                        LETTERA ENCICLICA
                       DEL SOMMO PONTEFICE
                        BENEDETTO PP. XIV
                       "INTER PRAETERITOS"
                  AI PENITENZIERI E CONFESSORI
                DEPUTATI IN ROMA PER L'ANNO SANTO
                         DILETTO FIGLIO
                 SALUTE E APOSTOLICA BENEDIZIONE
1. Fra le fatiche sostenute e che ancora sosteniamo affinch il
prossimo imminente Anno Santo sia celebrato a dovere, ed i fedeli
conseguano il frutto spirituale della Santa Indulgenza, non 
stata certamente l'ultima quella di vedere e leggere i libri che
trattano del Giubileo dell'Anno Santo. E non sono pochi!
Leggendoli, abbiamo osservato che alcuni trattano e risolvono le
controversie badando unicamente a quanto hanno scritto i loro
predecessori, e risolvendo i punti secondo ci che loro sembra
conveniente, e adatto al loro modo d'intendere, senza affatto
badare alle Costituzioni dei Sommi Pontefici, nelle quali
s'indice ai fedeli il Giubileo dell'Anno Santo, e nelle quali si
trovano inserite alcune parole, che spianano le questioni sorte
in precedenza. Vi sono poi altri Autori che considerano
accuratamente le parole delle Bolle Pontificie, non tralasciano
di ben pesarle, dando in seguito per superate e tolte di mezzo le
difficolt promosse da coloro che, o hanno scritto prima che
fossero emanate le Costituzioni, nelle quali sono inseritele
parole opportune, in vigore delle quali restano tolte le
difficolt citate, o che, se hanno scritto dopo, hanno scritto
senza le dovute riflessioni alle parole delle Costituzioni Apostoliche.
Il prossimo Anno Santo, se piacer al grande Iddio di prolungarci
la vita fino a quel tempo, sar il terzo Anno Santo che Noi
avremo veduto celebrarsi in Roma: e ben ci ricordiamo delle
dispute, e questioni, che con qualche impegno si ventilavano fra
i Confessori di Roma, e poi fra i Confessori fuori di Roma,
quando, terminata qui la celebrazione dell'Anno Santo, si
trasmette ai luoghi fuori di Roma il Giubileo. Ci siamo
adoperati, nelle Costituzioni che abbiamo redatte sull'Anno
Santo, d'inserirvi quelle parole che, non meno da Noi che dai
Dottori che hanno scritto prima di Noi, sono stimate di tal
valore, che eliminano le difficolt precedentemente sollevate.
Abbiamo anche fatto alcune dichiarazioni su talune questioni che
restavano indecise e che non potevano dirsi risolte in seguito
dalle sole parole inserite nelle Costituzioni. Ma non per questo
ci lusinghiamo d'aver sciolto tutti i dubbi, che possono venire
in capo agli uomini di cervello troppo sottile e metafisico;
qualit quanto buona per le materie speculative, altrettanto
incomoda per le materie morali. Speriamo per di aver fatto
qualche cammino, che potr forse essere proseguito con maggiore
ampiezza da altri meno occupati di Noi.
E affinch quanto abbiamo fatto e pensato riesca utile agli
altri, e particolarmente ai Confessori e direttori di anime,
indirizziamo a Voi, o diletti figli, questa nostra Lettera
Enciclica, adempiendo in questo modo la promessa che facemmo
nella nostra Allocuzione Concistoriale pronunziata da Noi nel
Concistoro tenuto il 5 maggio dell'anno corrente 1749. E affinch
si escluda ogni confusione, e si proceda col dovuto ordine,
tratteremo a parte di ciascheduna Costituzione sopra l'Anno Santo
pubblicata da Noi fino al giorno presente.
                             Parte I
 (Dell'Apostolica Costituzione, che incomincia "Peregrinantes",
     in cui s'intima l'Universale Giubileo dell'Anno Santo,
    pubblicata il giorno 15 maggio, festa dell'Ascensione del
                         Signore, 1749)
2. In questa nostra Costituzione si leggono le seguenti parole:
"Vere pnitentibus, et confessis, sacraque Comunione refectis".
Noi siamo i primi che alla Confessione abbiamo unito la
Comunione, annoverandola fra le opere ingiunte e prescritte per
conseguire le Indulgenze dell'Anno Santo. I motivi della detta
aggiunta sono stati da Noi espressi nella nostra Allocuzione
Concistoriale fatta nel Concistoro tenuto il 5 Maggio 1749. Non
crediamo che da veruno possa eccitarsi la questione se sotto nome
di sacra Comunione intendasi la Comunione Sacramentale, oppure la
Comunione Spirituale; giacch il Sacro Concilio di Trento, sess.
13, c. 8, fa menzione di tre Comunioni; cio della sola
Sacramentale, che  quella di coloro che la ricevono in peccato
mortale; della sola spirituale, che  quella di coloro che
sommamente desiderano di gustare il Pane Eucaristico con fede
viva, "quae per dilectionem operatur", ne sentono il frutto e
l'utilit; e delle Sacramentale infine e spirituale, che  di
quelli, che "prius ita se probant et instruunt, ut vestem
nuptialem induti ad Divinam Mensam accedant". Noi sotto nome di
sacra Comunione abbiamo inteso ed intendiamo la Comunione
sacramentale insieme e spirituale; essendo questo il senso ovvio
delle parole, e non credendo mai, che possa cadere in mente a
veruno, che possa intendersi sotto nome di sacra Comunione
Sacramentale; come anche fu benavvertito dal P. Passerino (De
indulgentiis quaest., 43 e 44), nonostante che egli scrivesse
bens dopo la condanna della proposizione fatta da Alessandro
VII. il 7 settembre 1665. "Qui facit Confessionem voluntarie
nullam, satisfacit praecepto Ecclesiae", ma scrivesse prima della
condanna della proposizione fatta dal Venerabile Servo di Dio
Innocenzo XI, il 2 marzo 1679: "Praecepto Communionis annuae
satisfacit per sacrilegam Domini manducationem".
3. Nella celebre Costituzione di Bonifacio VIII, che incomincia
"Antiquorum" sotto il titolo "de poenitentiis et remissionibus",
nell'Estravaganti comuni, ove indice il Giubileo dell'Anno Santo,
si leggono le seguenti parole: "vere poenitentibus, et confessis,
vel qui vere poenitebunt et confitebuntur", e nell'Estravagante
Unigenitus di Clemente VI, nello stesso libro e sotto lo stesso
titolo, si leggono queste altre parole: "vere poenitentibus et
confessis". Da queste parole altre volte  nata una grave
controversia, se basti per conseguire l'Indulgenza la Confessione
"in voto", oppure si richieda la Confessione "in re"; che  lo
stesso che dire, se per conseguire l'Indulgenza sia necessario
confessare attualmente al Sacerdote i peccati, oppur se basti il
pentirsene con un vero atto di contrizione, col proposito di
confessarsene, differendo la Confessione ad altro tempo, e
specialmente alla Pasqua, nel qual tempo ogni fedele  obbligato
a ricevere la sacra Comunione.
4. La questione  indicata e non risolta dal Card. de Lugo ("de
poenit.", disp. 27, sect. 6, n. 64); Noi la troviamo formalmente
discussa. Ludovico Bolognino, canonista di chiara fama, nel suo
trattato De Indulgentiis inclina nel ritenere che basti l'atto di
contrizione col detto proposito. Felice Sandeo, uomo pure celebre
per i suoi scritti sopra il diritto canonico, in un suo Trattato
De indulgentia plenaria, inclina nella stessa opinione; ma dice
che il contrario  pi sicuro. Le opere del Bolognino e del
Felino sono stampate nei Trattati volgarmente detti Magni (tomo
14, editi a Venezia nel 1584, p. 145 verso, e p. 158 verso).
