                        LETTERA ENCICLICA
                       DEL SOMMO PONTEFICE
                        CLEMENTE PP. XIII
                          "CUM PRIMUM"
                  A TUTTI I VENERABILI FRATELLI
                PATRIARCHI, ARCIVESCOVI E VESCOVI
       CHE HANNO GRAZIA E COMUNIONE CON LA SEDE APOSTOLICA
                       VENERABILI FRATELLI
                 SALUTE E APOSTOLICA BENEDIZIONE
1. Dal momento in cui, per incomprensibile volont del Pastore
eterno fummo collocati sulla Cattedra di San Pietro e accettammo
la cura del gregge del Signore, abbiamo udito che molti, ferventi
di zelo ecclesiastico, particolarmente pastori di anime e
annunziatori della Parola di Dio, percorrono Citt e Regioni
predicando pentimento al popolo ed emendazione dei costumi. Da
parte loro nel compimento del loro ufficio, fu generale il
lamento per gli abusi e le corruzioni riscontrati. Con tutte le
loro forze essi cercarono di consolidare le tendenze riformatrici
e dissero di aver dovuto frequentemente rimproverare l'avarizia e
il desiderio di possedere proprio di certi ecclesiastici. Poich
questo vizio  chiamato dallo Spirito Santo radice di ogni male,
non stupisce che tutti coloro che ne sono stati posseduti una
volta siano indotti comunque a pi orribili delitti. Il vizio li
rende pigri nell'affrontare gl'impegni della loro vocazione; li
avvicina ai desideri secolari; li destina a faccende ed
occupazioni mondane, alle quali peraltro rinunziarono
pubblicamente quando professarono, nel momento della loro
iniziazione sacra, di eleggere Dio quale unico partecipe della
loro eredit. Per questo diventano necessariamente anche
litigiosi e pronti a confondere tutto, per non perdere un vile
profitto, sia sperato, sia gi posseduto. Perci non si
vergognano di abbassarsi a qualsiasi depravato impegno e
ministero, con disonore della loro dignit.
A causa di questo, capita che molti laici condannano non soltanto
coloro che cos si comportano, ma spesso tutto il ceto degli
ecclesiastici; anzi, con spirito amaro ed ostile, guardano verso
questo gruppo di persone delle quali sono costretti a sopportare
discordie e controversie per affari terrestri, o dalle quali
vedono sottratti mezzi onesti, con cui avrebbero potuto
provvedere al sostentamento di se stessi e dei loro parenti.
2. Da queste relazioni, che giudichiamo sufficientemente fondate
sulla verit (e dalle quali pensiamo che siano anche indicati
alcuni religiosi che talvolta si preoccupano dei profitti
temporali delle proprie Comunit e si lasciano trasportare oltre
i limiti della moderazione Ecclesiastica) abbiamo compreso che
con la Nostra Apostolica autorit, di cui immeritatamente
disponiamo, dobbiamo preoccuparci di togliere di mezzo questo
tipo di corruzione, dalla quale derivano scandalo ed altri danni
al popolo fedele.
3. Veramente, gi dalle origini della Chiesa fino al nostro
tempo, niente si legge in modo pi chiaro e pi severo, nei
decreti dei Concili o nelle Costituzioni dei Pontefici Romani
Nostri predecessori, niente appare pi frequentemente o pi
insistentemente inculcato dai Santi Padri e dai Pastori della
Chiesa, che i ministri della Chiesa, sia preti secolari, sia
monaci, si debbano astenere dal desiderio di guadagni temporali e
tenere lontani dalla sollecitudine di occupazioni mondane. Sono
state sancite non solo censure di carattere spirituale, ma anche
gravissime pene temporali contro coloro che presumessero di
indebolire o violare le regole canoniche in questa materia.
Considerate attentamente tutte queste cose, giudicammo che
nient'altro Ci rimanesse, Venerabili Fratelli, se non, dopo
avervi informati della costante nostra volont e della mente dei
Nostri Predecessori, aderendo in tutto allo spirito della Chiesa,
esortarvi con paterne e fraterne insistenze perch cerchiate di
esigere e riusciate ad ottenere la dovuta osservanza delle sacre
leggi da tutti gli Ecclesiastici soggetti sia alla vostra
ordinaria che delegata giurisdizione, a norma dei sacri Canoni e
dei decreti della Sede Apostolica, e rispettivamente degli
Statuti Sinodali di ciascuna diocesi.
