                        LETTERA ENCICLICA
                       DEL SOMMO PONTEFICE
                        BENEDETTO PP. XIV
                         "ALLATAE  SUNT"
               AI MISSIONARI DESTINATI ALL'ORIENTE
                         DILETTO FIGLIO
                 SALUTE E APOSTOLICA BENEDIZIONE
1.  giunta alla Congregazione dei Nostri Venerabili Fratelli
Cardinali di Santa Romana Chiesa preposti agli affari di
Propaganda Fide la lettera di un Sacerdote assegnato come
missionario alla citt di Balsera, che comunemente chiamano
Bassora, che dista da Babilonia quindici giorni di viaggio e che
 celeberrima dal punto di vista commerciale. In tale lettera
credette opportuno esporre che in quella citt risiedevano molti
cattolici di rito orientale, cio Armeni o Siriani che, mancando
di una loro Chiesa specifica, si recano nella chiesa dei
missionari latini dove i loro Sacerdoti offrono il Santo
Sacrificio secondo i loro riti particolari e compiono altre sacre
cerimonie. I laici intervengono a questi sacrifici e ricevono i
Sacramenti dai medesimi Sacerdoti. Per cui colse l'occasione per
chiedere se i predetti Armeni e Siriani debbono osservare il loro
rito o se si debba togliere la variet nella stessa Chiesa, nella
quale anche i Latini, come abbiamo detto, si radunano e non
sembri pi logico che Armeni e Siriani, lasciato il vecchio
calendario, abbraccino quello nuovo nelle questioni che
riguardano i tempi della solennit pasquale e della Comunione
annuale, come pure della Quaresima e i giorni delle feste, sia
mobili, sia immobili. Andando oltre, poich ai predetti Armeni di
Balsera e ai Siriani si comanda di osservare il nuovo calendario,
chiese se ci si deve prescrivere anche agli altri Orientali che
hanno un tempio particolare ma cos angusto che  ritenuto
inidoneo ad ospitare le sacre funzioni in modo decoroso, cos che
per lo pi si recano nella Chiesa dei Latini.
2. Inoltre lo stesso Missionario sottopose alla predetta
Congregazione perch - mentre ai Cattolici Orientali Armeni e
Siriani viene comandato, nei giorni di digiuno, di astenersi dai
pesci - vi sono parecchi tra di loro che non osservano affatto
ci, spinti da un certo disprezzo, ma in parte trascinati dalla
fragilit della natura, in parte dal fatto che vedono che i
cattolici latini hanno un'altra tradizione: perci non sembri
strano se si d al Missionario la facolt di permettere, non a
tutti, ma in particolare a questi o a quelli, di usare il pesce
in tempo di digiuno, in modo che non nasca scandalo alcuno e
siano obbligati a fare altra opera di piet in luogo
dell'astinenza dai pesci.
3. Questi quesiti, come abbiamo detto, furono sottoposti dal
suddetto Missionario alla Congregazione di Propaganda Fide che,
secondo il costume, rimise la stessa cosa da esaminare all'altra
Congregazione generale dell'Inquisizione. Questa si riun davanti
a Noi il 13 marzo del corrente 1755 e con il consenso unanime dei
Cardinali fu risposto che "nulla doveva essere innovato". Ci Noi
stessi abbiamo confermato con la Nostra autorit, spinti
soprattutto dal Decreto in altri tempi emanato dalla predetta
Congregazione di Propaganda Fide il 31 gennaio 1702, che poi fu
confermato e rinnovato non una volta sola ed  di questo tenore:
"Referente R. P. D. Carlo Agostino Fabrono, Segretario, la Sacra
Congregazione ordin di comandare, come col presente decreto si
comanda, a tutti e ai singoli prefetti di Missioni apostoliche e
ai Missionari, che nessuno di essi in seguito, per qualunque
occasione o con qualunque pretesto, osi dispensare i cattolici di
qualunque Nazione Orientale da digiuni, orazioni, cerimonie e
simili prescritti dal Rito proprio delle stesse Nazioni, e
approvati dalla Santa Sede Apostolica. Inoltre la stessa Sacra
Congregazione stabil che non era lecito n  lecito ai predetti
Cattolici allontanarsi dalla consuetudine e dall'osservanza del
proprio Rito, approvato, come sopra, dalla Santa Chiesa Romana.
Tale decreto, cos confermato e rinnovato, gli stessi
Eminentissimi Padri comandarono si dovesse osservare per intero e
senza alcuna esitazione da tutti e singoli i suddetti Prefetti e
Missionari". Tale decreto riguarda i cattolici della Chiesa
Orientale e i loro Riti approvati dalla Sede Apostolica. A tutti
 noto che la Chiesa Orientale consta di quattro Riti: il greco,
l'armeno, il siriaco e il copto, i quali Riti si intendono tutti
compresi nell'unico nome di Chiesa Greca o Orientale, cos come
sotto il nome di Chiesa Latina Romana si comprendono il Rito
Romano, Ambrosiano, Mozarabico e i vari Riti particolari degli
Ordini Regolari.
4.  cos chiaro il senso del decreto che non ha bisogno di
alcuna spiegazione, per cui questa Nostra Lettera Enciclica ha lo
scopo che questa legge sia conosciuta da tutti, per essere
osservata con maggiore diligenza. Giustamente si pu dubitare
infatti che le questioni proposte dal Missionario di Balsera
dipendano dalla ignoranza dei decreti che gi molto tempo prima
furono emanati. Ma poich da molti altri e frequenti indizi siamo
indotti a ritenere che i Missionari latini mettano ogni cura e
impegno in questo: per convertire gli Orientali dallo scisma e
dall'errore all'unit e alla Santa Cattolica Religione, tolgono
di mezzo il rito orientale o almeno lo indeboliscono e attirano i
Cattolici Orientali ad abbracciare il rito latino, non per altra
ragione, se non col desiderio di amplificare la Religione e di
fare opera buona e gradita a Dio, perci reputammo consentaneo
(poich ci siamo decisi a scrivere) con questa Nostra Enciclica,
di comprendere nella forma pi breve tutto ci che, a parere di
questa Sede Apostolica, devono tenere di norma gli Orientali
tutte le volte che si convertono alla Religione Cattolica, e
quello che si deve osservare coi Cattolici Orientali che sono nei
luoghi dove non abitano Latini o i Cattolici Latini quando
dimorano con gli Orientali Cattolici.
5. Per certo non si pu ignorare quanto abbiano fatto i Romani
Pontefici, fin dai primi tempi della Chiesa, per ridurre ad unit
gli Orientali, dopo il funesto scisma di Fozio, che al tempo del
Sommo Pontefice San Nicola I, allontanato con la forza
Sant'Ignazio, patriarca legittimo, occup la Sede di
Costantinopoli. San Leone IX, Nostro predecessore, mand i suoi
ambasciatori a Costantinopoli per eliminare siffatto scisma, che,
sopito per circa due secoli, Michele Cerulario aveva rinfocolato;
ma i suoi tentativi caddero nel nulla. Successivamente, Urbano II
invit gli Orientali al Concilio di Bari ma ne ricav poco
frutto, quantunque Sant'Anselmo, arcivescovo di Canterbury, abbia
messo ogni cura per conciliarli con la Chiesa Romana, ed abbia
loro manifestato gli errori in cui si trovavano con la luminosit
della propria dottrina. Nel Concilio di Lione che il beato
Gregorio X aveva indetto, l'imperatore Michele Paleologo e i
Vescovi greci abbracciarono l'unit della Chiesa Romana; ma poi,
cambiato parere, si allontanarono nuovamente da essa. Nel
Concilio di Firenze (sotto il Papa Eugenio IV), dove si erano
recati Giovanni Paleologo e Giuseppe, patriarca di
Costantinopoli, con gli altri Vescovi Orientali, fu stabilita
l'Unione e accettata con la firma di ognuno. Nello stesso
Concilio le Chiese degli Armeni e dei Giacobiti ritornarono
all'obbedienza della Sede Apostolica; poi il Pontefice Eugenio,
partito da Firenze per Roma, ricevette anche gli ambasciatori del
Re degli Etiopi e ridusse all'obbedienza della Sede Romana i
Siri, i Caldei e i Maroniti. Ma poich, come si legge nel Vangelo
di San Matteo, il seme che cade sulla pietra non reca alcun
frutto, perch non ha dove mettere le radici: "Questi sono coloro
che ricevono con gioia la parola di Dio, ma non hanno in s
radice: per cui quando vengono la tribolazione e la persecuzione
a cagione della parola, subito si scandalizzano" (Mt 13,20-21),
cos appena Marco Arcivescovo di Efeso, come un nuovo Fozio,
cerc di distruggere l'Unione e cominci ad alzare la voce contro
di essa, subito il frutto desiderato and perduto completamente.
6. Inoltre si dimostrerebbe ignorante di storia chi non sapesse
che l'unione con gli Orientali fu fatta e confermata in modo che
si accettasse il dogma della processione dello Spirito Santo dal
Padre e dal Figlio, cos che ammettevano come lecita l'aggiunta
della parola Filioque fatta nel Credo, e che il pane fermentato e
l'azimo fossero materia dell'Eucaristia. Cos abbracciarono il
dogma del Purgatorio, della visione beatifica e del Primato del
Romano Pontefice; in una sola parola, fu messa ogni cura per
eliminare gli errori contrari alla Fede Cattolica, ma mai si fece
s che venisse alcun danno al venerabile Rito orientale. Ma anche
chi ignorasse la presente disciplina della Chiesa, sulla quale
non si fosse sufficientemente documentato, sappia che i Romani
Pontefici, per nulla trattenuti dagl'insuccessi dei tempi
passati, sempre pensarono di riportare i Greci all'Unione, come
poco sopra abbiamo indicato: sempre insistettero e ancor oggi
insistono, cos come dalle loro parole e dai loro comportamenti
chiaramente si comprende.
7. Nell'undicesimo secolo a Costantinopoli, ad Alessandria e nel
Patriarcato Gerosolimitano si trovavano diverse Chiese latine,
nelle quali si osservava il Rito latino, cos come a Roma non
mancavano Chiese greche nelle quali si celebravano i sacri Riti
in Rito greco. Michele Cerulario, l'empio instauratore dello
scisma, comand di chiudere le Chiese latine. Invece Leone IX,
Pontefice Romano, non restitu pan per focaccia, quantunque lo
potesse fare con estrema facilit, e non chiuse a Roma i templi
dei Greci, ma volle fossero aperti. Perci, lamentandosi
dell'ingiustizia compiuta contro i Latini, nella sua prima
lettera, al cap. 9, cos scrive: "Ecco, sotto questo aspetto, la
Chiesa Romana quanto  pi discreta, moderata e clemente di voi?
Infatti, essendoci dentro e fuori Roma molti monasteri e Chiese
dei Greci, nessuno di essi  turbato o gli  proibito seguire la
tradizione avita o la specifica tradizione: ch anzi  persuaso
ed esortato ad osservarle".
8. All'inizio del secolo decimoterzo, avendo i Latini conquistato
Costantinopoli e il Sommo Pontefice Innocenzo III avendo
stabilito di istituire in quella citt un Patriarca latino a cui
obbedissero non solo i Latini, ma anche i Greci, tuttavia non
dimentic di dichiarare pubblicamente che egli non voleva
interferire nei Riti greci, a meno che consuetudini da loro
accolte costituissero un pericolo per le anime o fossero in
contrasto con l'onest della Chiesa. La decretale di questo Papa,
data nel Concilio Lateranense IV,  riportata nel tomo VII della
collezione dei Concili di Arduino, nel cap. Licet de Baptismo
"Quantunque vogliamo eccitare i Greci ad obbedire e a ritornare
alla Sede Apostolica, oggi vogliamo onorarli sostenendo, per
quanto possiamo con l'aiuto di Dio, i loro costumi e i loro Riti,
non vogliamo tuttavia sostenerli in quello che costituisce
pericolo per le anime o deroga all'onest della Chiesa". Onorio
III, poi, che successe subito a Innocenzo, us le stesse parole
quando scrisse al Re di Cipro che desiderava due Vescovi per
alcune popolazioni del suo Regno, uno Latino per i Latini che
col abitavano, e l'altro Greco per i Greci che abitavano nei
medesimi territori. Questa lettera di Onorio si legge stampata
negli Annali di Rainaldo (Anno di Cristo 1222, n. 5).
9. Di documenti siffatti abbonda il secolo decimoterzo. A questo
secolo appartiene la lettera di Innocenzo IV a Daniele, re di
Russia, presso Rainaldo (Anno 1247, n. 29), il quale, lodando la
speciale devozione del Re alla Chiesa Cattolica, concede che si
conservino nel Regno stesso i Riti che non ripugnavano alla Fede
della Chiesa Cattolica, cos scrivendo: "Perci, carissimo Figlio
in Cristo, propensi alle tue suppliche, ai Vescovi ed agli altri
Sacerdoti di Russia, permettiamo che sia lecito ad essi operare
secondo il loro uso a fermento e permettiamo, in forza della
presente, che possano osservare gli altri loro Riti che non siano
contrari alla Fede Cattolica che la Chiesa Romana professa". Qui
viene a proposito la lettera dello stesso Innocenzo IV ad Ottone,
Cardinale tuscolano, legato della Santa Sede nell'isola di Cipro,
a cui aveva affidato l'incarico di comporre alcune controversie
che erano nate tra Latini e Greci, come si apprende dalla sua
Costituzione, che comincia "Sub Catholicae" e che nel vecchio
Bullario, tomo I,  registrata al numero 14: "Ma poich alcuni
Greci da tempo tornati alla devozione della Sede Apostolica a
questa obbediscono con reverenza, conviene che, tollerando, per
quanto possiamo con Dio, i costumi e i Riti loro, li conserviamo
nell'obbedienza alla Chiesa Romana, senza concessioni ai pericoli
delle anime e all'onest della Chiesa".
Dopo avere disposto nella stessa lettera ci che si doveva fare
dai Greci, enumer quello che pensava si dovesse loro permettere.
Conclude con queste parole: "Ricordate poi all'Arcivescovo di
Nicosia e ai suoi Suffraganei latini di non inquietare e
molestare i Greci e nessuno dopo la nostra deliberazione". Lo
stesso Pontefice Innocenzo IV, nominando Lorenzo Minorita suo
penitenziere, come delegato apostolico e dandogli piena autorit
su tutti i Greci che abitavano nel Regno di Cipro, nei
patriarcati Antiocheno e Gerosolimitano e anche sui Giacobiti,
Maroniti e Nestoriani, questo soprattutto gli raccomand: di
mettere sotto la sua autorit tutti i Greci, difendendoli da
tutte le molestie che potevano essere loro recate dai Latini: "Ti
raccomandiamo che proteggendo con l'autorit apostolica i Greci
di quelle parti, con qualunque nome vengano chiamati, tu non
permetta che siano turbati da molestie o violenze recate dai
Latini, facendo chiedere piene scuse e comandando ai Latini
stessi che cessino completamente da cose simili". Queste sono le
parole di Innocenzo al predetto Delegato Apostolico che sono
riportate da Rainaldo (Anno 1247, n. 30).
