Fonte:  Enchiridion Vaticanum Vol. 1 - Doc. Concilio Vaticano II (1962-1965)
Autore: Concilio Vaticano II
Luogo:  Roma (S. Pietro), 7 dicembre 1965
Data:   1965/12/07

SULLA LIBERT RELIGIOSA 
IL DIRITTO DELLA PERSONA UMANA E DELLE COMUNIT ALLA LIBERT 
SOCIALE E CIVILE IN MATERIA DI RELIGIONE: DICHIARAZIONE (DIGNITATIS HUMANAE)

INDICE
Proemio                            
2. Oggetto e fondamento della libert religiosa      
3. Libert religiosa e necessario rapporto dell'uomo con Dio 
4. La libert delle comunit religiose              
5. La libert religiosa della famiglia          
6. Cura della libert religiosa             
7. I limiti della libert religiosa             
8. Educazione all'esercizio della libert        
9. La dottrina della libert religiosa si fonda nella rivelazione
10. Libert dell'atto di fede                
11. Modo di agire di Cristo e degli apostoli 
12. La chiesa segue le tracce di Cristo e degli apostoli   
13. La libert della chiesa            
14. La missione della chiesa                
15. Conclusione                        

                             PROEMIO
1. Nell'et contemporanea gli esseri umani divengono sempre pi
consapevoli della propria dignit di persone e cresce il numero
di coloro che esigono di agire di loro iniziativa, esercitando la
propria responsabile libert, mossi dalla coscienza del dovere e
non pressati da misure coercitive. Parimenti, gli stessi esseri
umani postulano una giuridica delimitazione del potere delle
autorit pubbliche, affinch non siano troppo circoscritti i
confini alla onesta libert, tanto delle singole persone, quanto
delle associazioni. Questa esigenza di libert nella convivenza
umana riguarda soprattutto i valori dello spirito, e in primo
luogo il libero esercizio della religione nella societ.
Considerando diligentemente tali aspirazioni, e proponendosi di
dichiarare quanto e come siano conformi alla verit e alla
giustizia, questo Concilio Vaticano rimedita la tradizione sacra
e la dottrina della Chiesa, dalle quali trae nuovi elementi in
costante armonia con quelli gi posseduti.
Anzitutto, il sacro Concilio professa che Dio stesso ha fatto
conoscere al genere umano la via attraverso la quale gli uomini,
servendolo, possono in Cristo trovare salvezza e pervenire alla
beatitudine. Questa unica vera religione crediamo che sussista
nella Chiesa cattolica e apostolica, alla quale il Signore Ges
ha affidato la missione di comunicarla a tutti gli uomini,
dicendo agli apostoli: " Andate dunque, istruite tutte le genti
battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo, insegnando loro a osservare tutto quello che io vi ho
comandato " (Mt 28,19-20). E tutti gli esseri umani sono tenuti a
cercare la verit, specialmente in ci che concerne Dio e la sua
Chiesa, e sono tenuti ad aderire alla verit man mano che la
conoscono e a rimanerle fedeli.
Il sacro Concilio professa pure che questi doveri attingono e
vincolano la coscienza degli uomini, e che la verit non si
impone che per la forza della verit stessa, la quale si diffonde
nelle menti soavemente e insieme con vigore. E poich la libert
religiosa, che gli esseri umani esigono nell'adempiere il dovere
di onorare Iddio, riguarda l'immunit dalla coercizione nella
societ civile, essa lascia intatta la dottrina tradizionale
cattolica sul dovere morale dei singoli e delle societ verso la
vera religione e l'unica Chiesa di Cristo. Inoltre il sacro
Concilio, trattando di questa libert religiosa, si propone di
sviluppare la dottrina dei sommi Pontefici pi recenti intorno ai
diritti inviolabili della persona umana e all'ordinamento
giuridico della societ.
                               I.
