Fonte:   Enchiridion Vaticanum Vol. 1 - Doc. Concilio Vaticano II (1962-1965)
Autore:  Concilio Vaticano II
Luogo:   Roma (S. Pietro), 28 ottobre 1965
Data:    1965/10/28

DECRETO SULL'UFFICIO PASTORALE DEI VESCOVI NELLA CHIESA (CHRISTUS DOMINUS)

Proemio
Il papa e i vescovi perpetuano l'opera di Cristo         
I vescovi in comunione con il papa         
CAPITOLO I
DEI VESCOVI E LA CHIESA UNIVERSALE
I - della posizione dei vescovi riguardo alla chiesa universale
- Il potere del collegio dei vescovi                  
- Il Sinodo o consiglio centrale                
- I vescovi, partecipi della sollecitudine per tutta la chiesa
- Carit efficace per i vescovi perseguitati             
II - I vescovi e la santa sede
- Il potere dei vescovi nelle loro diocesi           
- I dicasteri della curia romana                 
- I membri dei dicasteri romani                  
CAPITOLO II
I VESCOVI E LE CHIESE PARTICOLARI O DIOCESI
I - vescovi diocesani
Concetto di diocesi e compito dei vescovi           
Il dovere di insegnare                       
Come insegnare la dottrina cristiana oggi            
L'istruzione catechistica                    
Il dovere di santificare                     
Il dovere di governare da pastori d'anime              
Forme particolari di apostolato                   
Speciale preoccupazione per alcuni gruppi di fedeli    
Libert dei vescovi e loro relazioni con l'autorit civile
Dei vescovi e loro relazioni con l'autorit civile         
Libert della nomina dei vescovi                
Rinuncia al ministero episcopale                 
II - Delimitazioni delle diocesi
Revisioni dei confini delle diocesi                   
Norme da seguire nella revisione                  
Norme da seguire nella revisione                  
Consultare le conferenze episcopali               
III - Dei cooperatori del vescovo diocesano
Vescovi coadiutori e ausiliari                    
Facolt dei vescovi ausiliari e dei coadiutori            
Curia e consigli diocesani               
Clero diocesano                         
I sacerdoti che si dedicano alle opere superparrocchiali       
I parroci                          
Nomina, trasferimento, rimozione e rinuncia dei parroci         
Erezione e soppressione delle parrocchie              
I religiosi                             
I religiosi cooperatori dei vescovi nell'apostolato         
Principi sull'apostolato dei religiosi nella diocesi        
CAPITOLO III
COOPERAZIONE DEI VESCOVI AL BENE COMUNE DI PI DIOCESI
I - dei sinodi - dei concili e conferenze episcopali
Sinodi e concili particolari                 
Importanza delle conferenze episcopali       
Definizione, struttura, competenza e cooperazione fra conferenze 
II - Circoscrizione delle provincie ecclesiastiche ed erezione delle
regioni ecclesiastiche                       
Principi per la revisione dei confini        
Norme da seguire                        
Sentire il parere delle conferenze episcopali              
III - Dei vescovi che hanno un incarico interdiocesano
Cooperazione con i vescovi                  
I vicari castrensi                      
Mandato generale                        

                             PROEMIO
1. Cristo Signore, Figlio di Dio vivo,  venuto per salvare il
suo popolo dai peccati e per santificare tutti gli uomini;
com'egli era stato mandato dal Padre, cos mand i suoi apostoli
e li santific dando loro lo Spirito Santo, affinch, a loro
volta, glorificassero il Padre sopra la terra e salvassero gli
uomini, " per l'edificazione del suo corpo " (Ef 4,12), che  la
Chiesa.
Il papa e i vescovi perpetuano l'opera di Cristo
2. In questa Chiesa di Cristo, il sommo Pontefice, come
successore di Pietro, a cui Cristo affid la missione di pascere
le sue pecore ed i suoi agnelli,  per divina istituzione
rivestito di una potest suprema, piena, immediata, universale, a
bene delle anime. Egli perci, essendo stato costituito pastore
di tutti i fedeli per promuovere sia il bene comune della Chiesa
universale, sia il bene delle singole Chiese, detiene la suprema
potest ordinaria su tutte le Chiese.
Anche i vescovi, posti dallo Spirito Santo, succedono agli
apostoli come pastori delle anime e, insieme col sommo Pontefice
e sotto la sua autorit hanno la missione di perpetuare l'opera
di Cristo, pastore eterno. Infatti Cristo diede agli apostoli ed
ai loro successori il mandato e la potest di ammaestrare tutte
le genti, di santificare gli uomini nella verit e di guidarli.
Perci i vescovi, per virt dello Spirito Santo che  stato loro
dato, sono divenuti veri ed autentici maestri della fede,
pontefici e pastori.
3. I vescovi, partecipi della sollecitudine per tutte le Chiese,
esercitano il loro ufficio episcopale, ricevuto per mezzo della
loro consacrazione episcopale, in comunione e sotto l'autorit
del sommo Pontefice, in tutto ci che riguarda il magistero ed il
governo pastorale, uniti tutti in un collegio o corpo, rispetto a
tutta la Chiesa di Dio. I singoli vescovi esercitano tale
ministero nei riguardi della porzione del gregge del Signore che
 stata loro assegnata, avendo ciascuno cura della Chiesa
particolare affidatagli. Talvolta per alcuni vescovi possono
congiuntamente provvedere ad alcune necessit comuni a diverse
Chiese. Pertanto questo santo Concilio, considerate le condizioni
dell'umana societ, che ai nostri giorni sono in piena evoluzione
volendo determinare i doveri pastorali dei vescovi in maniera pi
particolareggiata, impartisce le seguenti disposizioni.
                           CAPITOLO I
                I VESCOVI E LA CHIESA UNIVERSALE
I. La posizione dei vescovi riguardo alla Chiesa universale
Il collegio episcopale
4. I vescovi, in virt della loro sacramentale consacrazione e in
gerarchica comunione col capo e coi membri del collegio, sono
costituiti membri del corpo episcopale. " L'ordine dei vescovi,
che succede al collegio degli apostoli nel magistero e nel
governo pastorale, ed  anzi l'ininterrotto prolungamento del
corpo apostolico nel tempo, insieme col romano Pontefice, suo
capo,  anche il soggetto di una suprema e piena potest sulla
Chiesa universale: potest, tuttavia, che non si pu esercitare
senza il consenso del romano Pontefice ". Tale potest invero "
si esercita in modo solenne nel Concilio ecumenico" perci questo
santo Sinodo dichiara che tutti i vescovi, che siano membri del
collegio episcopale, hanno il diritto di intervenire al Concilio
ecumenico. " La stessa potest collegiale pu essere esercitata,
insieme col papa, dai vescovi sparsi nelle diverse parti del
mondo, purch il capo del collegio li inviti ad una azione
collegiale, o almeno approvi o liberamente accetti un'azione
unitaria dei vescovi sparsi nel mondo, in modo che diventi un
vero atto collegiale ".
Il Sinodo
5. Una pi efficace collaborazione al supremo pastore della
Chiesa la possono prestare, nei modi dallo stesso romano
Pontefice stabiliti o da stabilirsi, i vescovi scelti da diverse
regioni del mondo, riuniti nel consiglio propriamente chiamato
Sinodo dei vescovi. Tale Sinodo, rappresentando tutto
l'episcopato cattolico,  un segno che tutti i vescovi sono
partecipi in gerarchica comunione della sollecitudine della
Chiesa universale.