L'insigne teologo Silvestro nella sua Somma "in verb. Indulgentia
n. 20", dopo aver mostrato inclinazione pel sentimento della
Confessione in voto, consiglia l'attuale Confessione per
conseguire le indulgenze; e dello stesso sentimento ancora  il
Venerabile cardinal Bellarmino (tomo 2, Controversiarum lib. 1.
"de Indulgentiis", cap. 13. Tertia quaestio). Il Santarelli
(Variar. resolut. quaest. 76, a n. 7 usque ad n. 23), con molta
accuratezza raduna gli Autori che stanno per l'una e per l'altra
opinione, e richiede l'attuale confessione per conseguire
l'indulgenza dell'Anno Santo. E agli autori a lui radunati Noi
aggiungeremo Gio. Battista Pauliani (lib. 3. cap. 2, p. 147 e
ss.), che scrisse sopra il Giubileo dell'Anno Santo, pubblicato
da Giulio III, che sostiene richiedersi l'attuale Confessione in
vigore delle parole "vere poenitentibus et confessis".
5. Il Navarro tanto rinomato, che una volta aveva seguito
l'opinione che basti la Confessione in voto, mosso dall'autorit
del Card. Gaetano, nel suo trattato del Giubileo (Notabil 18, n.
1 e ss. e n. 6), l'abbandon, e divenne invitto seguace
dell'opinione, che richiede l'attuale Confessione, riferendo il
gran bene, che sapeva esser pervenuto dalla pratica dall'opinione
che richiede l'attuale Confessione. Il Padre Viva (de Jubilaeo,
quaest. 8, art. 3), che scrisse nell'occasione del Giubileo
dell'Anno Santo pubblicato da Innocenzo XII, ed il P. Costantini
nel suo Trattato dell'Anno Santo (par. 2, art. 5), pubblicato da
Benedetto XIII, considerano che sotto le parole "vere
poenitentibus" sono compresi i peccatori contriti, ma che
aggiungendosi alle parole "vere poenitentibus" le altre "et
confessis", in queste ultime viene prescritta la Confessione attuale.
6. Pu dirsi che questa opinione sia diventata sentimento della
Santa Sede: poich essendo stato proposto nella Congregazione
delle Indulgenze il quesito se, siccome i Missionari che stanno
nei paesi degli Infedeli celebrano lecitamente la S. Messa,
premesso un atto di contrizione per qualche peccato commesso, non
essendovi Confessore con cui possano confessarsi, e non dovendo i
fedeli restar senza Messa nel giorno di festa, cos debbano dirsi
capaci di conseguir le Indulgenze concesse "vere poenitentibus et
confessis", facendo un atto di contrizione e non premettendo la
Confessione, la detta Congregazione rispose non esserne essi
capaci, ma doversi pregare il Sommo Pontefice di renderli capaci
con nuova grazia, acci, contriti, senza essersi confessati,
mancando il Confessore, restino abilitati a conseguire le dette
Indulgenze. Ed il nostro Predecessore Clemente XII approv la
risoluzione e concesse la grazia. I documenti sono riferiti
nell'Opera del Padre Teodoro, Consultore della detta
Congregazione delle Indulgenze (de Indulg. part. 1, cap. 11, art. 5 in fine).
7. Noi sotto l'espressione di "vere poenitentibus et confessis",
abbiamo inteso e sempre intenderemo l'attuale Confessione, che
collochiamo fra le opere ingiunte da adempirsi per conseguire le
Indulgenze. Sarebbe forse bastato il dire che cos abbiamo inteso
ed intendiamo; ma abbiamo creduto opportuno esporre quanto
abbiamo fatto, perch si riconoscano i fondamenti ai quali resta
appoggiato il nostro sentimento.
8. Prosegue la Costituzione Peregrinantes: in essa, dopo esservi
prescritta la visita delle quattro Basiliche, San Pietro, San
Paolo, San Giovanni in Laterano e Santa Maria Maggiore, si
aggiunge che la detta visita si faccia "semel saltem in die, per
triginta continuos, aut interpolatos dies, sive naturales sive
etiam ecclesiasticos, nimirum a primis vesperis unius diei usque
ad integrum ipsius subsequentis diei verspertinum crepusculum
computandos, si Romani, vel incolae Urbis; si vero peregrini, aut
alias externi fuerint, per quindecim saltem huiusmodi dies":
colle quali parole ben intese, e come Noi le intendiamo, si
tolgono di mezzo due questioni altre volte citate.
9. La prima, se, siccome la visita delle quattro Basiliche si pu
fare a tenore della Costituzione in giorni interpolati, come per
esempio si pu fare una visita delle quattro Basiliche il 10 del
mese di gennaio, ed un'altra visita delle quattro Basiliche il
15, cos possa farsi la visita per esempio di due Basiliche in un
giorno, e la visita di due altre Basiliche in un altro giorno,
finch sia compiuto il numero delle trenta, o rispettivamente
quindici visite per ciascuna Basilica.
10. Le parole "saltem semel in die" si leggono ancora nella
citata Decretale di Bonifacio VIII "Antiquorum": ed il
chiosatore, commentando le dette parole, attesta che il detto
Pontefice in Concistoro dichiar potersi fare le visite delle
Basiliche nel modo poc'anzi accennato, cio di una Basilica in un
giorno, e di un'altra in un altro, purch il numero delle visite
in ciascheduna Basilica sia il trentesimo quanto ai Romani, ed il
decimoquinto quanto ai Forestieri. Quando sussista il fatto
riferito dal chiosatore, crediamo doversi dire che il Pontefice
Bonifacio non dichiar che tale fosse l'intelligenza delle parole
"saltem semel in die", ma che concedette per grazia particolare,
che, nonostante la contraria disposizione della sua Decretale,
potessero farsi le visite delle Chiese nel modo accennato. Ed
infatti quanti hanno scritto nei tempi susseguenti sopra le Bolle
del Giubileo dell'Anno Santo, nelle quali sempre si ritrovano le
parole "saltem semel in die", valutando dirsi "in die" in
singolare, e non "in diebus" in plurale, hanno detto doversi fare
la visita delle quattro Chiese in un giorno. Si possono vedere il
Navarro (De Jubilaeo, et Indulgentiis notab., 32 n. 41), ed il
Benzonio (De anno Jubilaei, lib. 5 dub. 5). Cos pure discorrono
il Santarelli (Variar. Resolut. Quaest. 75, n. 1 e ss.) il
Lavorio (De Jubilaeo, et indulgentiis, part. 1 cap. 17, n. 5); il
Quarti (Trattato del Giubileo, punt. 2 dub. 1); il Passerino (De
Indulgentiis, quaest. 49, n. 363); il Pasqualigo (De Jubilaeo,
quaest. 45); il Ricci (Trattato del Giubileo, cap. 117), che di
pi aggiunse che, visitandosi dai Sommi Pontefici le Basiliche
nell'Anno Santo, si visitano tutte quattro in un giorno.
