Fonte:   Enchiridion Vaticanum Vol. 1 - Doc. Concilio  Vaticano  II (1962-1965)
Autore:  Concilio Vaticano II
Luogo:   Roma (S. Pietro), 4 dicembre 1963
Data:    1963/12/04

COSTITUZIONE CONCILIARE SULLA SACRA LITURGIA (SACROSANCTUM CONCILIUM)

INDICE:
PROEMIO
Il posto della liturgia nel mistero della chiesa
La costituzione su la liturgia e gli altri riti
Stima per tutti i riti legittimamente riconosciuti
CAPITOLO I
PRINCIPI GENERALI PER LA RIFORMA E L'INCREMENTO DELLA SACRA LITURGIA
Natura della liturgia e sua importanza nella chiesa
L'opera della salvezza si realizza nella liturgia
Presenza di Cristo nella liturgia
Liturgia terrena e liturgia celeste
La liturgia non  l'unica attivit della chiesa
 il culmine e la fonte della vita della chiesa
Necessit delle disposizioni personali
Liturgia e preghiera personale
Gli esercizi pii si ispirino alla liturgia
II  - L'educazione liturgica e la partecipazione attiva
Necessit di promuovere la formazione liturgica
Formazione dei professori di liturgia
Insegnamento della liturgia
Formazione liturgica dei candidati al sacerdozio
Aiutare i sacerdoti in cura d'anime
Formazione liturgica dei fedeli
Mezzi audiovisivi e liturgia
III  - La riforma della sacra Liturgia
A) Norme generali
L'ordinamento liturgico compete alla gerarchia
Tradizione e progresso
Bibbia e liturgia
Revisione dei libri liturgici
B) Norme derivanti dalla natura gerarchica e comunitaria della liturgia
Norme di natura comunitaria
 da preferirsi la celebrazione comunitaria
Decoro della celebrazione liturgica
Partecipazione attiva dei fedeli
Liturgia e classi sociali
C) Norme derivanti dalla natura didattica e pastorale della liturgia
Norme di natura didattico pastorale
Armonia dei riti
La lingua liturgica
D)  Norme  per un adattamento all'indole e alle tradizioni  dei  vari popoli.
Norme per un adattamento alle varie tradizioni
Come procedere all'adattamento liturgico nelle diocesi e parrocchie
IV - la vita liturgica nella diocesi e nella parrocchia
V - l'incremento dell'azione pastorale liturgica
L'azione pastorale liturgica
Commissione liturgica nazionale
Commissione diocesana
Altre commissioni
CAPITOLO II
IL MISTERO EUCARISTICO
La messa e il mistero pasquale
Partecipazione attiva dei fedeli alla messa
Partecipazione attiva dei fedeli alla messa
Riforma dell'ordinario della messa
Maggior ricchezza biblica nella messa
L'omelia
la "preghiera dei fedeli"
Latino e lingua volgare nella messa
Comunione sotto le due specie
Unit della messa
La concelebrazione
CAPITOLO III
GLI ALTRI SACRAMENTI E I SACRAMENTALI
Natura dei sacramenti
I sacramentali
Necessit di una riforma dei riti sacramentali
La lingua
Il catecumenato
Riforma del rito battesimale
della cresima
La penitenza.
Il sacramento dell'unzione degli infermi
Riforma del rito del sacramento dell'ordine
Matrimonio
i sacramentali
La professione religiosa
Riforma dei riti funebri
CAPITOLO IV - L'UFFICIO DIVINO
L'ufficio divino opera di Cristo e della chiesa
Valore pastorale dell'ufficio divino
L'ordinamento tradizionale va riveduto
Norme per la riforma dell'ufficio divino
L'ufficio divino fonte di piet
Distribuzione dei salmi
Ordine delle letture
Revisione degli inni
Quando recitare le ore
Obbligo del divino ufficio
La recita comunitaria dell'ufficio divino
partecipazione dei fedeli all'ufficio divino
lingua nell'ufficio divino
CAPITOLO V - L'ANNO LITURGICO
Il senso dell'anno liturgico
Rivalorizzazione della domenica
forma dell'anno liturgico
La quaresima
le feste dei santi
CAPITOLO VI - LA MUSICA SACRA
Dignit della musica sacra
La liturgia solenne
Formazione musicale
Canto gregoriano e polifonico
Canto religioso popolare
La musica sacra nelle missioni
L'organo e gli strumenti musicali
L'organo e gli strumenti musicali
Missione dei compositori
CAPITOLO VII
ARTE SACRA E SACRA SUPPELLETILE
Dignit dell'arte sacra
Formazione degli artisti
Revisione dalla legislazione su l'arte sacra
Formazione artistica del clero
Le insegne pontificali
APPENDICE:
DICHIARAZIONE CIRCA LA RIFORMA DEL CALENDARIO

                     PROEMIO
1. Il sacro Concilio si propone di far crescere ogni giorno pi
la vita cristiana tra i fedeli; di meglio adattare alle esigenze
del nostro tempo quelle istituzioni che sono soggette a
mutamenti; di favorire ci che pu contribuire all'unione di
tutti i credenti in Cristo; di rinvigorire ci che giova a
chiamare tutti nel seno della Chiesa. Ritiene quindi di doversi
occupare in modo speciale anche della riforma e della promozione
della liturgia.
La liturgia nel mistero della Chiesa
2. La liturgia infatti, mediante la quale, specialmente nel
divino sacrificio dell'eucaristia, " si attua l'opera della
nostra redenzione", contribuisce in sommo grado a che i fedeli
esprimano nella loro vita e manifestino agli altri il mistero di
Cristo e la genuina natura della vera Chiesa. Questa ha infatti
la caratteristica di essere nello stesso tempo umana e divina,
visibile ma dotata di realt invisibili, fervente nell'azione e
dedita alla contemplazione, presente nel mondo e tuttavia
pellegrina; tutto questo in modo tale, per, che ci che in essa
 umano sia ordinato e subordinato al divino, il visibile
all'invisibile, l'azione alla contemplazione, la realt presente
alla citt futura, verso la quale siamo incamminati. In tal modo
la liturgia, mentre ogni giorno edifica quelli che sono nella
Chiesa per farne un tempio santo nel Signore, un'abitazione di
Dio nello Spirito, fino a raggiungere la misura della pienezza di
Cristo , nello stesso tempo e in modo mirabile fortifica le loro
energie perch possano predicare il Cristo. Cos a coloro che
sono fuori essa mostra la Chiesa, come vessillo innalzato di
fronte alle nazioni, sotto il quale i figli di Dio dispersi
possano raccogliersi , finch ci sia un solo ovile e un solo
pastore.
Liturgia e riti
3. Il sacro Concilio ritiene perci opportuno richiamare i
seguenti principi riguardanti la promozione e la riforma della
liturgia e stabilire delle norme per attuarli. Fra queste norme e
questi principi parecchi possono e devono essere applicati sia al
rito romano sia agli altri riti, bench le norme pratiche che
seguono debbano intendersi come riguardanti il solo rito romano,
a meno che si tratti di cose che per la loro stessa natura si
riferiscono anche ad altri riti.
Stima per i riti riconosciuti
4. Infine il sacro Concilio, obbedendo fedelmente alla
tradizione, dichiara che la santa madre Chiesa considera come
uguali in diritto e in dignit tutti i riti legittimamente
riconosciuti; vuole che in avvenire essi siano conservati e in
ogni modo incrementati; desidera infine che, ove sia necessario,
siano riveduti integralmente con prudenza nello spirito della
sana tradizione e venga loro dato nuovo vigore, come richiedono
le circostanze e le necessit del nostro tempo.
                           CAPITOLO I
              PRINCIPI GENERALI PER LA RIFORMA E LA
                 PROMOZIONE DELLA SACRA LITURGIA
I. Natura della sacra liturgia e sua importanza nella vita della
Chiesa
5. Dio, il quale "vuole che tutti gli uomini si salvino e
arrivino alla conoscenza della verit" (1 Tm 2,4), "dopo avere a
pi riprese e in pi modi parlato un tempo ai padri per mezzo dei
profeti" (Eb 1,1), quando venne la pienezza dei tempi, mand il
suo Figlio, Verbo fatto carne, unto dallo Spirito Santo, ad
annunziare la buona novella ai poveri, a risanare i cuori
affranti, " medico di carne e di spirito ", mediatore tra Dio e
gli uomini. Infatti la sua umanit, nell'unit della persona del
Verbo, fu strumento della nostra salvezza. Per questo motivo in
Cristo " avvenne la nostra perfetta riconciliazione con Dio ormai
placato e ci fu data la pienezza del culto divino ". Quest'opera
della redenzione umana e della perfetta glorificazione di Dio,
che ha il suo preludio nelle mirabili gesta divine operate nel
popolo dell'Antico Testamento,  stata compiuta da Cristo Signore
principalmente per mezzo del mistero pasquale della sua beata
passione, risurrezione da morte e gloriosa ascensione, mistero
col quale " morendo ha distrutto la nostra morte e risorgendo ha
restaurato la vita". Infatti dal costato di Cristo dormiente
sulla croce  scaturito il mirabile sacramento di tutta la Chiesa
.
La liturgia attua l'opera della salvezza propria della Chiesa
6. Pertanto, come il Cristo fu inviato dal Padre, cos anch'egli
ha inviato gli apostoli, ripieni di Spirito Santo. Essi,
predicando il Vangelo a tutti gli uomini , non dovevano limitarsi
ad annunciare che il Figlio di Dio con la sua morte e
risurrezione ci ha liberati dal potere di Satana e dalla morte e
ci ha trasferiti nel regno del Padre, bens dovevano anche
attuare l'opera di salvezza che annunziavano, mediante il
sacrificio e i sacramenti attorno ai quali gravita tutta la vita
liturgica. Cos, mediante il battesimo, gli uomini vengono
inseriti nel mistero pasquale di Cristo: con lui morti, sepolti e
risuscitati, ricevono lo Spirito dei figli adottivi, " che ci fa
esclamare: Abba, Padre" (Rm 8,15), e diventano quei veri
adoratori che il Padre ricerca. Allo stesso modo, ogni volta che
essi mangiano la cena del Signore, ne proclamano la morte fino a
quando egli verr. Perci, proprio nel giorno di Pentecoste, che
segn la manifestazione della Chiesa al mondo, "quelli che
accolsero la parola di Pietro furono battezzati " ed erano "
assidui all'insegnamento degli apostoli, alla comunione fraterna
nella frazione del pane e alla preghiera... lodando insieme Dio e
godendo la simpatia di tutto il popolo " (At 2,41-42,47). Da
allora la Chiesa mai tralasci di riunirsi in assemblea per
celebrare il mistero pasquale: leggendo " in tutte le Scritture
ci che lo riguardava" (Lc 24,27), celebrando l'eucaristia, nella
quale " vengono resi presenti la vittoria e il trionfo della sua
morte " e rendendo grazie " a Dio per il suo dono ineffabile" (2
Cor 9,15) nel Cristo Ges, "a lode della sua gloria" (Ef 1,12),
per virt dello Spirito Santo.
