione,
affinch i fedeli pi ardentemente accesi di vera piet e
purificati dalle macchie dei peccati col Sacramento della
Penitenza, con maggior fiducia presentino a Dio le loro
preghiere, e conseguano la Sua misericordia e la Sua grazia.
Dunque con queste lettere di Nostra Autorit Apostolica
concediamo a tutti i singoli fedeli dell'uno e dell'altro sesso
dell'Orbe cattolico l'indulgenza plenaria in forma di Giubileo
per lo spazio solamente di un mese per tutto l'anno prossimo 1865
e non oltre, da determinarsi da voi, Venerabili Fratelli, e dagli
altri legittimi Ordinari dei luoghi nello stesso modo
assolutamente e forma, con cui dal principio del Nostro supremo
Pontificato abbiam conceduto con le Nostre Lettere Apostoliche in
forma di Breve in data del 20 novembre 1846, e spedite a tutto il
vostro Ordine Episcopale, le quali cominciano Arcano divinae
Providentiae consilio, e con tutte le stesse facolt, che con
quelle lettere vi furono accordate.
Vogliamo tuttavia che sia osservato tutto ci che nelle citate
lettere  prescritto, e si eccettui ci che abbiamo dichiarato
eccettuato. E ci concediamo nonostante qualunque cosa in
contrario da doversi ricordare in modo speciale e degno di
derogazione. E per togliere ogni dubbio e difficolt, abbiamo
comandato che vi venisse spedita una copia di quelle lettere.
"Preghiamo, Venerabili Fratelli, dall'intimo cuore e con tutta la
mente la misericordia di Dio, perch Egli stesso aggiunse
dicendo: la mia misericordia non disperder da loro. Chiediamo e
riceveremo, e se vi sar un po' di ritardo nel ricevere, perch
gravemente peccammo, picchiamo, perch a chi picchia sar aperto,
purch battano la porta le preghiere e i gemiti e le lagrime
nostre nelle quali bisogna insistere e perseverare: e purch sia
unanime la preghiera... Ciascuno preghi Dio non tanto per s,
quanto per tutti i fratelli, come il Signore c'insegn a pregare"
(S. Cipriano, Epist. I).
Ed affinch pi facilmente Iddio esaudisca le Nostre, le vostre,
e le preghiere e i voti di tutti i fedeli, interponiamo con ogni
fiducia interceditrice appresso di Lui l'Immacolata e SS.ma
Vergine Maria Madre di Dio, che uccise tutte le eresie del mondo
universo, e la quale amantissima Madre di tutti noi " tutta
soave... piena di misericordia... si offre a tutti pieghevole, a
tutti clementissima, e con certo amplissimo amore compatisce alla
necessit di tutti" (S. Bernard., Ser. de duodecim praerogativis
B.M.V. ex verbis Apocalyp.), e come Regina che sta alla destra
dell'Unigenito Figliuolo Suo, Nostro Signore Ges Cristo, in
veste aurea con ogni variet di ornamenti, nulla v' che essa non
possa da Lui impetrare.
Invochiamo eziandio il suffragio del Beatissimo Pietro principe
degli Apostoli e del suo Coapostolo Paolo e di tutti i Santi del
Cielo, che gi fatti amici di Dio giunsero al regno Celeste, e,
coronati, possiedono la palma, e sicuri della loro immortalit
sono solleciti della nostra salute.
Conclusione
Finalmente, pregandovi sinceramente da Dio l'abbondanza di tutti
i doni Celesti, come pegno singolare della Nostra carit verso di
voi, amorevolmente compartiamo di tutto cuore l'Apostolica
Benedizione a voi stessi, Venerabili Fratelli, e a tutti gli
ecclesiastici e laici fedeli commessi alle vostre cure.
Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 8 Dicembre 1864, anno X
della dogmatica definizione dell'Immacolata Concezione di Maria
Vergine Madre di Dio, del Nostro Pontificato, anno XIX.
PIO PP. IX
                           "SYLLABUS"
                             SILLABO
                     DEGLI ERRORI PRINCIPALI
                        DEL NOSTRO TEMPO
           CONTENUTI NELLE ALLOCUZIONI CONCISTORIALI,
                    NELLE LETTERE ENCICLICHE
                E NELLE ALTRE LETTERE APOSTOLICHE
                  DEL SANTISSIMO SIGNOR NOSTRO
                           PIO PP. IX
                               I.
