                        LETTERA ENCICLICA
                       DEL SOMMO PONTEFICE
                        BENEDETTO PP. XIV
                         "A QUO PRIMUM"
            AL PRIMATE, AGLI ARCIVESCOVI E AI VESCOVI
                      DEL REGNO DI POLONIA
                       VENERABILI FRATELLI
                 SALUTE E APOSTOLICA BENEDIZIONE
Da quando la suprema bont di Dio si compiacque di porre le
fondamenta della nostra Santa Religione Cattolica nel Regno di
Polonia, evento che si comp verso la fine del decimo secolo,
durante il papato del nostro Predecessore Leone VIII e per opera
del sovrano Miecislao e della cristiana sua moglie Dambrowka,
secondo quanto racconta Dlugoss, autore dei vostri Annali (lib.
2, p. 94); fin da quell'epoca la pia e devota Nazione Polacca con
tanta costanza persever nell'intrapreso culto della Santa
Religione, tanto ebbe in dispregio ogni genere di sette
religiose, sebbene nessun tentativo queste tralasciassero per
introdursi in codesto Regno, per elevarsi a fede comune e per
spargervi i semi dei loro errori, delle eresie o di aberranti
opinioni; tanto pi tenacemente la costanza dei Polacchi si
oppose ai tentativi di quelle sette e offr pi luminose
testimonianze della sua fedelt.
1. Sicuramente ci  del tutto conforme al nostro proposito e da
ritenere di per s del massimo valore. Non solo infatti perdura
quella gloriosa memoria di Martiri, di Confessori, di Vergini, di
Uomini insigni per fama di santit, ai quali tocc in sorte di
nascere, di essere educati e di morire nel Regno di Polonia
(memoria che  annoverata tra i fasti della Santa Chiesa); ma
altrettanto memorabili sono i molti Concili e i Sinodi ivi
celebrati e condotti a felice conclusione, per cui con somma
gloria fu riportata vittoria sui Luterani, i quali esperirono
ogni modo ed ogni via pur di penetrare e di trovare ricetto in
codesto Regno. In verit gi allora nel grande Concilio
Petrocoviense (che fu celebrato al tempo del grande Predecessore
e Concittadino nostro Gregorio XIII, e presieduto dal presule
Lipomano, Vescovo di Verona e Nunzio Apostolico) a maggior gloria
di Dio fu soppressa la libert di coscienza che cercava adito e
dimora in quel Regno; allora infine furono raccolte in ampio
volume le Costituzioni Sinodali della provincia Gnesnense, in cui
sono trascritti tutti gli utili e sapienti provvedimenti previsti
e presi dai Vescovi polacchi affinch nei Popoli affidati al loro
governo la Religione Cristiana non fosse contaminata dalla
perfidia Giudaica, tenuto conto che la qualit dei tempi comporta
che sia i Cristiani, sia anche i Giudei convivano nelle stesse
citt e villaggi. Ci conferma con luminosa evidenza (gi lo si 
detto) quanto merito abbia la Nazione Polacca nell'aver sempre
cercato di conservare integra e protetta la Santa Religione
tramandata, tanti secoli innanzi, dai suoi Antenati.
2. Anche se molti sono i capitoli delle Costituzioni di cui test
facemmo menzione, di nessuno vi  ragione di dolerci, tranne che
dell'ultimo: al punto che siamo costretti ad esclamare con voce
di pianto: " mutato l'ottimo aspetto". E invero, sia per i fatti
che a Noi furono esposti da serie e fededegne persone, esperte di
vicende polacche, sia per le rimostranze di coloro che vivono nel
Regno e che spinti da sacro zelo fecero ricorso a Noi e a questa
Santa Sede, siamo venuti a sapere quanto cost si sia
moltiplicato il numero dei Giudei, al punto che non pochi luoghi,
citt e villaggi che, come appare dai ruderi, erano prima
opportunamente protetti da mura e che, come appare dalle antiche
Tavole o dai Regesti, erano popolati da un grande numero di
abitanti Cristiani, si trovano ora diroccati, sconci per
l'abbandono e lo squallore e tuttavia gremiti di un gran numero
di Giudei e quasi del tutto deserti di Cristiani. Abbiamo appreso
inoltre che nello stesso Regno un certo numero di Parrocchie (i
cui fedeli sono sensibilmente diminuiti e di conseguenza il
reddito di esse si  contratto) sono gi prossime ad essere
abbandonate dai loro Parroci. Inoltre, ogni traffico di utili
merci, quale quello dei liquori e anche del vino,  gestito dagli
stessi Ebrei, i quali sono ammessi ad amministrare il reddito
pubblico; per di pi essi posseggono osterie, poderi, villaggi,
beni per cui, conseguito il potere padronale, non solo fanno
lavorare senza posa, esercitando un dominio crudele e disumano, i
miseri uomini Cristiani addetti alle attivit agricole e li
costringono al trasporto di pesi immani; ma anche infliggono
pene; coloro che sono sottoposti alle staffilate, ne riportano il
corpo piagato. Come pu accadere che quegli infelici dipendano
dall'autorit dell'uomo Giudeo, quali sudditi sottomessi al cenno
e al volere del Signore? Come pu essere che nell'infliggere
queste pene si lasci loro far uso di una funzione propria del
Ministro Cristiano, al quale appartiene la facolt di punire?
