LA SENTENZA.
"Quanto rilevato determina il sorgere di ragionevoli dubbi sulla sussistenza degli elementi costitutivi dei delitti contestati, poich impedisce di ritenere esistenti gli artifici e i raggiri contestati". E' il passaggio chiave della sentenza con cui il Tribunale dell'Aquila ha recentemente assolto Claudio Petronio e Manuela Tripodi dalle accuse di truffa aggravata ai danni dell'Agea e del Comune di Castel del Monte, pronunciando la formula piena: "perch il fatto non sussiste". Il giudice monocratico Dino Tarquini ha dunque posto la parola fine sull'inchiesta sulla societ agricola Lana Gentile come presunto caso, l'ennesimo della cosiddetta "mafia dei pascoli" di cui si continua a parlare ancora oggi . Secondo l'accusa, gli imputati avrebbero ottenuto indebitamente la qualifica di "nuovo agricoltore", l'assegnazione di 106 titoli della riserva nazionale e contributi europei destinati all'attivit agricola attraverso una serie di artifici amministrativi.
Il Tribunale, invece, ritiene che il dibattimento abbia restituito un quadro probatorio insufficiente a sostenere la responsabilit penale.
La sentenza richiama il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, osservando che non  stata raggiunta la prova della fraudolenta induzione in errore n dell'Agea n dell'amministrazione comunale.
Uno dei punti centrali riguarda la posizione di Manuela Tripodi, indicata dalla Procura come semplice prestanome.
Le testimonianze raccolte in aula hanno invece descritto una presenza concreta nella gestione dell'azienda: dall'attivit amministrativa al caseificio, fino alla promozione dei prodotti, elementi che il giudice considera incompatibili con un ruolo esclusivamente formale.
Nel ragionamento il Tribunale affronta anche il requisito della residenza a Castel del Monte, necessario per la qualifica di allevatore locale.
Gli accertamenti sui consumi di acqua ed energia, secondo il Tribunale, non consentono di escludere la dimora abituale dell'imputata, mentre diversi testimoni hanno confermato una presenza frequente e stabile nel territorio comunale, soprattutto nei periodi di maggiore attivit dell'azienda.
Respinta anche la tesi dell'accusa sulla transumanza invernale.
Il ricovero del bestiame in strutture diverse da quelle comunali, ricorda il giudice,  previsto dalla normativa e non costituisce di per s un elemento idoneo a dimostrare l'inesistenza dell'attivit di allevamento.
Con l'assoluzione viene disposta anche la restituzione dei beni sottoposti a sequestro.
Petronio e Tripodi sono stati assistiti dagli avvocati Antonio Valentini e Mohammed Badar.
Mar. In.
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