11. Ci nonostante, fu creduto ben fatto nell'occasione dell'Anno
Santo del 1700, intimato dal Pontefice Innocenzo XII, il
sottoporre ad un nuovo esame in una Congregazione particolare
composta di vari Cardinali e Prelati il sopraddetto punto, se la
visita delle quattro Chiese dovesse farsi in un sol giorno,
oppure potesse farsi in giorni interpolati, visitando per esempio
due Chiese in un giorno, e due in un altro; e concordemente fu
risoluto che dovevano farsi tutte in un giorno. Cos ancora fu
intimato in una Notificazione pubblicata dal Cardinale Gasparo di
Carpegna, in quei tempi Vicario di Roma. I nomi degli intervenuti
alla Congregazione e la risoluzione della medesima sono
registrati da Gio. Battista Riganti sopra le "Regole della
Cancellaria (Tom. 4, ad regulam 53, ann. 22, usque ad finem); la
Dichiarazione si ritrova stampata dal Padre Viva, De Indulgentiis
(p. 668, edit. Patavin., ann. 1715), ed  anche indicata dal
Padre Vanranst, Opuscul. de Indulgentiis, et Jubilaeo (quaest. 7,
n. 10). Noi, aderendo all'ovvia intelligenza delle parole "semel
saltem in die", alla comune opinione dei Dottori ed alle
precedenti risoluzioni, nella nostra Costituzione Peregrinantes
ci protestiamo d'aver inteso doversi fare la visita della quattro
Chiese in un giorno.
12. La seconda controversia riguarda la misura del giorno in cui,
come si  detto, deve farsi la visita delle quattro Chiese.
Alcuni hanno creduto doversi misurare il giorno dalla mezzanotte
precedente all'altra mezzanotte del giorno susseguente, per
esempio dalla mezzanotte del gioved fino alla mezzanotte del
venerd susseguente. Altri poi hanno creduto doversi misurare il
giorno dai Vespri del giorno precedente ai Vespri del giorno
susseguente, per esempio dai Vespri del Gioved fino agli altri
Vespri del venerd susseguente; che  lo stesso che dire fino al
principio della notte, ossia alle ventiquattr'ore del venerd,
giacch la compieta  il compimento delle orazioni del giorno.
13. Fu esaminata questa controversia nell'occasione dell'Anno
Santo celebrato dal Pontefice Clemente X e non fu risolta, come
attesta il Febei (De anno Jubilaei, par. 2, cap. 15, p. 241). Fu
sottoposta a nuovo esame nell'occasione dell'Anno Santo intimato
da Innocenzo XII. Il Riganti nel luogo citato ader all'opinione
che il giorno dovesse computarsi dai primi Vespri fino ai Vespri
del giorno seguente. Non manc di portare validissime ragioni pel
suo assunto, riflettendo molto a proposito che le Porte Sante si
aprono nella Vigilia della Nativit di Nostro Signore avanti i
Vespri, e si chiudono nella susseguente Vigilia della Nativit
del Signore dopo i primi Vespri, cio vicino al tramontare del
sole. Furono queste ragioni pregiate, ed abbracciate da alcuni
che intervennero alla Congregazione, e da altri, i pareri dei
quali furono dalla stessa Congregazione richiesti. Altri poi
della Congregazione, ed anche dei consultati dalla stessa
Congregazione, seguirono la sentenza, che il giorno dovesse
misurarsi da una mezzanotte all'altra mezzanotte. Prevalse questa
opinione, come pu vedersi nello stesso Riganti. Nella citata
Notificazione del Cardinale di Carpegna Vicario, fu dichiarato
che il giorno debba intendersi cominciare e finire da una
mezzanotte all'altra. Ma Noi, acci possano i fedeli pi
facilmente adempiere la visita delle quattro Basiliche
nell'imminente Anno Santo, abbiamo nella nostra Costituzione
tolta di mezzo ogni disputa, dichiarando che la visita delle
quattro Basiliche possa farsi o nell'una o nell'altra maniera,
cio o da una mezzanotte all'altra mezzanotte, o dai Vespri del
giorno precedente fino ai vespertini crepuscoli del giorno susseguente.
14. Infine, nella citata Costituzione Peregrinantes viene
stabilito che quelli che hanno intrapreso il viaggio per Roma, o
che arrivati a Roma non possono o compiere o incominciare la
visita delle Basiliche, prevenuti dalla morte, o impediti per
altra legittima causa, godano il frutto dell'Indulgenza purch
siano pentiti, abbiano fatto la Confessione, ed abbiano ricevuto
la santa Eucaristia."Eosdem vere poenitentes, et confessos, ac
sacra Comunione refectos, praedictae Indulgentiae, et remissionis
participes perinde fieri volumus, ac si dictas Basilicas diebus a
Nobis praescriptis re ipsa visitassent".
15. Il Pontefice Bonifacio VIII nella pi volte citata sua
Decretale "Antiquorum", in cui intima l'Anno Santo, non inser la
predetta dichiarazione comprensiva dei Forestieri, ossia
Pellegrini; e perci nacque la controversia, se essi nelle dette
circostanze avessero conseguita l'Indulgenza; per cui egli fu
necessitato a fare una verbale dichiarazione in Concistoro
favorevole ai Forestieri, come attesta il chiosatore della
Decretale "Antiquorum, vers. sedquaero: aliquis vere poenitens et
confessus", fra l'Estravaganti comuni. Fu sollevata poi la
questione, se, senza la detta dichiarazione, quelli che, disposti
a venire a Roma, ed avendo anche intrapreso il viaggio, oppure
giunti a Roma, non avendo potuto o incominciare o finire la
visita prescritta delle Basiliche, purch fossero pentiti delle
loro colpe, e si fossero confessati, conseguissero l'Indulgenza
del Giubileo. N manc chi opinava che la conseguivano. I pi
accreditati furono di parere contrario, non conseguendosi
l'Indulgenza per la sola volont, ma essendo necessario
l'effetto. Cos discorre il Felino nel suo Trattato De
Indulgentiis, inter Tractatus Magnos citat. (tomo 14, p. 159 a
tergo unum 36). Il sopracitato ancora Giovanni Battista Paulini
(lib. 3 da Jubilaeo, cap. 5) prov quello stesso assunto con vari
argomenti. Una simile controversia  trattata da S. Tommaso
(Quodlibet, 2, art. 16), ove chiede se chi aveva preso la Croce
per portarsi al recupero della Terra Santa, per la quale insigne
azione avrebbe conseguito l'Indulgenza Plenaria, la conseguisse
se, essendo in istato di vera penitenza, morisse prima di
intraprendere il viaggio. Il Santo la risolve dicendo che 
necessario osservare bene il testo della concessione
dell'Indulgenza; perch se nel testo si dice che l'Indulgenza si
concede a chi prende la Croce, il Crocesignato subito acquista
l'Indulgenza, e ne  partecipe anche se muore prima d'essersi
posto in viaggio; ma se nel testo della concessione
dell'Indulgenza, essa viene concessa a quelli che passeranno il
mare, il Crocesignato che muore prima di passare il mare non
consegue l'Indulgenza.
16. Il Pontefice Clemente VI, che fu colui che ridusse il
Giubileo dai cento anni prefissi da Bonifacio VIII ai cinquanta,
nella sua Decretale Unigenitus, sotto il titolo "de Poenitentiis,
et remissionibus" fra "l'estravaganti comuni", fu il primo che
pose in carta, e registr nella Decretale suddetta, la
dichiarazione favorevole ai Pellegrini o Forestieri, avendola
inserita nella sopraddetta sua Decretale. Per il celebre
giureconsulto Giovanni di Anania, Arcidiacono di Bologna, nel suo
Trattato De Jubilaeo, sotto la rubrica "de sortilegiis", dopo
aver proposto quattordici dubbi da esaminarsi sulla materia del
Giubileo, nel n. 9 ripone il seguente: "Dubitatur de illo, qui
ivit usque ad mediam viam, et non potuit ulterius ire; de illo,
qui non implet numerum dierum", ed a questo dubbio risponde cos:
"Ista tolluntur in Bulla praecedenti", che  quella di Clemente
VI, da lui stesso ricordata in precedenza.