            ASPETTI GENERALI DELLA LIBERT RELIGIOSA
Oggetto e fondamento della libert religiosa
2. Questo Concilio Vaticano dichiara che la persona umana ha il
diritto alla libert religiosa. Il contenuto di una tale libert
J che gli esseri umani devono essere immuni dalla coercizione da
parte dei singoli individui, di gruppi sociali e di qualsivoglia
potere umano, cos che in materia religiosa nessuno sia forzato
ad agire contro la sua coscienza n sia impedito, entro debiti
limiti, di agire in conformit ad essa: privatamente o
pubblicamente, in forma individuale o associata. Inoltre dichiara
che il diritto alla libert religiosa si fonda realmente sulla
stessa dignit della persona umana quale l'hanno fatta conoscere
la parola di Dio rivelata e la stessa ragione. Questo diritto
della persona umana alla libert religiosa deve essere
riconosciuto e sancito come diritto civile nell'ordinamento
giuridico della societ.
A motivo della loro dignit, tutti gli esseri umani, in quanto
sono persone, dotate cio di ragione e di libera volont e perci
investiti di personale responsabilit, sono dalla loro stessa
natura e per obbligo morale tenuti a cercare la verit, in primo
luogo quella concernente la religione. E sono pure tenuti ad
aderire alla verit una volta conosciuta e ad ordinare tutta la
loro vita secondo le sue esigenze. Ad un tale obbligo, per, gli
esseri umani non sono in grado di soddisfare, in modo rispondente
alla loro natura, se non godono della libert psicologica e nello
stesso tempo dell'immunit dalla coercizione esterna. Il diritto
alla libert religiosa non si fonda quindi su una disposizione
soggettiva della persona, ma sulla sua stessa natura. Per cui il
diritto ad una tale immunit perdura anche in coloro che non
soddisfano l'obbligo di cercare la verit e di aderire ad essa, e
il suo esercizio, qualora sia rispettato l'ordine pubblico
informato a giustizia, non pu essere impedito.
Libert religiosa e rapporto dell'uomo con Dio
3. Quanto sopra esposto appare con maggiore chiarezza qualora si
consideri che norma suprema della vita umana  la legge divina,
eterna, oggettiva e universale, per mezzo della quale Dio con
sapienza e amore ordina, dirige e governa l'universo e le vie
della comunit umana. E Dio rende partecipe l'essere umano della
sua legge, cosicch l'uomo, sotto la sua guida soavemente
provvida, possa sempre meglio conoscere l'immutabile verit.
Perci ognuno ha il dovere e quindi il diritto di cercare la
verit in materia religiosa, utilizzando mezzi idonei per
formarsi giudizi di coscienza retti e veri secondo prudenza.
La verit, per, va cercata in modo rispondente alla dignit
della persona umana e alla sua natura sociale: e cio con una
ricerca condotta liberamente, con l'aiuto dell'insegnamento o
dell'educazione, per mezzo dello scambio e del dialogo con cui,
allo scopo di aiutarsi vicendevolmente nella ricerca, gli uni
rivelano agli altri la verit che hanno scoperta o che ritengono
di avere scoperta; inoltre, una volta conosciuta la verit,
occorre aderirvi fermamente con assenso personale.
L'uomo coglie e riconosce gli imperativi della legge divina
attraverso la sua coscienza, che  tenuto a seguire fedelmente in
ogni sua attivit per raggiungere il suo fine che  Dio. Non si
deve quindi costringerlo ad agire contro la sua coscienza. E non
si deve neppure impedirgli di agire in conformit ad essa,
soprattutto in campo religioso. Infatti l'esercizio della
religione, per sua stessa natura, consiste anzitutto in atti
interni volontari e liberi, con i quali l'essere umano si dirige
immediatamente verso Dio: e tali atti da un'autorit meramente
umana non possono essere n comandati, n proibiti. Per la
stessa natura sociale dell'essere umano esige che egli esprima
esternamente gli atti interni di religione, comunichi con altri
in materia religiosa e professi la propria religione in modo
comunitario.