Ma poich questi, per non essere allontanato dall'incarico, 
costretto ad eseguire gli ordini del padrone Giudeo, cos gli
ordini tirannici finiscono per essere rispettati.
3. Oltre alle pubbliche cariche che, come or ora dicemmo, sono
ricoperte dai Giudei (la gestione di osterie, di villaggi, di
poderi, dal governo dei quali beni tanti danni ricadono sugli
uomini Cristiani) si aggiungono altri assurdi fatti che, se
rettamente valutati, possono recare maggior danno e iattura a
coloro cui furono fatti conoscere.  una cosa assolutamente
riprovevole che gli stessi Giudei siano accolti nelle case dei
Magnati con l'incarico di amministrare sia gli affari domestici,
sia quelli economici (e ci comporta il titolo di sovrintendente
della casa), per cui trovandosi a coabitare in una stessa casa
con i Cristiani, con pervicacia impongono e ostentano sopra di
questi una sorta di dominio. Ormai, in verit, nelle citt e
nelle campagne non solo  dato vedere in ogni dove i Giudei
frammisti ai Cristiani, ma si aggiunge l'assurdo che i primi per
nulla si vergognano di tenere in cassa anche Cristiani di ambo i
sessi addetti come famiglie al loro servizio. Inoltre gli stessi
Giudei, essendo dediti all'esercizio della mercatura e dopo che
in tal modo accumularono una grande somma di danaro, con la
smodata pratica dell'usura prosciugano censo e patrimoni dei
Cristiani: e bench essi prendano a prestito danaro dagli uomini
Cristiani con pesante ed eccessivo tasso d'interesse e con la
garanzia delle loro Sinagoghe, risulta chiaro ad ogni osservatore
che quel prestito  da loro contratto per questa ragione: dopo
aver ottenuto dai Cristiani una somma di danaro e dopo averla
investita nell'attivit commerciale, non solo da essa traggono
tanto guadagno, quanto sarebbe bastevole ad estinguere il
prestito ed insieme ad accrescere, in tal modo, le proprie
ricchezze; ma nello stesso tempo quanti sono i loro creditori,
altrettanti sono considerati Patroni delle loro Sinagoghe e di loro medesimi.
4. Il famoso monaco Radulfo, sospinto una volta da eccesso di
zelo, a tal punto s'infiamm contro i Giudei che nel secolo
dodicesimo, in cui visse, percorse la Gallia e la Germania e,
predicando contro gli stessi Giudei, in quanto nemici della
nostra Santa Religione, infiamm anche i Cristiani a tal segno
che li distrussero fino allo sterminio: e questo fu il motivo per
cui i Giudei furono massacrati in gran numero. E che cosa mai si
ritiene che quel monaco farebbe o direbbe oggi se fosse tra i
vivi e se vedesse ci che accade attualmente in Polonia? A questo
eccessivo e furente zelo di Radulfo si oppose quel grande San
Bernardo, che nella sua Epistola 363, inviata al Clero e al
Popolo della Gallia Orientale, cos lasci scritto: "Non si deve
perseguitare gli Ebrei, non si deve ucciderli, ma nemmeno
cacciarli. Interrogateli circa le Divine pagine. Ho inteso la
profezia che nel Salmo si legge circa i Giudei: Dio mi pose sopra
ai miei nemici, dice la Chiesa, non perch li uccidessi, neppure
quando si dimenticano del mio Popolo. Senza dubbio le vive
scritture ci rappresentano la Passione del Signore. Perci gli
Ebrei sono dispersi in tutte le terre e, fin tanto che non
avranno espiato la giusta pena per l'immane delitto, siano
testimoni della nostra Redenzione". Poi, nella epistola 365 ad
Enrico, Arcivescovo di Magonza, cos egli scrive: "Forse che ogni
giorno la Chiesa non trionfa sui Giudei o convincendoli o
convertendoli e quindi con pi frutto che se in un sol tratto e
insieme li annientasse con la punta della spada? Forse che
vanamente  stata composta quella universale preghiera della
Chiesa che viene innalzata a favore dei perfidi Giudei, dall'alba
fino al tramonto, affinch il Dio e Signore strappi il velame dai
loro cuori, in modo che dalle loro tenebre siano condotti alla
luce della verit? Se infatti fosse vana la speranza che essi,
increduli quali sono, diverranno credenti, superfluo e vano
parrebbe pregare per essi".