Nelle Costituzioni ed intimazioni degli Anni Santi dei Pontefici
Successori si trova la stessa dichiarazione. E Noi, per eliminare
tutte le controversie, abbiamo ben volentieri aderito al loro
esempio, avendola inserita nella nostra Costituzione
Peregrinantes; con l'avvertenza, per, che questa dichiarazione
comprende unicamente i Forestieri, e non s'estende ai Romani, o
agli abitanti in Roma, come anche fu ben osservato dal Benzonio
(De anno Jubilaei, lib. 5, dub. 10), provvedendosi ai Romani, ed
abitanti di Roma, impediti, ed impotenti a far le visite delle
Basiliche, in altra maniera, come altrove si vedr.
                            Parte II
      (Della Costituzione che incomincia: "Cum Nos nuper",
                     datata 17 maggio 1749)
17. Nei primi cinque Giubilei non si legge che fossero sospese le
altre Indulgenze, n le altre facolt d'assolvere dai casi
riservati, ed il primo che facesse la detta sospensione per
l'occasione dell'Anno Santo fu il Pontefice Sisto IV, come si
vede nella sua Decretale: "Quemadmodum" sotto il titolo "de
poenitentiis et remissionibus" negli "Estravaganti comuni", per
invitare i fedeli a venire a Roma, a conseguire la plenaria
Indulgenza, che egli nell'Anno Santo loro offriva; al suo esempio
aderirono gli altri suoi Successori. Alcuni inserirono la
sospensione delle Indulgenze e facolt nella stessa Bolla, in cui
indicevano il Giubileo dell'Anno Santo. Cos pratic Sisto IV;
Alessandro VI fece lo stesso, ma con Costituzione separata.
L'esempio di Sisto IV in tutto e per tutto fu seguito da Clemente
VII e da Giulio III, come appare dalle Bolle dei Giubilei.
Gregorio XIII fu quello che rimise in piedi la sospensione con
Bolla separata da quella del Giubileo, come aveva fatto
Alessandro VI, e cos poi si  proseguito in avvenire.
Il Sairo, il Valenza, il Salas, seguiti dal Padre Baldello (tomo
1 Theolog. Moral., lib. 5 "de Lege", disp. 16, n. 8) dissero
essere superflua la detta sospensione essendo gi inserita nel
Diritto Canonico quella di Sisto IV, come si  detto. Noi ben
sappiamo doversi rispettare non solo quelle Decretali, che sono
inserite nelle collezioni fatte per ordine di Gregorio IX, di
Bonifacio VIII e di Clemente V, ma anche le altre, che si dicono
"Estravaganti comuni", fra le quali si trova la citata di Sisto
IV. Sebbene la collezione di queste sia stata fatta con autorit
privata, tuttavia la fonte da cui sono state tratte  la stessa
di tutte le altre, essendo derivate, quelle e queste, dalla
stessa Apostolica Autorit, come anche molto bene annota il
Venerabile Fratello vivente Vescovo di Feltre nella sua
bell'opera (Institution. Juris Canonici, cap. 59, n. 8),
recentemente data alle stampe. Ma, riflettendo Noi potersi per lo
meno ragionevolmente dubitare se sia stata revocata la
sospensione fatta dal Pontefice Sisto IV delle Indulgenze e
Facolt, da ci  derivata la necessit della nuova sospensione
delle Indulgenze e Facolt, che si fa quando s'indice l'Anno Santo.
18. La sospensione delle Indulgenze e Facolt fatta da Sisto IV
fu concepita con le seguenti parole: "usque ad nostrum, et
eiusdem Sedis beneplacitum suspendimus, illasque durante
beneplacito nostro, et Sedis praedictae, suspensas esse volumus,
nec interim alicui suffragari"; quanto viene stabilito con la
clausola "ad beneplacitum Sedis Apostolicae" dura anche dopo la
morte del Papa che ha stabilito, non cessando lo stabilito se non
J revocato dal Successore: "si usque ad Apostolicae Sedis
beneplacitum gratia concedatur; tunc enim, quia Sedes ipsa non
moritur, durabit perpetuo, nisi a successore fuerit revocata": il
che non succede allorch si fa l'atto dal Pontefice "usque ad
suae voluntatis beneplacitum", perch la concessione cessa con la
morte del concedente: "Si gratiose tibia Romano Pontifice
concedatur, ut beneficia, quae tempore tuae promotionis
obtinebas, posses usque ad suae voluntatis beneplacitum retinere;
huiusmodi gratia per eius obitum, per quem ipsius beneplacitum
omnino extinguitur, eo ipso expirat". Sono parole del Pontefice
Bonifacio VIII, nel cap. "Si gratiose, de rescriptis, in sexto".
19. Il Navarro nei suoi Consigli (lib. 5, De poenitentiis et
remissionibus consil., 17), dice d'aver trattato con accuratezza
questa materia; ed  vero, avendone ampiamente discorso nel suo
trattato De Jubilaeo, et Indulgentiis Notabil. (28, n. 27 et 28,
ac Notabil. 33 n. 7). Ivi, dopo aver pondera tal'importanza della
clausola "ad nostrum et Sedis Apostolicae beneplacitum", dice
esser certa la morte di Sisto IV, ma non sapersi se egli prima di
morire revocasse la sospensione, oppure se qualche altro suo
Successore facesse ci; pertanto si mostr parziale e opinabile
che la sospensione di Sisto durasse ancora. Il Navarro viveva ai
tempi di Gregorio XIII. Avendo osservato che questo Pontefice
nella sospensione delle Indulgenze dell'Anno Santo si serv della
clausola "ad Nostrum et Sedis Apostolicae beneplacitum", ne parl
cogli ufficiali della Curia Romana, che gli risposero non aver
mai il Pontefice Sisto fatta revoca generale della sospensione,
n potersi pretendere essere stata indotta la revoca per essere
passato l'anno, ma potersi credere che lo stesso Sisto facesse,
passato l'Anno Santo, una revoca particolare della sospensione di
alcune indulgenze, per aderire alle preci d'alcuni fedeli.
Aggiunsero che anche il Pontefice Gregorio XIII era per regolarsi
nella stessa maniera; quanto viene asserito dal Navarro resta
anche confermato dal Benzone (De Anno Jubilaei, lib. 4, cap. 8,
dub. 6) e dal P. Teodoro (tomo 1 de Indulgentiis, cap. 13, art. 5).
20. Ma se taluno avesse detto, o dicesse, esser vero, che non
cessano di validit le Pontificie determinazioni concepite con le
parole "ad nostrum et Sedis Apostolicae beneplacitum" per la
morte del Pontefice che le ha scritte, ed esser necessaria la
revoca di qualche suo successore, potersi anche credere che Sisto
IV, passato l'Anno Santo, non facesse revoca espressa e generale
della sospensione, ma ne facesse una particolare confermando
alcune Indulgenze sospese; ma nello stesso tempo avesse
soggiunto, o soggiungesse darsi alcune revoche, come parlano le
scuole, virtuali ed equipollenti alle revoche espresse, ed esser
quelle intervenute nel caso di cui si tratta, giacch, nonostante
la sospensione fatta dell'Indulgenza nell'Anno Santo, si  sempre
saputo dai Sommi Pontefici, che uomini pii e religiosi, passato
l'Anno Santo, hanno predicato e pubblicato le Indulgenze sospese,
le hanno inserite nei loro libri, e sopra esse hanno scritto
diffusamente, senza aver mai la Sede Apostolica fatto un passo
contro alcuno degli atti predetti, ancorch non abbia tralasciato
di proibire le indulgenze apocrife, ed anche di individuare con
vari decreti le revocate, ogni volta che  venuta l'occasione di
farlo; avrebbe senza dubbio posto, come suol dirsi, alle strette
il Navarro e porrebbe ancora alle strette chiunque si fosse dato
o si desse per seguace della di lui opinione.
