                        LETTERA ENCICLICA
                       DEL SOMMO PONTEFICE
                        CLEMENTE  PP. XIV
                        "DECET QUAM MAXIME"
                       VENERABILI FRATELLI
                 SALUTE E APOSTOLICA BENEDIZIONE
1.  assolutamente opportuno che i ministri della Chiesa ed i
dispensatori dei misteri di Dio si mantengano completamente
estranei anche al pi piccolo sospetto d'avarizia e altrettanto
ne tengano lontano il loro ministero, al quale sono stati
chiamati da Dio; in tal modo potranno gloriarsi a buon diritto e
con merito di aver tenuto le loro mani monde da ogni vantaggio.
Questo per primo raccomand Ges Cristo ai suoi discepoli quando
li avvi a predicare il Vangelo con queste parole: "Gratis avete
ricevuto e gratis donate" (Mt 18,8). In pi occasioni (1Tm 3,8;
Tt 1,7) Paolo l'ha specificamente raccomandato come carattere
distintivo di coloro che dovevano essere chiamati al ministero
dell'altare. Questo, infine, inculc Pietro in coloro che furono
preposti alla cura delle anime, dicendo: "Pascolate il gregge di
Dio che vi  stato affidato, non per l'aspettativa di un turpe
lucro, ma volontariamente" (1Pt 5,2).
A questo divino mandato si debbono uniformare per primi, con
diligenza e con cura, i pastori delle chiese, che debbono essere
d'esempio ai fedeli nella predicazione, nella conversazione,
nella carit, nella fede: impegno invero minimo se si mostreranno
irreprensibili in prima persona. Compete loro inoltre di darsi da
fare attivamente affinch nessuno dei ministri ai quali
comandano, in nessun modo si permetta di condurre a termine
azioni contrarie a tale dettame, tenendo sempre presente
l'insigne frase di Ambrogio: "Non basta che tu non cerchi il
vantaggio economico; anche le mani dei tuoi familiari devono
essere tenute a freno. Dai dunque istruzioni alla tua famiglia,
ammoniscila, custodiscila; e se un servitorello ti avr
ingannato, una volta scoperto dovr essere ripudiato a titolo
d'esempio" (S. Ambrogio, In Lucam, lib. IV, n. 52).
Partendo da queste ottime, saggissime leggi, sia i santissimi
Concili sia i Romani Pontefici Nostri predecessori hanno ritenuto
di dover rendere sempre pi stretto il passaggio, affinch
malvagi abusi in materia non s'introducano mai nella Chiesa di
Dio, o - se per caso vi si fossero gi introdotti - vengano
radicalmente tolti di mezzo. C' tuttavia da lamentare che presso
alcune diocesi queste decisioni delle Costituzioni apostoliche e
dei sacri Canoni (cos opportune e cos ricche di dignit
religiosa) rimasero prive del loro effetto e risultarono senza
forza e senza valore, impossibilitate a svellere dalle radici
ogni comportamento ad esse contrario. Dunque venimmo a conoscere
che ci accadeva perch coloro cui competeva occuparsene con il
massimo impegno mettevano avanti varie scuse, invocando antiche,
inveterate consuetudini oppure la necessit di versare qualche
ricompensa ai ministri della curia ecclesiastica, oppure persino
la mancanza del denaro necessario per condurre una vita decente,
onesta e dignitosa.
Rendendosi conto di tutto ci, il Nostro predecessore Innocenzo
XI, di venerabile memoria, per apportare un rimedio costruttivo e
rendere vane e fuori di luogo tutte le scusanti di qualunque
natura, nel 1678 comand che venisse redatto un tariffario nel
quale fossero raccolti tutti i tributi indicati qua e l nei
sacri Canoni e opportunamente sanciti dal Concilio Tridentino,
secondo l'interpretazione data dalle sacre Congregazioni del
predetto Concilio, nonch secondo i pareri espressi dai Vescovi.
Ordin inoltre che tutti gli interessi ecclesiastici fossero
chiaramente individuati ed elencati analiticamente; in nome di
essi non doveva assolutamente essere consentito ad alcuno, n nel
foro ecclesiastico n nelle curie vescovili, percepire
emolumenti, eccezion fatta per quel che va versato al banco del
cancelliere e quel che va pagato per la necessaria mercede.
Contemporaneamente fu assicurato che in questa materia la regola
fosse uguale in tutte le curie ecclesiastiche ed identica, com'
giusto, fosse la disciplina, annullata ogni diversa consuetudine.
Lo stesso sommo Pontefice Innocenzo XI il primo ottobre dello
stesso anno approv con la Sua autorit questo tariffario, lo
controfirm e ne dispose la promulgazione e l'osservanza.
Tuttavia neppure questo bast a rinsaldare ovunque la disciplina
ecclesiastica, ormai abbandonata, e a metter freno alle cattive
usanze che gi da tempo avevano preso piede in varie diocesi.
Subito venne avanzata l'obiezione perch la citata tariffa non
dovesse venire osservata anche dalle curie ecclesiastiche
esistenti fuori d'Italia. Per altro non si poteva fingere di
ignorare che tutti i decreti in essa contenuti derivavano dai
sacri canoni ed in particolare dal Concilio Tridentino; di
conseguenza era assolutamente necessario che tutte le diocesi li
rispettassero con la massima religiosit.
2. Questi dunque furono i motivi, Venerabili Fratelli, per cui -
non senza grave dolore ed afflizione dell'animo Nostro - Ci
rendemmo conto che nelle vostre curie avevano trovato spazio
molti abusi contro l'esercizio della potest spirituale; abusi
che sconvolgono profondamente la disciplina ecclesiastica, la
snervano e recano sommo disdoro alla grandissima dignit della
quale risplendete ed all'autorit che vi  stata trasmessa per
realizzare la perfezione dei santi e i compiti del ministero per
l'edificazione del Corpo di Cristo. Noi abbiamo ben presenti la
vostra religiosit, la vostra santa pratica, la premura nei
confronti delle Vostre chiese; sappiamo anche che gli abusi in
materia di pagamenti individuati nel tribunale ecclesiastico
delle vostre diocesi, introdotti in tempi passati da qualche
ministro di secondaria importanza, per l'esempio di questi si
sono poi propagati gradatamente di diocesi in diocesi, forse
all'insaputa degli stessi Vescovi, ed in qualche caso si sono
sviluppati persino in funzione di una pi marcata dignit della
Chiesa. O perch al problema veniva attribuita pochissima
rilevanza, o perch i successori nel ministero seguirono
incautamente la strada tracciata dai predecessori, si arriv al
punto che questi stessi abusi, ormai rafforzati dalla continua
pratica, sembrarono meritevoli di essere convalidati da
costituzioni sinodali su proposta degli stessi ministri. In
nessun modo, assolutamente, queste colpe possono essere
addebitate a voi, che anzi siete soprattutto degni di lode, in
quanto abbiamo visto che voi siete colpiti dal pi grande dolore
per queste iniquit e pi che mai desiderosi di estirparle.
Tuttavia, rendendoci conto che perseguendo questo scopo vi
sareste attirati contro l'odio pi forte, e che ostacoli enormi
sarebbero stati frapposti alla realizzazione dell'obiettivo, se
la stessa autorit apostolica non si fosse affiancata, per questo
motivo interveniamo; in particolare a proposito della diversit
delle tariffe e dei diversi comportamenti vigenti nelle diverse
diocesi, affinch non solo siano tutti riportati ad un'equa e
giusta misura, ma perch assumano tutti una lodevole uniformit
procedurale. Perci confidiamo in Voi, nel nome del Signore,
affinch osserviate con la massima cura i decreti che vi mandiamo
con la Nostra autorit apostolica, su richiesta del Nostro
carissimo figlio in Cristo Carlo Emanuele, illustre Re di
Sardegna, di cui rilucono continuamente il singolare rispetto per
Noi e per questa santa Sede apostolica, l'affetto e l'impegno
religioso: provvedete che da tutti e da coloro cui compete essi
siano osservati con grandissima diligenza.
3. In primo luogo per quanto riguarda le ordinazioni sacre, non
vi possono assolutamente sfuggire le numerosissime ed altrettanto
sante leggi della Chiesa, con le quali in qualunque tempo  stato
vietato che i vescovi e gli altri collaboratori nel conferimento
delle sacre ordinazioni, o comunque rappresentanti ufficiali
trattenessero alcunch dai donativi degli ordini. Questo  stato
chiaramente sancito nel sinodo ecumenico di Calcedonia nel 451
(canone 2); in quello di Roma sotto san Gregorio Magno nel 600 o
nel 604 (canone 5, ovvero epist. 44, lib. 4, indiz. 13); nel
secondo sinodo ecumenico Niceno dell'anno 787 (canone 5); in
quello di Salegunstadt dell'anno 1022 (can. 3); nel quarto
Lateranense, sotto Innocenzo III, nel 1215; in quelli di Tours,
di Bracara, di Barcellona e di altri luoghi riferiti da Cristiano
Lupo (dissert. 2, proemio De simonia cap. 9, tomo 4) e da
Gonzalez (capitolo Antequam 1, De simonia, n. 9), e pi
recentemente dal Concilio di Trento (sess. 21, cap. 1, De
reformatione), dal quale sono stati perfezionati gli antichi
canoni, che permettevano che si potesse ricevere un'offerta
spontanea, ed  stata ricondotta all'antica ed originaria purezza
la disciplina ecclesiastica sulle sacre ordinazioni.
