                        LETTERA ENCICLICA
                       DEL SOMMO PONTEFICE
                        BENEDETTO PP. XIV
                          "QUAM GRAVE"
              AGLI ARCIVESCOVI, VESCOVI ED ORDINARI
                     DELLE SINGOLE LOCALIT
                       VENERABILE FRATELLO
                 SALUTE E APOSTOLICA BENEDIZIONE
1. Riteniamo superfluo dimostrare con molte parole quanto grave
ed orrendo delitto commette chiunque, non investito dell'Ordine
sacerdotale, presume di celebrare il sacrificio della Messa, dal
momento che a tutti sono evidenti le motivazioni per le quali un
simile sacrilego crimine giustamente si ritiene che sia da
detestare e da punire con una rigorosa applicazione di sanzioni.
Sar sufficiente qui richiamare le Costituzioni Apostoliche dei
nostri Predecessori, che stabiliscono pene severissime contro i
colpevoli del delitto sopraddetto; quelle cio che furono emanate
dai Romani Pontefici di felice memoria, Paolo IV, Sisto V,
Clemente VIII e Urbano VIII; in base alle quali si stabilisce che
chiunque  stato scoperto a celebrare la Messa senza avere il
carattere sacerdotale debba essere consegnato al Foro secolare
per una giusta punizione.
2. Tutte queste Costituzioni Noi stessi le abbiamo richiamate e
confermate nella nostra Costituzione che abbiamo pubblicato fino
dall'anno 1744 dell'Incarnazione del Signore, IV del nostro
Pontificato, in dato 20 aprile, che inizia con le parole:
"Sacerdote in eterno" e che  stata stampata nel Nostro Bollario,
Tom I, n. 97; dove inoltre vengono abolite molte eccezioni e
scappatoie che la Difesa era solita citare per sottrarre i
colpevoli alla pena che loro spettava, di essere consegnati al
braccio secolare, ogni volta che con prove inoppugnabili si
dimostrasse che i soggetti in questione, senza avere mai ricevuto
l'ordinazione Sacerdotale, avevano celebratola Messa.
3. Bench la Chiesa abbia stabilito che coloro che celebrano
senza essere stati ammessi, per esigenza di giustizia debbano
essere consegnati al Foro secolare, tuttavia, essendo Madre
pietosa e, come tutti sanno, piena di bont e di misericordia,
non ha mai tralasciato e nemmeno ora tralascia di dare prova
della sua clemenza, sia nel determinare la forma della
degradazione verbale, che di solito precede la degradazione
reale, sia nel mettere in atto la degradazione reale, e anche con
il ricorso a richiami e interventi per distogliere anche i pi
depravati dal sacrilego tentativo di intromettersi nella
celebrazione dei Sacri Misteri senza l'ordine e il carattere
Sacerdotale; chiudendo loro in qualche modo la strada che li
avrebbe portati alla pena suddetta, quella di essere consegnati
al braccio secolare.
4. Nel Pontificale Romano si trova la formula della degradazione
verbale mediante la quale si proferisce la sentenza che comporta
la degradazione reale, non solo nei riguardi di coloro che sono
insigniti dei Sacri Ordini, escluso il Presbiterato, ma anche
contro tutti gli altri che hanno ricevuto solo la Tonsura
Clericale o gli Ordini Minori.
Fra le due c' solo questa differenza: nei riguardi dei Chierici
che hanno ricevuto gli Ordini Minori o solo la Tonsura, la
degradazione verbale e parimenti quella reale sono stabilite dal
solo Vescovo, senza l'intervento di altre persone; nei riguardi
degli altri, insigniti degli Ordini Maggiori precedenti il
Sacerdozio, il Vescovo non pu procedere alla degradazione
verbale se non con l'assistenza e il suffragio di alcune altre
persone, la cui presenza e il cui parere sono richiesti dalle
Leggi Canoniche.
5. Nota  la Decretale del nostro Predecessore, il Papa Bonifacio
VIII, nella quale si legge: "Circa questo argomento, ecco la
nostra risposta: la degradazione verbale o deposizione dagli
Ordini o dai Gradi Ecclesiastici deve essere fatta dal proprio
Vescovo con l'assistenza di un certo numero di Vescovi stabilito
dai Canoni, se si tratta di Chierici costituiti nei sacri Ordini;
se invece si tratta della degradazione di coloro che hanno
ricevuto solo Ordini Minori,  sufficiente il parere del proprio
Vescovo, senza la presenza di altri Vescovi" (cap. Degradazione
delle Pene, al sesto).