10. Alessandro IV, succeduto immediatamente al Pontefice
Innocenzo, essendosi accorto che la volont del suo Predecessore
era stata vana e venendo a sapere che le agitazioni tra i Vescovi
Greci e Latini esistevano ancora nel Regno di Cipro, comand ai
Vescovi Latini che lasciassero andare gli Ecclesiastici Greci ai
loro Sinodi, e dichiarandoli soggetti ai decreti sinodali
aggiunse la seguente condizione: "Accogliere e osservare gli
Statuti Sinodali che non siano contrari ai Riti Greci della Fede
Cattolica e che siano tollerati dalla Chiesa Romana". Aderendo a
tale lodevole esempio, Elia Vescovo di Nicosia nel 1340 nei suoi
decreti sinodali inser questa dichiarazione: "Con questo non
intendiamo proibire ai Vescovi greci e ai loro sudditi di seguire
i loro Riti, che non siano contrari alla Fede Cattolica, in
conformit del patto pubblicato da Alessandro, Romano Pontefice
di felice memoria, fra Greci e Latini nel Regno di Cipro, e
rispettato". Tutto questo si pu vedere nella collezione di
Filippo Labbe (edizione di Venezia, tomo 14, p. 279, e tomo 15, p. 775).
11. Sulla fine del secolo decimoterzo si colloca la citata Unione
dei Greci e dei Latini concordata nel Concilio Generale di Lione,
sotto il beato Gregorio X, Sommo Pontefice, che mand a Michele
Paleologo la Confessione di Fede e il decreto di Unione
confermato dal Concilio e giurato dai Legati Orientali, affinch
lo stesso Imperatore e gli altri Vescovi Greci lo
sottoscrivessero. Tutto fu fatto dall'Imperatore e dagli
Orientali, aggiuntavi per questa condizione che  contenuta
nella stessa lettera riportata nella sua Raccolta da Arduino: "Ma
chiediamo alla Vostra Grandezza di restare nei nostri Riti, che
usavamo prima dello scisma, Riti che non sono contrari alla Fede
n contro i Divini Comandamenti" (Arduino, tomo 8, p. 698).
Quantunque la risposta di Gregorio Papa a questa lettera degli
Orientali sia andata perduta, tuttavia poich egli reput
abbastanza sicura l'Unione da essi accettata e sottoscritta, da
ci naturalmente si deduce che questa condizione fu da lui
accettata e approvata. E in verit Nicol III, successore di
Gregorio, per mezzo dei suoi ambasciatori che mand a
Costantinopoli, con queste parole rivel fino in fondo il suo
animo, come si ha presso Rainaldo nell'anno di Cristo 1278:
"Circa gli altri Riti dei Greci, la stessa Chiesa Romana vuole
che i Greci, per quel che Dio permette, possano perseverare in
quei Riti che abbiano l'approvazione della Sede Apostolica purch
con essi non si violi l'integrit della Fede Cattolica, n si
deroghi ai sacri statuti dei Canoni".
12. Per quel che riguarda il secolo decimoquinto, pu bastare la
sopra citata Unione stabilita nel Concilio di Firenze che,
approvata da Papa Eugenio, Giovanni Paleologo sottoscrisse con
questa nota: "Purch non si muti alcunch dei nostri Riti", come
si pu vedere dalla Raccolta di Arduino (tomo 9, p. 395). Ma non
avendo in animo di elencare i singoli provvedimenti che furono
presi dai Romani Pontefici nei secoli successivi, ne
sottolineeremo alcuni principali dai quali si conosca
manifestamente che essi hanno fatto ogni tentativo affinch gli
Orientali cancellassero da se stessi gli errori che occupavano i
loro animi, ma nel contempo con chiari argomenti i Pontefici
avevano manifestato che volevano protetti e difesi i Riti che i
loro antenati, prima dello scisma, con l'approvazione della Sede
Apostolica, avevano praticato; n mai avevano chiesto agli
Orientali che, se volevano essere cattolici, abbracciassero il Rito latino.
13. Nella raccolta di documenti greci, edita a Benevento, si
hanno due Costituzioni, di Leone X e di Clemente VII, nelle quali
si sgridano violentemente quei Latini che censuravano nei Greci
l'osservanza delle norme che nel Concilio di Firenze erano state
loro permesse; soprattutto perch celebravano la Messa con pane
fermentato, prendevano moglie prima di adire ai Sacri Ordini, e
la conservavano dopo aver ricevuto l'ordinazione, e perch davano
l'Eucarestia sub utraque specie anche ai bambini. Pio IV nella
Costituzione Romanus Pontifex (n. 75, tomo 2, dell'antico
Bollario), mentre stabilisce che i Greci abitanti nelle Diocesi
dei Latini sono soggetti ai Vescovi Latini, subito aggiunge: "Con
questo tuttavia non intendiamo che i Greci siano sottratti al
loro Rito Greco o che siano impediti dagli Ordinari locali o da
altri in alcun modo".
14. Gli Annali di Gregorio XIII raccolti da Padre Maffeo e
stampati a Roma nel 1742 riportano molte cose che lo stesso
Pontefice fece, sia pure con esito poco felice, per convertire
alla Fede Cattolica i Copti e gli Armeni. Ma si confanno
soprattutto al nostro argomento quelle che si leggono nella
Costituzione 63 (nel nuovo Bollario al tomo 4, parte 3), e in
altre due, cio la 157 e la 173 dello stesso Bollario (tomo 4,
parte 4) a proposito della fondazione in Roma di tre Collegi
istituiti dallo stesso Pontefice per Greci, Maroniti e Armeni,
nei quali volle che gli alunni delle dette Nazioni fossero
educati in modo che restassero sempre nei loro Riti Orientali. Fu
celeberrima l'Unione dei Ruteni con la Sede Apostolica al tempo
di Papa Clemente VIII di felice memoria, i cui documenti si
leggono negli Annali del Venerabile Cardinale Baronio dove si
espone il decreto fatto dagli Arcivescovi e Vescovi Ruteni per
realizzare l'Unione, a questa condizione: "Salve e osservate per
intero le cerimonie e i riti del culto Divino e dei Santi
Sacramenti, secondo la tradizione della Chiesa Orientale,
correggendo soltanto quei particolari che potrebbero impedire
l'Unione stessa, in modo che si faccia tutto secondo l'antico
costume, come fu una volta" (edizione romana dell'anno 1596, tomo
VII, p. 682). Ma poco dopo a turbare la pace, si diffuse la voce
che nell'Unione erano stati tolti tutti i Riti che i Ruteni
avevano usato nella divina salmodia, nel sacrificio della Messa,
nell'amministrazione dei Sacramenti e nelle altre sacre
cerimonie. Paolo V nel 1615 in una lettera apostolica sotto forma
di Breve, che  stampata nella stessa Raccolta di Greci, dichiar
la sua volont solennemente con queste parole: "Purch non
contrastino con la verit e con la dottrina della Fede Cattolica
e non escludano la comunione con la Chiesa Romana, non c' stata
n c' l'intenzione, il pensiero e la volont nella Chiesa Romana
di togliere o far scomparire con la citata Unione (i Riti
Orientali): n che ci si potesse dire od opinare, ch anzi i
detti Riti per apostolica benignit ai Vescovi e al Clero Ruteno
furono permessi, concessi e dati".
15. Da qui si pu facilmente arguire che le Chiese che in seguito
i Romani Pontefici concessero in Roma ai Greci, ai Maroniti, agli
Armeni, ai Copti, ai Melchiti, e che tuttora esistono,
apertamente fanno le sacre funzioni, ciascuna secondo il proprio
Rito. Qui si potrebbe citare opportunamente come Papa Clemente
VIII nella sua Costituzione 34 (paragrafo 7 del vecchio Bollario)
fiss un Vescovo greco a Roma, affinch amministrasse gli Ordini
secondo il Rito greco, per gli Italo-Greci che abitavano le
diocesi latine. Successivamente da Clemente XII, nostro immediato
Predecessore, con la Costituzione Pastoralis fu aggiunto un altro
Vescovo greco, che ha sede nella Diocesi di Bisignano, per
ordinare gli Italo-Greci, affinch quelli che abitano lontano da
Roma non siano costretti a fare un lungo cammino per ricevere gli
Ordini dal Vescovo greco residente a Roma secondo la citata
Costituzione di Clemente VIII; nemmeno ai Vescovi Cattolici dei
Maroniti, dei Copti e dei Melchiti, che talvolta vengono a Roma,
viene negata la facolt di conferire gli Ordini secondo il
proprio Rito alle persone del proprio popolo, purch ne siano
idonee. Del pari qui si potrebbe aggiungere che ogni volta in cui
sembr dovesse modificarsi qualcosa nella disciplina degli
Orientali o degli Italo-Greci, la Sede Apostolica lo fece
precisando subito che nulla doveva toccarsi del Rito Orientale o
dichiarando apertamente che si dovevano accettare le cose che si
stabilivano per gl'Italo-Greci abitanti fra noi e soggetti alla
giurisdizione dei Vescovi Latini, e che in nessun modo esse
devono estendersi ai Greci Orientali che, separati da noi da
lungo tempo, vivono sotto i loro Vescovi Greci Cattolici.
16. Ci si apprende da quanto  stato approvato dal Sinodo
provinciale dei Ruteni avvenuto nella citt di Zamoscia nel 1720,
di cui dovemmo occuparci personalmente, come Segretario della
Congregazione del Concilio, su mandato di Benedetto XIII di
felice memoria.  lecito ritenere che egli assecondasse le
proposte dei Padri dello stesso Concilio, dai quali diversi Riti
vigenti fra i Greci erano stati temperati o aboliti con propri
decreti. Infatti, nel 1724 approv il predetto Sinodo con una
lettera apostolica in forma di Breve, tuttavia con la seguente
dichiarazione: "Con la nostra approvazione del Sinodo nulla si
pensi siasi derogato alle Costituzioni dei Romani Pontefici
nostri predecessori e ai decreti dei Concili i generali, emanati
circa i Riti greci che, nonostante questa approvazione, debbono
sempre restare in vigore". La stessa cosa si deduce da molte
nostre Costituzioni che sono contenute nel nostro Bollario circa
i Riti dei Copti, dei Melchiti, dei Maroniti, dei Ruteni e degli
Italo-Greci in genere, e in ispecie, circa i Riti del clero della
Chiesa collegiata messinese detta di Santa Maria "de Grafeo", e
infine del Rito Greco da osservare nell'Ordine di San Basilio.
Nella Costituzione 87 (cf. stesso Bollario, tomo 1), sui Riti dei
Greci Melchiti cos si legge: "Sui Riti e i costumi della Chiesa
Greca abbiamo decretato che in primis si deve stabilire che a
nessuno fu, n  lecito, a qualunque titolo, o colore, o per
qualunque autorit o dignit, anche se patriarcale, o episcopale,
innovare alcunch o introdurre qualcosa che diminuisca l'integra
ed esatta osservanza degli stessi". Inoltre, nella precedente
Costituzione 57, che comincia Etsi Pastoralis (al par. 9, n. 1 che
riguarda gli Italo-Greci) si dispone: "Poich i Riti della Chiesa
Orientale, partiti in non piccola parte dai Santi Padri, o
trasmessi dai nostri antenati, si sono talmente fissati negli
animi dei Greci e degli altri, i Pontefici Romani nostri
Predecessori ritennero preferibile e pi prudente approvare o
permettere tali Riti, che in parte non sono contrari alla Fede
Cattolica, n generano pericolo nelle anime, o derogano alla
chiarezza della Chiesa, che ricondurli alle norme del cerimoniale
romano". Esi legge: "Inoltre, ci che in qualunque regione
concedemmo agli Italo-Greci (o consentimmo, dichiarammo,
prescrivemmo, ordinammo, interdicemmo o proibimmo), o in Oriente
fu concesso ai Greci residenti sotto la giurisdizione di propri
Vescovi, Arcivescovi o Patriarchi cattolici, o in qualsiasi altra
Nazione Cristiana che pratichi Riti approvati o permessi dalla
Santa Sede, a qualunque titolo o giuridico, o di consuetudine, o
in qualunque altro legittimo modo attribuito, o da Costituzioni
Apostoliche, o da decreti di Concili generali o particolari, o
delle Congregazioni dei nostri Venerabili Fratelli Cardinali di
Santa Romana Chiesa in materia di Riti Greci o di altri Riti
Orientali, intendiamo che non sia pregiudicato da alcun patto o
che ad esso si porti pregiudizio" (Ivi, par. 9, n. 24).
17. Quindi, tralasciate molte altre testimonianze, diremo
liberamente che i Pontefici Romani hanno messo ogni assidua cura
per sconfiggere le eresie da cui part lo scisma tra la Chiesa
Orientale e Occidentale, e perci richiesero la detestazione e
l'abiura da quegli orientali che domandano di tornare all'unit
della Chiesa o da coloro sui quali si deve indagare se veramente
appartengono all'unit della Sede Apostolica. Sono due le
professioni di fede, la prima delle quali fu prescritta da
Gregorio XIII (tomo 2 dell'antico Bollario Romano, n. 33);
l'altra fu stabilita da Urbano VIII fra gli Orientali. Ambedue
furono stampate dalla tipografia della Congregazione di
Propaganda Fide, la prima nel 1623, l'altra nel 1642. Poich nel
1665 il Patriarca di Antiochia, siriano di Ierapoli, e
l'Arcivescovo dei Siri che abitano nella stessa citt di
Ierapoli, avevano trasmesso a Roma la loro professione di Fede,
che era stata data da esaminare a padre Lorenzo de Lauria,
conventuale, allora consultore del Santo Officio e poi Cardinale
di Santa Romana Chiesa, questi il 28 aprile dello stesso anno
produsse per iscritto il suo parere, che fu approvato dalla
Congregazione e che si conclude con queste parole: "Va tutto
bene, ma c' da segnalare a chi di dovere, che in seguito curino
che sia emessa la professione di Fede prescritta da Urbano VIII
di felice memoria per gli Orientali, perch essa contiene
l'abiura di molte eresie e altre cose necessarie per quelle zone".