         PANTEISMO, NATURALISMO E RAZIONALISMO ASSOLUTO.
1. Nessun supremo, sapientissimo e provvidentissimo Nume divino
esiste distinto da questa universalit di cose, e Dio altro non 
che la natura stessa delle cose e perci soggetto a mutazioni, e
diventa Dio realmente nell'uomo e nel mondo, e tutte le cose sono
Dio, ed hanno la stessissima sostanza di Dio; ed un'identica cosa
 Dio con il mondo, e per conseguenza lo spirito con la materia,
la necessit con la libert, il vero col falso, il bene col male,
e il giusto con l'ingiusto.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
2. Devesi negare ogni azione di Dio sugli uomini e sul mondo.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
3. L'umana ragione, senza tener verun conto di Dio,  l'unica
arbitra del vero e del falso, del bene e del male, e legge a se
stessa, e con le naturali sue forze basta a procacciare il bene
degli uomini e dei popoli.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
4. Tutte le verit della religione derivano dalla forza ingenita
dell'umana ragione, quindi la ragione  norma precipua, per cui
l'uomo possa e debba conseguire la cognizione di tutte le verit
di qualsiasi genere.
Epist. Encicl. Qui pluribus, 9 novembre 1846.
Epist. Encicl. Singulari quidem, 17 marzo 1856.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
5. La divina rivelazione  imperfetta e perci soggetta a un
continuo e indefinito progresso, che corrisponde al progresso
dell'umana ragione.
Epist. Encicl. Qui pluribus, 9 novembre 1846.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
6. La fede di Cristo urta la ragione; e la rivelazione divina non
solo non giova a nulla, ma nuoce altres al perfezionamento dell'uomo.
Epist. Encicl. Qui pluribus, 9 novembre 1846.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862,
7. Le profezie ed i miracoli esposti e narrati nelle Sacre
Scritture sono invenzioni poetiche, e i misteri della fede
cristiana sono la somma delle investigazioni filosofiche; nei
libri dei due Testamenti si contengono invenzioni mitiche, e lo
stesso Ges Cristo non e che una mitica finzione.
Epist. Encicl. Qui pluribus, 9 novembre 1846.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
                               II.
                     RAZIONALISMO MODERATO.
8. Equiparandosi la ragione umana alla stessa religione, perci
e discipline teologiche si hanno da trattare come le filosofiche.
Alloc. Singulari quadam perfusi, 9 dicembre 1854.
9. Tutti i dogmi indistintamente della religione cristiana sono
oggetto della scienza naturale, ossia della filosofia; e l'umana
ragione, storicamente soltanto coltivata, pu in virt delle
proprie forze e principi naturali giungere alla vera scienza di
tutti i dogmi anche i pi reconditi, purch questi dogmi siano
stati proposti come oggetto alla stessa ragione.
Epist. ad Archiep. Frising. Gravissimas, 11 dicembre 1862.
Epist. ad eundem Tuas libenter, 21 dicembre 1863.
10. Altro essendo il filosofo ed altra la filosofia quegli ha
diritto e dovere di sottomettersi a quell'autorit che egli
medesimo abbia provata vera; ma la filosofia non pu n deve
sottomettersi a veruna autorit.
Epist. ad Archiep. Frising. Gravissimas, 11 dicembre 1862.
Epist. ad eundem Tuas libenter, 21 dicembre 1863.
11. La Chiesa non solamente non deve metter bocca giammai in
filosofia, ma deve anzi tollerare gli errori della filosofia
medesima e lasciare che da se stessa si corregga.
Epist. ad Archiep. Frising. Gravissimas, 11 dicembre 1882.
12. I decreti della Sede Apostolica e delle Romane Congregazioni
impediscono il libero progresso della scienza.
Epist. ad Archiep. Frising. Tuas libenter, 21 dicembre 1863.
13. Il metodo e i principi coi quali gli antichi Dottori
scolastici coltivarono la Teologia non corrispondono alle
esigenze dei tempi nostri e al progresso delle scienze.
Epist. ad Archiep. Frising. Tuas libenter, 21 dicembre 1863.