Il decreto del Concilio cos recita: "Poich ogni sospetto
d'avarizia dev'essere lontano dall'ordine ecclesiastico, i
vescovi, gli altri collaboratori nell'impartire gli ordini o i
loro ministri non debbono per alcun motivo accettare alcunch -
anche se spontaneamente offerto - in occasione dell'attribuzione
di qualunque ordine: n per la tonsura clericale, n per lettere
dimissorie o testimoniali, n per il sigillo, n in qualunque
altra circostanza. I notai, per altro, soltanto in quei luoghi
nei quali non vige la lodevole abitudine di non accettare
compensi, a fronte di ciascuna lettera dimissoria o testimoniale,
possono accettare soltanto la decima parte di un aureo, a patto
che non sia fissata per loro alcuna ricompensa per il lavoro
svolto. Al vescovo non pu essere trasferito - direttamente o
indirettamente - alcun emolumento proveniente dalle rendite che
competono ai notai per il conferimento degli ordini; infatti egli
sa di essere tenuto a prestar loro la propria opera assolutamente
gratis. Le tariffe contrarie a questa norma, gli statuti e le
consuetudini locali, per quanto d'immemorabile origine (che a
buona ragione possono essere ritenuti piuttosto abusi e fonti di
corruzione e colpa simoniaca)debbono essere assolutamente abolite
e vietate; coloro che si comporteranno diversamente, sia dando
sia ricevendo, oltre che nel castigo divino incorreranno
immediatamente nelle pene fissate per legge".
4. In linea con questi argomenti, vi ordiniamo e notifichiamo,
Venerabili Fratelli, di non accettare alcuna offerta - nemmeno se
spontaneamente donata - per il conferimento di qualunque ordine,
nemmeno per la tonsura ecclesiastica; n per la lettera
dimissoria o testimoniale o per il sigillo, o per qualunque altra
ragione o causa o pretesto, eccezion fatta soltanto per l'offerta
della candela di cera che suole esser fatta sulla base del
pontificale romano; e tuttavia in modo tale che la qualit ed il
peso della candela siano assolutamente lasciati all'arbitrio ed
alla libera volont di coloro che debbono ricevere gli ordini.
Alla vostra disposizione dovranno uniformarsi anche i vicari
generali o foranei, i cancellieri e gli altri ministri, i
familiari e i servi, ai quali venne gi specificamente vietato
dal Sacro Concilio Tridentino di accettare o esigere qualunque
remunerazione, offerta o regalo in occasione delle sacre ordinazioni.
5. Se per in codeste diocesi non  fissato per il cancelliere o
per i notai della curia ecclesiastica alcuno stipendio o salario
per le mansioni svolte, ad essi soltanto consentiamo che - per
ogni lettera testimoniale di un ordine conferito, compresa la
tonsura ecclesiastica, o per la lettera dimissoria relativa alla
stessa tonsura, o per gli ordini da ricevere da un vescovo
estraneo - possano esigere al massimo la decima parte di un
aureo, ovvero dieci oboli di moneta romana, e se lo trattengano,
purch non siano Regolari legati da uno strettissimo voto di
povert, ai quali non  assolutamente consentito maneggiare denaro.
Ordiniamo che sia osservata la stessa entit di remunerazione
anche se la predetta lettera testimoniale o dimissoria riguarda
una pluralit di ordini, e fa riferimento ad ordini gi
attribuiti o in via di attribuzione da parte di un altro vescovo;
di conseguenza in nessun modo sar consentito aumentare la
predetta remunerazione di dieci oboli o moltiplicarla in funzione
dei singoli ordini contenuti nella lettera testimoniale o
dimissoria. Con queste norme non intendiamo certo indurre i
cancellieri o i notai ad indicare in uno stesso documento
testimoniale ordini diversi, conferiti in momenti distinti e con
distinti dispositivi; in verit in passato abbiamo ordinato che
ci avvenisse; limitatamente a quegli ordini - cio i minori -
conferiti con una sola ordinazione. Quanto alla lettera
dimissoria relativa a pi ordini da conferirsi da un altro
vescovo, vietiamo che vengano moltiplicate le scritture e che si
richieda qualunque sovrapprezzo o donativo per la rogazione
dell'atto di conferimento degli ordini o per l'accesso al luogo
dell'ordinazione o per qualsiasi altro motivo.
6. Nel conferimento del suddiaconato, quando il cancelliere o il
notaio siano costretti ad un maggior lavoro per comprovare la
verit e l'idoneit del patrimonio e del beneficio al cui titolo
l'ordinando aspira, occorre premettere necessariamente altre
procedure per gli atti di conferimento del predetto ordine. In
questo caso consentiamo loro di poter percepire una mercede
proporzionata alla loro fatica, da stabilirsi dal vescovo a suo
coscienzioso giudizio. Tuttavia, tenuto conto della redazione
dell'atto, del sigillo e di tutto il resto, non si pu superare
la somma di un aureo, ovvero di sedici giulii e mezzo. Vogliamo
inoltre che gli ordinandi e i loro parenti siano liberi di
ricorrere a qualunque notaio abilitato alla sottoscrizione ed
alla rogazione dell'atto, senza che possano essere costretti
verso qualcuno; cos pure per i testimoni necessari a presenziare
nelle predette curie alla costituzione ed alla stipulazione del
patrimonio ed al perfezionamento degli altri atti consueti. Il
notaio della curia, cui venga affidata una pratica di questo
tipo, non potr a nessun titolo esigere alcuna altra somma oltre
la mercede definita dal Vescovo - come sopra specificato - o la
somma di un aureo o di sedici giulii e mezzo, sia per la stesura
dell'atto, sia per qualunque altra incombenza; n potr ricevere
altro denaro per la pubblicazione del decreto o per la lettera
pubblicatoria o per qualunque altra ragione, sotto qualunque
pretesto, come si legge chiaramente nel citato decreto del
Concilio di Trento e come venne dichiarato apertamente nella
sacra Congregazione del Concilio a Vicenza il 7 febbraio 1602,
nella sacra Congregazione dei Vescovi a Gerona il 25 ottobre
1588, come si legge nel Fagnani (De simonia, cap. sulle
Ordinazioni, n. 32 ss.).
7. Tuttavia, consentiamo che dai notai o dal cancelliere possa
essere richiesto un compenso, sempre nell'ambito della legge,
purch sia sempre dichiarato, qualora non sia stato fissato per
il loro lavoro alcun salario o stipendio; comunque,
assolutamente, nulla dei loro emolumenti pu pervenire,
direttamente o indirettamente, a voi o a chiunque altro,
ufficiale o ministro, che conferisce gli ordini, cos come venne
sancito dal Concilio Tridentino. Queste due disposizioni, che con
questa nostra lettera stiamo fissando, vogliamo che siano sempre
rispettate in ogni occasione.
8. Riteniamo che difficilmente possa sfuggire all'accusa di lucro
turpe e al sospetto d'avarizia l'iniqua consuetudine, che abbiamo
saputo aver preso piede in alcune di codeste curie, di esigere
denaro per l'autorizzazione (che deve provenire da voi o dai
vicari generali) affinch coloro che sono stati recentemente
ordinati sacerdoti celebrino la prima Messa, ovvero per altra
simile autorizzazione, come quella di ammettere agli uffici
divini i sacerdoti stranieri, per quanto muniti di lettera
commendatizia dei rispettivi Ordinarii. Disponiamo pertanto che
sia assolutamente eliminata codesta consuetudine, per quanto
mantenuta fin qui e conservata a titolo di stipendio o di mercede
da garantire a chi  incaricato di verificare l'idoneit dei
sacerdoti nelle cerimonie e nei sacri riti; essa infatti 
contraria ai sacri canoni ed  stata pi volte riprovata.
9. Quel che abbiamo detto precedentemente a proposito delle sacre
ordinazioni dev'essere applicato con pari diritto nel
conferimento, o assegnazione, dei benefici ecclesiastici; ci vi
apparir chiaro ed evidente se terrete davanti ai vostri occhi i
canoni della Chiesa, fissati proprio per svellere dalle radici
gli abusi instauratisi in diversi tempi in questa materia (cap.
Si quis, q. 3; cap. Non satis; 8 cap. Cum in ecclesiae; 9 cap.
Jacobus; 44 cap. De simonia; Cristiano Lupo, dissert. De simonia,
cap. 10). E sebbene il santo Concilio Tridentino non abbia
stabilito niente di preciso a questo proposito, tuttavia la sacra
congregazione del Concilio, con l'approvazione del sommo
Pontefice Gregorio XIII, dichiar che il decreto cap. 1, sess. 21
De ref., avesse un ruolo anche nel conferimento dei benefici, in
particolare degli amministratori, e che non si dovesse ricevere
alcunch in cambio del sigillo, nonostante qualunque antica
consuetudine (Garz., De benef. part. 8, cap. 1, n. 76 e seg.;
Fagnani nel cap. In ordinando de simonia, n. 31; Gallemart, nel
cap. 1, sess. 21, De reform.).