21. La riflessione non  nostra, ma nel Castro Palao nelle sue
"Opere Moral (par. 4, tract. 24, disput. unic, punct. 12, par. 2 n. 12
et 13). E quando dalla predetta riflessione altro non si possa
dedurre, o si deduca, se non che per lo meno la materia  dubbia,
ci  potuto bastare ai nostri Predecessori, ed  bastato a Noi,
per fare una nuova sospensione delle Indulgenze e Facolt
nell'occasione del Giubileo dell'Anno Santo, nonostante la
sospensione di Sisto IV inserita, come si  detto, nel Diritto Canonico.
Nella nostra Costituzione "Cum Nos nuper", della quale
presentemente parliamo, non ci siamo serviti della clausola "ad
Nostrum et Sedis Apostolicae beneplacitum", ma di quell'altra
"Apostolica auctoritate suspendimus... easque, eodem Anno
durante, nulli prodesse aut suffragari debere". Abbiamo adoperato
questa clausola, sia perch Clemente VIII nella sospensione delle
Indulgenze e Facolt nell'Anno Santo, se ne avvalse, ed al suo
esempio hanno aderito tutti gli altri suoi Successori, nei tempi
nei quali si sono celebrati gli Anni Santi, sia perch con essa
si leva di mezzo la difficolt altra volta promossa, se dopo
l'Anno Santo duri o non duri la sospensione delle Indulgenze,
come osservano molto a proposito il Lavorio (De Jubilaeo et
Indulgentiis, par. 1 cap. 10, n. 13), ed il Quarti (Trattato del
Giubileo, punto primo della sospensione delle Indulgenze, dub. 7).
22. Chi ha qualche pratica, bench mediocre, degli autori morali,
sar senza dubbio informato delle molte questioni, che da essi si
promuovono in ordine alle Indulgenze che si sospendono nell'Anno
Santo. Noi, per rimuoverle, nella nostra Costituzione abbiamo
fatto una sospensione generale. Ma prima, come pu leggersi in
essa, abbiamo sottratto dalla revoca generale alcune Indulgenze,
che abbiamo ancora espresse e nominate: il che porta con s la
conseguenza che quelle che non sono nominatamente preservate,
debbonsi intendere sospese. Grande era la controversia, se sotto
la sospensione comprendevansi le sole Indulgenze plenarie, oppure
se essa si estendeva anche alle non plenarie, e parziali. Il
Navarro (De Jubilaeo et Indulgentiis notabili, 33, n. 26), il
Benzone (De Jubilaeo, lib. 4, cap. 8, dub. 2); il Lavorio (De
Jubilaeo, par. 1, cap. 10, n. 3 et 4); il Viva (De Jubilaeo
praesertim Anni Sancti, quaest. 4, art. 1), scrissero che
restavano sospese le sole plenarie. Altri per erano d'opinione
che restassero sospese le plenarie e le non plenarie, ossia le
parziali. Cos scrissero il Vanranst (Opuscul. Histor. Theologic.
de Indulgentiis, et Jubilaeo, quaest. 5), il Quarti (Trattato del
Giubileo, cap. 3, punto 1), il Pignatelli (Trattato dell'Anno
Santo, cap. 13, dub. 10). Nasceva la difficolt delle varie
formule adoperate nelle sospensioni, leggendosi in alcune le
seguenti parole: "Omnes et singulas Indulgentias plenarias"; in
altre: "Omnes et singulas Indulgentias". Riflettendo alcuni che,
ancorch nelle formule sospensive non fossero nominate le
Indulgenze non plenarie, si doveva ci nonostante credere che
fossero comprese, avendo alcuni Pontefici, durante l'Anno Santo,
concesso che alcune parziali Indulgenze fossero rimesse, e si
pubblicassero; il che non avrebbero fatto, se non avessero avuto
per il futuro l'intenzione di comprenderle sotto la sospensione.
Cos scrisse il P. Costantini (Trattato del Giubileo dell'Anno
Santo, par. 3, cap. 7), e padre Teodoro (De Indulgentiis, tomo 1,
cap. 13, art. 5, quaest. 2). Noi, per eliminare ogni questione,
dopo aver espresso le Indulgenze che non revochiamo, soggiungiamo
cos: "Caeteras omnes, et singulas indulgentias tam plenarias
quam non plenarias suspendimus et suspensas esse declaramus".
23. Senza allontanarci dalla materia, diremo che abbiamo
eccettuato e sottratto dalla revoca le Indulgenze concesse
direttamente per le anime dei defunti. Restava la controversia in
ordine a quelle che i vivi possono conseguire con la facolt
d'applicarle per modo di suffragio ai Defunti. Il Quarti
(Trattato del Giubileo, cap. 3, punto 1, p. 198), ed il
Pignatelli (Trattato dell'Anno Santo, cap. 13, dub. 20),
opinarono che le sopraddette Indulgenze non fossero comprese
sotto la revoca. Furono di contrario parere il Viva (De Jubilaeo,
quaest. 4, art. 4), il Vanranst (Opuscul. Histor. Theolog. de
Indulgentiis, et Jubilaeo, quaest. 5, n. 9), ed il Costantini
(Trattato del Giubileo, par. 3, cap. 7, p. 244). N pu negarsi che
questa non sia stata la sentenza pi plausibile, ed anche in
molti Anni Santi praticata. Il fu Abate, poi Cardinale,
Michelangelo Ricci, Segretario della Congregazione delle
Indulgenze, nel tempo dell'Anno Santo celebrato da Clemente X,
nelle Congregazioni che si fecero, e nelle quali fu esaminata e
non esaudita l'istanza di alcune persone devote, affinch fosse
stabilito che la generale sospensione delle Indulgenze non
comprendesse quelle concesse ai vivi con facolt d'applicarle ai
Defunti, si dimostr molto attaccato all'opinione, che sostiene
essere le predette Indulgenze sospese nell'Anno Santo, e comprese
sotto la revoca, ossia generale sospensione. Viene addotta anche
la seguente ragione; nelle Indulgenze che si concedono ai vivi
colla facolt d'applicarle ai morti "per modum suffragii", si
possono considerare due cose; una, che  la principale e che
riguarda i vivi; l'altra, che  accessoria, e che riguarda i
morti; essendo compresa sotto la revoca la parte principale, non
sembra poter restare esente la parte accessoria.
24. Tralasciando le precedenti Notificazioni, pubblicate negli
altri Anni Santi, si legge in quella pubblicata dal Cardinale di
Carpegna, Vicario di Roma, l'anno 1675, Anno del Giubileo,
d'ordine del Pontefice Clemente X: "Non intelligantur suspensae
Indulgentiae Altarium privilegiatorum pro Defunctis; verum illae
suspensae habeantur, quae possunt sibi consequi Vivi, ut eas
possint concedere Animabus Purgatorii per modum suffragii".
