                        LETTERA ENCICLICA
                       DEL SOMMO PONTEFICE
                        BENEDETTO PP. XIV
                        "MAGNO CUM ANIMI"
   AL PRIMATE, AGLI ARCIVESCOVI E VESCOVI DEL REGNO DI POLONIA
                       VENERABILE FRATELLO
                 SALUTE E APOSTOLICA BENEDIZIONE
Con grande dolore del Nostro animo siamo venuti a conoscenza che
in non poche vostre Diocesi sono nate controversie e penose
divergenze circa gli Oratori privati.
Voi avete messo ogni cura e diligenza per eliminare tali abusi,
ma siete stati delusi di non aver raggiunto lo scopo desiderato;
anzi siete incorsi nell'indignazione di molti, attirandovi cos
il biasimo e l'accusa di aver oltrepassato i limiti della severit.
Voi desiderate che da questa Santa Sede vi siano date direttive
sicure sull'uso dell'Oratorio privato, perch, una volta tolti di
mezzo gli abusi, le vostre Disposizioni, confortate dall'autorit
Pontificia, non solo siano immuni da ogni biasimo di malevoli, ma
acquistino sempre maggior peso in onore e stima.
Avremmo potuto con molta facilit soddisfare alla vostra
richiesta col suggerirvi dei libri, sia quelli che trattano la
dottrina su questa materia secondo i Decreti dei Romani
Pontefici, nostri Predecessori, sia quelli, i cui Autori, pur
trattando degli Oratori privati, non fanno menzione dei Decreti
della Santa Sede o li ignorano perch contrari alle loro tesi.
Tuttavia, siccome abbiamo per Voi un grande e particolare
affetto, per mezzo della presente nostra Lettera Enciclica, con
la maggior brevit possibile, vi mostreremo su questo argomento
le sentenze dei nostri Predecessori e la nostra.
Per verit, in tali sentenze, oltre l'obbedienza che  loro
dovuta in ragione dell'autorit da cui provengono, come da una
fonte, nulla  pi importante della materia che ne  l'oggetto e
che ora tratteremo. Ogni trattazione, per, di questo genere,
siccome riguarda i Privilegi Apostolici (l'interpretazione dei
quali, per diritto privato,  riservata ai Sommi Pontefici) deve
avere come norma l'intenzione di chi ha dato la concessione, come
di colui che pi di ogni altro ne conosce il senso. Perci
qualunque ordinamento Voi emanerete e stabilirete secondo le
norme contenute nella presente Lettera, deve essere ritenuto,
quanto all'esecuzione, come un Decreto dei Sommi Pontefici.
Per questo motivo si devono ritenere attribuite alle Vostre
Fraternit la qualifica e l'autorit di Delegati Apostolici, e
Noi, per quanto  necessario, con la presente Lettera ve le
concediamo e impartiamo a tale effetto.
1. In verit nulla ci  stato esposto di ci che riguarda le
cappelle che avete nei vostri Palazzi Episcopali per la
celebrazione della Messa da parte vostra, o di altri, o per
svolgervi qualsiasi altra sacra funzione propria della vostra
carica e dignit. Trattare di ci sarebbe per Noi cosa molto
facile se non fosse estraneo al nostro caso. Prenderemo perci in
considerazione due antichi esempi di cappelle che i Vescovi
avevano nei loro Episcopi, distinte e separate dalle Chiese
pubbliche, e nelle quali celebravano il santo Sacrificio della Messa.
Il primo esempio  quello della cappella di San Cassio, Vescovo
di Narni, di cui San Gregorio (Omelia 37 Super Evangelia)
racconta che, bench fosse gravemente malato, "fece la Messa
nell'Oratorio del suo Vescovo" per soddisfare tanto alla sua
devozione quanto a quella di coloro che venivano a trovarlo.
L'altro esempio  quello di San Giovanni Elemosinario, Vescovo di
Alessandria. Questi, come si legge nei suoi Atti scritti da
Leonzio, redarguendo coloro che, a Messa non ancora finita,
uscivano quando egli andava a celebrarla nella pubblica Chiesa,
era solito dire: "Per voi vado nella Chiesa santa, perch per me
potrei celebrare la Messa nell'Episcopio". Quest'esempio lo si
pu leggere in Tomassino (De veteri ac nova Ecclesiae disciplina,
part. 1, lib. 2, cap. 93, n. 6). Altri esempi si trovano raccolti
nell'opera intitolata De Oratoriis privatis (al cap. 6).
(Quest'opera  stata recentemente pubblicata a Roma da Giovanni
Battista Gattico, Canonico Lateranense). In quegli esempi 
dimostrato con solide prove il diritto dei Vescovi di avere nei
Palazzi Vescovili le proprie cappelle.
2. Il sacro Concilio di Trento non derog affatto a questo
diritto; solamente nella sess. 22, De observandis et evitandis in
celebratione Missae, a causa di molti e poco decorosi incidenti
che ripetutamente si verificavano, prescrisse ai Vescovi di non
permettere ai Sacerdoti, tanto Secolari che Regolari, di
celebrare la Messa "nelle case private" e fuori delle Chiese o
Oratori pubblici destinati al culto divino. Questa prescrizione
non riguarda le cappelle che sono nei Palazzi Vescovili, i quali
non possono mai passare sotto il nome di case private. Lo ha
dichiarato pi volte la Congregazione dei Venerabili Nostri
Fratelli Cardinali della Santa Romana Chiesa e Interpreti dello
stesso Concilio di Trento, in alcune Risoluzioni dello stesso
Concilio, e ha sostenuto tale dichiarazione con valide ragioni,
che Noi abbiamo riportato nel nostro Trattato De Sacrificio
Missae (sess. 2, par. 45 e ss.), edizione latina, Padova. Noi,
infatti, quando, non ancora saliti alla pi alta Dignit,
firmavamo qualche opera, ritenevamo come nostro principale vanto
di non allontanarci su nessun punto dalle sentenze del Tribunale
della Curia Romana, in quanto esse ricevono forza di autorit
soprattutto dalle dichiarazioni pontificie.
3. Di questo privilegio si poteva dire solo che, essendo limitato
alle cappelle che sono negli Episcpi, non poteva certo favorire
i Vescovi quando dimoravano fuori delle proprie abitazioni, o
quando facevano la Visita o quando erano in viaggio.
