Fonte:   Enchiridion Vaticanum Vol. 1 - Doc. Concilio Vaticano II (1962-1965)
Autore:  Concilio Vaticano II
Luogo:   Roma (S. Pietro), 21 novembre 1964
Data:    1964/11/21

DECRETO SULLE CHIESE ORIENTALI CATTOLICHE (ORIENTALIUM ECCLESIARUM)

INDICE
Proemio                            
2 - La variet dei riti non nuoce all'unit         
3 - I diversi riti godono della stessa dignit      
4 - I diversi riti vanno studiati accuratamente     
5 - Benemerenze delle chiese orientali            
6 - Nessun mutamento sia introdotto arbitrariamente    
7 - L'istituzione dei patriarcati in oriente      
9 - Speciale onore ai patriarchi orientali        
10 - Fondazione di nuovi patriarcati              
12 - Ristabilire l'antica disciplina dei sacramenti
13 - L'amministrazione della cresima              
15 - Il precetto festivo                
16 - Estensione della giurisdizione per le confessioni 
17 - Il sacramento dell'ordine                
18 - La forma canonica della celebrazione dei matrimoni misti 
19 - I giorni festivi                        
20 - La celebrazione della pasqua            
21 - I tempi sacri                      
22 - L'ufficio divino                   
23 - La lingua liturgica                
24 - Promuovere l'unit degli orientali separati     
26 - Principi della "comunicazione in cose sacre"    
27 - Applicazione pastorale della "comunicazione in cose sacre" 
Conclusione                        

                             PROEMIO
1. La Chiesa cattolica ha in grande stima le istituzioni, i riti
liturgici, le tradizioni ecclesiastiche e la disciplina della
vita ecclesiastica della Chiese orientali. Si tratta infatti di
Chiese illustri e venerande per antichit, in cui risplende la
tradizione apostolica tramandata dai Padri, che costituisce parte
del patrimonio divinamente rivelato e indiviso della Chiesa
universale. Perci questo santo ed ecumenico Concilio, preso da
sollecitudine per le Chiese orientali, che di questa tradizione
sono testimoni viventi, e desiderando che esse fioriscano e
assolvano con nuovo vigore apostolico la missione loro affidata,
oltre a quanto riguarda tutta la Chiesa ha deciso di stabilire
alcuni punti principali, lasciando gli altri alla cura dei sinodi
orientali e della Sede apostolica.
                    CHIESE PARTICOLARI O RITI
Variet di riti e unit
2. La Chiesa santa e cattolica, che  il corpo mistico di Cristo,
si compone di fedeli che sono organicamente uniti nello Spirito
Santo da una stessa fede, dagli stessi sacramenti e da uno stesso
governo, e che unendosi in varie comunit stabili, congiunti
dalla gerarchia, costituiscono le Chiese particolari o riti. Tra
loro vige una mirabile comunione, di modo che la variet non solo
non nuoce alla unit della Chiesa, ma anzi la manifesta. 
infatti intenzione della Chiesa cattolica che rimangano salve e
integre le tradizioni di ogni Chiesa o rito particolare;
parimenti essa vuole adattare il suo tenore di vita alle varie
necessit dei tempi e dei luoghi.
I riti godono di uguale dignit
3. Queste Chiese particolari, sia dell'Oriente che
dell'Occidente, sebbene siano in parte tra loro differenti in
ragione dei cosiddetti riti--cio per liturgia, per disciplina
ecclesiastica e patrimonio spirituale--tuttavia sono allo stesso
modo affidate al governo pastorale del romano Pontefice, il quale
per volont divina succede al beato Pietro nel primato sulla
Chiesa universale. Esse quindi godono di pari dignit, cosicch
nessuna di loro prevale sulle altre per ragioni di rito;
fruiscono degli stessi diritti e sono tenute agli stessi
obblighi, anche per quanto riguarda la predicazione del Vangelo
in tutto il mondo (cfr. Mc 16,15), sotto la direzione del romano
Pontefice.
