                        LETTERA ENCICLICA
                       DEL SOMMO PONTEFICE
                        BENEDETTO PP. XIV
                      "CELEBRATIONEM MAGNI"
                  A TUTTI I PATRIARCHI, ARCIVESCOVI, 
                   VESCOVI ED ALTRI ORDINARI LOCALI
            AVENTI PACE E COMUNIONE CON LA SEDE APOSTOLICA
                        VENERABILE FRATELLO
                  SALUTE E APOSTOLICA BENEDIZIONE
Con l'aiuto di Dio, abbiamo concluso in quest'alma Citt la
celebrazione del Grande Giubileo. Secondo l'antica consuetudine,
abbiamo chiuso in Vaticano la Santa Porta della Basilica del
Principe degli Apostoli che Noi stessi con solenne rito, avevamo
aperta all'inizio dell'Anno Santo. Cos pure le porte delle altre
Basiliche, cio di San Paolo sulla via Ostiense, di San Giovanni
in Laterano e di Santa Maria Maggiore, per nostro incarico sono
state aperte e chiuse dai Cardinali Legati di Santa Romana
Chiesa, da Noi deputati a tale rito. Invero, Noi abbiamo molti e
giusti motivi d'intimo compiacimento e di rendere infinite grazie
a Dio Onnipotente, da cui proviene ogni bene, poich tutto ci
che in questa occasione era nei nostri voti ha avuto compimento,
e ci che abbiamo ordinato di fare  stato eseguito col massimo
zelo. Avevamo ordinato a suo tempo che in tutto il nostro Dominio
le strade fossero sistemate e spianate per comodit dei
pellegrini e il tutto  stato eseguito in modo accurato e
tempestivo. Avevamo disposto che si facesse incetta di provviste
alimentari, sia in tutto il territorio del predetto Dominio, sia
soprattutto nell'Urbe, in modo che i pellegrini in viaggio per
lucrare il Giubileo, e che quindi dovevano soggiornare nell'Urbe,
trovassero a equo prezzo di che soddisfare alle loro esigenze, a
differenza di ci che di solito accade l dove non vengono
accumulate le derrate necessarie in occasione di uno
straordinario afflusso di folla; anche a questa nostra
disposizione si  prontamente obbedito. Inoltre, nell'anno
precedente a quello in cui fu indetto il Giubileo, Noi
raccomandammo caldamente a chi competeva, di restaurare le Chiese
dell'Urbe e di accrescerne lo splendore e le decorazioni, nei
limiti del possibile e per quanto esigeva il culto divino: non
possiamo esprimere compiutamente tutta la soddisfazione che Noi
abbiamo provato a questo riguardo e tutta la gioia dell'animo
Nostro quando abbiamo visto risplendere ovunque il decoro della
Casa di Dio.
In verit, al Nostro invito, con il quale abbiamo incitato tutti
i Cristiani sparsi in ogni luogo della Terra a venerare le dimore
dei Santi Apostoli e ad approfittare del Tesoro dell'Indulgenza,
ha risposto un'incredibile folla di persone, che sono venute qui
anche da lontanissime regioni, dall'Armenia, dalla Siria,
dall'Egitto e da altre, tanto che  stata superata di gran lunga
la partecipazione di persone registratasi in parecchi altri
Giubilei, come Noi stessi abbiamo visto in Roma nei due
precedenti anni giubilari.
Noi stessi non avevamo trascurato d'inviare ovunque esortazioni
affinch i pellegrini fossero accolti benevolmente non solo nel
territorio a Noi soggetto, ma anche nei Domini degli altri
Principi e Repubbliche e fossero ospitati in modo tale da poter
affermare che si erano rinnovati gli antichi esempi di carit,
per cui ancor oggi si celebrano i pellegrinaggi alle sacre tombe
degli Apostoli: neanche in questo caso Ci rimase alcunch da
desiderare. Inoltre con scritti Apostolici abbiamo esortato i
Venerabili Fratelli Vescovi di tutte le Chiese ad impegnarsi
attivamente, in modo che i fedeli soggetti al loro governo, che
in quella occasione affrontavano il viaggio verso Roma, fossero
ampiamente informati sia sulla natura ed utilit del Sacro
Giubileo, sia sul giusto modo di trarne beneficio. Che tale
disposizione sia stata puntualmente eseguita lo si evince da
quanto si dice: mai altre visite alle Sante Basiliche si
susseguirono con tanta frequenza di folla e con tanto palesi
testimonianze di devozione e di piet, come nello scorso anno.
Inoltre innumerevoli fedeli, come abbiamo appreso dalla relazione
dei Penitenzieri, si sono dedicati alla purificazione delle loro
anime, con le confessioni generali dei peccati, con la sincera
espressione di pentimento e di compunzione; altri poi in gran
numero, abiurando onestamente l'eresia che professavano, sono
felicemente ritornati nel grembo della Santa Cattolica Romana Chiesa.
