L'assenza di debiti fiscali o previdenziali ?scaduti? di importo oltre i 5.000 euro resta requisito solo per l'accesso al concordato preventivo biennale (Cpb) e non  pi vicolo per la prosecuzione del patto fiscale nel biennio.Questa  una delle novit apportate dal 28 del decreto legislativo 148/2026 all'articolo 22 del dlgs 13/2024, che disciplina le cause di decadenza dal concordato preventivo biennale, modifica valida solamente per le nuove adesione all'accordo fiscale ovvero quelle che si formalizzeranno per il biennio 2026-2027.La disciplina valida per le ?vecchie adesioni?.Va ricordato che tra le causa di decadenza dal Cpb elencate nell'articolo 22 del dlgs 13/2024 vi  quella declinata al comma 1 lettera d) secondo cui il patto cessa se vengono meno i requisiti di cui all'articolo 11 o di cui all'articolo 10 comma 2.Il citato articolo 10 c.2 del dlgs 13/2024, prevede che l'accesso al concordato preventivo biennale  consentito a patto che i debiti fiscali e previdenziali (anche quelli residui) sopra la soglia fissata a 5.000 euro del contribuente interessato al Cpb, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, risultino estinti entro la data di sottoscrizione del patto.Come stabilito in chiusura nel comma 2 non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.L'agenzia delle entrate nella circolare 18/E del 17 settembre 2024 ha inoltre specificato che non rilevano, ai fini del requisito dell'assenza di debiti cristallizzati sopra i 5.000 euro in commento, gli atti che al 31 dicembre 2023 (data valida ai tempi di emissione della circolare ora va guardato il 31 dicembre 2025) sono stati oggetto di uno degli istituti definitori del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218 oppure di una definizione agevolata ai sensi dell'articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (cosiddetta tregua fiscale) che abbiano in corso un regolare pagamento rateale.La medesima circolare sottolinea inoltre che la soglia di 5.000 euro riguarda il complessivo ammontare dei debiti tributari o debiti contributivi del contribuente, anche nel caso in cui esso sia composto da singoli debiti di importo unitario inferiore a detta sogliaDi fatto quindi il requisito dell'assenza dei citati debiti andava verificato in fase di accesso al patto e mantenuto pena decadenza dallo stesso.La novit per nuove adesioni.L'articolo 28 del dlgs 148/2026 mette mano all'articolo 22 del dlgs 13/2024 eliminando la casistica di decadenza di cui al comma 1 lettera d) dunque anche quella relativa ai debiti ?scaduti? oltre i 5.000 euro.In poche parole quindi il citato requisito della fedina fiscale (contributiva) pulita relativamente a debiti scaduti al termine dell'anno d'imposta antecedente quello di adesione, attualmente il 31 dicembre 2025, resta valido per l'accesso al concordato preventivo biennale ma non pi per la sua decadenza qualora in corso di patto fiscale venga meno.Inoltre va ricordato che sempre in conseguenza delle novit apportate dall'articolo 28 del dlgs 148/2026 al Cpb, a partire dal biennio '26-'27 in caso di adesione al patto in assenza di requisiti tra cui quelli dell'articolo 10 comma 2 (i debiti scaduti) l'opzione  priva di effetti.
