Fonte:  Enchiridion  Vaticanum Vol. 1 - Doc. Concilio Vaticano II (1962-1965)
Autore: Concilio Vaticano II
Luogo:  Roma (S. Pietro), 28 ottobre 1965
Data:   1965/10/28

DECRETO SUL RINNOVAMENTO DELLA VITA RELIGIOSA (PERFECTAE CARITATIS)

1 - Proemio                                  
Principi generali di un conveniente rinnovamento           
Criteri pratici par il rinnovamento                        
Da quali persone deve essere compiuto questo rinnovamento  
Elementi comuni a tutte le forme di vita religiosa         
Primato della vita spirituale                    
Gli istituti interamente dediti alla contemplazione              
Gli istituti votati all'apostolato                     
La fedelt alla vita monastica a conventuale          
La vita religiosa laicale                             
Gli istituti secolari                             
Gli istituti secolari                             
La povert                                  
L'obbedienza                                
La vita comune                              
La clausura delle monache                   
L'abito religioso                           
La formazione dei membri                    
La fondazione di nuovi istituti                       
Le  opere  proprie  all'istituto da conservare, adattare  o  lasciare
Gli istituti e monasteri in decadenza               
L'unione fra istituti religiosi                      
Le conferenze dei superiori maggiori                 
Le vocazioni religiose                            
Conclusione                                  

PROEMIO
1. Il santo Concilio ha mostrato gi in precedenza nella
costituzione " Lumen Gentium ", che il raggiungimento della
carit perfetta per mezzo dei consigli evangelici trae origine
dalla dottrina e dagli esempi del divino Maestro ed appare come
un segno eccellente del regno dei cieli. Ora lo stesso Concilio
intende occuparsi della vita e della disciplina di quegli
istituti, i cui membri fanno professione di castit, di povert e
di obbedienza, e provvedere alle loro necessit secondo le
odierne esigenze.
Fin dai primi tempi della Chiesa vi furono uomini e donne che per
mezzo della pratica dei consigli evangelici vollero seguire
Cristo con maggiore libert ed imitarlo pi da vicino, e
condussero, ciascuno a loro modo, una vita consacrata a Dio.
Molti di essi, sotto l'impulso dello Spirito Santo, vissero una
vita solitaria o fondarono famiglie religiose che la Chiesa con
la sua autorit volentieri accolse ed approv. Cosicch per
disegno divino si svilupp una meravigliosa variet di comunit
religiose, che molto ha contribuito a far s che la Chiesa non
solo sia atta ad ogni opera buona e preparata al suo ministero
per l'edificazione del corpo di Cristo (cfr. Ef 4,12), ma
attraverso la variet dei doni dei suoi figli appaia altres come
una sposa adornata per il suo sposo (cfr. Ap 21,2), e per mezzo
di essa si manifesti la multiforme sapienza di Dio (cfr. Ef 3,
10).
In tanta variet di doni, tutti coloro che, chiamati da Dio alla
pratica dei consigli evangelici, ne fanno fedelmente professione,
si consacrano in modo speciale al Signore, seguendo Cristo che,
casto e povero (cfr. Mt 8,20; Lc 9,58), redense e santific gli
uomini con la sua obbedienza spinta fino alla morte di croce
(cfr. Fil 2,8). Cos essi, animati dalla carit che lo Spirito
Santo infonde nei loro cuori (cfr. Rm 5,5) sempre pi vivono per
Cristo e per il suo corpo che  la Chiesa (cfr. Col 1,24). Quanto
pi fervorosamente, adunque, vengono uniti a Cristo con questa
donazione di s che abbraccia tutta la vita, tanto pi si
arricchisce la vitalit della Chiesa ed il suo apostolato diviene
vigorosamente fecondo.
Affinch poi il superiore valore della vita consacrata per mezzo
della professione dei consigli evangelici, nonch la sua
necessaria funzione nelle presenti circostanze riescano di
maggior vantaggio alla Chiesa, questo sacro Concilio sancisce le
seguenti norme, che riguardano soltanto i principi generali del
rinnovamento della vita e della disciplina da attuarsi nelle
famiglie religiose, come pure nelle societ di vita comune senza
voti e negli istituti secolari, conservando ognuno la propria
fisionomia. Le norme particolari che riguardano la esposizione e
l'applicazione di questi principi saranno poi emanate dalla
competente autorit ecclesiastica dopo il Concilio.
