Tommaso Frosini.
Si tratta di due innovazioni normative da tempo suggerite sulle colonne di questo giornale.
Anche al fine di evitare rischi di incostituzionalit della legge.
Perch l'assenza di preferenze era stata gi oggetto, gi nel 2014, di una censura da parte della Corte costituzionale.
Mentre il mancato equilibrio di genere nell'accesso alle cariche elettive si pone in palese contrasto con l'art. 51 Cost. Certo, non  solo una questione di legittimit costituzionale.
Ci sono altre ragioni che militano a favore dell'innovazione normativa: la pi rilevante  che le preferenze consentono agli elettori di scegliere chi eleggere.
Favoriscono, quindi, un maggiore coinvolgimento partecipativo dell'elettore, anche al fine di scongiurare il crescente tasso di astensionismo elettorale, che  dovuto pure alle cosiddette "liste bloccate". Al di l di questi auspicabili cambiamenti normativi, la legge elettorale non parrebbe essere suscettibile da vizi di incostituzionalit. Non lo  il premio di maggioranza, ottenibile con il raggiungimento del 42%, che  conforme alle prescrizioni della giurisprudenza costituzionale.
Non lo  l'indicazione del candidato premier nel programma elettorale delle coalizioni.
Primo, perch la sua elezione non comporta un obbligo giuridico ma politico.
Secondo, perch non intacca le prerogative del Presidente della Repubblica il quale, secondo costituzione (art. 92), "nomina" e non sceglie il presidente del consiglio.
Che invece viene a essere indicato dagli elettori attraverso il voto alla coalizione e quindi al suo leader.
C' un terzo emendamento che si vuole sottoporre all'attenzione e all'eventuale voto del Senato.
E' quello che prevede l'ipotesi di un ballottaggio fra le due coalizioni pi votate al primo turno.
Ovvero qualora nessuna coalizione riuscisse a vincere al primo turno, ottenendo il quorum del 42% (che potrebbe essere ridotto al 40% o elevato al 48% a seconda delle proposte emendative), si andrebbe a un secondo turno di votazione, che vedrebbe le due coalizioni contendersi la vittoria elettorale.
L'idea  apprezzabile anche perch pensata in funzione della governabilit. Ci sono per alcune criticit. Una  giuridica: riguarda il voto da esprimersi congiuntamente, attraverso il ballottaggio, sia per la Camera sia per il Senato.
La costituzione, articoli 56 e 57, prevede e prescrive che le due camere debbano essere elette con votazione distinta.
Affinch l'elettore possa esercitare il diritto costituzionale di volere esprimere in maniera differenziata il voto alla Camera rispetto a quello del Senato.
Con il ballottaggio questo diritto di voto differenziato gli verrebbe precluso.
Il fatto che l'abbia gi fatto al primo turno non rileva, perch si tratta pur sempre di votazioni per le elezioni parlamentari che si effettuano secondo le regole costituzionali.
Vi  poi, quale ulteriore criticit del ballottaggio, un argomento sociopolitico, per cos dire, che non pu essere sottovalutato.
Si pu immaginare cosa potrebbe succedere in termini di conflittualit politica tra la prima e la seconda votazione.
Rischiano di essere due settimane di continue tensioni e provocazioni, che metterebbe il paese sotto stress. Senza escludere gli scambi e le trattative per accaparrarsi il voto di quelle forze politiche che fossero rimaste fuori dalle due coalizioni in ballottaggio.
Infatti, e nonostante, il ballottaggio sia pensato per escludere gli estremi, a destra come a sinistra, il rischio  che questi rientrino dalla finestra del secondo turno dopo essere uscite dalla porta del primo turno. "Voto non olet". Inoltre, il ballottaggio finirebbe con l'alimentare un voto contro l'avversario piuttosto che un voto a favore del candidato premier. Una tipologia di propaganda elettorale gi conosciuta nella esperienza politica italiana.
Infine, siamo sicuri che gli elettori gradirebbero tornare alle urne dopo due settimane?
Il ballottaggio funziona quando si votano le cariche monocratiche: per il sindaco o per il presidente della repubblica, laddove eletto a suffragio universale (come in Francia). Perch l'elettore  chiamato a scegliere la personalit che rappresenter il suo comune o il suo paese.
E' un voto alla persona per una specifica carica istituzionale.
Diverso  il voto a una aggregazione di forze politiche, tenute insieme dall'obiettivo di ottenere un voto in pi dell'aggregazione avversaria per vincere cos la competizione elettorale.
Certo,  pur vero che la finalit del ballottaggio  quella di avere un vincitore e una maggioranza parlamentare.
Lo stesso per pu avvenire se una coalizione riuscisse a ottenere al primo turno almeno il 42%. Dipende dalla volont degli elettori.
Dipende dalla capacit persuasiva delle forze politiche e dei suoi leaders. Dipende dal corretto funzionamento della democrazia.
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