                        LETTERA ENCICLICA
                       DEL SOMMO PONTEFICE
                        BENEDETTO PP. XIV
                       "PRODIIT JAMDUDUM"
                   AGLI ARCIVESCOVI E VESCOVI
                DELLO STATO TEMPORALE PONTIFICIO
                       VENERABILE FRATELLO
                 SALUTE E APOSTOLICA BENEDIZIONE
In data 1 gennaio 1748 spedimmo una Lettera Enciclica a tutti gli
Arcivescovi e Vescovi del Nostro Stato temporale Pontificio per
porre il dovuto riparo a tre gravissimi inconvenienti che
purtroppo accadevano nel tempo del Carnevale. Il primo era che
nell'ultima notte di Carnevale le veglie, i balli e i giochi si
inoltravano tanto che s'intaccava il principio del primo giorno
di Quaresima. In tal modo accadeva talvolta di vedere che dal
ballo, dal gioco e dalla veglia le persone partivano per andare
direttamente, bench senza maschera al volto e tuttavia con gli
abiti con i quali si erano mascherati, alla Chiesa per assistere
alla Messa, prendere le Ceneri, portandosi poscia a casa e
dormendo nel proprio letto per lo meno tutta la mattina del primo
giorno di Quaresima. Il secondo inconveniente era che in alcuni
luoghi dello Stato temporale Pontificio si permetteva l'uso della
maschera anche nei giorni di venerd e negli altri festivi di
precetto. Il terzo inconveniente era che in alcuni luoghi dello
stesso Stato ed anche dopo il pranzo, nel tempo dei Vespri e
della Dottrina Cristiana, si permetteva ai saltimbanchi di fare
il loro mestiere nelle piazze e nelle pubbliche contrade.
Indicammo i dovuti ripari ai predetti scandali nell'accennata
Lettera ( la XLV nel tomo 2 del Nostro Bollario), e quanto in
essa fu ordinato viene anche oggi da Noi pienamente confermato,
affidandone l'osservanza ai Cardinali Legati, ai Governatori
dello Stato e ad ogni Vescovo nella propria Diocesi.
1. Questo per non  il solo motivo per il quale abbiamo ritenuto
doveroso spedire la presente Enciclica alle Vostre Fraternit. Se
ne aggiunge un altro che riguarda l'anno corrente, cio il
Carnevale di questo 1751, nel cui ultimo giorno cade la Vigilia
con digiuno di San Mattia Apostolo. Affinch ogni Vescovo del
Nostro Stato sia pienamente informato, aggiungeremo quanto segue,
dando notizia di quanto  avvenuto successivamente a questo proposito.
2. Prima che incominciasse l'anno corrente 1751, da varie parti,
anche dalle pi lontane localit dell'Italia, ci sono arrivate
Lettere di vari Vescovi e Prelati che - considerando che in
quest'anno la vigilia di San Mattia cadeva con il digiuno
dell'ultimo giorno di Carnevale - dopo avere esposto che
sarebbero stati inevitabili, pubblici e forse anche comuni gli
scandali della violazione del digiuno, dato che purtroppo la
baldanza carnevalesca non ha alcun ritegno, specialmente
nell'ultimo giorno e nella notte dell'ultimo giorno del
Carnevale, proponevano un correttivo: cio trasportare quest'anno
la vigilia di San Mattia, anticipandola al sabato precedente,
ultimo giorno della settimana di Sessagesima. Essi corredavano
questo suggerimento con l'opinione di alcuni autori, che
insegnano che il Vescovo, con la propria ordinaria autorit in
Diocesi, concorrendovi una grave e legittima causa, possa
trasportare da un giorno all'altro i digiuni ed anche le feste di
precetto; individualmente, con la propria autorit vescovile, nel
timore di scandali e della pubblica violazione del precetto del
digiuno, cadendo la vigilia di San Mattia nell'ultimo giorno di
Carnevale, possa trasportarla al sabato precedente.