1. In verit, la devozione dei Romani non si dimostr inferiore a
quella dei forestieri. Infatti, avendo Noi ordinato che con
l'avvicinarsi dell'Anno Santo e anche lungo il suo corso si
celebrassero le Sacre Missioni nelle piazze e nelle Chiese di
Roma,  incredibile con quale afflusso e con quanta devota
passione il Popolo Romano abbia rivolto l'animo all'ascolto della
predicazione della parola di Dio. E da qui soprattutto hanno
origine quei magnifici esempi di penitenza e di religiosit
offerti dai cittadini di ogni ceto, in gara d'emulazione nel
praticare le devozioni dell'Anno Santo. Certamente, coloro ai
quali conveniva splendere per pi intensa luce di buone opere,
come candele poste sul candelabro, corrisposero talmente ai
Nostri voti e alla nostra attesa, che Ci gloriamo di aver tratto
dalla loro piet la pi grande consolazione e immenso gaudio.
Infatti, non solo abbiamo rimirato con i nostri occhi i
Venerabili Fratelli Nostri Cardinali della Santa Romana Chiesa e
i Vescovi e i Prelati della Nostra Curia e gli altri notabili
dell'Urbe e i nobili di entrambi i sessi frequentare assiduamente
le sacre funzioni delle predette Missioni; ma anche, per tutto il
corso dell'Anno Santo, vedemmo in parte, e in parte Ci fu
riferito, che devotamente compirono le prescritte visite delle
Chiese; servirono umilmente alle mense dei pellegrini, lavarono
loro i piedi nei pubblici ospizi e talora li indottrinarono pi
con l'esempio che con le parole; intervennero assiduamente alle
pubbliche funzioni della Chiesa; con generose elemosine
alleviarono le miserie dei poveri; sostennero con il loro peculio
la spesa dei luoghi pii (spesa alla quale non avrebbero potuto
far fronte i beni di tali luoghi), in quanto considerarono loro
dovere offrire con munifica liberalit un tetto, un giaciglio,
una tavola all'infinita moltitudine di pellegrini.
Queste cose, essendo avvenute al cospetto di quasi tutto il mondo
cattolico, sicuramente costringeranno al silenzio quegli
spudoratissimi uomini che, estranei ad ogni legame con la Chiesa,
hanno osato affermare in modo calunnioso che la celebrazione del
Giubileo nell'Urbe non deve essere altrimenti definita che un
cumulo di scandali e una trovata per far quattrini.
2. Per la verit, gi all'inizio dell'Anno Santo Noi, seguendo
gli esempi dei Nostri Predecessori, con la pubblicazione della
Costituzione che comincia Paterna Charitas concedemmo - non solo
ai Monaci, agli Anacoreti, agli Eremiti e a coloro che erano
trattenuti in carcere, ma anche a coloro che a causa di qualche
infermit fisica si trovassero impossibilitati a venire a Roma -
la possibilit di ottenere fuori Roma la sacra Indulgenza e gli
altri benefici annessi al Giubileo Universale, sostituendo alle
visite delle Basiliche Romane altri atti di devozione, secondo le
sagge prescrizioni dettate dai loro Prelati e Superiori. Per
quanto riguarda coloro che n da legge di clausura n da
infermit fisica erano impediti ad affrontare il viaggio a Roma,
 risaputo che non fu sempre una sola la disciplina adottata
dalla Sede Apostolica nel concedere o nel negare loro la facolt
di conseguire l'Indulgenza e gli altri benefici annessi al
Giubileo, anche fuori Roma, nel corso dell'Anno Santo; anche se
si trattasse di persone di alto rango, che  bene tenere in
particolare considerazione.
Quanto al Nostro Predecessore Papa Clemente VI, si legge che non
pot indursi a concedere l'Indulgenza dell'Anno Santo, che allora
si celebrava in Roma, a Ugone, Re di Cipro, quantunque questi la
desiderasse ardentemente e asserisse che certi importanti affari
pubblici gl'impedivano di compiere il viaggio a Roma. Il Papa
rispose: "Sebbene parecchi altri Principi, come te, abbiano
avanzato la stessa richiesta, i Venerabili Fratelli Nostri,
considerando che l'Indulgenza  concessa sia per la salvezza
delle anime, sia per l'onore e la venerazione dei Santi, non
hanno in alcun modo voluto che la si concedesse ad alcuno, se non
avesse visitato le Basiliche e le Chiese".
Per contro, l'altro Nostro Predecessore Papa Bonifacio IX,
durante l'Anno Santo concesse al Principe Cattolico Riccardo
d'Inghilterra e al Re Giovanni del Portogallo di potersi
avvantaggiare dell'Indulgenza del Giubileo fuori di Roma,
attribuendo ai loro Confessori la facolt di prescrivere loro
altre azioni virtuose da compiere in sostituzione del viaggio a
Roma e della visita alle Basiliche della stessa Roma. Abbiamo
altres notizia che Papa Sisto V, anch'Egli Nostro Predecessore,
mentre celebrava il Giubileo a Roma, consent al Re e alla Regina
di Castiglia e di Leone e ai loro parenti, Generali e Baroni di
poter ottenere l'Indulgenza del Giubileo compiendo altri atti di
devozione pur senza presentarsi a Roma per visitare le Sacre
Basiliche. Abbiamo anche saputo che analoghe sono le concessioni
dovute a Papa Giulio III, pure Nostro Predecessore (che parimenti
celebrava l'Anno Santo) a favore di Carlo V Imperatore dei
Romani, di suo figlio Filippo proclamato Principe di Spagna, e di
altri Principi. Perci Noi, ricalcando le orme di questi
Pontefici test menzionati, non abbiamo affatto rifiutato di
concedere ai Re Cattolici Nostri Carissimi Figli in Cristo, che
lo richiedevano, e agli altri Principi i quali, non per motivi di
salute o di et ma per ragioni di Stato fossero impediti di
recarsi a Roma, che in virt di altre salutari opere di piet ad
essi opportunamente prescritte, in sostituzione di tale viaggio e
della loro presenza, potessero disporsi ad ottenere l'indulgenza
del Sacro Giubileo anche nel corso dell'Anno Santo.