14. La filosofia vuolsi trattare senza avere nessun riguardo alla
rivelazione soprannaturale.
Epist. ad Archiep. Frising. Tuas libenter, 21 dicembre 1863.
N.B. Col sistema del razionalismo combinano in gran parte gli
errori di Antonio Gunther condannati nella lettera al Card.
Arcivescovo di Colonia: Eximiam tuam, del 15 giugno 1847, e nella
lettera al Vescovo di Breslavia: Dolore haud mediocri 30 aprile 1860.
                              III.
               INDIFFERENTISMO E LATITUDINARISMO.
15. Ogni uomo  libero di abbracciare e professare quella
religione, che, col lume della ragione, reputi vera.
Lett. Apost. Multiplices inter, 10 giugno 1831.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
16. Gli uomini nel culto di qualsiasi religione possono trovare
la via dell'eterna salute e l'eterna salute conseguire.
Epist. Encicl. Qui pluribus, 9 novembre 1846
Alloc. Ubi primum, 17 dicembre 1847.
Epist. Encicl. Singulari quidem, 17 marzo 1856.
17. Almeno si deve sperare bene dell'eterna salute di tutti
quelli, che affatto non si trovano nella vera Chiesa di Cristo.
Alloc. Singulari quadam perfusi, 9 dicembre 1854.
Lett. Apost. Quanto conficiamur, 17 agosto 1863.
18. Il protestantesimo non  altro che una forma diversa della
medesima vera religione cristiana, nella qual forma, del pari che
nella Chiesa cattolica,  dato di piacere a Dio.
Epist. Encicl. Noscitis et Nobiscum, 8 dicembre 1849
                               IV.
           SOCIALISMO, COMUNISMO, SOCIET CLANDESTINE,
           SOCIET BIBLICHE, SOCIET CLERICO-LIBERALI.
Tali pestilenze sono condannate pi volte e con gravissime
espressioni nella Lettera Enciclica Qui pluribus, 9 novembre
1846; nell'allocuzione Quibus quantisque, 20 aprile 1849; nella
Lettera Enciclica Noscitis et Nobiscum, 8 dicembre 1849;
nell'Allocuzione Singulari quadam, 9 dicembre 1854; nella Lettera
Apostolica Quanto conficiamur, 17 agosto 1863.
                               V.
              ERRORI SULLA CHIESA E I SUOI DIRITTI.
19. La Chiesa non  una vera e perfetta societ completamente
libera, n ha diritti suoi propri e permanenti a lei conferiti
dal suo divino Fondatore; ma spetta alla civile potest definire
quali siano i diritti della Chiesa e i limiti dentro i quali
possa esercitare i medesimi diritti.
Alloc. Singulari quadam perfusi, 9 dicembre 1834.
Alloc. Multis gravibusque, 17 dicembre 1860.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
20. L'ecclesiastica potest non deve esercitare la propria
autorit senza il permesso ed il consenso del civile governo.
Alloc. Meminit unusquisque, 30 settembre 1861.
21. La Chiesa non ha potest di definire dogmaticamente che la
religione della Chiesa cattolica  la sola ed unica vera
religione.
Lett. Apost. Multiplices inter, 10 giugno 1851.
22. L'obbligazione da cui sono assolutamente legati i maestri e
gli scrittori cattolici, si restringe a quelle cose soltanto, che
dall'infallibile giudizio della Chiesa vengono proposte a
credersi da tutti come dogmi di fede.
Epist. ad Archiep. Frising. Tuas libenter, 21 dicembre 1863.
23. I Romani Pontefici e i Concili ecumenici oltrepassarono i
limiti della loro potest, usurparono i diritti dei principi, e
sul definire eziandio le cose di fede ed i costumi errarono.
Lett. Apost. Multiplices inter, 10 giugno 1851.
24. La Chiesa non ha potest di usare la forza, ne alcuna potest
temporale diretta o indiretta.
Lett. Apost. Ad Apostolic, 22 agosto 1851.
25. Oltre la potest inerente all'episcopato, vi  altra
temporale potest, data dal civile governo o espressamente o
tacitamente concessa, e quindi revocabile a talento del medesimo.