Rinnovamento e adattamento
2. Il rinnovamento della vita religiosa comporta il continuo
ritorno alle fonti di ogni forma di vita cristiana e alla
primitiva ispirazione degli istituti, e nello stesso tempo
l'adattamento degli istituti stessi alle mutate condizioni dei
tempi. Questo rinnovamento, sotto l'influsso dello Spirito Santo
e la guida della Chiesa, deve attuarsi secondo i seguenti
principi:
a) Essendo norma fondamentale della vita religiosa il seguire
Cristo come viene insegnato dal Vangelo, questa norma deve essere
considerata da tutti gli istituti come la loro regola suprema.
b) Torna a vantaggio della Chiesa stessa che gli istituti abbiano
una loro propria fisionomia ed una loro propria funzione. Perci
si conoscano e si osservino fedelmente lo spirito e le finalit
proprie dei fondatori, come pure le sane tradizioni, poich tutto
ci costituisce il patrimonio di ciascun istituto.
c) Tutti gli istituti partecipino alla vita della Chiesa e
secondo la loro indole facciano propri e sostengano nella misura
delle proprie possibilit le sue iniziative e gli scopi che essa
si propone di raggiungere nei vari campi, come in quello biblico,
liturgico, dogmatico, pastorale, ecumenico, missionario e
sociale.
d) Gli istituti procurino ai loro membri un'appropriata
conoscenza sia della condizione umana nella loro epoca, sia dei
bisogni della Chiesa, in modo che essi, sapendo rettamente
giudicare le circostanze attuali di questo mondo secondo i
criteri della fede e ardendo di zelo apostolico, siano in grado
di giovare agli altri pi efficacemente.
e) Essendo la vita religiosa innanzitutto ordinata a far s che i
suoi membri seguano Cristo e si uniscano a Dio con la professione
dei consigli evangelici, bisogna tener ben presente che le
migliori forme di aggiornamento non potranno avere successo, se
non saranno animate da un rinnovamento spirituale. A questo
spetta sempre il primo posto anche nelle opere esterne di
apostolato.
3. Il modo di vivere, di pregare e di agire deve convenientemente
adattarsi alle odierne condizioni fisiche e psichiche dei
religiosi, come pure, per quanto  richiesto dalla natura di
ciascun istituto, alle necessit dell'apostolato, alle esigenze
della cultura, alle circostanze sociali ed economiche; e ci
dovunque, ma specialmente nei luoghi di missione. Anche il modo
di governare deve essere sottoposto ad esame secondo gli stessi
criteri. Perci le costituzioni, i " direttori ", i libri delle
usanze, delle preghiere e delle cerimonie ed altre simili
raccolte siano convenientemente riesaminati e, soppresse le
prescrizioni che non sono pi attuali, vengano modificati in base
ai documenti emanati da questo sacro Concilio.
4. Non  possibile procedere ad un rinnovamento efficace e a un
vero adattamento senza la collaborazione di tutti i membri
dell'istituto. Ma stabilire le norme dell'aggiornamento e
fissarne le leggi, come pure determinare un sufficiente e
prudente periodo di prova,  compito che spetta soltanto alle
competenti autorit, soprattutto ai capitoli generali, salva
restando, quando sia necessaria, l'approvazione della santa Sede
o degli ordinari del luogo, a norma del diritto. I superiori poi,
in tutto ci che riguarda le sorti dell'intero istituto,
consultino ed ascoltino come si conviene i membri. Per
l'aggiornamento dei monasteri femminili si potranno ottenere
anche i voti e le consultazioni delle adunanze delle federazioni
o di altre riunioni legalmente convocate. Tutti per devono tener
presente che l'auspicato rinnovamento, pi che nel moltiplicare
le leggi,  da riporsi in una pi coscienziosa osservanza della
regola e delle costituzioni.