4. Perch pi chiaramente sia manifesto lo zelo Nostro e della
Apostolica Sede per la religiosa osservanza delle suddette leggi,
ed insieme venga sottratta ogni forza a qualsiasi uso, stile o
consuetudine in senso contrario (elementi che, salva la legittima
propriet dei vocaboli, devono essere chiamati piuttosto
corruzioni o abusi), mediante i quali gli Ecclesiastici
cercassero di proteggere o scusare la loro criminosa interferenza
in attivit o cure secolari, Noi, per mezzo di questo Documento,
approviamo, confermiamo e rinnoviamo tutte e singole le leggi
Canoniche e le Costituzioni dei Romani Pontefici Nostri
Predecessori contro i Chierici negoziatori e che si immischiano
in affari secolari, specialmente quelle emanate da Pio IV, Urbano
VIII e Clemente IX, fino all'ultima che la santa memoria del
Predecessore Nostro Benedetto XIV divulg il 25 febbraio 1741,
anno primo del suo Pontificato, con tutte parimenti le singole
pene e censure per loro mezzo comminate, come se tutti i Decreti
in esse contenuti e le loro sanzioni penali fossero inseriti
parola per parole in questo Nostro presente Documento. Decretiamo
e dichiariamo che a tutte le suddette leggi e pene sono
sottoposte, e devono essere ritenute sottoposte, tutte e singole
le persone Ecclesiastiche, non solo del Clero secolare, ma anche
di quello regolare, di qualsiasi Ordine, Congregazione, Societ e
Istituto, bench munite di amplissimi e singolari Indulti,
Privilegi ed Esenzioni, e dei quali sarebbe necessario fosse
fatta anche espressa e particolare menzione: in modo che chiunque
abbia a mancare contro simili leggi, incorra nelle pene ivi
contenute, e specificamente in quelle di particolare pertinenza,
secondo la distinzione dei casi ed il modo di procedere
prescritto altre volte dal Concilio di Trento o dall'Apostolica
Sede, quando debbano essere multate e punitele azioni. Ci
nonostante qualsiasi uso, stile o consuetudine contrari, anche
immemorabili, che siano stati introdotti in qualsiasi Luogo,
Diocesi o Regione; in forza delle presenti lettere noi li
condanniamo, proscriviamo e con tutte le forze li rendiamo nulli,
come usi da condannare e corruzioni da proscrivere.
5. Quindi, Venerabili Fratelli, esortiamo e scongiuriamo Voi
tutti nel Signore perch vigilando per l'integrit della
Disciplina Ecclesiastica e per la salute delle Anime, indaghiate
con zelo circa il modo di comportarsi di tutti i Chierici,
soggetti di diritto all'Ordinario od al Delegato; se
eventualmente troverete che qualcuno, infetto di tale macchia di
avarizia, abbia mancato contro i Canoni e le Costituzioni
Apostoliche, a tenore dei medesimi Canoni e Costituzioni, non
tralasciate di procedere contro di loro con ogni severit ed
anche d'ufficio.
6. In questo, pertanto, dovete badare sommamente a due cose:
anzitutto cio di non permettere che la vostra diligenza sia
elusa dalle subdole arti dei delinquenti. Capita infatti spesso
che coloro che non ignorano le prescrizioni delle leggi,
concordano cos fraudolentemente il loro operato, che per quanto
la loro mancanza venga portata in giudizio possano sostenere di
non aver commesso nulla contro le leggi stesse. Infatti,
interposta un'altra persona che pensi a se stessa ed alla propria
cupidigia, o col nome altrui iscritto nell'albo e nei libri
contabili, sosterranno che l'azienda, o l'appalto di cui si
tratta, non appartiene affatto a loro. Ora invece, sapendo entro
quali limiti sia contenuta la censura piuttosto severa delle
leggi, cercheranno di comportarsi in modo che, qualora siano
rimproverati dal Superiore di traffici lucrosi, possano
difendersi dicendo che sono stati principalmente indotti a
percepire il guadagno non da turpe avidit, ma perch,
provvidenzialmente preoccupati di evitare un danno, hanno
ricavato insperato profitto per casuale beneficio del tempo.