Questa stessa sacra Congregazione, nella lettera inviata al
vescovo di Melfi, con il parere favorevole del sommo Pontefice,
giudic, dichiar e dispose che i conferitori di benefici -
qualunque sia la loro dignit - non possano accettare od esigere
alcunch per il conferimento o per qualunque altra pratica
inerente i benefici, sotto qualunque forma o aspetto,
direttamente o indirettamente, anche se il donativo sia
presentato come frutto dell'annata o di qualunque altro
frazionamento, nemmeno se dato spontaneamente come offerta. A
queste norme debbono assolutamente attenersi anche i notai dei
conferitori e tutti gli altri impiegati, per i quali tuttavia 
previsto in altra parte un salario garantito; altrimenti, sia chi
dona sia chi riceve sar ritenuto colpevole ipso facto ed
incorrer nelle pene previste dai sacri canoni per i simoniaci; i
notai, inoltre, e gli altri impiegati saranno sospesi dai loro
incarichi (Garz., loc. cit.).
10. Abbiamo ritenuto di comunicarvi tutto ci, Venerabili
Fratelli, perch comprendiate quanto siano lontane dalla
disciplina ecclesiastica le abitudini nel conferimento dei
benefici che qua e l hanno preso piede nelle vostre diocesi, e
con quanto impegno dobbiate sforzarvi affinch siano radicalmente
rimosse. Sar dunque vostro compito di ribadire per primi questa
regola e di rispettarla santissimamente, affinch nei benefici
ecclesiastici - di cura d'anime o residenziali, semplici o
manuali, o di cappellania -che conferirete con procedura
ordinaria non richiediate od accettiate alcun compenso, a
qualunque titolo o forma, nemmeno di dono augurale, beneficenza o
contribuzione volontaria, in particolare per l'approvazione, la
preselezione del pi degno nel concorso per le chiese
parrocchiali ed il possesso dei benefici.
Saranno vincolati alla stessa sanzione canonica anche tutti gli
altri conferitori, vicari generali, cancellieri, vostri
consanguinei, parenti e servi, ai quali vietiamo comunque di
percepire alcunch.
11. A questa regola generale fanno eccezione soltanto i
cancellieri o i notai per i quali - come altrove abbiamo
accennato - non  fissato alcuno stipendio a fronte del loro
lavoro. In questo caso il cancelliere, se l'atto sia per benefici
con cura d'anime, per un editto o per la lettera con cui viene
indetto un concorso pubblico potr esigere dieci oboli, e cinque
per ciascuna copia ed altri cinque per le affissioni di rito. Se
la lettera dovr essere affissa fuori citt, le spese di viaggio
e le altre derivanti saranno ripagate sulla base dei rimborsi
giornalieri vigenti nelle rispettive diocesi. Per la spedizione
della lettera di conferimento, sia dei predetti benefici con cura
d'anime, sia di quelli semplici, il cancelliere ricever per il
suo lavoro una remunerazione adeguata, fissata a giudizio del
vescovo: remunerazione che comunque, tenuto conto della
scrittura, del sigillo e di tutto il resto, non potr superare un
aureo, ovvero dieci giulii di moneta romana, come pi volte 
stato fissato dalla sacra congregazione del Concilio, ed in
particolare il 15 gennaio 1594 (Gallemart., loc. cit.) e a
Vicenza l'8 marzo 1602 (Fagnani, loc. cit., n. 32) e dalla sacra
congregazione dei Vescovi il 25 ottobre 1588 (Fagnani, ibid., n.
35). Infine per quanto si riferisce agli atti di possesso degli
stessi benefici, ricever tre giulii per la sottoscrizione del
documento, se i benefici saranno dentro la citt, quattro se nel
suburbio; se pi lontani ancora, saranno osservati i tariffari
vigenti nelle rispettive diocesi per le diarie, come abbiamo
spiegato sopra. Ma se nel luogo in cui  situato il beneficio
risulter operante un cancelliere del vicario foraneo, o un suo
notaio, colui che sta per entrare in possesso del beneficio pu
avvalersi liberamente degli uffici di questi e per rogare l'atto
di possesso non potr in alcun modo essere obbligato a rivolgersi
al cancelliere della curia vescovile. Per una lettera che
testimoni l'esito favorevole in un concorso, secondo la relazione
degli esaminatori, e della quale sono soliti valersi coloro che
l'hanno richiesta per dimostrare la propria idoneit, permettiamo
che il notaio riceva come compenso massimo due giulii.
12. Non ci sfugge certo che al cancelliere, o notaio, tocca una
fatica tutt'altro che lieve nello svolgimento dei concorsi per le
chiese parrocchiali, sia quando comincia l'esame dei testimoni
che i concorrenti presentano per dimostrare le loro qualit, i
meriti e le lodevoli azioni compiute al servizio della chiesa;
sia quando inserisce negli atti del concorso i cosiddetti
requisiti presentati dai concorrenti, e poi li riassume per
iscritto e li trascrive in pi copie per il vescovo, o per il
vicario generale che interviene in sua vece, e per ciascuno degli
esaminatori esterni del concorso, affinch possano formulare un
giudizio sulla cultura, le abitudini, i comportamenti e le altre
doti necessarie a reggere la Chiesa; quando risponde inoltre ai
quesiti morali posti dagli stessi esaminatori, riporta il
giudizio degli esaminatori stessi; stende l'atto di preselezione;
rimane a custodia dei concorrenti per due e talora tre giorni ed
in qualche caso presenzia anche allo scrutinio delle predette
questioni morali. Abbiamo considerazione di quale possa essere la
mole di tale impegno, affidando al giudizio ed alla coscienza del
vescovo la determinazione della remunerazione, purch essa
corrisponda soltanto all'entit della fatica.
13. Per quanto poi riguarda i benefici che vengono conferiti
dalla Sede apostolica, poich ad essa riservati: per i benefici
"curati" per i quali  consuetudine presentare alla Dataria
Apostolica una lettera testimoniale di approvazione e di
preselezione nel concorso svolto secondo le norme fissate dal
Concilio di Trento, ed ancora per i benefici non "curati", in
particolare quelli residenziali, per i quali parimenti  d'uso
presentare alla Dataria Apostolica una lettera testimoniale sulla
vita, le abitudini e l'idoneit di coloro che richiedono il
beneficio, i cancellieri si guardino bene dall'esigere, per
queste lettere, alcun emolumento o mercede, nemmeno un donativo
spontaneo, eccetto che due giulii per la scrittura, la carta e il
sigillo della lettera di idoneit e due giulii per la lettera
testimoniale sullo stile di vita e sui costumi.
14. Per l'esecuzione delle lettere apostoliche, quando queste
siano spedite in forma - come si dice - graziosa, n il vescovo,
n gli altri prelati Ordinarii dei luoghi, n i loro vicari, i
cancellieri e gli impiegati ritengano di poter rivendicare a s
l'incarico di esecutori; dipender completamente dalla volont di
coloro che saranno stati dotati del beneficio la scelta
dell'esecutore o del notaio cui affidare l'atto per l'entrata in
possesso del beneficio stesso. Se il provvisto di un beneficio
sceglier l'Ordinario e il suo cancelliere, ovvero se la lettera
apostolica sar stata mandata nella cosiddetta forma dignum,
indirizzata all'Ordinario, o al suo cancelliere o vicario, al
quale compete l'obbligo di eseguirla; in entrambi i casi, se
mancher un legittimo contraddittore, in modo che l'esecutore sia
uno solo, il cancelliere (esclusi comunque da qualunque
emolumento, dono e volontaria offerta il vescovo o altro prelato,
il suo vicario, l'impiegato, i familiari e i servi, come abbiamo
disposto sopra a proposito dei benefici di libero conferimento),
per la stesura di questa lettera apostolica e per la sua
trascrizione negli atti, cos come per tutti gli adempimenti
consueti inerenti la pratica, potr ricevere la remunerazione che
il vescovo, a proprio giudizio e secondo coscienza, riterr
congrua: essa non potr comunque superare la somma di uno scudo
d'oro o di sedici giulii e mezzo. Se invece fosse presente un
contraddittore, in modo che si debba istituire un processo
giudiziario, parimenti lasciamo all'arbitrio ed alla coscienza
del vescovo, che graviamo anche di questo peso, di fissare la
mercede che corrisponda all'impegno ed alla fatica del notaio o
del cancelliere addetto; purch niente di quanto riscuote il
cancelliere o il notaio sia trasferito al vescovo o agli altri,
come abbiamo detto prima, direttamente o indirettamente. Per
l'atto di presa di possesso del beneficio, debbono osservarsi le
stesse norme che abbiamo indicato sopra.