Elementi comuni a tutte le forme di vita religiosa
5. I membri di qualsiasi istituto ricordino anzi tutto di aver
risposto alla divina chiamata con la professione dei consigli
evangelici, in modo che essi non solo morti al peccato (cfr. Rm
6,11), ma rinunziando anche al mondo, vivano per Dio solo. Tutta
la loro vita, infatti,  stata posta al suo servizio, ci
costituisce una speciale consacrazione che ha le sue profonde
radici nella consacrazione battesimale l'esprime con maggior
pienezza. Avendo poi la Chiesa ricevuto questa loro donazione di
s, sappiano di essere anche al servizio della Chiesa. Tale
servizio di Dio deve in essi stimolare e favorire l'esercizio
delle virt, specialmente dell'umilt e dell'obbedienza, della
fortezza e della castit, con cui si partecipa all'annientamento
del Cristo (cfr. Fil 2,7-8), e insieme alla sua vita nello
Spirito (cfr. Rm 8,1-13). I religiosi dunque, fedeli alla loro
professione, lasciando ogni cosa per amore di Cristo (cfr. Mc
10,28), lo seguano (cfr. Mt 19,21) come l'unica cosa necessaria
(cfr. Lc 10,42), ascoltandone le parole (cfr. Lc 10,39), pieni di
sollecitudine per le cose sue (cfr. 1 Cor 7,32). Perci 
necessario che i membri di qualsiasi istituto, avendo di mira
unicamente e sopra ogni cosa Dio, uniscano la contemplazione, con
cui aderiscono a Dio con la mente e col cuore, e l'ardore
apostolico, con cui si sforzano di collaborare all'opera della
redenzione e dilatare il regno di Dio.
Primato della vita spirituale
6. Coloro che fanno professione dei consigli evangelici, prima di
ogni cosa cerchino ed amino Dio che ci ha amati per primo (cfr. 1
Gv 4,10), e in tutte le circostanze si sforzino di alimentare la
vita nascosta con Cristo in Dio (cfr. Col 3,3), donde scaturisce
e riceve impulso l'amore del prossimo per la salvezza del mondo e
l'edificazione della Chiesa. Questa carit anima e guida anche la
stessa pratica dei consigli evangelici. Perci i membri degli
istituti coltivino con assiduit lo spirito di preghiera e la
preghiera stessa, attingendoli dalle fonti genuine della
spiritualit cristiana. In primo luogo abbiano quotidianamente in
mano la sacra Scrittura, affinch dalla lettura e dalla
meditazione dei libri sacri imparino " la sovreminente scienza di
Ges Cristo " (Fil 3,8). Compiano le funzioni liturgiche,
soprattutto il sacrosanto mistero dell'eucaristia, pregando
secondo lo spirito della Chiesa col cuore e con le labbra, ed
alimentino presso questa ricchissima fonte la propria vita
spirituale. In tal modo, nutriti alla mensa della legge divina e
del sacro altare, amino fraternamente le membra di Cristo; con
spirito filiale circondino di riverenza e di affetto i pastori;
sempre pi intensamente vivano e sentano con la Chiesa e si
mettano a completo servizio della sua missione.
La vita contemplativa
7. Gli istituti dediti interamente alla contemplazione, in modo
tale che i loro membri si occupano unicamente di Dio nella
solitudine e nel silenzio, i continua preghiera e intensa
penitenza conservano sempre, pur nella urgente necessit di
apostolato attivo, un posto eminente nel corpo mistico di Cristo
in cui " nessun membro ha la stessa funzione " (Rm 12,4). Essi
infatti offrono a Dio un eccellente sacrificio di lode; e
producendo frutti abbondantissimi di santit, sono di onore e di
esempio al popolo di Dio, cui danno incremento con una segreta
fecondit apostolica. In tal modo costituiscono una gloria per la
Chiesa e una sorgente di grazie celesti. Tuttavia il loro genere
di vita sia riveduto secondo i principi e i criteri di
aggiornamento sopra indicati, nel pieno rispetto della loro
separazione dal mondo e degli esercizi propri della vita
contemplativa.
