La locazione parziale della prima casa non costituisce fatto impeditivo dell'agevolazione Imu che continua a sussistere in capo al contribuente a condizione che mantenga il domicilio abituale nell'abitazione.
Sono le conclusioni che si leggono nell'ordinanza n.8236 emessa dalla sezione quinta della Cassazione civile tributaria depositata in cancelleria il 2 aprile scorso.
La vertenza tratta di un ricorso contro due avvisi di accertamento Imu emessi per gli anni 2017 e 2018 per omesso pagamento; le ragioni dell'atto consistevano nell'aver locato in parte l'immobile e quindi, non poteva essere riconosciuto alla contribuente l'esenzione per abitazione principale.
Il ricorso della contribuente veniva rigettato in primo grado dalla Commissione tributaria provinciale (oggi Corte di giustizia tributaria di primo grado) di Firenze.
La sentenza veniva completamente riformata in appello dove veniva riconosciuta l'esenzione Imu per l'abitazione principale.
Il Comune di Calenzano (FI) proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza.
L'articolo 13, comma 2, del decreto legge n.201/2011 dispone che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali ritenute di lusso, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10, esenta dal pagamento dell'Imu il possessore dell'immobile adibito ad "abitazione principale", con tale locuzione intendendosi, dopo la sentenza n. 209/2022 della Corte costituzionale, "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unit immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente". Questo stesso articolo 13, prosegue il Collegio di Piazza Cavour, non richiede anche l'ulteriore condizione che l'immobile non sia nella totale disponibilit del possessore; la norma  chiara, e quando il legislatore ha voluto escludere l'esenzione in presenza di una locazione lo ha fatto espressamente.
Conseguentemente il venir meno dell'esenzione,  limitata alle ipotesi speciali in cui la legge riconosce il beneficio in deroga ai requisiti ordinari di residenza e dimora (anziani e disabili ricoverati, personale delle Forze armate e di polizia, vigili del fuoco, carriera prefettizia, cittadini AIRE pensionati); al di fuori di tali fattispecie eccezionali, la locazione (anche parziale) non costituisce di per s fatto impeditivo dell'agevolazione.
Benito Fuoco.
Articolo adattato dalla Fondazione Ezio Galiano, su progetto dell'ingegner Guido Ruggeri, per consentirne la lettura ai disabili visivi.