6. Note pure sono le sanzioni dei Canoni, indicate dalla Glossa
Canonica (nel cit. cap. Degradazione, sezione canonica delle
pene, al sesto), che definiscono il numero dei Vescovi la cui
assistenza  richiesta quando si deve pronunciare la degradazione
verbale nei confronti di un Chierico costituito negli Ordini Maggiori.
7. E non si pu ignorare ci che  stato stabilito dal Concilio
di Trento (sess. XIII, cap. 4, Della Riforma): constatato che non
sarebbe stato facile reperire il numero di Vescovi richiesto dai
Canoni ogni volta che si deve procedere alla degradazione, il
Vescovo pu procedere anche senza di essi, servendosi tuttavia,
in tale situazione, di altrettanti Abati residenti nella Citt o
nella Diocesi e decorati, per indulto della Sede Apostolica, di
Mitra e Pastorale, o, se questi non ci sono, di altre persone
insigni per Dignit Ecclesiastica, di et matura, e profondi
conoscitori delle leggi sacre.
8. Poich secondo l'antica disciplinale degradazioni verbali
venivano fatte nei Sinodi Provinciali e in essi i singoli Vescovi
esprimevano il proprio voto, tenuto presente che attualmente i
Vescovi, o gli altri Ecclesiastici di cui abbiamo detto sopra,
tengono il posto dei Padri che partecipavano ai Concili i
Provinciali, se ne deduce chiaramente che ad essi  trasferito il
diritto di voto nelle degradazioni verbali a cui sono invitati
come Assessori; come abbiamo chiaramente dimostrato nel nostro
Trattato "Del Sinodo Diocesano" (lib. 9, cap. 6, n. 4),
recentemente pubblicato.
9. Alla degradazione verbale segue la degradazione reale; nel
Pontificale Romano sono indicate chiaramente le norme con cui
metterla in atto. E anche in questo la Chiesa non tralascia di
dare prove evidenti della sua bont e della sua comprensione.
Infatti, prima che il degradato venga consegnato al Ministro del
Foro secolare, si chiede insistentemente per lui che non gli
venga inflitta n la pena di morte n la mutilazione di membra:
"Signor Giudice - sono parole del Pontificale sopraccitato -, con
tutto l'affetto possibile Vi supplichiamo, per amore di Dio, in
vista della piet e della misericordia, e anche di queste
preghiere che Vi rivolgiamo, di non esporre questo miserabile al
pericolo di morte e di mutilazione". E molto prima della
compilazione del Pontificale Romano, la stessa cosa si legge
espressamente nel cap. "Sappiamo", dell'opera "Sul significato
delle Parole", dove  detto: "Per lui tuttavia - si parla del
degradato che deve essere consegnato al Foro secolare - la Chiesa
deve efficacemente intercedere - presso il Giudice laico -
perch, esclusa la pena di morte, la sentenza nei suoi confronti
sia benigna". Si pu vedere anche Alteserra al cit. cap.
"Sappiamo" dell'opera "Sul significato delle parole", in cui
raccoglie molte testimonianze dei Padri perfettamente in linea
con quanto stabilito nella sopraindicata Decretale.