In questi casi, volendo celebrare la Messa o assistervi, erano
costretti ad andare nelle Chiese pubbliche oppure a chiedere agli
Ordinari dei luoghi il permesso di far celebrare la Messa o di
celebrarla essi stessi nell'abitazione in cui per caso dimoravano.
4. Veramente il nostro Predecessore di venerata memoria Papa
Bonifacio VIII nella sua Decretale Quoniam Episcopi, de
privilegiis, in Setto, ritenendo ingiusto che i Vescovi non
celebrassero ogni giorno la Messa senza una ragionevole causa o
che non vi assistessero, concesse loro di poter servirsi
dell'Altare portatile anche fuori della propria Diocesi: "Con la
presente Costituzione accordiamo a loro di poter avere l'Altare
portatile e su quello celebrare o far celebrare dovunque  loro
permesso di celebrare senza trasgredire un interdetto, o
ascoltare la Messa".  degno di attenzione l'avverbio "dovunque",
che, senza dubbio, comprende anche i luoghi che sono fuori della Diocesi.
5. Una particolare attenzione meritano le Risoluzioni della
sopraccitata Congregazione del Concilio. Al quesito che le fu
proposto se, cio, il Vescovo che si trova fuori della propria
Diocesi per poter usare l'Altare portatile sia tenuto a chiedere
il permesso al Vescovo locale, la Congregazione rispose che non 
tenuto. Diversamente il privilegio di Bonifacio VIII sarebbe
stato vanificato. Infatti, al tempo di quel Pontefice era in
vigore un antico diritto, che poi, come si dir pi avanti, fu
abolito dal Concilio di Trento, secondo il quale la facolt di
celebrare la Messa nelle case private la davano i Vescovi. Cos
pure quando fu proposto alla Congregazione un altro quesito se,
cio, al privilegio concesso ai Vescovi da Bonifacio VIII il
Concilio di Trento o il Decreto di Papa Paolo V, di cui pure si
parler pi avanti, avessero arrecato qualche pregiudiziale, la
Congregazione rispose che nessun valore  stato tolto a quel privilegio.
Quando, poi, tanto nel Concilio come nel sopraccitato Decreto fu
tolta ai Vescovi la facolt di dare permesso ad altri di poter
celebrare la Messa nelle case private, non furono affatto tolti
ai Vescovi quei diritti che riguardavano le loro persone e che
sono propri della loro dignit e del loro carattere. Le
Risoluzioni citate sono da Noi riportate nel nostro Trattato De
Sacrificio Missae (sez. 2, par. 42, edizione latina, Padova), e
anche nei Commentari del Cardinale Petra di buona memoria alle
Costituzioni Apostoliche (tomo 4, Super Constitutione 2 Urbani V,
n. 15 e ss.), e da Gattico nel suo recente Trattato De Oratoriis
domesticis, De usu Altaris portatilis (cap. 12, n. 1 e ss.).
6.  verissimo che nulla arreca maggior pregiudizio ai Privilegi
quanto il loro abuso. Ci  stato comprovato a sufficienza e con
verit anche nel caso del Privilegio concesso ai Vescovi
dell'Altare portatile e che rimase intatto dopo il Concilio di
Trento e il Decreto Paolino. Da certi indizi si venne a sapere
che ne abusavano alcuni Vescovi che, in Diocesi o fuori Diocesi,
si recavano nelle case dei laici e l celebravano la Messa o
permettevano che vi si celebrassero pi Messe e ci senza nessuna
urgente necessit, ma solo per ostentare il proprio Privilegio o
per soddisfare alle richieste dei laici. Quando la notizia di
questo inconveniente giunse alla Congregazione del Concilio,
questa non tralasci di frenare tale eccesso e affid agli
Arcivescovi il compito di correggere l'abuso qualora si fosse
verificato nei luoghi della loro giurisdizione. Le Risoluzioni
sono riportate nei Codici o, meglio, nei Registri di quella
Congregazione (lib. 48, Decretorum, fol. 471).
Ma siccome, nonostante tutto, la piaga si allargava, il nostro
Predecessore di felice memoria Papa Clemente XI il 15 dicembre
del 1703 pubblic il seguente Decreto, in cui, dopo aver esposto
l'inconveniente che "i Vescovi in Diocesi altrui, fuori della
propria abitazione, nelle case private dei laici fanno erigere
l'Altare e l per mezzo di uno o pi dei loro cappellani immolano
l'Ostia vivifica di Cristo", passa al rimedio: "Per eliminare
tali abusi, il Santissimo Signore Nostro notifica espressamente
ai Vescovi e ai Prelati a loro superiori, anche se insigniti di
onore cardinalizio, che n sotto pretesto di un privilegio
incorporato nel Diritto, n sotto qualunque altro titolo, in
nessun modo  lecito fuori della propria abitazione, nelle case
dei laici, anche se nella propria Diocesi e tanto meno in quella
di altri, anche se con il consenso del Diocesano, erigere
l'Altare e l celebrare il sacrosanto Sacrificio della Messa o
farlo celebrare".
7. Alla mente di questo grande Pontefice era presente questo solo
scopo: di togliere gli abusi, mai di togliere qualcosa al retto
uso del Privilegio. Certo le parole, riportate con quel loro
senso cos ampiamente restrittivo e frenante, potevano dare
occasione a qualcuno per affermare che non  lecito ai Vescovi
servirsi dell'Altare portatile quando visitano la Diocesi, o
viaggiano, o per qualunque altro motivo si trovano fuori della
propria residenza e dimorano nelle case dei laici. Quando questa
ipotesi fu esposta nelle Congregazioni che si sono tenute sotto
Innocenzo III, immediato Successore dello stesso Clemente, e
nelle quali Noi, non ancora saliti alla pi alta Dignit,
fungevamo da Segretario, si giudic opportuno che quella
Dichiarazione, pi avanti riportata, diventasse ufficiale. In
seguito fu inserita nella Lettera dello stesso Innocenzo che
inizia "Apostolici Ministerii", e che lo stesso Pontefice compil
per costituire nei Regni delle Spagne una buona organizzazione
della disciplina ecclesiastica. La stessa Lettera fu confermata
"in forma specifica" dal suo successore Benedetto XIII che volle
inserirla nell'Appendice del Concilio Romano perch fosse regola
e norma per tutti i luoghi. La stessa Dichiarazione fu inserita
fra i Decreti, tit. XV, cap. III dello stesso Concilio, al quale
anche Noi fummo invitati per interpretare i Sacri Canoni.