3. Non credemmo di dover trascurare la suddetta richiesta e di
ignorarla, lasciando all'acqua libero corso, senza mettervi
riparo. Noi, essendo pienamente persuasi - per la notizia che
abbiamo delle intemperanze carnevalesche - che lasciando le cose
come sono e non pensando a qualche temperamento il digiuno
prescritto nella vigilia di San Mattia sarebbe stato negletto e
forse anche pubblicamente; tenuto conto che volendo castigare i
delinquenti non sarebbe caduto il castigo che sopra pochi
miserabili, restandone immuni le persone potenti, o perch vi
sar modo di fare che le loro mancanze non arrivino alle orecchie
dei Superiori, o perch pur giungendo i fatti a loro conoscenza
la prudenza della carne non suggerir loro di adottare
provvedimenti per simili cose e guastare i buoni rapporti, tanto
necessari per il buon governo con le persone potenti del secolo,
rispondemmo come segue.
4. Primo, non essere timore inutile ma ben fondato che il digiuno
- cadendo quest'anno con la vigilia di San Mattia nell'ultimo
giorno di Carnevale - sar trascurato e negletto.
5. Secondo, non essere cosa nuova che, concorrendo una legittima
causa, si trasportino la vigilia e il digiuno a qualche altro
giorno antecedente. Ci si vede nella vigilia della festa di San
Giovanni Battista: cadendo tale vigilia nel gioved del Corpus
Domini, il digiuno si anticipa al mercoled precedente, giusta la
Costituzione 232 Cum evenire del Pontefice Urbano VIII, senza che
in detto mercoled si faccia alcuna menzione della vigilia
nell'Officio o nella Messa, giusta il decreto della Congregazione
dei Riti approvato dalla santa memoria di Clemente XI, che  il
nono nel suo Bollario fra i decreti di detta Congregazione. Ci
pure si vede nella festa solenne di qualche Santo principale
Protettore della Citt o della Diocesi; infatti, se nel giorno
della festa cade qualche digiuno, questo si anticipa al giorno
precedente, come ben osserva il Cardinale Gaetano nella sua Summa
(voce Jejunium. Quoad tertium, De rationabili), e cos pure il
Sanchez (libro 5, Consilior, cap. I, dub. 5, n. 27), e il Leandro
(Oper. Moral., p. 3, tratt. 5, dis. 10, quest. 39).
6. Non parlammo del caso in cui, cadendo qualche festa solenne in
luned ed avendo questa festa contemporaneamente vigilia e
digiuno, si trasporta il digiuno al sabato precedente, secondo il
testo della Decretale nel capitolo Ex parte, De observantia
jejuniorum; sapendo Noi che per altri superiori motivi, e per
contrastare l'eresia dei Manichei che, nemici della vera
Resurrezione di Cristo, in dispregio di essa digiunavano la
domenica, fu dalla Chiesa Cattolica proibito ai propri seguaci il
digiuno nella domenica, come ben osserva il Silvio (2.2., D.
Thomae quaest. 147, art. 5, quaest. 8).
7. Ma, considerando gli altri suddetti casi, riflettemmo in terzo
luogo che se si anticipava il digiuno per far solennizzare la
festa con una proporzionata gioiosit, esclusa la mestizia del
digiuno, a maggior ragione si poteva anticipare il digiuno per
non esporlo al pericolo di una scandalosa, pubblica e quasi
generale irriverenza; tanto pi che entrando nell'intimo della
vicenda, non dovrebbe apparire irragionevole sostenere che quasi
corre la stessa ragione fra i casi predetti ed il nostro;
anticipandosi forse anche in essi il digiuno, non meno per
escludere la mestizia della solennit quanto per il timore che
detto digiuno non si osservi in un giorno di pubblica allegria.
8. Ai tre punti accennati si aggiungeva il quarto, che consisteva
nel vedere se - dovendosi anticipare il digiuno di San Mattia nel
sabato di Sessagesima - ci possa farsi dai Vescovi nella loro
Diocesi, con la loro autorit Ordinaria, senza alcun bisogno
della Nostra Pontificia. Riflettemmo che le opinioni degli autori
erano due. Una d tutto all'autorit Ordinaria del Vescovo nella
sua Diocesi, purch vi concorra una grave e legittima causa,
valutando per grave e legittima causa l'evidente pericolo della
violazione del digiuno, che accadrebbe purtroppo nell'ultimo
giorno del Carnevale se in esso si dovesse digiunare. Questo  il
parere del Gobat nella sua Teologia Sacramentale (tratt. 5, cas.