5. Contro Radulfo anche l'Abate cluniacense Pietro, nello
scrivere a Ludovico Re dei Franchi, lo esort a non permettere
che si compissero eccidi di Giudei. E invero al tempo stesso lo
incit a rivolgere l'attenzione verso di loro per i loro eccessi
e a spogliarli dei loro beni, o carpiti ai Cristiani o accumulati
con l'usura, e a trasferire il loro danaro in uso e beneficio
della Santa Religione, come si pu leggere negli Annali del
Venerabile Cardinale Baronio "nell'anno di Cristo 1146".
Noi pure, non meno in questa questione che in tutte le altre,
abbiamo assunto la stessa norma di comportamento che tennero i
Romani Pontefici Nostri Predecessori. Alessandro III, minacciando
gravi pene, proib ai Cristiani di prestare servizio continuato
alle dipendenze di Giudei: "Non si offrano ai Giudei in assiduo
servizio per alcuna mercede". Il motivo di ci  esposto dallo
stesso Alessandro III con le parole che seguono: "Perch i
costumi dei Giudei e i nostri non concordano affatto; gli stessi
(ossia i Giudei) facilmente attraggono gli animi delle persone
semplici alla loro perfida superstizione con la continua
convivenza e con l'assidua familiarit"; cos si legge nel
Decretale: Ad haec, de Judaeis. Innocenzo III, dopo aver spiegato
per qual motivo i Giudei erano accolti dai Cristiani nelle loro
citt, ammonisce che il metodo e la condizione di tale
accoglienza devono essere regolati in modo che essi non ricambino
il beneficio con il maleficio. "Coloro che per misericordia sono
ammessi alla nostra familiarit, ci ripagano con quella
ricompensa che erano soliti offrire ai loro ospiti, secondo un
proverbio popolare: un sorcio in bisaccia, un serpente in grembo
e fuoco nel seno".
Lo stesso Pontefice, aggiungendo che  conveniente che i Giudei
siano asserviti ai Cristiani e non gi che questi prestino
orecchio a quelli, cos prosegue:"Che i figli di una donna libera
non siano al servizio dei figli di un'ancella, ma come servi
riprovati da Dio, in quanto tramarono crudelmente per farlo
morire, si riconoscano almeno servi di coloro che la morte di
Cristo rese liberi, e quelli servi per effetto del loro operato".
Queste parole si trovano nel suo Decretale: Etsi Judaeos. In
altri Decretali ancora: Cum sit nimis sotto lo stesso titolo De
Judaeis et Saracenis affinch i Giudei non siano assunti in
pubblici impieghi, prescrive: "Sia vietato preferire i Giudei in
pubblici uffici, poich in tale veste sono dannosi soprattutto ai Cristiani".
Anche Innocenzo IV, mentre scriveva al Santo Ludovico Re dei
Franchi che aveva intenzione di espellere i Giudei dai confini
del suo Regno, approva una tale decisione poich essi non
rispettavano affatto quelle disposizioni che erano prescritte
dalla Sede Apostolica nei loro confronti: "Noi, con tutti i
nostri sentimenti aspirando alla salute delle anime, concediamo a
Te, con l'autorit dettata dalle circostanze, la facolt di
cacciare i predetti Giudei o per opera tua o di altri,
soprattutto perch non rispettano (come ci risulta) gli Statuti
promulgati contro di essi dalla predetta Sede".
Cos si legge presso Rainaldo (Anno di Cristo 1253, n. 34).