Cristo  presente nella liturgia
7. Per realizzare un'opera cos grande, Cristo  sempre presente
nella sua Chiesa, e in modo speciale nelle azioni liturgiche. 
presente nel sacrificio della messa, sia nella persona del
ministro, essendo egli stesso che, " offertosi una volta sulla
croce, offre ancora se stesso tramite il ministero dei sacerdoti
", sia soprattutto sotto le specie eucaristiche.  presente con
la sua virt nei sacramenti, al punto che quando uno battezza 
Cristo stesso che battezza.  presente nella sua parola, giacch
 lui che parla quando nella Chiesa si legge la sacra Scrittura.
 presente infine quando la Chiesa prega e loda, lui che ha
promesso:
" Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, l sono io, in mezzo
a loro " (Mt 18,20).
Effettivamente per il compimento di quest'opera cos grande, con
la quale viene resa a Dio una gloria perfetta e gli uomini
vengono santificati, Cristo associa sempre a s la Chiesa, sua
sposa amatissima, la quale l'invoca come suo Signore e per mezzo
di lui rende il culto all'eterno Padre. Giustamente perci la
liturgia  considerata come l'esercizio della funzione
sacerdotale di Ges Cristo. In essa, la santificazione dell'uomo
 significata per mezzo di segni sensibili e realizzata in modo
proprio a ciascuno di essi; in essa il culto pubblico integrale 
esercitato dal corpo mistico di Ges Cristo, cio dal capo e
dalle sue membra. Perci ogni celebrazione liturgica, in quanto
opera di Cristo sacerdote e del suo corpo, che  la Chiesa, 
azione sacra per eccellenza, e nessun'altra azione della Chiesa
ne uguaglia l'efficacia allo stesso titolo e allo stesso grado.
Liturgia terrena e liturgia celeste
8. Nella liturgia terrena noi partecipiamo per anticipazione alla
liturgia celeste che viene celebrata nella santa citt di
Gerusalemme, verso la quale tendiamo come pellegrini, dove il
Cristo siede alla destra di Dio quale ministro del santuario e
del vero tabernacolo; insieme con tutte le schiere delle milizie
celesti cantiamo al Signore l'inno di gloria; ricordando con
venerazione i santi, speriamo di aver parte con essi; aspettiamo
come Salvatore il Signore nostro Ges Cristo, fino a quando egli
comparir, egli che  la nostra vita, e noi saremo manifestati
con lui nella gloria.
La liturgia non esaurisce l'azione della Chiesa
9. La sacra liturgia non esaurisce tutta l'azione della Chiesa.
Infatti, prima che gli uomini possano accostarsi alla liturgia,
bisogna che siano chiamati alla fede e alla conversione: "Come
potrebbero invocare colui nel quale non hanno creduto? E come
potrebbero credere in colui che non hanno udito? E come lo
potrebbero udire senza chi predichi? E come predicherebbero senza
essere stati mandati?" (Rm 10,14-15). Per questo motivo la Chiesa
annunzia il messaggio della salvezza a coloro che ancora non
credono, affinch tutti gli uomini conoscano l'unico vero Dio e
il suo inviato, Ges Cristo, e cambino la loro condotta facendo
penitenza. Ai credenti poi essa ha sempre il dovere di predicare
la fede e la penitenza; deve inoltre disporli ai sacramenti,
insegnar loro ad osservare tutto ci che Cristo ha comandato, ed
incitarli a tutte le opere di carit, di piet e di apostolato,
per manifestare attraverso queste opere che i seguaci di Cristo,
pur non essendo di questo mondo, sono tuttavia la luce del mondo
e rendono gloria al Padre dinanzi agli uomini.
... ma ne  il culmine e la fonte
10. Nondimeno la liturgia  il culmine verso cui tende l'azione
della Chiesa e, al tempo stesso, la fonte da cui promana tutta la
sua energia. Il lavoro apostolico, infatti,  ordinato a che
tutti, diventati figli di Dio mediante la fede e il battesimo, si
riuniscano in assemblea, lodino Dio nella Chiesa, prendano parte
al sacrificio e alla mensa del Signore. A sua volta, la liturgia
spinge i fedeli, nutriti dei " sacramenti pasquali ", a vivere "
in perfetta unione "; prega affinch " esprimano nella vita
quanto hanno ricevuto mediante la fede "; la rinnovazione poi
dell'alleanza di Dio con gli uomini nell'eucaristia introduce i
fedeli nella pressante carit di Cristo e li infiamma con essa.
Dalla liturgia, dunque, e particolarmente dall'eucaristia, deriva
in noi, come da sorgente, la grazia, e si ottiene con la massima
efficacia quella santificazione degli uomini nel Cristo e quella
glorificazione di Dio, alla quale tendono, come a loro fine,
tutte le altre attivit della Chiesa.
Necessit delle disposizioni personali
11. Ad ottenere per questa piena efficacia,  necessario che i
fedeli si accostino alla sacra liturgia con retta disposizione
d'animo, armonizzino la loro mente con le parole che pronunziano
e cooperino con la grazia divina per non riceverla invano. Perci
i pastori di anime devono vigilare attenta mente che nell'azione
liturgica non solo siano osservate le leggi che rendono possibile
una celebrazione valida e lecita, ma che i fedeli vi prendano
parte in modo consapevole, attivo e fruttuoso.
Liturgia e preghiera personale
12. La vita spirituale tuttavia non si esaurisce nella
partecipazione alla sola liturgia Il cristiano, infatti, bench
chiamato alla preghiera in comune,  sempre tenuto a entrare
nella propria stanza per pregare il Padre in segreto; anzi,
secondo l'insegnamento dell'Apostolo,  tenuto a pregare
incessantemente. L'Apostolo ci insegna anche a portare
continuamente nel nostro corpo i patimenti di Ges morente,
affinch anche la vita di Ges si manifesti nella nostra carne
mortale. Per questo nel sacrificio della messa preghiamo il
Signore che, " accettando l'offerta del sacrificio spirituale ",
faccia " di noi stessi un'offerta eterna".
Liturgia e pii esercizi
13. I " pii esercizi " del popolo cristiano, purch siano
conformi alle leggi e alle norme della Chiesa, sono vivamente
raccomandati, soprattutto quando si compiono per mandato della
Sede apostolica. Di speciale dignit godono anche quei " sacri
esercizi " delle Chiese particolari che vengono compiuti per
disposizione dei vescovi, secondo le consuetudini o i libri
legittimamente approvati. Bisogna per che tali esercizi siano
regolati tenendo conto dei tempi liturgici e in modo da
armonizzarsi con la liturgia; derivino in qualche modo da essa e
ad essa introducano il popolo, dal momento che la liturgia  per
natura sua di gran lunga superiore ai pii esercizi.
II. Necessit di promuovere l'educazione liturgica e la
partecipazione attiva
14.  ardente desiderio della madre Chiesa che tutti i fedeli
vengano formati a quella piena, consapevole e attiva
partecipazione alle celebrazioni liturgiche, che  richiesta
dalla natura stessa della liturgia e alla quale il popolo
cristiano, " stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa,
popolo acquistato " (1 Pt 2,9; cfr 2,4-5), ha diritto e dovere in
forza del battesimo. A tale piena e attiva partecipazione di
tutto il popolo va dedicata una specialissima cura nel quadro
della riforma e della promozione della liturgia. Essa infatti 
la prima e indispensabile fonte dalla quale i fedeli possono
attingere il genuino spirito cristiano, e perci i pastori
d'anime in tutta la loro attivit pastorale devono sforzarsi di
ottenerla attraverso un'adeguata formazione. Ma poich non si pu
sperare di ottenere questo risultato, se gli stessi pastori
d'anime non saranno impregnati, loro per primi, dello spirito e
della forza della liturgia e se non ne diventeranno maestri, 
assolutamente necessario dare il primo posto alla formazione
liturgica del clero. Pertanto il sacro Concilio ha stabilito
quanto segue.
Gli insegnanti di liturgia
15. Coloro che vengono destinati all'insegnamento della sacra
liturgia nei seminari, negli studentati religiosi e nelle facolt
teologiche devono ricevere una speciale formazione per tale
compito in istituti a ci destinati.
L'insegnamento della liturgia
16. Nei seminari e negli studentati religiosi la sacra liturgia
va computata tra le materie necessarie e pi importanti e, nelle
facolt teologiche, tra le materie principali; inoltre va
insegnata sia sotto l'aspetto teologico che sotto l'aspetto
storico, spirituale, pastorale e giuridico. A loro volta i
professori delle altre materie, soprattutto della teologia
dommatica, della sacra Scrittura, della teologia spirituale e
pastorale abbiano cura di mettere in rilievo, secondo le
intrinseche esigenze di ogni disciplina, il mistero di Cristo e
la storia della salvezza, in modo che la loro connessione con la
liturgia e l'unit della formazione sacerdotale risulti chiara.
Formazione liturgica dei chierici
17. Nei seminari e nelle case religiose i chierici ricevano una
formazione spirituale a sfondo liturgico, mediante una opportuna
iniziazione che li metta in grado di penetrare il senso dei sacri
riti e di prendervi parte con tutto il loro animo, mediante la
celebrazione stessa dei sacri misteri e mediante altre pratiche
di piet imbevute di spirito liturgico. Parimenti imparino ad
osservare le leggi liturgiche, di modo che la vita dei seminari e
degli istituti religiosi sia profondamente permeata di spirito
liturgico.