Simili furono le Notificazioni pubblicate nell'Anno Santo
celebrato nel tempo d'Innocenzo XII. Anche il Pontefice Benedetto
XIII cammin cogli stessi orientamenti nella sua Notificazione
pubblicata il 10 gennaio 1725, Anno del Giubileo. Ma essendo
indicibile la devozione di quel pio e devoto Pontefice Benedetto,
Nostro Benefattore, verso le anime del Purgatorio, come ben si
riconosce anche dai sermoni sopra il Purgatorio da lui dati alle
stampe, il 9 febbraio dell'anno stesso pubblic un'altra
Notificazione, che pu vedersi nella "Storia degli Anni Santi"
(pubblicata dall'Alfani, p. 564); successivamente, il 28 aprile
dell'anno medesimo sped un Breve, che si ritrova stampato dal
Padre Teodoro nel pi volte citato suo Trattato (De Indulgentiis,
part. 1, p. 375), in cui dichiar non esser comprese sotto la
revoca da lui fatta nell'Anno Santo le Indulgenze concesse ai
vivi colla facolt d'applicarle ai Defunti, in quella parte,
per, solamente, che riguarda il suffragio delle anime dei morti.
E sebbene sia regola che le Indulgenze concesse ai vivi non
possano applicarsi "per modum suffragii" ai morti, se ci non si
esprime nella concessione, aggiunse che durante l'Anno Santo,
affinch le povere anime del Purgatorio non restassero senza gli
opportuni suffragi, i vivi potessero applicare le Indulgenze a
loro beneficio, ancorch nella concessione non fosse espressa la
facolt di poterle applicare ai Defunti. E Noi nella nostra
Costituzione ben volentieri abbiamo seguito l'esempio d'un s
grande Pontefice.
25. In questa Nostra Costituzione Cum Nos nuper, non solo, come
fino ad ora si  detto, si sospendono, durante l'Anno Santo, le
Indulgenze, ma ancora tutte le Facolt e gli Indulti d'assolvere
dai casi riservati anche in "Bulla Coenae", giusta ci che si
legge nel par. "Caeteras omnes". Come ci siamo regolati nella
sospensione delle Indulgenze, ci siamo altres regolati nella
sospensione delle Facolt e degl'Indulti, che non abbiamo inteso
comprendere sotto la revoca; dal che consegue che le non
eccettuate restano comprese.
Nella generale sospensione delle Facolt e degl'Indulti si era
altre volte dubitato se erano comprese le Facolt che competono
ai Prelati Regolari, per ragione del proprio ufficio, d'assolvere
i loro sudditi regolari dai casi riservati, e dispensare sopra
alcuni impedimenti, come pu vedersi presso il Viva (De Jubilaeo,
quaest. 4, art. ult., par. 4); il Costantino (Del Giubileo dell'Anno
Santo, part. 3, cap. 7, p. 250), ed il Pasqualigo (q. 160). Ma
Noi per togliere ogni ambiguit fra le Facolt eccettuate dalla
Sospensione, abbiamo eccettuato quelle "Superiorum Ordinum
Regularium, quaecumque ipsis in regulares pariter sibi subiectos
a Sede Apostolica praedicta tributa fuerunt".
26. Ma non godendo i Regolari i soli Indulti e Facolt sopra i
loro sudditi regolari, ma altres alcuni di loro sostenendo
d'aver Facolt ed Indulti, loro concessi dalla Sede Apostolica e
non mai revocati d'assolvere dai casi riservati alla stessa le
persone secolari, e di poter commutar voti e concedere varie
altre cose, che qui non  d'uopo ricordare; resta in piedi una
gran controversia, se le medesime restino comprese sotto la
sospensione degl'Indulti e Facolt, che si fa nell'Anno Santo. In
tale controversia alcuni vogliono che restino sospese le Facolt
d'assolvere dai riservati, e commutar voti, ancorch non
conferite per cagione, o con occasione delle Indulgenze; ed altri
distinguono fra le Facolt d'assolvere conferite per cagione, o
con occasione delle Indulgenze, e le Facolt conferite per altri
motivi; dicendo che le prime nell'Anno Santo restino sospese, e
non le seconde; come pu vedersi presso il Viva nel luogo citato,
il Costantini pure nel luogo citato (p. 246 e ss.), il Vanranst
citato (Opuscul. de Indulgentiis, Q. 5), e presso molti altri,
che qui  inutile nominare.
27. Chi aderisce alla prima opinione cio che restino sospese le
Facolt e gl'Indulti concessi per cagione ed occasione delle
Indulgenze, o per altri motivi, si fondano sopra l'ampiezza con
cui sono concepite le Bolle sospensive, e sopra l'eccettuazione
di alcune Facolt ed Indulti dalla generalit delle sospensioni;
come pu vedersi presso il Sorbo ed il Rodriguez riferiti dal
Pasqualigo (cit., q. 160). A conferma di questo orientamento si
pu valutare una decisione del Pontefice Giulio III, che,
nell'Anno del Giubileo, sospese a quei Confessori, che l'avevano,
la Facolt di assolvere dai casi riservati alla Sede Apostolica,
per grazia particolare concessa ai Padri della Compagnia di Ges,
durante l'Anno Santo che allora correva, il poter godere del
privilegio di assolvere dai casi riservati al Sommo Pontefice ed
alla Sede Apostolica, concesso loro da Paolo III, non certamente
per cagione o in occasione delle Indulgenze, ma per altri motivi.
Da ci deriva che i detti privilegi erano stati compresi dal
Pontefice sotto la sospensione che aveva fatta nell'Anno Santo.
Il fatto  riferito dall'Orlandini nella "Storia della Compagnia
di Ges", ed  contestato dal Febei (Tract. de Anno Jubilaei, par.
2, cap. 10, p. 162); dal Vittorelli (Storia dei Giubilei
Pontifici, par. 3, p. 371); dall'Alfani nella "Storia degli Anni
Santi (p. 311 e ss.), e dal Ricci (Trattato dei Giubilei, cap. 38).
28. Chi poi  partigiano della seconda opinione, riflette che i
Romani Pontefici sono stati soliti concedere alcune Facolt per
facilitare l'acquisto delle Indulgenze e per rimuovere
gl'impedimenti. Esse sono le sole che s'intendono sospese
nell'Anno Santo, militando per la sospensione di queste il
desiderio che nell'Anno Santo si portino i fedeli a Roma per
acquistare le Indulgenze; ma non che restino sospese le Facolt
assolutamente concesse non in ordine alle Indulgenze, n per
causa d'esse. Cos, dopo molti altri, sostiene il Quarti
(Trattato del Giubileo, c. 3, n. 2, p. 219).
Il Navarro, commentando la Bolla sospensiva delle Indulgenze
fatta da Gregorio XIII nell'anno del Giubileo, ancorch avesse
facile l'accesso al Papa, da cui era ben veduto ed apprezzato,
riferisce (De Jubilaeo et Indulgentiis, notabili 33, sub n. 2),
che per non incomodarlo cos spesso, tratt col Prelato Datario
di quel tempo, uomo molto preparato e che era ben informato della
mente Pontificia, e l'interrog se sotto la sospensione generale
restavano comprese le Facolt e gli indulti concessi per altri
motivi, e non per cagione ed in occasione delle Indulgenze; ne
rirport la seguente risposta: "Intentionis Sanctissimi Domini
Nostri fuisse suspendere solas et omnes Indulgentias plenarias,
et sola et omnia earum quaerundarum causa concessa, et indulta;
ita quod nulla Indulgentia, quae non esset plenaria, nec ulla
Facultas, quae non esset causa Indulgentiae plenariae quaerendae
concessa, censeatur suspensa". Altra simile dichiarazione di
Clemente VIII viene riferita dal Cardinale de Lugo (De Poenit.,
disp. 20, sect. 8, n. 145).