15. Per i benefici di giuspatronato, se sorge il dubbio - con il
promotore fiscale o con colui che avr richiesto il beneficio -
sull'esistenza del predetto giuspatronato e qualcuno si oppone al
conferimento gratuito, dovranno essere rispettate tutte le norme
che abbiamo fissato in precedenza a proposito dei benefici di
libero conferimento con contraddittore favorevole. Per un editto
contro il contraddittore - o i contraddittori - il cancelliere
ricever due giulii; per ogni copia dieci oboli; per la
pubblicazione di detto editto si dovr osservare quanto abbiamo
disposto per i benefici con cura d'anime; inoltre, per una
lettera d'istituzione, un aureo ovvero sedici giulii e mezzo. Se
invece non vi sia alcun dubbio sull'esistenza del giuspatronato,
e tuttavia nasca una lite sulla competenza fra gli avvocati o fra
coloro che da questi sono rappresentati, allora s'instaurer una
causa profana e per essa potranno essere pretesi emolumenti che
corrispondano alle tariffe vigenti in ciascuna curia.
16. Procedendo analiticamente, del pari vietiamo che i vescovi, o
gli altri prelati, o i loro vicari o comunque incaricati possano
esigere alcunch sia in quelle che chiamano "cappellanie mobili",
sia nelle nuove fondazioni e nelle istituzioni di benefici,
cappellanie, confraternite e congregazioni, ovvero nelle
fondazioni, benedizioni, consacrazioni, visite ed approvazioni di
chiese e di oratori derivanti da autorit apostolica o vescovile.
Il cancelliere potr ricevere soltanto una paga commisurata
all'impegno, fissata dal vescovo a suo giudizio e coscienza,
purch non superi i sedici giulii e mezzo.
17. Per quel che riguardai matrimoni o comunque le attivit
propedeutiche alle nozze, vi suggeriamo di osservare ci che
hanno disposto i sacri canoni (cap. Cum in ecclesia 9; cap. Suam
nobis 29, De simonia), San Gregorio Magno nella lettera a
Gennaro, vescovo di codesta sede cagliaritana (lib. 4, indict.
12, epist. 27), ed altri ancora, come riferisce lo spesso lodato
Cristiano Lupo nella citata dissertazione (cap. 7) e, da ultimo,
il Concilio Tridentino (sess. 22, cap. 5, De reformat.
matrimon.). I vescovi, naturalmente, i loro vicari, tutti gli
incaricati, i loro familiari e gli addetti devono prestare
gratuitamente la loro attivit in questa materia e non pensare di
ricevere alcuna remunerazione o premio od offerta volontaria, n
per il decreto di dispensa matrimoniale ottenuto dalla Sede
Apostolica, n per l'impegno ad esaminare i testi in merito o per
il completamento delle certificazioni connesse, sia per la
lettera di attestazione di stato libero e di mancanza di
qualunque impedimento canonico, sia per la dispensa dalle
pubblicazioni previste dal Concilio di Trento (in chiesa, per tre
giorni festivi consecutivi, fra le messe solenni), da effettuarsi
dal parroco dei contraenti, sia per la facolt di celebrare il
matrimonio a casa, o altrove, o in tempo non consueto e vietato,
oppure di fronte ad un sacerdote diverso dal parroco, sia infine
per qualunque atto che di necessit o d'abitudine si deve
compiere, come  stato disposto dalla sacra Congregazione del
Concilio, con l'approvazione del sommo Pontefice, nonostante
qualunque precedente consuetudine, anche antichissima, come
riferiscono Garzonio (De benefic. part. 8, cap. primo, n. 102
seg.) e Fagnani (cap. Quoniam ne proelati vices suas, n. 30).
18. Questo atteggiamento va mantenuto soprattutto in relazione
alle deroghe che i vescovi sogliono concedere ai parroci, sia in
relazione alla pubblica comunicazione, in chiesa, in tre giorni
festivi, dei matrimoni imminenti, sia per presenziare alla
celebrazione degli stessi matrimoni, quando sappiano che non vi
sono impedimenti. D'ora in avanti sar necessario non solo che le
licenze di questo tipo siano concesse gratuitamente; ma anche che
si controlli che, prima della celebrazione dei matrimoni, non
venga reso pi complicato il contratto nuziale con la richiesta
indiscriminata della predetta deroga, sulla base di una presunta
necessit; cosa questa che sarebbe fonte di parecchi disagi. La
sacra Congregazione dei Vescovi riunita a Gerona il 25 aprile
1588 (cf. Fagnani, cap. In ordinando de simonia, n. 41) ritenne
necessario opporsi ad entrambi i mali. Quando infatti i canonici
e il capitolo di Gerona posero la questione in merito all'editto
con il quale il vescovo aveva proibito ai parroci di unire gli
sposi in matrimonio - pur avendo espletato tutte le norme solenni
imposte dal Concilio di Trento - se non avessero la deroga
scritta, che veniva concessa solo dopo il pagamento di mezzo
giulio, la stessa sacra Congregazione rispose cos: "Il vescovo
non deve emettere alcun provvedimento scritto, se per qualche
ragione proibisce che i parroci possano congiungere le persone in
matrimonio secondo gli usi fissati da detto Concilio. Infatti,
rispettata assolutamente la sostanza della norma conciliare, quel
che riguarda le cerimonie  affidato soltanto alla coscienza del
vescovo ed al suo stile. Allo stesso modo, infatti, in qualche
villaggio o citt  opportuno proibire ci che tuttavia, sulla
base di qualche urgente necessit, si dovrebbe fare. Cos il
vescovo deve impegnarsi a fondo perch non si celebrino matrimoni
senza le predette procedure, ma deve anche stare attento affinch
non siano resi pi complicati i contratti di matrimonio, con
l'aggiunta di nuove esigenze infondate. Se vi sar bisogno di
qualche licenza, il notaio non sar pagato per questo. Ma se, per
antica - forse anche scritta - consuetudine, quasi in segno di
letizia, ci sia l'abitudine di fare un regalo al vescovo, non ci
pare affatto che questo sia da contestare".
19. Soltanto al cancelliere per il quale non sia fissato uno
stipendio garantito, sar lecito ricevere, a titolo di pagamento
del suo impegno e per il necessario sostentamento, un emolumento
calcolato con questo parametro: per l'esecuzione della lettera
apostolica sulla dispensa matrimoniale, se egli compia in prima
persona l'escussione dei testi per accertare la veridicit delle
affermazioni esposte nel libello di supplica, potr esser pagato
pi o meno, in funzione del numero dei testimoni e della
gravosit dell'impegno, ma comunque non pi di cinque giulii. Se
invece questo esame sar affidato ad un'altra persona, avr
soltanto due giulii per la lettera di delega e assolutamente
null'altro per il decreto, per il sigillo o a qualunque altro
titolo. Per la lettera testimoniale di stato libero, tenuto conto
della stesura, della carta, del sigillo e del resto, avr due
giulii. Per l'esame dei testimoni per l'accertamento dello stesso
stato libero e per dimostrare la mancanza di qualunque
impedimento canonico, dieci oboli per ogni testimone; per il
riconoscimento della lettera testimoniale di stato libero di
persone nate altrove, dieci oboli se non ci sia bisogno
dell'esame di un secondo testimone per eliminare tutti i dubbi.
Se per caso ci occorresse, ed infine per la dispensa dalle
pubblicazioni, ogni volta che occorra l'escussione di testimoni,
dieci oboli soltanto per tale escussione.
20. A buon diritto  sempre stata ritenuta detestabile - e figlia
dell'avarizia e della cupidigia - l'esazione di denaro o di
qualunque altro bene a fronte della distribuzione dei sacramenti.
Perci i sacri canoni bollarono spesso questa azione come intrisa
di malvagit simoniaca e si preoccuparono di eliminarla con le
dovute pene e con le censure ecclesiastiche (cf. Cum in ecclesiae
corpore, 9, cap. Ad apostolicam, 42, De simonia) e in numerosi
decreti conciliari riferiti da Cristiano Lupo (loc. cit., cap. 7
e 8). Confermando con ogni fermezza questa convinzione, la sacra
congregazione del Concilio non ha mai tollerato che per
l'amministrazione dei sacramenti venisse preteso alcunch. Per
tacere di tutti gli altri, il 20 febbraio 1723, nel giorno dei
funerali del Vescovo di Albano, quando fu sottoposto ad esame se
si dovesse permettere che i parroco accettasse la patena, cio il
disco del quale egli si serviva nell'amministrare l'estrema
unzione, al quesito: "Potr essere accettata l'offerta del
disco?", la stessa sacra Congregazione rispose che "non si
dovesse permettere di accettare tale offerta" (Thes. resolut.
tomo 2, p. 280). Allo stesso modo, quando il Vescovo di Vaison,
nel sinodo del 1729, aveva stabilito una tassa da rispettare
nella sua diocesi, in base alla quale, oltre ad altre procedure
relative al battesimo, veniva stabilito che: "Il padrino o la
madrina, per la cerimonia del battesimo forniranno almeno un cero
ed un telo di lino candido e brillante, a meno che non
preferiscano per tutto ci e per la registrazione negli atti
pubblici dei battezzati pagare cumulativamente cinque assi", fu
allora proposto il dubbio se la tassa prescritta in questo sinodo
dovesse essere rispettata. La sacra Congregazione, nella riunione
di Vaison del 6 febbraio 1734 rispose di no. (per maggiori
informazioni cf. Thes. resolut., tomo 6, p. 209).
