La permuta di terreni di pari superficie all'interno di un maso chiuso, se autorizzata dalla competente e specifica commissione locale, non comporta la perdita delle agevolazioni fiscali della donazione purch si prosegua con la conduzione diretta decennale.
Lo ha affermato l'Agenzia delle entrate che, con la risposta all'interpello n. 168/2026, ha fornito un chiarimento cruciale per la tutela dell'integrit delle aziende agricole montane, sancendo la netta autonomia di questo istituto storico rispetto al compendio unico, ai sensi del comma 3 dell'art. 5-bis del dlgs 18/05/2001 n. 228. La vicenda prende le mosse da un contribuente che ha ricevuto in donazione un maso chiuso istituito ai sensi della legge provinciale di Bolzano n. 17/2001. Nell'atto il donatario ha richiesto le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 5-bis, comma 3, del dlgs 228/2001, obbligandosi a condurre direttamente l'azienda agricola per almeno dieci anni dall'acquisto.
Al fine di ottimizzare l'organizzazione aziendale, l'istante ha manifestato l'intenzione di effettuare una permuta "alla pari" con un confinante: si tratta, in effetti, di uno scambio reciproco di terreni per una superficie complessiva di 619 mq. senza alcun conguaglio in denaro; la detta operazione, peraltro,  stata anche autorizzata dalla commissione locale per i masi chiusi, che ha confermato la perfetta equivalenza delle superfici scambiate.
Il dubbio del contribuente riguardava il rischio di decadenza dai benefici fiscali a causa dello spostamento catastale delle superfici del fondo ma l'Agenzia delle entrate ha per escluso la decadenza, basando la decisione sulla specificit della normativa sui masi chiusi.
Mentre nel compendio unico, regolato dal comma 2 dello stesso art. 5-bis, la permuta comporta la perdita delle agevolazioni a causa dei rigidi requisiti legati alla costituzione di una determinata unit minima di reddittivit, alla qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (Iap) del proprietario e ai vincoli di indivisibilit, per il maso chiuso la disciplina fiscale ha carattere autonomo.
Il comma 3 dell'articolo 5-bis dlgs 228/2001 esige infatti esclusivamente l'impegno dell'acquirente a condurre direttamente il maso per dieci anni.
Non sono richieste le ulteriori condizioni soggettive e di indivisibilit previste per il compendio unico e l'indivisibilit, in questo caso, non deriva dal vincolo fiscale ma  una caratteristica strutturale insita nel maso stesso.
Secondo la legge provinciale n. 17/2001, ogni variazione nell'estensione del maso  controllata e richiede il nulla osta della commissione locale mentre l'articolo 5 consente il distacco di parti del maso soltanto se viene contestualmente aggregato un altro appezzamento equivalente per l'economia aziendale.
Questo rigido controllo pubblico tutela l'integrit dell'azienda agricola familiare, intesa come unit residenziale ed economica minima necessaria al mantenimento di una famiglia di quattro persone mentre la normativa previene la parcellizzazione dei fondi montani e contrasta lo spopolamento delle aree alpine svantaggiate.
Concludendo, l'agenzia ha affermato che, poich la permuta  stata autorizzata dalla commissione come scambio paritario, l'atto non comporta alcuna decadenza con la conseguenza che le agevolazioni sono fatte salve ma a patto che l'istante prosegua la conduzione diretta del maso per dieci anni. (riproduzione riservata)