18. Avendo il nemico, per seminare zizzania, spinto l'animo di
taluni a tal punto di malizia da spargere errori nei Messali, nei
Breviari e nei Rituali dai quali gli ecclesiastici e gli altri
del clero venissero avvelenati, con decisione opportuna e dopo
accurato esame i Romani Pontefici curarono la stampa, per i tipi
della Congregazione di Propaganda Fide, del Messale Copto e
Maronita, e cos pure Slavo e simili. N si deve passare sotto
silenzio quanta cura e fatica siano costate nel correggere
l'Eucologio greco, che usc negli ultimi mesi, emendato, dalla
Tipografia della stessa Congregazione. L'esame di quest'opera fu
iniziato con grande impegno sotto il Papa Urbano VIII e
tralasciato dopo non molto tempo; di nuovo fu ripreso
recentemente sotto Clemente XII, nostro immediato Predecessore;
Dio ottimo massimo Ci diede questa gioia, dopo molte veglie,
fatiche e discussioni compiute nel tempo del Nostro Pontificato
da Cardinali, Vescovi, Teologi e studiosi di lingue orientali,
che accuratamente ricercando, leggendo e rileggendo, valutando
tutto ci che doveva essere letto e consultato, ci hanno dato
un'opera di assoluta profondit, realizzata con sistematica
accuratezza e scrupolosa cura: un'opera, che guardiamo con
ammirazione, nella quale non fosse assolutamente toccato il Rito
greco, ma restasse intatto ed integro quantunque nei tempi
precedenti tra i nostri teologi non siano mancati quelli che
totalmente ignari delle liturgie orientali e dei Riti che
vigevano nella Chiesa Orientale prima dello scisma riprovavano
tutto quello che era contrario al Rito della Chiesa Occidentale,
il solo che conoscevano bene. Per dirla in una parola, curando il
ritorno dei Greci e degli Scismatici Orientali alla Religione
Cattolica, massima preoccupazione dei Romani Pontefici fu di
estirpare radicalmente dalle coscienze gli errori di Ario,
Macedonio, Nestorio, Eutiche e Dioscoro, dei Monoteliti e di
altri, nei quali erano sciaguratamente incappati, salvi tuttavia
e intatti i Riti e la disciplina che osservavano e professavano
prima dello scisma, e ci che si fonda nelle loro venerande,
antiche Liturgie e nei Rituali. I Romani Pontefici non richiesero
mai che tornando alla Fede Cattolica dovessero abbandonare il
loro Rito e abbracciare quello Latino: ci avrebbe portato con s
tale devastazione della Chiesa Orientale e dei Riti Greci che non
solo non fu mai tentato, ma fu, ed , totalmente alieno dai
propositi di questa Santa Sede.
19. Da quello che finora fu riferito ampiamente, facilmente si
possono trarre molte conclusioni. Primo: da quel Missionario che
cerca di indurre all'unit, con l'aiuto di Dio, gli Scismatici
orientali e i Greci e ad allontanare dal loro animo gli errori
contrari alla Fede Cattolica che i loro antenati abbracciarono,
per avere un motivo purchessia per dividersi dall'unit della
Chiesa e per sottrarsi all'obbedienza e all'ossequio al Romano
Pontefice, come capo della stessa Chiesa, devono essere esperiti
tutti i tentativi e tutte le cure, e questo soltanto. Per quel
che riguarda gli argomenti che il Missionario deve usare, dal
momento che gli Orientali aderiscono assai ai propri Padri
antichi, la cosa  gi stata fatta dall'operosa assiduit del
diligentissimo Leone Allazio e di altri famosi Teologi, i quali
dimostrarono, senza ombra di errore, che tra di loro concordano
ampiamente gli antichi e pi rinomati Greci e i nostri Padri
della Chiesa occidentale in tutto ci che riguarda il dogma e
nella confutazione degli errori nei quali gli Orientali e i Greci
sono ora miseramente caduti. Per cui lo studio di questi libri
indubbiamente recher la massima utilit. Per la verit, i
Luterani nel secolo scorso tentarono di trarre gli Orientali e i
Greci nei loro errori. Lo stesso tentarono i Calvinisti, strenui
nemici della presenza reale di Cristo nel Sacramento
dell'Eucaristia e della transustanziazione del pane e del vino
nel suo Corpo e nel suo Sangue, e attirarono dalla loro parte il
patriarca Cirillo, come si dice. Tuttavia, come i Greci, ancorch
Scismatici, si accorsero che con le eresie di Lutero andavano
contro l'autorit dei loro antichi Padri, in particolare dei
Santi Cirillo, Giovanni Crisostomo, Gregorio Nisseno, Giovanni
Damasceno, e contro i veri argomenti che vengono dalle loro
Liturgie per affermare la reale presenza e transustanziazione,
non tollerarono di essere ingannati n vollero in alcun modo
recedere dalla verit cattolica. Tutto ci si deduce dallo
Schelestrato nella dissertazione Del perpetuo consenso della
Chiesa Orientale contro i Luterani sotto il titolo Della
transustanziazione (tomo 2, p. 717), degli Atti della Chiesa
Orientale. Gli stessi in due Sinodi condannarono unanimi il
patriarca Cirillo, cio i dogmi Calvinisti passati sotto il suo
nome, come si pu vedere presso Cristiano Lupo (parte 5, Concili
generali e provinciali, e soprattutto nella dissertazione Di
alcuni luoghi, cap. 9, in fine). Da ci brilla innanzi tutto una
speranza non lieve, che le opinioni dei vecchi Padri, sottoposte
ai loro occhi, combattano i loro nuovi errori, favoriscano pi
che mai il nostro Dogma Cattolico, rendano facile la via del loro
ritorno e li spingano a vera conversione. Poi si pu dedurre una
seconda conseguenza, cio che non solo non  necessario agli
Orientali e ai Greci, per essere richiamati sulla via dell'unit,
che siano toccati e cambiati i loro Riti; in verit ci fu sempre
alieno dalle decisioni della Sede Apostolica, che in questa
materia dei sacri Riti seppe distinguere la zizzania dal grano,
quando fu necessario. Tentativi siffatti erano molto contrari
alla desideratissima Unione, come ben disse Tommaso di Ges Sulla
conversione di tutte le genti (libro 7, cap. 2): "Si deve anche
mostrare che la Chiesa Romana approva e consente che ciascuna
Chiesa aderisca ai propri Riti e alle proprie cerimonie, dal
momento che gli Scismatici sono attaccatissimi ai propri Riti. E
perch il sospetto infondato di doverli perdere non li allontani
dalla Chiesa Romana, si deve opportunamente lavorare perch si
persuadano che si conservano le loro cerimonie". Infine, da
quanto abbiamo detto sopra si deduce questo terzo principio: il
Missionario che desidera convertire lo Scismatico orientale, non
cerchi di indurlo a seguire il Rito Latino; questo solo dovere
viene affidato al Missionario: richiamare l'Orientale alla Fede
Cattolica, non indurlo al Rito Latino.
20. Fatta nel Concilio di Firenze l'Unione che sopra abbiamo
ricordata, alcuni Latini Cattolici, che abitavano in Grecia,
stimarono fosse loro lecito passare dal Rito Latino al Greco,
attratti forse da quella libert che era stata riservata ai
Greci, di trattenere, dopo l'Ordine Sacro, le mogli che avevano
sposato prima di ricevere l'Ordine. Ma Nicol V, Pontefice
Massimo, non trascur di porre un rimedio opportuno a questa
corruzione, come si deduce dalla sua Costituzione (tomo 3, parte
3 del Bollario edito di recente a Roma, p. 64): "Giunse al nostro
orecchio che nei luoghi che in Grecia sono soggetti ai Cattolici,
molti Cattolici, col pretesto dell'Unione, passano spudoratamente
ai Riti Greci. Siamo molto meravigliati e non cessiamo di
meravigliarci, non sapendo che cosa sia che li spinse, dalla
disciplina e dai Riti nei quali sono nati e cresciuti, a
trasferirsi in Riti forestieri: infatti, anche se i Riti della
Chiesa Orientale sono lodevoli, non  lecito tuttavia mischiare i
Riti delle Chiese, n ci mai permise il Sacrosanto Sinodo
Fiorentino". Dal momento che il Rito Latino  quello che usa la
Santa Romana Chiesa, che  Madre e Maestra delle altre Chiese,
deve preferirsi a tutti gli altri Riti. Da ci si deduce che non
 lecito passare dal Rito Latino a quello Greco, n a quelli che
una volta dal Rito Greco o Orientale passarono a quello Latino 
pacifico tornare all'antico Rito Greco come appar chiaro dalla
Nostra Costituzione Etsi Pastoralis (nel Nostro Bollario, tomo 1,
57, par. 2, n. 13), a meno che non intervengano delle circostanze
rilevanti, che persuadano a dare una dispensa per questa ragione,
come in passato e anche ora avviene nel Collegio dei Maroniti di
questa nostra Urbe, nel quale, quando si trovi qualche Sacerdote
della Compagnia di Ges che, entrando in Congregazione, ottenne
la dispensa di passare al Rito Latino, talvolta da esso viene
dispensato, cos da celebrare la Messa nella Chiesa di detto
Collegio in Rito Siriaco e Caldaico e recitare l'Ufficio divino
secondo lo stesso Rito. Per di pi, pu insegnare lo stesso Rito
agli alunni ospiti nel medesimo Collegio. Ci appare chiaramente
da diversi decreti del Santo Officio, uno datato 30 dicembre
1716, uno 14 dicembre 1740, nonch da un altro pi recente che
Noi abbiano ordinato di spedire il 19 agosto 1752.
21. Ci riguarda il passaggio dal Rito Latino al Greco. Ora poi
parlando del passaggio dal Rito Orientale e Greco a quello
Latino, si pu liberamente affermare che questo passaggio 
interdetto non come il primo; tuttavia non  lecito al
Missionario indurre il Greco e l'Orientale, desiderosi di tornare
all'Unit della Chiesa Cattolica, ad abbandonare il proprio Rito,
poich da questo modo di agire possono derivare gravissimi danni,
come sopra abbiamo detto. I Cattolici Melchiti volentieri una
volta passavano dal Rito Greco a quello Latino: ma ci fu loro
proibito, e i Missionari furono ammoniti a non consigliare quel
transito, il cui permesso  riservato al giudizio esclusivo della
Sede Apostolica, come  manifesto nella Nostra Costituzione
Demandatam del Bollario (tomo 1, 85, paragrafo 35): "Inoltre a
tutti e ai singoli Melchiti Cattolici, che osservano il Rito
Greco, proibiamo espressamente di passare al Rito Latino. A tutti
i Missionari comandiamo, a prezzo delle pene che pi sotto
verranno indicate e di altre che verranno stabilite a nostro
giudizio, di non presumere di far passare chiunque di essi dal
Rito Greco al Latino, n lo permettano a coloro che lo
desiderano, senza avere consultato la Sede Apostolica". Dello
stesso tenore sono i decreti di Urbano VIII, Nostro Predecessore,
circa il Rito Greco-Ruteno, emessi in sua presenza dalla
Congregazione di Propaganda Fide il 7 febbraio e il 7 luglio
1624. Quantunque sembrasse giusto lasciare libera facolt agli
Italo-Greci di passare dal Rito Greco al Latino, dal momento che
sono tra noi e sono soggetti ad un Vescovo latino, tuttavia si 
stabilito che si richieda l'autorit della Sede Apostolica se si
tratta di Ecclesiastici, sia Secolari, sia Regolari; se poi Laici
e Secolari hanno chiesto questo passaggio, basta il permesso del
Vescovo, che pu moderatamente concedere per giuste e legittime
cause a certe persone, ma mai ad un'intera comunit. In questa
fattispecie occorre sempre l'autorit della Sede Apostolica, come
si pu vedere nella Nostra spesso citata Costituzione Etsi
Pastoralis (17, par. 2, n. 14 primo tomo del nostro Bollario).
22. Se si volesse sostenere gli Orientali e i Greci che,
abiurando l'eresia e ritornando all'Unit, a buon diritto possono
essere attratti e sollecitati a denunziare i propri Riti e ad
abbracciare interamente il Rito Latino, tanto pi che in altri
tempi fu approvato, ed ancor oggi si approva, che gli Orientali e
i Greci seguano qualche Rito Latino, viene risposto che non 
opportuno. Infatti, gli Orientali e i Greci costituiscono come
due categorie. La prima  di coloro che, non contenti in nessun
modo di quanto  stato loro permesso dalla Sede Apostolica per
conservare l'Unione, sono portati fuori dai confini dell'onest,
sostenendo che quanto  compiuto da loro avviene a buon diritto,
e che sono in errore i Latini che non sollecitano le stesse cose.
Ad esempio il pane azimo: i Greci e gli Orientali, per essere
Cattolici, devono dichiarare che il pane, sia azimo, sia
fermentato,  materia valida del Sacramento dell'Eucaristia e che
bisogna che ogni Chiesa segua il proprio Rito. Pertanto, chiunque
contesta il Rito Latino, che nella consacrazione dell'Eucaristia
usa il pane azimo, si allontana dalla verit e cade in errore. Il
monaco Ilarione nella sua Orazione Dialettica che Leone Allazio
tradusse dal greco in latino (tomo 1 della Graecia Ortodossa,
edito dai tipi della Congregazione di Propaganda Fide nel 1652,
p. 762) cos si esprime: "Vi ho scritto, Greci amicissimi, non
accusando il vostro pane che, adorando, venero come il nostro
azimo, ma per lamentare e dire che voi non vi comportate n
onestamente, n come si conviene a un cristiano, quando offendete
il pane azimo dei Latini con parole e con fatti, e vi ostinate
nell'ingiuria: in ambedue infatti, come si  detto,  contenuto
Cristo". Ecco un esempio della libert lasciata alla Chiesa
Orientale e Greca: coloro che in essa sono insigniti dei Sacri
Ordini e anche del Sacerdozio possono tenere le mogli che presero
prima dell'Ordinazione, come chiaramente reca il Canone Aliter
(dist. 31, cap. "Cum olim, de Clericis coniugatis") I Romani
Pontefici, riflettendo che questo non era contrario n al diritto
Divino n a quello naturale, ma solo alle regole ecclesiastiche,
ritennero opportuno lasciare questa consuetudine vigente tra i
Greci e gli Orientali perch, frapponendo l'autorit Apostolica
con il proposito di estirparla, non si desse loro l'occasione di
allontanarsi dall'Unit, come spiega bene Arcudio nella sua
Concordia (libro 7, cap. 33). Tuttavia, chi lo crederebbe? Non
mancarono, n mancano, tra i Greci e gli Orientali, taluni che
ingiuriano la Chiesa Latina in quanto contraria al matrimonio
perch, seguendo l'esempio degli Apostoli, ha conservato e
conserva il celibato nei suoi Suddiaconi, Diaconi e Presbiteri.
Si pu leggere Incmaro di Reims (tomo 2, epist. 51 delle sue
opere). Un terzo esempio lo recano parecchi Copti, il cui Rito
prescrive che dopo il Battesimo sbito si amministri la Cresima;
tale costume non c' nella Chiesa Occidentale, che nei
Confermandi per lo pi richiede una et tale che possano
distinguere il bene dal male. La Chiesa Romana non si oppone
all'antica consuetudine dei Copti. Ma (chi lo crederebbe?) tra
loro vi sono alcuni che rifiutano per il Battesimo dei Latini
perch dopo il Battesimo non viene amministrata la Cresima.
Perci nella nostra Costituzione 129 che inizia Eo quamvis
tempore (tomo 1 del nostro Bollario), giustamente sono ripresi e
condannati: "Come alla bont e alla pazienza della Sede
Apostolica pu sembrare coerente che i Copti perseverino nella
loro consuetudine, cos non si deve tollerare che essi
considerino con ripugnanza il Battesimo conferito in Rito Latino
e separatamente dalla Cresima".