Lett. Apost. Ad Apostolic, 22 agosto 1851.
26. La Chiesa non ha un ingenito e legittimo diritto di
acquistare e di possedere.
Alloc. Numquam fore, 15 dicembre 1856.
Epist. Encicl. Incredibili, 17 settembre 1863.
27. I sacri ministri della Chiesa e lo stesso Romano Pontefice si
debbono al tutto rimuovere da ogni cura e dominio delle cose temporali.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
28. Non  lecito ai Vescovi senza il permesso del governo
promulgare neppure le stesse Lettere Apostoliche.
Alloc. Numquam fore, 15 dicembre 1856.
29. Le grazie concesse dal Romano Pontefice si debbono ritenere
per nulle, se non furono implorate per organo del governo.
Alloc. Numquam fore, 15 dicembre 1856.
30. La immunit della Chiesa e delle persone ecclesiastiche
trasse origine dal diritto civile.
Lett. Apost. Multiplices inter, 10 giugno 1851.
31. I1 foro ecclesiastico per le cause temporali dei chierici,
siano civili, siano criminali, si deve assolutamente sopprimere,
anche non consultata e reclamante la Sede Apostolica.
Alloc. Acerbissimum, 27 settembre 1852
Alloc. Numquam fore, 15 dicembre 1856.
32. Senza veruna violazione del diritto naturale e dell'equit si
pu abrogare l'immunit personale, con cui i chierici sono
esonerati dal peso di subire e di esercitare la milizia. Simile
abrogazione poi  domandata dal civile progresso massimamente in
una societ costituita a forma di pi libero regime.
Epist. ad Episc. Montisregal. Singularis Nobisque, 29 settembre 1864.
33. All'ecclesiastica potest di giurisdizione non appartiene
esclusivamente per proprio ingenito diritto, dirigere
l'insegnamento delle materie teologiche.
Epist. ad Archiep. Frising. Tuas libenter, 21 dicembre 1863.
34. La dottrina d coloro, che pareggiano il Romano Pontefice ad
un Principe libero e operante nella Chiesa universale,  dottrina
che prevalse nel medio evo.
Lett. Apost. Ad Apostolic, 22 agosto 1851.
35. Nulla vieta, sia per sentenza di qualche Concilio generale,
sia per fatto di tutti i popoli, che il Supremo Pontificato, dal
Vescovo di Roma e da Roma stessa, si trasferisca ad altro Vescovo
e ad altra citt.
Lett. Apost. Ad Apostolic, 22 agosto 1851.
36. La definizione del Concilio nazionale non ammette verun'altra
disputa, e la civile amministrazione pu esigere la cosa a questi termini.
Lett. Apost. Ad Apostolic, 22 agosto 1851.
37. Possono istituirsi Chiese nazionali sottratte e al tutto
divise dall'autorit del Romano Pontefice.
Alloc. Multis gravibusque, 17 dicembre 1860.
Alloc. Jamdudum cernimus, 1S marzo 1861.
38. I soverchi arbitr dei Romani Pontefici produssero la
divisione della Chiesa in orientale ed occidentale.
Lett. Apost. Ad Apostolic, 22 agosto 1851.
                               VI.
               ERRORI INTORNO ALLA SOCIET CIVILE
                    CONSIDERATA IN SE STESSA
               E NEI SUOI RAPPORTI CON LA CHIESA.
39. Lo Stato, come origine e fonte di tutti i diritti, gode di un
diritto tale che non ammette confini.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
40. La dottrina della Chiesa cattolica  avversa al bene e ai
vantaggi dell'umana societ.
Epist. Encicl. Qui pluribus, 9 novembre 1846.
Alloc. Quibus quantisque, 20 aprile 1849.
41. Alla civile potest, sebbene esercitata da un sovrano
infedele, compete un potere indiretto negativo riguardo alle cose
sacre; quindi le spetta non solo il diritto noto col nome di
exequatur, ma altres il diritto d'appellazione, che chiamano ab abusu.
Lett. Apost. Ad Apostolic, 22 agosto 1851.
42. Nel conflitto fra le leggi delle due potest prevale il
diritto civile.
Lett. Apost. Ad Apostolic, 22 agosto 1851.