Aiuto ai sacerdoti
18. I sacerdoti, sia secolari che religiosi, che gi lavorano
nella vigna del Signore, vengano aiutati con tutti i mezzi
opportuni a penetrare sempre pi il senso di ci che compiono
nelle sacre funzioni, a vivere la vita liturgica e a condividerla
con i fedeli loro affidati.
Formazione liturgica dei fedeli
19. I pastori d'anime curino con zelo e con pazienza la
formazione liturgica, come pure la partecipazione attiva dei
fedeli, sia interna che esterna, secondo la loro et, condizione,
genere di vita e cultura religiosa. Assolveranno cos uno dei
principali doveri del fedele dispensatore dei misteri di Dio. E
in questo campo cerchino di guidare il loro gregge non solo con
la parola ma anche con l'esempio.
Liturgia e mezzi audiovisivi
20. Le trasmissioni radiofoniche e televisive di funzioni sacre,
specialmente se si tratta della santa messa, siano fatte con
discrezione e decoro, sotto la direzione e la garanzia di persona
competente, destinata a tale ufficio dai vescovi.
III. La riforma della sacra liturgia
21. Perch il popolo cristiano ottenga pi sicuramente le grazie
abbondanti che la sacra liturgia racchiude, la santa madre Chiesa
desidera fare un'accurata riforma generale della liturgia. Questa
infatti consta di una parte immutabile, perch di istituzione
divina, e di parti suscettibili di cambiamento, che nel corso dei
tempi possono o addirittura devono variare, qualora si siano
introdotti in esse elementi meno rispondenti alla intima natura
della liturgia stessa, oppure queste parti siano diventate non
pi idonee. In tale riforma l'ordinamento dei testi e dei riti
deve essere condotto in modo che le sante realt che essi
significano, siano espresse pi chiaramente e il popolo cristiano
possa capirne pi facilmente il senso e possa parteciparvi con
una celebrazione piena, attiva e comunitaria. A tale scopo il
sacro Concilio ha stabilito le seguenti norme di carattere
generale.
A) Norme generali
L'ordinamento liturgico compete alla gerarchia
22.
  1.Regolare la sacra liturgia compete unicamente all'autorit
     della Chiesa, la quale risiede nella Sede apostolica e, a
     norma del diritto, nel vescovo.
  2.In base ai poteri concessi dal diritto, regolare la liturgia
     spetta, entro limiti determinati, anche alle competenti
     assemblee episcopali territoriali di vario genere
     legittimamente costituite.
  3.Di conseguenza assolutamente nessun altro, anche se
     sacerdote, osi, di sua iniziativa, aggiungere, togliere o
     mutare alcunch in materia liturgica.
Sana tradizione e legittimo progresso
23. Per conservare la sana tradizione e aprire nondimeno la via
ad un legittimo progresso, la revisione delle singole parti della
liturgia deve essere sempre preceduta da un'accurata
investigazione teologica, storica e pastorale. Inoltre devono
essere prese in considerazione sia le leggi generali della
struttura e dello spirito della liturgia, sia l'esperienza
derivante dalle pi recenti riforme liturgiche e dagli indulti
qua e l concessi. Infine non si introducano innovazioni se non
quando lo richieda una vera e accertata utilit della Chiesa, e
con l'avvertenza che le nuove forme scaturiscano organicamente,
in qualche maniera, da quelle gi esistenti. Si evitino anche,
per quanto  possibile, notevoli differenze di riti tra regioni
confinanti.
Bibbia e liturgia
24. Nella celebrazione liturgica la sacra Scrittura ha una
importanza estrema. Da essa infatti si attingono le letture che
vengono poi spiegate nell'omelia e i salmi che si cantano; del
suo afflato e del suo spirito sono permeate le preghiere, le
orazioni e i carmi liturgici; da essa infine prendono significato
le azioni e i simboli liturgici. Perci, per promuovere la
riforma, il progresso e l'adattamento della sacra liturgia, 
necessario che venga favorito quel gusto saporoso e vivo della
sacra Scrittura, che  attestato dalla venerabile tradizione dei
riti sia orientali che occidentali.
Revisione dei libri liturgici
25. I libri liturgici siano riveduti quanto prima, servendosi di
persone competenti e consultando vescovi di diversi paesi del
mondo.
B) Norme derivanti dalla natura gerarchica e comunitaria della
liturgia
26. Le azioni liturgiche non sono azioni private ma celebrazioni
della Chiesa, che  "sacramento dell'unit ", cio popolo santo
radunato e ordinato sotto la guida dei vescovi . Perci tali
azioni appartengono all'intero corpo della Chiesa, lo manifestano
e lo implicano; ma i singoli membri vi sono interessati in
diverso modo, secondo la diversit degli stati, degli uffici e
della partecipazione effettiva.
Preferire la celebrazione comunitaria
27. Ogni volta che i riti comportano, secondo la particolare
natura di ciascuno, una celebrazione comunitaria caratterizzata
dalla presenza e dalla partecipazione attiva dei fedeli, si
inculchi che questa  da preferirsi, per quanto  possibile, alla
celebrazione individuale e quasi privata. Ci vale soprattutto
per la celebrazione della messa--bench qualsiasi messa abbia
sempre un carattere pubblico e sociale--e per l'amministrazione
dei sacramenti.
Dignit della celebrazione liturgica
28. Nelle celebrazioni liturgiche ciascuno, ministro o semplice
fedele, svolgendo il proprio ufficio si limiti a compiere tutto e
soltanto ci che, secondo la natura del rito e le norme
liturgiche,  di sua competenza.
Educazione allo spirito liturgico
29. Anche i ministranti, i lettori, i commentatori e i membri
della " schola cantorum " svolgono un vero ministero liturgico.
Essi perci esercitino il proprio ufficio con quella sincera
piet e con quel buon ordine che conviene a un cos grande
ministero e che il popolo di Dio esige giustamente da essi.
Bisogna dunque che tali persone siano educate con cura, ognuna
secondo la propria condizione, allo spirito liturgico, e siano
formate a svolgere la propria parte secondo le norme stabilite e
con ordine.
Partecipazione attiva dei fedeli
30. Per promuovere la partecipazione attiva, si curino le
acclamazioni dei fedeli, le risposte, il canto dei salmi, le
antifone, i canti, nonch le azioni e i gesti e l'atteggiamento
del corpo. Si osservi anche, a tempo debito, un sacro silenzio.
31. Nella revisione dei libri liturgici si abbia cura che le
rubriche tengano conto anche delle parti dei fedeli.
Liturgia e condizioni sociali
32. Nella liturgia, tranne la distinzione che deriva dall'ufficio
liturgico e dall'ordine sacro, e tranne gli onori dovuti alle
autorit civili a norma delle leggi liturgiche, non si faccia
alcuna preferenza di persone private o di condizioni sociali, sia
nelle cerimonie sia nelle solennit esteriori.
C) Norme derivanti dalla natura didattica e pastorale della
liturgia
33. Bench la sacra liturgia sia principalmente culto della
maest divina, tuttavia presenta anche un grande valore
pedagogico per il popolo credente. Nella liturgia, infatti, Dio
parla al suo popolo e Cristo annunzia ancora il suo Vangelo; il
popolo a sua volta risponde a Dio con il canto e con la
preghiera. Anzi, le preghiere rivolte a Dio dal sacerdote che
presiede l'assemblea nel ruolo di Cristo, vengono dette a nome di
tutto il popolo santo e di tutti gli astanti. Infine, i segni
visibili di cui la sacra liturgia si serve per significare le
realt invisibili, sono stati scelti da Cristo o dalla Chiesa.
Perci non solo quando si legge " ci che fu scritto a nostra
istruzione " (Rm 15,4) ma anche quando la Chiesa prega o canta o
agisce, la fede dei partecipanti  alimentata, le menti sono
elevate verso Dio per rendergli un ossequio ragionevole e
ricevere con pi abbondanza la sua grazia. Pertanto,
nell'attuazione della riforma, si tenga conto delle seguenti
norme generali.
Semplicit e decoro dei riti
34. I riti splendano per nobile semplicit; siano trasparenti per
il fatto della loro brevit e senza inutili ripetizioni; siano
adattati alla capacit di comprensione dei fedeli n abbiano
bisogno, generalmente, di molte spiegazioni.
Bibbia, predicazione e catechesi liturgica
35. Affinch risulti evidente che nella liturgia rito e parola
sono intimamente connessi:
1) Nelle sacre celebrazioni si restaurer una lettura della sacra
Scrittura pi abbondante, pi varia e meglio scelta.
2) Il momento pi adatto per la predicazione, che fa parte
dell'azione liturgica, nella misura in cui il rito lo permette,
sia indicato anche nelle rubriche e il ministero della parola sia
adempiuto con fedelt e nel debito modo. La predicazione poi
attinga anzitutto alle fonti della sacra Scrittura e della
liturgia, poich essa  l'annunzio delle mirabili opere di Dio
nella storia della salvezza, ossia nel mistero di Cristo, mistero
che  in mezzo a noi sempre presente e operante, soprattutto
nelle celebrazioni liturgiche.
3) Si cerchi anche di inculcare in tutti i modi una catechesi pi
direttamente liturgica; negli stessi riti siano previste, quando
necessario, brevi didascalie composte con formule prestabilite o
con parole equivalenti e destinate a essere recitate dal
sacerdote o dal ministro competente nei momenti pi opportuni.
4) Si promuova la celebrazione della parola di Dio, alla vigilia
delle feste pi solenni, in alcune ferie dell'avvento e della
quaresima, nelle domeniche e nelle feste, soprattutto nei luoghi
dove manca il sacerdote; nel qual caso diriga la celebrazione un
diacono o altra persona delegata dal vescovo.
Latino e lingue nazionali nella liturgia
36.
  1.L'uso della lingua latina, salvo diritti particolari, sia
     conservato nei riti latini.
  2.Dato per che, sia nella messa che nell'amministrazione dei
     sacramenti, sia in altre parti della liturgia, non di rado
     l'uso della lingua nazionale pu riuscire di grande utilit
     per il popolo, si conceda alla lingua nazionale una parte
     pi ampia, specialmente nelle letture e nelle ammonizioni,
     in alcune preghiere e canti, secondo le norme fissate per i
     singoli casi nei capitoli seguenti.
