                        LETTERA ENCICLICA
                       DEL SOMMO PONTEFICE
                        BENEDETTO PP. XIV
                      "ELAPSO PROXIME ANNO"
                AGLI INQUISITORI DEL SANT'OFFIZIO
               DELEGATI CONTRO LA PERVERSA ERESIA
                         DILETTO FIGLIO
                 SALUTE E APOSTOLICA BENEDIZIONE
In data 15 marzo dello scorso anno 1750, fu da Noi pubblicata una
Costituzione che incomincia Officii nostri sopra l'immunit
locale delle Chiese.
In essa, inerendo alle Costituzioni dei Nostri Predecessori
Gregorio XIV, Benedetto XIII e Clemente XII, dopo aver eliminati
alcuni cavilli ed alcuni sotterfugi con i quali se ne impediva
l'esecuzione, dichiarammo che - rifugiandosi qualche reo di
delitto eccettuato in luogo immune - ne dovesse essere estratto
ogni volta in cui vi fossero indizi sufficienti alla tortura
comprovanti il delitto. Dichiarammo altres che l'estrazione non
si dovesse fare che con l'autorizzazione del Vescovo e con
l'intervento di persona Ecclesiastica da designarsi da lui
stesso; e che facendosi la consegna alla Curia secolare le si
intimassero le censure previste qualora l'Estratto non fosse
restituito alla Chiesa, ogni volta che nel prosieguo della causa
fossero rimossi gl'indizi che erano contro di lui. E poich i
suddetti Nostri Predecessori avevano stabilito che l'estrazione
dal luogo immune potesse essere effettuata soltanto dai Vescovi o
da Prelati superiori ad essi, esclusi gl'inferiori, bench
Ordinari e bench nullius Dioecesis ed aventi territorio
separato, nel qual caso l'estrazione si devolvesse al Vescovo
viciniore, Noi pure nella citata Nostra Costituzione stabilimmo
nello stesso modo.
1. Come ben sapete, il delitto dell'Eresia  delitto eccettuato,
ed il reo non gode dell'asilo nella Chiesa, anche ai sensi della
Costituzione di Gregorio XIV che regola l'immunit locale. Poich
nella Congregazione della Santa Inquisizione tenuta, come al
solito davanti a Noi, nella Feria quinta il 28 gennaio del
corrente 1751,  stato sollevato il dubbio come dovesse
praticarsi, ed in qual modo dovesse effettuarsi l'estrazione di
un reo d'Eresia dalla Chiesa in cui si fosse rifugiato o per non
essere imprigionato, o per essere fuggito dopo l'arresto, oppure
condannato alla galera o ad opus o punito con altra pena
detentiva, riservammo a Noi, che nell'anno precedente avevamo
emanato la predetta Costituzione, di pronunciarci in materia.
Questa  la Nostra risoluzione.
2. O si tratta di delitto di Eresia, che  la principale materia
di competenza del Tribunale del Sant'Offizio; o si tratta di
altri delitti eccettuati che non godono d'immunit; oppure di
altri delitti non eccettuati che godono d'immunit ma che
appartengono al Tribunale, essendo stati commessi da qualcuno
che, essendo sottoposto alla sua giurisdizione, deve essere
giudicato dallo stesso.