La vita attiva
8. Vi sono nella Chiesa moltissimi istituti, clericali o laicali,
dediti alle varie opere di apostolato. Essi hanno differenti doni
secondo la grazia che  stata loro data: chi ha il dono del
ministero, chi insegna, chi esorta, chi dispensa con liberalit,
chi fa opere di misericordia con gioia (cfr. Rm 12,5-8) " Vi 
variet di doni, ma  lo stesso Spirito " (1 Cor 12,4). In questi
istituti l'azione apostolica e caritatevole rientra nella natura
stessa della vita religiosa, in quanto costituisce un ministero
sacro e un'opera di carit, che sono stati loro affidati dalla
Chiesa e devono essere esercitati in suo nome. Perci tutta la
vita religiosa dei membri sia compenetrata di spirito apostolico,
e tutta l'azione apostolica sia animata da spirito religioso.
Affinch dunque i religiosi corrispondano in primo luogo alla
loro vocazione che li chiama a seguire Cristo e servano Cristo
nelle sue membra, bisogna che la loro azione apostolica si svolga
in intima unione con lui. Con ci viene alimentata la carit
stessa verso Dio e verso gli uomini. Perci detti istituti
adattino convenientemente le loro osservanze e i loro usi alle
esigenze dell'apostolato cui si dedicano. Siccome poi molteplici
sono le forme di vita religiosa consacrata alle opere di
apostolato,  necessario che l'aggiornamento tenga conto di
questa diversit e che, nei vari istituti, la vita dei membri a
servizio di Cristo sia sostentata con mezzi propri e rispondenti
allo scopo.
La vita monastica e conventuale
9. Sia fedelmente conservata e sempre pi rifulga nel suo genuino
spirito, sia in Oriente che in Occidente, la veneranda
istituzione della vita monastica che lungo il corso dei secoli si
acquist insigni benemerenze verso la Chiesa e la societ.
Ufficio principale dei monaci  quello di prestare umile e
insieme nobile servizio alla divina maest entro le mura del
monastero, sia dedicandosi interamente al culto divino con una
vita di nascondimento, sia assumendo qualche legittimo incarico
di apostolato o di carit cristiana. Mantenendo pertanto la
fisionomia caratteristica del proprio istituto, i monaci
rinnovino le antiche tradizioni di beneficenza e le adattino agli
odierni bisogni delle anime, in modo che i monasteri siano come
altrettanti centri viventi di edificazione del popolo cristiano.
Parimenti gli istituti religiosi, i quali per regola uniscono
strettamente la vita apostolica all'ufficio corale e alle
osservanze monastiche, armonizzino il loro modo di vivere con le
esigenze del loro apostolato, in maniera tale da conservare
fedelmente il loro genere di vita, essendo esso di grande
vantaggio per la Chiesa.
La vita religiosa laicale
10. La vita religiosa laicale, tanto maschile quanto femminile,
costituisce uno stato in s completo di professione dei consigli
evangelici. Perci il sacro Concilio, che ha grande stima di esso
poich tanta utilit arreca all'attivit pastorale della Chiesa
nell'educazione della giovent, nell'assistenza agli infermi e in
altri ministeri, conferma i membri di tale forma di vita
religiosa nella loro vocazione e li esorta ad adattare la loro
vita alle odierne esigenze. Il sacro Concilio dichiara non
esservi alcun impedimento a che nelle comunit religiose di
fratelli, essendo fermamente mantenuto il carattere laico di
questi istituti, per disposizione del capitolo generale alcuni
membri ricevano gli ordini sacri, allo scopo di provvedere nelle
proprie case alle necessit del servizio sacerdotale.
11. Gli istituti secolari, pur non essendo istituti religiosi,
tuttavia comportano una vera e completa professione dei consigli
evangelici nel mondo, riconosciuta come tale dalla Chiesa. Tale
professione conferisce una consacrazione agli uomini e alle
donne, ai laici e ai chierici che vivono nel mondo. Perci essi
anzitutto intendano darsi totalmente a Dio nella perfetta carit,
e gli istituti stessi conservino la loro propria particolare
fisionomia, cio quella secolare, per essere in grado di
esercitare efficacemente e dovunque il loro specifico apostolato
nella vita secolare e come dal seno della vita secolare. Tuttavia
sappiano che non potranno assolvere un compito cos importante se
i loro membri non riceveranno una tale formazione nelle cose
divine e umane da diventare realmente nel mondo un lievito
destinato a dare vigore e incremento al corpo di Cristo. I
superiori perci seriamente procurino di dare ai loro sudditi una
istruzione specialmente spirituale e di sviluppare ulteriormente
la loro formazione.