21. Fra le altre materie, che pi di frequente o con maggior
rigore sono state riprovate dai sacri canoni e dai concilii, una
delle principali riguarda l'abitudine - qua e l invalsa in
passato - di riscuotere denaro per il ricevimento del crisma e
dell'olio santo, che i vescovi cercavano invano di giustificare
presentandola sotto vari nomi: a titolo cattedratico, quale
prestazione pasquale, quale consuetudine episcopale (cap. Non
satis, 8 cap. Eaquae, 16 cap. Ad nostram, 21 cap. In tantum, 36
De simonia, ed altri ancora come indicato da Cristiano Lupo, loc.
cit., cap. 7, paragrafo Secundum sacramentum). Di conseguenza,
quando il patriarca dei Maroniti di Antiochia prese l'abitudine,
quando distribuiva gli olii sacri, di esigere un'offerta in
denaro, sebbene fosse evidente che il denaro non veniva certo
dato e ricevuto con lo spirito di mercanteggiare gli olii sacri,
ma per sostentamento del patriarca e per far fronte agli oneri
che incombono all'ufficio e alla dignit patriarcali, tuttavia,
per cacciare ogni sospetto di simonia, tale consuetudine fu
disapprovata dalla particolare Congregazione alla quale 
demandata la competenza per gli affari dei Maroniti. Benedetto
XIV conferm tale sentenza (Constit. Apostolica 43, Bullar. tomo 1).
22. Ci pare che questo basti ed avanzi, Venerabili Fratelli,
perch comprendiate a perfezione quali sono i vostri compiti
nell'amministrare i sacramenti e li perseguiate con ogni cura,
applicandovi totalmente affinch sia eliminata ovunque la
malvagia consuetudine, vigente in alcune diocesi, in base alla
quale per la distribuzione degli olii viene richiesto denaro o da
parte del vescovo o dal prefetto della sagrestia. Gi in
precedenza la sacra Congregazione del Concilio lo aveva
prescritto spesso, in particolare nella riunione di Amalfi del 18
luglio 1699, ribadendolo il 6 febbraio 1700, a proposito del
quesito 12: "Se l'arcivescovo sia obbligato a garantire che
l'olio santo sia consegnato gratuitamente dalla cattedrale alle
chiese parrocchiali". Ad esso fu risposto affermativamente.
Identico orientamento prese la sacra Congregazione dei vescovi
nella riunione di Acerenza, cio di Matera, il 18 marzo 1706 (Ad.
2 apud Petram, Comment. ad constitut. 5 Innocentii IV, n. 38).
23. Per quanto riguarda poi l'offerta della candela, che abbiamo
sentito viene fatta, in diverse diocesi di codesto regno, al
vescovo che amministra la Confermazione, in primo luogo non va
taciuto che a tal proposito nel libro pontificale non c' nemmeno
una parola. Inoltre, la sacra funzione del sacerdozio vincola
tutti i ministri, i quali, nell'accettare le offerte, si devono
regolare con moderazione e senso della misura, per evitare che,
incorrendo nell'accusa di avarizia e di turpe negozio, il
ministero stesso non finisca vituperato e si svilisca la
riverenza dovuta ad un cos grande sacramento. C' da guardarsi
bene che l'offerta della candela non degeneri in un'esazione
sospetta, dalla quale derivi che i fedeli, specialmente i poveri,
si ritraggano dal ricevere il sacramento, o ne rinviino pi del
giusto la somministrazione. Perci c' soprattutto da augurarsi
che questa consuetudine sia completamente abolita e che si
mantenga soltanto in quei casi in cui dipenda esclusivamente
dalla decisione dell'offerente.
24. Le stesse norme impongono che tanto i vescovi quanto i loro
cancellieri o notai debbano esercitare gratuitamente il loro
ministero, sia quando - previo esame ed approvazione - concedono
a qualcuno la facolt di raccogliere le confessioni sacramentali,
di amministrare i sacramenti e di esercitare ogni ministero
ecclesiastico, sia quando giudicano l'idoneit dei vicari - sia
perpetui, sia rimovibili ad nutum -, degli economi e dei
coadiutori, come si legge nel capitolo Ad nostrum de simonia e
come fu disposto nelle spesso citate assise di Vicenza (7
febbraio e 8 marzo 1602) e di Gerona (25 ottobre 1588, Ad. 7), in
cui comunque si rigetta anche la remunerazione per la lettera che
formalizza la concessione dei predetti ministeri e l'esercizio
degli incarichi.
25. Riteniamo che nessuno di voi ignori quanto frequenti e quanto
severe leggi vietino di esigere denaro per le sepolture e per le
esequie funebri (cf. Cristiano Lupo, loc. cit., cap. 12 e Van
Espen in Jus eccles. univ., par. 2, tit. 38, cap. 4). Baster
comunque citarvi San Gregorio Magno, che, scrivendo a Gennaro,
vescovo di Cagliari (lib. 9, indict. 2, epist. 3, e lib. 7,
indict. 2, epist. 56), cos si duole: "La famosissima signora
Nereida si  lamentata con noi del fatto che vostra fraternit
non si  vergognato di chiederle cento solidi per la sepoltura
della figlia. Se  vero,  davvero troppo grave e distante dalla
dignit sacerdotale chiedere un prezzo per la terra concessa alla
putrefazione e voler trarre un utile dal lutto altrui. Nella
nostra chiesa noi l'abbiamo vietato, e non abbiamo mai consentito
che la malvagia consuetudine si ripristinasse. Attenzione, a non
ricadere in questo vizio dell'avarizia o in altri!".
Nessuna legge mai ha vietato la lodevole e pia abitudine, invalsa
nella Chiesa fin dai primi secoli, di fare offerte a favore dei
morti durante i funerali; n nell'accettarle, veniva meno la
libert dei sacerdoti. Perci il sommo Pontefice Gregorio
aggiunse tosto: "Se qualche parente del morto, congiunto o erede
desidera offrire spontaneamente qualcosa per l'illuminazione, non
vietiamo di accettare. Proibiamo invece che venga chiesto o
preteso alcunch" (Pontificale Romanum). Analogo ordine impart,
con parole chiare, Innocenzo III nel concilio Lateranense (cap.
Ad Apostolicam, 42 De simonia).
26. In verit, venendo a mancare le decime personali e quelle,
sia reali sia miste, a favore dei monasteri e dei capitoli dei
canonici, fu in un certo senso necessario che i laici venissero
quasi costretti alle pie offerte, fin qui consuete, con le quali
si provvedeva alle necessit dei parroci e delle chiese
parrocchiali. Tuttavia si tenne sempre presente la santit della
disciplina ecclesiastica per garantire che non ci si allontanasse
troppo da queste lodevoli consuetudini: i chierici per eccesso, i
laici per difetto. Tra l'altro fu sancito in particolare che
esequie, funerali e sepolture di defunti - sia cittadini sia
stranieri - non dovessero essere impediti o ritardati per poter
ottenere il denaro derivante da questa pia consuetudine; inoltre,
che non si dovesse pretendere niente per il permesso di
trasferire i cadaveri e seppellirli in un luogo piuttosto che in un altro.
27. Da ci dunque avrete compreso, Venerabili Fratelli, che 
intollerabile che nelle vostre diocesi si accetti denaro, al di
l delle consuete offerte collegate alle pietose incombenze che
si prestano al cadavere ed in suffragio dell'anima. N il parroco
- attuale o abituale - dev'essere pagato in funzione della
condizione del morto, della distinzione del grado, ovvero in
relazione alla posizione favorevole ed al decoro dei luoghi nei
quali i cadaveri devono essere inumati, sia in chiesa, sia in
luogo pi prestigioso della chiesa.  inoltre aberrante per i
sacri canoni che il Vescovo pretenda o riceva denaro per
seppellire qualcuno, sia adulto, sia bambino, in qualsiasi chiesa
diocesana o anche delle comunit religiose. La sacra
Congregazione del Concilio, intervenendo contro il Vescovo
vicentino e la sacra Congregazione dei Vescovi riunita a Gerona
(Ad. 10, Fagnani., cap. In ordinando de simonia, n. 32 ss.) hanno
espresso chiara condanna nonostante qualunque consuetudine
contraria, anche antichissima.
28. Nella visita pastorale alla diocesi, eviterete con poca
fatica qualunque sospetto di avarizia e sar chiaro a tutti
facilmente che voi chiedete non nel vostro interesse ma in quello
di Ges Cristo, se vi atterrete scrupolosamente a quanto
raccomandarono in materia i Padri del Concilio Tridentino: "Si
curino i vescovi in visita di non essere onerosi per nessuno con
inutili spese; n personalmente n attraverso qualcuno del
seguito, accettino alcunch: n per aver in qualche modo
propiziato la visita, n per le pietose abitudini dei testamenti,
eccetto quel che deriva per legge dai lasciti pii. Non accettino,
dunque, n denaro n doni di qualunque tipo n a qualunque titolo
offerti, nemmeno se in tal senso esistano abitudini, anche
antichissime. Restano esclusi soltanto gli alimenti, che verranno
forniti al vescovo ed al suo seguito in misura frugale, e
soltanto per il tempo necessario alla visita e non oltre. Coloro
che ricevono la visita possono decidere se preferiscono
consegnare una somma di denaro predeterminata, come solevano fare
in precedenza, oppure fornire le citate vettovaglie (Sess. 24,
cap. 3, De ref.).