  3.In base a queste norme, spetta alla competente autorit
     ecclesiastica territoriale, di cui all'art. 22- 2
     (consultati anche, se  il caso, i vescovi delle regioni
     limitrofe della stessa lingua) decidere circa l'ammissione e
     l'estensione della lingua nazionale. Tali decisioni devono
     essere approvate ossia confermate dalla Sede apostolica.
  4.La traduzione del testo latino in lingua nazionale da usarsi
     nella liturgia deve essere approvata dalla competente
     autorit ecclesiastica territoriale di cui sopra.
D) Norme per un adattamento all'indole e alle tradizioni dei vari
Popoli
37. La Chiesa, quando non  in questione la fede o il bene comune
generale, non intende imporre, neppure nella liturgia, una rigida
uniformit; rispetta anzi e favorisce le qualit e le doti di
animo delle varie razze e dei vari popoli. Tutto ci poi che nel
costume dei popoli non  indissolubilmente legato a superstizioni
o ad errori, essa lo considera con benevolenza e, se possibile,
lo conserva inalterato, e a volte lo ammette perfino nella
liturgia, purch possa armonizzarsi con il vero e autentico
spirito liturgico.
38. Salva la sostanziale unit del rito romano, anche nella
revisione dei libri liturgici si lasci posto alle legittime
diversit e ai legittimi adattamenti ai vari gruppi etnici,
regioni, popoli, soprattutto nelle missioni; e sar bene tener
opportunamente presente questo principio nella struttura dei riti
e nell'ordinamento delle rubriche.
39. Entro i limiti stabiliti nelle edizioni tipiche dei libri
liturgici, spetter alla competente autorit ecclesiastica
territoriale, di cui all'art. 22 - 2, determinare gli
adattamenti, specialmente riguardo all'amministrazione dei
sacramenti, ai sacramentali, alle processioni, alla lingua
liturgica, alla musica sacra e alle arti, sempre per secondo le
norme fondamentali contenute nella presente costituzione.
Progressivo adattamento liturgico
40. Dato per che in alcuni luoghi e particolari circostanze si
rende urgente un pi profondo adattamento della liturgia, che per
conseguenza  pi difficile:
1) Dalla competente autorit ecclesiastica territoriale, di cui
all'art. 22 - 2, venga preso in esame, con attenzione e prudenza,
ci che dalle tradizioni e dall'indole dei vari popoli pu
opportunamente essere ammesso nel culto divino. Gli adattamenti
ritenuti utili o necessari vengano proposti alla Sede apostolica,
per essere introdotti col suo consenso.
2) Affinch poi l'adattamento sia fatto con la necessaria
cautela, la Sede apostolica dar facolt, se  il caso, alla
medesima autorit ecclesiastica territoriale di permettere e
dirigere, presso alcuni gruppi a ci preparati e per un tempo
determinato, i necessari esperimenti preliminari.
3) Poich in materia di adattamento, di solito le leggi
liturgiche comportano difficolt particolari soprattutto nelle
missioni, nel formularle si ricorra a persone competenti in
materia.
IV. La vita liturgica nella diocesi e nella parrocchia
41. Il vescovo deve essere considerato come il grande sacerdote
del suo gregge: da lui deriva e dipende in certo modo la vita dei
suoi fedeli in Cristo. Perci tutti devono dare la pi grande
importanza alla vita liturgica della diocesi che si svolge
intorno al vescovo, principalmente nella chiesa cattedrale,
convinti che c' una speciale manifestazione della Chiesa nella
partecipazione piena e attiva di tutto il popolo santo di Dio
alle medesime celebrazioni liturgiche, soprattutto alla medesima
eucaristia, alla medesima preghiera, al medesimo altare cui
presiede il vescovo circondato dai suoi sacerdoti e ministri.
Vita liturgica parrocchiale
42. Poich nella sua Chiesa il vescovo non pu presiedere
personalmente sempre e ovunque l'intero suo gregge, deve
costituire necessariamente dei gruppi di fedeli, tra cui hanno un
posto preminente le parrocchie organizzate localmente e poste
sotto la guida di un pastore che fa le veci del vescovo: esse
infatti rappresentano in certo modo la Chiesa visibile stabilita
su tutta la terra. Per questo motivo la vita liturgica della
parrocchia e il suo legame con il vescovo devono essere coltivati
nell'animo e nell'azione dei fedeli e del clero; e bisogna fare
in modo che il senso della comunit parrocchiale fiorisca
soprattutto nella celebrazione comunitaria della messa
domenicale.
V. L'incremento dell'azione pastorale liturgica
43. Lo zelo per la promozione e il rinnovamento della liturgia 
giustamente considerato come un segno dei provvidenziali disegni
di Dio sul nostro tempo, come un passaggio dello Spirito Santo
nella sua Chiesa; esso imprime una nota caratteristica alla vita
della Chiesa stessa, anzi a tutto il modo di sentire e di agire
religioso del nostro tempo. Per la qual cosa, per favorire sempre
pi questa azione pastorale liturgica nella Chiesa, il sacro
Concilio stabilisce:
Commissione liturgica nazionale
44. Conviene che la competente autorit ecclesiastica
territoriale, di cui all'art. 22 - 2, istituisca una commissione
liturgica, la quale si serva dell'aiuto di esperti in liturgia,
in musica e arte sacra e in pastorale. La suddetta commissione
sia coadiuvata possibilmente da qualche istituto di liturgia
pastorale, senza escludere tra i suoi membri, se  utile, la
presenza di laici particolarmente esperti in queste materie. Sar
compito della stessa commissione, sotto la guida dell'autorit
ecclesiastica territoriale, di cui si  parlato, dirigere
l'attivit pastorale liturgica nel territorio di sua competenza e
promuovere gli studi e i necessari esperimenti ogni volta che si
tratti di adattamenti da proporsi alla Sede apostolica.
Commissione liturgica diocesana
45. Parimenti sia costituita nelle singole diocesi la commissione
di sacra liturgia allo scopo di promuovere, sotto la guida del
vescovo, l'apostolato liturgico. Talvolta pu essere opportuno
che pi diocesi costituiscano una sola commissione per promuovere
di comune accordo l'apostolato liturgico.
Altre commissioni
46. Oltre alla commissione di sacra liturgia, siano costituite in
ogni diocesi, per quanto possibile, anche le commissioni di
musica sacra e di arte sacra.  necessario che queste tre
commissioni collaborino tra di loro, anzi talora potr essere
opportuno che formino un unica commissione.
                           CAPITOLO II
                     IL MISTERO EUCARISTICO
La messa e il mistero pasquale
47. Il nostro Salvatore nell'ultima cena, la notte in cui fu
tradito, istitu il sacrificio eucaristico del suo corpo e del
suo sangue, onde perpetuare nei secoli fino al suo ritorno il
sacrificio della croce, e per affidare cos alla sua diletta
sposa, la Chiesa, il memoriale della sua morte e della sua
resurrezione: sacramento di amore, segno di unit, vincolo di
carit, convito pasquale, nel quale si riceve Cristo, l'anima
viene ricolma di grazia e ci  dato il pegno della gloria futura.
Partecipazione attiva dei fedeli alla messa
48. Perci la Chiesa si preoccupa vivamente che i fedeli non
assistano come estranei o muti spettatori a questo mistero di
fede, ma che, comprendendolo bene nei suoi riti e nelle sue
preghiere, partecipino all'azione sacra consapevolmente, piamente
e attivamente; siano formati dalla parola di Dio; si nutrano alla
mensa del corpo del Signore; rendano grazie a Dio; offrendo la
vittima senza macchia, non soltanto per le mani del sacerdote, ma
insieme con lui, imparino ad offrire se stessi, e di giorno in
giorno, per la mediazione di Cristo, siano perfezionati
nell'unit con Dio e tra di loro, di modo che Dio sia finalmente
tutto in tutti.
49. Affinch poi il sacrificio della messa raggiunga la sua piena
efficacia pastorale anche nella forma rituale, il sacro Concilio,
in vista delle messe celebrate con partecipazione di popolo,
specialmente la domenica e i giorni di precetto, stabilisce
quanto segue:
Revisione dell'ordinario della messa
50. L'ordinamento rituale della messa sia riveduto in modo che
apparisca pi chiaramente la natura specifica delle singole parti
e la loro mutua connessione, e sia resa pi facile la
partecipazione pia e attiva dei fedeli.
Per questo i riti, conservata fedelmente la loro sostanza, siano
semplificati; si sopprimano quegli elementi che, col passare dei
secoli, furono duplicati o aggiunti senza grande utilit; alcuni
elementi invece, che col tempo andarono perduti, siano
ristabiliti, secondo la tradizione dei Padri, nella misura che
sembrer opportuna o necessaria.
Una pi grande ricchezza biblica
51. Affinch la mensa della parola di Dio sia preparata ai fedeli
con maggiore abbondanza, vengano aperti pi largamente i tesori
della Bibbia in modo che, in un determinato numero di anni, si
legga al popolo la maggior parte della sacra Scrittura.
L'omelia
52. Si raccomanda vivamente l'omelia, che  parte dell'azione
liturgica. In essa nel corso dell'anno liturgico vengano
presentati i misteri della fede e le norme della vita cristiana,
attingendoli dal testo sacro. Nelle messe della domenica e dei
giorni festivi con partecipazione di popolo non si ometta
l'omelia se non per grave motivo.
La " preghiera dei fedeli "
53. Dopo il Vangelo e l'omelia, specialmente la domenica e le
feste di precetto, sia ripristinata la "orazione comune" detta
anche "dei fedeli", in modo che, con la partecipazione del
popolo, si facciano speciali preghiere per la santa Chiesa, per
coloro che ci governano, per coloro che si trovano in varie
necessit, per tutti gli uomini e per la salvezza di tutto il
mondo.
Lingua nazionale e latino nella messa
54. Nelle messe celebrate con partecipazione di popolo si possa
concedere una congrua parte alla lingua nazionale, specialmente
nelle letture e nella " orazione comune " e, secondo le
condizioni dei vari luoghi, anche nelle parti spettanti al
popolo, a norma dell'art. 36 di questa costituzione. Si abbia
cura per che i fedeli sappiano recitare e cantare insieme, anche
in lingua latina, le parti dell'ordinario della messa che
spettano ad essi. Se poi in qualche luogo sembrasse opportuno un
uso pi ampio della lingua nazionale nella messa, si osservi
quanto prescrive l'art. 40 di questa costituzione.