I tre voti religiosi:
a) castit
12. La castit " per il regno dei cieli " (Mt 19,12), quale viene
professata dai religiosi, deve essere apprezzata come un insigne
dono della grazia. Essa infatti rende libero in maniera speciale
il cuore dell'uomo (cfr. 1 Cor 7,32-35), cosi da accenderlo
sempre pi di carit verso Dio e verso tutti gli uomini; per
conseguenza essa costituisce un segno particolare dei beni
celesti, nonch un mezzo efficacissimo offerto ai religiosi per
potere generosamente dedicarsi al servizio divino e alle opere di
apostolato. In tal modo essi davanti a tutti i fedeli sono un
richiamo di quella mirabile unione operata da Dio e che si
manifester pienamente nel secolo futuro, mediante la quale la
Chiesa ha Cristo come unico suo sposo.
Bisogna adunque che i religiosi, sforzandosi di mantener fede
alla loro professione, credano nelle parole del Signore e,
fidando nell'aiuto divino, non presumano delle loro forze, ma
pratichino la mortificazione e la custodia dei sensi. E neppure
trascurino i mezzi naturali che giovano alla sanit mentale e
fisica. In tal modo essi non potranno essere influenzati dalle
false teorie, che sostengono essere la continenza perfetta
impossibile o nociva al perfezionamento dell'uomo; e, come per un
istinto spirituale, sapranno respingere tutto ci che pu mettere
in pericolo la castit. Inoltre ricordino tutti, specialmente i
superiori, che la castit si potr custodire pi sicuramente se i
religiosi sapranno praticare un vero amore fraterno nella vita
comune.
Poich l'osservanza della continenza perfetta tocca le
inclinazioni pi profonde della natura umana i candidati alla
professione di castit non abbraccino questo stato, n vi siano
ammessi, se non dopo una prova veramente sufficiente e dopo che
sia stata da essi raggiunta una conveniente maturit psicologica
ed affettiva. Essi non solo siano preavvertiti circa i pericoli
ai quali va incontro la castit, ma devono essere educati in
maniera tale da abbracciare il celibato consacrato a Dio
integrandolo nello sviluppo della propria personalit.
b) povert
13. La povert volontariamente abbracciata per mettersi alla
sequela di Cristo, di cui oggi specialmente essa  un segno molto
apprezzato, sia coltivata diligentemente dai religiosi e, se sar
necessario, si trovino nuove forme per esprimerla. Per mezzo di
essa si partecipa alla povert di Cristo, il quale da ricco che
era si fece povero per amore nostro, allo scopo di farci ricchi
con la sua povert (cfr. 2 Cor 8,9; Mt 8,20). Per quanto riguarda
la povert religiosa, non basta dipendere dai superiori nell'uso
dei beni, ma occorre che i religiosi siano poveri effettivamente
e in spirito, avendo il loro tesoro in cielo (cfr. Mt 6,20). Nel
loro ufficio sentano di obbedire alla comune legge del lavoro, e
mentre in tal modo si procurano i mezzi necessari al loro
sostentamento e alle loro opere, allontanino da s ogni eccessiva
preoccupazione e si affidino alla Provvidenza del Padre celeste
(cfr. Mt 6,25).
Le congregazioni religiose nelle loro costituzioni possono
permettere che i loro membri rinuncino ai beni patrimoniali
acquistati o da acquistarsi. Gli istituti stessi, tenendo conto
delle condizioni dei singoli luoghi, cerchino di dare in qualche
modo una testimonianza collettiva della povert, e volentieri
destinino qualche parte dei loro beni alle altre necessit della
Chiesa e al sostentamento dei poveri, che i religiosi tutti
devono amare nelle viscere di Cristo (cfr. Mt 19,21; 25,34-46; Gc
2,15-16; 1 Gv 3,17). Le province e le altre case di istituti
religiosi si scambino tra loro i beni temporali, in modo che le
pi fornite di mezzi aiutino le altre che soffrono la povert.
