Alt del Consiglio di stato al ministero della salute per la nascita del Registro unico delle associazioni della salute (Ruas). Rilevati vizi istruttori sulla privacy, carente regolamentazione e violazione del principio di legalit. E' quanto emerge dall'analisi del parere n. 888/2026 del Consiglio di stato, avente ad oggetto: schema di decreto ministeriale recante "Istituzione del Registro unico delle associazioni della salute - Ruas" (art. 1, commi 293-297, legge 207/2024).La riforma.
La legge di bilancio per il 2025 (legge 30/12/2024, n. 207, art. 1, commi 293-297) ha introdotto il diritto delle associazioni dei pazienti di partecipare attivamente ai principali processi decisionali del ministero della salute e alle fasi consultive della Commissione scientifica ed economica dell'Aifa.
Presupposto  l'iscrizione in un apposito Registro unico delle associazioni della salute.
L'emanazione del regolamento per l'istituzione del Ruas sarebbe dovuta avvenire "entro sessanta giorni dalla entrata in vigore" della legge 207/2024. Tuttavia, il percorso di attuazione, pur gi in ritardo, ha subito una battuta d'arresto a seguito del citato parere.I rilievi del Consiglio di stato.
Dalla lettura del parere in commento emerge che una motivazione della sospensione dell'iter  di carattere procedurale.
Ci in quanto la gestione del Ruas (che operer in modalit digitale) implica inevitabilmente la raccolta, la conservazione, l'elaborazione e la diffusione di dati personali appartenenti a persone fisiche (legali rappresentanti, delegati, associati). In base all'art. 36, par. 4, del regolamento Ue 2016/679 (Gdpr) e all'art. 154 del Codice della privacy (dlgs 196/2003), la consultazione dell'Autorit garante per la protezione dei dati personali  obbligatoria e preventiva per qualsiasi atto normativo o regolamentare statale che disciplini operazioni di trattamento dati.
Non avendo il ministero acquisito preventivamente tale parere, n avendo la presidenza del Consiglio dichiarato "ragioni di urgenza", lo schema regolamentare difetta della necessaria stabilit istruttoria.
Il Consiglio di stato ha cos imposto al ministero di sottoporre il testo al Garante e di ripresentarsi solo dopo aver recepito le eventuali modifiche richieste dall'Authority.Nel merito delle scelte, poi, la pronuncia censura il tentativo dell'amministrazione di allargare la platea dei soggetti iscrivibili al Registro.
L'art. 2 del decreto ministeriale estendeva la possibilit di iscrizione al Ruas non solo alle singole associazioni di pazienti, ma anche ai "gruppi di associazioni" e alle loro "federazioni". Al riguardo il Consiglio di stato ha chiarito che tale previsione collide con la norma primaria.
Sebbene la legge esprima il principio generale di valorizzare l'intera rete rappresentativa dei pazienti, i commi 293 e 294 della legge 207/2024 riservano la facolt di iscrizione al Ruas ? e la conseguente legittimazione all'esercizio diretto dei diritti partecipativi ? alle sole associazioni.
Un regolamento secondario non pu travalicare o modificare la volont del legislatore.
Di conseguenza, i gruppi e le federazioni non potranno iscriversi autonomamente al Ruas, ma potranno casomai offrire il proprio contributo partecipativo solo attraverso l'iscrizione autonoma e individuale delle singole associazioni che le compongono.
Ulteriore osservazione riguarda l'inadeguatezza della tecnica normativa impiegata dal ministero.
In diversi punti, il regolamento si limita a riprodurre il testo della legge (come nel caso dei criteri di trasparenza o nell'adozione delle schede del Patto per la salute), omettendo di concretizzare le norme di principio.Le direttive del Cds sul Ruas. Nel rilevare le mancanze dello schema ministeriale, il Cds ha evidenziato quanto segue:- il regolamento stabilisce che le associazioni partecipano ai "principali processi decisionali", ma non individua quali siano e quali criteri servano a selezionarli;- il Ruas viene diviso in aree tematiche, ma non si definiscono i criteri generali per l'articolazione e l'assegnazione delle associazioni;- manca una disciplina sui tempi certi per la conclusione del procedimento di iscrizione, sul silenzio dell'amministrazione e sulle ipotesi di cancellazione per decadenza dei requisiti o per dichiarazioni mendaci;- il meccanismo di nomina del rappresentante di area nei tavoli ministeriali  carente di regole sulle modalit di verifica della presenza di eventuali conflitti d'interesse.In sintesi, la decisione del Consiglio di stato, pur considerando l'importanza della partecipazione dei cittadini e delle loro formazioni sociali all'azione pubblica, ribadisce la necessit di fondarsi su regole procedimentali rigide, trasparenti e rispettose della legge ordinaria.
Il ministero della Salute, pertanto,  chiamato ora ad acquisire l'indispensabile parere del Garante della privacy e a riscrivere il regolamento con la concretezza tecnica che la tutela della salute pubblica richiede.