10. Per confermare il nostro asserto circa la grandissima premura
che la Chiesa usa anche verso quelli che non la meriterebbero e
cerca di fermarli perch non incorrano nella pena di morte in
conseguenza di qualche loro delitto, affermiamo che, con una
previdenza che risale ai tempi antichi,  stato stabilito: chi
dalla propria si trasferisce in altra diocesi, se in questa non 
ben conosciuto, rechi con s una lettera del suo Ordinario con la
quale dimostrare che egli  sacerdote e, per quello che si sa,
non  soggetto ad alcun impedimento canonico che gli vieti la
celebrazione dei Sacri Misteri. Questo era gi stato decretato
anche dal Santo Sinodo di Calcedonia; nel quale, l dove si legge
che non  lecito ad un Chierico e Lettore trasferirsi dalla sua
in altra Diocesi senza aver prima ottenuto dal proprio Vescovo la
lettera ricordata sopra, che chiameremo di Congedo, Giacomo
Cuiazio e, dopo di lui, altri attenti Scrittori, hanno notato che
la parola "Lettore" non combina con il contesto e pertanto si
deve leggere "non conosciuto"; cosa che noi stessi abbiamo fatto
notare nella nostra Istruzione 34 (edizione latina, par. 1). Che
se poi si vogliono ricercare anche i pi antichi princpi di
questa disciplina, si possono consultare i Canoni detti
Apostolici, presso il Cotelerio nella edizione dei Padri
Apostolici (tomo I, lib. 8); tra i quali c' il Canone XIII che
stabilisce: "Se un Chierico, o un laico, sospeso dalla comunione,
o anche in comunione, si reca in altra Citt ed  accolto senza
la lettera commendatizia, sia coloro che l'hanno accolto, sia
colui che  stato accolto, siano scomunicati; e allo scomunicato
si faccia giungere la stessa correzione che si farebbe a chi ha
mentito e ha ingannato la Chiesa di Dio". Concorda con questo il
Canone XXIV, come risulta da queste parole in esso contenute:
"Nessun Vescovo in viaggio, o Presbitero, o Diacono, sia accolto
senza le lettere commendatizie; e quando presentano le lettere,
se ne esamini attentamente il contenuto; e siano accolti, se
risultano di provata piet; altrimenti non si dia loro neanche il
necessario e in nessun modo siano ammessi nella comunione: da un
comportamento surrettizio possono derivare molte cose".
11. Anche se vi  discussione fra gli studiosi circa il vero
Autore dei Canoni Apostolici, la loro autorit comunque  grande,
essendo stati raccolti almeno nel secolo terzo della Chiesa dai
vari Concili celebrati prima del Sinodo di Nicea; cosa sulla
quale ora sembrano d'accordo i ricercatori di antiche memorie sacre.
12. A queste santissime leggi sono conformi le sanzioni del
Concilio di Trento, come sono conformi le Encicliche inviate con
frequenza dalle Congregazioni romane ai Vescovi delle varie
Chiese. E si deve tenere per certo anche questo: bench il
Vescovo non debba preoccuparsi dei Religiosi che intendono
celebrare Messa nelle proprie chiese, dato che la responsabilit
 demandata ai loro Superiori Regolari, tuttavia se un Sacerdote
secolare vuole celebrare Messa in una Chiesa di Religiosi, anche
in questo caso  tenuto a presentare la lettera di congedo
ottenuta dal proprio Ordinario al Vescovo della Diocesi in cui
vuole compiere il Sacro rito; come si pu vedere anche nella
nostra Istruzione 34 (edizione latina, par. 1).
13. Questa antica e giustissima sanzione, della cui esecuzione
molti particolari ci hanno tramandato i nostri Scrittori esperti
di diritto pratico (tra i quali  degno di particolare menzione
il diligentissimo, Monacellio (Formule Legali, Parte I, Tit. 4,
Formula 8, p. 81 e Formula 6, p. 79; cos pure Tit. 6, Formula
18, p. 160), l'ha resa ancora pi efficace, con previdenti norme
di prudenza, quel grande riformatore della disciplina
ecclesiastica che  San Carlo Borromeo; esortiamo a leggere e
studiare attentamente i Decreti da lui emanati in questa materia,
presenti in molti documenti: nel primo Concilio provinciale di
Milano, tenuto nel 1565, parte 2; poi nel Concilio provinciale
secondo del 1569, Decr. 1, e nel Concilio provinciale terzo del
1573; poi nella Istruzione ai Sacerdoti circa la celebrazione
della Messa; e infine nel Concilio provinciale quarto tenuto nel
1576. In questi passi troviamo prescritto che il Parroco nella
cui Parrocchia un Sacerdote straniero pone il suo domicilio, se
questo avviene nel Forese, entro otto giorni al massimo deve
segnalare il suo arrivo al Vicario Foraneo, che a sua volta
informer il Vescovo; se invece avviene in Citt, il Parroco
stesso informi direttamente il Vescovo che si far consegnare dal
Sacerdote in questione la lettera di congedo e la esaminer e ne
valuter attentamente il tenore. Se infatti l'Ordinario al
Sacerdote a lui soggetto ha dato il permesso di assentarsi per un
periodo di tempo ben definito, si prescrive che la facolt di
celebrare Messa gli sia concessa solo per quel tempo. E si
prescrive anche di prendere nota del giorno in cui fu consegnata
la lettera di congedo: dal giorno in cui viene presentata per
essere letta ed esaminata non debbono essere passati
rispettivamente pi di due o di quattro o di sei mesi; di due, se
 stata scritta in Provincia; di quattro, se  stata scritta
fuori Provincia, ma in Italia; di sei, se risulta datata fuori d'Italia.
