LEGALIT E GIUSTIZIA. Caso Torino, violenza sessuale e misure cautelari: cosa prevede la legge.

Dal reato di violenza sessuale previsto dallarticolo 609 bis-ter alla decisione del Gip: perch non  stato disposto il carcere e cosa pu accadere ora.

Elisa Chiari.

A proposito del caso di Torino che sta facendo discutere a proposito degli abusi sessuali compiuti in un minimarket ai danni di una ragazzina di 13 anni, che ha subito un palpeggiamento del seno da parte del negoziante di 42, al momento di pagare alcune bibite,  utile ricordare alcuni aspetti che possono aiutare a comprendere evitando strumentalizzazioni e fraintendimenti.

CHE COSA DICE LA LEGGE ITALIANA.
Larticolo del Codice penale italiano che riguarda il reato di violenza sessuale (609 bis) recita cos: Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorit costringe taluno a compiere o subire atti sessuali  punito con la reclusione da sei a dodici anni(4). Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorit fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto); 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravit la pena  diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Parlando genericamente di atti sessuali, il legislatore italiano non ha operato a monte una distinzione di gravit, con una distinzione formale in "gradi come avviene in altri ordinamenti, per il reato di violenza sessuale, ma ha previsto un sistema di graduazione della pena basato sulla gravit della condotta, sulle circostanze aggravanti e sull'attenuante del caso di "minore gravit", questo vuol dire che stabilito che ogni atto sessuale non gradito e imposto  considerato violenza, ed  punito dalla legge spetta al giudice valutare, caso per caso, la maggiore o minore gravit degli atti, aggravanti e attenuanti, e graduare la sanzione. Va ricordato che la possibilit di graduare  essenziale perch risponde alla necessit di non compiere ingiustizie sostanziali nel sanzionare in modo eguale condotte e fatti sensibilmente diversi.

CHE COSA HA DECISO IL GIP DI TORINO.

Nel caso di Torino non siamo ancora alla sanzione, non c una sentenza ma una ordinanza che di convalida del fermo: la pena verr, quando il processo stabilir la colpa. Nel mentre il Gip di Torino, valutando diversamente rispetto al Pubblico ministero che chiedeva la misura cautelare in carcere, ha optato per lobbligo di presentazione alle Forze dellordine, una misura meno drastica.

MISURE CAUTELARI COME FUNZIONA E COM ANDATA.

Ricordiamo che le misure cautelari personali come la custodia in carcere o ai domiciliari, durante le indagini, sono possibili in presenza di una o pi tra queste tre condizioni: pericolo di fuga, reiterazione del reato, inquinamento delle prove. Il Gip riconoscendo i gravi indizi di colpevolezza a carico dellindagato, per lapproccio repentino alla persona offesa approfittando della minore et della ragazza di cui era consapevole ( vedi 609 ter, pena aumentata della met: se la vittima ha meno di 14 anni), ha ritenuto il caso meritevole di misure cautelari per il rischio di reiterazione del reato, anche perch nellora precedente luomo aveva avuto comportamenti simili, seppure di gravit giudicata contenuta, una donna adulta non identificata, non per il pericolo di fuga che la legge chiede reale ed effettivo non meramente congetturale. Riguardo alla reiterazione del reato, il Gip ha ritenuto che nel caso specifico, per una persona incensurata, che nellimmediato ha collaborato adoperandosi per assicurare le credenziali per accedere alle telecamere a circuito chiuso, che ha sperimentato per la prima volta un arresto e due notti di detenzione, che ha manifestato di aver compreso di aver sbagliato durante linterrogatorio di garanzia, lobbligo di presentarsi ogni giorno alla Polizia potesse essere sufficiente a sensibilizzare riguardo alle violazioni commesse. Va ricordato che in base alla riforma del 2015 la misura cautelare del carcere deve essere residuale, applicata solo come extrema ratio.

CHE COSA PU ACCADERE ORA.

Si tratta di una valutazione, che ora verr rimessa al Tribunale del Riesame, che potr confermare o modificare la decisione del Gip, perch il Pubblico ministero vi ha fatto ricorso, proprio in relazione al pericolo di reiterazione.