IL TESTO.
VENEZIA Ora che il testo  stato riscritto ed  diventato legge, cosa comporteranno in Veneto le "Procedure per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito"? Il punto di partenza  che pu accedere al servizio la persona in possesso dei requisiti quattro previsti dalla Corte Costituzionale: deve essere affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, per cui  tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, ma  pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli.
Ecco poi il percorso.
INFORMAZIONI E PARERI.
Al momento della richiesta all'Ulss di competenza, "il paziente al quale non siano erogate le cure palliative (...) deve essere informato sulla possibilit di fruirne e, qualora intenda avvalersene, tali cure gli devono essere garantite con criterio di priorit assoluta". Inoltre "deve essere offerta la possibilit di un sostegno psicologico finalizzato a favorire la piena e consapevole valutazione delle alternative al suicidio medicalmente assistito, con particolare riferimento all'accesso alle cure palliative e agli strumenti terapeutici, assistenziali e psicologici idonei a sostenere la prosecuzione del percorso di vita". La domanda di accesso alla gestione del fine vita viene inviata alla Commissione medica multidisciplinare permanente, che deve essere costituita in ogni Ulss "entro trenta giorni" dall'entrata in vigore della legge.
I suoi membri sono individuati dall'azienda, "su base volontaria, nell'ambito del proprio personale dipendente", o eventualmente di altre province.
A comporla sono un medico palliativista, un neurologo, un bioeticista, uno psichiatra, un medico legale, un internista, uno psicologo, un farmacista e un infermiere.
Su richiesta dall'interessato, pu partecipare ai lavori pure "un medico di fiducia o specialista", ma solo "con funzioni di consulenza nei rapporti con la Commissione stessa". Il palliativista ha un ruolo rafforzato: se la Commissione intende discostarsi dalla sua valutazione, deve "motivare analiticamente le ragioni poste alla base del proprio orientamento".
FARMACO E GRATUITA'.
Va puntualizzato che, in caso di esito negativo dell'accertamento, il malato pu chiedere una nuova valutazione "sulla base del mutamento del proprio quadro clinico". Invece di fronte a un giudizio positivo, "l'accesso ai trattamenti di autosomministrazione  reso disponibile secondo la volont del paziente, garantendo l'assistenza sanitaria necessaria". Concretamente, la Commissione indica al paziente "la metodica e il farmaco idonei a garantire la fine della vita pi dignitosa e indolore possibile". La legge lascia intendere infatti che deve essere l'interessato a iniettarsi o ingerire la sostanza, con l'assistenza "prestata dal personale sanitario dell'azienda territorialmente competente o, in subordine, di altre aziende del Servizio sanitario regionale che, su base volontaria, abbia manifestato la propria disponibilit a prendere parte alla procedura". Nel suo complesso la prestazione viene erogata gratuitamente al paziente: tutte le spese sono a carico del bilancio regionale.
A.Pe.
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