3. In verit, nel concedere tali deroghe, Noi non ci siamo
allontanati affatto dalla consuetudine e dalle regole dei Nostri
Predecessori, come risulta da quanto detto finora, e anzi, nella
variet di tale disciplina abbiamo scelto la parte pi mite e
benigna; cos ora  nostra intenzione di conservare lo stesso
modo di agire. Infatti, concluso l'Anno Santo, intendiamo
estendere ed ampliare l'Indulgenza e i benefici del Giubileo alle
altre parti del Mondo Cattolico, per il bene di tutti i fedeli di
Cristo, anche di coloro che in tale Anno non sono venuti a Roma.
Tempo fa, il lodato Nostro Predecessore Papa Sisto IV, avendo
constatato che nel 1475, anno del Giubileo da Lui celebrato, per
paura delle guerre e per le strade malsicure, era stato scarso il
numero dei pellegrini che erano accorsi a Roma; per provvedere
alla salute dei fedeli di Cristo (soprattutto delle nazioni
lontane) decise e permise che coloro che nell'anno successivo,
dal primo maggio fino alla fine dell'anno, si fossero recati a
Bologna e col avessero visitato le quattro Chiese indicate dal
Pontefice stesso, potessero lucrare l'Indulgenza del Giubileo, la
quale l'anno precedente era stata concessa a coloro che si erano
recati a Roma; pertanto si racconta che un'eccezionale
moltitudine di pellegrini, in quella occasione, conflu a Bologna
da ogni parte del mondo.
Dell'altro Pontefice gi ricordato, Gregorio XIII, resta la
Lettera Apostolica con cui, dopo la celebrazione in Roma del
Giubileo nell'anno 1575, e in seguito alle preghiere di San Carlo
Borromeo, allora Arcivescovo di Milano, estese lo stesso Giubileo
alla citt e al popolo di Milano, lasciando all'arbitrio di
quello stesso santissimo Prelato di stabilire il modo e il tempo
di approfittare del Giubileo, nonch d'indicare le Chiese che si
dovevano a tal fine visitare. Ci che fu dall'Arcivescovo
effettuato con grande edificazione del Popolo, attestano
diffusamente gli Atti della Chiesa di Milano e i biografi dello
stesso San Carlo. Ma anche il predetto Clemente VI, che non volle
concedere l'Indulgenza del Giubileo a coloro che nel corso
dell'Anno Santo non si fossero recati a Roma, trascorso l'Anno
Santo 1350 concesse ai Frati dell'Ordine di Sant'Agostino (che
nella Festa di Pentecoste immediatamente successiva erano
convenuti a Basilea per celebrare il Capitolo Generale del loro
Ordine) la stessa Indulgenza che ognuno di loro avrebbe lucrato
venendo a Roma l'anno precedente. Si legge pure che il Giubileo
fu similmente esteso a beneficio di taluni personaggi o comunit,
dopo l'Anno Santo 1400, dal Predecessore Nostro Papa Bonifacio
IX. Inoltre restano parecchi esempi (lasciati dai nostri
Predecessori Alessandro VI, Gregorio XIII, Clemente VIII, e anche
da altri meno lontani dall'et nostra) di concessioni universali
per le quali furono estesi i benefici a tutto il mondo Cattolico,
dopo la conclusione del Giubileo nell'Urbe.
4. Incoraggiati da simili esempi, Noi abbiamo deciso di
promulgare l'estensione totale del Giubileo a favore di tutti i
fedeli di Cristo viventi in ogni luogo della terra. E siccome in
altri tempi si era soliti applicare il seguente criterio: si
spediva cio ad ogni Vescovo che invocava tale estensione una
Lettera Apostolica in forma di Breve, con la quale il Giubileo
dell'Anno Santo veniva esteso soltanto alla Citt e alla Diocesi
del postulante stesso; e siccome accadeva facilmente che alcuni,
o inesperti in materia o poco inclini alla riflessione,
trascurassero la diffusione di tale Lettera (malgrado la si
spedisse solitamente a tutti, senza alcun aggravio di spesa) e
quindi molte Citt e Diocesi rimanevano prive di un cos grande
beneficio spirituale, Noi abbiamo giudicato che fosse meglio
estendere con una unica generale Costituzione l'Indulgenza del
Giubileo Universale, con gli altri privilegi e benefici indicati
dalla stessa Costituzione, a tutta la Chiesa per quanto  grande;
e affinch la facolt di procurarsi un tale Tesoro sia resa
comune a tutti coloro che giustamente lo richiedono, da parte
vostra, Venerabili Fratelli, o dei Vostri incaricati d'affari
nell'Urbe, non vi sia pi alcuna difficolt nella diffusione
della Lettera particolare di cui si  detto sopra.