Diranno anche talvolta di prendersi cura dei beni non propri, ma
appartenenti a parenti o congiunti per vincolo di sangue e di
amicizia: beni ai quali sono annesse negoziazioni compiute per il
sostentamento di tali persone, per dovere di carit ed a titolo di direzione.
7. Bench poi, per esperienza acquisita nell'affrontare
gl'impegni dell'attivit propria del Vescovo, siamo
sufficientemente edotti su quanto sia difficile emettere un
giudizio in certi casi, nei quali la buona o cattiva fede di
colui che  accusato di illecita negoziazione gioca la parte pi
forte, non per questo dovete pensare che la vostra diligenza sar
priva di ogni effetto, quando almeno gli Ecclesiastici avvertono
che voi non siete affatto conniventi riguardo alla violazione di
questo importantissimo capitolo della Disciplina Ecclesiastica.
Ricaverete infatti grande frutto dal fatto stesso che
testimonierete pi frequentemente che la vostra e la mente della
Chiesa abborriscono dalle loro oscure trame; ai medesimi poi,
offrendosi l'opportunit, denuncerete gravemente che Dio non pu
essere preso in giro (Lui che scruta le reni e i cuori!) e che a
nulla serviranno un giorno davanti al suo Supremo Tribunale i
cavilli con i quali cercano ora di ingannare il Presule della
Chiesa ed evitare le pene inflitte dalle leggi. Del resto non
sar del tutto impossibile conoscere la verit latente della
situazione e scoprire il crimine occulto, se con la dovuta cura e
la solerzia si scrutano i costumi degli uomini, quali appaiono da
tutto il loro tenore di vita, le circostanze delle situazioni e
dei casi, che inducono pi probabilmente ad accettare o rigettare
le scuse addotte. Questo lo potremmo facilmente dimostrare con
esempi, se non avessimo fiducia nel Signore, nella saggezza e
nell'esperienza delle Vostre Fraternit, come  giusto.
8. Seconda cosa che egualmente dovete evitare,  di non lasciare
in alcuna maniera che prevalgano presso di Voi le false
interpretazioni delle leggi Canoniche: false interpretazioni
dalle quali viene indebolito il loro vigore o deriva
un'indulgenza estesa oltre il lecito, contro la mente e lo
spirito della Chiesa; interpretazioni derivate da private
opinioni e senza il consenso del legittimo Superiore, adattate
secondo l'opportunit ai singoli casi di ciascuno, quando la
mercatura dei Chierici Regolari o Secolari viene esaminata
essendo voi Giudici. Se infatti si tratta della stessa natura del
contratto, che in qualche Diocesi suole essere fatta da
Ecclesiastici, se cio da loro debba essere ritenuto lecito o
interdetto, non sar giusto prendere come norma di giudizio o la
frequenza degli atti stessi, sulla natura dei quali si
inquisisce, o l'opinione stessa dei contraenti; ma per togliere i
dubbi, e reprimere la licenza e l'audacia degli opinanti, sar
via sicurissima quella di ricorrere a questa Sede Apostolica, la
quale non tralascer di decidere, come per molte altre simili
questioni, per mezzo soprattutto della Congregazione dei
Cardinali interpreti del Concilio di Trento, indicando anche per
il futuro che cosa si debba pensare dei quesiti presentati:
verranno date idonee risposte, dalle quali si potr ricavare la
norma di agire e di giudicare.
9. A proposito di questi argomenti, abbiamo appreso che si
attende una dichiarazione esplicita Nostra e della Santa Sede, se
sia lecito ai Chierici contrarre Cambio attivo. Bench riteniamo
che quasi nessun'altra cosa sia in forma minore soggetto di
dubbio, tuttavia per troncare ogni occasione di discussione, in
forza della presente lettera dichiariamo e definiamo che il
Cambio attivo, per la sua stessa natura,  un atto di vera e
propria negoziazione: perci si deve ritenere vietato a tutti gli
Ecclesiastici, sia che venga esercitato in nome proprio come per
interposta persona; chiunque perci del Clero Secolare o Regolare
avr esercitato Cambio attivo, incorre in tutte le pene e censure
che sono comminate contro i Chierici negozianti.