Si studino i vari riti
4. Si provveda perci in tutto il mondo a tutelare e incrementare
tutte le Chiese particolari e a questo scopo si erigano
parrocchie e una propria gerarchia, dove lo richieda il bene
spirituale dei fedeli. Le gerarchie poi delle varie Chiese
particolari che hanno giurisdizione sullo stesso territorio,
procurino, col mutuo scambio di consigli e in periodici incontri,
di promuovere l'unit di azione e di unire le loro forze per
aiutare le opere comuni, onde far progredire pi speditamente il
bene della religione e pi efficacemente tutelare la disciplina
del clero. Tutti i chierici e i candidati agli ordini sacri siano
bene istruiti sui riti e specialmente circa le norme pratiche in
materie inter-rituali; anzi, nelle spiegazioni catechetiche
vengano istruiti anche i laici sui riti e le loro norme. Infine,
tutti e singoli i cattolici e i battezzati di qualsiasi Chiesa o
comunit acattolica che vengano alla pienezza della comunione
cattolica, mantengano dovunque il loro proprio rito, lo onorino
e, in quanto  possibile, lo osservino, salvo il diritto in casi
particolari di persone, comunit o regioni, di far ricorso alla
Sede apostolica; questa, quale suprema arbitra delle relazioni
inter-ecclesiali, provveder essa stessa alle necessit secondo
lo spirito ecumenico, o far provvedere da altre autorit, dando
opportune norme, decreti o rescritti.
          PATRIMONIO SPIRITUALE DELLE CHIESE ORIENTALI
                    CHE DEV'ESSERE CONSERVATO
Benemerenze delle Chiese orientali
5. La storia, le tradizioni e molte istituzioni ecclesiastiche
chiaramente dimostrano quanto le Chiese orientali si siano rese
benemerite verso tutta la Chiesa. Per questo il santo Concilio
non solo circonda di doverosa stima e di giusta lode questo loro
patrimonio ecclesiastico e spirituale, ma lo considera fermamente
quale patrimonio di tutta la Chiesa. Dichiara quindi solennemente
che le Chiese d'Oriente come quelle di Occidente, hanno il
diritto e il dovere di reggersi secondo le proprie discipline
particolari, poich si raccomandano per veneranda antichit, si
accordano meglio con i costumi dei loro fedeli e sono pi adatte
a provvedere al bene delle loro anime.
Non si introducano mutamenti arbitrari nei riti
6. Tutti gli orientali sappiano con tutta certezza che possono
sempre e devono conservare i loro legittimi riti e la loro
disciplina, e che non si devono introdurre mutazioni, se non per
ragione del proprio organico progresso. Pertanto, tutte queste
cose devono essere con somma fedelt osservate dagli stessi
orientali, i quali devono acquistarne una conoscenza sempre pi
profonda e una pratica pi perfetta; qualora, per circostanze di
tempo o di persone, fossero indebitamente venuti meno ad esse,
procurino di ritornare alle avite tradizioni. Quelli che per
ragione o di ufficio o di ministero apostolico hanno frequente
relazione con le Chiese orientali o con i loro fedeli, secondo
l'importanza dell'ufficio che occupano siano accuratamente
istruiti nella conoscenza e nella pratica dei riti, della
disciplina, della dottrina, della storia e delle caratteristiche
degli orientali, Si raccomanda inoltre caldamente agli istituti
religiosi e alla associazioni di rito latino che prestano la loro
opera nelle regioni orientali o tra i fedeli orientali, che per
una maggiore efficacia dell'apostolato, fondino, per quanto
possibile, case o anche province di rito orientale.
                     I PATRIARCHI ORIENTALI
I patriarchi orientali
7. Da tempi antichissimi vige nella Chiesa l'istituzione
patriarcale, gi riconosciuta dai primi Concili ecumenici. Col
nome di patriarca orientale si intende un vescovo, cui compete la
giurisdizione su tutti i vescovi, compresi i metropoliti, il
clero e i fedeli del proprio territorio o rito, a norma del
diritto e salvo restando il primato del romano Pontefice.