3. Se si tratta di delitto d'Eresia, essendo gi stato
determinato dal Nostro Predecessore Giovanni XXI, detto XXII,
nella sua Costituzione che comincia Ex parte vestra (nel Bollario
Romano al tomo 1) che gli Eretici, o sospetti d'Eresia, e che gli
Ebrei convertiti alla Fede Cattolica e che successivamente cadono
in apostasia, se si rifugiano nelle Chiese ne siano
immediatamente estratti dall'Inquisitore, non intendiamo derogare
alla predetta Costituzione. Anzi, ne prescriviamo l'osservanza,
ma con la seguente aggiunta: facendosi l'estrazione dalla Chiesa,
non si trascuri di effettuarla con il dovuto rispetto alla Casa
di Dio; e giacch non  in alcun modo praticabile che prima
dell'estrazione si comunichino al Vescovo gl'indizi che si hanno
contro il reo, poich lo vieta la legge del Segreto; e giacch,
quand'anche ci potesse farsi, sarebbe inutile dato che il Santo
Tribunale non procede alla cattura se non dispone di una
attendibile prova del delitto, non si trascuri per - o prima o
dopo la cattura - di darne comunicazione al Vescovo e per il
dovuto ossequio alla Dignit e per adempiere come si pu a quanto
stabilito nelle Costituzioni di Gregorio, Benedetto, Clemente e
Nostra. Ci viene ordinato anche da Noi, essendosi proposto il
caso nella Congregazione del Sant'Offizio tenuta davanti al
Nostro Predecessore Urbano VIII nella Feria quinta, il 10 giugno
1638, ed essendosi disputato il seguente dubbio: "An Reus de
haeresi inquisitus, confugiens ad Ecclesiam, debeat extrahi ab
Episcopo vel Inquisitore", il Pontefice "Auditis votis respondit:
Reum posse extrahi ab Inquisitore, certiorato, ante, vel post, Ordinario".
4. Trattandosi poi di altri delitti eccettuati, ma che non sono
d'Eresia, ancorch appartengano alla giurisdizione del Sacro
Tribunale o per essere stati commessi da qualcuno ad esso
sottoposto, o per altro capo d'imputazione, dichiariamo che i rei
dei casi non eccettuati debbano godere dell'immunit, e che per i
rei dei casi eccettuati, quando non sono rei di Eresia, dovendosi
estrarli dalla Chiesa, si osservi puntualmente quanto stabilito
nella Nostra Costituzione e nelle altre precedenti: si
comunichino al Vescovo gl'indizi sufficienti alla tortura, non
ostando qui la legge del Segreto; non si compia l'estrazione se
non con l'autorizzazione del Vescovo e con l'intervento di
persona Ecclesiastica da designarsi dallo stesso, e nel rispetto
di tutto quanto  prescritto nelle predette Costituzioni.
5. Quanto si  detto finora deve essere praticato anche nei
confronti di coloro che fuggono dalle carceri, o dalle galere, o
dal luogo della loro relegazione e che si rifugiano in qualche
Chiesa o luogo immune, in quanto, se sono rei o condannati per il
delitto d'Eresia, l'estrazione dovr essere effettuata
dall'Inquisitore dandosene notizia, prima o poi, al Vescovo. Se
si tratta di rei o condannati per altro delitto eccettuato, e non
per quello d'Eresia, o per altro delitto non eccettuato: quanto
ai primi si faccia l'estrazione con l'autorizzazione del Vescovo
e con l'intervento di persona Ecclesiastica da designarsi dallo
stesso; quanto ai secondi, si lascino nell'Asilo a cui sono
ricorsi, ancorch siano scappati dalle galere con le catene,
purch non siano ricercati dai Ministri di dette galere o da
altri Ministri di giustizia, quando il Vescovo non abbia dalla
Sede Apostolica l'indulto di poter estrarre dalle Chiese i
fuggiti dalle galere. In questo caso si pu ricorrere a lui per
riavere nelle mani il fuggitivo e si pu anche ricorrere alla
Sede Apostolica quando il Vescovo non abbia il predetto indulto,
in quanto la Santa Sede non rifiuta in casi particolari di dare
ai Vescovi, quando il delitto lo richieda, l'autorit di estrarre
dalle Chiese i fuggitivi dalle carceri e dalle galere, bench rei
di delitto non eccettuato. Ci  quanto dovevamo significare
agl'Inquisitori, e frattanto impartiamo a ciascuno di loro
l'Apostolica Benedizione.
Dato a Roma, presso Santa Maria Maggiore, il 20 febbraio 1751,
undicesimo anno del Nostro Pontificato.
BENEDETTO PP. XIV