Si fa quindi ingiuria alla persona umana e allo stesso ordine
stabilito da Dio per gli esseri umani, quando si nega ad essi il
libero esercizio della religione nella societ, una volta
rispettato l'ordine pubblico informato a giustizia.
Inoltre gli atti religiosi, con i quali in forma privata e
pubblica gli esseri umani con decisione interiore si dirigono a
Dio, trascendono per loro natura l'ordine terrestre e temporale
delle cose. Quindi la potest civile, il cui fine proprio  di
attuare il bene comune temporale, deve certamente rispettare e
favorire la vita religiosa dei cittadini, per evade dal campo
della sua competenza se presume di dirigere o di impedire gli
atti religiosi.
La libert dei gruppi religiosi
4. La libert religiosa che compete alle singole persone, compete
ovviamente ad esse anche quando agiscono in forma comunitaria. I
gruppi religiosi, infatti, sono postulati dalla natura sociale
tanto degli esseri umani, quanto della stessa religione.
A tali gruppi, pertanto, posto che le giuste esigenze dell'ordine
pubblico non siano violate, deve essere riconosciuto il diritto
di essere immuni da ogni misura coercitiva nel reggersi secondo
norme proprie, nel prestare alla suprema divinit il culto
pubblico, nell'aiutare i propri membri ad esercitare la vita
religiosa, nel sostenerli con il proprio insegnamento e nel
promuovere quelle istituzioni nelle quali i loro membri cooperino
gli uni con gli altri ad informare la vita secondo i principi
della propria religione.
Parimenti ai gruppi religiosi compete il diritto di non essere
impediti con leggi o con atti amministrativi del potere civile di
scegliere, educare, nominare e trasferire i propri ministri, di
comunicare con le autorit e con le comunit religiose che vivono
in altre regioni della terra, di costruire edifici religiosi, di
acquistare e di godere di beni adeguati.
I gruppi religiosi hanno anche il diritto di non essere impediti
di insegnare e di testimoniare pubblicamente la propria fede, a
voce e per scritto. Per, nel diffondere la fede religiosa e
nell'introdurre pratiche religiose, si deve evitare ogni modo di
procedere in cui ci siano spinte coercitive o sollecitazioni
disoneste o stimoli meno retti, specialmente nei confronti di
persone prive di cultura o senza risorse: un tale modo di agire
va considerato come abuso del proprio diritto e come lesione del
diritto altrui.
Inoltre la libert religiosa comporta pure che i gruppi religiosi
non siano impediti di manifestare liberamente la virt singolare
della propria dottrina nell'ordinare la societ e nel vivificare
ogni umana attivit. Infine, nel carattere sociale della natura
umana e della stessa religione si fonda il diritto in virt del
quale gli esseri umani, mossi dalla propria convinzione
religiosa, possano liberamente riunirsi e dar vita ad
associazioni educative, culturali, caritative e sociali.
La libert religiosa della famiglia
5. Ad ogni famiglia--societ che gode di un diritto proprio e
primordiale--compete il diritto di ordinare liberamente la
propria vita religiosa domestica sotto la direzione dei genitori.
A questi spetta il diritto di determinare l'educazione religiosa
da impartire ai propri figli secondo la propria persuasione
religiosa. Quindi deve essere dalla potest civile riconosciuto
ai genitori il diritto di scegliere, con vera libert, le scuole
e gli altri mezzi di educazione, e per una tale libert di scelta
non debbono essere gravati, n direttamente n indirettamente, da
oneri ingiusti. Inoltre i diritti dei genitori sono violati se i
figli sono costretti a frequentare lezioni scolastiche che non
corrispondono alla persuasione religiosa dei genitori, o se viene
imposta un'unica forma di educazione dalla quale sia esclusa ogni
formazione religiosa.