Comunione sotto le due specie
55. Si raccomanda molto quella partecipazione pi perfetta alla
messa, nella quale i fedeli, dopo la comunione del sacerdote,
ricevono il corpo del Signore con i pani consacrati in questo
sacrificio. Fermi restando i principi dottrinali stabiliti dal
Concilio di Trento, la comunione sotto le due specie si pu
concedere sia ai chierici e religiosi sia ai laici, in casi da
determinarsi dalla sede apostolica e secondo il giudizio del
vescovo, come per esempio agli ordinati nella messa della loro
sacra ordinazione, ai professi nella messa della loro professione
religiosa, ai neofiti nella messa che segue il battesimo.
Unit della messa
56. Le due parti che costituiscono in certo modo la messa, cio
la liturgia della parola e la liturgia eucaristica, sono
congiunte tra di loro cos strettamente da formare un solo atto
di culto. Perci il sacro Concilio esorta caldamente i pastori
d'anime ad istruire con cura i fedeli nella catechesi, perch
partecipino a tutta la messa, specialmente la domenica e le feste
di precetto.
La concelebrazione
57.
1. La concelebrazione, che manifesta in modo appropriato l'unit
del sacerdozio,  rimasta in uso fino ad oggi nella Chiesa, tanto
in Oriente che in Occidente. Perci al Concilio  sembrato
opportuno estenderne la facolt ai casi seguenti:
1 a) al gioved santo, sia nella messa crismale che nella messa
vespertina;
b) alle messe celebrate nei concili, nelle riunioni di vescovi e
nei sinodi;
c) alla messa di benedizione di un abate.
2 Inoltre, con il permesso dell'ordinario, a cui spetta
giudicare sulla opportunit della concelebrazione:
a) alla messa conventuale e alla messa principale nelle diverse
chiese, quando l'utilit dei fedeli non richieda che tutti i
sacerdoti presenti celebrino singolarmente;
b) alle messe nelle riunioni di qualsiasi genere di sacerdoti
tanto secolari che religiosi.
2. 1 Spetta al vescovo regolare la disciplina della
concelebrazione nella propria diocesi;
2 Resti sempre per ad ogni sacerdote la facolt di celebrare la
messa individualmente, purch non celebri nel medesimo tempo e
nella medesima chiesa in cui si fa la concelebrazione, e neppure
il gioved santo.
58. Venga redatto un nuovo rito della concelebrazione da
inserirsi nel pontificale e nel messale romano.
                          CAPITOLO III
              GLI ALTRI SACRAMENTI E I SACRAMENTALI
Natura dei sacramenti
59. I sacramenti sono ordinati alla santificazione degli uomini,
alla edificazione del corpo di Cristo e, infine, a rendere culto
a Dio; in quanto segni hanno poi anche un fine pedagogico. Non
solo suppongono la fede, ma con le parole e gli elementi rituali
la nutrono, la irrobustiscono e la esprimono; perci vengono
chiamati " sacramenti della fede ". Conferiscono certamente la
grazia, ma la loro stessa celebrazione dispone molto bene i
fedeli a riceverla con frutto, ad onorare Dio in modo debito e ad
esercitare la carit.  quindi di grande importanza che i fedeli
comprendano facilmente i segni dei sacramenti e si accostino con
somma diligenza a quei sacramenti che sono destinati a nutrire la
vita cristiana.
60. La santa madre Chiesa ha inoltre istituito i sacramentali.
Questi sono segni sacri per mezzo dei quali, ad imitazione dei
sacramenti, sono significati, e vengono ottenuti per
intercessione della Chiesa effetti soprattutto spirituali. Per
mezzo di essi gli uomini vengono disposti a ricevere l'effetto
principale dei sacramenti e vengono santificate le varie
circostanze della vita.
61. Cos la liturgia dei sacramenti e dei sacramentali offre ai
fedeli ben disposti la possibilit di santificare quasi tutti gli
avvenimenti della vita per mezzo della grazia divina, che fluisce
dal mistero pasquale della passione, morte e resurrezione di
Cristo; mistero dal quale derivano la loro efficacia tutti i
sacramenti e i sacramentali. E cos non esiste quasi alcun uso
retto delle cose materiali, che non possa essere indirizzato alla
santificazione dell'uomo e alla ode di Dio.
Revisione dei riti sacramentali
62. Ma nel corso dei secoli si sono introdotti nei riti dei
sacramenti e dei sacramentali alcuni elementi, che oggi ne
rendono meno chiari la natura e il fine;  perci necessario
compiere in essi alcuni adattamenti alle esigenze del nostro
tempo, e per questo il sacro Concilio stabilisce quanto segue per
una loro revisione.
La lingua
63. Non di rado nell'amministrazione dei sacramenti e dei
sacramentali pu essere molto utile per il popolo l'uso della
lingua nazionale; le sia data quindi una parte maggiore secondo
le norme che seguono:
a) nell'amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali si pu
usare la lingua nazionale a norma dell'art. 36;
b) sulla base della nuova edizione del rituale romano la
competente autorit ecclesiastica territoriale, di cui all'art.
22 - 2 di questa costituzione, prepari al pi presto i rituali
particolari adattati alle necessit delle singole regioni, anche
per quanto riguarda la lingua; questi rituali saranno usati nelle
rispettive regioni dopo la revisione da parte della Sede
apostolica. Nel comporre i rituali particolari o speciali
collezioni di riti non si omettano le istruzioni poste all'inizio
dei singoli riti nel rituale romano, sia quelle pastorali e
rubricali, sia quelle che hanno una speciale importanza sociale.
Il catecumenato
64. Si ristabilisca il catecumenato degli adulti diviso in pi
gradi, da attuarsi a giudizio dell'ordinario del luogo; in questa
maniera il tempo del catecumenato, destinato ad una conveniente
formazione, potr essere santificato con riti sacri da celebrarsi
in tempi successivi.
Revisione del rito battesimale
65. Nei luoghi di missione sia consentito accogliere, accanto
agli elementi propri della tradizione cristiana, anche elementi
dell'iniziazione in uso presso ogni popolo, nella misura in cui
possono essere adattati al rito cristiano, a norma degli articoli
37-40 di questa costituzione.
66. Siano riveduti entrambi i riti del battesimo degli adulti,
sia quello semplice sia quello pi solenne connesso con la
restaurazione del catecumenato; e sia inserita nel messale romano
una messa propria " Nel conferimento del battesimo ".
67. Sia riveduto il rito del battesimo dei bambini e sia adattato
alla loro condizione reale. Nel rito stesso siano maggiormente
messi in rilievo il posto e i doveri che hanno i genitori e i
padrini.
68. Nel rito del battesimo si prevedano certi adattamenti da
usarsi a giudizio dell'ordinario del luogo, in caso di gran
numero di battezzandi. Si componga pure un " Rito pi breve " che
possa essere usato, specialmente in terra di missione, dai
catechisti e in genere, in pericolo di morte, dai fedeli, quando
manchi un sacerdote o un diacono.
69. In luogo del " Rito per supplire le cerimonie omesse su un
bambino gi battezzato ", se ne componga uno nuovo, nel quale si
esprima, in maniera pi chiara e pi consona, che il bambino,
battezzato con il rito breve,  gi stato accolto nella Chiesa.
Si componga pure un rito per coloro che, gi validamente
battezzati, si convertono alla Chiesa cattolica. In esso si
esprima la loro ammissione nella comunione della Chiesa.
70. Fuori del tempo pasquale l'acqua battesimale pu essere
benedetta nel corso dello stesso rito del battesimo con una
apposita formula pi breve.
Revisione del rito della cresima
71. Sia riveduto il rito della confermazione, anche perch
apparisca pi chiaramente l'intima connessione di questo
sacramento con tutta l'iniziazione cristiana; perci  molto
conveniente che la recezione di questo sacramento sia preceduta
dalla rinnovazione delle promesse battesimali. Quando si ritenga
opportuno, la confermazione pu essere conferita anche durante la
messa; per quanto riguarda invece il rito da usarsi fuori della
messa, si prepari una formula che serva da introduzione.
Revisione del rito della penitenza
72. Si rivedano il rito e le formule della penitenza in modo che
esprimano pi chiaramente la natura e l'effetto del sacramento.
L'unzione degli infermi
73. L'"estrema unzione", che pu essere chiamata anche, e meglio,
" unzione degli infermi ", non  il sacramento di coloro soltanto
che sono in fin di vita. Perci il tempo opportuno per riceverlo
ha certamente gi inizio quando il fedele, per indebolimento
fisico o per vecchiaia, incomincia ad essere in pericolo di
morte.
74. Oltre i riti distinti dell'unzione degli infermi e del
viatico, si componga anche un " rito continuato ", nel quale
l'unzione sia conferita al malato dopo la confessione e prima del
viatico.
75. Il numero delle unzioni sia riveduto tenendo conto delle
diverse situazioni, e le orazioni che accompagnano il rito
dell'unzione degli infermi siano adattate in modo da rispondere
alle diverse condizioni dei malati che ricevono il sacramento.
Revisione del rito del sacramento dell'ordine
76. Il rito delle ordinazioni sia riveduto quanto alle cerimonie
e quanto ai testi.
Le allocuzioni del vescovo, all'inizio di ogni ordinazione o
consacrazione, possono essere fatte in lingua nazionale. Nella
consacrazione episcopale tutti i vescovi presenti possono imporre
le mani.
Revisione del rito del matrimonio
77. Il rito della celebrazione del matrimonio, che si trova nel
rituale romano, sia riveduto e arricchito, in modo che pi
chiaramente venga significata la grazia del sacramento e vengano
inculcati i doveri dei coniugi. " Se nella celebrazione del
sacramento del matrimonio qualche regione usa altre consuetudini
e cerimonie degne di essere approvate, il sacro Concilio desidera
vivamente che queste vengano senz'altro conservate ". Inoltre
alla competente autorit ecclesiastica territoriale, di cui
all'art. 22 - 2 di questa costituzione, viene lasciata facolt di
preparare, a norma dell'articolo 63, un rito proprio che risponda
agli usi dei luoghi e dei popoli, fermo per restando l'obbligo
che il sacerdote che assiste chieda e riceva il consenso dei
contraenti.
