Nella causa sulla colpa medica la cartella clinica incompleta gioca a favore del paziente danneggiato.
Le lacune del documento, infatti, costituiscono una circostanza di fatto che il giudice non pu non utilizzare nell'accertare se esiste o no un valido nesso causale tra l'operato dei sanitari e il danno patito dall'ammalato: pesa il principio di vicinanza della prova, secondo cui l'onere  a carico della parte che ha migliore accesso agli elementi necessari, cio la struttura sanitaria nel caso specifico.
Cos la Cassazione civile, terza sezione, nell'ordinanza n. 24912 del 01/09/2026.Omissioni decisive.
Sono accolti tre dei motivi di ricorso proposti dalla vedova del paziente oncologico: sbaglia la Corte d'appello a liquidare il risarcimento del solo danno da violazione del consenso informato.
Il catetere venoso centrale fa infezione e il malato va in shock settico: i sanitari decidono di non riprendere la chemioterapia coadiuvante dopo le dimissioni dall'ospedale, ma una subentra una recidiva neoplastica che causa il decesso.
La cartella clinica, per, non spiega le ragioni per cui  stato posizionato il catetere: l'omissione doveva essere valutata a favore del danneggiato insieme al mancato esame di altri fatti documentati, come il miglioramento delle condizioni e l'accordo fra gli oncologi per la ripresa della terapia.
Il tutto di fronte a una condotta in astratto in grado di causare il danno perch l'infezione nosocomiale mette il paziente a rischio della vita.
Insomma: secondo la vedova dal complesso della documentazione sanitaria il catetere venoso risulterebbe inutile, se non dannoso.Mezzo presuntivo.
Le lacune della cartella impediscono alla Corte d'appello di verificare se il catetere fosse davvero necessario, mentre il miglioramento nelle condizioni del paziente poteva consentire la ripresa della chemioterapia; mancanze che configurano una presunzione a favore del danneggiato: altrimenti gioverebbero proprio a chi, come la struttura sanitaria, non adempiendo l'obbligo di diligenza ha determinato le omissioni che potrebbero impedire di accertare la sua responsabilit.All'impossibilit di accertare il nesso causale, tuttavia, deve accompagnarsi la sussistenza di una condotta del medico in astratto idonea a provocare il danno.
Parola al rinvio.Dario Ferrara