I vescovi partecipano della sollecitudine per tutta la Chiesa
6. I vescovi, come legittimi successori degli apostoli e membri
del collegio episcopale, sappiano essere sempre tra loro uniti e
dimostrarsi solleciti di tutte le Chiese; per divina disposizione
e comando del l'ufficio apostolico, ognuno di essi, insieme con
gli altri vescovi,  infatti in certo qual modo responsabile
della Chiesa. In modo particolare si dimostri no solleciti di
quelle parti del mondo dove la parola di Dio non  ancora stata
annunziata, o dove, a motivo dello scarso numero di sacerdoti, i
fedeli sono in pericolo di allontanarsi dalla pratica della vita
cristiana, anzi di perdere la fede stessa.
Si adoperino perci a che i fedeli sostengano promuovano con
ardore le opere di evangelizzazione e di apostolato. Cerchino
inoltre di preparare degni sacerdoti, come anche degli ausiliari,
religiosi e laici non solo per le missioni, ma anche per le
regioni che hanno scarsezza di clero. Facciano ogni possibile
sforzo, perch alcuni dei loro sacerdoti si rechino in terra di
missione o nelle diocesi predette ad esercitarvi il sacro
ministero, per tutta la loro vita o al meno per un determinato
periodo di tempo.
Ricordino i vescovi che anche nell'uso dei beni ecclesiastici
devono essere tenute presenti le necessit non solo delle loro
diocesi, ma anche di quelle di altre Chiese particolari, perch
anche queste sono parti dell'unica Chiesa di Cristo. Ed infine
rivolgano le loro cure, secondo le loro possibilit, ad alleviare
le calamit da cui altre diocesi o altre regioni sono afflitte.
Ricordare i vescovi perseguitati
7. Soprattutto i vescovi circondino col loro fraterno affetto e
con la loro attiva premura quegli altri vescovi che, a motivo
della loro fedelt a Cristo, sono fatti bersaglio di calunnie e
di persecuzioni, giacciono in carcere o sono impediti
dall'esercitare il loro ministero. Mirino cos, con la preghiera
e con l'opera, a lenire e mitigare i dolori dei loro confratelli.
II. I vescovi e la santa Sede
I vescovi nelle loro diocesi
8. a) Ai vescovi, quali successori degli apostoli, nelle diocesi
loro affidate spetta di per s la potest ordinaria, propria e
immediata, che  necessaria per l'esercizio del loro ministero
pastorale, ferma sempre restando in ogni campo la potest del
romano Pontefice di riservare alcune cause a se stesso o ad altra
autorit.
b) Ai singoli vescovi diocesani viene data facolt di dispensare
in casi particolari da una legge generale della Chiesa i fedeli
sui quali, a norma del diritto, esercitano la loro autorit, ogni
qualvolta ritengano che ci giovi al loro bene spirituale; a meno
che la suprema autorit della Chiesa non avanzi qualche speciale
riserva in proposito.
I dicasteri della curia romana
9. Nell'esercizio della sua suprema, piena ed immediata potest
sopra tutta la Chiesa, il romano Pontefice si avvale dei
dicasteri della curia romana, che perci compiono il loro lavoro
nel suo nome e nella sua autorit, a vantaggio delle Chiese e al
servizio dei sacri pastori.
Tuttavia i Padri del santo Concilio esprimono il desiderio che
questi dicasteri, i quali hanno finora reso senza dubbio un
prezioso aiuto al romano Pontefice ed ai pastori della Chiesa,
vengano riorganizzati in modo nuovo e conforme alle necessit dei
tempi, dei paesi e dei riti, specialmente per quanto riguarda il
loro numero, il loro nome, le loro competenze, i loro metodi di
lavoro ed il coordinamento delle loro attivit. Come pure
desiderano che, in considerazione del ministero pastorale dei
vescovi, sia pi esattamente definito l'ufficio dei legati del
romano Pontefice.
10. Poich questi dicasteri sono stati costituiti per il bene
della Chiesa universale, si esprime parimenti il desiderio che i
loro membri, il loro personale e i loro consultori, come pure i
legati del romano Pontefice, nei limiti del possibile, siano in
pi larga misura scelti dalle diverse regioni della Chiesa. Cos
gli uffici, ossia gli organi centrali della Chiesa cattolica,
presenteranno un carattere veramente universale.
Viene altres auspicato che tra i membri dei dicasteri siano
annoverati anche alcuni vescovi, specialmente diocesani, che
possano in modo pi compiuto rappresentare al sommo Pontefice la
mentalit, i desideri e le necessit di tutte le Chiese. Da
ultimo i Padri conciliari stimano che sia molto utile che i sacri
dicasteri chiedano, pi che in passato, il parere di laici che si
distinguano per virt, dottrina ed esperienza, affinch anch'essi
svolgano nella vita della Chiesa il ruolo che loro conviene.
                           CAPITOLO II
           I VESCOVI E LE CHIESE PARTICOLARI O DIOCESI
I. I vescovi diocesani
La diocesi e il vescovo
11. La diocesi  una porzione del popolo di Dio affidata alle
cure pastorali del vescovo, coadiuvato dal suo presbiterio, in
modo che, aderendo al suo pastore, e da questi radunata nello
Spirito Santo per mezzo del Vangelo e della eucaristia,
costituisca una Chiesa particolare nella quale  presente e opera
la Chiesa di Cristo, una, santa, cattolica e postolica. I singoli
vescovi, ai quali  affidata la cura di una Chiesa particolare,
sotto l'autorit del sommo Pontefice, pascono nel nome del
Signore come pastori propri, ordinari ed immediati le loro
pecorelle ed esercitano a loro vantaggio l'ufficio di insegnare,
di santificare e di reggere. Essi per devono riconoscere i
diritti che legittimamente competono sia ai patriarchi, sia alle
altre autorit gerarchiche.
I vescovi devono svolgere il loro ufficio apostolico come
testimoni di Cristo al cospetto di tutti gli uomini,
interessandosi non solo di coloro che gi seguono il Principe dei
pastori, ma dedicandosi anche con tutta l'anima a coloro che in
qualsiasi maniera si sono allontanati dalla via della verit,
oppure ignorano ancora il Vangelo di Cristo e la sua misericordia
salvifica; cos agiranno, fino a quando tutti quanti cammineranno
" in ogni bont, giustizia e verit " (Ef 5,9).
Il ministero di evangelizzare il popolo di Dio
12. Nell'esercizio del loro ministero di insegnare annunzino agli
uomini il Vangelo di Cristo, che uno dei principali doveri dei
vescovi e ci faccia no, nella forza dello Spirito, invitando gli
uomini al la fede o confermandoli nella fede viva. Propongano
loro il mistero integrale di Cristo, ossia quelle verit che non
si possono ignorare senza ignorare Cristo stesso; e additino
contemporaneamente alle anime la via da Dio rivelata, che conduce
gli uomini alla glorificazione del Signore e con ci alla loro
eterna felicit.
Mostrino inoltre che, nei disegni di Dio, le stesse cose terrene
e le umane istituzioni sono ordinate alla salvezza degli uomini e
possono di conseguenza non poco contribuire all'edificazione del
Corpo di Cristo.
Insegnino pertanto quanto grande , secondo la dottrina della
Chiesa, il valore della persona umana, della sua libert e della
stessa vita fisica; il valore della famiglia, della sua unit e
stabilit, della procreazione ed educazione della prole; il
valore della societ civile, con le sue leggi e con le varie
professioni in essa esistenti; il valore del lavoro e del riposo,
delle arti e della tecnica; il valore della povert e
dell'abbondanza dei beni materiali. E da ultimo espongano come
debbano essere risolti i gravissimi problemi sollevati dal
possesso dei beni materiali, dal loro sviluppo e dalla loro
giusta distribuzione, dalla pace e dalla guerra, e dalla fraterna
convivenza di tutti i popoli.