78. In via ordinaria il matrimonio si celebri nel corso della
messa, dopo la lettura del Vangelo e l'omelia e prima dell' "
orazione dei fedeli ". La benedizione della sposa, opportunamente
ritoccata cos da inculcare ad entrambi gli sposi lo stesso
dovere della fedelt vicendevole, pu essere detta nella lingua
nazionale. Se poi il sacramento del matrimonio viene celebrato
senza la messa, si leggano all'inizio del rito l'epistola e il
Vangelo della messa per gli sposi e si dia sempre la benedizione
agli sposi.
Revisione dei sacramentali
79. Si faccia una revisione dei sacramentali, tenendo presente il
principio fondamentale di una cosciente, attiva e facile
partecipazione da parte dei fedeli e avendo riguardo delle
necessit dei nostri tempi. Nella revisione dei rituali, da farsi
a norma dell'art. 63, si possono aggiungere, se necessario, anche
nuovi sacramentali. Le benedizioni riservate siano pochissime e
solo a favore dei vescovi o degli ordinari. Si provveda che
alcuni sacramentali, almeno in particolari circostanze, e a
giudizio dell'ordinario, possano essere amministrati da laici
dotati delle qualit convenienti.
La professione religiosa
80. Si sottoponga a revisione il rito della consacrazione delle
vergini, che si trova nel pontificale romano. Si componga inoltre
un rito per la professione religiosa e la rinnovazione dei voti,
che contribuisca ad una maggiore unit, sobriet e dignit; esso,
salvo diritti particolari, dovr essere adottato da coloro che
fanno la professione o la rinnovazione dei voti durante la messa.
 cosa lodevole che la professione religiosa si faccia durante la
messa.
Revisione dei riti funebri
81. Il rito delle esequie esprima pi apertamente l'indole
pasquale della morte cristiana e risponda meglio, anche quanto al
colore liturgico, alle condizioni e alle tradizioni delle singole
regioni.
82. Si riveda il rito della sepoltura dei bambini e sia
arricchito di una messa propria.
                           CAPITOLO IV
                        L'UFFICIO DIVINO
L'ufficio divino opera di Cristo e della Chiesa
83. Cristo Ges, il sommo sacerdote della nuova ed eterna
alleanza, prendendo la natura umana, ha introdotto in questo
esilio terrestre quell'inno che viene eternamente cantato nelle
dimore celesti Egli unisce a s tutta l'umanit e se l'associa
nell'elevare questo divino canto di lode. Cristo continua ad
esercitare questa funzione sacerdotale per mezzo della sua
Chiesa, che loda il Signore incessantemente e intercede per la
salvezza del mondo non solo con la celebrazione dell'eucaristia,
ma anche in altri modi, specialmente recitando l'ufficio divino.
84. Il divino ufficio, secondo la tradizione cristiana, 
strutturato in modo da santificare tutto il corso del giorno e
della notte per mezzo della lode divina. Quando poi a celebrare
debitamente quel mirabile canto di lode sono i sacerdoti o altri
a ci deputati per istituzione della Chiesa, o anche i fedeli che
pregano insieme col sacerdote secondo le forme approvate, allora
 veramente la voce della sposa che parla allo sposo, anzi  la
preghiera che Cristo unito al suo corpo eleva al Padre.
85. Tutti coloro pertanto che recitano questa preghiera adempiono
da una parte l'obbligo proprio della Chiesa, e dall'altra
partecipano al sommo onore della Sposa di Cristo perch, lodando
il Signore, stanno davanti al trono di Dio in nome della madre
Chiesa.
Suo valore pastorale
86. I sacerdoti impegnati nel sacro ministero pastorale
reciteranno l'ufficio divino con tanto maggior fervore, quanto
pi profondamente saranno convinti del dovere di mettere in
pratica l'esortazione di S. Paolo: " Pregate senza interruzione "
(1 Ts 5,17). Infatti solo il Signore pu dare efficacia ed
incremento al loro ministero, lui che ha detto: " Senza di me non
potete far nulla " (Gv 15,5). E per questo gli apostoli,
istituendo i diaconi, dissero: " Noi invece continueremo a
dedicarci assiduamente alla preghiera e al ministero della parola
(At 6,4).
87. Ma affinch i sacerdoti e gli altri membri della Chiesa
possano meglio e pi perfettamente recitare l'ufficio divino
nelle attuali condizioni di vita, il sacro Concilio, continuando
le riforme gi felicemente iniziate dalla Sede apostolica, ha
creduto bene stabilire quanto segue riguardo all'ufficio di rito
romano.
Rivedere l'ordinamento tradizionale
88. Scopo dell'ufficio  la santificazione del giorno: perci
l'ordinamento tradizionale dell'ufficio sia riveduto, in modo che
le diverse ore, per quanto  possibile, corrispondano al loro
vero tempo, tenendo presenti per anche le condizioni della vita
contemporanea, in cui si trovano specialmente coloro che
attendono all'apostolato.
Norme per la riforma dell'ufficio divino
89. Quindi, nella riforma dell'ufficio, si osservino queste
norme:
a) Le lodi come preghiera del mattino e i vespri come preghiera
della sera, che, secondo la venerabile tradizione di tutta la
Chiesa, sono il duplice cardine dell'ufficio quotidiano, devono
essere ritenute le ore principali e come tali celebrate;
b) compieta sia ordinata in modo che si adatti bene alla
conclusione della giornata;
c) L'ora detta mattutino, pur conservando l'indole di preghiera
notturna per il coro, venga adattata in modo da poter essere
recitata in qualsiasi ora del giorno; abbia un minor numero di
salmi e letture pi lunghe;
d) L'ora di prima sia soppressa;
e) Per il coro si mantengano le ore minori di terza, sesta e
nona. Fuori di coro si pu invece scegliere una delle tre, quella
cio che meglio risponde al momento della giornata.
L'ufficio divino fonte di piet
90. Inoltre, poich l'ufficio divino, in quanto preghiera
pubblica della Chiesa,  fonte della piet e nutrimento della
preghiera personale, si esortano nel Signore i sacerdoti e tutti
gli altri che partecipano all'ufficio divino a fare in modo che,
nel recitarlo, l'anima corrisponda alla voce. A tale scopo si
procurino una conoscenza pi abbondante della liturgia e della
Bibbia, specialmente dei salmi. Nel compiere poi la riforma, il
venerabile tesoro secolare dell'ufficio romano venga adattato in
modo tale che possano usufruirne pi largamente e pi facilmente
tutti coloro ai quali  affidato.
Distribuzione dei salmi
91. Affinch l'ordinamento dell'ufficio proposto nell'articolo 89
possa essere veramente attuato, il salterio sia distribuito non
pi in una settimana, ma per uno spazio di tempo pi lungo.
L'opera di revisione del salterio, felicemente incominciata,
venga condotta a termine al pi presto, tenendo presente il
latino usato dai cristiani, l'uso che ne fa la liturgia e le
esigenze del canto, come pure tutta la tradizione della Chiesa
latina.
Norme per le letture
92. Per quanto riguarda le letture, si tengano presenti queste
norme:
a) la lettura della sacra Scrittura sia ordinata in modo che i
tesori della parola divina siano accessibili pi facilmente e in
maggiore ampiezza;
b) la lettura delle opere dei Padri, dei dottori e degli
scrittori ecclesiastici sia meglio selezionata;
c) le "passioni" o vite dei santi siano rivedute dal punto di
vista storico.
Revisione degli inni
93. Gli inni, nella misura in cui la cosa sembrer utile, siano
restituiti alla loro forma originale, togliendo o mutando ci che
ha sapore mitologico o che pu essere meno conveniente alla piet
cristiana. Secondo l'opportunit, poi, se ne riprendano anche
altri che si trovano nelle raccolte innografiche.
94. Per santificare veramente il giorno e per recitare le ore con
frutto spirituale, nella recita delle ore si osservi il tempo che
corrisponde pi da vicino al vero tempo naturale di ciascuna ora
canonica.
Obbligo dell'ufficio divino
95. Le comunit obbligate al coro sono tenute, oltre che alla
messa conventuale, anche a celebrare in coro ogni giorno
l'ufficio divino, e precisamente:
a) tutto l'ufficio gli ordini di canonici, di monaci, di monache
e di altri regolari obbligati al coro per diritto o in forza
delle costituzioni;
b) quelle parti dell'ufficio che vengono loro imposte dal diritto
comune o particolare: i capitoli delle cattedrali e delle
collegiate;
c) tutti i membri, poi, di queste comunit, che abbiano ricevuto
gli ordini maggiori o che abbiano fatto la professione solenne,
eccetto i conversi, devono da soli recitare quelle ore canoniche
che non recitano in coro.
96. I chierici non obbligati al coro, se hanno ricevuto gli
ordini maggiori, devono, ogni giorno, in comune o da soli,
recitare tutto l'ufficio, a norma dell'articolo 89.
97. Le opportune commutazioni dell'ufficio divino con altre
azioni liturgiche siano definite nelle nuove rubriche.
In casi particolari e per giusta causa, gli ordinari possono
dispensare in tutto o in parte, oppure possono commutare, per
coloro che sono loro soggetti, l'obbligo dell'ufficio.
98. I membri degli istituti di perfezione, che, in forza delle
costituzioni, recitano qualche parte dell'ufficio divino,
praticano la preghiera pubblica della Chiesa. Cos pure praticano
la preghiera pubblica della Chiesa se, in forza delle
costituzioni, recitano qualche " piccolo ufficio ", purch
composto sullo schema dell'ufficio divino e regolarmente
approvato.
La recita comunitaria dell'ufficio divino
99. Poich l'ufficio divino  la voce della Chiesa, ossia di
tutto il corpo mistico che loda pubblicamente Dio, 
raccomandabile che i chierici non obbligati al coro, e
specialmente i sacerdoti che vivono o che si trovano insieme,
recitino in comune almeno qualche parte dell'ufficio divino.
Tutti coloro, poi, che recitano l'ufficio, sia in coro sia in
comune, compiano il dovere loro affidato il pi perfettamente
possibile, sia quanto alla devozione interiore, sia quanto alla
realizzazione esteriore.  bene inoltre che, secondo
l'opportunit, l'ufficio in coro e in comune sia cantato.