Riportiamo volentieri anche qui le parole della Dichiarazione:
"Dichiariamo (si tratta del Decreto di Clemente XI) che non 
lecito ai Vescovi erigere l'Altare fuori della casa della propria
residenza nelle case dei laici, e l celebrare il santo
Sacrificio della Messa o farlo celebrare. Tale proibizione non va
intesa per le case, anche dei laici, nelle quali gli stessi
Vescovi per caso, in occasione della Visita o di viaggio, sono
accolti come ospiti. E neppure quando, nei casi permessi dal
Diritto per speciale licenza della Sede Apostolica, assenti dalla
casa della propria residenza, sostano in case di altri a modo di
domicilio. In questi casi sar loro lecito erigere l'Altare per
la suddetta celebrazione come nella casa della propria ordinaria
residenza".
8. Abbiamo ritenuto ottima cosa esporvi nella nostra Lettera
Enciclica questi punti che riguardano particolarmente le Vostre
Fraternit, quanto vi  stato concesso circa le cappelle che sono
nei vostri Palazzi Episcopali e quanto vi  stato permesso di
fare nelle case altrui e fuori della vostra Diocesi. Vi abbiamo
indicato anche i motivi delle concessioni e dei Privilegi, nonch
i loro abusi e vi abbiamo aggiunto le proibizioni di abusi. E ci
affinch sappiate la differenza che c' tra le cappelle dei
vostri Palazzi Episcopali, per mezzo delle quali si intende
provvedere alla vostra spirituale consolazione e comodit come
anche al decoro della vostra dignit, e gli Oratori privati nelle
case dei laici, sia dentro come fuori della vostra Diocesi, nei
quali per la vostra comodit e consolazione vi  lecito erigere
l'Altare portatile e celebrare e far celebrare. E anche perch,
quando per caso dovete vigilare sugli abusi degli Oratori privati
nelle case dei laici, non siate soggetti alla critica che mentre
correggete le altrui mancanze nelle case di altri, tollerate gli
eccessi in casa vostra e nel vostro comportamento. Perci, prima
di passare a trattare il caso degli Oratori privati nelle case
dei laici, facciamo alcune premesse.
9. La prima  che l'uso degli Oratori privati nelle case risale a
tempi antichi.  noto che gli Apostoli celebravano i sacri
Misteri nelle case private e che tale costume fu conservato
durante le persecuzioni, come fa bene osservare Cristiano Lupo
"in suis notis ad canones Trullanos". La seconda premessa  che
anche nei secoli seguenti, dopo le persecuzioni, ci sono stati
Oratori privati nelle case dei laici. Nel Sacramentario Gallicano
(tomo 1, Musaei Italici, stampato e pubblicato da Mabillon), si
legge una "colletta" da recitarsi nella Messa che si celebrava
"in casa di chiunque". N a questo assunto mancano altre prove,
che Noi con diligenza abbiamo cercato di raccogliere nel nostro
Trattato De Sacrificio Missae (sect. 1, par. 10). Terza premessa poi
 che pi volte si  pensato di sopprimere gli Oratori privati
nelle case dei laici o, meglio, la facolt di celebrarvi la
Messa. Non diremo nulla della Novella 58 di Giustiniano, dove per
legge si proibisce di celebrare negli Oratori privati, e dove si
permette solo di pregare. Non parleremo della Novella di Leone il
Sapiente, che tolse la proibizione asserendo che gli Oratori
privati, in cui si celebravano le Messe, si erano allora
moltiplicati a tal punto che li avevano non solo i Nobili, ma
anche persone di mediocre condizione.
Circa poi i documenti pi vicini ai nostri tempi, sar
sufficiente aver indicato quelli che Noi abbiamo riportato nel
Trattato De Sacrificio Missae, nei luoghi citati.
10. Quarta premessa: bench quasi da sempre ci sia stato l'uso
degli Oratori privati nelle case dei laici, nei quali si
celebrava la Messa, tuttavia era sempre necessaria la licenza dei
Vescovi, i quali, il pi delle volte, erano molto facili a
concederla. "Disponiamo che le Messe si celebrino non dovunque,
ma nei luoghi consacrati dal Vescovo, o dove egli permetter".
Sono parole del Can. Missarum, dist. 1. Questa facilit, che per
reazione provoc, anche se inutilmente, la proibizione degli
Oratori privati, rimase in vigore nella Chiesa Orientale,
soprattutto per il fatto che nelle chiese dei Greci non c'era che
un solo Altare: per cui, quando vi si era celebrata una Messa,
non vi si poteva celebrare un'altra nello stesso giorno.
Balsamone In Commentariis ad Canones Trullanos asserisce che
senz'alcun'altra formula si considerava concessa dal Vescovo al
Sacerdote la licenza di celebrare, ogni qual volta celebrava su
tovaglie consacrate dal Vescovo.
11. L'ultima cosa che diciamo  questa: dopo varie discussioni
avute su questo argomento nel sacro Concilio di Trento (questo
Concilio fu accolto dal Regno di Polonia con grande onore e
applauso per merito del Cardinale Osio, Nunzio Commendatario,
nella grande assemblea tenuta davanti al Re Sigismondo Augusto,
come si pu vedere nella storia dello stesso Concilio scritta dal
Cardinale Pallavicino (lib. 24, cap. 13, sess. 22) nel Decreto De
observandis et evitandis in celebratione Missae fu cos stabilito
e ordinato: "Non permettano (si parla dei Vescovi) che alcun
Sacerdote Secolare o Regolare celebri questo santo Sacrificio
nelle case private, e mai fuori della Chiesa e degli Oratori
dedicati solo al culto divino e che devono essere designati e
visitati dagli stessi Ordinari". Fu aggiunta l'abolizione di
qualsiasi privilegio, esenzione e consuetudine: "Nonostante i
privilegi, le esenzioni, i titoli e le consuetudini di qualsiasi
genere". Da ci consegu che i Vescovi non hanno pi la facolt
di concedere l'uso degli Oratori privati nelle case dei laici per
celebrare la Messa. Tale licenza di celebrare la Messa negli
Oratori privati, se fosse data da loro, sarebbe in contrasto col
precetto a loro imposto dal Concilio di non permettere ci. Per
la qual cosa il sopraccitato Diritto  stato riservato alla Santa
Sede, perch le circostanze dei tempi e l'estendersi degli
Oratori privati nelle case dei laici non permetteva di abolirli
del tutto. E questo  sempre stato il pensiero del Testo
Conciliare come lo ha trasmesso la Congregazione del Concilio,
l'unica interprete del Concilio stesso. Anche il nostro
Predecessore di felice memoria Papa Paolo V lo ha approvato nella
Lettera Enciclica inviata a tutti i Vescovi. Questa Enciclica si
trova sia presso vari Autori, sia anche stampata nel nostro
Trattato De Sacrificio Missae (sect. 2, par. 42). In essa si
condanna ogni altra interpretazione delle parole del Concilio e
si parla molto dell'irriverenza verso il Sacrificio della Messa.