5. Parecchie Costituzioni o Lettere Apostoliche abbiamo emanato
in occasione del Giubileo dell'Anno Santo. La prima Costituzione,
che comincia con Peregrinantes, rivolta a tutti i figli della
Chiesa Cattolica, contiene l'indizione del Giubileo Universale da
celebrare nell'Urbe, nell'Anno Santo recentemente trascorso.
In un'altra, l'inizio della quale  Cum Nos Nuper, rispettando
l'usanza dei Nostri Predecessori, abbiamo stabilito quali
Indulgenze e quali Facolt nello stesso Anno Santo rimanessero
sospese e quali rimanessero in vigore.
In seguito, abbiamo inviato una Lettera Enciclica a tutti i
Patriarchi, Arcivescovi e Vescovi, che inizia con le parole
Apostolica Constitutio; in essa abbiamo proposto i mezzi con cui
ciascuno deve prepararsi per ottenere l'Indulgenza del Giubileo.
Poi abbiamo emanato un'altra Costituzione che comincia con
Convocatis, nella quale Noi abbiamo esposto chiaramente le
facolt che intendevamo concedere durante l'Anno Santo, sia ai
Penitenzieri da assegnare alle Basiliche e alle Chiese di Roma,
sia ai Confessori che il Cardinale di Santa Romana Chiesa, Nostro
Vicario in Roma, vorr designare; per questo motivo parecchie
Costituzioni edite in altri tempi su tali argomenti furono
recentemente abrogate. Sono state aggiunte altres alcune
prescrizioni tassative per coloro che abbiamo sopra nominato,
allo scopo di fare buon uso delle facolt loro concesse. Poscia,
nel consultare (non senza lungo e oneroso impegno) le opere dei
Teologi dette "Morali", abbiamo appreso le innumerevoli
controversie che da loro sono variamente affrontate, sia circa
l'uso delle facolt concesse ai Penitenzieri designati per l'Anno
Santo, sia sul modo migliore di lucrare l'Indulgenza; ci siamo
cos resi conto che nella trattazione di tali questioni, quei
Teologi battono strade del tutto diverse e perci abbiamo pensato
che valesse la pena scrivere un'altra lettera ai predetti
Penitenzieri designati in Roma e ai Confessori nominati dal
Cardinale Vicario, la quale  uscita in italiano e comincia Fra
le fatiche e che ora  stata forse tradotta in latino. par.Vedi:
Inter praeteritos, 3 dicembre 1749]. In essa ho dimostrato che
buona parte delle difficolt che in altri tempi sorsero, erano
state previste da Noi e subito superate con le appropriate parole
usate nelle Nostre Costituzioni promulgate fino a quel giorno; e
poich si trattava di questioni che dipendevano unicamente dalla
Nostra volont, non rinunciammo a manifestarla apertamente e a
rimuovere ogni motivo di dubbio, indicando anche l'efficacia
delle ragioni su cui si fondano i singoli nostri provvedimenti.
Inoltre Ci sovvenne (e ci siamo resi conto che a ci hanno
saggiamente pensato anche i Nostri Predecessori) che molti
sarebbero volentieri venuti a Roma per ottenere il Giubileo
durante l'Anno Santo se la loro particolare condizione o qualche
altro motivo di forza maggiore non avesse impedito loro questo
pellegrinaggio; in tale stato si trovano le Monache, le Oblate e
le altre Vergini e Donne che vivono nei Monasteri e nelle Case
Religiose; e inoltre gli Anacoreti, gli Eremiti, gli Ammalati, i
vecchi e quelli che sono ristretti in carcere: a tutti costoro,
per non defraudarli del compimento dei loro pii desideri, Noi
provvedemmo opportunamente con l'altra Nostra Costituzione
suddetta che comincia Paterna Charitas.
6. Infine rimaneva solo questo. Il Giubileo dell'Anno Santo,
decretato recentemente in Roma per il trascorso anno 1750, era
stato esteso con liberale generosit Apostolica anche a tutti i
Cristiani che non avevano potuto accedere all'Urbe nell'anno
precedente e che non potevano uscire dai confini delle loro
Regioni. Ora, a ci  stato da Noi provveduto con la recente
Costituzione Benedictus Deus, alla quale abbiamo ritenuto
opportuno aggiungere anche questa Nostra Lettera Enciclica
diretta a Voi, Venerabili Fratelli.
7. In tale Costituzione dunque si prescrivono le opere che
ciascuno deve compiere per conseguire l'Indulgenza; si determina
il tempo entro il quale si debbono compiere le opere stesse; si
enunciano le facolt che si attribuiscono ai Confessori affinch
possano assolvere i Fedeli che si dichiarano nella Confessione
sacramentale, rimettendo tutti i peccati, anche i pi gravi ed
enormi riservati agli Ordinari dei luoghi o alla Sede Apostolica.
Si affida al prudente giudizio degli Ordinari di concedere
opportuni cambiamenti e riduzioni di tali opere alle persone
delle loro Diocesi che in casi legittimi non abbiano potuto
eseguire quelle imposte.