43. Il potere laicale ha autorit di rescindere, interpretare e
annullare le solenni convenzioni, ossia concordati, intorno
all'uso dei diritti spettanti all'ecclesiastica immunit
stipulata con la Sede Apostolica, e non solo senza il consenso di
questa, ma non ostante eziandio le sue proteste.
Alloc. In Concistoriali, 1 novembre 1850.
Alloc. Multis gravibusque, 17 dicembre 1860.
44. L'autorit civile pu immischiarsi delle cose concernenti la
religione, i costumi e il regime spirituale. Quindi pu giudicare
delle istruzioni che i Pastori della Chiesa pubblicano per loro
uffizio a regola delle coscienze; ed anzi pu decretare sopra
l'amministrazione dei Santi Sacramenti, e sopra le disposizioni
necessarie a riceverli.
Alloc. In Concistoriali, 1 novembre 1850.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
45. Tutto il regime delle pubbliche scuole, in cui si istruisce
la giovent di qualsiasi Stato cristiano (eccettuati solamente
per certi motivi i Seminari vescovili) pu e deve essere affidato
alla civile autorit; e per siffatta guisa affidato, che non si
riconosca verun diritto di altra qualunque autorit di
immischiarsi nella disciplina delle scuole, nel regolamento degli
studi, nel conferimento dei gradi, nella scelta ed approvazione
dei maestri.
Alloc. In Concistoriali, 1 novembre 1850.
Alloc. Quibus virtuosissimis, 5 settembre 1851.
46. Anzi negli stessi Seminari dei chierici il metodo da seguirsi
negli studi si assoggetta alla civile autorit.
Alloc. Numquam fore, 15 dicembre 1856.
47. L'ottimo andamento della societ civile richiede che le
scuole popolari, aperte ai fanciulli di qualunque classe del
popolo, e in generale tutti i pubblici Istituti destinati
all'insegnamento delle lettere e delle discipline pi gravi, non
che a procurare l'educazione della giovent, siano sottratte da
ogni autorit dall'influenza moderatrice o dall'ingerenza della
Chiesa, e vengano assoggettate al pieno arbitrio dell'autorit
civile e politica, a piacimento dei sovrani e a seconda delle
comuni opinioni del tempo.
Epist. ad Archiep. Friburg. Quum non sine, 14 luglio 1864.
48. Ai cattolici pu essere accetto quel sistema di educare la
giovent, il quale sia separato dalla fede cattolica e dalla
podest della Chiesa, e che riguardi soltanto la scienza delle
cose naturali e i soli confini della terrena vita sociale, o
almeno se li proponga per iscopo principale.
Epist. ad Archiep. Friburg. Quum non sine, 14 luglio 1864.
49. La civile autorit pu impedire che i Vescovi e i popoli
fedeli abbiano libera e reciproca comunicazione col Romano Pontefice.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
50. L'autorit laica ha per se stessa il diritto di presentare i
Vescovi, e pu da essi esigere che assumano l'amministrazione
delle Diocesi prima di ricevere dalla Santa Sede l'istituzione
canonica e le Lettere Apostoliche.
Alloc. Numquam fore, 15 dicembre 1856.
51. Anzi il governo laico ha diritto di deporre i Vescovi
dall'esercizio del pastorale ministero, e non  tenuto ad
obbedire il Romano Pontefice nelle cose concernenti l'Episcopato
e l'istituzione dei Vescovi.
Lett. Apost. Multiplices inter, 10 giugno 1851.
Alloc. Acerbissimum, 27 settembre 1852,
52. I1 governo pu di suo diritto commutare l'et stabilita dalla
Chiesa per la professione religiosa degli uomini e delle donne, e
pu intimare a tutte le religiose famiglie di non ammettere
veruno senza il di lui permesso alla solenne professione dei voti.
Alloc. Numquam fore, 15 dicembre 1856.
53. Debbonsi abrogare le leggi spettanti alla sicurezza dello
stato delle famiglie religiose, non che ai loro diritti e doveri;
anzi il governo civile pu prestar mano a tutti quelli che
volessero abbandonare l'intrapresa vita religiosa, e infrangere i
voti solenni; pu eziandio sopprimere le stesse religiose
famiglie del pari che le Chiese collegiate e i benefizi semplici,
anche di giuspatronato, e i loro beni o redditi sottoporre ed
assegnare all'amministrazione e all'arbitrio della civile potest.