23. Un altro gruppo  costituito da quegli Orientali e dai Greci
che mantenendo in gran parte i loro Riti e insieme venerando i
Riti Occidentali e Latini, ne seguono alcuni, per vecchia
consuetudine rispettata dai loro Vescovi, e inoltre espressamente
o tacitamente confermata dalla Sede Apostolica. In questa
categoria si possono mettere gli Armeni e i Maroniti che
lasciarono il pane lievitato e fanno l'Eucaristia col pane azimo
come i Latini, come testimonia Abramo Echellense nel suo Eutichio
Vendicato, p. 477. Diversi attribuiscono questa disciplina degli
Armeni a San Gregorio Illuminatore, primo Vescovo degli Armeni,
che all'inizio del quarto secolo, sotto il re Tiridate, consegu
la corona del martirio; altri al Pontefice San Silvestro, oppure
la dichiarano accettata da San Gregorio Magno nelle trattative
iniziate con la nazione Armena e che sono indicate dal Sommo
Pontefice Gregorio IX nelle sue lettere al re di Armenia,
riferite da Rainaldo (anno 1139, n. 82). Che quella disciplina
sia stata data agli Armeni dalla Chiesa Romana  testimoniato dal
Patriarca degli stessi Armeni Silense Gregorio in una lettera ad
Aitone, padre di Leone, re di Armenia, cenobita, come si legge
presso Clemente Galano nella Conciliazione della Chiesa Armena
con la Romana (tomo I, p. 449): "Per cui da Santa Romana Chiesa
abbiamo ricevuto l'unione dell'acqua (col vino nel calice) come
dalla stessa abbiamo ricevuto il pane azimo, la Mitra Vescovile e
il modo di segnare la Croce". Del pari  antichissima e
immemorabile presso i Maroniti la consuetudine del pane azimo,
come si sa da Morini nella Prefazione alle Ordinazioni dei
Maroniti e dalla Biblioteca Orientale di Assemano il Vecchio
(tomo 1, p. 410). Inoltre  testimoniata dal Sinodo Nazionale
svoltosi sul monte Libano nel 1736 e da Noi confermata nella
Nostra Costituzione Singularis (31, tomo 1 del Nostro Bollario),
nella quale, cap. 12, sul Sacramento dell'Eucaristia, quando si
parla del pane azimo, si leggono queste parole: "Il quale costume
nella nostra Chiesa e presso gli Armeni in Oriente dura da tempo
immemorabile, e possiamo citare documenti autentici di questo
fatto". Con questo esempio degli Armeni e dei Maroniti, il
Cardinale Bessarione, al quale per primo fu affidata l'Abbazia di
Grottaferrata in Diocesi di Tuscolo, ottenne che i Monaci Greci
che in essa si trovavano potessero consacrare in azimo, come si
pu leggere nella Nostra Costituzione 33, Inter multa (paragrafo
Ut autem, tomo 2 del nostro Bollario). Questo fu sempre
osservato, e anche oggi si osserva, nella Chiesa collegiata di
Santa Maria di Grafeo, posta in Diocesi di Messina, al cui clero
 consentito di mantenere il Rito Greco (come si pu leggere
nella nostra Costituzione 81, che comincia Romana Ecclesia (par. 1,
tomo 1 del nostro Bollario), la loro disciplina e di celebrare
l'Eucaristia in lievitato, quantunque, parlando in generale, i
preti Italo-Greci operino in Italia e nelle isole adiacenti, e i
Sacerdoti, sia di Rito Latino, o Greco, siano spesso avvertiti di
non trascurare di consacrare l'Eucaristia e distribuirla ciascuno
secondo il proprio Rito, come  dichiarato nella nostra
Costituzione che comincia Etsi Pastoralis (57, par. 1, n. 2 e par. 6,
n. 10 e ss. del nostro Bollario, tomo 1).
24. In alcuni secoli si afferm l'uso di dare l'Eucaristia ai
fanciulli dopo il Battesimo, con la convinzione che ci era
necessario all'eterna salute dei fanciulli, ma per puro Rito e
tradizione allora in auge, come saggiamente dissero i Padri del
Concilio di Trento (sess. 21, cap. 4). Tra gli errori degli
Armeni condannati dal Sommo Pontefice Benedetto XII, il
cinquantottesimo presso Rainaldo (Anno 1341, par. 66), viene
registrato quello, secondo il quale, alla salute eterna dei
fanciulli e per la validit del Battesimo ad essi conferito,
oltre la Cresima si doveva amministrare loro anche l'Eucaristia.
Nella Chiesa Occidentale da quattrocento e pi anni non si d ai
fanciulli l'Eucaristia dopo il Battesimo. Ma non si pu negare
che nei libri dei Rituali Orientali si cita il Rito della
Comunione da dare ai fanciulli dopo il Battesimo. Assemano il
Giovane (Codice Liturgico, libro 2, p. 149), riporta la regola
dell'amministrazione del Battesimo presso i Melchiti; e a p. 309
espone l'ordine del Battesimo dei Siri, stampato da Filosseno di
Mabbgh, Vescovo Monofisita; a p. 306 ne riporta un altro preso
dal vecchio Rituale di Severo, patriarca di Antiochia,
antesignano dei Monofisiti; nel libro 3 dello stesso Codice (p.
95 e p. 130), riporta due altri ordini osservati tra gli Armeni e
i Copti nel dare il Battesimo: in tutti si comanda che ai
fanciulli dopo il Battesimo si dia l'Eucaristia. San Tommaso
(part. 3, quest. 80, art. 3), asserisce che questa consuetudine
dur presso alcuni Greci fino ai suoi tempi. Arcudio, poi, nel
libro 3, De Sacramento Eucharistiae, cap. II, scrive che questa
era la disciplina dei Greci, ma alcuni di loro a poco a poco
l'abbandonarono per le difficolt che incontravano
nell'amministrare la Comunione ai fanciulli dopo il Battesimo.
Negli atti del Sinodo celebrato sul monte Libano il 18 settembre
1596 sotto Sergio, Patriarca di Antiochia dei Maroniti, e che fu
presieduto da padre Girolamo Dandino, gesuita, legato del papa
Clemente VIII, si leggono queste parole: "Poich a stento si pu
dare la Comunione di Cristo ai fanciulli senza grande indecenza e
senza offesa al venerabile Sacramento, per il futuro tutti i
Sacerdoti si guardino di ammetterli prima dell'uso di ragione"
(Ivi, can. 7). Dello stesso parere sono i Padri del Concilio di
Zamoscia del 1720 (nel par. 3 del De Eucharistia). Altrettanto viene
confermato negli Atti del Concilio del Libano del 1736, come si
legge nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia (cap. 12, n. 13),
le parole del quale sono queste: "Nei nostri antichi Rituali,
come nel vecchio Ordine Romano e nelle Eucologie Greche, al
Ministro del Battesimo viene prescritto chiaramente di curare i
bimbi purificati dal Battesimo e dalla Cresima col Sacramento
dell'Eucaristia; tuttavia per la reverenza dovuta a questo
augustissimo Sacramento e poi perch non  necessario alla
salvezza degli'infanti e dei fanciulli, prescriviamo che agli
infanti, quando vengono battezzati, l'Eucaristia non venga data a
nessuna condizione, nemmeno sub specie Sanguinis". La stessa cosa
fu stabilita nella Costituzione per gli Italo-Greci, Etsi
Pastoralis (nel nostro Bollario, 57, par. 2, n. 7, tomo 1).
25. Dell'uso di dare l'Eucaristia sub utraque specie anche ai
laici, secondo la disciplina orientale e greca, parlano
diffusamente Arcudio nella Concordia occidentale e orientale
nell'amministrazione dei Sacramenti (libro 3, cap. 4), e Leone
Allazio nella prima annotazione De Ecclesiae Occidentalis atque
Orientalis consensione (p. 1614 e ss.). Nel Collegio greco che fu
eretto a Roma, come dicemmo, da Gregorio XIII, fu stabilita la
legge che il Greco si conservi in quel Rito, come attesta Leone
Allazio nel suo Tractatus de aetate et interstitiis (p. 21),
secondo le Costituzioni del Collegio stesso, confermate dal Sommo
Pontefice Urbano VIII: gli alunni ogni otto giorni devono
confessarsi, e comunicarsi ogni quindici giorni, nonch nelle
feste solenni e nelle domeniche di Avvento e di Quaresima,
osservando il Rito Latino; nelle feste pi solenni, cio a
Pasqua, Pentecoste e Natale  loro comandato di ricevere
l'Eucaristia sub utraque specie col Rito Greco, cio con pane
lievitato, intinto nel Sangue, per fare la qual cosa il Sacerdote
usa un piccolo cucchiaio, che mette nella bocca di chi si
comunica. Lo stesso Rito si osserva con tutti gli altri Greci,
che in quei giorni convengono per la Messa solenne, o che negli
altri giorni dell'anno nella Chiesa del Collegio Greco chiedono
che venga loro amministrata l'Eucaristia con Rito Greco. Ma per
gli Italo-Greci nella ricordata Costituzione Etsi Pastoralis (57,
par. 6, n. 15), l'Eucaristia sub utraque specie  permessa solo in
quei luoghi in cui  conservato il Rito di questa Comunione; ma
negli altri luoghi, dove lo stesso Rito  obsoleto, la Comunione
sub utraque specie  proibita. Da questa disciplina o Rito della
Comunione sub utraque specie, pur accettato in tutta la Chiesa
Orientale, alcuni Greci e Orientali a poco a poco si sono
allontanati. Luca Olstenio, uomo famoso, nella lettera a Bertoldo
Nimisio, che si legge stampata negli opuscoli Greci e Latini di
Leone Allazio (p. 436), riferisce di aver dato l'Eucaristia nella
Basilica Vaticana a un Sacerdote abissino che, dovendo
comunicarsi, si era accostato con altri alla Sacra Mensa.
Avendogli amministrato la Comunione sotto l'unica specie del
pane, allo stesso ed anche agli altri uomini della Chiesa di
Etiopia fu chiesto se, secondo il Rito della loro patria erano
soliti prendere l'Eucaristia sub unica specie, tanto nella
liturgia solenne quanto nella quotidiana partecipazione
all'Eucaristia, nonch quando in immediato pericolo di morte la
recavano come Viatico. Egli attesta che da essi fu risposto che
sempre si amministrava l'Eucaristia sotto l'unica specie del pane
e che questa era l'antica disciplina che ancora durava nella
Chiesa Etiopica. Tra i quesiti posti al Sommo Pontefice Gregorio
XIII dal Patriarca dei Maroniti si trova questo: "Noi celebriamo
la Messa solo in azimo; ma i nostri laici si comunicano sub
utraque specie". Gli rispose il Papa: "Se vogliono consacrare in
azimo non sembra che si debba loro proibire, ma i Laici piano
piano devono essere allontanati dalla Comunione sub utraque
specie; infatti tutto il Cristo  contenuto in una sola specie e
nell'uso del calice c' gran pericolo di effusione", come 
possibile leggere nella lodata opera di Tomaso da Ges De
conversione omnium gentium (p. 486 e ss.). Anche i Padri del
Concilio del Libano celebrato nel 1736 (part. 2, cap. 12, n. 21),
aderendo a questo orientamento cos stabilirono: "Aderendo alle
leggi della medesima Santa Romana Chiesa, vi ordiniamo e
comandiamo letteralmente che a nessun laico o chierico con Ordini
Minori venga data la Comunione sub utraque specie ma solo sub
una, quella del pane", permettendo ai soli Diaconi di ricevere
nella Messa solenne l'Eucaristia sub utraque specie, cio prima
sotto la specie del pane e poi sotto quella del vino, rimosso
tuttavia l'uso del cucchiaio, che sopra abbiamo ricordato: "Ma ai
Diaconi concediamo e permettiamo, soprattutto nella Messa
solenne, di poter ricevere l'Ostia intinta nel Sangue dai
Sacerdoti, purch sia evitato l'uso del cucchiaio che abbiamo
stabilito doversi abolire totalmente".
26. Da ultimo, senza allontanarci dall'Eucaristia, qui parleremo
di un altro Rito Orientale e Greco per cui il Sacerdote, dopo la
consacrazione e prima della consumazione, vuota nel calice un po'
di acqua tiepida. Matteo Blastaris in Syntagmate Alphabetico
(cap. 8, tomo 2), Synodicon Graecorum (p. 153), ricorda questo
Rito e ne spiega il significato. Eutimio, Arcivescovo di Tiro e
di Sidone, nel 1716 pose al Sommo Pontefice Clemente XI alcuni
quesiti, uno dei quali era perch ai Melchiti di Siria e di
Palestina si doveva proibire di versare acqua tiepida nel Sangue
divino dopo la Consacrazione; fu risposto, con l'aggiunta di
un'accurata e ricca spiegazione, approvata dallo stesso Pontefice
e per suo ordine trasmessa ai Superiori delle Missioni di Terra
Santa, di Damasco, di Tiro e di Sidone. Fu ingiunto allo stesso
Arcivescovo di non proibire che ci si facesse, trattandosi di
vecchio Rito, studiato dalla Sede Apostolica e permesso ai
Sacerdoti Greci anche a Roma; da ci si deduce l'ardore di Fede
che deve bruciare verso tanto Mistero. Simile risposta il 31
marzo 1729 per ordine del Papa Benedetto XIII fu data a Cirillo
di Antiochia, Patriarca dei Greci. Lo stesso Rito  permesso agli
Italo-Greci nella citata Costituzione 57, Etsi Pastoralis (nel
nostro Bollario, par. 6, n. 2, tomo 1). Nelle Congregazioni che
subito dopo si ebbero per la correzione dei libri ecclesiastici
della Chiesa Orientale, al fine di usare una diligenza quanto mai
accurata, essendosi disputato molto e a lungo se si dovesse
proibire il Rito di versare acqua tiepida nel calice dopo la
Consacrazione, avendo il Cardinale Umberto di Selva Candida in
precedenza parlato moltissimo con veemenza contro questo Rito, il
1 maggio 1746 fu risposto che non si doveva rinnovare nulla, e
questo rescritto fu poi confermato da Noi; si scoperse infatti
che le ragioni addotte da questo Cardinale non erano di alcun
peso. Tuttavia i Padri del Concilio radunati a Zamoscia nel 1720
per gravi motivi proibirono ai Sacerdoti Ruteni di versare acqua
tiepida nel calice dopo la Consacrazione, come si pu leggere al
paragrafo sulla celebrazione delle Messe: "Proibisce per grave
ragione e abroga la consuetudine tollerata nella Chiesa Orientale
di versare acqua tiepida nelle Specie consacrate del calice, dopo
la Consacrazione, prima della Comunione".
27. Di questi ed altri esempi consimili, che si potrebbero
facilmente aggiungere, si avvalgono coloro che sono pi propensi
al passaggio dal Rito Orientale e Greco a quello Occidentale e
Latino, o certamente coloro che credono di agire con pieno
diritto, quando, convertendo lo Scismatico orientale all'unit
della Chiesa, cercano di condurlo da un Rito che era solito
osservare prima di unirsi a noi, ed  fermamente conservato ed
osservato da tutti gli altri Orientali e Greci, per antica
disciplina. In verit, n gli esempi sopra citati, n gli altri
che si potrebbero addurre recano alcuna prova in loro favore,
perch nel passaggio dal Rito Orientale e Greco all'Occidentale e
Latino si toglie tutto quello che  prescritto dal Rito Greco e
non  conforme al Rito Latino; ci non accade negli esempi che
sopra sono stati portati nei quali, se si toglie qualche
peculiare solennit del Rito Greco, il Rito stesso tuttavia e
tutto quello che in esso  prescritto vengono conservati intatti;
sia perch togliere anche una certa parte del Rito, salve le
altre parti dello stesso, non  materia di un uomo privato, ma 
necessario intervenga la pubblica autorit, cio quella del Capo
Supremo di tutta la Chiesa, qual  appunto il Romano Pontefice.