13. I vescovi devono esporre la dottrina cristiana in modo
consono alle necessit del tempo in cui viviamo: in un modo,
cio, che risponda alle difficolt ed ai problemi, dai quali sono
assillati ed angustiati gli uomini d'oggi. Inoltre non solo
devono difenderla in prima persona, ma devono stimolare anche i
fedeli a fare altrettanto ed a propagarla. Propongano poi tale
insegnamento in maniera da dimostrare la materna sollecitudine
della Chiesa verso tutti gli uomini, sia fedeli sia non fedeli; e
concordino una particolare attenzione ai pi poveri e ai pi
deboli, memori che a questi sono stati mandati dal Signore ad
annunziare il Vangelo.
E poich la Chiesa non pu non stabilire un colloquio con l'umana
societ in seno alla quale vive, incombe in primo luogo ai
vescovi il dovere di andare agli uomini e di sollecitare e
promuovere un dialogo con essi. Ma perch in questi dialoghi di
salvezza la verit vada sempre unita con la carit, e
l'intelligenza con l'amore,  necessario non solo che essi si
svolgano con chiarezza di linguaggio, con umilt e con mitezza,
ma anche che in essi ad un doverosa prudenza si accompagni una
vicendevole fiducia; perch tale fiducia, favorendo l'amicizia, 
destinata ad unire gli animi.
Per la diffusione della dottrina cristiana, ricorrano ai mezzi
che oggi sono a disposizione: in primo luogo alla predicazione ed
alla istruzione catechistica, che hanno sempre una capitale
importanza; poi alla esposizione della stessa dottrina nelle
scuole, nelle universit, mediante conferenze e riunioni di ogni
specie; infine a pubbliche dichiarazioni, in occasione di qualche
speciale avvenimento, fatte per mezzo della stampa e dei vari
mezzi di comunicazione sociale, dei quali  assolutamente
opportuno servirsi per annunziare il Vangelo di Cristo.
14. Vigilino affinch con premuroso zelo, non solo ai fanciulli
ed ai giovani, ma anche agli adulti sia insegnato il catechismo,
che ha lo scopo di ravvivare tra gli uomini la fede e di renderla
cosciente e attiva, per mezzo di un'opportuna istruzione. Abbiano
cura che questo insegnamento sia fatto secondo un ordine ed un
metodo che si addica, oltre che alla materia di cui si tratta,
alla mentalit, alle capacit, all'et e alle condizioni di vita
degli uditori, e sia basato sulla sacra Scrittura, sulla
tradizione, sulla liturgia, sul magistero e sulla vita della
Chiesa. Si adoperino inoltre perch i catechisti siano
convenientemente preparati al loro compito, conoscano di
conseguenza a fondo la dottrina della Chiesa e apprendano in
teoria ed in pratica le leggi della psicologia e le materie
pedagogiche. Abbiano anche cura di ripristinare o meglio adattare
ai nostri tempi l'istituto dei catecumeni adulti.
Il ministero di santificare il popolo di Dio
15. Nell'esercizio del loro ministero di santificazione, i
vescovi si ricordino bene di essere stati scelti di mezzo agli
uomini e di essere stati investiti della loro dignit per gli
uomini in tutto ci che si riferisce a Dio, affinch offrano doni
e sacrifici per i peccati. Infatti i vescovi hanno la pienezza
del sacramento dell'ordine; e da loro dipendono, nell'esercizio
della loro potest, sia i presbiteri, che sono stati anch'essi
consacrati veri sacerdoti del Nuovo Testamento perch siano
prudenti cooperatori dell'ordine episcopale, sia i diaconi, che
in unione col vescovo ed al servizio del suo presbiterio sono
destinati al ministero del popolo di Dio. I vescovi perci sono i
principali dispensatori dei misteri di Dio e nello stesso tempo
organizzatori, promotori e custodi della vita liturgica nella
Chiesa loro affidata.
Mettano perci in opera ogni loro sforzo, perch i fedeli, per
mezzo della eucaristia, conoscano sempre pi profondamente e
vivano il mistero pasquale, per formare un corpo pi intimamente
compatto, nell'unit della carit di Cristo. "Perseveranti nella
preghiera e nel ministero della parola " (At 6,4) pongano ogni
loro impegno, perch tutti quelli cl sono affidati alle loro cure
siano concordi nel preghiera e perch, ricevendo i sacramenti,
crescano nella grazia e siano fedeli testimoni del Signore.
Nella loro qualit di maestri di perfezione si studino di fare
avanzare nella via della santit i loro sacerdoti, i religiosi e
i laici, secondo la particolare vocazione di ciascuno ricordino
tuttavia di esse tenuti a dare essi per primi esempio di santit,
nella carit, nell'umilt e nella semplicit della vita.
Conducano le Chiese loro affidate a tal punto di santi che in
esse siano pienamente manifestati i sentimenti della Chiesa
universale di Cristo. Di conseguenza cerchino di incrementare pi
che sia possibile le vocazioni sacerdotali e religiose, e in modo
particolare quelle missionarie.
Il ministero di guidare il popolo di Dio
16. Nell'esercizio del loro ufficio di padri e di pastori, i
vescovi si comportino in mezzo ai loro fedeli come coloro che
servono come buoni pastori che conoscono le loro pecorelle e sono
da esse conosciuti, come veri padri che eccellono per il loro
spirito di carit e di zelo verso tutti e la cui autorit
ricevuta da Dio incontra un'adesione unanime e riconoscente.
Raccolgano intorno a s l'intera famiglia del loro gregge e diano
ad essa una tale formazione che tutti, consapevoli dei loro
doveri, vivano ed operino in comunione di carit.
Per raggiungere simile intento i vescovi "disposti a qualsiasi
opera buona" (2 Tm 2,21), e "sopportando tutto per amore degli
eletti" (2 Tm 2,10), orientino la loro vita in modo che sia atta
a rispondere alle esigenze dei nostri tempi.
Trattino sempre con particolare carit i sacerdoti, perch essi
si assumono una parte dei loro ministeri e delle loro
preoccupazioni, e vi si consacrano nella vita quotidiana con
tanto zelo. Li considerino come figli ed amici e perci siano
disposti ad ascoltarli e a trattarli con fiducia e benevolenza,
allo scopo di incrementare l'attivit pastorale in tutta la
diocesi.
Dimostrino il pi premuroso interessamento per le loro condizioni
spirituali, intellettuali e materiali, affinch essi, con una
vita santa e pia, possano esercitare il loro ministero fedelmente
e fruttuosamente. A tale scopo favoriscano istituzioni e
organizzino particolari convegni nei quali i sacerdoti di tanto
in tanto possano riunirsi, sia per la rinnovazione della loro
vita in corsi pi lunghi di esercizi spirituali, sia per
l'approfondimento delle scienze ecclesiastiche, e specialmente
della sacra Scrittura e della teologia, dei problemi sociali di
maggiore importanza e dei nuovi metodi dell'attivit pastorale.
Seguano con misericordia attiva quei sacerdoti che, per qualsiasi
ragione, si trovano in pericolo, o sono in qualche modo venuti
meno ai loro doveri.
Per essere in grado di meglio provvedere al bene dei fedeli,
secondo il bisogno di ciascuno, i vescovi cerchino di conoscere a
fondo le loro necessit e le condizioni sociali nelle quali
vivono, ricorrendo, tale scopo, a tutti i mezzi opportuni, e
specialmente alle indagini sociologiche. Si dimostrino premurosi
verso tutti: di qualsiasi et, condizione, nazionalit siano essi
del paese, o di passaggio, o stranieri. Nell'esercizio di questa
attivit pastorale, rispettino compiti spettanti ai loro fedeli
nelle cose di Chiesa, riconoscendo loro anche il dovere ed il
diritto di collaborare attivamente all'edificazione del corpo
mistico di Cristo.