8. Infine, mentre estendevamo la grazia del Giubileo - che era
stata concessa ai Cristiani presenti in Roma nello scorso anno -
a tutto il mondo Cattolico per alcuni mesi dell'anno entrante che
vengono indicati nella Bolla, Ci siamo presi cura di conservare
la massima uniformit, per quanto era consentito dalle
circostanze, tanto nella prescrizione degli obblighi, quanto nel
concedere le facolt di cui potranno valersi i Confessori. Ci
valga anche per quanto fu detto nella citata Lettera Enciclica
che comincia Apostolica Constitutio sulla necessit della
Confessione sacramentale e della Comunione e sulle prescrizioni
che si devono impartire perch tali Sacramenti siano ricevuti in
modo degno e fruttuoso; come pure quelle norme che si leggono
nella Bolla che comincia Convocatis e nell'altra Lettera il cui
principio  Fra le fatiche, sul modo di visitare le Chiese e
sulle preghiere che in tali visite si debbono innalzare a Dio per
ottenere il Giubileo indetto allora in Roma; tutte queste
disposizioni vanno tenute presenti nella estensione dello stesso Giubileo.
Per quanto le facolt che solitamente sono concesse ai
Penitenzieri designati in Roma per l'Anno Santo non siano mai
state estese, neppure durante il Giubileo, a tutti i Confessori
fuori Roma, tuttavia nella Costituzione che comincia Benedictus
Deus ai Confessori fuori Roma furono concesse quelle pi ampie
facolt che lo scopo assegnato sembrava richiedere e che la
tradizione della Sede Apostolica consentiva.
Se per la comprensione e l'applicazione di queste nascesse un
dubbio su qualche punto, si potr consultare la stessa Lettera
Nostra Convocatis e l'altra in italiano Fra le fatiche; in esse
si troveranno tutte le risposte a tali dubbi. Sebbene infatti
nella Bolla Benedictus Deus non siano state richiamate tutte le
questioni che riguardano le facolt, tuttavia esse sono contenute
nelle due Lettere predette; in questa ultima Costituzione non vi
J argomento che non sia stato affrontato nelle stesse Lettere.
9. Inoltre, nella Costituzione Convocatis pi volte ricordata,
era stata concessa facolt ai Penitenzieri incaricati per le
Chiese di Roma di assolvere anche i Regolari di quegli Ordini nei
quali vige la proibizione di confessare i propri peccati ad altri
che non siano i Sacerdoti riconosciuti dal loro Ordine.
Nell'altra Costituzione Paterna Charitas per cui alle Monache,
alle Oblate, alle Terziarie, agli Anacoreti e ai minorati fu
concesso di ottenere il Giubileo, durante l'Anno Santo, anche
fuori di Roma, abbiamo autorizzato le predette Monache e le loro
Novizie ad eleggersi (per adempiere alla Confessione Sacramentale
che introduce ai benefici del Giubileo) qualunque Sacerdote
confessore, sia secolare, sia regolare, purch "ammesso dagli
Ordinari dei luoghi a udire le confessioni delle Monache". Alle
altre Oblate, poi, alle Terziarie e alle altre donne che vivono
nei Monasteri o in Case religiose e pie, nonch ai carcerati,
agli infermi e agli altri minorati, tanto laici che
ecclesiastici, secolari o regolari di ogni Ordine, anche degni di
particolare menzione, concedemmo che allo stesso scopo potessero
scegliersi qualunque Confessore Secolare o Regolare di qualunque
Ordine anche diverso, purch ammesso ad udire le confessioni
delle persone secolari dagli Ordinari nelle "cui Citt, Diocesi e
Territori tali confessioni dovessero essere accolte".
Abbiamo voluto che questo criterio fosse confermato anche
nell'ultima Costituzione con la quale abbiamo esteso il Giubileo
dell'Anno Santo anche alle altre parti del mondo cattolico, come
si pu rilevare dal paragrafo Insuper dove alle Monache e alle
loro Novizie si concede la facolt di scegliere "qualunque
confessore ammesso dall'attuale Ordinario del luogo in cui si
trovano i loro Monasteri, ad ascoltare le confessioni delle
Monache". E agli altri Cristiani, sia Laici, sia Ecclesiastici,
Secolari o Regolari di ogni Ordine, Congregazione o Istituto,
anche da specificare nominalmente, si consente che a tale scopo
possano scegliere "qualunque Sacerdote Confessore, tanto Secolare
che Regolare, di qualunque Ordine o Istituto anche diverso,
autorizzato ugualmente dagli attuali Ordinari (nelle cui Citt,
Diocesi o Territori dovranno essere accolte tali confessioni) ad
ascoltare le confessioni delle persone secolari". Di poi, nel
paragrafo Praesentes si deroga a qualunque legge, Costituzione e
consuetudine contraria, specialmente a quelle che vietano ai
Regolari di certi Ordini di confessarsi fuori dal proprio Ordine.
10. Non vi saranno certamente ignote, Venerabili Fratelli, le
innumerevoli controversie che si agitano tra i Teologi morali,
ora a proposito del Confessore che ciascuno pu scegliere durante
il Giubileo, quando una tale scelta sia consentita nella Lettera
in cui  indetto lo stesso Giubileo; ora anche a proposito
dell'Ordinario del luogo, il cui consenso  essenziale perch
qualcuno possa essere eletto Confessore. Alcuni infatti opinarono
che poteva essere eletto Confessore anche chi era stato ammesso
ad udire le confessioni solo dall'Ordinario del penitente.