Infatti la Sede Apostolica  la sola che, per diritto proprio,
tutte le volte che ritenne giusto, cancell qualche Rito dalla
Chiesa Orientale e lo trasfer nell'Occidentale o permise che
qualche Rito Greco venisse praticato in qualche Chiesa latina. La
stessa Sede Apostolica, tutte le volte che apprese che qualche
Rito pericoloso o indecoroso si era intrufolato nella Chiesa
Orientale, lo condann, lo disapprov e ne proib l'uso. Infine
la stessa Sede Apostolica, dopo che vide che talune popolazioni
Orientali o Greche erano fortemente decise nell'uso e nella
difesa di qualche Rito Latino e in particolare quando il Rito
stesso risale a un'epoca antica e da tutti  generalmente
accettato, e dal Vescovo  espressamente o tacitamente approvato,
conferm il Rito stesso, tollerandolo e per ci stesso approvandolo.
28. Nella Liturgia Latina e Greca si recita il Simbolo; la sua
recitazione nella Messa, stabilita prima nella Chiesa Orientale,
venne poi trasferita in quella Occidentale, come risulta dal
terzo Concilio di Toledo del 589, che letteralmente dice: "In
tutte le Chiese della Spagna o della Galizia, secondo la norma
delle Chiese Orientali, del Concilio di Costantinopoli, cio di
centocinquanta Vescovi, si reciti il Simbolo della Fede, in modo
che prima di dire l'Orazione Domenicale, sia recitato a chiara
voce dal popolo" (can 2, tomo 5, p. 1009 della Collezione di
Filippo Labbe). Per cui, dal momento che i Padri del Concilio di
Toledo, stabilendo l'ordine di recitare il Simbolo nella Messa,
si sono riferiti al Rito Orientale,  lecito riconoscere che
questa disciplina, istituita per prima in Oriente, si era poi
diffusa in Occidente: come dicono il Cardinale Bona nel Rerum
Lyturgicarum (libro 2, cap. 8, n. 2) del e il Giorgio nel De
Lyturgia Romani Pontificis (tomo 2, cap. 20, n. 2, p. 176). Ma,
continuando l'argomento, Amalario (nel libro De Divinis Officiis,
cap. 14), dopo che, fondandosi sull'autorit di San Paolino nella
Lettera a Severo, rifer che nella Chiesa di Gerusalemme solo al
Venerd Santo vigeva la consuetudine di esporre al popolo, da
adorare, la Croce dalla quale pendette Cristo, attribuisce a
questa abitudine greca l'adorazione della Croce, che nell'Ufficio
del Venerd Santo si fa tutt'oggi in ogni Chiesa Latina. Il
Trisagio Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis,
miserere nobis  una pia e frequentissima preghiera nella
Liturgia greca, come giustamente annota Goario nelle postille
all'Eucologio nella Messa di San Giovanni Crisostomo (p. 109).
L'origine di questa invocazione si trae dal miracolo che a met
del secolo quinto accadde nella citt di Costantinopoli. Mentre
l'imperatore Teodosio, il patriarca Proclo e tutto il popolo
pregavano Dio all'aperto, per essere liberati dalla prossima
sciagura che li sovrastava a causa del violento terremoto, si
vide un fanciullo che all'improvviso fu rapito in cielo; egli,
poi, rimandato a terra rifer di aver udito gli Angeli cantare il
suddetto Trisagio: per cui - poich tutto il popolo per ordine
del Patriarca Proclo cantava devotamente detto Trisagio - la
terra si calm dal terribile terremoto da cui era scossa, come
narra Niceforo nel libro 14, cap. 46 e correttamente prosegue il
Sommo Pontefice Felice III nella terza Epistola a Pietro Fullone,
che si ha nella Collezione del Labbe, tomo 4. Lo stesso Trisagio
al Venerd Santo si canta nella Chiesa Occidentale in Greco e in
Latino come puntualmente avverte il Cardinale Bona, Rerum
Lyturgicarum (libro 2, cap. 10, n. 5). La benedizione dell'acqua
alla vigilia dell'Epifania deriva dal Rito della Chiesa Greca,
come diffusamente dimostra Goario nell'Eucologio, ovvero Rituale
Greco; ora si fa questa funzione nello stesso giorno anche nella
Chiesa Greca di Roma, come  ricordato nella nostra citata
Costituzione 57 (paragrafo 5, n. 13), e contemporaneamente si
concede che i fedeli siano aspersi della stessa acqua benedetta.
Sul passaggio di questo Rito dalla Chiesa Orientale ad alcune
Chiese Occidentali si pu vedere quello che raccolse l'erudito
Martene nel De antiqua Ecclesiae disciplina in Divinis
celebrandis Officiis (tomo 4, cap. 4, n. 2) e ci che si
asserisce nella dissertazione di Padre Sebastiano Paolo della
Congregazione della Madre di Dio, stampata a Napoli nel 1719 e il
cui titolo  De ritu Ecclesiae Neritinae exorcizandi aquam in
Epiphania, dove, fra l'altro (parte 3, p. 177 e ss.)
opportunamente avverte i Vescovi, nelle cui diocesi da gran tempo
si introdussero Riti derivanti dalla Chiesa Greca, che non si
diano troppo da fare per eliminarli, affinch il popolo non si
agiti e perch non sembrino disapprovare il modo d'agire della
Sede Apostolica la quale, com' stata al corrente di quei Riti,
permise tuttavia di conservarli e di frequentarli. Egli cita
anche a p. 203 la lettera del Cardinale Santoro del titolo di
Santa Severina, del 1580, scritta a Fornario, Vescovo di
Neritino, su questo stesso argomento e sulla benedizione
dell'acqua per l'Epifania, che si fa in quella Diocesi. Del pari
 Greco il Rito di spogliare e lavare l'altare il Gioved Santo.
Di questo Rito si pu trovare traccia nel secolo quinto; di esso
parla San Saba nel suo Typico, ossia dell'ordine di recitare
l'Ufficio Ecclesiastico per tutto l'anno. Egli, secondo la
testimonianza di Leone Allazio, De libris Ecclesiae Graecae
dissertatio (I, p. 9), mor nel 451. Se si potesse affermare che
l'Ordine Romano edito da Ittorpio fu composto per disposizione
del Pontefice San Gelasio, il Rito di lavare gli altari il
Gioved Santo sarebbe quasi coevo nella Chiesa Latina alla
consuetudine dei Greci, dacch il Papa San Gelasio mor nel 496.
Ma essendo incerto se l'Ordine Romano pubblicato da Ittorpio sia
eminente per cos grande antichit e poich, dopo di lui, lo
spagnolo Sant'Isidoro fu il primo tra i Latini che parl di
questo Rito, e lo stesso Sant'Isidoro mor nel 636,  lecito che
questo Rito dell'Oriente sia venuto in Occidente. Fino ai nostri
tempi esso  osservato in alcune Chiese Latine, con
l'approvazione dei Romani Pontefici, e nella Basilica Vaticana
ogni anno si compie con grande solennit. Il Suarez, Vescovo di
Vasione e Vicario della stessa Basilica, e Giovanni Crisostomo
Battello, Arcivescovo di Amaseno, che era elencato tra i
beneficiati minori di quella Basilica, pubblicarono due
sofisticatissime dissertazioni, nelle quali illustrarono il Rito
predetto. Stando cos le cose, dagli esempi e dai fatti si evince
chiaramente ci che poco prima abbiamo detto, cio che la Sede
Apostolica non tralasci, tutte le volte che lo trov conforme a
ragione, o di estendere a tutta la Chiesa Latina Riti che
appartenevano alla Chiesa Greca, o di permettere che alcuni Riti
importanti, che derivarono dalla Chiesa Greca, in alcune Chiese
Latine fossero osservati.
29. Gi poco prima parlammo del Trisagio, del modo meraviglioso
con cui il suo canto fu introdotto nelle Sacre Liturgie della
Chiesa Greca. Avendo tuttavia Pietro Fullo soprannominato Gnafeo,
fautore dell'eresia degli Apollinaristi che si chiamano
Teopasciti, osato aggiungere al Trisagio queste parole "Che fu
crocifisso per noi", come ampiamente ricorda Teodoro Lettore
nelle Collectanearum, libro I, ed avendo alcune Chiese Orientali,
soprattutto Siriache e Armene, per opera di certo Giacomo Siro,
secondo la testimonianza di Niceforo (libro 18, cap. 52), accolto
questa aggiunta; i Romani Pontefici, con quella vigile cura e
sollecitudine che in casi simili furono soliti avere, non
tralasciarono di opporsi al nascente errore e di interdire
l'aggiunta fatta al Trisagio, respingendo l'interpretazione per
la quale, riferendosi il Trisagio alla sola persona del Figlio,
non alle tre Divine persone, si provvedeva a che fosse eliminato
qualsiasi sospetto di eresia, sia perch restava sempre il
pericolo di aderire al dogma eretico, sia perch la presunzione
della mente umana non poteva riferire al solo Cristo l'inno
cantato dagli Angeli in onore della Santissima Trinit. Il Lupo
giustamente - dopo che aveva riferito che da Felice III e dal
Concilio Romano era stata condannata l'aggiunta fatta al Trisagio
- cos dice: "L'inno cantato dagli Angeli sempre Santi alla sola
Divina Trinit, affidato alla Chiesa da Dio stesso e dagli stessi
Santi Angeli attraverso il sullodato fanciullo, confermato
dall'allontanamento delle sciagure incombenti sulla Regia Citt e
inteso nel medesimo senso e ragione da tutto il Sinodo
Calcedonese (parla sia dei Vescovi adunati nel predetto Concilio,
sia degli altri contrari all'aggiunta fatta al Trisagio), tutto
ci attesta costantemente che per umana presunzione non poteva
riferirsi al solo Cristo" (Concilio Trullano, note al can. 81).
San Gregorio VII, con lo stesso zelo religioso, riprov
quell'aggiunta nella sua prima lettera del libro 8 scritta
all'Arcivescovo, ossia al Patriarca degli Armeni. Lo stesso
sostenne Gregorio XIII in alcune sue lettere scritte in forma di
Breve al Patriarca dei Maroniti il 14 febbraio 1577. Il 30
gennaio 1635, essendo poi stata sottoposta all'esame della
Congregazione di Propaganda Fide la Liturgia degli Armeni, ed
essendo stato, fra l'altro, oggetto di pi accurata discussione
se l'aggiunta fatta al Trisagio poteva essere tollerata, per il
motivo che sembrava potesse essere riferita alla sola persona del
Figlio, fu risposto che ci non si doveva permettere e che
l'aggiunta doveva essere assolutamente eliminata. Il Sommo
Pontefice Gelasio, nella sua lettera nona ai Vescovi della
Lucania, cap. 26, riprov la cattiva consuetudine, gi entrata,
secondo la quale le donne servivano la Messa al Sacerdote
celebrante; ed essendo passato lo stesso abuso ai Greci,
Innocenzo IV nella lettera che scrisse al Vescovo di Tuscolo lo
condann severamente: "Le donne non osino servire all'altare, ma
siano inesorabilmente allontanate da questo ministero". Con le
stesse parole viene proibito da Noi nella nostra Costituzione
citata pi volte Etsi Pastoralis (par. 6, n. 21, tomo 1 del nostro
Bollario). Il Gioved Santo, a venerare il ricordo dell'Ultima
Cena, si fa una funzione sacra nella quale si consacra il pane
che si conserva per un anno intero perch con esso vengano
ristorati i candidati alla morte, che chiedono per s la Sacra
Comunione in forma di Viatico, e talora al pane consacrato si
aggiunge una piccola parte di vino consacrato. Siffatto Rito 
descritto da Leone Allazio nel suo Trattato De Communione
Orientalium sub specie unica (n. 7). Il Sommo Pontefice Innocenzo
IV, nella citata lettera al Vescovo di Tuscolo, interdisse tale
Rito ai Greci con queste parole: "Non conservino l'Eucaristia
consacrata il Gioved Santo per un anno col pretesto degli
infermi per comunicare con essa se stessi" e aggiunse che
avrebbero sempre l'Eucaristia preparata per gli infermi, ma da
rinnovare ogni quindici giorni. Arcudio, nel trattato De
concordia Ecclesiae Occidentalis et Orientalis, libro 3, capitoli
55 e 56, non tralasci di indicare le assurdit che derivavano da
quel Rito, supplicando i Romani Pontefici perch lo abrogassero
definitivamente. Decise questo Clemente VIII nella sua Istruzione
e anche Noi ci prestammo nella nostra Costituzione Etsi
Pastoralis (57, par. 6, n. 3 e ss.) Nel Concilio di Zamoscia,
esaminato da due Congregazioni, cio del Concilio e di Propaganda
Fide (De Eucharistia, par. 3) si legge che se in qualche luogo vige
ancora il Rito di consacrare l'Eucaristia il Gioved Santo e di
bagnarla con qualche goccia di Sangue e di conservarla per gli
infermi per un anno intero, in seguito non lo si faccia pi; ma i
Parroci conservino l'Eucaristia per gli infermi, rinnovandola
ogni otto o quindici giorni. La stessa via percorsero i Padri del
Concilio Libanese, da Noi approvati, come risulta dal De
Sacramento Eucharistiae (cap. 12, n. 24). Da questi esempi viene
provato che la Sede Apostolica mai trascur di proibire ai Greci
alcuni Riti - quantunque da molto tempo durassero presso di loro
- tutte le volte che essi erano perniciosi e cattivi.
30. Della processione dello Spirito Santo dal Padre e dal Figlio,
come sopra dicemmo, si disput principalmente tutte le volte che
si tratt dell'Unione della Chiesa Greca e Orientale con la
Latina ed Occidentale. L'esame di questo articolo present come
tre aspetti; cos fu redatto secondo questi tre capitoli. Primo:
se la processione dello Spirito Santo dal Padre e dal Figlio
fosse dogma di Fede, e circa questo primo punto fu sempre
risposto fermamente che non si doveva in alcun modo dubitare che
la processione dello Spirito Santo dal Padre e dal Figlio era da
annoverarsi tra i dogmi di fede, e non c'era cattolico che non lo
credesse e non lo professasse. Secondo: posto che questo era
dogma di fede, se era lecito nel Simbolo della Messa aggiungere
la parola Filioque quantunque essa non si trovasse n nel
Concilio di Nicea n in quello di Costantinopoli, dal momento che
dal Concilio di Efeso era stato decretato di nulla aggiungere al
Simbolo Niceno: "Il Santo Sinodo stabil che a nessuno  lecito
professare, redigere o disporre un'altra Fede, all'infuori di
quella stabilita dai Santi Padri che si radunarono a Nicea con lo
Spirito Santo". Per quanto riguarda questo secondo punto, si
conferm che non solo era lecito, ma era anche molto conveniente
che questa aggiunta si facesse al Simbolo Niceno, dal momento che
il Concilio di Efeso aveva proibito soltanto le aggiunte
contrarie alla Fede, o temerarie e diverse dal comune sentire, ma
non quelle ortodosse e dalle quali qualche articolo di Fede
implicitamente contenuto nel Simbolo venisse dichiarato in
maniera pi esplicita. Terzo: se, posto come indubbio dogma la
processione dello Spirito Santo dal Padre e dal Figlio e
riconosciuto il potere della Chiesa di aggiungere al Simbolo la
voce Filioque, si poteva permettere che Orientali e Greci nella
Messa recitassero il Simbolo a quel modo che usavano un tempo,
prima dello scisma, come a dire che tralasciassero la voce
Filioque. Per quanto riguarda quest'ultimo punto, la disciplina
della Chiesa non fu sempre la stessa; talora permise agli
Orientali e ai Greci di recitare il Simbolo senza il Filioque,
allorch era risultato per certo che da loro erano accettati i
primi due punti, o articoli, e che, se ad essi veniva negato ci
che con tanto amore chiedevano, veniva chiusa la possibilit
dell'auspicata Unione. Talora poi si volle che dai Greci e dagli
Orientali fosse recitato il Simbolo con l'aggiunta Filioque
quando a buon diritto si poteva dubitare che essi non volevano
recitare il Simbolo con l'aggiunta perch aderivano all'errore di
coloro che opinavano e asserivano che lo Spirito Santo non
procedeva dal Padre e dal Figlio, o che dalla Chiesa non si
poteva fare al Simbolo quell'aggiunta Filioque. Due Sommi
Pontefici, il Beato Gregorio X nel Concilio di Lione ed Eugenio
IV in quello di Firenze usarono con i Greci il primo modo di
comportamento per i motivi indicati, come consta dalla Collezione
dei Concilii di Arduino (tomo 9, p. 698, D e tomo 9, 395, D).