La partecipazione dei fedeli all'ufficio divino
100. Procurino i pastori d'anime che, nelle domeniche e feste pi
solenni, le ore principali, specialmente i vespri, siano
celebrate in chiesa con partecipazione comune. Si raccomanda che
anche i laici recitino l'ufficio divino o con i sacerdoti, o
riuniti tra loro, e anche da soli.
La lingua dell'ufficio divino
101.
  1.Secondo la secolare tradizione del rito latino, per i
     chierici sia conservata nell'ufficio divino la lingua
     latina. L'ordinario tuttavia potr concedere l'uso della
     versione in lingua nazionale, composta a norma dell'art. 36,
     in casi singoli, a quei chierici per i quali l'uso della
     lingua latina costituisce un grave impedimento alla recita
     dell'ufficio nel modo dovuto.
  2.Alle monache e ai membri degli istituti di perfezione, sia
     uomini non chierici che donne, il superiore competente pu
     concedere l'uso della lingua nazionale nell'ufficio divino,
     anche celebrato in coro, purch la versione sia approvata.
  3.Ogni chierico obbligato all'ufficio divino, che lo recita in
     lingua nazionale con i fedeli o con quelle persone ricordate
     al 2, soddisfa al suo obbligo, purch il testo della
     versione sia approvato.
                           CAPITOLO V
                        L'ANNO LITURGICO
Il senso dell'anno liturgico
102. La santa madre Chiesa considera suo dovere celebrare l'opera
salvifica del suo sposo divino mediante una commemorazione sacra,
in giorni determinati nel corso dell'anno. Ogni settimana, nel
giorno a cui ha dato il nome di domenica, fa memoria della
risurrezione del Signore, che essa celebra anche una volta
all'anno, unitamente alla sua beata passione, con la grande
solennit di Pasqua. Nel corso dell'anno poi, distribuisce tutto
il mistero di Cristo dall'Incarnazione e dalla Nativit fino
all'Ascensione, al giorno di Pentecoste e all'attesa della beata
speranza e del ritorno del Signore. Ricordando in tal modo i
misteri della redenzione, essa apre ai fedeli le ricchezze delle
azioni salvifiche e dei meriti del suo Signore, le rende come
presenti a tutti i tempi e permette ai fedeli di venirne a
contatto e di essere ripieni della grazia della salvezza.
103. Nella celebrazione di questo ciclo annuale dei misteri di
Cristo, la santa Chiesa venera con particolare amore la beata
Maria, madre di Dio, congiunta indissolubilmente con l'opera
della salvezza del Figlio suo: in Maria ammira ed esalta il
frutto pi eccelso della redenzione, ed in lei contempla con
gioia, come in una immagine purissima, ci che essa desidera e
spera di essere nella sua interezza.
104. La Chiesa ha inserito nel corso dell'anno anche la memoria
dei martiri e degli altri santi che, giunti alla perfezione con
l'aiuto della multiforme grazia di Dio e gi in possesso della
salvezza eterna, in cielo cantano a Dio la lode perfetta e
intercedono per noi. Nel giorno natalizio dei santi infatti la
Chiesa proclama il mistero pasquale realizzato in essi, che hanno
sofferto con Cristo e con lui sono glorificati; propone ai fedeli
i loro esempi che attraggono tutti al Padre per mezzo di Cristo;
e implora per i loro meriti i benefici di Dio.
105. La Chiesa, infine, nei vari tempi dell'anno, secondo una
disciplina tradizionale, completa la formazione dei fedeli per
mezzo di pie pratiche spirituali e corporali, per mezzo
dell'istruzione, della preghiera, delle opere di penitenza e di
misericordia. Pertanto al sacro Concilio  piaciuto stabilire
quanto segue:
Valorizzazione della domenica
106. Secondo la tradizione apostolica, che ha origine dallo
stesso giorno della risurrezione di Cristo, la Chiesa celebra il
mistero pasquale ogni otto giorni, in quello che si chiama
giustamente <~ giorno del Signore " o " domenica ". In questo
giorno infatti i fedeli devono riunirsi in assemblea per
ascoltare la parola di Dio e partecipare alla eucaristia e cos
far memoria della passione, della risurrezione e della gloria del
Signore Ges e render grazie a Dio, che li " ha rigenerati nella
speranza viva per mezzo della risurrezione di Ges Cristo dai
morti" (1 Pt 1,3). Per questo la domenica  la festa primordiale
che deve essere proposta e inculcata alla piet dei fedeli, in
modo che risulti anche giorno di gioia e di riposo dal lavoro.
Non le venga anteposta alcun'altra solennit che non sia di
grandissima importanza, perch la domenica  il fondamento e il
nucleo di tutto l'anno liturgico.
Riforma dell'anno liturgico
107. L'anno liturgico sia riveduto in modo che, conservati o
restaurati gli usi e gli ordinamenti tradizionali dei tempi sacri
secondo le condizioni di oggi, venga mantenuto il loro carattere
originale per alimentare debitamente la piet dei fedeli nella
celebrazione dei misteri della redenzione cristiana, ma
soprattutto nella celebrazione del mistero pasquale. Gli
adattamenti poi alle varie condizioni dei luoghi, se saranno
necessari, si facciano a norma degli articoli 39 e 40.
108. L'animo dei fedeli sia indirizzato prima di tutto verso le
feste del Signore, nelle quali durante il corso dell'anno si
celebrano i misteri della salvezza. Perci il proprio del tempo
abbia il suo giusto posto sopra le feste dei santi, in modo che
sia convenientemente celebrato l'intero ciclo dei misteri della
salvezza.
La quaresima
109. Il duplice carattere della quaresima--il quale, soprattutto
mediante il ricordo o la preparazione al battesimo e mediante la
penitenza, invita i fedeli all'ascolto pi frequente della parola
di Dio e alla preghiera e li dispone cos a celebrare il mistero
pasquale--, sia posto in maggior evidenza tanto nella liturgia
quanto nella catechesi liturgica.
Perci:
a) si utilizzino pi abbondantemente gli elementi battesimali
propri della liturgia quaresimale e, se opportuno, se ne
riprendano anche altri dall'antica tradizione;
b) lo stesso si dica degli elementi penitenziali. Quanto alla
catechesi poi, si inculchi nell'animo dei fedeli, insieme con le
conseguenze sociali del peccato, quell'aspetto particolare della
penitenza che detesta il peccato come offesa di Dio. N si
dimentichi il ruolo della Chiesa nell'azione penitenziale e si
solleciti la preghiera per i peccatori.
110. La penitenza quaresimale non sia soltanto interna e
individuale, ma anche esterna e sociale. E la pratica
penitenziale sia incoraggiata e raccomandata dalle autorit, di
cui all'art. 22, secondo le possibilit del nostro tempo e delle
diverse regioni, nonch secondo le condizioni dei fedeli. Sia
per religiosamente conservato il digiuno pasquale, da celebrarsi
ovunque il venerd della passione e morte del Signore, e da
protrarsi, se possibile, anche al sabato santo, in modo da
giungere con cuore elevato e liberato alla gioia della domenica
di risurrezione.
Le feste dei santi
111. La Chiesa, secondo la sua tradizione, venera i santi e tiene
in onore le loro reliquie autentiche e le loro immagini. Le feste
dei santi infatti proclamano le meraviglie di Cristo nei suoi
servi e propongono ai fedeli opportuni esempi da imitare. Perch
le feste dei santi non abbiano a prevalere sulle feste che
commemorano i misteri della salvezza, molte di esse siano
celebrate da ciascuna Chiesa particolare, nazione o famiglia
religiosa; siano invece estese a tutta la Chiesa soltanto quelle
che celebrano santi di importanza veramente universale.
                           CAPITOLO VI
                         LA MUSICA SACRA
Dignit della musica sacra
112. La tradizione musicale della Chiesa costituisce un
patrimonio d'inestimabile valore, che eccelle tra le altre
espressioni dell'arte, specialmente per il fatto che il canto
sacro, unito alle parole,  parte necessaria ed integrante della
liturgia solenne. Il canto sacro  stato lodato sia dalla sacra
Scrittura, sia dai Padri, sia dai romani Pontefici; costoro
recentemente, a cominciare da S. Pio X, hanno sottolineato con
insistenza il compito ministeriale della musica sacra nel culto
divino. Perci la musica sacra sar tanto pi santa quanto pi
strettamente sar unita all'azione liturgica, sia dando alla
preghiera un'espressione pi soave e favorendo l'unanimit, sia
arricchendo di maggior solennit i riti sacri. La Chiesa poi
approva e ammette nel culto divino tutte le forme della vera
arte, purch dotate delle qualit necessarie. Perci il sacro
Concilio, conservando le norme e le prescrizioni della disciplina
e della tradizione ecclesiastica e considerando il fine della
musica sacra, che  la gloria di Dio e la santificazione dei
fedeli, stabilisce quanto segue.
La liturgia solenne
113. L'azione liturgica riveste una forma pi nobile quando i
divini uffici sono celebrati solennemente con il canto, con i
sacri ministri e la partecipazione attiva del popolo. Quanto
all'uso della lingua, si osservi l'art. 36; per la messa l'art.
54; per i sacramenti l'art. 63; per l'ufficio divino l'art. 101.
114. Si conservi e si incrementi con grande cura il patrimonio
della musica sacra. Si promuovano con impegno le " scholae
cantorum " in specie presso le chiese cattedrali. I vescovi e gli
altri pastori d'anime curino diligentemente che in ogni azione
sacra celebrata con il canto tutta l'assemblea dei fedeli possa
partecipare attivamente, a norma degli articoli 28 e 30.
Formazione musicale
115. Si curi molto la formazione e la pratica musicale nei
seminari, nei noviziati dei religiosi e delle religiose e negli
studentati, come pure negli altri istituti e scuole cattoliche.
Per raggiungere questa formazione si abbia cura di preparare i
maestri destinati all'insegnamento della musica sacra. Si
raccomanda, inoltre, dove  possibile, l'erezione di istituti
superiori di musica sacra. Ai musicisti, ai cantori e in primo
luogo ai fanciulli si dia anche una vera formazione liturgica.
Canto gregoriano e polifonico
116. La Chiesa riconosce il canto gregoriano come canto proprio
della liturgia romana; perci nelle azioni liturgiche, a parit
di condizioni, gli si riservi il posto principale. Gli altri
generi di musica sacra, e specialmente la polifonia, non si
escludono affatto dalla celebrazione dei divini uffici, purch
rispondano allo spirito dell'azione liturgica, a norma dell'art.