10. Se qualche Ecclesiastico, per scusare se stesso per il fatto
che  immischiato in affari secolari, adduce la necessit
dell'indigenza, non proprio sua (dal momento che a ciascun
Chierico il titolo canonico dell'ordinazione deve fornire almeno
un sufficiente congruo patrimonio con il quale sostentarsi;
mancando poi questo, egli deve provvedere alle proprie necessit
con mezzi pi onesti e conformi alla sua professione), ma dei
Parenti, o delle Sorelle e di altre Persone, alle quali sia
tenuto, per debito di dovere naturale, portare aiuto: vogliamo
anzitutto e decidiamo che tale scusa non sia accettata mai dal
Superiore Ecclesiastico, e che al medesimo Chierico non sia dato
credito; in base al prescritto della legge Canonica, sia punito a
modo di colpa, se non avr comunicato in precedenza le predette
necessit alla Apostolica Sede (se dimora in Italia o nelle isole
adiacenti) o all'Ordinario del luogo (se abita in regioni pi
remote) ed in considerazione di ci avr ottenuto opportuna
dispensa dalla medesima Sede Apostolica o dall'Ordinario, e la
facolt di aiutare col suo lavoro le persone suddette.
11. Infine, per quanto riguarda i compiti di questa Nostra Curia,
facciamo sapere che  Nostra intenzione e volont che simili
dispense e facolt non vengano mai concesse, se non a condizione
che si basino sulla verit del motivo addotto e non consti che le
predette indigenze non si possano risolvere in nessuna altra
maniera. Anche in questo caso non sia mai concesso agli
Ecclesiastici di trattare alcun genere di negoziazione la cui
amministrazione risulti sconveniente con la stato ed il carattere
Clericale; anzi, negli stessi Rescritti e Lettere di indulti
siano indicate e prescritte ai Chierici le vie pi oneste, per
mezzo delle quali il Chierico, rispettando la giusta moderazione
e nei limiti della vera indigenza, possa portare aiuto ai
consanguinei poveri. Anche gli Ordinari, per quanto loro compete,
dovranno rispettare tali norme nel concedere dispense e facolt.
Tenendo inoltre presente che ci che da loro, o dall'Apostolica
Sede, talvolta viene riconosciuto a certi singoli Chierici come
indulto, concorrendo giuste cause (per esempio, come i fondi
delle Chiese, da curare e gestire per una determinata pensione
annuale convenuta) non sia rivendicato senza giusta causa dagli
altri Ecclesiastici, come cosa concessa generalmente a tutti.
12. Per altro decretiamo che anche le facolt ottenute come detto
siano ritenute sempre, per quanto riguarda il tempo, soggette a
revoca, cos che siano considerate irrite e revocate "ipso iure",
ogni qualvolta vengano a cessare le annesse indigenze dei
Congiunti, o si presenti altra via legittima di provvedere loro
opportunamente. Circa l'esecuzione e l'osservanza di tutto ci,
vogliamo che gli Ordinari locali se ne facciano carico con vigile
coscienza: e di fatto cos stabiliamo.
13. Per la verit, non si deve attribuire unicamente alla
mercatura l'abbassamento della Dignit Ecclesiastica che si vede
ai nostri giorni. Ci sono altri specifici abusi, a causa dei
quali gli uomini Ecclesiastici riducono pi frequentemente il
proprio decoro e la stima del loro ceto e ordine, perch sanno di
non poter contestare apertamente la lettera dei Sacri Canoni e
delle Costituzioni emanate dalla Sede Apostolica: pertanto
confidano di non incorrere affatto nelle censure e pene ivi
contenute. Moltissimi infatti, come venimmo a conoscere dalla
relazione dei suddetti, nella stessa amministrazione dei loro
beni, nella cultura, nella divisione degli animali, dei frutti e
delle altre cose che derivano o sono alimentate nei fondi loro o
della Chiesa, o nel procurare le cose che sono necessarie per il
proprio uso o per sostenere i predetti fondi, manifestano se
stessi talmente immersi in atti di indecenza, talmente dediti
totalmente alle cure e sollecitudini di questo secolo, e si
mostrano anelanti di lucri temporali, che, pur essendo
giustamente ritenuti innalzati per la prestanza della sacra
dignit sopra la situazione della condizione umana, abbassano se
stessi tra le persone dello stato pi abbietto; coloro che
dovrebbero essere e apparire figli della luce, sembrano superare
i figli del secolo per ansia di terrena avidit. Le relazioni
dicevano che costoro si recavano a tutti i mercati e luoghi di
commercio in atteggiamento pi o meno laicale, e presentavano un
esempio assolutamente inferiore a quello Clericale di
moderazione, di modestia, di ecclesiastico decoro e gravit.