Cura della libert religiosa
6. Poich il bene comune della societ--che si concreta
nell'insieme delle condizioni sociali, grazie alle quali gli
uomini possono perseguire il loro perfezionamento pi riccamente
o con maggiore facilit --consiste soprattutto nella salvaguardia
dei diritti della persona umana e nell'adempimento dei rispettivi
doveri, adoperarsi positivamente per il diritto alla libert
religiosa spetta tanto ai cittadini quanto ai gruppi sociali, ai
poteri civili, alla Chiesa e agli altri gruppi religiosi: a
ciascuno nel modo ad esso proprio, tenuto conto del loro
specifico dovere verso il bene comune.
Tutelare e promuovere gli inviolabili diritti dell'uomo  dovere
essenziale di ogni potere civile. Questo deve quindi assicurare a
tutti i cittadini, con leggi giuste e con mezzi idonei,
l'efficace tutela della libert religiosa, e creare condizioni
propizie allo sviluppo della vita religiosa, cosicch i cittadini
siano realmente in grado di esercitare i loro diritti attinenti
la religione e adempiere i rispettivi doveri, e la societ goda
dei beni di giustizia e di pace che provengono dalla fedelt
degli uomini verso Dio e verso la sua santa volont.
Se, considerate le circostanze peculiari dei popoli
nell'ordinamento giuridico di una societ viene attribuita ad un
determinato gruppo religioso una speciale posizione civile, 
necessario che nello stesso tempo a tutti i cittadini e a tutti i
gruppi religiosi venga riconosciuto e sia rispettato il diritto
alla libert in materia religiosa.
Infine il potere civile deve provvedere che l'eguaglianza
giuridica dei cittadini, che appartiene essa pure al bene comune
della societ, per motivi religiosi non sia mai lesa, apertamente
o in forma occulta, e che non si facciano fra essi
discriminazioni.
Da ci segue che non  permesso al pubblico potere imporre ai
cittadini con la violenza o con il timore o con altri mezzi la
professione di una religione qualsivoglia oppure la sua
negazione, o di impedire che aderiscano ad un gruppo religioso o
che se ne allontanino. Tanto pi poi si agisce contro la volont
di Dio e i sacri diritti della persona e il diritto delle genti
quando si usa, in qualunque modo, la violenza per distruggere o
per comprimere la stessa religione o in tutto il genere umano
oppure in qualche regione o in un determinato gruppo.
I limiti della libert religiosa
7. Il diritto alla libert in materia religiosa viene esercitato
nella societ umana; di conseguenza il suo esercizio  regolato
da alcune norme.
Nell'esercizio di ogni libert si deve osservare il principio
morale della responsabilit personale e sociale: nell'esercitare
i propri diritti i singoli esseri umani e i gruppi sociali, in
virt della legge morale, sono tenuti ad avere riguardo tanto ai
diritti altrui, quanto ai propri doveri verso gli altri e verso
il bene comune. Con tutti si  tenuti ad agire secondo giustizia
ed umanit.
Inoltre, poich la societ civile ha il diritto di proteggersi
contro i disordini che si possono verificare sotto pretesto della
libert religiosa, spetta soprattutto al potere civile prestare
una tale protezione; ci per va compiuto non in modo arbitrario
o favorendo iniquamente una delle parti, ma secondo norme
giuridiche, conformi all'ordine morale obiettivo: norme
giuridiche postulate dall'efficace difesa dei diritti e dalla
loro pacifica armonizzazione a vantaggio di tutti i cittadini, da
una sufficiente tutela di quella autentica pace pubblica che
consiste in una vita vissuta in comune sulla base di una onesta
giustizia, nonch dalla debita custodia della pubblica moralit.
