Microsoft, per il servizio Edge, non  gatekeeper. Per questo web browser, la big tech non  soggetta agli obblighi e alle sanzioni del Digital Market Act (DMA, regolamento Ue sui mercati digitali n. 2022/1925). Lo ha confermato il Tribunale Ue con la sentenza del 2/9/2026 nella causa T-357/24, avallando la decisione su Edge assunta dalla Commissione Ue e impugnata da una societ concorrente.
In generale, il gatekeeper si definisce come un punto di accesso, che consente alle imprese, che intendono proporre i loro servizi online, di raggiungere gli utenti finali: pu essere una porta spalancata o un collo di bottiglia.
In quanto tale, il diritto Ue, con il DMA, ha sottoposto i gatekeeper ?importanti? a una rete di controlli e li ha assoggettati a severi obblighi, per evitare che strozzino i mercati digitali, decidendo quali imprese possano entrarvi, o che approfittino della loro collocazione, per lucrare posizioni di monopolio.
Rientrano tra i gatekeeper ?importanti?, qualora superino parametri di dimensione e di fatturato, motori di ricerca, sistemi operativi, social network e web browser. Sono stati designati gatekeeper molti servizi di Google (tra cui Chrome), Amazon, Apple (tra cui Safari), Booking, di ByteDance (TikTok) e Meta (tra cui Facebook, Instagram, Whatsapp). Secondo la Commissione europea, come confermato dal tribunale Ue, Edge non  un punto di accesso ?importante? in quanto: non  un browser largamente utilizzato per accedere ad altri servizi digitali; dipende tecnologicamente da Google; la preinstallazione all'interno di Windows non  sufficiente a creare un monopolio abusivo nel mercato dei browser. L'esclusione della qualifica di gatekeeper ha effetti favorevoli, tra i quali un pi ampio spazio di azione commerciale (promozione di propri servizi, preinstallazione di applicazione) e lo svincolo da alcuni obblighi (interoperabilit con servizi di terzi operatori, portabilit dei dati). Per una valutazione complessiva della vicenda, peraltro, va rilevato che Microsoft  gatekeeper per Windows PC OS e Linkedin. Si deve, infine, considerare che l'esclusione della qualifica di gatekeeper non significa liberalizzazione dell'attivit, dovendo la stessa adeguarsi ad altre normative come il DSA (regolamento Ue sui servizi digitali n. 2022/2065, per trasparenza, moderazione contenuti e tutela consumatori), il Gdpr (regolamento 2016/679, per gli aspetti privacy) e alle norme generali sulla concorrenza (se l'impresa  in una posizione dominante anche se non  un gatekeeper).Antonio Ciccia Messina