Quantunque gli istituti, salvo disposizioni contrarie di regole e
costituzioni, abbiano diritto di possedere tutto ci che 
necessario al loro sostentamento e alle loro opere, tuttavia sono
tenuti ad evitare ogni lusso, lucro eccessivo e accumulazione di
beni.
c) obbedienza
14. I religiosi con la professione di obbedienza offrono a Dio la
completa oblazione della propria volont come sacrificio di se
stessi, e per mezzo di esso in maniera pi salda e sicura vengono
uniti alla volont salvifica di Dio. Pertanto, ad imitazione di
Ges Cristo, che venne per fare la volont del Padre (cfr. Gv
4,34; 5,30; Eb 10,7; Sal 39,9), e " prendendo la forma di servo "
(Fil 2,7), dai patimenti sofferti conobbe l'obbedienza (cfr. Eb
5,8), i religiosi, mossi dallo Spirito Santo, si sottomettono in
spirito di fede ai superiori che sono i rappresentanti di Dio, e
sotto la loro guida si pongono al servizio di tutti i fratelli in
Cristo, come Cristo stesso per la sua sottomissione al Padre
venne per servire i fratelli e diede la sua vita in riscatto per
la moltitudine (cfr. Mt 20,28; Gv 10,14-18). Cos essi si
vincolano sempre pi strettamente al servizio della Chiesa e si
sforzano di raggiungere la misura della piena statura di Cristo
(cfr. Ef 4,13).
Perci i religiosi, in spirito di fede e di amore verso la
volont di Dio, secondo quanto prescrivono la regola e le
costituzioni, prestino umile ossequio ai loro superiori col
mettere a disposizione tanto le energie della mente e della
volont, quanto i doni di grazia e di natura, nella esecuzione
degli ordini e nel compimento degli uffici loro assegnati, nella
certezza di dare la propria collaborazione alla edificazione del
corpo di Cristo secondo il piano di Dio. Cos l'obbedienza
religiosa, lungi dal diminuire la dignit della persona umana, la
conduce alla maturit, facendo crescere la libert dei figli di
Dio.
I superiori poi, dovendo un giorno rendere conto a Dio delle
anime che sono state loro affidate (cfr. Eb 13,17), docili alla
volont di Dio nel compimento del loro ufficio, esercitino
l'autorit in spirito di servizio verso i fratelli, in modo da
esprimere la carit con cui Dio li ama. Governino come figli di
Dio quelli che sono loro sottomessi, con rispetto della persona
umana e facendo sl che la loro soggezione sia volontaria. Per
conseguenza concedano loro la dovuta libert, specialmente per
quanto riguarda il sacramento della penitenza e la direzione
della coscienza. Guidino i religiosi in maniera tale che questi,
nell'assolvere i propri compiti e nell'intraprendere iniziative,
cooperino con un'obbedienza attiva e responsabile. Perci i
superiori ascoltino volentieri i religiosi e promuovano l'unione
delle loro forze per il bene dell'istituto e della Chiesa, pur
rimanendo ferma la loro autorit di decidere e di comandare ci
che si deve fare.
I capitoli e i consigli eseguiscano fedelmente i compiti che sono
stati loro affidati nel governo, e tutti a loro modo siano
l'espressione della partecipazione e dell'interesse di tutti i
membri per il bene della intera comunit.
La vita comune
15. La vita in comune perseveri nella preghiera e nella comunione
di uno stesso spirito, nutrita della dottrina del Vangelo, della
santa liturgia e soprattutto dell'eucaristia (cfr. At 2,42),
sull'esempio della Chiesa primitiva, in cui la moltitudine dei
credenti era d'un cuore solo e di un'anima sola (cfr. At 4,32). I
religiosi, come membri di Cristo, in fraterna comunanza di vita
si prevengano gli uni gli altri nel rispetto scambievole (cfr. Rm
12,10), portando gli uni i pesi degli altri (cfr. Gal 6,2).