3, sect. 2, in Appendice n. III, e seguenti). La Croix (tomo I,
lib. 3, part. 2, n. 1273) ripete e conferma ci nel tomo 2, lib.
6, n. 2083, quando soggiunge che, quantunque nel 1694 fosse
decretato dalla Congregazione dei Riti non doversi anticipare il
digiuno nell'ultimo sabato del Carnevale quando cade la vigilia
di San Mattia nell'ultimo giorno di detto Carnevale (come pu
vedersi nel Decreto 92 inserito nel Bollario di Innocenzo XII),
quel decreto viene anche per extensum riferito dai Salmaticensi
nel loro Corso Morale (tomo 5, tratt. 23, cap. 2, punto 5, n.
93); ci per deve aver luogo quando il Vescovo crede espediente
al bene delle anime anticipare il digiuno, ma non lo disponga mai
se non per giusti motivi.
9. L'altra opinione contraria all'anticipazione del digiuno
sostiene che il Vescovo non pu ordinarla nella sua Diocesi
ancorch la vigilia di San Mattia cada nell'ultimo giorno del
Carnevale. Cos con molta energia scrivono Teofilo Raynaud
(Heteroclit. Spiritual., tomo 15, p. 273, n. 34); il Merati (Ad
Gavantum, tomo 2, parte I, sett. 7, cap. 4, n. 23, par. Si Vigilia);
il Cavalerio (Ad Decreta Congregationis Sacrorum rituum, parte 2,
tomo 1, p. 134); il Diana (In Edit. coord., tomo 3, tratt. 3,
quest. 88, n. 3); il Leandro (parte 3, tratt. 5, disp. 10, quest.
42); il Monacello (In Formula Legal., parte 2, tit. 16, formula
4, n. 12); il Ferraris nella Bibliotheca Canonica (tomo 4, alla
voce Jejunium, n. 26).
10. Non pu negarsi che questa seconda opinione sia la pi comune
e anche la pi ragionevole e meglio fondata, in quanto, alle
ragioni portate dai predetti autori per confermare il loro
assunto non sarebbe molto difficile rispondere adeguatamente se
la vigilia col digiuno per la festa di San Mattia fu ordinata con
precetto da Innocenzo III nel capitolo Ex parte, De observantia
jejuniorum, con il quale fu sopita la controversia insorta e
mossa da taluni che volevano non doversi fare la vigilia n
digiunare in onore di San Mattia, per il motivo che quantunque
fosse stato Apostolo, non era per stato chiamato direttamente
dalla voce di Cristo. Se prima di Innocenzo III il Pontefice
Alessandro III, interrogato da coloro che anche in quel tempo
osservavano la vigilia con digiuno per la festa di San Mattia,
come dovevano regolarsi nell'anno bisestile, rispose che la
vigilia dovesse sempre celebrarsi nel giorno precedente la festa,
eccettuato il caso in cui cadesse in giorno di domenica: "Festum
Beati Mathiae, juxta consuetudinem Ecclesiarum, Vigilia eatenus
praecedat, ut nec pro bissexto, nec quolibet alio modo, inter se,
et solemnitatem, aliamdiem admittat; in qua utique, nisi Vigilia
venerit in Dominica die, Jejunium celebretur", come si legge nel
cap. Quaesivit, par. Festum, De verborum significatione,
Decretale dello stesso Pontefice riferita ancora nell'Appendice
al Concilio Terzo Lateranense (cap. 22, p. 1718, tomo 10 De'
Concilj della collezione Labbeana), e altres presso il Martene
De Antiquis Ecclesiae Ritibus (tomo 3, lib. 4, cap. 31, n. 23).
Si comprende facilmente che l'autorit Ordinaria non pu
trasportare al sabato precedente la vigilia di San Mattia,
ancorch cada nell'ultimo giorno del Carnevale, non potendo
l'autorit Ordinaria derogare o disporre nelle materie stabilite
dai Pontefici Romani e dal Diritto Canonico, come  stato da Noi
dimostrato nel Nostro trattato De Synodo Dioecesana (lib. 7, cap. 30).