Altri non esitarono ad affermare che vi erano dei privilegi
apostolici accordati a certe persone, in virt dei quali quei
privilegiati, purch riconosciuti da qualche Vescovo Ordinario,
anche se non Ordinario di quel luogo in cui le confessioni devono
essere ascoltate, tuttavia ovunque possono essere eletti
Confessori. Altri, pi sottilmente argomentando, dissero che
l'approvazione doveva giungere dall'Ordinario del luogo nel quale
sono ricevute le confessioni, ma che pure  sufficiente quella
autorizzazione che il sacerdote ha ottenuto una volta da quel
Vescovo preposto all'ordinaria giurisdizione in quel dato luogo,
anche se quel Presule  stato rapito dalla morte o trasferito
dall'Autorit Apostolica a reggere un'altra Chiesa. Tali
sofistiche aberrazioni, spesso attribuite alle Congregazioni di
Cardinali di questa Santa Romana Chiesa, altrettanto spesso
furono respinte; n gli stessi Romani Pontefici tralasciarono di
colpirle nelle loro Costituzioni Apostoliche con decreti
contrari, come si pu vedere nella Bolla del Nostro Predecessore
di recente memoria Papa Clemente X che comincia Superna e
nell'altra di Papa Innocenzo XIII di felice memoria che comincia
Apostolici Ministeri i, e poi nella Nostra il cui inizio 
Apostolica Indulta (stampata nel Nostro Bollario, volume I, n.
C). Nelle suddette Costituzioni dei Predecessori si  introdotta
la deroga a qualunque privilegio contrario, anche nel caso che
sia stato concesso dopo il Concilio di Trento; nella Nostra
Bolla, invero, tale deroga fu estesa a qualunque altro
privilegio, anche se non citato espressamente dai suddetti
Predecessori e da Noi stessi in tali Costituzioni. Ma mentre
nelle premesse non si fece alcuna menzione del Giubileo
Universale che allora non era in discussione, per evitare che
fossero di nuovo avanzate quelle opinioni riprovate, ora invece
che si pu forse sostenere che tali opinioni coincidono
perfettamente con la pi ampia liberalit della Chiesa, la quale
in tutto il mondo concede ai suoi figli il Giubileo Universale
ricorrente solo ogni venticinque anni, apre tesori spirituali e
desidera che siano largamente elargiti ai penitenti. Noi, nella
recente Nostra Costituzione che comincia Benedictus Deus abbiamo
inserito parole tali per cui tutte le opinioni contrarie devono
considerarsi respinte anche durante l'attuale Giubileo; queste
stesse parole, in occasione di un altro Giubileo, sia Universale,
sia particolare, avranno lo stesso analogo effetto.
11. Giacch in quest'ultima Costituzione, Noi, parlando inoltre
dei Confessori che le Monache e le Novizie potranno scegliersi,
abbiamo permesso loro di eleggere "qualunque Confessore
autorizzato a ricevere le confessioni delle Monache dall'attuale
Ordinario del luogo nel quale si trovano i loro Monasteri"
(parole che sono gi state riportate in questa Lettera), da
alcuni fu chiesto se sia lecito che le Monache in questa
occasione eleggano a Confessore un Sacerdote che l'Ordinario non
abbia espressamente designato per il loro Monastero, ma per
qualche altro. A questo proposito Noi, constatando che se fosse
un obbligo per le Monache scegliere un Confessore designato
soltanto per il loro Monastero, sarebbe quasi vano il privilegio
accordato loro in questa circostanza, ovviamente fummo indotti a
dichiarare che era lecito alle Monache e alle loro Novizie, al
fine di ottenere i benefici dell'attuale Giubileo, scegliere un
Confessore approvato dall'attuale Ordinario del luogo anche per
un altro Monastero o "per le Monache in generale" n mai
apertamente riprovato per qualche demerito; Ci dichiariamo
insomma tanto alieni da opinioni incoerenti, prive di rigore,
come da quelle che inducono ad eccessiva e intollerabile severit.