Infatti con l'amore di Dio diffuso nei cuori per mezzo dello
Spirito Santo (cfr. Rm 5,5), la comunit come una famiglia unita
nel nome del Signore gode della sua presenza (cfr. Mt 18,20). La
carit  poi il compimento della legge (cfr. Rm 13,10) e vincolo
di perfezione (cfr. Col 3,14), e per mezzo di essa noi sappiamo
di essere passati dalla morte alla vita (cfr. 1 Gv 3,14). Anzi
l'unit dei fratelli manifesta l'avvento di Cristo (cfr. Gv
13,35; 17,21), e da essa promana grande energia per l'apostolato.
Allo scopo poi di rendere pi intimo il vincolo di fraternit fra
i religiosi, coloro che sono chiamati conversi, coadiutori o con
altro nome, siano strettamente associati alla vita e alle opere
della comunit. Se le circostanze non consigliano proprio di fare
diversamente, bisogna far s che negli istituti femminili si
arrivi ad un'unica categoria di suore. In tal caso, si manterr
solamente tra le persone la diversit richiesta dalla distinzione
delle varie opere a cui le suore o per speciale vocazione divina
o per particolare attitudine sono destinate.
I monasteri e gli istituti maschili non del tutto laicali possono
accettare, secondo la loro indole e a norma delle costituzioni,
chierici e laici, in pari misura e con eguali diritti ed
obblighi, eccettuati quelli che scaturiscono dall'ordine sacro.
La clausura femminile
16. La clausura papale per le monache di vita unicamente
contemplativa rimanga in vigore, ma si aggiorni secondo le
condizioni dei tempi e dei luoghi, abolendo le usanze che non
hanno pi ragione di esistere, dopo che sono stati ascoltati i
pareri dei monasteri stessi. Le altre monache invece, che per
loro regola si dedicano alle opere esterne di apostolato, siano
esenti dalla clausura papale, in modo da essere in grado di
attendere meglio ai loro impegni di apostolato; rimanga in vigore
tuttavia la clausura a norma delle loro costituzioni.
L'abito religioso
17. L'abito religioso, segno della consacrazione, sia semplice e
modesto, povero e nello stesso tempo decoroso, come pure
rispondente alle esigenze della salute e adatto sia ai tempi e ai
luoghi, sia alle necessit dell'apostolato. Gli abiti dei
religiosi e delle religiose che non concordano con queste norme,
siano modificati.
L'aggiornamento e la formazione religiosa
18. L'aggiornamento degli istituti dipende in massima parte dalla
formazione dei loro membri. Perci gli stessi religiosi non
chierici e le religiose non siano destinate alle opere di
apostolato immediatamente dopo il noviziato, ma la loro
formazione religiosa ed apostolica, dottrinale e tecnica, col
conseguimento anche dei titoli specifici, si protragga
convenientemente in apposite case.
Per evitare poi il pericolo che l'adattamento alle esigenze del
nostro tempo sia solo esteriore o che siano impari al proprio
compito coloro che per regola attendono all'apostolato esterno, i
religiosi, secondo le capacit intellettuali e il carattere di
ciascuno, siano convenientemente istruiti intorno alla mentalit
e ai costumi della vita sociale odierna. Attraverso la fusione
armonica dei vari elementi la formazione deve avvenire in maniera
tale da contribuire all'unit di vita dei religiosi stessi.
Per tutta la vita poi i religiosi si adoperino a perfezionare
diligentemente questa cultura spirituale, dottrinale e tecnica, e
i superiori, nella misura del possibile, procurino loro a questo
scopo l'occasione opportuna, i mezzi e il tempo necessari.  pure
dovere dei superiori provvedere alla scelta accurata e alla
solida preparazione dei direttori, dei maestri spirituali e dei
professori.
19. Nel fondare nuovi istituti si deve ben ponderare la necessit
o almeno la grande utilit nonch la possibilit di sviluppo,
affinch non sorgano imprudentemente istituti inutili o
sprovvisti di sufficiente vigore. In modo speciale si abbia cura
di promuovere e coltivare le forme di vita religiosa nelle Chiese
di nuova fondazione, e in ci si tenga conto del carattere e dei
costumi degli abitanti, come pure delle condizioni di vita e
delle consuetudini locali.