11. Cos abbiamo risposto ai Vescovi e ai Prelati, che ci hanno
richiesto se potevano trasportare la vigilia di San Mattia al
sabato precedente; aggiungemmo tuttavia che arrivando la Nostra
autorit pontificia a quel segno cui non arriva l'autorit
Ordinaria, ben volentieri davamo loro il permesso di potere in
quest'anno anticipare la vigilia di San Mattia col digiuno,
facendola celebrare nel sabato di Sessagesima, in tal modo
staccandola per questa volta dal giorno immediatamente precedente
la festa di San Mattia; essendo purtroppo persuasi che dovendosi
fare nell'ultimo giorno di Carnevale, quasi inevitabile sarebbe
stata la trasgressione del Precetto Ecclesiastico, ed essendo
altres dell'obbligo di dare aiuto ai Nostri Fratelli affinch
tengano lontani dalle loro Diocesi le offese a Dio.
12.  noto a tutti che fin dai tempi degli Apostoli nelle Chiese
si facevano quegli onesti conviti chiamati Agape cos ben
descritti da Tertulliano nel suo Apologetico, cap. 39.  altres
noto che venivano segregati dalla comunione dei fedeli coloro che
si astenevano dal frequentarli. Per tale motivo fu anche
condannata la condotta degli eretici Eustaziani nel Sinodo
Gangrense, can. II.  altres noto che per i disordini che
cominciarono a manifestarsi nelle Agapi, le stesse furono
proibite dal Concilio Laodiceno, can. 28, e dal Concilio Terzo
Cartaginese, can. 30. Chiunque rifletter con la dovuta
attenzione alla suddetta condotta della disciplina Ecclesiastica,
che a seguito dei disordini verificatisi non ha avuto dubbi sulla
soppressione di un'antica consuetudine Apostolica, non dovr
affatto stupirsi se in vista di disordini irreparabili si varia
il giorno del digiuno, non per sempre, ma per una volta soltanto,
restando per l'obbligo di adempiere ad esso nel giorno
surrogato. Ci saremmo potuti valere di molti, e molti altri
esempi di deroghe, ancora pi rilevanti, ai Precetti
Ecclesiastici, che s'incontrano negli Annali della Chiesa. Ma
abbiamo preferito quello delle Agapi, come pi conveniente e
adeguato al caso nostro, giacch sia in quello, sia in questo, si
tratta del vizio della gola.
13. Rispondendo ai suddetti Vescovi e Prelati, li abbiamo anche
incaricati di esortare gli Ecclesiastici Secolari e Regolari a
non prevalersi dell'anticipazione del digiuno, ma a digiunare
nella vera vigilia di San Mattia, come a dire nell'ultimo giorno
del Carnevale, non dovendosi ritenere che essi siano immersi
nelle intemperanze carnevalesche come per lo pi sono i laici.
14. Ecco quanto abbiamo risposto a chi  ricorso a Noi per sapere
come doveva regolarsi quest'anno nell'ultimo giorno di Carnevale,
nel quale cade la vigilia di San Mattia. Ora con questa Nostra
Lettera notifichiamo il tutto agli Arcivescovi ed ai Vescovi del
Nostro Stato temporale, affinch se qualcuno di loro temesse che
nella sua Citt o nella sua Diocesi nell'ultimo giorno di
Carnevale si violasse il precetto del digiuno, possa avvalersi
del rimedio indicato, nel modo e nella forma sopra espressi,
dandogli su ci ampia licenza. Per altro se non ha in proposito
alcun timore, lasci che le cose si svolgano nel loro corso
naturale.
Mentre Ci raccomandiamo, Venerabile Fratello, alle tue preghiere,
diamo a te e al gregge affidato alle tue cure l'Apostolica Benedizione.
Dato a Roma, presso Santa Maria Maggiore, il 30 gennaio 1751,
undicesimo anno del Nostro Pontificato.
BENEDETTO PP. XIV