29. Su questo decreto vennero prodotte diverse dichiarazioni e
decisioni della sacra Congregazione del Concilio, alcune delle
quali  qui opportuno riportare. Il primo argomento del quale si
discusse pi volte fu se il vescovo potesse esigere le cosiddette
"provvigioni" in occasione della visita alla cattedrale ed al
clero della citt - o altro luogo - in cui risiede abitualmente.
Quando fu chiaro che la "provvigione" era stata istituita dal
Concilio di Trento per la visita alla diocesi, e che non si
faceva alcuna menzione della citt; inoltre che lo stesso
Concilio aveva imposto la somministrazione di vettovaglie
"soltanto per il tempo necessario", e che pareva pertanto non ce
ne fosse alcuna necessit quando il vescovo visita luoghi nei
quali  tenuto a risiedere ovvero nei quali trascorre parte
dell'anno; la sacra Congregazione stabil che gli antichi canoni
di diverso avviso ed ogni usanza contraria erano stati rimossi
dal decreto del citato Concilio di Trento, e pertanto rispose
costantemente in modo negativo al dubbio proposto (in particolare
per la "provvigione" nel caso di Castres del 17 novembre 1685,
per quella di Alife del 18 luglio 1705, per quella di Policastro
del 1 giugno 1737 e recentemente per quella di Valenza del 30
gennaio 1768). Di identico parere era stata la Congregazione dei
Vescovi, come emerge dalla lettera al Patriarca di Venezia datata
26 maggio 1592, nonostante gli usi e qualunque motivazione contraria.
30. Oltre a ci che  sancito nel citato decreto del Concilio di
Trento (in relazione alla materia trattata anche nel cap. Si
episcopus de off. Ordinarii, 6) si presti specifica attenzione
affinch n il vescovo n chiunque del suo seguito, invocando la
"provvigione", accetti denaro o doni di qualunque natura, anche
se spontaneamente offerti, eccezion fatta soltanto per le
vettovaglie, o per l'offerta corrispondente ad esse, se coloro
che vengono visitati avranno preferito questa forma di
contribuzione. Nondimeno, alcuni ritennero che fosse loro lecito
ricevere, oltre che il denaro delle vettovaglie o le vettovaglie
stesse, anche vetture a cavalli per s e per il proprio seguito
ed anche qualcos'altro, con qualche motivazione non religiosa.
Essi tuttavia furono sempre condannati dalla sacra Congregazione
del Concilio ed il loro comportamento costantemente contestato,
in quanto contrario sia ai sacri canoni sia al Concilio
Tridentino. Nella visita pastorale di San Marco, tra gli altri
vennero proposti questi due quesiti: "V) Se il clero sia
obbligato a pagare qualcosa ai ministri ed agli altri
rappresentanti del vescovo in visita; VI) Se lo stesso clero sia
tenuto a pagare al vescovo in visita la vettura a cavalli". Il 7
luglio 1708 questa fu la risposta: "Si doveva tener conto dei
decreti gi precedentemente pubblicati ed in particolare, per il
V quesito, della sessione Amalfitana del 18 luglio 1699 (lib. 3,
Decr. 49, p. 252); per il VI, di quella Abruzzese del dicembre
1784 (lib. 4, Decr. p. 10)". Il senso che derivava dalla risposta
e che si desume anche dagli altri decreti citati  chiaramente
questo: per il quesito V, l'obbligo riguarda soltanto le
vettovaglie, secondo la norma conciliare; per il quesito VI, la
risposta  negativa.
Si ritorn in argomento in un'altra causa di San Marco il 16
gennaio 1723, al III quesito: "Se la predetta "provvigione"
abituale sia da pagare per intero, nella solita quantit di
denaro, secondo gli usi di ciascun luogo che viene visitato,
quando al vescovo ed al suo seguito vengono offerti anche tre
pranzi, le vetture, l'alloggio e tutto il resto necessario,
secondo l'invocata, antichissima consuetudine". Il IV quesito
proponeva: "Se al vescovo ed al suo seguito debbano essere
assicurati i cibi e tutto il necessario per tutto il tempo della
visita". Al III quesito la sacra Congregazione rispose che
"dipendeva da coloro che ricevevano la visita pagare la
"provvigione" in natura o in denaro, esclusi comunque i tre
pranzi nel caso che si sia scelto il denaro; quanto alle vetture
con cavalli si facesse riferimento al decreto del 7 luglio 1708,
in sancti Marci ad VI". Per il IV quesito valeva quanto risposto
al terzo. Analogamente, per la "provvigione" di Policastro,
quando fu presentato il II dubbio "se il predetto vescovo possa
pretendere dallo stesso arciprete e dai chierici, oltre alla
"provvigione" di 15 ducati, pagati in moneta, anche le
vettovaglie e le carrozze per s e per il suo seguito, nel caso
che, ecc.", il giorno 1 giugno 1737 giunse il responso al II
dubbio: "Negativo"".
31. Si discusse anche se il vescovo e i suoi ufficiali potessero
pretendere ed esigere qualche emolumento qualora, durante la
visita pastorale, convalidassero testamenti per cause pie e
legati pii, e curassero di avviarne l'esecuzione. In questa
materia la sacra Congregazione del Concilio deliber nella seduta
di Maiorca del 7 agosto 1638, asserendo che il vescovo e i suoi
ufficiali non possono ricevere pagamenti per i decreti emessi
durante la visita, e nemmeno per le delibere di esecuzione dei
legati pii, anche se in tal senso esistano consuetudini
antichissime. Questione non dissimile sorse nel 1645 fra il
vescovo di Vicenza da una parte ed i giurati del re della citt
di Minorissa Pratorum dall'altra. Sottoposta la materia alla
stessa santa Congregazione, la risposta giunse sotto la data del
18 marzo dello stesso 1645 e fu del seguente tenore: "La sacra
Congregazione ha stabilito che il vescovo in visita e i suoi
incaricati non possono ricevere alcunch per i decreti o per le
delibere di esecuzione dei testamenti o dei legati, ma debbono
compiere il tutto gratuitamente, nonostante qualunque precedente
consuetudine, anche antichissima. Al di fuori della visita, il
vescovo ed i suoi incaricati possono ricevere denaro per decreti
di questo tipo e per le delibere, ma solo quel tanto che verrebbe
pagato - senza sprechi - al notaio per la stesura e per
l'impegno, cos come affidato alla coscienza del vescovo,
nonostante qualunque consuetudine, anche antichissima". Ci fu
deliberato anche ad Elnen il 28 marzo 1648, al quesito VIII.
A questo non sar superfluo aggiungere quel che leggiamo essere
stato sapientemente fissato nel consiglio provinciale di Milano
V: "Il notaio o il cancelliere non esiga alcunch durante la
visita pastorale da parte di coloro che sono visitati e non
accetti doni di alcun tipo, nemmeno piccolissimi, offerti in
qualunque modo; niente neppure per la emanazione dei decreti e
delle ordinazioni effettuata durante la visita, per la
scritturazione o per la riproduzione delle copie, n da singoli,
n da chiese, n da sacerdoti, n dagli altri che ricevono la
visita, come dispone l'editto di visita.  invece consentito che
sia pagato (secondo il tariffario vigente o da fissare nel
tribunale ecclesiastico) per la fatica e l'impegno profusi nel
trascrivere le copie di cui - in tempo successivo - qualcuno
interessato avr fatto domanda".
32. Queste norme debbono essere rispettate anche nella
ricognizione dei libri che contengono i legati pii e il loro
adempimento, nonch nella resa dei conti delle amministrazioni
ecclesiastiche, delle confraternite, dei monti di piet, e delle
altre istituzioni pie, per il cui sviluppo sia il vescovo sia i
suoi rappresentanti debbono impegnarsi gratuitamente, come si
evince da quanto detto precedentemente e come ha dichiarato la
sacra congregazione nel concilio di Vicenza del 27 giugno 1637,
affermando: "N al vescovo n ai suoi rappresentanti  lecito
accettare alcunch per l'amministrazione delle opere pie o per
l'esecuzione dei testamenti e delle volont pie, ma tutto
dev'essere fatto gratuitamente, nonostante qualunque
consuetudine, anche contraria". Il 20 settembre 1710, durante la
confraternita di Lanciano, al X dubbio, nel quale si chiedeva "Se
l'arcivescovo debba valersi, per la stesura dei bilanci, di
sindaci ovvero di persone esperte elette dai confratelli, oppure
possa rivolgersi a chi gli pare meglio", la sacra Congregazione
rispose "negativo" al primo quesito ed "affermativo" al secondo,
ma gratuitamente (tomo 6, Thes. resolut., p. 164). Nonostante il
vescovo debba darsi da fare affinch la revisione dei libri sia
effettuata gratuitamente e la relazione sia stesa dal suo notaio
o da un economo di casa o da chiunque altro addetto al suo
servizio; tuttavia pu accadere talvolta che per gravi ed urgenti
motivi sia opportuno designare a pagamento un estraneo che non
abbia alcun obbligo. Ogni volta che ci accada, il vescovo
stabilir secondo giudizio e coscienza la congrua remunerazione
per il revisore, commisurata al puro e semplice impegno, come
sanc la sacra Congregazione a Veroli il 30 gennaio 1682 (lib.