Amino i fratelli separati e raccomandino ai lo fedeli di
trattarli con grande umanit e carit, favorendo cos
l'ecumenismo, inteso nel senso insegnato dalla Chiesa. Estendano
il loro zelo anche ai non battezzati, affinch pure ad essi si
manifesti la carit di Cristo, di cui i vescovi sono testimoni
davanti a tutti.
Varie attivit nell'apostolato
17. Si sviluppino le varie forme di apostolato. In tutta la
diocesi e nei settori particolari queste opere di apostolato
siano opportunamente coordinate ed intimamente unite tra di loro,
sotto la guida del ve scovo. Grazie a ci tutte le iniziative ed
attivit d, carattere catechistico, missionario, caritativo,
socia le, familiare, scolastico, ed ogni altro lavoro mirante a
fini pastorali, saranno ricondotte a un'azione con corde, dalla
quale sia resa ancor pi palese l'unit della diocesi.
Si inculchi insistentemente che tutti i fedeli, secondo la loro
condizione e capacit, hanno il dovere di fare dell'apostolato;
si raccomandi loro di partecipare e di sostenere le varie opere
dell'apostolato dei laici, e specialmente l'Azione cattolica.
Inoltre si incrementino e si favoriscano le associazioni che
direttamente o indirettamente si propongono fini soprannaturali:
ossia la ricerca di una vita pi perfetta, o la propagazione del
Vangelo di Cristo tra tutti gli uomini, o la diffusione della
dottrina cristiana e lo sviluppo del culto pubblico, o scopi
sociali, o il compimento di opere di piet e di carit.
Tali forme di apostolato devono essere adattate alle necessit
dei nostri giorni, tenendo presenti le varie esigenze degli
uomini: non solo spirituali e morali, ma anche quelle sociali,
demografiche ed economiche. E per raggiungere efficacemente ed
utilmente tale scopo, si potr trarre un notevolissimo vantaggio
dalle indagini sociali e religiose, eseguite per mezzo degli
uffici di sociologia pastorale, che sono da raccomandare con ogni
premura.
18. Si abbia un particolare interessamento per quei fedeli che, a
motivo delle loro condizioni di vita, non possono godere
dell'ordinario ministero dei parroci o sono privi di qualsiasi
assistenza: tali sono i moltissimi emigranti, gli esuli, i
profughi, i marittimi, gli addetti a trasporti aerei, i nomadi,
ed altre simili categorie. Si adottino anche convenienti sistemi
di assistenza spirituale per i turisti.
Le conferenze episcopali, e specialmente quelle nazionali,
dedichino premurosa attenzione ai pi urgenti problemi
riguardanti le predette categorie di persone, e con opportuni
mezzi e direttive, in concordia di intenti e di sforzi,
provvedano adeguatamente alla loro assistenza religiosa, tenendo
presenti in primo luogo le disposizioni date o da darsi dalla
santa Sede e adattandole convenientemente alle varie situazioni
dei tempi, dei luoghi e delle persone.
I vescovi e l'autorit civile
19. Nell'esercizio del loro ministero apostolico mirante alla
salute delle anime, i vescovi di per s godono di una piena e
perfetta libert e indipendenza da qualsiasi civile autorit.
Perci non  lecito ostacolare direttamente o indirettamente
l'esercizio del loro ministero ecclesiastico, n impedire che
essi possano liberamente comunicare con la santa Sede con le
altre autorit ecclesiastiche e coi loro sudditi.
I sacri pastori, mentre attendono al bene spirituale del loro
gregge, ne favoriscono senza dubbio anche il progresso sociale e
civile e la prosperit, armonizzando a tal fine--a titolo del
loro ufficio e come si conviene a dei vescovi--la loro attivit a
quella delle pubbliche autorit, inculcando ai fedeli obbedienza
alle leggi giuste e rispetto alle autorit legittimamente
costituite.
20. Poich il ministero apostolico dei vescovi  stato istituito
da Cristo Signore e mira ad un fine spirituale e soprannaturale,
questo santo Sinodo ecumenico dichiara che il diritto di nominare
e di costituire i vescovi  proprio, peculiare e di per s
esclusivo della competente autorit ecclesiastica.
Perci, per difendere debitamente la libert della Chiesa e per
promuovere sempre pi adeguatamente e speditamente il bene dei
fedeli, questo santo Concilio fa voti che, per l'avvenire, alle
autorit civili non siano pi concessi diritti o privilegi di
elezione, nomina, presentazione o designazione all'ufficio
episcopale. A quelle autorit civili poi che ora, in virt di una
convenzione o di una consuetudine, godono dei suddetti diritti o
privilegi, questo Sinodo, mentre esprime riconoscenza e sincero
apprezzamento per l'ossequio da loro dimostrato verso la Chiesa,
rivolge viva preghiera, affinch, previe intese con la santa
Sede, ad essi vogliano spontaneamente rinunziare.
Rinuncia al ministero episcopale
21. Poich il ministero pastorale dei vescovi riveste tanta
importanza e comporta gravi responsabilit, si rivolge una calda
preghiera ai vescovi diocesani e a coloro che sono ad essi
giuridicamente equiparati, perch, qualora per la loro troppa
avanzata et o per altra grave ragione, diventassero meno capaci
di adempiere il loro compito, spontaneamente o dietro invito
della competente autorit rassegnino le dimissioni dal loro
ufficio. Da parte sua, la competente autorit, se accetta le
dimissioni, provveder sia ad un conveniente sostentamento dei
rinunziatari, sia a riconoscere loro particolari diritti.
II. Delimitazione delle diocesi
Revisione di confini e norme da seguirsi
22. Perch si possa raggiungere il fine proprio della diocesi, 
necessario che nel popolo di Dio ad essa appartenente si
manifesti chiaramente la natura della Chiesa; in secondo luogo,
che si possa il pi perfettamente possibile provvedere
all'assistenza spirituale del popolo di Dio.
Ci comporta non solo una conveniente determinazione dei confini
territoriali delle diocesi, ma anche una razionale distribuzione
del clero e dei beni, corrispondente alle esigenze
dell'apostolato. Queste misure torneranno a vantaggio, oltre che
dei sacerdoti e dei fedeli interessati, anche di tutta la Chiesa
cattolica.
Pertanto, in materia di circoscrizioni diocesane, il santo Sinodo
dispone che, ove ci sia richiesto dal bene delle anime,
prudentemente si addivenga il pi presto possibile ad una
revisione dei confini delle diocesi: dividendole, smembrandole o
unendole, cambiando i loro confini o trasferendo in luoghi pi
adatti le sedi episcopali, o infine, quando si tratti di diocesi
formate da grandi citt, dando ad esse una nuova regolamentazione
interna.
23. Nella revisione delle circoscrizioni ecclesiatiche si abbia
cura di salvaguardare in primo luogo l'unit organica della
diocesi, riguardo alle persone, agli uffici, alle istituzioni, a
somiglianza di un corpo vivo. Nei singoli casi poi, dopo aver
esaminate attentamente tutte le circostanze, si osservino i
seguenti criteri generali:
1) Nello stabilire una circoscrizione diocesana, si tenga
presente per quanto  possibile la varia composizione del popolo
di Dio, perch ci pu rendere pi agevole l'esercizio
dell'azione pastorale. Nello stesso tempo si faccia in modo che
questi agglomerati demografici si mantengano possibilmente uniti
agli uffici e alle istituzioni civili che ne costituiscono la
struttura organica. Perci il territorio di ogni diocesi deve
sempre essere ininterrotto.