Alloc. Acerbissimum, 27 settembre 1852.
Alloc. Probe memineritis, 22 gennaio 1855.
Alloc. Cum spe, 26 luglio 1855.
54. I Re e i Principi non solo sono esenti dalla giurisdizione
della Chiesa, ma di pi, nello sciogliere le questioni di
giurisdizione sono superiori alla Chiesa.
Lett. Apost. Multiplices inter, 10 giugno 1551.
55. Si deve separare la Chiesa dallo Stato, e lo Stato dalla Chiesa.
Alloc. Acerbissimum, 27 settembre 1852.
                              VII.
                    ERRORI INTORNO ALL'ETICA
                      NATURALE E CRISTIANA.
56. Le leggi dei costumi non abbisognano di sanzione divina, n
punto  mestieri che le leggi umane si conformino al diritto di
natura, e ricevano da Dio la forza obbligatoria.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
57. La scienza delle materie filosofiche, e dei costumi, del pari
che le leggi civili, possono e debbono declinare dalla divina ed
ecclesiastica autorit.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
58. Altre forze non debbonsi ammettere fuori di quelle, che sono
riposte nella materia, ed ogni regola ed onest dei costumi
collocar si deve nell'accumulare e nell'accrescere per qualsiasi
materia le ricchezze, nonch nel contentare la volutt.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
Lett. Apost. Q&uanto conficiamur, 17 agosto 1863.
59. Il diritto consiste nel fatto materiale; tutti i doveri degli
uomini sono un vuoto nome e tutti i fatti umani hanno forza di diritto.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1882.
60. L'autorit non  altro se non la somma del numero e delle
forze materiali.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
61. La fortuita ingiustizia di un fatto non reca verun detrimento
alla santit del diritto.
Alloc. Jamdudum cernimus, 18 marzo 1861.
62. Devesi proclamare ed osservare il principio denominato del
"Non intervento".
Alloc. Novos et ante, 28 settembre 1860.
63.  lecito negare obbedienza ai legittimi Principi, anzi
ribellarsi a loro.
Epist. Encicl. Qui pluribus, 9 novembre 1846.
Alloc. Q&uisque Vestrum, 4 ottobre 1847.
Epist. Encicl. Noscitis et Nobiscum, 8 dicembre 1849.
Lett. Apost. Cum catholica, 26 marzo 1847.
64. Tanto la violazione di qualsiasi santissimo giuramento,
quanto qualunque scellerata e criminosa azione ripugnante alla
legge eterna, non solamente non  da condannare, ma sibbene torna
lecita del tutto, e degna di essere celebrata con comune lode,
quando ci si faccia per l'amore della patria.
Alloc. Quibus quantisque, 20 aprile 1849.
                           VIII
              ERRORI CIRCA IL MATRIMONIO CRISTIANO.
65. In verun modo si pu sostenere che Cristo abbia sollevato il
Matrimonio alla dignit di Sacramento.
Lett. Apost. Ad Apostolic, 22 agosto 1851.
66. Il Sacramento del Matrimonio non  se non un che d'accessorio
al contratto e da esso separabile, e il Sacramento medesimo 
riposto nella sola benedizione nuziale.
Lett. Apost. Ad Apostolic, 22 agosto 1851.
67. Per diritto di natura il vincolo del Matrimonio non 
indissolubile, e in vari casi il divorzio, propriamente detto,
pu essere sancito dalla civile autorit.
Lett. Apost. Ad Apostolic, 22 agosto 1851.
Alloc. Acerbissimum, 27 settembre 1852.
68. La Chiesa non ha potest di stabilire impedimenti dirimenti
del Matrimonio, ma tale potest spetta all'autorit civile, per
mezzo della quale si hanno da rimuovere gli impedimenti esistenti.
Lett. Apost. Multiplices inter, 10 giugno 1851.
69. La Chiesa cominci a creare gli impedimenti dirimenti nei
secoli di mezzo, non per diritto proprio, ma usando di quel
diritto che aveva ricevuto dal potere civile.
Lett. Apost. Ad Apostolic, 22 agosto 1851.