Questi sono elementi che costituiscono la parte fondamentale del
bene comune e sono compresi sotto il nome di ordine pubblico. Per
il resto nella societ va rispettata la norma secondo la quale
agli esseri umani va riconosciuta la libert pi ampia possibile,
e la loro libert non deve essere limitata, se non quando e in
quanto  necessario.
Educazione all'esercizio della libert
8. Nella nostra et gli esseri umani, a motivo di molteplici
fattori, vivono in un'atmosfera di pressioni e corrono il
pericolo di essere privati della facolt di agire liberamente e
responsabilmente. D'altra parte non sembrano pochi quelli che,
sotto il pretesto della libert, respingono ogni dipendenza e
apprezzano poco la dovuta obbedienza.
Ragione per cui questo Concilio Vaticano esorta tutti, ma
soprattutto coloro che sono impegnati in compiti educativi, ad
adoperarsi per formare esseri umani i quali, nel pieno
riconoscimento dell'ordine morale, sappiano obbedire alla
legittima autorit e siano amanti della genuina libert, esseri
umani cio che siano capaci di emettere giudizi personali nella
luce della verit, di svolgere le proprie attivit con senso di
responsabilit, e che si impegnano a perseguire tutto ci che 
vero e buono, generosamente disposti a collaborare a tale scopo
con gli altri.
La libert religiosa, quindi, deve pure essere ordinata e
contribuire a che gli esseri umani adempiano con maggiore
responsabilit i loro doveri nella vita sociale.
                               II.
        LA LIBERT RELIGIOSA ALLA LUCE DELLA RIVELAZIONE
La dottrina della libert religiosa affonda le radici nella
Rivelazione
9. Quanto questo Concilio Vaticano dichiara sul diritto degli
esseri umani alla libert religiosa ha il suo fondamento nella
dignit della persona, le cui esigenze la ragione umana venne
conoscendo sempre pi chiaramente attraverso l'esperienza dei
secoli. Anzi, una tale dottrina sulla libert affonda le sue
radici nella Rivelazione divina, per cui tanto pi va rispettata
con sacro impegno dai cristiani. Quantunque, infatti, la
Rivelazione non affermi esplicitamente il diritto all'immunit
dalla coercizione esterna in materia religiosa, fa tuttavia
conoscere la dignit della persona umana in tutta la sua
ampiezza, mostra il rispetto di Cristo verso la libert umana
degli esseri umani nell'adempimento del dovere di credere alla
parola di Dio, e ci insegna lo spirito che i discepoli di una
tale Maestro devono assimilare e manifestare in ogni loro azione.
Tutto ci illustra i principi generali sopra cui si fonda la
dottrina della presente dichiarazione sulla libert religiosa. E
anzitutto, la libert religiosa nella societ  in piena
rispondenza con la libert propria dell'atto di fede cristiana.
Libert dell'atto di fede
10. Un elemento fondamentale della dottrina cattolica, contenuto
nella parola di Dio e costantemente predicato dai Padri,  che
gli esseri umani sono tenuti a rispondere a Dio credendo
volontariamente; nessuno, quindi, pu essere costretto ad
abbracciare la fede contro la sua volont. Infatti, l'atto di
fede  per sua stessa natura un atto volontario, giacch gli
essere umani, redenti da Cristo Salvatore e chiamati in Cristo
Ges ad essere figli adottivi, non possono aderire a Dio che ad
essi si rivela, se il Padre non li trae e se non prestano a Dio
un ossequio di fede ragionevole e libero.  quindi pienamente
rispondente alla natura della fede che in materia religiosa si
escluda ogni forma di coercizione da parte degli esseri umani. E
perci un regime di libert religiosa contribuisce non poco a
creare quell'ambiente sociale nel quale gli esseri umani possono
essere invitati senza alcuna difficolt alla fede cristiana, e
possono abbracciarla liberamente e professarla con vigore in
tutte le manifestazioni della vita.