35, Decret. f. 283), a Benevento il 7 giugno 1683 ed a Pesaro
l'11 dicembre dello stesso anno.
33. A fronte di queste affermazioni della sacra Congregazione,
solidamente basate sui sacri canoni, e dei decreti del Concilio
Tridentino, non possono assolutamente essere accettate alcune
consuetudini, che hanno pi l'aspetto di corruzione, in forza
delle quali alcuni vescovi e loro rappresentanti, mentre
effettuano le sacre visite, ricevono qualche pagamento per
l'esame di alcuni testamenti, oppure per la relazione contabile
che esigono dagli amministratori di chiese o luoghi pii; oppure
approfittano per tutto il tempo della visita della carrozza a
cavalli o di qualche pranzo; oppure cercano di ottenere i lumini
o le candele collocate sull'altare principale del tempio o anche
su altri altari. Tutte queste abitudini, e le analoghe che
sussistano, contrarie alle predette sanzioni, debbono essere
assolutamente abolite: lo disponiamo ed ordiniamo!
34. Sebbene, sulla base della citata decisione della sacra
Congregazione, adottata in Vicenza il 18 marzo 1645, il vescovo o
il suo rappresentante, sia durante la visita sia al di fuori, non
possa accettare alcunch per i decreti o le deliberazioni di
esecuzione testamentaria di legati, ma debba svolgere ogni
incarico gratuitamente, tuttavia durante le sacre visite pu
accettare la parte dovuta dei legati pii, delle offerte e delle
altre beneficenze che vengono fatti alla chiesa in occasione dei
funerali; tale quota parte viene popolarmente definita come
"quarta canonica", come fu risposto dalla stessa sacra
Congregazione nelle riunioni di Urgel il 25 gennaio 1676 ed il 14
febbraio 1693 all'ottavo dubbio. I vescovi traggono questo
diritto dai sacri canoni (cap. Officii 14, e Requisiti 5 de
testamentis) che il Concilio Tridentino volle mantenere in
vigore, come dimostra il fatto che proib severamente ai vescovi
di accettare alcunch per la visita, nemmeno in funzione dei pii
usi dei testamenti, "eccetto ci che per diritto  dovuto per i
legati pii" (cit. sess. 24, cap. 3 De ref.). Ovviamente i vescovi
devono mantenersi moderati nell'esigere questa parte, ossia la
"quarta canonica", e osservare i limiti fissati dagli stessi
sacri canoni nel capitolo finale De testamentis, dove cos si
legge: "La parte canonica non deve essere dedotta da quelle
offerte che vengono fatte alla chiesa, o alle altre strutture
ecclesiastiche, per ornamenti, per l'edificio, per le luminarie,
o in occasione di un anniversario, di un settimo giorno, di un
vigesimo o di un trigesimo, o in modi diversi per la prosecuzione
del culto divino". Analoghi concetti si leggono nel capitolo "Ex
parte de verb. signif.". Inoltre non si deve operare alcuna
deduzione dai legati per il matrimonio delle fanciulle - come
dispose la sacra Congregazione dei Vescovi nella riunione di
Nocera dei Pagani il 14 Settembre 1592 - n da quelli per la
celebrazione delle messe (come stabil la Sacra Congregazione del
Concilio in un'altra seduta a Nocera dei Pagani, con il decreto
Quartae canonicae, 13 gennaio 1714, lib. 64), sebbene a tempo
immemorabile al vescovo venisse versata la quarta parte da tutti
i legati pii.
35. Per quanto riguarda i monasteri delle monache o le case
religiose nelle quali le donne vivono come monache, solitarie e
lontane dagli impegni del mondo,  stato spesso ribadito dalle
Costituzioni apostoliche e dalla sacra Congregazione dei Vescovi
e dei Regolari (con il parere favorevole e l'autorevole
approvazione dei sommi Pontefici) che n i vescovi, n altri
prelati o loro vicari generali, delegati speciali,
rappresentanti, ministri, consanguinei o addetti possano
assolutamente esigere o accettare emolumenti in denaro o in altra
natura per l'ammissione delle fanciulle all'abito monastico; per
l'approvazione del deposito della dote; per la verifica della
volont e della disposizione d'animo ad assumere l'impegno della
vita regolare; per la pronuncia della professione; per l'accesso
delle fanciulle al beneficio dell'educazione; per la rinuncia
prima dell'ammissione alla professione; per l'elezione della
badessa o di altra superiora; per l'autorizzazione a far entrare
in monastero il medico, il chirurgo od altri operatori; per la
facolt di parlare alle monache o alle altre persone che vivono
entro i chiostri del monastero; per la delega dei confessori, dei
cappellani, dei procuratori, degli amministratori dei beni
temporali e degli altri ministri, ed in generale per ogni atto
necessario al regime monastico.
36. Da questa regola generale fanno eccezione soltanto le
vettovaglie, che possono essere offerte al vescovo o ad altro
prelato, in occasione di alcuni dei predetti atti; purch ci sia
l'unico introito e donativo e non ecceda quel che pu loro
servire per il tempo di tre giorni. Il cancelliere, per il
documento delle rinunzie e per l'atto di deposito della dote,
ricever un onorario adeguato al lavoro e comunque non superiore
a dieci giulii.
37. Oltre a queste, in molte altre situazioni che appartengono
all'esercizio della potest spirituale (dalla quale dev'essere
assolutamente assente ogni retribuzione umana) e che competono al
vescovo (per il cui sostentamento e per la cui gestione sono
destinati gli introiti della mensa), ai vescovi non  consentito
accettare nessun ulteriore emolumento, diretto o indiretto, a
qualunque titolo e proposto con qualunque motivazione, nemmeno se
spontaneamente donato; analogamente, ci non  consentito ai loro
vicari, n a qualunque rappresentante o impiegato.
Qui elenchiamo, Venerabili Fratelli, le voci principali, desunte
dai sacri canoni, dalle Costituzioni apostoliche e dai decreti
delle sacre Congregazioni, delle quali pi frequente e nota  la
menzione presso i dottori.
38. Per le cosiddette lettere patenti, cio per il permesso di
predicare in quaresima e in avvento, o in altro tempo e luogo
(Conc. Trid., sess. 5, cap. 2, De reform.).
Per la licenza di dedicarsi a lavori servili, per gravi motivi,
nei giorni festivi (Urbano VIII, Constit. Universa e numerose
sacre Congregazioni del Concilio e dei vescovi, apud Ferrar.
verb. festa, n. 31 seg.), anche se il denaro derivante
dall'autorizzazione venga destinato a scopi pii.
Per la resa dei conti dell'amministrazione delle chiese e dei
luoghi pii e per la revisione dei libri della stessa
amministrazione, sia che sia fatta dal vescovo, sia da un altro
incaricato del vescovo con delega generale o speciale, con
l'eccezione, tuttavia, indicata precedentemente.
Per il riconoscimento, l'approvazione e la promulgazione delle
reliquie, delle indulgenze e degli altari privilegiati.
Per l'autorizzazione a chiedere elemosine ed altro, anche se
concessa a forestieri.
Per la nomina dei custodi delle chiese, i cosiddetti eremiti.
Per la lettera testimoniale di povert o di qualche altro
requisito. Il cancelliere tuttavia potr percepire
complessivamente dieci oboli.
Per la lettera con la quale si attesta che uno non ha ricevuto
alcun ordine, nemmeno la tonsura clericale. Al cancelliere
tuttavia potranno essere dati al massimo dieci oboli.
Per l'atto di rinuncia allo stato clericale, e per la sua
ammissione, o anche per la lettera o attestazione della rinuncia
stessa. Per questa lettera tuttavia il cancelliere potr esigere
dieci oboli.
Per la consultazione dei libri parrocchiali gi trasferiti
nell'archivio vescovile: libri nei quali sono indicati i
battezzati, i cresimati, gli sposati e i morti. Per ciascuna
consultazione su domanda, il cancelliere potr ricevere al
massimo venti oboli ed altrettanti per l'autenticazione del dato
richiesto, a meno che la dignit della persona richiedente oppure
l'uso della lettera testimoniale oltre i confini della diocesi o
del regno non consentano un onorario maggiore.
Nel caso in cui la certificazione richiesta non risulti dai libri
parrocchiali, e per ricavarla sia necessario mettere a confronto
dei testimoni, oltre la mercede nella misura stabilita per
l'escussione dei testi e per la redazione dell'atto, al
cancelliere sar consentito ricevere altri quindici oboli per la
pubblicazione della lettera testimoniale; al vicario generale
saranno pagati trenta oboli per i decreti con i quali avr
disposto la raccolta di informazioni e - dopo averle assunte e
verificate personalmente - avr ordinato la spedizione della
lettera testimoniale.
Per l'autorizzazione a lasciare la chiesa o il beneficio (Conc.
Trid. sess. 23, cap. 1 De ref.). Inoltre per le lettere
commendatizie che vengono consegnate ai sacerdoti, ai chierici e
a coloro che sono in partenza per altre diocesi.