A fomentare detta irriverenza contribuiva non poco la troppa
facilit dei Vescovi nel concedere la licenza senza alcuna
limitazione o cautela. Infine la Lettera conclude cos: "La
facolt di dare tali licenze  stata tolta a tutti per Decreto
dello stesso Concilio ed  riservata al solo Romano Pontefice".
12. Dopo che il Diritto di concedere gli Oratori nelle case
private dei laici fu riservato alla Sede Apostolica,  difficile
dire quanta cura e diligenza sia stata usata per una sua retta
applicazione. I documenti autentici si trovano nell'Archivio
della Congregazione del Concilio, nella quale una volta, prima di
salire alla pi alta Dignit, per molti anni abbiamo avuto
l'incarico di Segretario.
Le disposizioni date per legge, come risulta dalle formule delle
Lettere in forma di Breve, si possono cos riassumere: l'Oratorio
deve essere costruito con pareti che lo separino da tutti gli
altri locali destinati a usi domestici e deve essere visitato
prima o dal Vescovo o da un altro a cui il Vescovo abbia delegato
le sue veci, per controllare se  decoroso e adatto, e se vi
manca qualcosa di necessario; ci sia un Vescovo che conceda la
licenza di celebrare la Messa e tale licenza sia valida ad
arbitrio del Vescovo; non vi si celebrino pi Messe al giorno, ma
una sola, e tale Messa sia celebrata da un Sacerdote Secolare o
Regolare, purch il Secolare sia approvato dal Vescovo e il
Regolare abbia la licenza del suo Superiore Regolare; la Messa
non si celebri nelle solennit di Pasqua di Risurrezione, di
Pentecoste, della Nativit di Nostro Signore Ges Cristo, e in
altri giorni pi solenni, tra i quali si citano i giorni
dell'Epifania, dell'Ascensione del Signore, dell'Annunciazione e
Assunzione della Beata Vergine Maria, dei Santi Apostoli Pietro e
Paolo, del Titolare della chiesa locale; sono nominate le persone
la cui presenza  necessaria perch si possa celebrare la Messa
nell'Oratorio privato e anche altre persone che, mentre si
celebra la Messa per le persone sopraccitate, possono assistervi
e soddisfare al precetto ecclesiastico; e infine tutto deve
essere fatto senza pregiudizio dei diritti parrocchiali.
13. Queste sono le norme che sono contenute nei Brevi ordinari
degli Oratori privati. Capita anche di emanare Brevi che sono
straordinari, come quando, per esempio, per giusta causa si
concede a qualcuno di poter fare celebrare una seconda Messa, o
che la stessa venga celebrata un po' prima o un po' pi tardi del
limite di tempo fissato dalle Rubriche o nei giorni esclusi, e
altre cose del genere. Quando poi di tanto in tanto nacquero
delle controversie sia circa i Brevi ordinari degli Oratori
privati, sia circa i Brevi straordinari e in genere su tutti, la
Sede Apostolica in queste occasioni non tralasci mai di
provvedervi con opportune disposizioni.
14. Nei Brevi ordinari per lo pi si concede la licenza a due
coniugi di far celebrare la Messa nell'Oratorio privato e si fa
sapere che la Messa si pu celebrare se sono presenti sia i due
coniugi, sia i loro figli, i consanguinei e i congiunti che
abitano insieme con loro nella stessa casa. Mai  nato il
problema se, quando il marito o la moglie intervengono alla
Messa, i consanguinei e i congiunti che abitano nella stessa casa
e assistono alla Messa, soddisfino al precetto Ecclesiastico nei
giorni festivi. Ci  sempre stato ritenuto come certo e coerente
alla lettera del Breve. La vera difficolt era sempre nel vedere
se, quando nessuno dei coniugi  presente, uno dei consanguinei o
dei congiunti che abitano nella stessa casa pu ordinare di far
celebrare la Messa nell'Oratorio privato; e se gli altri
consanguinei e congiunti che abitano nella stessa casa,
ascoltandola nel giorno festivo, soddisfano al precetto
Ecclesiastico di ascoltare la Messa. Su questo punto le opinioni
degli Autori erano, come il solito, diverse. Quando questa
difficolt fu proposta e discussa nella Congregazione del
Concilio il 3 dicembre 1740 nella causa che aveva per titolo
Marsicen. Oratori i, fu deciso che non si poteva celebrare la
Messa nell'Oratorio privato se non vi presenziavano coloro che
avevano ricevuto l'indulto, che  come dire il marito o la
moglie, ai quali il Breve era stato diretto, come si pu vedere
anche nelle Risoluzioni del Concilio (tomo 9 del 1740, p. 89 e segg).
15. Quando poi Ci fu fatta la relazione di questo Decreto, Noi la
confermammo il 7 gennaio 1741. Stabilimmo inoltre che nei Brevi
in cui si d la concessione a certe e determinate persone che
possono far celebrare una Messa nell'Oratorio privato e che tale
Messa  valida per i figli, consanguinei e congiunti, fosse
aggiunta la clausola: "Vogliamo che i sopraccitati figli,
consanguinei e congiunti possano, purch voi presenti, ascoltare
soltanto una Messa e mai osino farla celebrare". E perch si
potesse facilmente riconoscere quali sono le persone che hanno
l'indulto e senza le quali non si pu celebrare la Messa, n chi
la ascolta soddisfa al precetto, aggiungemmo che per persone che
hanno l'indulto si devono intendere coloro che sono nominati sul
frontespizio o nel titolo del Breve che viene loro diretto.