Se le circostanze lo permettono, si osservino i confini delle
circoscrizioni civili e le particolari condizioni psicologiche,
economiche, geografiche e storiche delle persone e dei luoghi.
2) Generalmente l'estensione del territorio ed il numero degli
abitanti sia tale che, da una parte, il vescovo, sebbene aiutato
da altri, possa personalmente compiere le cerimonie pontificali,
fare comodamente le visite pastorali, adeguatamente dirigere e
coordinare tutte le opere di apostolato, e specialmente conoscere
i sacerdoti, i religiosi e i laici che partecipano in qualche
modo alle attivit diocesane; dall'altra essi costituiscano un
campo d'azione sufficientemente vasto e conveniente, nel quale
sia il vescovo, sia i sacerdoti possano spendere in modo utile
tutte le loro forze nel ministero, avendo presenti le necessit
della Chiesa universale.
3) Da ultimo, affinch nella diocesi si possa pi
convenientemente svolgere il ministero della salvezza, si segua
la regola che in ogni diocesi vi siano sacerdoti sufficienti, per
numero ed idoneit, ad un'appropriata cura spirituale del popolo
di Dio; non manchino gli uffici, le istituzioni e le opere che
sono proprie di ogni Chiesa particolare e che la pratica ha
dimostrato necessarie sia al suo retto governo, sia
all'esplicazione dell'apostolato; e infine o si abbiano gi a
disposizione o almeno prudentemente si preveda di poter da
qualche parte procurare le risorse necessarie per sostenere le
persone e le istituzioni diocesane.
A questo scopo, dove si trovano i fedeli di diverso rito, il
vescovo deve provvedere alle loro necessit: sia per mezzo di
sacerdoti o parrocchie dello stesso rito; sia per mezzo di un
vicario vescovile, munito delle necessarie facolt e, se
opportuno, insignito anche del carattere episcopale; sia da se
stesso, come ordinario di diversi riti. Ma se questo, secondo il
giudizio della santa Sede, per varie ragioni non si pu fare, si
costituisca una gerarchia propria per ciascun rito.
In analoghe circostanze, ai fedeli di diversa lingua si provveda
o per mezzo di sacerdoti e parrocchie della loro lingua; o per
mezzo di un vicario vescovile che conosca bene tale lingua e sia
anche, se necessario, insignito del carattere episcopale; o con
altri opportuni sistemi.
24. Prima che, riguardo alle diocesi si adottino i cambiamenti e
le innovazioni di cui si tratta nei numeri 22-23, salva restando
la prassi delle Chiese orientali,  conveniente che questi affari
siano sottoposti all'esame delle Conferenze episcopali competenti
per territorio; queste, se lo riterranno opportuno, si serviranno
dell'aiuto di una particolare commissione episcopale e
chiederanno sempre il parere dei vescovi delle province o delle
regioni interessate. Dopo di ci sottoporranno i loro pareri ed i
loro voti alla santa Sede.
III. I cooperatori del vescovo diocesano nel ministero pastorale
1) Vescovi coadiutori e ausiliari
25. Nel governo delle diocesi si provveda al ministero dei
vescovi in modo che sua suprema finalit sia il bene del gregge
del Signore. Ora, per meglio raggiungere tale bene, non di rado
si devono costituire dei vescovi ausiliari, perch il vescovo
diocesano, sia per l'eccessiva vastit della diocesi o per
l'eccessivo numero degli abitanti, sia a motivo di particolari
circostanze di apostolato o di altre cause di diversa natura, non
pu personalmente compiere tutti i doveri del suo ministero, come
esigerebbe il bene delle anime. Anzi talvolta particolari bisogni
esigono che, per aiutare i1 vescovo diocesano, si stabilisca un
vescovo coadiutore. Questi vescovi coadiutori e ausiliari devono
essere muniti di opportune facolt, affinch, salva restando la
unit del governo diocesano e l'autorit del vescovo diocesano,
la loro azione riesca pi efficace e la loro dignit episcopale
sia salvaguardata.
Inoltre i vescovi coadiutori e ausiliari, per il fatto che sono
chiamati a partecipare alle sollecitudini del vescovo diocesano,
devono esplicare il loro mandato in maniera che in tutti gli
affari agiscano in piena armonia con lui. Devono sempre
circondare il vescovo diocesano di obbedienza e di rispetto,
mentre egli, da parte sua, deve amarli come fratelli e stimarli.
26. Quando ci fosse richiesto dal bene delle anime, il vescovo
diocesano non abbia difficolt a domandare alla competente
autorit uno o pi ausiliari, che sono costituiti per la diocesi,
senza diritto di successione.
Se gi ci non  stato disposto nelle lettere di nomina, il
vescovo diocesano costituisca tale ausiliare o ausiliari suoi
vicari generali o almeno vicari vescovili, dipendenti soltanto
dalla sua autorit, e li consulti quando dovr esaminare i
problemi di maggiore importanza, specialmente di carattere
pastorale.
Se non  diversamente disposto dalla competente autorit, alla
morte del vescovo diocesano non cessano i poteri e le facolt dei
vescovi ausiliari. Anzi  desiderabile che, durante la vacanza
della sede, a meno che gravi motivi non consiglino di fare
diversamente, l'incarico di reggere la diocesi sia affidato al
vescovo ausiliare, o, se questi sono pi di uno, ad uno di essi.
Il vescovo coadiutore, colui cio che  nominato con diritto di
successione dal vescovo diocesano, deve essere sempre costituito
vicario generale. E ad esso possono dalla competente autorit
essere concesse, in casi particolari, pi ampie facolt. Per il
maggior bene presente e futuro della diocesi, il vescovo
coadiuvato ed il coadiutore non manchino di consultarsi a vicenda
nelle questioni pi importanti.
2) Curia e consigli diocesani
27. Nella curia diocesana  preminente l'ufficio del vicario
generale. Ma ogni qual volta lo richieda un saggio governo della
diocesi, il vescovo pu costituire uno o pi vicari vescovili
che, in forza del diritto, in una determinata parte della
diocesi, o in un determinato settore di affari, o nei riguardi
dei fedeli di un determinato rito, godano dello stesso potere che
il diritto comune attribuisce al vicario generale.
Tra i collaboratori del vescovo nel governo della diocesi sono da
annoverare anche i sacerdoti, che costituiscono il suo senato ed
il suo consiglio: quali sono il capitolo cattedrale, il collegio
dei consultori o altri consigli, secondo le circostanze ed il
carattere dei diversi luoghi. A tali istituzioni, e specialmente
ai capitoli cattedrali, si diano, quando  necessario, una nuova
organizzazione, corrispondente alle esigenze dei nostri tempi.
Tanto i sacerdoti che i laici facenti parte della curia siano ben
consapevoli che collaborano al ministero pastorale del vescovo.
La curia diocesana sia ordinata in modo da diventare un mezzo
idoneo, non solo per l'amministrazione della diocesi, ma anche
per l'esercizio delle opere di apostolato.
 grandemente desiderabile che in ogni diocesi si costituisca una
commissione pastorale, che sia presieduta dal vescovo diocesano e
della quale facciano parte sacerdoti, religiosi e laici, scelti
con particolare cura. Sar compito di tale commissione studiare
ed esaminare tutto ci che si riferisce alle opere di apostolato,
per poi proporre conclusioni pratiche.