14. Da tutte queste norme generali e particolari si deduce
chiaramente quanto la Chiesa sia riluttante nell'applicare quella
pena che i Sacri Canoni hanno stabilito contro coloro che
celebrano senza essere stati promossi al sacerdozio; essa eleva
in qualche modo degli argini affinch nessuno cada in tale
delitto che darebbe luogo alla pena determinata dalle Sacre Leggi.
15. A dimostrazione di questo tuttavia  ancora pi importante
ci che stiamo per dire. Uno si presenta al Giudice Ecclesiastico
e si accusa di aver celebrato il sacrificio della Messa o anche
di avere ascoltato la Confessione Sacramentale dei fedeli pur non
avendo ricevuto l'Ordine Sacerdotale. Presentandosi
spontaneamente usufruisce di un privilegio in forza del quale gli
si assegnano salutari penitenze e poi viene dimesso, purch non
sia, come si dice, "in ipso suo Constituto diminutus" o abbia
precedenti penali; in questi casi infatti deve essere trattenuto
e custodito in carcere. Ma se il medesimo soggetto in seguito
alla domanda del Giudice se conosca il motivo per cui  stato
associato al carcere, subito, senza attendere ulteriori domande o
interrogatori, confessa il tutto apertamente, bench non ci sia
dubbio sul fatto che  incorso nelle sanzioni penali previste
dalle Costituzioni Apostoliche e che quindi, come reo di delitto
capitale, meriti di essere consegnato liberamente al Foro
secolare, tuttavia gli si pu concedere il beneficio della
diminuzione della pena, commutando la pena di morte nella
condanna alle triremi in perpetuo; come attesta il Cardinale
Albizio di fel. mem., espertissimo in questa materia: "Se colui
che  citato in giudizio e convocato, alla domanda generica se
sappia per quale motivo  stato chiamato o se conosca la causa
della sua carcerazione o come mai si trovi l, confessa tutta la
verit, viene trattato come se fosse spontaneamente reo confesso
e con lui si procede con mitezza, specialmente dopo la condanna,
e cio la pena pi grave viene commutata in una pena pi mite
ecc. E cos fu deciso nella Sacra Congregazione il 12 maggio
1604" (trattato Dell'Incostanza nella Fede, part. I, cap. 14, n. 70).
16. Altro fatto degno di nota: bench il Pontificale Romano
prescriva tassativamente la degradazione, anche per chi ha
ricevuto solo la prima Tonsura clericale - quantunque poi si
discuta se questa debba o no essere posta fra gli Ordini, e si
discuta se il Giudice Ecclesiastico possa, come abbiamo notato,
procedere da solo alla degradazione nel caso di Ordini Minori,
cosa che invece non pu fare senza l'intervento di altre persone
quando si tratta di Ordini Maggiori -, tuttavia attualmente
accade che Sacerdoti e altri Chierici, sia di Ordini Maggiori che
Minori, vengano liberamente condannati alle triremi o anche al
carcere in perpetuo, senza che sia stata fatta prima la
Degradazione verbale e tanto meno quella reale; come a tutti 
noto, e come anche  stato fatto notare dal Sacerdote Catalani
nel Commentario al Pontificale Romano (Tit. 16, par. 4, n. 6, tomo III).
17. Nelle prigioni dei Tribunali Ecclesiastici anche ora 
possibile trovare alcuni detenuti, incarcerati per il fatto che,
privi dell'Ordine Sacerdotale, hanno celebrato la Messa, hanno
ricevutola Confessione Sacramentale dei fedeli, e inoltre ai
fedeli che chiedevano la Comunione Eucaristica hanno distribuito
loro particole non consacrate, in quanto consacrate da loro. Fra
questi ve ne erano due che alla domanda se conoscessero la causa
della loro detenzione hanno ingenuamente confessato tutto; di qui
 nata la questione se fosse il caso di concedere loro la
diminuzione della pena, cio invece di consegnarli al Foro
Secolare, come meritevoli di sentenza capitale, condannarli alle
triremi o al carcere perpetuo.