Dovunque si costituisca un gerarca di qualche rito fuori dei
confini del territorio patriarcale, a norma del diritto rimane
aggregato alla gerarchia del patriarcato dello stesso rito.
8. Sebbene alcuni patriarchi delle Chiese orientali siano
cronologicamente posteriori ad altri, tuttavia sono tutti uguali
quanto alla dignit patriarcale, salva restando tra loro la
precedenza di onore legittimamente stabilita.
Onore e privilegi dei patriarchi orientali
9. Secondo un'antichissima tradizione della Chiesa, ai patriarchi
delle Chiese orientali  riservato uno speciale onore, dato che
ognuno presiede al suo patriarcato come padre e capo. Perci
questo santo Concilio stabilisce che siano ripristinati i loro
diritti e privilegi, secondo le antiche tradizioni di ogni Chiesa
e i decreti dei Concili ecumenici.
Questi diritti e privilegi sono quelli vigenti al tempo
dell'unione dell'Oriente e dell'Occidente, quantunque debbano
essere alquanto adattati alle odierne condizioni.
I patriarchi coi loro sinodi costituiscono la superiore istanza
per qualsiasi problema del patriarcato, non escluso il diritto di
costituire nuove eparchie e di nominare vescovi del loro rito
entro i confini del territorio patriarcale, salvo restando
l'inalienabile diritto del romano Pontefice di intervenire nei
singoli casi.
Fondazione di nuovi patriarcati
10. Quanto si  detto dei patriarchi vale anche, a norma del
diritto, degli arcivescovi maggiori che presiedono a tutta una
Chiesa particolare o rito.
11. Siccome l'istituzione patriarcale nelle Chiese orientali 
una forma tradizionale di governo, il santo ed ecumenico Concilio
desidera che, dove sia necessario, si erigano nuovi patriarcati,
la cui fondazione  riservata al Concilio ecumenico o al romano
Pontefice.
                    DISCIPLINA DEI SACRAMENTI
Ristabilire l'antica disciplina dei sacramenti
12. Il santo Concilio ecumenico conferma e loda e, se occorre,
desidera che venga ristabilita l'antica disciplina dei sacramenti
vigente presso le Chiese orientali, e cos pure la prassi
spettante la loro celebrazione e amministrazione.
La cresima
13. La disciplina circa il ministro della sacra cresima, vigente
fino dai pi antichi tempi presso gli orientali, sia pienamente
ristabilita. Perci i sacerdoti possono conferire questo
sacramento col crisma benedetto dal patriarca o dal vescovo.
14. Tutti i sacerdoti orientali possono validamente conferire
questo sacramento, sia insieme col battesimo sia separatamente, a
tutti i fedeli di qualsiasi rito, non escluso il latino,
osservando, per la liceit, le prescrizioni del diritto sia
comune sia particolare. Anche i sacerdoti di rito latino, secondo
le facolt che godono circa l'amministrazione di questo
sacramento, possono amministrarlo pure ai fedeli delle Chiese
orientali, senza pregiudizio al rito, osservando per la liceit
le prescrizioni del diritto sia comune che particolare.
La liturgia domenicale
15. I fedeli sono tenuti la domenica e le feste a intervenire
alla divina liturgia o, secondo le prescrizioni o consuetudini
del proprio rito, alla celebrazione delle lodi divine. Perch pi
facilmente possano adempiere quest'obbligo, si stabilisce che il
tempo utile per soddisfarlo decorra dai vespri della vigilia fino
alla fine delle domenica o giorno festivo. Si raccomanda
caldamente ai fedeli, che in questi giorni, anzi con pi
frequenza e anche quotidianamente, ricevano la santa eucaristica.