3) Clero diocesano
28. Tutti i sacerdoti, sia diocesani che religiosi, partecipano
in unione col vescovo, all'unico sacerdozio di Cristo e lo
esercitano con lui; pertanto essi sono costituiti provvidenziali
cooperatori dell'ordine episcopale. Nell'esercizio del sacro
ministero il ruolo principale spetta ai sacerdoti diocesani,
perch, essendo essi incardinati o addetti ad una Chiesa
particolare, si consacrano tutti al suo servizio, per la cura
spirituale di una porzione del gregge del Signore. Perci essi
costituiscono un solo presbiterio ed una sola famiglia, di cui il
vescovo  come il padre. Questi, per poter meglio e pi
giustamente distribuire i sacri ministeri tra i suoi sacerdoti,
deve poter godere della necessaria libert nel conferire gli
uffici e i benefici; ci comporta la soppressione dei diritti e
dei privilegi che in qualsiasi modo limitino tale libert.
Le relazioni tra il vescovo e i sacerdoti diocesani devono
poggiare principalmente sulla base di una carit soprannaturale,
affinch l'unit di intenti tra i sacerdoti e il vescovo renda
pi fruttuosa la loro azione pastorale. A tale scopo, perch se
ne avvantaggi sempre pi il servizio delle anime, il vescovo
chiami i sacerdoti a colloquio, anche in comune con altri, per
trattare questioni pastorali; e ci non solo occasionalmente, ma,
per quanto  possibile, a date fisse.
Inoltre tutti i sacerdoti diocesani devono essere uniti tra di
loro e sentirsi corresponsabili del bene spirituale di tutta la
diocesi. Ricordando altres che i beni materiali, da loro
acquisiti nell'esercizio del loro ufficio ecclesiastico, sono
legati al loro sacro ministero, vengano in generoso soccorso
delle necessit materiali della diocesi, secondo le disposizioni
del vescovo e in misura delle loro possibilit.
29. Sono da ritenere diretti collaboratori del vescovo anche quei
sacerdoti ai quali egli affida un ufficio pastorale oppure opere
di carattere superparrocchiale, sia riguardo ad un determinato
territorio della diocesi, sia riguardo a speciali ceti di fedeli,
sia riguardo ad una particolare forma di attivit. Prestano anche
una preziosa collaborazione quei sacerdoti ai quali il vescovo
affida diversi incarichi di apostolato, sia nelle scuole, sia in
istituti od associazioni. Anche i sacerdoti, che sono addetti ad
opere sopradiocesane, meritano una particolare considerazione a
motivo delle preziose opere di apostolato che esercitano, e ci
specialmente da parte del vescovo nel cui territorio hanno il
domicilio.
I parroci
30. Ma i principali collaboratori del vescovo sono i parroci: ad
essi, come a pastori propri,  affidata la cura delle anime in
una determinata parte della diocesi, sotto l'autorit dello
stesso vescovo.
1) Nell'esercizio della loro missione i parroci con i loro
cooperatori devono svolgere il compito di insegnare e di
governare in modo che i fedeli e le comunit parrocchiali si
sentano realmente membri non solo della diocesi, ma anche della
Chiesa universale. Collaborino perci sia con gli altri parroci,
sia con i sacerdoti che esercitano il ministero parrocchiale in
quel territorio (quali sono, per esempio, i vicari foranei e i
decani) o sono addetti ad opere di carattere superparrocchiale
affinch la cura pastorale abbia la dovuta unit e sia resa pi
efficace. La cura delle anime deve inoltre essere animata da
spirito missionario, cosicch si estenda, nel modo dovuto, a
tutti gli abitanti della parrocchia. Se i parroci non possono
raggiungere alcuni ceti di persone, ricorrano all'opera di altri,
anche laici, perch li aiutino nell'apostolato. Per rendere pi
efficace la cura delle anime va caldamente raccomandata la vita
comune dei sacerdoti, specialmente di quelli addetti alla stessa
parrocchia; essa, mentre giova all'attivit apostolica, offre ai
fedeli esempio di carit e di unit.
2) Per quanto riguarda il ministero di insegnare, i parroci
devono predicare la parola di Dio a tutti i fedeli, perch essi,
radicati nella fede, nella speranza e nella carit, crescano in
Cristo, e la comunit cristiana renda quella testimonianza di
carit che il Signore ha raccomandato inoltre, con un'istruzione
catechistica appropriata all'et di ciascuno, devono condurre i
fedeli alla piena conoscenza del mistero della salvezza.
Nell'impartire questa istruzione si servano non solo dell'aiuto
dei religiosi, ma anche della collaborazione dei laici,
istituendo pure la confraternita della dottrina cristiana. Nel
campo del ministero della santificazione, i parroci abbiano di
mira che la santa messa diventi il centro ed il culmine di tutta
la vita della comunit cristiana; si sforzino inoltre perch i
fedeli alimentino la loro vita spirituale accostandosi
devotamente e frequentemente ai santi sacramenti e partecipando
consapevolmente ed attivamente alla liturgia. I parroci inoltre
si ricordino che il sacramento della penitenza  di grandissimo
giovamento per la vita cristiana; quindi Si mostrino sempre
disposti e pronti ad ascoltare le confessioni dei fedeli,
chiamando in aiuto, se occorra, anche altri sacerdoti che
conoscano bene differenti lingue. Nel compiere il loro dovere di
pastori, i parroci si studino di conoscere il loro gregge. E
poich sono i servitori di tutti i fedeli, si adoperino a
sviluppare la vita cristiana in ogni fedele, sia nelle famiglie,
sia nelle associazioni, soprattutto in quelle dedite
all'apostolato, sia in tutta la comunit parrocchiale. Pertanto
visitino le case e le scuole, secondo le esigenze del loro
compito pastorale; provvedano con ogni premura agli adolescenti
ed ai giovani; circondino di una carit paterna i poveri e gli
ammalati; rivolgano una particolare cura agli operai e stimolino
i fedeli a portare il loro concorso alle opere di apostolato.
3) I vicari parrocchiali, che sono i collaboratori del parroco,
danno ogni giorno un prezioso ed attivo aiuto all'esercizio del
ministero pastorale, sotto l'autorit del parroco. Perci tra il
parroco ed i suoi vicari vi siano sempre relazioni fraterne,
carit e rispetto vicendevoli. Parroco e vicari si sorreggano a
vicenda col consiglio, con l'aiuto e con l'esempio; ed insieme
facciano fronte al lavoro parrocchiale con unit di intenti e
concordia di sforzi.
Le parrocchie
31. Quando il vescovo deve giudicare della idoneit di un
sacerdote a reggere una parrocchia, tenga presente non solo la
sua dottrina, ma anche la sua piet, il suo zelo apostolico e le
altre doti e qualit necessarie al buon esercizio della cura
delle anime. Inoltre, dato che lo scopo fondamentale del
ministero parrocchiale  il bene delle anime, conviene che il
vescovo possa procedere pi facilmente e convenientemente a
provvedere alle parrocchie. Si aboliscano, salvo il diritto dei
religiosi, sia tutti i diritti di presentazione, di nomina, di
riserva, sia, dove esiste, la legge del concorso, generale e
particolare.
I parroci nella loro parrocchia devono poter godere di quella
stabilit di ufficio che il bene delle anime esige. Perci,
abrogata ogni distinzione tra i parroci amovibili e inamovibili,
nel trasferire e nel rimuovere i parroci si adotti e si renda
sempre pi semplice il sistema secondo il quale il vescovo, nel
rispetto dell'equit, nel senso naturale e in quello canonico del
termine, possa pi convenientemente provvedere al bene delle
anime. I parroci poi, che o per la loro troppa avanzata et o per
altra grave ragione, non possono pi adempiere con frutto il loro
ministero, sono pregati di voler essi stessi, spontaneamente o
dietro invito del vescovo, rinunziare al loro ufficio. Il vescovo
da parte sua provveda ai rinunziatari un congruo sostentamento.