Altro modo, per le ragioni parimenti sopra esposte, abbracci e
osserv il Sommo Pontefice Nicol III allorch rimprover
all'imperatore Michele di non agire in buona fede e di non stare
a quello che aveva promesso nel patteggiare l'Unione che aveva
stipulato e confermato con il Pontefice suo Predecessore Gregorio
X. Documento di questo fatto, tratto dall'Archivio Vaticano, 
stampato negli Annali di Raynaldo (Anno 1278, par. 7). La stessa
strada percorsero Martino IV e Nicol III. E quantunque di questi
Pontefici, sull'argomento, gli scrittori ci abbiano lasciato
notizie divergenti, tuttavia Pachimere che allora affidava alla
memoria dei posteri la storia di Costantinopoli (libro 6, cap.
14) dice apertamente che essi non seguirono l'indirizzo
concessivo dei suoi Predecessori, ma vollero che dagli Orientali
e dai Greci si recitasse il Simbolo con l'aggiunta del Filioque
per togliersi il dubbio della loro Fede ortodossa, "per avere una
certezza concreta della Fede e del parere dei Greci: il loro
pegno sar idoneo, se avranno pronunciato il Simbolo come i
Latini". Lo stesso Pontefice Eugenio, che nel Concilio di Firenze
aveva concesso agli Orientali che senza quella parola Filioque
potessero recitare il Simbolo, ricevendo nell'unit di Santa
Chiesa gli Armeni, ordin agli stessi che usassero il Simbolo
aumentato della predetta aggiunta, come si pu vedere nella
Collezione dei Concili di Arduino (tomo 9, p. 435, B), per la
ragione che aveva saputo che gli Armeni, non come i Greci, erano
contrari a questa aggiunta. Il Romano Pontefice Callisto III,
mentre mandava a Creta Fra Simone, domenicano, insignito
dell'incarico di Inquisitore - nell'isola di Creta, nella quale
si erano ritirati molti Greci fuggendo dalla citt di
Costantinopoli, di cui due anni prima si erano impadroniti i
Turchi - comand di osservare attentamente che i Greci
recitassero il Simbolo con l'aggiunta Filioque, come narra
Gregorio Trapezonzio nella sua lettera Ad Cretenses (tomo I,
Graeciae Orthodoxae, presso Allazio, p. 537); ci  confermato
anche da Giacomo chard, tomo I dell'opera Scriptorum Ordinis
Sancti Dominici (p. 762). Forse il Papa temeva che i predetti
Greci, come coloro che venivano da Costantinopoli, fossero meno
sicuri in quel dogma di Fede. Nelle due formule della professione
di Fede, che gi sopra abbiamo ricordate (una delle quali
Gregorio XIII aveva prescritto ai Greci, e l'altra Urbano VIII
agli Orientali) non  contenuto null'altro che quanto fu
stabilito nel Concilio di Firenze. Nelle due Costituzioni - una
di Clemente VIII (che  la 34 del vecchio Bollario Romano, tomo
3, par. 6), e l'altra nostra che comincia Etsi Pastoralis (nel
nostro Bollario, tomo I, pars I) - ambedue edite per i Vescovi
latini nelle cui Diocesi abitano dei Greci e degli Albanesi che
osservano il Rito Greco, purch costoro dichiarino che lo Spirito
Santo procede dal Padre e dal Figlio, e riconoscano che la Chiesa
ha il potere di aggiungere al Simbolo la parola Filioque, non
sono obbligati a recitare il Simbolo con questa aggiunta, a meno
che, tralasciandola, non ci sia pericolo di scandalo, o in
qualche luogo sia ormai invalsa la consuetudine di recitare il
Simbolo con l'aggiunta del Filioque; o finalmente si reputi
necessario che si dica il Simbolo con l'aggiunta predetta per
manifestare l'indubbia prova della loro retta Fede. Rettamente
non solo i Padri del Concilio di Zamoscia (tit. I De Fide
Catholica), ma anche i Padri del Concilio Libanese (parte I della
stessa opera, n. 12), per rimuovere ogni scrupolo stabilirono
provvidenzialmente che tutti i Sacerdoti soggetti alle loro leggi
usino il Simbolo secondo la consuetudine della Chiesa Romana con
la particella Filioque.
31. Da quello che  stato detto finora si conclude chiaramente
che la Sede Apostolica, sullo stesso argomento, talvolta per
particolari circostanze, considerata l'indole di certe
popolazioni, consent di usare un certo modo, che tuttavia non
permise affatto che fosse usato da altri per circostanze diverse
e per le diverse caratteristiche di luoghi e di popoli. Per la
qual cosa, per soddisfare all'incarico assunto, non resta altro
che dimostrare che la stessa Sede Apostolica, mentre riconobbe
certi popoli Orientali e Greci, fu pi severa nell'uso di qualche
Rito Latino, lo permise benevolmente, soprattutto se la
consuetudine di usare questo Rito fior fin dai tempi pi antichi
e i Vescovi non solo non sono mai stati contrari ma o tacitamente
o espressamente lo approvarono. Essendo stati portati in
precedenza perspicui esempi di ci, quando parlammo di quella
categoria di Orientali e di Greci che, mantenendo in gran parte i
propri Riti e venerando parimenti i Riti Latini e Orientali,
abbracciarono qualche nostro Rito, ci asterremo da un'inutile
ripetizione richiamando qui ci che sopra fu esposto chiaramente
in questa stessa Lettera. Aggiungeremo soltanto due esempi, presi
dai Maroniti, a quelli gi addotti. Da alcuni secoli i Maroniti
usano i paramenti Pontificali e Sacerdotali della stessa forma
che prescrive il Rito Latino, come nel citato Concilio Libanese
del 1736 si legge (cap. 12 sul Sacramento dell'Eucaristia, n. 7).
Il Sommo Pontefice Innocenzo III nella lettera al Patriarca
Geremia del 1215, che inizia Quia Divinae Sapientiae bonitas, li
esorta a conformarsi alla Chiesa Latina negli ornamenti
pontificali. Per questa ragione lo stesso Pontefice e i suoi
successori mandarono loro in dono paramenti sacri, calici e
patene, come narra il Patriarca Pietro nelle due lettere mandate
a Leone X, riportate nella Collezione dei Concili i di Filippo
Labbe (tomo 14, p. 346 e ss.). Ora, nel citato Concilio Libanese
al cap. 13, per unanime decisione e con la nostra approvazione,
gli stessi Maroniti, quanto alla Messa dei Presantificati, hanno
abbracciato il Rito Latino, celebrandola soltanto il Venerd
Santo, tralasciando, per cause giuste e gravi, la disciplina dei
Greci i quali celebrano solo la Messa dei Presantificati nei
giorni del digiuno quaresimale, eccetto il sabato, la domenica e
la festa dell'Annunciazione della Beata Vergine, se per caso cade
in Quaresima, secondo quanto prescritto nel Concilio Trullano
(can. 52). In questi giorni il Sacerdote divide il Pane
consacrato in tante particelle quanti sono i giorni che
seguiranno, nei quali si celebra la Messa dei Presantificati, in
cui si mangia il Pane Eucaristico, che prima consacr,
conservando nel Ciborio le altre particole consacrate, perch nei
giorni seguenti, in cui celebrer la Messa dei Presantificati, ne
mangi e ne distribuisca anche agli altri presenti che ne facciano
richiesta, come diffusamente ricorda Leone Allazio (Prolegomeni a
Gabriele Naudeo, La Messa dei Presantificati, p. 1531, n. 1).
32. Qualcuno potrebbe ritenere che si debba concludere questa
Lettera, poich in essa  gi stato risposto alle domande poste
dal Sacerdote Missionario di Balsera: cio Non si deve cambiare
nulla, e sono qui indicate le regole precise che devono seguire i
Missionari i quali cercano di portare gli Orientali all'Unit e
alla Santa Fede Cattolica dallo scisma e dagli errori; n si
comporta secondo le regole dei Canoni e delle Costituzioni
Apostoliche colui che, nel convertire gli Orientali, cerca di
togliere di mezzo il Rito Orientale e Greco, in ci che 
tollerato e ammesso dalla Sede Apostolica, o agisce in modo che
coloro che si convertono abbandonino il Rito che fino allora
seguirono, e abbraccino il Latino. Tuttavia, prima di por fine a
questa Lettera  molto conveniente che si tocchino alcuni
argomenti che appartengono propriamente alle questioni poste da
detto Missionario, alle quali gi fu risposto che non si deve
cambiare nulla.
33. Inoltre, se nella citt di Balsera dimorano Cattolici di Rito
orientale, Armenio Siriaci, e mancano di una Chiesa particolare,
si radunano nella Chiesa dei Missionari Latini, dove Sacerdoti di
Rito Orientale celebrano il Divino Sacrificio e le altre
cerimonie nei loro Riti, e i Laici intervengono alla Messa e
ricevono i Sacramenti, non c' molto da fare per difendere il
principio che non si deve cambiare nulla come  stato scritto: e
ci che fu valido prima, deve essere conservato in futuro,
permettendo ai predetti Sacerdoti e Laici che nella Chiesa Latina
continuino a fare quello che hanno fatto finora. Infatti nel
diritto canonico  stabilito che il Rito Orientale e Greco non si
deve mescolare con quello Latino, come si pu vedere nella
Decretale di Celestino III presso Gonzales (cap. Cum secundum; De
temporibus Ordinationum), e nella Decretale di Innocenzo III
(cap. Quanto; De consuetudine, cap. Quoniam, De Officio Iudic.
Ordinar.), e nella Decretale di Onorio III (cap. Litteras: De
celebrat. Missar.), ma a nessun diritto si pu affermare che la
miscela di Riti, vietata da qualche Costituzione Apostolica, sia
concessa per il fatto che l'Armeno, il Maronita, o il Greco
secondo il proprio Rito celebrino nella Chiesa Latina il
Sacrificio della Messa o altre cerimonie col popolo del proprio
Rito, o viceversa il Latino faccia la stessa cosa nella Chiesa
degli Orientali: mentre c' una certa causa legittima, di cui
nella presente fattispecie non si pu in alcun modo dubitare,
quando gli Orientali non hanno una loro Chiesa nella citt di
Balsera, che se ad essi non si aprisse la Chiesa dei Latini,
mancherebbero assolutamente di un posto dove potessero celebrare
il Sacrificio della Messa ed esercitare col popolo del proprio
Rito quello che c' da fare: essi devono essere tenuti in Santa
Unione e riscaldati.
34. Sarebbe proibita la miscela di Riti, se il Latino celebrasse
con pane fermentato e desse ai Latini l'Eucaristia consacrata a
quel modo. La stessa cosa si dovrebbe dire se gli Orientali, che
non abbracciarono la consuetudine del pane azimo, celebrassero in
azimo e distribuissero alla loro gente l'Eucaristia cos
consacrata. Quindi i Vescovi latini cui sono soggetti gli Italo-
Greci devono curare che i Latini si comunichino sempre in azimo e
i Greci, dove hanno una propria parrocchia, sempre in fermentato,
come  stabilito nella nostra Costituzione Etsi Pastoralis 57 (n.
6 e n. 14, tomo 1 del nostro Bollario). Sarebbe pure vietata la
miscela del Rito se un Sacerdote Latino celebrasse la Messa ora
in Rito Latino, ora Greco, o se un Sacerdote Greco celebrasse ora
in Greco ora in Latino. Ci  proibito nella Costituzione di San
Pio V che inizia Providentia (21, tomo 4, parte 2 del nuovo
Bollario stampato a Roma dove sono revocate tutte le facolt che
in precedenza erano state concesse ad alcuni Sacerdoti in questa
materia). A questa Costituzione di San Pio V  conforme anche la
nostra citata (par. 7, n. 10). Ch se ai Sacerdoti della Compagnia
di Ges che sono a capo dei Collegi delle Nazioni Orientali
eretti a Roma e che abbracciando la regola della predetta
Compagnia erano passati dal Rito Greco al Latino fu concesso,
come sopra accennato, di celebrare talvolta la Messa in Rito
Greco e Orientale, questo fu fatto, come sopra spiegato, perch
gli alunni che devono praticare il Rito Greco e Maronita imparino
a celebrare la Messa nel predetto Rito e secondo il medesimo a
celebrare i Divini Uffici per tutta la vita. Ma le particolari
circostanze di questo caso singolare dicono che non si possono
portare ad esempio per ottenere simili indulti: ci  cos vero
che quantunque il Cardinale Leopoldo Kollonitz abbia esposto al
nostro Predecessore Clemente XI che avrebbe giovato molto alla
Chiesa Cattolica se si fosse permesso ai Missionari Latini di
celebrare, in Ungheria, col Rito Greco tutte le volte che lo
richiedesse la necessit, lasciando loro la libert di tornare al
Rito Latino, lo stesso Pontefice riflettendo che, secondo le
leggi canoniche, ciascuno doveva restare nel suo Rito e non era
lecito al Sacerdote celebrare ora in Rito Latino, ora in Rito
Greco, rifiut di concedere la facolt richiesta dal predetto
Cardinale, come risulta dalla lettera in forma di Breve che
indirizz allo stesso Cardinale il 9 maggio 1705 (pubblicata nel
tomo 1, Epistolar. et Brev. selectior. Eiusdem Pontificis, 
typis editor, p. 205).
35. Questi ed altri esempi che si potrebbero citare facilmente
riguardano la miscela dei Riti proibita dalle leggi della Chiesa.