29. In questa controversia, se il Breve di sospensione generale
di tutte le Indulgenze e Facolt d'assolvere dai casi riservati
alla Santa Sede, comprenda nell'Anno Santo solo le Facolt
concesse nel rispetto delle Indulgenze, oppure si estenda anche a
quelle concesse senza alcun riferimento alle Indulgenze, Noi
sempre abbiamo creduto e crediamo esser nata, e nascere, la
diversit delle opinioni dalla diversit delle parole e delle
clausole, con cui sono concessi i Brevi di sospensione; e dal non
avere, chi ha scritto, fatto la riflessione che le Sospensioni
non sono uniformi, e che sotto una Sospensione possono essere
comprese tutte le Facolt d'assolvere dai casi riservati, e sotto
l'altra possono essere comprese soltanto alcune e non le altre.
Nella Decretale "Quemadmodum" di Sisto IV, che fu il primo, come
anche sopra si  accennato, che nell'Anno Santo sospese le
Indulgenze e le Facolt d'assolvere dai casi riservati, si
leggono le seguenti parole: "Omnes et singulas plenarias, etiam
ad instar Jubilaei etc., deputandi Confessores cum potestate
absolvendi etiam in casibus Sedi Apostolicae reservatis,
Facultates, Concessiones et Indulta, a Nobis, et eadem Sede, vel
illius auctoritate concessas... suspendimus". Questa stessa
formula fu adoperata dai successori Alessandro VI, Clemente VII,
e Giulio III nelle Costituzioni, nelle quali intimarono il
Giubileo universale dell'Anno Santo.
Sono parole troppo generali, e non v' motivo per poter
restringere la sospensione alle Facolt d'assolvere concesse in
ordine alle Indulgenze, dovendo comprendere anche le Facolt
d'assolvere concesse per altri motivi; perci non deve recar
meraviglia a nessuno se il Pontefice Giulio III, che se n'era
servito, concesse ai Padri della Compagnia di Ges il potere,
durante l'Anno Santo che celebrava, di assolvere dai casi
riservati, valendosi del privilegio loro dato da Paolo III, che
l'aveva prima compreso nell'ampiezza della sua sospensione, come
poc'anzi si  detto.
30. L'ampiezza della formula dur fino a Gregorio XIII, che nella
sospensione, che fece, delle Indulgenze e Facolt, nell'Anno
Santo da lui celebrato, la restrinse nel modo seguente: "De
Apostolica potestatis plenitudine suspendimus... omnes et
quascumque plenarias, etiam ad instar Jubilaei, et earum causa,
Facultates, Concessiones et Indulta quaecumque a Nobis vel dicta
Sede, eiusque auctoritate quibuscumque ecclesiis". Sono degne
d'osservazione le parole "et earum causa", derivando da esse la
comprensione sotto il Breve sospensivo delle sole Facolt
d'assolvere concesse ad intuito dell'Indulgenza, il che molto
bene giustifica la spiegazione data dal suo Datario, ed il parere
del Navarro, come pure si  sopra accennato.
31. La restrittiva di Gregorio XIII non fu mantenuta da Clemente
VIII, che abbracci di nuovo l'antica ampiezza: "Omnes et
singulas Indulgentias, etiam perpetuas, vel peccatorum
remissiones, vel Facultates, vel Indulta absolvendi etiam a
casibus Sedi Apostolicae reservatis... suspendimus"; nella stessa
maniera si sono regolati i suoi Successori, che hanno abbandonato
le parole "vel earum causa", dalle quali nasceva la restrittiva.
Il Cardinale de Lugo nel passo sopra citato pretende doversi
ammettere la sola sospensione delle Facolt concesse in ordine
alle Indulgenze e non delle altre accordate per altri motivi,
ancorch nel Breve sospensivo di Clemente VIII manchino le parole
"vel earum causa", asserendo cos aver dichiarato lo stesso
Clemente: "Sed idem Pontifex interrogatus dixit eandem fuisse
intentionem suam, et ad tollendum dubium, edita fuit interum
eadem Bulla additis eisdem verbis", cio "earum causa", Noi di
questa mutazione non abbiamo alcun riscontro, e quando fosse
sussistente dimostrerebbe che se nel Breve sospensivo non sono le
parole "earum causa", s'intendono comprese sotto tale ampiezza
sia le Facolt d'assolvere, sia altre in ordine alle Indulgenze,
o ad altri motivi. Le parole "earum causa" furono pure
tralasciate nei Brevi sospensivi di Urbano VIII e degli altri Successori.
Quantunque il suddetto Cardinal de Lugo, proseguendo nel suo
impegno, dica che il Breve di Urbano deve intendersi secondo la
spiegazione data all'altro di Clemente VIII, per va osservato
che non dice che Urbano abbia cos dichiarato, ma d'avere lui,
Cardinale, cos opinato: "Quare, cum interum de hoc dubitaretur,
aeque dixi, non fuisse revocatam Regularium Facultatem". Infatti,
ripassati i registri dell'Anno Santo del Pontefice Urbano, non si
 ritrovata alcuna memoria che riguardi la materia di cui si
tratta. Si sono inoltre diligentemente letti i Registri delle
Congregazioni tenute nell'anno del Giubileo celebrato dal
Clemente X; da essi si  potuto ricavare che gli intervenuti
erano del parere che, mancando nel Breve sospensivo le parole "et
earum causa", s'intendessero revocate le Facolt d'assolvere,
concesse o non concesse in ordine alle Indulgenze. Infatti fecero
tutti gli sforzi affinch dal Sommo Pontefice si dichiarasse,
come fu dichiarato, che anche durante l'Anno Santo potessero i
Regolari valersi dei privilegi d'assolvere i propri i Sudditi
Regolari nei casi riservati; il che non avrebbero fatto se non
avessero supposto che sotto la sospensione del Pontefice Clemente
fossero state comprese anche le Facolt d'assolvere, non concesse
ad intuito delle Indulgenze; essendo tali quelle che domandavano
che si preservassero a favore dei Regolari.
32. Il Padre Costantini, nel suo Trattato pi volte nominato
(Dell'Anno Santo, part. 3, cap. 7, p. 245), dice molto bene,
quando dice dipendere il tutto dall'intenzione del Papa. Noi
nella Nostra Costituzione non abbiamo inserite le parole "et
earum causa", come fece Gregorio XIII; Noi non le abbiamo fatte
rimettere in altra edizione della nostra Costituzione, come il
Cardinal de Lugo dice essersi fatto da Clemente VIII; Noi molto
valutiamo il valore delle parole; pertanto dichiariamo che, salve
le Facolt eccettuate espressamente, restino sospese, durante
l'Anno Santo, le altre Facolt d'assolvere dai casi riservati
alla Sede Apostolica anche in Bulla Coenae, o in relazione alle
Indulgenze, siano state concesse ad intuito o per altri motivi.
Sebbene ci dovrebbe essere sufficiente per manifestare, per
quanto si riferisce al punto di cui si tratta, la Nostra
intenzione, abbiamo tuttavia creduto risolutivo ripetere
nell'altra Nostra successiva Costituzione, che comincia
"Convocatis", essere sospese tutte le Facolt d'assolvere e
dispensare, o concesse per causa ed in occasione delle
Indulgenze, o per qualsiasi altro titolo o causa, quando si
tratta dell'uso d'esse fuori di Roma, non per in Roma; e quando
si tratta dell'uso delle medesime fuori di Roma sopra i Secolari,
non per quando si tratta del loro uso o fuori di Roma, o in
Roma, sopra i Sudditi Regolari di quei Prelati e Superiori
Regolari, che sono in legittimo possesso delle dette Facolt;
come anche si  accennato nel precedente par. 24.