Le opere degli istituti
20. Gli istituti mantengano e svolgano fedelmente le opere
proprie e, tenendo presente l'utilit della Chiesa universale e
delle diocesi, adattino le opere stesse alle necessit dei tempi
e dei luoghi, adoperando i mezzi opportuni e anche nuovi, e
tralasciando invece quelle opere che oggi non corrispondono pi
allo spirito e alla vera natura dell'istituto. Si deve
assolutamente conservare negli istituti religiosi lo spirito
missionario, e, secondo la natura propria di ciascuno, adattarlo
alle condizioni odierne in modo che sia resa pi efficace la
predicazione del Vangelo a tutte le genti.
Istituti e monasteri in decadenza
21. Agli istituti invece e ai monasteri che, dopo essere stato
ascoltato il parere degli ordinari del luogo interessati, a
giudizio della santa Sede non offrono fondata speranza che in
seguito possano rifiorire, Si proibisca di ricevere ancora novizi
in avvenire, e, se sar possibile, siano uniti ad un altro
istituto o monastero pi fiorente che non differisca molto nelle
finalit e nello spirito.
Le federazioni tra i religiosi
22. Gli istituti e i monasteri " sui iuris ", secondo
l'opportunit e con l'approvazione della santa Sede, promuovano
tra di loro federazioni, se appartengono in qualche maniera alla
stessa famiglia religiosa; oppure unioni, se hanno quasi uguali
le costituzioni e gli usi e sono animati dallo stesso spirito,
soprattutto se sono troppo esigui; oppure associazioni, se
attendono alle stesse o a simili opere di apostolato.
23. Si devono favorire conferenze o consigli dei superiori
maggiori eretti dalla santa Sede, i quali possono molto
contribuire a far conseguire meglio il fine proprio dei singoli
istituti, a promuovere una pi efficace collaborazione per il
bene della Chiesa, a distribuire pi razionalmente gli operai
dell'Evangelo in un determinato territorio, nonch a trattare le
questioni che i religiosi hanno in comune e a stabilire una
conveniente opera di coordinamento e di collaborazione con le
conferenze episcopali per quanto riguarda l'esercizio
dell'apostolato. Conferenze di questo genere si possono istituire
anche per gli istituti secolari.
La scelta delle vocazioni
24. I sacerdoti e gli educatori cristiani facciano seri sforzi,
affinch per mezzo di vocazioni religiose, scelte in maniera
conveniente ed accurata, la Chiesa riceva nuovi sviluppi in piena
corrispondenza con le necessit del momento. Anche nella
predicazione ordinaria si tratti pi frequentemente dei consigli
evangelici e della scelta dello stato religioso. I genitori,
curando l'educazione cristiana dei figli, coltivino e
custodiscano nei loro cuori la vocazione religiosa. Agli istituti
poi  lecito, allo scopo di suscitare vocazioni, curare la
propria propaganda e la ricerca dei candidati, purch ci avvenga
con la dovuta prudenza e nell'osservanza delle norme stabilite
dalla santa Sede e dall'ordinario del luogo. Ricordino tuttavia i
religiosi che l'esempio della propria vita costituisce la
migliore raccomandazione del proprio istituto ed il migliore
invito ad abbracciare lo stato religioso.
Conclusione
25. Gli istituti per i quali sono state emanate queste norme di
aggiornamento corrispondano prontamente alla loro divina
vocazione e al compito che oggi devono assolvere nella Chiesa. Il
sacro Concilio infatti molto apprezza il loro genere di vista
casta, povera e obbediente, di cui Cristo stesso  il modello, e
ripone ferma speranza nella loro cos feconda opera, sia nascosta
che conosciuta da tutti. Tutti i religiosi perci, animati da
fede integra, da carit verso Dio e il prossimo, dall'amore alla
croce e dalla speranza nella futura gloria, diffondano in tutto
il mondo la buona novella di Cristo, in modo che la loro
testimonianza sia visibile a tutti e sia glorificato il Padre
nostro che  nei cieli (cfr. Mt 5,16). Cos, per l'intercessione
della dolcissima vergine Maria madre di Dio, " la cui vita 
modello per tutti " essi progrediranno ogni giorno pi ed
apporteranno frutti di salvezza sempre pi abbondanti.
28 ottobre 1965