70. I Canoni Tridentini, fulminanti la scomunica a coloro che
osano negare alla Chiesa la facolt di stabilire gli impedimenti
dirimenti, o non sono canoni dogmatici, o si debbono intendere
nel senso di questa sola ricevuta potest.
Lett. Apost. Ad Apostolic, 22 agosto 1851.
71. La forma del Tridentino non obbliga sotto pena di
annullamento, quando la legge civile prescriva un'altra forma e
voglia, con l'intervento di questa nuova forma, render valido il
Matrimonio.
Lett. Apost. Ad Apostolic, 22 agosto 1851.
72. Bonifazio VIII fu il primo ad asserire che il voto di castit
emesso nell'Ordinazione rende nulle le nozze.
Lett. Apost. Ad Apostolic, 22 agosto 1851.
73. In virt del semplice contratto civile pu sussistere fra
cristiani un vero Matrimonio; ed  falso che o il contratto di
Matrimonio fra cristiani sia sempre Sacramento, o che nullo sia
il contratto, se il Sacramento si escluda.
Lett. Apost. Ad Apostolic, 22 agosto 1851.
Lettera di S. S. Pio Pp. IX al Re di Sardegna, 9 settembre 1852.
Alloc. Acerbissimum, 27 settembre 1852.
Alloc. Multis gravibusque, 17 dicembre 1860.
74. Le cause matrimoniali o degli sponsali spettano di loro
natura al foro civile.
Lett. Apost. Ad Apostolic, 22 agosto 1851.
Alloc. Acerbissimum, 27 settembre 1852.
N.B. Qui possono richiamarsi due altri errori intorno
all'abolizione del celibato clericale, e alla preferenza dello
stato di Matrimonio sopra lo stato di verginit. Il primo fu
condannato nella Lettera Enciclica Qui pluribus, 9 novembre 1846,
e il secondo nella Lettera Apostolica Multiplices inter, 10 giugno 1851.
                               IX.
               ERRORI INTORNO AL PRINCIPATO CIVILE
                      DEL ROMANO PONTEFICE.
75. Sulla compatibilit del regno temporale con lo spirituale
disputano fra di loro i figli della cristiana e cattolica Chiesa.
Lett. Apost. Ad Apostolic, 22 agosto 1851.
76. L'annullamento del principato civile che possiede la Sede
Apostolica gioverebbe assaissimo alla libert e felicit della Chiesa.
Alloc. Quibus quantisque, 20 aprile 1849.
N.B. Oltre questi errori espressamente notati, altri moltissimi
implicitamente se ne condannano nella proposta e difesa dottrina,
che tutti i Cattolici debbono fermissimamente ritenere intorno al
civile principato del Romano Pontefice. Tale dottrina 
splendidamente sviluppata nell'Allocuzione Quibus quantisque, 20
aprile 1849; nell'Allocuzione Si semper antea, 20 maggio 1850;
nella Lettera Apostolica Cum Catholica Ecclesia, 26 marzo 1S60;
nell'Allocuzione Jamdudum, 18 marzo 1861; nell'Allocuzione Maxima
Quidem, 9 giugno 1862.
                               X.
                       ERRORI RIGUARDANTI
                     IL LIBERALISMO ODIERNO.
77. Ai tempi nostri non giova pi tenere la religione cattolica
per unica religione dello Stato, escluso qualunque sia altro culto.
Alloc. Nemo vestrum, 26 luglio 1855.
78. Quindi lodevolmente in parecchie regioni cattoliche fu
stabilito per legge, esser lecito a tutti gli uomini ivi
convenuti il pubblico esercizio del proprio qualsiasi culto.
Alloc. Acerbissimum, 27 settembre 1552.
79. Infatti  falso che la civile libert di qualsiasi culto o la
piena potest a tutti indistintamente concessa di manifestare in
pubblico e all'aperto qualunque pensiero ed opinione influisca
pi facilmente a corrompere i costumi e gli animi dei popoli e a
propagare la peste dell'indifferentismo.
Alloc. Numquam fore, 15 dicembre 1856.
80. Il Romano Pontefice pu e deve col progresso, col liberalismo
e con la moderna civilt venire a patti e conciliazione.
Alloc. Jamdudum cernimus, 18 marzo 1861.