32. Infine, la salvezza della anime sia l'unica ragione in base
alla quale sono decise o riconosciute le erezioni o le
soppressioni di parrocchie, o altri cambiamenti analoghi, che il
vescovo esegue in forza della sua autorit.
4) I religiosi
33. A tutti i religiosi--ai quali nelle materie seguenti sono
equiparati i membri degli altri istituti, che professano i
consigli evangelici--secondo la particolare vocazione di ciascun
istituto, incombe l'obbligo di lavorare con ogni impegno e
diligenza per l'edificazione e l'incremento del corpo mistico di
Cristo e per il bene delle Chiese particolari.
E tale scopo essi sono tenuti a perseguire soprattutto con la
preghiera, con le opere della penitenza e con l'esempio della
loro vita: e questo santo Sinodo li esorta ad accrescere sempre
pi in loro stessi la stima e la pratica di tali elementi
spirituali. Ma nello stesso tempo essi devono partecipare sempre
pi alacremente alle opere esterne di apostolato, tenuta presente
la caratteristica propria di ogni istituto.
34. I religiosi sacerdoti, che sono rivestiti del carattere
presbiterale, per essere anch'essi provvidenziali collaboratori
dell'ordine episcopale, oggi pi che in passato possono essere di
valido aiuto ai vescovi, date le aumentate necessit delle anime.
Perci, per il fatto che partecipano alla cura delle anime ed
alle opere di apostolato sotto l'autorit dei sacri pastori, essi
sono da considerare come veramente appartenenti al clero
diocesano.
Anche gli altri religiosi, tanto gli uomini come le donne,
appartengono a titolo particolare alla famiglia diocesana, recano
un notevole aiuto alla sacra gerarchia e, nelle accresciute
necessit dell'apostolato, lo possono e lo devono recare in
misura ancora maggiore per l'avvenire.
I religiosi nella diocesi
35. Affinch per le opere dell'apostolato nelle singole diocesi
siano sempre attuate nella concordia e sia salvaguardata l'unit
della vita diocesana, si stabiliscono i seguenti principi
fondamentali.
1) I religiosi tutti, considerando i vescovi come successori
degli apostoli, li devono sempre circondare di rispetto e di
riverenza. Inoltre, quando sono legittimamente incaricati di
attivit apostoliche, devono esercitare il loro compito in modo
da divenire aiutanti dei vescovi. Anzi, i religiosi assecondino
prontamente e fedelmente le richieste ed i desideri dei vescovi
nell'assumere sempre maggiori responsabilit nel ministero delle
anime, pur facendolo nel rispetto del carattere e delle
costituzioni di ciascun istituto. Queste ultime, se necessario,
siano adattate al fine suddetto, tenendo presenti i principi di
questo decreto conciliare. Specialmente in vista delle urgenti
necessit delle anime e della scarsit del clero diocesano, gli
istituti religiosi, che non sono esclusivamente addetti alla vita
contemplativa, possono essere invitati dai vescovi a collaborare
nei vari ministeri pastorali, tenute tuttavia presenti le
caratteristiche di ciascun istituto. E i superiori religiosi, per
quanto possono, stimolino i loro dipendenti a prestare tale
collaborazione, accettando il governo anche temporaneo di
parrocchie.
2) I religiosi dediti all'apostolato esterno conservino lo
spirito del loro istituto religioso e restino fedeli
all'osservanza della loro regola e sottomessi a loro superiori. E
i vescovi non manchino di ricordare ai religiosi questo loro
obbligo.
3) L'esenzione, in virt della quale i religiosi di pendono dal
sommo Pontefice o da altra autorit ecclesiastica e sono esenti
dalla giurisdizione dei ve scovi, riguarda principalmente
l'ordine interno degli istituti: il loro fine  che in essi tutte
le cose siano tra loro unite e ordinate e concorrano
all'incremento ed al perfezionamento della vita religiosa. La
medesima esenzione consente al sommo Pontefice di disporre dei
religiosi, a bene della Chiesa universale e alle altre competenti
autorit di servirsi della loro opera a vantaggio delle Chiese
sottoposte alla loro giurisdizione. Ma tale esenzione non
impedisce che i religiosi nelle singole diocesi siano soggetti
alla giurisdizione dei vescovi, a norma del diritto, come
richiedono sia il ministero pastorale dei vescovi, sia
un'appropriata organizzazione del ministero delle anime.
4) Tutti i religiosi, gli esenti e quelli non esenti sono
soggetti all'autorit dei vescovi in tutto ci che riguarda il
pubblico esercizio del culto divino, salva la diversit dei riti;
la cura delle anime; la predicazione al popolo; l'educazione
religiosa e morale dei fedeli e specialmente dei fanciulli;
l'istruzione catechistica e la formazione liturgica; il prestigio
del loro stato clericale; ed infine, le varie opere relative
all'esercizio del sacro apostolato. Anche le scuole cattoliche
dei religiosi sono soggette all'ordinario del luogo in ci che si
riferisce al loro ordinamento generale ed alla loro vigilanza,
fermo restando, tuttavia, il diritto dei religiosi circa la loro
direzione. Parimenti i religiosi sono obbligati ad osservare
tutte quelle disposizioni che i Concili o le conferenze
episcopali legittimamente stabiliscono per tutti.
5) Si favorisca tra i vari istituti religiosi, cos come tra
questi e il clero diocesano, un'ordinata collaborazione. Inoltre
si faccia in modo che tutte le opere e attivit apostoliche siano
tra loro ben coordinate: ci si ottiene soprattutto fomentando
quella disposizione di menti e di cuori che  fondata e radicata
nella carit. Il promuovere poi tale coordinazione spetta alla
santa Sede per tutta la Chiesa, ai sacri pastori nelle singole
diocesi, ai sinodi patriarcali ed alle conferenze dei vescovi nel
loro territorio. Per quanto riguarda le opere di apostolato
esercitate da religiosi, i vescovi o le conferenze episcopali da
una parte, ed i superiori religiosi o le conferenze dei superiori
maggiori dall'altra, vogliano procedere a mettere in comune i
propri progetti, dopo essersi vicendevolmente consultati.
6) Per favorire concordi e fruttuose relazioni tra i vescovi ed i
religiosi, sar bene che i vescovi ed i superiori religiosi si
radunino periodicamente o quando ci  ritenuto opportuno, per
trattare gli affari riguardanti l'insieme dell'apostolato nel
territorio.
                          CAPITOLO III
     COOPERAZIONE DEI VESCOVI AL BENE COMUNE DI PI DIOCESI
I. Sinodi, concili e specialmente conferenze episcopali,
I sinodi
36. Fin dai primi secoli della Chiesa, i vescovi preposti a
Chiese particolari, in unione di fraterna carit e mossi da
amoroso impegno per l'universa missione affidata agli apostoli,
unirono i loro sforzi ed i loro intenti per promuovere il bene
comune e quello delle singole Chiese. A tale scopo furono
istituiti sia sinodi, sia concili provinciali, sia finalmente
concili plenari, nei quali i vescovi decisero norme comuni da
adottare nell'insegnamento delle verit della fede e nel regolare
la disciplina ecclesiastica. Ora questo santo Sinodo ecumenico,
desidera vivamente che la veneranda istituzione dei sinodi e dei
concili riprenda nuovo vigore, al fine di provvedere pi
adeguatamente e pi efficacemente all'incremento della fede ed
alla tutela della disciplina nelle varie Chiese, secondo le
mutate circostanze de tempi.