16. A volte nel corpo del Breve viene nominata qualche persona,
in vista della quale, se essa  presente, si concede che si possa
celebrare la Messa e che gli altri congiunti, consanguinei o
familiari, ascoltandola, soddisfino al precetto, anche se detta
persona non  affatto nominata sul frontespizio del Breve. In
questo caso, ferma restando la regola secondo la quale si pu
celebrare la Messa nell'Oratorio privato purch vi assista una
delle persone che hanno l'indulto e che sono nominate sul
frontespizio o nel titolo del Breve, Noi affermiamo che si pu
celebrare la Messa anche se non vi assiste nessuna delle persone
nominate sul frontespizio o nel titolo del Breve, purch sia
presente quella persona, alla quale nel corpo del Breve
espressamente e per nome si d la facolt di poter far celebrare
la Messa nell'Oratorio privato quando essa vi assista.
17. Con un esempio la cosa  pi chiara. Al marito e alla moglie
viene concessa la facolt che si celebri la Messa nell'Oratorio
privato, e ad essi viene indirizzato il Breve. Il marito ha la
madre vivente, ma questa non  affatto citata nel Frontespizio o
nel Titolo del Breve. Ma se nel corpo del Breve si dice che anche
la stessa madre pu far celebrare la Messa, abbia valore; ci 
sufficiente perch con la sola presenza della madre si possa
celebrare la Messa nell'Oratorio, anche se la madre non 
nominata nel Frontespizio o nel Titolo del Breve. Le cose dette
finora sono indicate nei Brevi di questo tipo; ma sar Nostra
cura perch in futuro siano espresse in modo pi appropriato e
senza alcun equivoco.
18. Nei Brevi consueti, cio ordinari, sono eccettuati, come 
stato detto, i giorni solenni, tra i quali  compreso il giorno
di Natale di Cristo Signore in cui ogni Sacerdote celebra tre
Messe. In questo caso a chi ha il Breve dell'Oratorio privato si
concede un Breve straordinario, nel quale gli si permette, in
caso di malattia, di ascoltare la Messa anche nei giorni
eccettuati. Siccome nei Brevi si parla di una sola Messa, nacque
il problema se, cio, il Sacerdote che celebrava nell'Oratorio
privato poteva celebrare tre Messe il giorno di Natale. Su questo
problema Noi, al tempo in cui eravamo Segretario del Concilio,
abbiamo scritto una particolare dissertazione e l'abbiamo
pubblicata il 13 gennaio 1725. Ebbene, il caso fu risolto dalla
Congregazione dicendo che il Sacerdote poteva celebrare le tre
Messe, come si pu vedere nel Tesoro delle Risoluzioni (tomo 3,
p. 109 e ss., e p. 116).
19. Rimane ora che si parli delle sacre Funzioni che si possono
svolgere negli Oratori che si trovano nelle case private, nei
quali  permesso celebrare non pi Messe, ma una sola, a meno che
a qualcuno non sia stata concessa la facolt di far celebrare una
seconda Messa. Per ci che riguarda il Sacramento del Battesimo,
gi nel Concilio di Vienna, sotto il Pontefice Clemente V, fu
stabilito che non si poteva conferire il Battesimo in altri
luoghi se non nelle Chiese, nelle quali si trovano le Fonti di
questo sacro Lavacro, a meno che non si presentasse il caso di
necessit o quando si trattasse dei figli di Re o di Principi,
come si pu vedere nella Clementina unica de Baptismo et eius effectu.
20. Per ci, invece, che riguarda il Sacramento della Penitenza,
gi nel Rituale Romano, parlandosi del Sacerdote che ascolta le
confessioni,  stabilito: "Ascolti le confessioni in Chiesa e non
nelle case private se non per ragionevole causa; in questo caso,
tuttavia, cerchi di farlo in un luogo decente e aperto". Il
Rituale fu confermato dal Pontefice Paolo V. E il grande
restauratore della disciplina Ecclesiastica, San Carlo Borromeo,
tanto nell'Istruzione del Sacramento della Penitenza quanto nei
Moniti ai confessori e nel suo primo Concilio di Milano non
tralasci di inculcare la norma sopraccitata, come si pu vedere
negli Atti della Chiesa di Milano, edizione della stessa citt
(part. 1, p. 11, part. 4, p. 520, p. 761 e p. 773). Nella pagina
775 poi raccomanda ai Superiori dei Regolari di far osservare
scrupolosamente tale norma. I sopraccitati confessori Regolari
addussero la facolt di ascoltare le confessioni dei fedeli in
qualunque luogo, rivendicandola dal fatto che nella Bolla del
Pontefice Clemente X Superna non si metteva alcun limite di
luogo. Lo stesso Pontefice, per, dichiar (nella predetta
Costituzione) che "ai Regolari non  stata concessa nessuna
facolt di ascoltare le Confessioni sacramentali nelle case
private; e perci non  affatto lecito ai Regolari di qualsiasi
Ordine, ecc., amministrare il Sacramento della Penitenza nelle
case private eccetto nei casi previsti dal Diritto". Il Decreto,
pubblicato a firma del Vescovo Fagnano, fu stampato in diversi
luoghi, come si pu vedere nell'Appendice al Sinodo di Foligno
che fu celebrato dal Vescovo della stessa citt Giosafat
Battistelli, di buona memoria, nel 1722.
21. Per ci che riguardala Comunione pasquale che ogni cattolico
 tenuto a fare nel tempo pasquale, dal Decreto sia del Concilio
Lateranense Omnisutriusque sexus, de poenitentiis, et
remissionibus, sia del Concilio di Trento (sess. 13, cap. 8, can.
10),  noto a tutti che questo precetto va adempiuto nella Chiesa
parrocchiale o in altra Chiesa con licenza del proprio Vescovo o
Parroco, secondo le diverse consuetudini delle Diocesi. In
seguito il nostro Predecessore di felice memoria, Papa Paolo IV,
concesse ai Frati Minori il privilegio di distribuire la sacra
Eucaristia a tutti i fedeli nelle loro Chiese, eccetto tuttavia
il giorno di Pasqua. Questo privilegio fu esteso a tutti i
Regolari dall'altro Predecessore di santa memoria Papa Pio V "per
communicationem", come si dice.