La confessione
16. Per la costante mescolanza di fedeli di diverse Chiese
particolari nella medesima regione o territorio orientale, la
facolt dei sacerdoti di qualsiasi rito di ricevere le
confessioni, concessa legittimamente e senza alcuna restrizione
dai propri sacri pastori, si estende a tutto il territorio del
concedente anche a tutti i luoghi e fedeli di qualsiasi rito
nello stesso territorio, a meno che il pastore del luogo l'abbia
espressamente negata per i luoghi del suo rito.
L'ordine sacro
17. Perch nelle Chiese orientali abbia nuovamente ad aver vigore
l'antica disciplina del sacramento dell'ordine, questo santo
Concilio caldamente desidera che sia ristabilita, dove sia caduta
in disuso, l'istituzione del diaconato permanente. Quanto poi al
suddiaconato e gli ordini inferiori e i loro diritti e doveri,
provveda l'autorit legislativa di ciascuna Chiesa particolare.
I matrimoni misti
18. Quando i cattolici orientali contraggono matrimonio con
acattolici orientali battezzati, il santo Concilio, per prevenire
i matrimoni invalidi e nell'interesse della stabilit del
matrimonio e della pace domestica, stabilisce che per questi
matrimoni la forma canonica della celebrazione  obbligatoria
soltanto per la liceit. Per la validit basta la presenza del
sacro ministro, salvi restando gli altri punti da osservarsi
secondo il diritto.
                         IL CULTO DIVINO
I giorni festivi
19. D'ora in poi spetta al solo Concilio ecumenico o alla santa
Sede stabilire, trasferire o sopprimere giorni festivi comuni a
tutte le Chiese orientali. Invece lo stabilire, trasferire o
sopprimere feste per singole Chiese particolari compete, oltre
che alla Sede apostolica, a sinodi patriarcali o arcivescovili,
avuto tuttavia il debito riguardo di tutta la regione e delle
altre Chiese particolari.
La Pasqua
20. Fino a che tra tutti i cristiani non si sar giunti al
desiderato accordo circa la fissazione di un unico giorno per la
comune celebrazione della festa di Pasqua, nel frattempo, per
promuovere l'unit fra i cristiani che vivono nella stessa
regione o nazione,  data facolt ai patriarchi o alle supreme
autorit ecclesiastiche del luogo di accordarsi, con unanime
consenso e sentiti i pareri degli interessati, per celebrare la
festa di Pasqua nella stessa domenica.
Le tempora
21. Tutti i fedeli che si trovano fuori della regione o
territorio del proprio rito, quanto alla legge delle sacre
tempora possono pienamente conformarsi alla disciplina vigente
nel luogo della loro permanenza. Nelle famiglie di rito misto si
pu osservare questa legge secondo uno stesso rito.
Le laudi divine
22. Il clero e i religiosi orientali celebrino secondo le
prescrizioni e tradizioni della propria disciplina le laudi
divine, che fino dall'antica et furono in grande onore presso
tutte le Chiese orientali. Ed anche i fedeli, seguendo l'esempio
dei propri padri, per quanto possono, attendano devotamente alle
laudi divine.
La lingua liturgica
23. Al patriarca col suo sinodo o alla suprema autorit di
ciascuna Chiesa con il consiglio dei pastori compete il diritto
di regolare l'uso delle lingue nelle sacre funzioni liturgiche e
di approvare, dopo averne data relazione alla Sede apostolica, le
versioni dei testi nelle lingua del paese.
          RAPPORTI CON I FRATELLI DELLE CHIESE SEPARATE
Promuovere l'unit dei cristiani
24. Alle Chiese orientali aventi comunione con la Sede apostolica
romana, compete lo speciale ufficio di promuovere l'unit di
tutti i cristiani, specialmente orientali, secondo i principi del
decreto " sull'ecumenismo " promulgato da questo santo Concilio,
in primo luogo con la preghiera, l'esempio della vita, la
religiosa fedelt alle antiche tradizioni orientali, la mutua e
pi profonda conoscenza, la collaborazione e la fraterna stima
delle cose e degli animi.