18. Da parte di coloro che emisero la sentenza o come consulenti
o come giudici non ci fu alcun dissenso sul fatto che ambedue i
rei erano incorsi nella pena che li faceva consegnare al Foro
secolare e perci alla pena capitale. Alcuni per fecero
osservare che, in vista della loro pronta confessione, nella
quale ognuno dei due aveva ammesso pienamente il proprio delitto
senza attendere ulteriori domande da parte del Giudice, ambedue
avevano meritato di essere considerati rei confessi e perci era
il caso di condannarli alle triremi o al carcere perpetuo. Ma
altri in numero maggiore espressero parere contrario, cio che
erano incorsi nella pena capitale e quindi dovevano essere
consegnati al braccio secolare.
19. Il persistere della nostra malattia ci ha impedito di
partecipare, come in simili casi ci siamo proposti di fare
sempre, alle Congregazioni in cui sono stati discussi questi
casi; ma poich dopo non abbiamo tralasciato di leggere ed
esaminare tutta la documentazione, abbiamo giudicato pi conforme
alla clemenza e mansuetudine propria del Pontefice aderire alla
sentenza pi mite; tanto pi che anche il Cardinale Albizio,
versatissimo in questa materia, ha lasciato scritto che 
consuetudine concedere come premio questa diminuzione di pena a
coloro che alla prima interrogazione del Giudice avessero
confessato integralmente e apertamente il proprio delitto; e vi
sono parecchi esempi di cause che in questo modo in simili
circostanze sono state commutate. Pertanto  nostra volont che i
rei soprannominati godano della diminuzione della pena meritata,
cio che siano condannati in perpetuo alle triremi, cosicch non
ne possano mai essere liberati n ottenere una commutazione di
questa pena, a meno che non venga disposta dal Romano Pontefice
allora in carica e che sia al corrente dei loro delitti con tutte
le circostanze che li hanno accompagnati; resta per la facolt
ai Giudici di sostituire quella pena con l'ergastolo o il carcere
perpetuo qualora risulti che la condanna alle triremi in perpetuo
non conviene in alcun modo a siffatti rei, sempre che non
manchino le altre condizioni necessarie allo scopo. Inoltre
stabiliamo e decretiamo che quando dovr essere formalmente
intimata ai rei suddetti la condanna alle triremi o alla
reclusione perpetua, come si  detto sopra, questa intimazione
venga fatta dal Giudice, alla presenza di coloro che sono
incaricati di gestire le Sagristie delle Chiese e che perci
dovranno essere convocati a questo scopo dallo stesso Giudice,
sotto pena di sanzioni da infliggersi loro a suo arbitrio; e in
quella occasione venga loro fatta una grave ammonizione sulla
rigorosa osservanza ed esecuzione di tutte le prescrizioni in
materia: cio che non permettano mai a sacerdoti non conosciuti
di celebrare la Messa se non dopo che la lettera di congedo, che
hanno portata dalla propria diocesi e presentata, sia stata
esaminata e valutata da colui che ha questo incarico. Ricordiamo
che altre volte questo si  verificato in questa medesima Citt,
sotto il nostro Predecessore di felice memoria il Papa Clemente
XI, quando si dovette consegnare al Foro secolare un reo
condannato alla pena capitale, perch aveva celebrato la Messa
senza essere insignito dell'Ordine Sacerdotale.
20. Decretiamo quindi che dai Giudici competenti e dati Tribunali
si proceda secondo le norme fin qui descritte contro coloro dei
quali risulta fino ad oggi che hanno celebrato la Messa o hanno
ricevuto la Confessione Sacramentale senza essere stati ammessi
al Sacro Ordine del Presbiterato. Ma poich siamo convinti che
questo delitto, gravissimo in s e ogni giorno pi frequente, con
ogni mezzo deve essere impedito e, per quanto possibile,
eliminato ed estirpato dalle Nazioni Cristiane, decretiamo che la
nuova legge in materia determinata mediante una Costituzione
Apostolica (di cui la Tua Fraternit ricever un esemplare
annesso a questa Lettera) in futuro, passati cio tre mesi dalla
data della medesima Costituzione, sia rigorosamente osservata e
messa in atto.
Frattanto a te, Venerabile Fratello, con molto affetto impartiamo
la Benedizione Apostolica.
Dato a Roma, presso Santa Maria Maggiore, il 2 agosto 1757,
nell'anno diciassettesimo del Nostro Pontificato.
BENEDETTO PP. XIV