14. A costoro Noi apertamente dichiariamo che, da parte Nostra,
non  minimamente interdetto ci che a loro  riconosciuto come
permesso per la retta e provvida amministrazione del Patrimonio
Ecclesiastico, per quanto riguarda la natura stessa dell'atto,
oppure  loro raccomandato anche dai Santi Padri e dai Fondatori
delle Leggi Ecclesiastiche. In verit come esistono moltissime
altre cose che, pur non essendo proibite ai Chierici per la
sostanza della cosa, tuttavia a loro ne  permesso l'uso soltanto
sotto determinati aspetti e modalit, al punto che a coloro che
avranno superato la modalit prescritta, e violato la formalit
stabilita della disciplina ecclesiastica, vengono inflitte dai
sacri Canoni pene temporali ed anche spirituali censure. Di
simili obblighi si trovano innumerevoli esempi nelle leggi
generali del diritto Canonico ed anche in speciali statuti delle
Diocesi, che prescrivono molti doveri circa la vita, l'onest, il
vestito e la tonsura dei Chierici; cos  necessario che voi,
Venerabili Fratelli, osservando il modo di agire, conforme a
quanto detto prima, di tutti gli Ecclesiastici che si trovano
nelle vostre Diocesi, se vi accorgerete che da loro piuttosto
frequentemente  accettato ci che  sconveniente per lo stato
clericale, non solo li ammaestriate con opportune istruzioni, di
modo che, riflettendo sulla nobilt della dignit loro conferita,
ricordino non essere loro lecito deturparla con atti indecorosi,
e neppure togliere dall'animo dei laici la giusta stima e il
rispetto verso l'Ordine ecclesiastico, che moltissimo giova anche
alle spirituali utilit dei popoli; e perch memori di essere
chiamati alla eredit del Signore, cerchino e sviluppino non le
cose proprie, ma quelle di Ges Cristo. Ma per quanto conoscerete
essere necessario, con opportuni Decreti gi vigenti o con Editti
pi severi da preparare, vogliate affrontare simile turpitudine e
cupidigia dei Chierici; vogliate correggere e punire le colpe dei
delinquenti, tenuto conto dello scandalo maggiore o minore, ora
rimproverando, ora castigando con salutari penitenze, ora infine
con la spada sguainata delle pene ed anche delle censure. Ci a
titolo d'esempio per gli altri.
15. E pari, se non maggiore, sollecitudine del vostro zelo e
costanza richiede un altro tipo di corruzione, che abbiamo saputo
inficiare molti Ecclesiastici, trascinati alle preoccupazioni del
secolo perch sottratti ai servizi della Chiesa. Vi sono infatti
degli Ecclesiastici che non ricusano di prestare - per una
ricompensa temporale ed abbastanza vile - la loro attivit e
opera, che per legge di carit dovrebbero dedicare integralmente
al culto divino ed in utilit del prossimo: si abbandonano a
compiti abietti e servili a favore dei Laici, talvolta anche per
amministrare e curare i loro affari. In tale faccenda  difficile
giudicare se sia da compiangere maggiormente la cecit di coloro
che calpestano, essi stessi, la dignit del loro grado, o
piuttosto da riprendere la presunzione dei Laici che disprezzano
talmente i Ministri del Santuario, dai quali dovrebbero chiedere
testimonianze di vita e sussidi di salute eterna, da non
vergognarsi di utilizzarli come addetti ad affari domestici per
compiti servili.