6. Se poi si chiede quali siano quelle cose che dall'Apostolica
Sede sono proibite ai Giudei che vivono dentro le stesse citt in
cui abitano i Cristiani, diciamo che si permettono ad essi quelle
stesse facolt che oggi nel Regno di Polonia sono loro concesse e
che da noi sono esposte pi sopra. Evidentemente per acquisire
tale verit non vi sar bisogno di una vasta lettura di libri. 
sufficiente scorrere il titolo dei Decretali De Judaeis et
Saracenis, dei Romani Pontefici Nostri Predecessori Nicola IV,
Paolo IV, San Pio V, Gregorio XIII e Clemente VIII. Le
Costituzioni sono a disposizione e sono custodite nel Bollario
Romano. Voi infatti, Venerabili Fratelli, per comprendere
chiaramente tali questioni non avete neppure la necessit di
affrontare l'impegno della lettura. Vi soccorrono tutte le
prescrizioni e le decisioni prese nei Sinodi dei vostri
predecessori; poich essi certamente non omisero di inserire
nelle loro Costituzioni tutte quelle disposizioni che - per
quanto riguarda l'attuale materia - furono sancite ed ordinate
dai Romani Pontefici.
7. Tuttavia il colmo della difficolt consiste in ci che o
dilegua la memoria delle Sanzioni Sinodali, oppure viene negletta
l'esecuzione di esse. Su di voi, pertanto, Venerabili Fratelli,
incombe l'onere di rinnovarle. Ci richiede la natura del vostro
ufficio: che insistiate con solerzia nella applicazione di esse.
In questa impresa, come  bene e giusto, cominciate dagli uomini
Ecclesiastici, per i quali  doveroso mostrare agli altri la via
comportandosi rettamente, e con l'esempio far luce ad altri
ancora. Per grazia della Divina piet, a Noi giova sperare che il
buon esempio degli Ecclesiastici ricondurr sul retto sentiero i
Laici che si sono sviati. Invero, quelle disposizioni da voi
poterono essere accolte e annunciate tanto pi facilmente e
fiduciosamente in quanto (in base al contributo recato da
affidabili e capaci informatori) mi giunse notizia che n i
vostri beni n i vostri diritti sono stati da voi concessi in
appalto ai Giudei; che nessun affare intercorre con essi, n
quello di dare danaro in prestito n di riceverlo; che in breve
Voi siete del tutto liberi e immuni da ogni traffico con essi.
8. Il criterio e il metodo prescritti dai Sacri Canoni per
esigere la dovuta obbedienza dai ribelli, nei processi della
massima importanza e specialmente attuali, consistono
nell'applicare le Censure e, inoltre, nel provvedere che tra i
casi riservati siano da ascrivere anche coloro che si suppone
possano minacciare un esiziale scisma religioso. Certamente vi 
noto che il Sacro Concilio Tridentino provvide alla stabilit
della vostra giurisdizione allorch a Voi stessi attribu il
diritto d'intervento in casi riservati; n quei casi restrinse
soltanto ai pubblici delitti, ma li estese e li ampli anche ai
pi gravi ed atroci, purch non siano soltanto affari privati.
Pi volte dunque dalle Congregazioni di questa nostra alma Urbe,
in vari Decreti e in Lettere Encicliche, fu deciso e deliberato
che fra i casi pi gravi ed atroci si dovessero annoverare quelli
verso cui gli uomini sono pi proclivi e che sono il flagello, ad
un tempo, sia della disciplina Ecclesiastica sia della salute
delle Anime che sono affidate alla cura del Vescovo; come Noi
abbiamo diffusamente dimostrato nel nostro trattato De Synodo
Dioecesana (Lib. 5, cap. 5).
9. A questo fine non sopporteremo che da parte Nostra si faccia
desiderare cosa che sia d'aiuto per Voi e per risolvere le
difficolt che senza dubbio incontrerete se Voi dovrete procedere
contro quegli Ecclesiastici che si sono sottratti alla Vostra
giurisdizione. Noi al Venerabile Fratello Arcivescovo di Nicea e
cost Nostro Nunzio abbiamo assegnato gli opportuni incarichi
circa la stessa questione, perch prenda i necessari
provvedimenti nei limiti delle facolt a lui attribuite. Ad un
tempo vi promettiamo che Noi, quando si presenter l'occasione,
con ogni premura e con ogni energia non tralasceremo di trattare
questa questione anche con coloro che possono fare in modo che
dal nobile Regno Polacco siano cancellate una macchia e una
ignominia di tal natura. Inoltre voi, Venerabili Fratelli,
invocate anzitutto la protezione da Dio, che  l'artefice di ogni
bene, con la pi fervente commozione del cuore.
E ancora da Lui implorate con le vostre preci l'aiuto per Noi e
per questa apostolica Sede; e mentre vi abbracciamo con pienezza
di carit, amorevolmente impartiamo alle Vostre Fraternit e ai
Greggi affidati alle Vostre cure l'Apostolica Benedizione.
Dato da Castel Gandolfo, il giorno 14 giugno 1751, undicesimo
anno del Nostro Pontificato.
BENEDETTO PP. XIV