Modo di agire di Cristo e degli apostoli
11. Dio chiama gli esseri umani al suo servizio in spirito e
verit; per cui essi sono vincolati in coscienza a rispondere
alla loro vocazione, ma non coartati. Egli, infatti, ha riguardo
della dignit della persona umana da lui creata, che deve godere
di libert e agire con responsabilit. Ci  apparso in grado
sommo in Cristo Ges, nel quale Dio ha manifestato se stesso e le
sue vie in modo perfetto. Infatti Cristo, che  Maestro e Signore
nostro, mite ed umile di cuore ha invitato e attratto i discepoli
pazientemente. Certo, ha sostenuto e confermato la sua
predicazione con i miracoli per suscitare e confortare la fede
negli uditori, ma senza esercitare su di essi alcuna coercizione
Ha pure rimproverato l'incredulit degli uditori, lasciando per
la punizione a Dio nel giorno del giudizio. Mandando gli apostoli
nel mondo, disse loro: " Chi avr creduto e sar battezzato, sar
salvo. Chi invece non avr creduto sar condannato " (Mc 16,16).
ma conoscendo che la zizzania  stata seminata con il grano,
comand di lasciarli crescere tutti e due fino alla mietitura che
avverr alla fine del tempo. Non volendo essere un messia
politico e dominatore con la forza prefer essere chiamato Figlio
dell'uomo che viene " per servire e dare la sua vita in
redenzione di molti " (Mc 10,45). Si present come il perfetto
servo di Dio che " non rompe la canna incrinata e non smorza il
lucignolo che fuma " (Mt 12,20). Riconobbe la potest civile e i
suoi diritti, comandando di versare il tributo a Cesare, ammon
per chiaramente di rispettare i superiori diritti di Dio: "
Rendete a Cesare quello che  di Cesare, e a Dio quello che  di
Dio " (Mt 22,21). Finalmente ha ultimato la sua rivelazione
compiendo nella croce l'opera della redenzione, con cui ha
acquistato agli esseri umani la salvezza e la vera libert.
Infatti rese testimonianza alla verit, per non volle imporla
con la forza a coloro che la respingevano. Il suo regno non si
erige con la spada ma si costituisce ascoltando la verit e
rendendo ad essa testimonianza, e cresce in virt dell'amore con
il quale Cristo esaltato in croce trae a s gli esseri umani.
Gli apostoli, istruiti dalla parola e dall'esempio di Cristo,
hanno seguito la stessa via. Fin dal primo costituirsi della
Chiesa i discepoli di Cristo si sono adoperati per convertire gli
esseri umani a confessare Cristo Signore, non per con un'azione
coercitiva n con artifizi indegni del Vangelo, ma anzitutto con
la forza della parola di Dio, Con coraggio annunziavano a tutti
il proposito di Dio salvatore, " il quale vuole che tutti gli
uomini si salvino ed arrivino alla conoscenza della verit " (1
Tm 2,4); nello stesso tempo, per, avevano riguardo per i deboli,
sebbene fossero nell'errore, mostrando in tal modo come "ognuno
di noi render conto di s a Dio" (Rm 14,12) e sia tenuto ad
obbedire soltanto alla propria coscienza. Come Cristo, gli
apostoli hanno sempre cercato di rendere testimonianza alla
verit di Dio, arditamente osando dinanzi al popolo e ai principi
di " annunziare con fiducia la parola di Dio " (At 4,31). Con
ferma fede ritenevano che lo stesso Vangelo fosse realmente la
forza di Dio per la salvezza di ogni credente. Sprezzando quindi
tutte " le armi carnali " seguendo l'esempio di mansuetudine e di
modestia di Cristo, hanno predicato la parola di Dio pienamente
fiduciosi nella divina virt di tale parola del distruggere le
forze avverse a Dio e nell'avviare gli esseri umani alla fede e
all'ossequio di Cristo, Come il Maestro, cos anche gli apostoli
hanno riconosciuto la legittima autorit civile: " Non vi 
infatti potest se non da Dio ", insegna l'Apostolo, il quale
perci comanda: " Ognuno sia soggetto alle autorit in carica...