In verit, come gi abbiamo detto, non si potr mai chiamare
miscela dei Riti proibita se, per una causa legittima, il
Sacerdote di Rito Orientale, approvato dalla Sede Apostolica,
viene ammesso nella Chiesa dei Latini per celebrarvi la Messa e
le altre funzioni ed amministrare i Sacramenti al popolo della
sua Nazione. Vediamo che ci avviene pubblicamente a Roma dove ai
Sacerdoti Armeni, Copti, Melchiti e Greci sono aperti i nostri
templi per celebrarvi la Messa, per soddisfare la loro devozione,
quantunque abbiano le loro Chiese particolari dove potrebbero
celebrare: purch tuttavia portino con s i paramenti sacri e le
altre cose che sono necessarie a celebrare la Messa secondo il
loro Rito e li accompagni un collaboratore della loro Nazione per
servire i celebranti, e dai custodi e dai Rettori della Chiesa si
provveda in modo che, per la novit della cosa, non si
determinino turbolenze e tumulti fra gli astanti, come pi
dettagliatamente si dice nell'Editto che il 13 febbraio 1743 fu
promulgato per Nostro ordine per gli Ecclesiastici e i Laici
Orientali abitanti a Roma a mezzo del nostro Venerabile Fratello
Giovanni Antonio, allora del titolo dei Santi Silvestro e Martino
ai Monti, Presbitero, ora Vescovo di Tuscolo, Cardinale di Santa
Romana Chiesa, chiamato Guadagni, nostro Vicario generale in Roma
e relativo distretto. Tuttavia per questo argomento Ci sembra di
fare moltissimo, e tosto lo indicheremo. A met circa del secolo
XV, com' noto, Maometto II espugn Costantinopoli con la forza e
alcuni Greci, che avversavano gli errori degli Scismatici e
avevano conservato la comunione con la Chiesa Latina, si erano
trasferiti a Venezia e qui erano restati. Il Cardinale Isidoro,
greco di stirpe, essendo giunto in quella citt, rifer al Senato
il desiderio del Romano Pontefice che venisse assegnato agli
uomini di questo Rito Greco un tempio nel quale potessero
esercitare le loro funzioni. La commossa compassione del Senato
concesse alla gente profuga la Chiesa di San Biagio dove per la
durata di molti anni in una determinata cappella della stessa
Chiesa i Greci fecero i Divini Offici in Rito Greco, e nelle
altre cappelle i Latini in Rito Latino, come attesta Flaminio
Cornelio, scrittore di gran fama: "Per alcuni anni gli Uffici di
ambedue i Riti furono fatti in una sola Chiesa, se pure in
diverse Cappelle" (Decad. 14. Venetarum Ecclesiarum, p. 359). Ci
avvenne fino a quando, aumentato il numero dei Greci, alla
predetta Chiesa di San Biagio comune a Latini e Greci, fu dato un
altro tempio che fosse proprio e riservato ai Greci.
36. Questo riguardai Greci che, per celebrare, sono accolti nelle
Chiese Latine. Ma perch sia mostrato pi chiaramente che da ci
non segue nessuna miscela rituale condannata dalle leggi della
Chiesa, non sar senza significato parlare anche dei Latini che
per dire Messa e assolvere i Divini Offici sono ammessi per
giusti motivi nelle Chiese dei Greci. Ci non solo confermer il
pensiero suesposto, ma anche contribuir moltissimo a dimostrare
quanto siano necessarie tra i Cattolici, sia pure di Rito
diverso, l'unione e la benevolenza degli animi. Nella Russia
Bianca i Ruteni Cattolici che chiamano Uniati hanno molte Chiese,
e poche i Latini e, ci che conta di pi, molto distanti dai
villaggi dei Latini che abitano tra i Ruteni. I Latini talora per
lungo tempo mancavano della Messa di Rito Latino, per la ragione
che trattenuti dai loro affari non potevano fare un cos lungo
cammino per recarsi alle Chiese Latine; n i Preti Latini
potevano facilmente andare nelle poche Chiese Latine che si
trovano nella Russia Bianca a celebrare la Messa, per la ragione
che le Chiese erano separate da troppo lungo cammino dal loro
domicilio. Perci affinch i Latini non mancassero per troppo
tempo della Messa in Rito Latino, restava solo che i Sacerdoti
Latini, a comodit dei Latini, celebrassero Messe Latine nelle
Chiese Rutene. Ma anche con questa soluzione esisteva una
difficolt: gli altari dei Greci non hanno la Pietra sacra, dal
momento che essi celebrano sugli Antimensi che sono lini
consacrati dal Vescovo nei cui angoli sono messe le reliquie dei
Santi. Pertanto i Sacerdoti Latini erano costretti a portare con
s la Pietra sacra, con non lieve incomodo e attenzione, perch
nel viaggio non si spezzasse. A tutti questi ostacoli, con
l'aiuto di Dio, fu trovato e applicato un rimedio opportuno:
poich, consenzienti anche gli stessi Ruteni, fu concesso ai
Preti Latini di celebrare la Messa in Rito Latino nelle Chiese
Rutene e sopra i loro Antimensi e, questo sembr ancor pi
sbrigativo, che i Sacerdoti Ruteni, andando talora in Chiese
Latine per celebrarvi la Messa, dicessero la Messa sulle nostre
Pietre sacre. Tutto questo si pu ricavare dalla nostra
Costituzione Imposito Nobis (n. 43, tomo 3 del nostro Bollario).
37.  inoltre molto importante per il nostro argomento ci che
subito aggiungeremo. Discutono fra di loro gli studiosi se,
secondo la vecchia disciplina, nelle Basiliche della Chiesa
Occidentale ci fossero uno o pi altari. Sostiene la prima tesi
Schelestrato (part. 1 Actor. Ecclesiae Orientalis, cap. 2, De
Missa privata in Ecclesia Latina); ma per contro il Cardinale
Bona (Rerum Lyturgicarum, lib. 1, cap. 14, n. 3), basandosi
sull'autorit di Walfrido (cap. 4), dimostra che nella Basilica
romana di San Pietro vi erano pi altari. Se per si parla di
Templi e Basiliche Orientali e Greche,  chiaro che in esse non
esisteva che un solo altare, anche se orane esistono in gran
numero, come si deduce dalla descrizione lineare di questi Templi
che ne fecero il Du Cange in Costantinopoli Cristiana, il
Beveregio nelle note alle Pandette dei Canoni e il Goario
nell'Eucologio dei Greci. E poich nel Tempio di Sant'Atanasio,
che a Roma  tenuto dai Greci, ci sono molti altari, Leone
Allazio nella lettera a Giovanni Morini Sui Templi pi recenti
dei Greci, n. 2, non esit ad asserire che in quella Chiesa non
c'era nulla di greco all'infuori del Bema, cio del recinto che,
da tutte le parti della Chiesa, evidenzia l'Altar maggiore. A
quell'Altare, al quale il Sacerdote ha celebrato la Messa, non
pu un altro Sacerdote nello stesso giorno offrire una seconda
volta la Messa. Di questa disciplina dei Greci parlano Dionisio
Barbalibeo, Giacobita, Vescovo di Amida, in Spiegazione della
Messa, e Ciriaco, Patriarca dei Giacobiti presso Gregorio
Barebreo, pure Giacobita, nel suo Direttorio che cita Assemano
nella Biblioteca Orientale (tomo 2, p. 184 e tomo 3, parte 1, p.
248). Circa la stessa disciplina il Cardinale Bona (citato, cap.
14, n. 3), cos lasci scritto: "Nelle loro Chiese hanno un unico
altare e non giudicano lecito che nello stesso giorno si ripeta
la Messa entro le mura del Tempio". Eutimio, Arcivescovo di Tiro
e Sidone, e Cirillo, Patriarca Antiocheno dei Greci, durante il
Pontificato di Clemente XI, Benedetto XIII e Clemente XII pi
volte chiesero se dovevano abbandonare la vigente disciplina che
vietava si offrisse un secondo sacrificio della Messa nello
stesso giorno e allo stesso altare. Ma fu sempre risposto loro
che nulla si doveva cambiare, e si doveva conservare appieno il
vecchio Rito. Poich si era diffuso nel popolo l'errore che non
si offriva un secondo Sacrificio della Messa nello stesso giorno,
allo stesso altare dove un altro Sacerdote aveva celebrato,
perch il Sacerdote che celebrava dopo, usandogli stessi
paramenti che aveva usato il primo, rompeva il digiuno, perci
nella nostra Enciclica al Patriarca antiocheno dei Greci Melchiti
e ai Vescovi cattolici a lui soggetti, prescrivemmo che con ogni
impegno curassero di eliminare questo errore tra il popolo, in
modo tuttavia da conservare integro lo spirito secondo il quale
all'altare dove celebr un Sacerdote,  escluso vi celebri un
altro Sacerdote lo stesso giorno, come si pu vedere nella nostra
Costituzione che comincia Demandatam (87, tomo 1 del nostro Bollario).
38. Infine, un tempo fu comune il Rito nella Chiesa Occidentale e
Orientale che i Preti offrissero il Sacrificio della Messa
assieme al Vescovo. I documenti di questa disciplina furono
raccolti da Cristiano Lupo nell'Appendice al Sinodo di Calcedonia
(tomo 1, Ad Concilia generalia et provincialia, p. 994 della
prima edizione), dove interpreta queste parole di Bassiano "Con
me celebrava la Messa, con me comunicava", e da Giorgio, nella
Liturgia Pontificia (tomo 2, p. 1 e ss., e tomo 3, p. 1 e ss.).
Ora il Rito della concelebrazione nella Chiesa Occidentale 
caduto in disuso, meno che nell'ordinazione dei Sacerdoti, che il
Vescovo conduce, e nella consacrazione dei Vescovi, che viene
compiuta dal Vescovo con altri due Vescovi assistenti. Ma nella
Chiesa Orientale sopravvisse e vige tuttora un uso pi frequente
della concelebrazione dei Preti col Vescovo o con un altro
Sacerdote, che sostiene la persona del primo Celebrante; questo
uso si riferisce alle Costituzioni che si chiamano Apostoliche,
libro 8, e al Canone ottavo tra quelli che si dicono Apostolici.
Dovunque questa consuetudine  in vigore tra i Greci e gli
Orientali, non solo  approvata ma anche si ordina di custodirla,
come consta dalla nostra stessa Costituzione sopra citata Demandatam (par. 9).
39. Da questo Rito Greco e Orientale che fin qui abbiamo
ricordato, alcuni colsero l'occasione di mettere in dubbio se per
le Messe private, che si dicono da un solo Sacerdote, ci possa
essere posto nella Chiesa Orientale e Greca del momento che, come
abbiamo detto, nelle Chiese Greche esiste un solo altare, uno
solo  offerto al sacrificio della Messa e i Sacerdoti
concelebrano col Vescovo o con un Sacerdote che fa da primo
Presbitero. I Luterani non trascurarono di mandare a Geremia,
Patriarca di Costantinopoli, la Confessione di Augusta, nella
quale si sopprimono le Messe private, sollecitandolo ad
accettarla; ma siccome l'uso e la disciplina della Messa privata
nella Chiesa Orientale si desumono e sono rivendicati dal Canone
31 del Concilio Trullano e dalle Note che su di esso compose
Teodoro Balsamon, pertanto il Rito della frequente
concelebrazione dei Sacerdoti col Vescovo rimase, e parimenti la
consuetudine delle Messe private rest intatta nella Chiesa
Orientale. Perci i tentativi dei Luterani si conclusero nel
nulla: ad essi fu risposto che era condannato dagli Orientali,
come dagli Occidentali, l'uso malvagio di coloro che per
l'immondo desiderio di ricevere l'offerta sono spinti all'altare,
a differenza di coloro che, secondo piet e religione celebrano
le Messe private per offrire a Dio un sacrificio accettabile. Ci
appare dagli Atti della Chiesa Orientale contro i Luterani
(Schelestrato, cap. 1, De Missis privatis in Ecclesia Graeca,
verso la fine). A comodo dei Sacerdoti che desiderano offrire il
Sacrificio della Messa, salva sempre la consuetudine che ad un
solo altare si offra un solo sacrificio nei singoli giorni, i
Greci cominciarono a costituire le Paracclesie di cui parla Leone
Allazio nella citata lettera a Giovanni Morini. Le Paracclesie
non sono altro che Oratori i contigui alla Chiesa nei quali 
stato eretto un altare dove i Sacerdoti celebrano la Messa che
non possono celebrare in Chiesa perch all'altare in essa
costruito ha celebrato un altro Sacerdote.
40. Altri poi, da questa disciplina degli Orientali e dei Greci,
giustamente pensarono che c'era da temere che i Sacerdoti latini
venissero esclusi in perpetuo dal celebrare Messe nelle Chiese
Greche, perch, come sopra si  detto, in esse esiste un unico
altare dove nello stesso giorno un Sacerdote solo pu celebrare;
n i Sacerdoti Latini potevano celebrare nelle Paracclesie, in
quanto costruite solo per i Greci. Ma ad eliminare il timore, in
questo periodo si vede che per lo pi nelle Chiese Greche viene
costruito un secondo altare, nel quale da parte dei Preti Latini
si possa offrire il Divino Sacrificio. Goario espose tre forme
dei Templi Greci nell'Eucologio Greco; la terza di esse presenta
un secondo altare posto per i Preti Latini, come dice lo stesso
Goario nel luogo citato, e come prosegue lo Schelestrato (opera
sopra indicata, p. 887). Nelle Chiese della Comunit dei Maroniti
e dei Greci esistenti in Roma, oltre l'altare maggiore, ci sono
altri altari nei quali si celebra la Messa da parte dei Preti
Latini; nella nostra Costituzione Etsi Pastoralis (57, par. 6, nn. 8
e 9, tomo 1 del nostro Bollario), nella quale si offre agli Italo-
Greci una sicurissima regola di agire, si vieta ai Sacerdoti
latini di celebrare nei Templi Greci all'altare maggiore, se non
lo richieda in tutti i modi una necessit e si abbia il consenso
del Parroco greco. Inoltre, nella stessa Costituzione si concede
ai Greci la possibilit di erigere nei loro Templi, oltre
l'altare maggiore, altri altari nei quali i Sacerdoti latini se
vogliono, possano celebrare il sacrificio della Messa.
41. Da quanto abbiamo detto finora sembra sia gi chiaramente
dimostrato che, come prima, cos in futuro si deve permettere ai
Cattolici Armeni e ai Siriaci che abitano a Balsera misti ai
Latini, e che mancano di una Chiesa propria, che si radunino in
quella latina e in essa svolgano le sacre funzioni col proprio
Rito: tanto pi che non solo non ne deriva alcuna miscela di Riti
condannata dalla Chiesa, ma si esercitano i doveri
dell'ospitalit o, meglio, si adempiono precetti equitativi del
diritto, che esige che a chi non ha un luogo opportuno a fare
quelle cose che di diritto deve compiere, il luogo stesso venga
concesso volentieri. Perci non resta altro che ordinare che
tutto venga fatto secondo le leggi della dovuta carit, e cio
che agli Orientali venga assegnata una cappella o una parte della
Chiesa nella quale possano celebrare le loro funzioni, e per
quanto si pu fare ci si adoperi affinch in alcune ore i Latini
e in altre gli Orientali facciano le loro funzioni. Se capiter
di fare altrimenti, subentrer un motivo immediato di quei
dissensi che tanto tormentarono i due nostri predecessori Leone X
e Clemente VII; contro i patti stipulati nel Concilio di Firenze
da Eugenio IV affinch non si recasse alcuna molestia ai Greci
nel compimento dei propri Riti e delle proprie cerimonie, ai
predetti Pontefici fu riferito che alcuni Latini andavano nelle
Chiese dei Greci e celebravano la Messa in Rito Latino presso il
loro altare con l'intenzione di creare ai Preti greci ostacolo ad
offrire il Sacrificio secondo il loro Rito e a poter fare le loro
funzioni. Di conseguenza i Greci, talvolta anche nei giorni di
festa, mancavano del Sacrificio della Messa: "Non si sa con quale
spirito (si parla dei Preti latini) talora occupano gli altari di
dette Chiese parrocchiali e ivi, contro la volont degli stessi
Greci, celebrano la Messa e forse altri Divini Uffici, cos che i
detti Greci spesso restano senza aver udito la Messa, con grande
agitazione d'animo, nei giorni festivi e negli altri giorni in
cui erano soliti ascoltarla". Questi lamenti papali riporta il
documento che comincia Provisionis nostrae e che si trova
nell'Enchiridion dei Greci (stampato a Benevento nel 1717, p.