12. Anche queste questioni, o Venerabili Fratelli, abbiamo
ritenuto opportuno esporre a Voi con questa nostra Lettera
Enciclica. Altri impegni devono essere affrontati da ciascuno di
Voi nella propria Citt e Diocesi. Ciascuno di Voi, cio, deve
aver cura, insistendo nelle preghiere e nell'esortazioni, che il
popolo affidato alla Vostra guida sia indotto a detestare
sinceramente i propri peccati, e si disponga a ottenere i
benefici del Giubileo dopo essersi accostato alla Confessione
Sacramentale piamente e nel modo prescritto. Certamente, se
l'indizione del Giubileo avverr nella Diocesi senza che prima si
invochi con pubbliche preghiere l'aiuto della Divina Provvidenza
e senza che il popolo sia indotto alla penitenza n a voce n per
iscritto dal Pastore; se, dopo previ i e opportuni insegnamenti,
il popolo cristiano non sar edotto circa il modo di confessare
utilmente i peccati, n sar avvertito della utilit della
Confessione generale e anche, in certi casi, della necessit di
questa; se finalmente i Sacerdoti Confessori non si faranno
premura di somministrare la medicina adatta alle ferite delle
anime, allora temiamo assai (e non possiamo scrivere n pensare a
tale eventualit senza lacrime) che la celebrazione del Giubileo
interessi spiriti fatui e che nessun consistente vantaggio ne
traggano i popoli. Mentre confidiamo che molti peccatori, prima
immersi nelle iniquit, durante il recente Anno Santo siano
usciti dal fango per l'infinita misericordia di Dio Nostro, e che
molti fedeli abbiano raccolto il frutto del Sacro Giubileo; siamo
ad un tempo persuasi che un tale esito debba essere soprattutto
attribuito a quel celeste raggio di luce divina dal quale traemmo
impulso sia a stimolare lo zelo dei singoli Vescovi, in modo che
ognuno nella propria Diocesi preparasse, con i mezzi predetti, a
ottenere il Giubileo coloro che si accingevano ad andare a Roma,
sia anche a compiere a Roma tutti quegli atti che nell'anno
precedente e nello stesso Anno Santo del Giubileo abbiamo
compiuto e ci siamo preoccupati che da altri si facessero, in
modo che con appropriate istruzioni e ammonimenti tutti fossero
disposti a vera penitenza e a sottoporsi ad essa.
13. E non pensi nessuno di Voi, Venerabili Fratelli, che il
vostro dovere sia gi stato compiuto quando abbiate agito in modo
che nell'anno precedente si innalzassero pubbliche preghiere o
quando abbiate pronunciato o fatto pronunciare ammaestramenti,
dottrina e discorsi per preparare coloro che si accingevano a
venire a Roma per lucrare il Giubileo; e che non sia affatto
necessario compiere di nuovo tutti quegli atti, ora che il
beneficio dello stesso Giubileo viene esteso alla Citt e Diocesi
di ognuno di Voi. Ben diverso fu il comportamento di San Carlo
Borromeo, esempio dei Vescovi e luce radiosa che, preparato
dapprima e ardentemente esortato il suo popolo, con prediche,
istruzioni, discorsi, ad affrontare il Sacro Pellegrinaggio a
Roma; venuto egli pure a Roma, quivi offr cos insigni esempi di
religiosa piet che al solo vederli molti peccatori furono
indotti a far penitenza. Tornato poi alla Sua Chiesa e ottenuta,
come gi abbiamo detto, dal Papa Gregorio XIII, dopo l'Anno
Santo, l'estensione del Giubileo alla sua diocesi di Milano, non
fu per nulla soddisfatto del suo operato nel disporre i Suoi
fedeli ad affrontare il viaggio a Roma e a lucrare il beneficio
del Giubileo con l'adempiere agli obblighi prescritti in Roma; ma
dovendo rendere pubblica tale estensione, acceso dello stesso
zelo religioso di sempre, nuovamente indisse pubbliche preghiere,
rivolse discorsi al popolo, divulg molti insegnamenti pieni di
dottrina e di piet che sono custoditi tra gli Atti della Chiesa
di Milano; infine non tralasci nessuna di quelle opere che in
ogni caso ritenne utili o necessarie a indurre alla penitenza il
suo popolo e a disporlo a cogliere il frutto del Giubileo.
14. Si tratta di cosa di non lieve importanza, Venerabili
Fratelli. Il Tesoro della Chiesa  dato a tutti i fedeli, ai
quali  dischiusa la via per conseguire l'Indulgenza plenaria;
nello stesso tempo ai Ministri del Sacramento della Penitenza
sono attribuite ampie facolt di rimettere i peccati.
E sebbene questi benefici che inizialmente erano in generale
concessi soltanto ogni cento anni, si concedano ora ogni 25 anni,
tuttavia, come comporta la natura umana, coloro ai quali non
baster la vita per poterne di nuovo fruire, saranno ben pi
numerosi di coloro che, ancora superstiti dopo altri venticinque
anni, potranno aspirare a riceverli. Sono prescritte azioni tali
che neppure ai pi fiacchi e deboli possono sembrare troppo aspre
e pesanti; soprattutto se penseranno che circa due secoli prima
del Pontificato di Bonifacio VIII, che al Giubileo diede il
carattere di Anno Santo, si imponeva a coloro che volevano
ottenere l'Indulgenza plenaria di recarsi in Palestina a
combattere per riscattare quella regione dal giogo degli
infedeli: "A chiunque per sola devozione, e non per acquisto di
onore o di danaro, sar partito per Gerusalemme per liberare la
Chiesa di Dio, quel viaggio sar considerato come massima
Penitenza". Sono parole del Nostro Predecessore Papa Urbano II,
dette nel Concilio di Chiaromonte l'anno 1096. A proposito di
tali parole il Venerabile Servo di Dio Cardinale Giuseppe Maria
Tommasi, che volentieri citiamo come persona autorevole in
materia, e del quale fummo un tempo colleghi nella funzione di
Consultore della Congregazione di Cardinali preposta alle
Indulgenze, cos lasci scritto: "Questa Indulgenza plenaria (che
impone un obbligo gravoso per le spese, per i disagi, per i
faticosissimi viaggi e per gli incombenti pericoli di vita, cos
da apparire una permuta di penitenza piuttosto che una totale
remissione di essa) questa Indulgenza plenaria, dico, fu in
seguito confermata dagli altri Sommi Pontefici per coloro che si
recassero in Terra Santa. N mi ricordo altra Indulgenza Plenaria
fino all'inizio del secolo XIV, quando Bonifacio VIII la elarg
per l'anno del Giubileo 1300". Cos si espresse quel dotto e pio
Cardinale in un certo opuscolo manoscritto che forse tra poco
verr alla luce tra le altre sue opere, di cui ora si prepara
un'accuratissima edizione.