Per le lettere ammonitorie di scomunica che palesino segreti,
autorizzate dalla curia vescovile e dall'Ordinario, o quando si
tratti di pubblicare lettere ammonitorie apostoliche. Il
cancelliere ricever dieci oboli per l'impegno della stesura. Lo
stesso cancelliere sar gratificato di un ulteriore compenso da
parte del vescovo, che ne fisser anche l'importo, per completare
la trascrizione delle notizie che vengono rivelate, previo
decreto del vicario.
Per la trascrizione di un'ammonizione, di una sentenza o della
dichiarazione di censure nelle quali sia incorso qualcuno per
avere percosso degli ecclesiastici o per qualsiasi altra causa,
anche nel caso di sentenza assolutoria e della stessa assoluzione
dalle censure (cap. Ad aures de simonia). Il cancelliere potr
ricevere al massimo venti oboli in pagamento della stesura,
purch non si tratti di lettere provenienti dalla sacra
Penitenzieria apostolica; per quelle che si riferiscono alla
predetta assoluzione, il cancelliere non potr ricevere alcun
compenso. Venti oboli spetteranno al cancelliere anche per le
schede di censura - i cosiddetti "cedoloni" - e per la loro
affissione come d'abitudine. Analoga norma sar applicata per la
liberazione da un giuramento, con l'avvertenza che se essa sar
concessa nella curia ecclesiastica il cancelliere potr ricevere
per l'attestazione soltanto venti oboli; se essa verr concessa
fuori curia, per la lettera di delega allo stesso cancelliere
verranno pagati altrettanti oboli.
Per l'autorizzazione a tenere pontificali.
Per dar corso alle lettere apostoliche che impartiscono
benedizioni o assoluzioni; per le lettere con le quali la stessa
facolt viene attribuita ai parroci o ad altri, con l'inserimento
di dette lettere apostoliche, al cancelliere saranno pagati,
tutto compreso, soltanto trenta oboli.
Per l'esecuzione delle lettere apostoliche relative
all'autorizzazione impetrata presso la sacra Congregazione ad
alienare o permutare i beni delle chiese e dei luoghi religiosi,
oppure ad imporre censi, il cancelliere ricever un compenso
proporzionato alla fatica compiuta per completare la pratica e le
scritture. Comunque esso non superer i dieci giulii. Se la Santa
Sede avr incaricato l'Ordinario di accertare la veridicit di
quanto esposto nella supplica, allora al cancelliere toccheranno
dieci oboli per ogni teste sottoposto ad esame. Tenuto conto
della mole del lavoro, gli si potr anche assegnare un certo
compenso, secondo il giudizio e la coscienza del vescovo, per gli
editti, ogni volta che siano prescritti; per l'esame dei
testimoni teso ad accertare l'utilit dell'alienazione; e per
tutti gli altri adempimenti che - come di consueto occorre
portare a termine in questa materia.
Per il decreto d'alienazione che, in base al cap. Terrulas 12, q.
2, viene emesso solo dall'autorit ordinaria.
39. Infine le multe o le pene pecuniarie - quando saranno rese
necessarie dalla natura del reato o dalle caratteristiche di chi
lo commette - saranno devolute a scopi pii e per l'attuazione
della giustizia, in modo che nulla torni a vantaggio personale
del vescovo o dei suoi vicari o di chiunque dei suoi
rappresentanti, n direttamente n indirettamente. Per eliminare
ogni dubbio o sospetto di non corretta applicazione delle multe,
sar meglio - e perci lo riteniamo necessario - che nelle
sentenze stesse siano designate le istituzioni religiose o le
chiese a favore delle quali devono essere destinate le predette
pene pecuniarie, tenendo sempre conto, in ci, di quelle che
hanno maggior bisogno ed anche del domicilio di coloro che hanno
commesso il reato.
40. Bisognerebbe aggiungere a questo punto alcune note sul foro
del contenzioso, affinch la disciplina ecclesiastica anche sotto
questo profilo riconquisti la dignit e lo splendore originari.
Di questo tuttavia converr deliberare dopo un giudizio pi
approfondito e una volta assunte informazioni complete sulle
consuetudini in uso in codeste diocesi. Vi  un principio, per
ora, sulla quale non possiamo mantenere il silenzio e che anzi
vogliamo trasmettervi ed inculcarvi con forza: gli ecclesiastici
impegnati nell'emettere sentenze nelle cause spirituali svolgano
il loro compito santamente, pietosamente e religiosamente, in
modo che in loro non appaia nulla che offuschi con la minima
ombra il candore della purezza ecclesiastica. Ne discender in
primo luogo che i giudici ecclesiastici delle vostre diocesi non
richiederanno o accetteranno alcun pagamento n per gli atti n
per le sentenze pronunciate nelle cause spirituali; in
particolare in quelle che riguardano la religione (come quelle
contro i sospetti di eresia e i colpevoli di superstizione) o i
fidanzamenti, i matrimoni, le censure, eccetera. Per questo
motivo, "Ricordatevi (sono parole di Innocenzo III ai prelati e
ai sacerdoti della Lombardia, nel cap. Cum ab omni, sui
comportamenti e l'onest dei religiosi) che le entrate
ecclesiastiche sono destinate a favore vostro e degli altri
chierici, perch con esse dobbiate vivere onestamente e non vi
sia necessario stendere la mano verso turpe lucro, oppure
abbassare gli occhi verso impegni non corretti. Poich le vostre
opere debbono essere di luminoso esempio ai laici, non vi sia
lecito cogliere l'occasione di fare turpe commercio del diritto,
come fanno i civili. Perci ordiniamo e disponiamo che -
astenendovi per il futuro da esazioni di questo tipo -
individuiate come trasmettere gratuitamente ai litiganti il
vigore della decisione giudiziaria, nonostante ci che viene
proposto fraudolentemente da alcuni, secondo i quali la stessa
cifra venga pretesa a favore degli assistenti, poich al giudice
non  lecito commerciare un giudizio equo, e le sentenze a
pagamento sono vietate anche dalle leggi civili".
41. Questi sono, Venerabili Fratelli, gli obiettivi che abbiamo
ritenuto giusto sottoporvi, in favore della causa apostolica, per
la quale siamo impegnati, e per gli obblighi assunti. Se, come 
giusto e come speriamo in Dio, voi li realizzerete, tutto ci
giover allo splendore della disciplina ecclesiastica, alla
tranquillit delle vostre coscienze e soprattutto al benessere
del gregge a voi affidato.
Riteniamo che questi adempimenti non vi risulteranno n onerosi
n molesti, quantunque vediamo che con queste norme verr meno
una parte dei vostri consueti emolumenti. Un sospetto di questo
tipo nei vostri confronti ci  comunque impedito dalla vostra
attenta devozione, dalla vostra ben nota religiosit e
dall'impegno per mantenere la disciplina ecclesiastica, sulla
base dei quali giudicherete certamente un danno per Cristo ci
che finora rappresentava per voi un vantaggio economico.
Individuerete come autentico motivo di guadagno esclusivamente il
fatto che nelle vostre diocesi cresca sempre pi l'adorazione per
Dio ottimo e massimo, e che i popoli affidati alla vostra fede e
alla religione si nutrano pi facilmente e pi felicemente della
vostra parola e del vostro esempio.
Inoltre siamo stati pienamente informati da coloro che ben
conoscono le vicende ecclesiastiche di codesta isola, ed in
particolare a nome del re, che per voi rappresentano un vantaggio
coloro che, ritagliandosi piccoli compensi (che non vi sar
consentito d'ora in avanti esigere), si curano del decoro e della
dignit del vescovo e provvedono alle necessit delle chiese. Per
non sperare di ricevere alcun aiuto da coloro ai quali vi siete
appoggiati fin qui per antichissima consuetudine, converr che vi
ricordiate la famosa frase di Alessandro III (cap. Cum in
ecclesia, de simonia) con la quale quel sommo Pontefice
rimproverava coloro che inopportunamente si tenevano attaccati
alle loro abitudini: "Molti ritengono che ci sia loro lecito,
poich pensano che la legge della mortesi sia rafforzata per la
lunga consuetudine, non riflettendo a sufficienza - accecati come
sono dalla cupidigia - che quanto pi gravi sono i peccati tanto
pi a lungo le loro anime saranno incatenate".
Dunque rigettiamo e condanniamo queste abitudini, anche se
antichissime e persino immemorabili; anche se corroborate e
confermate da costituzioni sinodali o da qualunque altra
autorit, anche apostolica. Dichiariamo, stabiliamo ed ordiniamo
che debbano essere considerate come abusi e fonte di corruzione.
Animati da sollecitudine per le vostre chiese, come questa
lettera ampiamente dimostra, abbiamo in Noi saldissima la
speranza che voi non lesinerete impegno, diligenza ed attenzione.
Frattanto, in pegno del Nostro amore paterno nei vostri confronti
e della Nostra benevolenza, vi impartiamo la Benedizione Apostolica.
Dato a Roma, in Santa Maria Maggiore, il 21 settembre 1769, nel
primo anno del Nostro Pontificato.
CLEMENTE PP. XIV