22. Ma siccome, secondo una precedente Costituzione di Eugenio
IV, il tempo pasquale, in cui si deve compiere il precetto della
Comunione, va dalla domenica delle Palme alla Domenica in Albis,
nacque il dubbio se fosse lecito ai Regolari distribuire
l'Eucaristia ai fedeli nelle loro Chiese entro il termine dei
giorni prescritti. Il dubbio fu risolto dicendo che il giorno di
Pasqua non si poteva distribuire la Comunione a nessuno, nemmeno
a coloro che durante la Settimana Santa avessero soddisfatto al
precetto pasquale nella propria Chiesa parrocchiale e che i
Regolari potevano bens comunicare i fedeli nelle loro Chiese
negli altri giorni del tempo pasquale, ma a condizione che i
fedeli comunicati sapessero di non essere esentati per questo dal
precetto di ricevere la Comunione pasquale nella propria Chiesa
parrocchiale. I pi importanti Decreti della Congregazione del
Concilio si trovano in "quibusdam causis, Senonensi videlicet,
Burdegalensi et Mechliniensi" e da Noi riportati nel nostro
Trattato De Synodo Dioecesana (lib. 7, cap. 42, n. 3).
23. Fuori della Comunione pasquale, nel sacro Concilio di Trento
(sess. 22, cap. 6 De Sacrificio Missae) si leggono le seguenti
parole: "Il sacrosanto Sinodo desidera che i fedeli che assistono
alle singole Messe, si comunichino non solo spiritualmente, ma
anche ricevendo l'Eucaristia sacramentale, per ricevere un frutto
pi abbondante di questo santissimo Sacrificio".
Da queste parole alcuni dedussero la conseguenza certa e chiara
che negli Oratori privati, quando c' la facolt di celebrarvi la
Messa, si pu anche distribuire l'Eucaristia a coloro che
assistono alla Messa, senza che ci sia bisogno di un particolare
indulto. Su questo punto Noi nella nostra Institut. (n. 34. par.
3) abbiamo trattato varie questioni, tra le quali quelle che
abbiamo pubblicato in lingua italiana quando risiedevamo a
Bologna come Arcivescovo di quella Chiesa, e che poi, tradotte in
latino, furono stampate.
In esse abbiamo riportato l'opinione sopra esposta, ma ne abbiamo
aggiunta un'altra secondo la quale si richiede la licenza del
Vescovo perch chi ha in casa l'Oratorio privato possa
comunicarsi mentre vi assiste alla Messa. Questa opinione ci 
sembrata coerente sia al buon ordine delle cose, sia alla
consuetudine o prassi di Roma. Perci ordinammo che non potessero
ricevere la Comunione nell'Oratorio privato coloro che vi
assistevano alla Messa, celebrata sia da un Sacerdote Secolare
che Regolare, senza aver prima ottenuto la licenza da Noi o dal
nostro Vicario Generale.
24. N al presente c' in Noi la volont o un motivo per
allontanarci da questa norma. Quando, da alcuni anni  nata in
Italia la famosa controversia sulla Comunione da distribuirsi a
coloro che la richiedono mentre assistono alla Messa, Noi abbiamo
riferito le parole del Concilio di Trento; abbiamo lodato lo zelo
di coloro che nella Messa ricevono la Comunione; abbiamo anche
spronato i Pastori della Chiesa a non privare del cibo
eucaristico coloro che ne hanno fame; abbiamo anche riscontrato
che ci possono essere delle circostanze in cui a motivo di tempo
o di luogo la prudenza dei Vescovi potrebbe suggerire
l'opportunit di non distribuire la santa Eucaristia nemmeno a
quelli che sono presenti alla Messa, tanto pi che nell'attuale
disciplina c' piena libert di riceverla in altri luoghi e in
altri tempi. Tuttavia ordinammo che si doveva prestare la debita
obbedienza al precetto del proprio Superiore. Chi si rifiutava,
dimostrava con ci chiaramente di avere un animo poco disposto e
preparato a ricevere il Sacramento dell'Altare, come si pu
vedere nella nostra Lettera Certiores effecti (nel nostro
Bollario, tomo 1, n. 64).
25. Queste sono, Venerabili Fratelli, le cose che abbiamo creduto
opportuno esporvi in questa Enciclica. Da qui potrete ben capire
come, leggendo e consultando le Lettere Apostoliche sulle
concessioni degli Oratori, i Decreti dei nostri Predecessori, le
Risoluzioni di queste Congregazioni, che sono ora state da Noi
confermate, non c' pi posto per liti e controversie. Ma Noi
pensiamo che ci risponderete: Tutto bene. Rimane per il fatto
che i decreti ordinati non si osservano affatto. Non vi
dispiaccia se vi replichiamo che tale inosservanza dipende da una
superficiale lettura e riflessione dei Brevi o dall'ignoranza dei
Decreti e delle Risoluzioni pontificie. Noi non ne abbiamo colpa,
soprattutto perch, pur coll'et avanzata e oppressi come siamo
da cure difficilissime, quello che c' da sapere su questo
argomento, non ci siamo rifiutati di manifestarlo.
26. Se Voi nei vostri Sinodi, e negli Editti che pubblicate per
il buon governo delle vostre Diocesi, avrete premura di inculcare
l'osservanza dei Decreti pontifici e delle Risoluzioni sopra
indicate, ne verr un duplice bene: di tenere viva in Voi la loro
memoria e di dissipare l'ignoranza negli altri o di renderla
inescusabile se crassa e supina. Tale comportamento e norma
tennero (e tengono tuttora) i nostri Vescovi d'Italia, che o
inserirono nei loro Sinodi la Somma dei Decreti pontifici emanati
sugli Oratori privati, o li aggiunsero per esteso nell'Appendice
agli stessi Sinodi, come si pu vedere nel Sinodo tenuto a Rimini
dal Cardinale De Vio, di buona memoria, nel 1724, e nell'altro
celebrato dal Cardinale Pignatelli, di buona memoria, Arcivescovo
di Napoli, nel 1726, e in quello tenuto dal venerabile nostro
Fratello Cardinale Annibale Albano, allora Vescovo di Sabina, nel
1736, e in molti altri.
27. Noi non siamo nel numero di coloro i quali sono convinti che
tutti gli inconvenienti e scandali che avvengono ai nostri tempi,
non accadevano nei tempi passati. Siamo certi che quello che
accade oggi accadeva anche in altri tempi. Ma per non
allontanarci troppo dall'argomento, diremo che se oggi le leggi
riguardanti gli Oratori privati sono trasgredite dai Sacerdoti
per la protezione dei Principi secolari a cui si appoggiano, e ai
quali servono da cappellani, ci accadeva anche nel sec. IX.