15. Abbiamo ritenuto opportuno richiamare tutto ci alla vostra
mente per stimolare il vostro zelo, affinch non trascuriate
nulla di quanto pu indurre i popoli, affidati alla cura e alla
fede vostra, a un sincero pentimento, a una completa confessione
dei peccati, a un'onesta revisione della propria vita, in modo
che si dispongano ad ottenere nei luoghi nati i l'Indulgenza
plenaria del Giubileo, anche se nell'anno precedente non sono
andati a Roma per qualunque motivo. Poniamo finalmente un termine
a questa Lettera gi troppo prolissa, chiedendovi e pregandovi,
nel nome di Nostro Signore Ges Cristo, di pensare spesso al
rango che vi ha concesso l'Imperatore della Celeste Milizia in
quella grande Legione che Egli stesso apprest e schier per
estirpare dal mondo gli errori, per sconfiggere tutti i nemici
della Sua gloria, per fondare il Regno della giustizia e della
verit e per salvare le anime. Ricordatevi che questa Legione,
con l'aiuto di Dio Onnipotente, ha sempre riportato luminose
vittorie, ogni volta che i suoi Condottieri e Soldati
combatterono con animo saldo e con la strenua virt propria dello
spirito Ecclesiastico. Un tempo le regioni della Francia furono
liberate dal contagio degli Ariani per mano del solo Ilario. La
Spagna, per quasi trecento anni e in modo miserando travolta
dagli stessi errori, si risollev finalmente per merito di
Leandro e Isidoro. Agostino in Africa represse e infranse i
tentativi dei Manichei, dei Donatisti e dei Pelagiani. Ambrogio
preserv l'Italia dalla pestifera infamia delle eresie. Atanasio,
Basilio, Gregorio, con le loro fatiche, coi loro scritti e a loro
rischio e pericolo, conservarono la Religione Cattolica in Egitto
e in Oriente da dove gli eretici, sorti in gran numero, si
preparavano a corrompere tutto il mondo. Crisostomo purific la
Grecia e l'Asia dalle lordure della mala fede; e per scendere a
esempi pi recenti, vedete quali grandi cose ha compiuto Turribio
nelle Indie, quante nelle nostre Regioni Carlo Borromeo e
Francesco Saverio, quanto incremento abbiano ricevuto per merito
loro e di altri uomini dotati di virt Sacerdotale la purezza
della Fede Cattolica, lo splendore della Disciplina Ecclesiastica
e gl'impegni della piet Cristiana.
Ammirando i loro esempi, siate virtuosi, mostrate l'ansia di
carit pastorale che  in Voi e con gioia cogliete l'occasione, a
Voi offerta, di salvare le anime dalla perdizione, di migliorare
i costumi del popolo, di introdurre la consuetudine di compiere opere pie.
16. Siate certi, Venerabili Fratelli, che presso i Popoli
Cristiani la forza della Divina Religione  grande, e che
l'ardente devozione diffusa nei cuori dei Fedeli per virt dello
Spirito Santo, se  assecondata e alimentata in modo congruo ad
opera dei Sacerdoti, e stimolata al momento opportuno, dovr
erompere in fiammate di carit. Per ispirazione di Dio ci fu ben
compreso da molti Re e Principi Cattolici che, accogliendo
nell'animo i pii desideri dei loro sudditi, innalzarono a Noi
sommesse preghiere perch estendessimo questo Giubileo alle
province dei loro domini. Noi non rinunciammo certo ad
assecondare, con grande premura, la loro volont, dopo aver
elogiato la loro insigne piet; pertanto  vostro compito,
Venerabili Fratelli, congiungere la vostra opera al loro ardore e
anche ai voti Nostri e della Chiesa. Soprattutto in questo
momento, mentre ognuno di Voi eleva a Dio Onnipotente, nella Sua
Chiesa, pubbliche preghiere per la prosperit e la salute degli
stessi Principi Cristiani,  vostro dovere promuovere con le
vostre prediche, coi vostri esempi, con le vostre fatiche, la
santificazione del vostro gregge affidata sempre alla vostra
cura, ma ora raccomandata anche dalla loro particolare
sollecitudine. Noi infine invochiamo in soccorso della vostra
preziosa opera, Venerabili Fratelli, la grazia della Provvidenza
Celeste, e la pace di Dio per i popoli che Voi reggete; e a Voi e
ad essi, con tutto l'affetto, impartiamo l'Apostolica Benedizione.
Dato a Roma, presso Santa Maria Maggiore, l'1 gennaio 1751,
undicesimo anno del Nostro Pontificato.
BENEDETTO PP. XIV