16. In verit, pi profondamente preoccupa il Nostro animo il
pensiero che tale malanno derivi forse da un altro abuso non meno
detestabile: che cio ad alcuni, che temerariamente aspirano allo
stato clericale, non capiti talvolta di ingannare il loro
Ordinario con documenti falsi e corrotti, e assicuratisi un
patrimonio i cui frutti non appartengono a nessuno o non sono di
loro competenza, siano promossi agli Ordini Sacri senza un
reddito sufficiente per l'onesto sostentamento della loro vita.
Perci nessuno di voi si meravigli, Venerabili Fratelli, se,
approfittando dell'occasione, Vi esortiamo e ammoniamo
fortemente, tutti e singoli, perch vi dimostriate pi cauti e
oculati in questa materia, perch a nessuno dei vostri sudditi
sia dato di accostarsi alla Sacra Ordinazione senza che dal
Beneficio Ecclesiastico, o dalla Pensione Ecclesiastica o dal
Patrimonio da lui stesso preparato (secondo i casi permessi dal
diritto, rimossa ogni collusione e frode) percepisca realmente
quel reddito annuo che  riconosciuto dagli Statuti sinodali di
ciascuna Diocesi o da una legittima, determinata consuetudine.
17. Non tollerate poi che i Chierici ed i Sacerdoti addetti nelle
case dei Laici a simili compiti, che sono sconvenienti con la
loro dignit e professione, siano trasferiti dal culto divino e
dall'esercizio della propria perfezione all'esercizio di lavori
servili e ad attivit secolari, bench si sforzino talvolta di
nascondere il tipo di servizio intrapreso con l'apparenza di
modalit pi oneste. Non permettete che avviliscano tranquilli
nel loro disonore, oppure forse, caparbi, si vantino impunemente
della loro defezione dall'ambito della Chiesa, ma con ogni
attenzione della vostra sollecitudine pastorale e, per quanto sia
necessario, con tutta l'autorit della giurisdizione ordinaria o
delegata, rispettando ci che deve essere rispettato, procurate
di richiamarli alle istituzioni della vita Ecclesiastica ed agli
impegni della Milizia Clericale.
18. Queste sono le cose, Venerabili Fratelli, che giudicammo
opportuno suggerire alla vostra sollecitudine e fermamente
raccomandare in forza dell'impegno del Nostro Ministero
Apostolico, per difendere e rivendicare l'onest e la dignit
dell'Ordine Ecclesiastico. In questo affare, che dipende
sommamente da particolari circostanze di azioni,  necessario che
Voi siate assolutamente protagonisti, per il fatto che Voi potete
meglio conoscere e giudicare pi sicuramente le azioni dei vostri
sudditi e le relative circostanze, le necessit delle regioni, i
costumi delle persone, tutto ci che presso uomini prudenti e
probi abbia l'apparenza di onesto o di indecoroso e debba essere
stabilito nei singoli luoghi. Perch poi Vi sia dato, in questo
genere di cose, maggiore libert di correggere e riformare tutto
ci che  disordinato, permettiamo che sia determinato dal vostro
prudente giudizio qualsiasi indulto di dispensa o facolt (circa
quanto precedentemente detto) finora concesso da qualsiasi
Ufficio della Curia Romana; e vogliamo che in seguito non ne sia
concesso alcuno se non dopo aver sentito prima le Vostre
relazioni e i Vostri voti, con aggiunte al medesimo indulto
quelle formule e condizioni, mediante le quali sia lasciato a Voi
l'intero potere di dare informazioni sulla loro esecuzione e
sull'esito, in modo che a nessun Ecclesiastico sia lecito, con un
pretesto, assumere alcun lavoro o servizio meno onesto, o
ritenerlo e prolungarlo contro la Vostra proibizione.
Frattanto, confidando nel Vostro zelo pastorale, impartiamo di
cuore alle Fraternit Vostre l'Apostolica Benedizione.
Dato a Roma, presso Santa Maria Maggiore, il 17 settembre 1759,
nell'anno secondo del Nostro Pontificato.
CLEMENTE PP. XIII