Infatti Sant'Agobardo, allora arcivescovo di Lione, nel suo
Trattato De Privilegio et jure Sacerdoti i, cap. 11, si lamenta
delle stesse cose. Tuttavia non per questo dovete perdere la
vostra costanza sacerdotale e il vostro coraggio. La Polonia 
una Nazione pia e religiosa. Se accadesse qualche abuso negli
Oratori privati, commesso o introdotto nella casa di un Principe,
glielo si faccia presente, adducendo ragioni e dimostrando che
per abusi si perde il privilegio. C' da sperare che cos egli
tolga la sua protezione al cappellano disobbediente. E se
avvenisse di non ottenere nessun risultato per questa via, avete
sempre a vostra disposizione le armi spirituali che potete usare
contro il cappellano. Probabilmente se si fosse agito cos appena
si  avuta conoscenza dell'inconveniente, con la pace di tutti
diremo che le cose non sarebbero arrivate al punto in cui sono
ora, come risulta dai ricorsi a Noi fatti, che ci hanno indotto a
scrivere questa nostra Lettera Enciclica.
28. Prevediamo che Voi forse direte che gl'inconvenienti vengono
dai Privilegiati e dagli Esenti, cio dai Regolari, a proposito
dei quali sono insinuate parecchie cose nel citato ricorso fatto
a questa Santa Sede. E Noi vi rispondiamo che non ci sono n
privilegi n esenzioni che possano impedire di sterminare gli abusi.
29. I Regolari hanno senza dubbio il privilegio dell'Altare
portatile e di celebrarvi la Messa ovunque si trovano, senza
alcuna licenza del Vescovo, come si pu vedere nella Decretale di
Onorio III (cap. In his, de privilegiis). A causa di questo
privilegio succedeva che potevano celebrare la Messa anche nelle
case dei laici, sia sull'Altare portatile, sia sull'Altare fisso,
anche se il laico non aveva il privilegio dell'Oratorio privato.
E ci per il motivo che il privilegio del celebrante aveva vigore
bench il luogo della celebrazione non fosse privilegiato. Il
sacro Concilio di Trento (sess. 22, Decreto De observandis et
evitandis in celebratione Missae), aveva ordinato ai Vescovi di
non permettere che si celebrassero Messe nelle case dei privati
"n dai Secolari n dai Regolari qualsiasi" e aveva dato loro la
facolt di procedere contro i refrattari. Aveva anche abolito
tutti i privilegi, esenzioni e consuetudini in contrario, di
qualunque genere fossero: "nonostante i privilegi, esenzioni,
appellazioni e consuetudini di qualsiasi genere". Da qui
necessariamente consegue che il sacro Concilio di Trento ha
derogato tanto ai precedenti privilegi dell'Altare portatile
quanto alla facolt di celebrare la Messa nelle case dei privati
senza licenza del Vescovo, e che inoltre il Vescovo, come
Delegato della Sede Apostolica, pu procedere contro i
disobbedienti anche se esenti, e che, infine, non esiste
privilegio o esenzione che si opponga e impedisca di togliere gli abusi.
30. Nulla vale l'osservazione avanzata da alcuni che, cio, il
Concilio non ha derogato al privilegio di cui si tratta per il
fatto che il privilegio  stato incluso "in corpore Juris". Il
sacro Concilio di Trento, infatti, fu solito derogare anche a
quei privilegi che sono stati inclusi "in corpore Juris" senza
farne espressa menzione, ma semplicemente determinando qualcosa
di contrario con l'applicazione della deroga generale ai
privilegi in contrasto, come dimostra ampiamente il celebre
Presule Fagnano (in cap. Nonnulli, n. 42 e ss., tit. De Rescriptis).
31. Se per caso qualcuno obiettasse che spesso la Sede Apostolica
ha concesso e anche adesso, dopo il Concilio di Trento, concede
l'uso dell'Altare portatile, deve essere noto alle Vostre
Fraternit che tale privilegio si concede in quei luoghi dove non
ci sono Chiese o, se ci sono, la potenza degli eretici  tale che
i cattolici non possono radunarsi per ascoltare la Messa senza
grave pericolo. Insomma, in altre parole, si provvede a una
necessit; cosa completamente diversa, come ben vedete, dal caso
in questione.
32. Leggete il privilegio che il Nostro Predecessore Gregorio
XIII ha concesso nel 1580 ai Frati dell'Ordine dei Predicatori
della Provincia di Polonia, e che  stato inserito nel Bollario
di quella Famiglia Religiosa (tomo 7, p. 192):
"In alcune citt, villaggi e luoghi della Provincia di Polonia la
potenza e l'empiet degli eretici sono cos grandi che opprimono
impunemente i cattolici, e non  lecito ai cattolici ascoltare in
sicurezza la Messa nelle Chiese, di cui c' scarsit da codeste
parti. Noi, favorevoli su questo punto alle Tue preghiere,
acconsentiamo a Te, attualmente Superiore Provinciale della
Provincia di Polonia dell'Ordine dei Frati Predicatori, di poter
concedere ai sopraccitati Professori la licenza e la facolt di
avere Altari portatili con debita riverenza e onore, sopra i
quali, nelle case dei Nobili e degli abitanti delle citt, dei
villaggi e dei luoghi della detta Provincia dove mancano Chiese e
dove la potenza e l'empiet degli eretici  tale che usano
impunemente la violenza, possano essi in luoghi adatti e decorosi
celebrare le Messe, ma solo in caso di necessit, cos da essere
esenti da colpa: questo Noi concediamo con l'Autorit Apostolica
a tenore della presente Lettera e per grazia speciale".
33. Leggete anche il sopraccitato Decreto di Clemente XI, che per
vostra comodit trasmettiamo qui allegato, anche se sappiamo che
quando fu steso, oltre a essere pubblicato a Roma, fu inviato
agli Ordinari tanto dentro quanto fuori dell'Italia. Da questo
Decreto, che se non ci fosse Noi stessi guarderemmo con sospetto
ci che dovremmo sostenere con le nostre ragioni e considerazioni
(e sarebbe semplice farlo, per Noi, che abbiamo dappertutto a
disposizione le sentenze dei pi ragguardevoli Autori tra gli
esperti del Diritto) da questo Decreto - dunque - potrete
conoscere chiaramente se i privilegi dell'Altare portatile
concessi ai Regolari sussistono ancora o no, e se il Concilio di
Trento vi ha derogato. Saprete se  permesso ai Regolari
celebrare la Messa in qualunque Oratorio privato quando  gi
stata celebrata una Messa, e per una seconda Messa non c' un
particolare indulto. Saprete se nei predetti Oratori privati 
lecito celebrare la Messa prima dell'aurora o nel pomeriggio, e
se la possono celebrare nei giorni che sono esclusi nell'Indulto.