25. Dagli orientali separati che, mossi dalla grazia dello
Spirito Santo vengono all'unit cattolica, non si esiga pi di
quanto richiede la semplice professione della fede cattolica. E
poich presso di loro  stato conservato il sacerdozio valido, i
chierici orientali che vengono all'unit cattolica, hanno facolt
di esercitare il proprio ordine, secondo le norme stabilite dalla
competente autorit.
" Communicatio in sacris "
26. La " communicatio in sacris " che pregiudica l'unit della
Chiesa o include formale adesione all'errore o pericolo di errare
nella fede, di scandalo e di indifferentismo,  proibita dalla
legge divina. Ma la prassi pastorale dimostra, per quanto
riguarda i fratelli orientali che si possono e si devono
considerare varie circostanze di singole persone, nelle quali n
si lede l'unit della Chiesa, n vi sono pericoli da evitare,
mentre invece la necessit della salvezza e il bene spirituale
delle anime costituiscono un bisogno serio. Perci la Chiesa
cattolica, secondo le circostanze di tempo, di luogo e di
persone, ha usato tutti i mezzi della salute e la testimonianza
della carit tra i cristiani, per mezzo della partecipazione ai
sacramenti e alle altre funzioni e cose sacre. In considerazione
di questo, il santo Concilio "per non essere noi con una sentenza
troppo severa di impedimento a coloro che sono salvati " e per
fomentare sempre pi l'unione con le Chiese orientali da noi
separate, stabilisce il seguente modo di agire.
27. Posti i principi sopra ricordati, agli orientali che in buona
fede si trovano separati dalla Chiesa cattolica, si possono
conferire, se spontaneamente li chiedano e siano ben disposti, i
sacramenti della penitenza, dell'eucaristia e dell'unzione degli
infermi anzi, anche ai cattolici  lecito chiedere questi
sacramenti ai ministri acattolici nella cui Chiesa si hanno
validi sacramenti, ogniqualvolta la necessit o una vera
spirituale utilit lo domandino e l'accesso a un sacerdote
cattolico riesca fisicamente o moralmente impossibile.
28. Parimenti, posti gli stessi principi, per una giusta ragione
 permessa la " communicatio in sacris " in celebrazioni, cose e
luoghi sacri tra cattolici e fratelli orientali separati.
29. Questa maniera pi mite di "communicatio in sacris " con i
fratelli delle Chiese orientali separate  affidata alla
vigilanza e al discernimento dei pastori locali, affinch,
consigliatisi tra di loro e, se occorra, uditi anche i pastori
delle Chiese separate, abbiano a regolare con efficaci e
opportune prescrizioni e norme i rapporti dei cristiani tra di
loro.
                           CONCLUSIONI
30. Il santo Concilio molto si rallegra della fruttuosa e attiva
collaborazione delle Chiese cattoliche d'Oriente e d'Occidente, e
allo stesso tempo dichiara: tutte queste disposizioni giuridiche
sono stabilite per le presenti condizioni, fino a che la Chiesa
cattolica e le Chiese orientali separate si uniscano nella
pienezza della comunione. Nel frattempo tutti i cristiani,
orientali e occidentali, sono ardentemente pregati di innalzare
ferventi e assidue, anzi quotidiane preghiere a Dio, affinch,
con l'aiuto della sua santissima Madre, tutti diventino una cosa
sola. Preghino pure perch su tanti cristiani di qualsiasi
Chiesa, i quali confessando strenuamente il nome di Cristo,
soffrono e sono oppressi, si effonda la pienezza della forza e
del conforto dello Spirito Santo consolatore. Con amore fraterno
vogliamoci tutti bene scambievolmente, facendo a gara nel
renderci onore l'un l'altro (Rm 12,10).
21 novembre 1964