Le conferenze episcopali
37. In specie ai nostri tempi, i vescovi spesso so no
difficilmente in grado di svolgere in modo adeguato e con frutto
il loro ministero, se non realizza no una cooperazione sempre pi
stretta e concorde con gli altri vescovi. E poich le conferenze
episcopali--in molte nazioni gi costituite--hanno gi dato prove
notevoli di fecondit apostolica, questo santo Sinodo ritiene che
sia sommamente utile che in tutto il mondo i vescovi della stessa
nazione o regione si adunino periodicamente tra di loro, affinch
da uno scambio di esperienze e di pareri sgorghi una santa
armonia di forze, per il bene comune delle Chiese. Questo
Concilio perci, a proposito delle conferenze episcopali,
stabilisce quanto segue.
38. 1) La conferenza episcopale  in qualche modo una assemblea
in cui i sacri pastori di una determinata nazione o territorio
esercitano congiuntamente il loro ministero pastorale, per
l'incremento del bene che la Chiesa offre agli uomini,
specialmente per mezzo di quelle forme di apostolato che sono
appropriate alle circostanze presenti.
2) Alla conferenza episcopale appartengono tutti gli ordinari dei
luoghi di ciascun rito--ad eccezione dei vicari generali--i
coadiutori, gli ausiliari e gli altri vescovi titolari,
incaricati di uno speciale ufficio dalla santa Sede o dalla
conferenza episcopale. Gli altri vescovi titolari e--in
considerazione del particolare ufficio che esercitano nel
territorio--i legati del romano Pontefice non sono, di diritto,
membri della conferenza. Agli ordinari dei luoghi e ai coadiutori
spetta, nella conferenza, voto deliberativo. Se agli ausiliari e
agli altri vescovi che hanno diritto di intervenire alla
conferenza spetti voto deliberativo o consultivo, sar deciso
dagli statuti della conferenza.
3) Ogni conferenza episcopale rediga i suoi statuti, che saranno
sottoposti alla revisione della santa Sede; in essi vengano
stabiliti, tra gli altri, gli uffici che meglio rispondono allo
scopo della conferenza: come, per esempio, il comitato permanente
dei vescovi, le commissioni episcopali e il segretario generale.
4) Le decisioni della conferenza episcopale, purch siano state
prese legittimamente e con almeno due terzi dei suffragi dei
presuli appartenenti alla conferenza con voto deliberativo e
siano state sottoposte all'esame della santa Sede, obbligano
giuridicamente, ma soltanto nei casi in cui ci sia contenuto nel
diritto comune, oppure ci sia stabilito da una speciale
prescrizione della santa Sede, impartita o per motu proprio o
dietro domanda della stessa conferenza.
5) Se particolari circostanze lo richiedono, i vescovi di pi
nazioni, coll'approvazione della santa Sede, possono costituire
un'unica conferenza.
Si favoriscano altres le relazioni tra le conferenze di diverse
nazioni, per promuovere e assicurare un bene pi grande.
6) Si raccomanda vivamente che i presuli delle Chiese orientali,
nel promuovere la disciplina delle proprie Chiese in seno ai loro
sinodi, e per favorire sempre pi efficacemente le attivit
rivolte al bene della religione, abbiano presente anche il bene
comune di tutto il territorio, l dove esistono pi Chiese di
diverso rito, confrontando i loro pareri in adunanze
interrituali, secondo le norme che saranno stabilite dalla
competente autorit.
II. La circoscrizione delle province ecclesiastiche e l'erezione
delle regioni ecclesiastiche
39. Il bene delle anime esige una circoscrizione appropriata non
solo delle diocesi, ma anche delle province ecclesiastiche; anzi,
qualche volta consiglia l'erezione di regioni ecclesiastiche, per
meglio provvedere alle necessit sociali e locali e per rendere
pi facili e pi fruttuosi i contatti dei vescovi tra di loro,
coi metropoliti, con gli altri vescovi della stessa nazione, come
anche le relazioni dei vescovi con le autorit civili.
40. Pertanto questo santo Sinodo, perch si possano raggiungere
gli scopi accennati, dispone quanto segue:
1)  opportuno che siano sottoposte a nuovo esame le
circoscrizioni delle province ecclesiastiche e si definiscano con
nuove norme i diritti ed i privilegi dei metropoliti.
2) Si tenga come regola che tutte le diocesi e le altre
circoscrizioni territoriali equiparate alle diocesi siano
assegnate a qualche provincia ecclesiastica. Perci le diocesi
che ora sono immediatamente soggette alla santa Sede e che non
sono gi unite ad altra diocesi, formino, se possibile, una nuova
provincia ecclesiastica, o si aggreghino alla provincia pi
vicina o pi comoda, e siano sottoposte al diritto metropolitico
dell'arcivescovo, a norma del diritto comune.
3) L dove l'utilit lo suggerisce, le province ecclesiastiche
siano raggruppate in regioni ecclesiastiche, alle quali si dar
un ordinamento giuridico.
41.  conveniente che le competenti conferenze episcopali
prendano in esame le questioni relative alla circoscrizione delle
province o all'erezione delle regioni, secondo le norme gi
stabilite ai nn. 23 e 24 per la circoscrizione delle diocesi, e
sottopongano poi i loro pareri ed i loro voti alla santa Sede.
III. I vescovi che hanno un incarico interdiocesano
42. Poich le necessit pastorali esigono sempre pi che alcuni
incarichi pastorali abbiano unit di indirizzo e di governo, 
opportuno che siano costituiti alcuni uffici che possono servire
a tutte o a pi diocesi di una determinata regione o nazione:
uffici che possono essere affidati anche a vescovi. Ora questo
santo Sinodo raccomanda che tra i prelati o i vescovi preposti a
questi uffici e i vescovi diocesani e le conferenze episcopali
regnino sempre unione di animi e concordi intese per l'azione
pastorale, le cui condizioni devono essere definite dal diritto
comune.
I vicari castrensi
43. Poich l'assistenza spirituale ai soldati, per le particolari
condizioni della loro vita, richiede un premuroso interessamento,
per quanto  possibile, in ogni nazione si eriga un vicariato
castrense. Sia il vicario che i cappellani si dedichino con
alacre zelo a questo difficile ministero, in concorde intesa coi
vescovi diocesani. Perci i vescovi diocesani concedano al
vicario castrense un numero sufficiente di sacerdoti idonei a
tale ufficio, e favoriscano le iniziative rivolte al bene
spirituale dei soldati.
                        MANDATO GENERALE
44. Questo santo Sinodo dispone che nella revisione del Codice di
diritto canonico siano definite adeguate leggi a norma dei
principi stabiliti in questo decreto, tenendo presenti anche le
osservazioni avanzate dalle commissioni o dai padri conciliari.
Questo santo Sinodo inoltre prescrive che siano redatti dei
direttori generali circa la cura delle anime, ad uso sia dei
vescovi sia dei parroci, nell'intento di fornire loro norme e
metodi per esercitare pi adeguatamente e pi facilmente il loro
ministero pastorale.
Si redigano altres sia uno speciale direttorio per la cura
pastorale di particolari ceti di fedeli, tenute presenti le
diverse situazioni delle singole nazioni o regioni, sia un
direttorio per l'istruzione catechistica del popolo, nel quale si
tratti non solo dei principi fondamentali di questo insegnamento,
ma anche dell'orientamento e della elaborazione dei libri
relativi a questa materia. Anche nel redigere tali direttori si
abbiano presenti le osservazioni formulate dalle commissioni e
dai padri conciliari.
28 ottobre 1965