86). Non  certo necessario che aggiungiamo le nostre lamentele,
che non sarebbero pi lievi n sarebbero prive di rimedi
opportuni, se mai si riferisse a Noi che a Balsera, dai nostri
Latini, viene impedito agli Orientali di compiere le loro
funzioni nelle Chiese Latine.
42. Una seconda questione succede a questa prima: riguarda gli
Armeni e i Siri. Si disquisisce se essi, nello stabilire il tempo
della Pasqua e delle Feste che da essa dipendono, possano usare
il vecchio Calendario, o piuttosto debbano seguire il nuovo,
corretto, quando celebrano le funzioni sacre nelle Chiese Latine,
e si dica fino a qual punto sia lecito da parte loro l'uso
dell'antico Calendario, o tale indicazione riguardi anche quegli
Orientali che hanno la loro Chiesa, ma cos angusta e cos
piccola che non potendo tutti radunarsi in essa, per la maggior
parte sono costretti a entrare nelle Chiese Latine.
43. Non  ignoto ad alcuno ci che dai santi Papi Romani Pio e
Vittore, e anche dal Concilio di Nicea fu stabilito circa la
retta celebrazione della Pasqua. Tutti ugualmente sanno che dal
Concilio Tridentino fu riservato al Romano Pontefice la
correzione del calendario e che essendo papa Gregorio XIII la
cosa fu risolta con tutti i relativi calcoli. Pertanto Bucherio
nel Commentario alla dottrina dei tempi, nella prefazione al
lettore scrisse: "A computare la certezza del tempo pasquale,
all'ordine del Papa Gregorio XIII provvide largamente il nostro
Clavio". Egli fu un Sacerdote della Compagnia di Ges, matematico
preparatissimo, il quale diede al Pontefice un egregio contributo
nella correzione del Calendario. Furono portati al Pontefice
anche i calcoli di certo Luigi Lilio, il quale aveva trascorso
molti anni nel comporli. Valutato e soppesato tutto in molte
Congregazioni, alla presenza in consiglio di uomini eruditissimi,
usc nel 1582 la Costituzione che fissava le regole del
Calendario; essa comincia: Inter gravissimas (n. 74, nel vecchio
Bollario, tomo 2).
44. Abrogato il vecchio Calendario con questa Costituzione
Pontificia, fu comandato ai Patriarchi, ai Primati, agli
Arcivescovi, ai Vescovi, agli Abati e agli altri Prelati di
servirsi del nuovo Calendario, corretto, come si pu leggere
nella stessa Costituzione, come si deduce dagli Annali dello
stesso Pontefice (stampati a Roma nel 1742, tomo 2, p. 271). Per
la verit, non essendosi fatta parola degli Orientali nella
Costituzione, nasce il quesito se la stessa riguardi gli
Orientali; tale questione investe non solo i dottori, come si pu
vedere in Azorio, Istituzioni morali (tomo 1, libro 5, cap. 11,
quaest. 7), presso Baldello nella sua Teologia morale (tomo 1,
libro 5, disput. 41); ma fu anche proposta e discussa in un
convegno di Scienziati del 4 luglio 1631 nel palazzo del
Cardinale Panfili che, salito al Papato, prese il nome di
Innocenzo X. Allora usc questa risoluzione: "I sudditi dei
quattro Patriarchi d'Oriente non sono legati dai nuovi decreti
pontifici se non in tre casi: primo, in materia dei dogmi di
Fede; secondo, se il Papa esplicitamente nelle sue Costituzioni
ne faccia menzione e disponga di essi; terzo, se implicitamente
disponga di essi nelle stesse Costituzioni come nei casi di
indirizzi al futuro Concilio": viene riportata questa risoluzione
sia dal Verricello (De Apostolicis Missionibus, libro 3, quest.
83, n. 4), sia nella nostra opera La canonizzazione dei Santi
(libro 2, cap. 38, n. 15).
45. Noi consideriamo questa questione conclusa, non essendovi
alcuna urgenza ora per discuterne. A Noi baster indicare che
cosa ha fatto la Sede Apostolica a questo proposito, quando dai
fatti precedenti si evince che  quanto mai ragionevole la
risposta che "non si deve cambiare nulla" data al quesito. Agli
Italo-Greci che vivono tra di noi e vengono sottoposti al governo
dei Vescovi Latini nelle cui Diocesi sono domiciliati, fu
comandato dalla Sede Apostolica di conformarsi al nuovo
Calendario, come si pu vedere nella nostra citata Costituzione
Etsi Pastoralis (57, par. 9, nn. 3 e ss. del tomo 1 del nostro
Bollario). Il clero della Collegiata di Santa Maria del Grafeo,
della citt di Messina, che pratica il Rito Greco, osserva il
nuovo Calendario scrupolosamente, come si pu vedere nell'altra
nostra Costituzione Romana Ecclesia (81, par. 1 dello stesso tomo
1 del nostro Bollario); tuttavia ci fu comandato non cos
severamente che talvolta, richiedendolo gravi ragioni, non si sia
lasciato posto ad un indirizzo concessivo. Gli Armeni cattolici
residenti a Liburni non volevano sottoporsi al Calendario
gregoriano ed inoltrarono suppliche a Innocenzo XII di poter
usare il vecchio Calendario. Nella Congregazione del Sant'Officio
il 20 giugno 1674 era stato approvato questo decreto: "Richiamata
di nuovo la lettera 10 aprile del Nunzio Apostolico di Firenze
circa le richieste fattegli dagli Armeni di pregare nella Messa
per il Patriarca degli Armeni e circa la celebrazione della
Pasqua e delle altre feste secondo il loro Rito, cio secondo il
calcolo vecchio che esisteva prima della correzione del
calendario, e circa la celebrazione della Pasqua, ecc. ; riferita
la Scrittura mandata dalla Sacra Congregazione di Propaganda Fide
circa il modo di pregare nella Messa per il Patriarca Armeno, si
risponda al Nunzio che, circa il permesso di pregare nella
Liturgia per il Patriarca degli Armeni, la Sacra Congregazione
sta ai decreti emanati il 7 giugno 1673, e cio che non si pu, e
quindi  vietato. Quanto alla celebrazione della Pasqua e delle
altre feste, restarono del pari ancorati ai decreti: cio nella
celebrazione della Pasqua e delle altre feste gli Armeni
residenti a Liburni devono osservare il Calendario Gregoriano".
Poich gli Armeni si rifiutarono di ottemperare a questo decreto,
l'esame del caso fu affidato alla particolare Congregazione di
Cardinali eminenti per dottrina, tra i quali erano il cardinale
Gianfrancesco Albano, che poi divenne Papa, e il cardinale Enrico
Norisio, uomo famoso tra i letterati. La stessa Congregazione
tenutasi il 23 settembre 1699 emise questo decreto confermato dal
Pontefice nello stesso giorno: "Discussa profondamente la cosa e
considerate tutte le circostanze del fatto, stabilirono, secondo
quanto  proposto, che si pu chiudere un occhio con i Cattolici
Armeni abitanti a Liburni; circa l'uso del vecchio Calendario,
coloro che ritengono peculiare la Chiesa, si dispongano ad ogni
modo all'osservanza del Calendario Gregoriano e frattanto al
beneplacito della Sede Apostolica, con l'aggiunta, inoltre, di
questa condizione: che nei giorni di precetto, secondo il
Calendario Gregoriano, si astengano dalle opere servili e
ascoltino la Santa Messa".
46. Se si vuol parlare dei Greci Orientali, consta che talora
avevano il desiderio di usare il nuovo Calendario corretto, ma
questo non ebbe alcun risultato. Tra gli articoli e le condizioni
poste ai Ruteni nell'Unione sotto Clemente VIII fu inserita,
trattata e risolta anche quella dell'accettazione del Calendario;
ad essa fu data la seguente risposta: "Assumeremo il Calendario
nuovo se si pu fare secondo l'antico", come si pu leggere
nell'opera di Tomaso da Ges (p. 329). Quantunque quella risposta
presentasse una certa ambiguit, sappiamo che di quell'argomento
non si tratt pi, n su questo articolo pronunci alcun giudizio
il Teologo deputato ad esaminare la questione, come appare dalla
stessa opera a p. 335 e ss. Talvolta gli Orientali stessi
spontaneamente accettarono il nuovo Calendario, come si pu
apprendere dal pi volte citato Concilio provinciale dei Maroniti
del 1736: "Tanto nei digiuni quanto nelle feste dell'anno, sia
mobili, sia immobili, comandiamo espressamente che il Calendario
Romano, emendato con tanto merito per la nostra Nazione dal Sommo
Pontefice Gregorio XIII, sia osservato in tutte le nostre Chiese
e il suo metodo ed uso, come anche il Canto Ecclesiastico,
comandiamo che in ogni Chiesa siano insegnati ai fanciulli dai
Maestri". Ma tutte le volte che gli Orientali non accondiscesero,
ci fu il giustificato timore che nascessero tumulti e dissensi se
si fosse ingiunto loro l'uso del Calendario nuovo. La Sede
Apostolica permise che gli Orientali e i Greci abitanti in remote
regioni conservassero la loro antica disciplina, cio
conservassero il vecchio Calendario, attendendo un'occasione pi
propizia per introdurre l'uso del Calendario nuovo e corretto.
Sull'argomento sono concordi anche i decreti della Congregazione
di Propaganda Fide e della Sacra Inquisizione, come si apprende,
quanto alla prima, dai decreti del 22 agosto 1625 e 30 aprile
1631; quanto alla seconda, dai decreti del 18 luglio 1613 e del
14 dicembre 1616. Anzi, la cosa si spinse a tal punto che anche
ai Missionari fu permesso l'uso del vecchio Calendario quando si
trattenevano in quelle regioni in cui resisteva solo l'uso del
vecchio Calendario, come si pu sapere da alcuni decreti emanati
dalla Congregazione di Propaganda Fide il 16 aprile 1703 e 
il 16 dicembre 1704.
47. Resta da parlare dell'ultimo quesito, cio del digiuno. I
Siri e gli Armeni cattolici, secondo il loro Rito, in tempo di
digiuno si astengono dal mangiar pesci: ma vedendo che i Latini
li mangiano ed  impossibile o almeno difficilissimo che si
possano astenere dai pesci, che vedono i Latini mangiare, perci
si propone come conforme a ragione che si dia ai Missionari la
facolt di dispensare: ma prudentemente, ed escluso ogni
scandalo, e surrogando con qualche buona azione l'astinenza dai
pesci. Questa sarebbe un'occasione adattissima per discutere
della vetust del digiuno presso gli Orientali e della sua legge,
sia pure pi severa, tuttavia sempre osservata: ma per non
diffonderci pi del necessario diciamo solo che la Sede
Apostolica si oppose ai Patriarchi tutte le volte in cui vollero
attenuare l'antico rigore del digiuno prescritto ai propri
sudditi. Pietro, Patriarca dei Maroniti, concesse agli
Arcivescovi e Vescovi a lui soggetti di nutrirsi di carne come i
Laici, quantunque secondo l'antica disciplina si astenessero
dalle carni; e permise a tutto il popolo, in tempo di Quaresima,
di mangiar pesci e bere vino, quantunque ci fosse ad essi
proibito. Ma il Papa Paolo V, spedendo una lettera in forma di
Breve al Patriarca successore di Pietro il 9 marzo 1610, comand
che, abrogato ci che Pietro aveva concesso, le cose venissero
rimesse nella primitiva condizione. Durante il nostro Pontificato
furono chiamate all'esame l'eccessiva facilit e indulgenza di
Eutimio, Arcivescovo di Tiro e Sidone, e di Cirillo, Patriarca
Antiocheno presso i Greci Melchiti; e furono disapprovate, come
appare dalla nostra Costituzione Demandatam (87, par. 6, tomo 1 del
nostro Bollario): "Noi, con la nostra autorit, espressamente
revochiamo l'innovazione e l'attenuazione delle astinenze,
giudicando che si dimostrano di eccessivo detrimento all'antica
disciplina delle Chiese Greche, quantunque altrove, venendo meno
l'autorit della Sede Apostolica, vengano ritenute di nessuna
importanza, e comandiamo che non abbiano alcun effetto in futuro
e che ad esse non si dia esecuzione, ma in tutto il territorio
del Patriarcato Antiocheno sia conservata la lodevole
consuetudine derivata dagli antenati di astenersi ogni Mercoled
e venerd dell'anno dal consumare pesce, come viene
scrupolosamente osservato anche dagli altri popoli confinanti,
dello stesso Rito Greco".  assurdo asserire che si deve dare la
dispensa o piuttosto una facolt generale di dispensare perch
gli Orientali, vedendo che i Latini si nutrono di pesci in tempo
di digiuno, siano spinti facilmente non per un certo disprezzo,
ma vinti dall'umana fragilit, a mangiare pesce in giorno di
digiuno. Con questo argomento, se valesse qualcosa, prima di
tutto nascerebbe una gran confusione di Riti; poi a seguire
questa linea, ne conseguirebbe che i Latini vedendo i Greci
vivere con particolari istituzioni, che non sono permesse ai
Latini (sono anzi proibite) potrebbero chiedere la dispensa,
perch fosse lecito a loro fare quello che vedono fare i Greci,
dichiarando che essi riconoscono il Rito Latino, ma per la
fragilit della natura non lo possono pi a lungo praticare.
48. Sono queste le cose che giudicammo doversi esporre in questa
nostra Enciclica, non solo per chiarire le ragioni su cui si
fondano le risposte date al Missionario, che propose le questioni
esposte all'inizio, ma anche perch a tutti sia chiara la
benevolenza con la quale la Sede Apostolica abbraccia gli
Orientali, mentre ordina che si conservino i loro antichi Riti
che non si oppongono n alla Religione Cattolica n all'onest;
n chiede agli Scismatici, che tornano all'Unit Cattolica, di
abbandonare i loro Riti, ma solo che abiurino le eresie,
desiderando fortemente che i loro differenti popoli siano
conservati, non distrutti, e che tutti (per dire molte cose con
poche parole) siano Cattolici, non Latini.
Concludiamo infine questa nostra Lettera, impartendo la
Benedizione Apostolica a chiunque la legga.
Roma, presso Santa Maria Maggiore, 26 luglio 1755, anno
quindicesimo del Nostro Pontificato.
BENEDETTO PP. XIV