Chi si oppone alla potest, resiste all'ordine stabilito da Dio "
(Rm 13,1-5). Nello stesso tempo, per, non hanno avuto timore di
resistere al pubblico potere che si opponeva alla santa volont
di Dio: "  necessario obbedire a Dio prima che agli uomini " (At
5,29). La stessa via hanno seguito innumerevoli martiri e fedeli
attraverso i secoli e in tutta la terra.
La Chiesa segue le tracce di Cristo e degli apostoli
12. La Chiesa pertanto, fedele alla verit evangelica, segue la
via di Cristo e degli apostoli quando riconosce come rispondente
alla dignit dell'uomo e alla rivelazione di Dio il principio
della libert religiosa e la favorisce. Essa ha custodito e
tramandato nel decorso dei secoli la dottrina ricevuta da Cristo
e dagli apostoli. E quantunque nella vita del popolo di Dio,
pellegrinante attraverso le vicissitudini della storia umana, di
quando in quando si siano avuti modi di agire meno conformi allo
spirito evangelico, anzi ad esso contrari, tuttavia la dottrina
della Chiesa, secondo la quale nessuno pu essere costretto con
la forza ad abbracciare la fede, non  mai venuta meno.
Il fermento evangelico ha pure lungamente operato nell'animo
degli esseri umani e molto ha contribuito perch gli uomini lungo
i tempi riconoscessero pi largamente e meglio la dignit della
propria persona e maturasse la convinzione che la persona nella
societ deve essere immune da ogni umana coercizione in materia
religiosa.
La libert della Chiesa
13. Fra le cose che appartengono al bene della Chiesa, anzi al
bene della stessa citt terrena, e che vanno ovunque e sempre
conservate e difese da ogni ingiuria,  certamente di altissimo
valore la seguente: che la Chiesa nell'agire goda di tanta
libert quanta le  necessaria per provvedere alla salvezza degli
esseri umani.  questa, infatti, la libert sacra, di cui
l'unigenito Figlio di Dio ha arricchito la Chiesa acquistata con
il suo sangue. Ed  propria della Chiesa, tanto che quanti
l'impugnano agiscono contro la volont di Dio. La libert della
Chiesa  principio fondamentale nelle relazioni fra la Chiesa e i
poteri pubblici e tutto l'ordinamento giuridico della societ
Civile.
Nella societ umana e dinanzi a qualsivoglia pubblico potere, la
Chiesa rivendica a s la libert come autorit spirituale,
fondata da Cristo Signore, alla quale per mandato divino incombe
l'obbligo di andare nel mondo universo a predicare il Vangelo ad
ogni creatura. Parimenti, la Chiesa rivendica a s la libert in
quanto  una comunit di esseri umani che hanno il diritto di
vivere nella societ civile secondo i precetti della fede
cristiana.
Ora, se vige un regime di libert religiosa non solo proclamato a
parole n solo sancito nelle leggi, ma con sincerit tradotto
realmente nella vita, in tal caso la Chiesa, di diritto e di
fatto, usufruisce di una condizione stabile per l'indipendenza
necessaria all'adempimento della sua divina missione:
indipendenza nella societ, che le autorit ecclesiastiche hanno
sempre pi vigorosamente rivendicato. Nello stesso tempo i
cristiani, come gli altri uomini godono del diritto civile di non
essere impediti di vivere secondo la propria coscienza. Vi 
quindi concordia fra la libert della Chiesa e la libert
religiosa che deve essere riconosciuta come un diritto a tutti
gli esseri umani e a tutte le comunit e che deve essere sancita
nell'ordinamento giuridico delle societ civili.