30.
117. Si conduca a termine l'edizione tipica dei libri di canto
gregoriano; anzi, si prepari un'edizione pi critica dei libri
gi editi dopo la riforma di S. Pio X. Conviene inoltre che si
prepari un'edizione che contenga melodie pi semplici, ad uso
delle chiese pi piccole.
Canti religiosi popolari
118. Si promuova con impegno il canto religioso popolare in modo
che nei pii e sacri esercizi, come pure nelle stesse azioni
liturgiche, secondo le norme stabilite dalle rubriche, possano
risuonare le voci dei fedeli.
La musica sacra nelle missioni
119. In alcune regioni, specialmente nelle missioni, si trovano
popoli con una propria tradizione musicale, la quale ha grande
importanza nella loro vita religiosa e sociale. A questa musica
si dia il dovuto riconoscimento e il posto conveniente tanto
nell'educazione del senso religioso di quei popoli, quanto
nell'adattare il culto alla loro indole, a norma degli articoli
39 e 40. Perci, nella formazione musicale dei missionari si
procuri diligentemente che, per quanto  possibile, essi siano in
grado di promuovere la musica tradizionale di quei popoli, tanto
nelle scuole, quanto nelle azioni sacre.
L'organo e gli strumenti musicali
120. Nella Chiesa latina si abbia in grande onore l'organo a
canne, strumento musicale tradizionale, il cui suono  in grado
di aggiungere un notevole splendore alle cerimonie della Chiesa,
e di elevare potentemente gli animi a Dio e alle cose celesti.
Altri strumenti, poi, si possono ammettere nel culto divino, a
giudizio e con il consenso della competente autorit
ecclesiastica territoriale, a norma degli articoli 22-2, 37 e 40,
purch siano adatti all'uso sacro o vi si possano adattare,
convengano alla dignit del tempio e favoriscano veramente
l'edificazione dei fedeli.
Missione dei compositori
121. I musicisti animati da spirito cristiano comprendano di
essere chiamati a coltivare la musica sacra e ad accrescere il
suo patrimonio. Compongano melodie che abbiano le caratteristiche
della vera musica sacra; che possano essere cantate non solo
dalle maggiori " scholae cantorum ", ma che convengano anche alle
" scholae " minori, e che favoriscano la partecipazione attiva di
tutta l'assemblea dei fedeli. I testi destinati al canto sacro
siano conformi alla dottrina cattolica, anzi siano presi di
preferenza dalla sacra Scrittura e dalle fonti liturgiche.
                          CAPITOLO VII
              L'ARTE SACRA E LA SACRA SUPPELLETTILE
Dignit dell'arte sacra
122. Fra le pi nobili attivit dell'ingegno umano sono
annoverate, a pieno diritto, le belle arti, soprattutto l'arte
religiosa e il suo vertice, l'arte sacra. Esse, per loro natura,
hanno relazione con l'infinita bellezza divina che deve essere in
qualche modo espressa dalle opere dell'uomo, e sono tanto pi
orientate a Dio e all'incremento della sua lode e della sua
gloria, in quanto nessun altro fine  stato loro assegnato se non
quello di contribuire il pi efficacemente possibile, con le loro
opere, a indirizzare religiosamente le menti degli uomini a Dio.
Per tali motivi la santa madre Chiesa ha sempre favorito le belle
arti, ed ha sempre ricercato il loro nobile servizio,
specialmente per far s che le cose appartenenti al culto sacro
splendessero veramente per dignit, decoro e bellezza, per
significare e simbolizzare le realt soprannaturali; ed essa
stessa ha formato degli artisti. A riguardo, anzi di tali arti,
la Chiesa si  sempre ritenuta a buon diritto come arbitra,
scegliendo tra le opere degli artisti quelle che rispondevano
alla fede, alla piet e alle norme religiosamente tramandate e
che risultavano adatte all'uso sacro. Con speciale sollecitudine
la Chiesa si  preoccupata che la sacra suppellettile servisse
con la sua dignit e bellezza al decoro del culto, ammettendo
nella materia, nella forma e nell'ornamento quei cambiamenti che
il progresso della tecnica ha introdotto nel corso dei secoli. I
Padri conciliari hanno perci deciso di stabilire su questo
argomento quanto segue.
Lo stile artistico
123. La Chiesa non ha mai avuto come proprio un particolare stile
artistico, ma, secondo l'indole e le condizioni dei popoli e le
esigenze dei vari riti, ha ammesso le forme artistiche di ogni
epoca, creando cos, nel corso dei secoli, un tesoro artistico da
conservarsi con ogni cura. Anche l'arte del nostro tempo e di
tutti i popoli e paesi abbia nella Chiesa libert di espressione,
purch serva con la dovuta riverenza e il dovuto onore alle
esigenze degli edifici sacri e dei sacri riti. In tal modo essa
potr aggiungere la propria voce al mirabile concento di gloria
che uomini eccelsi innalzarono nei secoli passati alla fede
cattolica.
124. Nel promuovere e favorire una autentica arte sacra, gli
ordinari procurino di ricercare piuttosto una nobile bellezza che
una mera sontuosit. E ci valga anche per le vesti e gli
ornamenti sacri. I vescovi abbiano ogni cura di allontanare dalla
casa di Dio e dagli altri luoghi sacri quelle opere d'arte, che
sono contrarie alla fede, ai costumi e alla piet cristiana; che
offendono il genuino senso religioso, o perch depravate nelle
forme, o perch insufficienti, mediocri o false nell'espressione
artistica. Nella costruzione poi degli edifici sacri ci si
preoccupi diligentemente della loro idoneit a consentire lo
svolgimento delle azioni liturgiche e la partecipazione attiva
dei fedeli.
Le immagini sacre
125. Si mantenga l'uso di esporre nelle chiese le immagini sacre
alla venerazione dei fedeli. Tuttavia si espongano in numero
limitato e secondo una giusta disposizione, affinch non attirino
su di s in maniera esagerata l'ammirazione del popolo cristiano
e non favoriscano una devozione sregolata.
126. Quando si tratta di dare un giudizio sulle opere d'arte, gli
ordinari del luogo sentano il parere della commissione di arte
sacra e, se  il caso, di altre persone particolarmente
competenti, come pure delle commissioni di cui agli articoli 44,
45, 46. Gli ordinari vigilino in maniera speciale a che la sacra
suppellettile o le opere preziose, che sono ornamento della casa
di Dio, non vengano alienate o disperse.
Formazione degli artisti
127. I vescovi, o direttamente o per mezzo di sacerdoti idonei
che conoscono e amano l'arte, si prendano cura degli artisti,
allo scopo di formarli allo spirito dell'arte sacra e della sacra
liturgia.
Si raccomanda inoltre di istituire scuole o accademie di arte
sacra per la formazione degli artisti, dove ci sembrer
opportuno. Tutti gli artisti, poi, che guidati dal loro talento
intendono glorificare Dio nella santa Chiesa, ricordino sempre
che la loro attivit  in certo modo una sacra imitazione di Dio
creatore e che le loro opere sono destinate al culto cattolico,
alla edificazione, alla piet e alla formazione religiosa dei
fedeli.
La legislazione sull'arte sacra
128. Si rivedano quanto prima, insieme ai libri liturgici, a
norma dell'art. 25, i canoni e le disposizioni ecclesiastiche che
riguardano il complesso delle cose esterne attinenti al culto
sacro, e specialmente quanto riguarda la costruzione degna e
appropriata degli edifici sacri, la forma e la erezione degli
altari, la nobilt, la disposizione e la sicurezza del
tabernacolo eucaristico, la funzionalit e la dignit del
battistero, la conveniente disposizione delle sacre immagini,
della decorazione e dell'ornamento. Quelle norme che risultassero
meno rispondenti alla riforma della liturgia siano corrette o
abolite; quelle invece che risultassero favorevoli siano
mantenute o introdotte. A tale riguardo, soprattutto per quanto
si riferisce alla materia e alla forma della sacra suppellettile
e degli indumenti sacri, si concede facolt alle conferenze
episcopali delle varie regioni di fare gli adattamenti richiesti
dalle necessit e dalle usanze locali, a norma dell'art. 22 della
presente costituzione.
Formazione artistica del clero
129. I chierici, durante il corso filosofico e teologico, siano
istruiti anche sulla storia e sullo sviluppo dell'arte sacra,
come pure sui sani principi su cui devono fondarsi le opere
dell'arte sacra, in modo che siano in grado di stimare e
conservare i venerabili monumenti della Chiesa e di offrire
consigli appropriati agli artisti nella realizzazione delle loro
opere.
Le insegne pontificali
130.  conveniente che l'uso delle insegne pontificali sia
riservato a quelle persone ecclesiastiche che sono insignite del
carattere episcopale o che hanno una speciale giurisdizione.

                            APPENDICE
             DICHIARAZIONE DEL CONCILIO VATICANO II
                 CIRCA LA RIFORMA DEL CALENDARIO
Il sacro Concilio ecumenico Vaticano II, tenendo nel debito conto
il desiderio di molti di veder assegnata la festa di Pasqua ad
una determinata domenica e di adottare un calendario fisso, dopo
aver preso accuratamente in esame le conseguenze che possono
derivare dalla introduzione di un nuovo calendario, dichiara
quanto segue:
  1.Il sacro Concilio non ha nulla in contrario a che la festa
     di Pasqua venga assegnata ad una determinata domenica nel
     calendario gregoriano, purch vi sia l'assenso di coloro che
     ne sono interessati, soprattutto i fratelli separati dalla
     comunione con la Sede apostolica.
  2.Parimenti il sacro Concilio dichiara di non opporsi alle
     iniziative che tendono ad introdurre nella societ civile un
     calendario perpetuo. Per, tra i vari sistemi allo studio
     per fissare un calendario perpetuo e introdurlo nella
     societ civile, la Chiesa si oppone a quelli soltanto che
     non conservano e tutelano la settimana di sette giorni con
     la domenica, senza aggiunta di giorni fuori della settimana,
     in modo che la successione delle settimane resti intatta, a
     meno che intervengano gravissime ragioni sulle quali dovr
     pronunziarsi la Sede apostolica.
4 dicembre 1963