Saprete infine se, nonostante l'esenzione, avete il potere di
procedere contro i trasgressori. Bench non ce ne sia affatto
bisogno, Noi ora confermiamo il Decreto e affidiamo alle vostre
Fraternit il compito di vigilare sulla sua retta osservanza, non
essendo degno di lode il ricorso alla Sede Apostolica per esporre
gli inconvenienti se prima non si sono presi quei rimedi che
dalla stessa Sede Apostolica sono stati dati contro tali inconvenienti.
34. Nel ricorso a Noi inoltrato, si fa anche menzione di un altro
inconveniente che, cio, i Regolari esorcizzano senza licenza. Ma
non si dice se da Voi o nei vostri Sinodi o nei vostri Editti 
stato stabilito che nessun Sacerdote, n Secolare n Regolare,
osi esorcizzare sia nella propria Chiesa sia in quella di altri,
sia dentro che fuori del convento, se prima non sia stato da Voi
approvato e senza aver prima ottenuto da Voi la licenza. Questo 
quello che deve avere il sopravvento e che dai Vescovi deve
essere garantito, come si pu vedere presso Clericato (De
Sacramento Ordinis, decis. 19, n. 42), dove cita i Sinodi Episcopali.
Se nondimeno, dopo che Voi avrete preso opportuni provvedimenti,
per quanto dipende da Voi, su questa materia e su quella degli
Oratori privati, i vostri ordini saranno violati e neglette le
pene da Voi imposte e inflitte, senza dubbio Noi non mancheremo
al nostro ufficio, deponendo a vostro favore tutta la Nostra
autorit. Perch quello che pi ci preme  che i diritti dei
Vescovi, che sono nostri Fratelli, siano tutelati.
Intanto alle Vostre Fraternit e ai Popoli affidati alle Vostre
cure con grande affetto impartiamo la Benedizione Apostolica.
Dato da Castel Gandolfo, il 2 giugno 1751, anno undecimo del
Nostro Pontificato.
BENEDETTO PP. XIV.                              
                             DECRETO
                       DI CLEMENTE PP. XI
                        DI FELICE MEMORIA
            SULLA CELEBRAZIONE NEGLI ORATORI PRIVATI
                   EMANATO IL 15 DICEMBRE 1703
Alcuni Vescovi e molti Regolari, con il pretesto dei privilegi,
pensano che sia loro lecito ci che invece  proibito. I Vescovi,
infatti, anche in Diocesi di altri, fuori della casa della
propria residenza, fanno erigere nelle case dei laici l'Altare,
dove uno o pi dei loro cappellani immolano la vivifica Ostia di
Cristo. I Regolari, poi, in alcuni Oratori che la Sede Apostolica
suole concedere di quando in quando per legittimi motivi ai
Principi o ad altri Nobili, osano celebrare una o pi Messe di
quante  stato loro permesso, o senza la presenza delle persone
in vista delle quali  stata data la concessione, o fuori delle
ore stabilite e nel pomeriggio o anche in quei giorni in cui, per
Costituzioni diocesane o anche per Decreti della sacra
Congregazione del Concilio,  proibito celebrare, o anche nei
giorni che sono esclusi negli Indulti Apostolici dalla
celebrazione. N hanno paura di usare l'Altare portatile in
dispregio delle sacre sanzioni e con irriverenza verso il santo Sacrificio.
Perci al fine di eliminare gli abusi e di rinnovare la riverenza
al tremendo Mistero, il Santissimo Signore Nostro, con il voto
dei Cardinali della Santa Romana Chiesa Interpreti del Concilio
di Trento, aderendo alle dichiarazioni altre volte emanate su
questo argomento, dichiara: ai Vescovi e ai Prelati a loro
superiori, anche se insigniti della dignit cardinalizia, non 
lecito n sotto pretesto del privilegio incluso nel corpo del
Diritto, n a nessun altro titolo, erigere l'Altare e celebrarvi
il sacrosanto Sacrificio della Messa o farlo celebrare fuori
della casa della propria residenza, nelle case dei laici anche
nella propria Diocesi, e tanto meno nella Diocesi di altri anche
esibendo il consenso del Vescovo diocesano.
Allo stesso modo negli Oratori privati concessi dalla Santa Sede
non  lecito ai Regolari di qualsiasi Ordine, Istituto e
Congregazione, anche della Compagnia di Ges, o anche di
qualunque Ordine Militare, anche di San Giovanni Gerosolimitano,
o a qualsiasi altro sacerdote anche se Vescovo, celebrare nei
giorni di Pasqua, Pentecoste e Natale del Signore e nelle altre
feste pi solenni dell'anno o nei giorni esclusi nell'Indulto.
Negli altri giorni, invece, non  lecito a nessun Sacerdote anche
se Vescovo celebrare nei sopra detti Oratori se vi  gi stata
celebrata l'unica Messa concessa nell'Indulto. Su tutto questo 
tenuto a indagare e a informarsi con esattezza chi intende
celebrare. E quell'unica Messa non si pu celebrare nemmeno nei
casi permessi al pomeriggio. In tutti i casi si deve raccomandare
e dichiarare che tutti coloro che assistono a dette Messe non
soddisfano al precetto della Chiesa.
Quanto poi all'Altare portatile, sempre aderendo alle sopraddette
dichiarazioni, il Decreto stabilisce che le licenze o i privilegi
concessi ad alcuni Regolari nel cap. In his, de privil., e
concessi da alcuni Pontefici ad altri Regolari di usare il detto
Altare portatile e di celebrarvi senza licenza degli Ordinari nei
luoghi dove dimorano, sono stati tutti revocati dallo stesso
Concilio di Trento. Perci si proibisce ai detti Regolari di
servirsi di quegli Altari e, secondo il tenore del presente
Decreto, si ordina ai Vescovi e agli altri Ordinari dei luoghi,
in qualit di Delegati della Sede Apostolica, di procedere contro
tutti i trasgressori, anche se Regolari, con pene prescritte
dallo stesso sacro Concilio nel detto Decreto sess. 22, cap.
unico, fino alle Censure "latae sententiae". Questo Decreto d
loro anche la facolt di procedere come se la detta facolt fosse
stata concessa in modo speciale dalla Santa Sede. Cos Sua
Santit dichiara e comanda di osservare.