La missione della Chiesa
14. La Chiesa cattolica per obbedire al divino mandato: "
Istruite tutte le genti (Mt 28,19),  tenuta ad operare
instancabilmente "affinch la parola di Dio corra e sia
glorificata" (2 Ts 3,1).
La Chiesa esorta quindi ardentemente i suoi figli affinch "
anzitutto si facciano suppliche, orazioni, voti, ringraziamenti
per tutti gli uomini... Ci infatti  bene e gradito al cospetto
del Salvatore e Dio nostro, il quale vuole che tutti gli uomini
si salvino ed arrivino alla conoscenza della verit" (1 Tm 2, 1-
4).
I cristiani, per, nella formazione della loro coscienza, devono
considerare diligentemente la dottrina sacra e certa della
Chiesa. Infatti per volont di Cristo la Chiesa cattolica 
maestra di verit e sua missione  di annunziare e di insegnare
autenticamente la verit che  Cristo, e nello stesso tempo di
dichiarare e di confermare autoritativamente i principi
dell'ordine morale che scaturiscono dalla stessa natura umana.
Inoltre i cristiani, comportandosi sapientemente con coloro che
non hanno la fede, s'adoperino a diffondere la luce della vita
con ogni fiducia e con fortezza apostolica, fino all'effusione
del sangue, " nello Spirito Santo, con la carit non simulata,
con la parola di verit" (2 Cor 6,6-7).
Infatti il discepolo ha verso Cristo Maestro il dovere grave di
conoscere sempre meglio la verit da lui ricevuta, di annunciarla
fedelmente e di difenderla con fierezza, non utilizzando mai
mezzi contrari allo spirito evangelico. Nello stesso tempo, per,
la carit di Cristo lo spinge a trattare con amore, con prudenza
e con pazienza gli esseri umani che sono nell'errore o
nell'ignoranza circa la fede. Si deve quindi aver riguardo sia ai
doveri verso Cristo, il Verbo vivificante che deve essere
annunciato, sia ai diritti della persona umana, sia alla misura
secondo la quale Dio attraverso il Cristo distribuisce la sua
grazia agli esseri umani che vengono invitati ad accettare e a
professare la fede liberamente.
                           CONCLUSIONE
15.  manifesto che oggi gli esseri umani aspirano di poter
professare liberamente la religione sia in forma privata che
pubblica; anzi la libert religiosa nella maggior parte delle
costituzioni  gi dichiarata diritto civile ed  solennemente
proclamata in documenti internazionali.
Non mancano per regimi i quali, anche se nelle loro costituzioni
riconoscono la libert del culto religioso, si sforzano di
stornare i cittadini dalla professione della religione e di
rendere assai difficile e pericolosa la vita alle comunit
religiose.
Il sacro Sinodo, mentre saluta con lieto animo quei segni propizi
di questo tempo e denuncia con amarezza questi fatti deplorevoli,
esorta i cattolici e invita tutti gli esseri umani a considerare
con la pi grande attenzione quanto la libert religiosa sia
necessaria, soprattutto nella presente situazione della famiglia
umana.
 infatti manifesto che tutte le genti si vanno sempre pi
unificando, che si fanno sempre pi stretti i rapporti fra gli
esseri umani di cultura e religione diverse, mentre si fa ognora
pi viva in ognuno la coscienza della propria responsabilit
personale. Per cui, affinch nella famiglia umana si instaurino e
si consolidino relazioni di concordia e di pace, si richiede che
ovunque la libert religiosa sia munita di una efficace tutela
giuridica e che siano osservati i doveri e i diritti supremi
degli esseri umani attinenti la libera espressione della vita
religiosa nella societ.
Faccia Dio, Padre di tutti, che la famiglia umana, diligentemente
elevando a metodo nei rapporti sociali l'esercizio della libert
religiosa, in virt della grazia di Cristo e per l'azione dello
Spirito Santo pervenga alla sublime e perenne " libert della
gloria dei figli di Dio" (Rm 8,21).
7 dicembre 1965