                            Parte III
   (Dell'Apostolica Costituzione che incomincia "Convocatis",
                    datata 25 novembre 1749)
I
33. Non  qui Nostra intenzione di comporre una Storia degli Anni
Santi, essendo ci gi stato eseguito da molti altri, ed anche in
occasione dell'Anno Santo celebrato dal Pontefice Benedetto XIII
dal citato Padre Alfani dell'Ordine dei Predicatori. Pertanto ci
asterremo dal riferire, come dai Nostri Predecessori
incominciarono a designarsi, ed in qual numero, i minori
Penitenzieri, e successivamente altri aggiunti ad essi nelle
Basiliche dei Santi Apostoli Pietro, Paolo, S. Giovanni e S.
Maria Maggiore, per sentire le confessioni ed assolvere dai loro
peccati tutti coloro che venivano a visitare per conseguire la
plenaria Indulgenza. N tampoco parleremo della designazione che
in un secondo tempo fu compiuta dal Cardinal Vicario di Roma di
altri Confessori, che nelle loro Chiese potessero sentire le
Confessioni per maggior comodo dei penitenti. La designazione,
tanto dei Penitenzieri minori nelle Basiliche, quanto degli
Aggiunti, come pure dei Sacerdoti eletti dal Cardinale Vicario, 
stata da Noi trovata introdotta, e possiamo dire d'averla veduta
in pratica negli altri due Anni Santi precedenti, che abbiamo
veduto celebrare in Roma. Con l'Oracolo Pontificio dal Cardinale
Penitenziere si davano le opportune Facolt ai minori
Penitenzieri delle Basiliche ed agli Aggiunti; e con lo stesso
Oracolo si davano dal Cardinale Vicario alcune Facolt ai
Confessori, che egli designava. Da ci derivava una specie di
confusione e d'imbarazzo, ancorch si andassero pubblicando
Istruzioni pel retto uso delle Facolt concesse agli uni e agli
altri, e con varie notificazioni si andassero sciogliendo vari
dubbi che si andavano proponendo. Noi abbiamo procurato d'unir
tutto in una Costituzione, che  quella della quale ora parliamo.
In essa abbiamo inserite le Facolt, che concediamo ai
Penitenzieri minori delle Basiliche ed agli Aggiunti in esse e in
altre chiese di Roma; le istruzioni pel retto uso di esse; le
Facolt che si danno ai Confessori deputati dal Cardinale
Vicario; le dichiarazioni su alcuni dubbi altre volte proposti,
affinch in un colpo d'occhio, come suol dirsi, ciascuno possa
vedere quanto  necessario per adempiere nel futuro Anno Santo il
ministero di Penitenziere e di Confessore, designato come sopra.
Sicch altro non resta che esortare ed ingiungere, come facciamo,
a ciascuno, o Penitenziere o Confessore deputato, di leggere
attentamente quanto a ciascuno di loro viene concesso, per non
superare i confini dell'autorit, in pregiudizio dell'anima
propria e delle anime dei loro Penitenti.
II
(Delle Facolt concesse nella Costituzione "Convocatis" per
l'imminente Anno Santo ai Penitenzieri
in ordine alle assoluzioni dai peccati e alle censure incorse)
34. Due ci sembrano le cose notabili nel tema proposto: la prima,
che riguarda i penitenti; l'altra, che appartiene ai peccati.
35. Grande  la controversia, se alcuni Regolari possano nel
tempo del Giubileo dell'Anno Santo, oppure in altri Giubilei, nei
quali si d ai penitenti la facolt di eleggersi un Confessore
approvato dall'Ordinario, di confessarsi ad un Confessore
Secolare, oppure Regolare d'altra Religione, approvato
dall'Ordinario per sentire le Confessioni dei Secolari, e ci
senza la licenza dei loro Superiori; avendo alcune Comunit
religiose, o siano Religioni, privilegi loro accordati dai Sommi
Pontefici, che, nonostante la Facolt che si d nei Giubilei di
confessarsi ad un Confessore approvato dall'Ordinario, ci resti
vietato ai loro alunni, se non vi concorre l'espresso assenso dei
loro Superiori Regolari. Si dice che tale privilegio sia stato
concesso da Leone X ai Minimi, da Alessandro VI ai Cistercensi,
da San Pio V ai Predicatori, da Sisto V ai Barnabiti. Ampio 
quello concesso da Gregorio XIII alla Compagnia di Ges, nella
Bolla che comincia: "Decet Romanum Pontificem", ove dichiara "non
esse, nec fore unquam mentis nostrae, aut Sedis Apostolicae, ut
personae Societatis absque expressa Superiorum eiusdem Societatis
licentia, utantur Facultatibus, quae in Jubilaeis, Bulli
Cruciatae et hactenus concessae sunt, aut in posterum concedentur
etiamsi in illis expresse indulgeatur, ut omnes Regulares, etiam
mendicantes, huiusmodi Facultatibus uti possint". Di questo
privilegio altri Ordini Regolari pretendono di poter partecipare
per via di comunicazione, come ben osserva il citato Padre
Costantini (Trattato del Giubileo, part. 3, cap. 5, par. 2).
36. La questione  accuratamente discussa nell'opera intitolata
De Privilegiis Religiosorum: opera composta da un Canonico
Regolare Lateranense defunto, e che il Padre Eusebio Amort,
Canonico pure Lateranense, ha dato ultimamente alle stampe,
avendola illustrata con note diligenti ed accurate (Veggasi il n.
17 del De potestate Regularium eligendi sibi Confessarium, p.
750). Nell'opera predetta diffusamente si comprova, potersi dai
Canonici Regolari Lateranensi eleggere nel tempo del Giubileo,
per loro Confessore, anche senza licenza dei loro Superiori, un
Confessore o Secolare o Regolare d'altro ordine, approvato
dall'Ordinario. Il Padre Viva nel pi volte citato Trattato (De
Jubilaeo, quaest. 9, art. 1) tratta in generale la questione; si
fa seguace dell'opinione contraria alla libert dei Regolari, e
non d, che per probabile, l'opinione ad essi favorevole. Natale
Alessandro (De Indulgentiis, cap. 3, regul. 17) protesta di non
saper vedere come tale libert possa nel tempo del Giubileo
levarsi ai Regolari. Il Cardinale de Lugo distingue fra la Bolla
della Crociata, ed il Giubileo; dicendo che non si pu, in vigore
della prima, eleggersi dai Regolari il Confessore approvato
dall'Ordinario per i Secolari, senza la licenza dei loro
Superiori Regolari; il che pure  stato stabilito da molti Sommi
Pontefici nostri Predecessori, e da Noi ancora nella nostra
Costituzione, che incomincia Apostolica Indulta (100, par. 7,
Bullar., Tom. 1); essendo il privilegio della Crociata un
privilegio permanente che, se avesse nelle Religioni il suo
vigore, sarebbe di danno ad esse; potersi poi dai Regolari
eleggersi il suddetto Confessore in vigore del Giubileo, che  un
privilegio, che dura poco, che fa favore a tutti, e che non nuoce
a nessuno. Altri poi insegnano che non si giustifica questa
controversia, quando i Regolari si vanno a confessare dai
Penitenzieri minori delle Basiliche di Roma o nell'Anno Santo, o
fuori dell'Anno Santo; sia perch cos pubblicamente da essi si
pratica senza alcuna licenza dei loro Superiori, il che porta
seco un tacito permesso dei Sommi Pontefici; sia perch essendo
questi Penitenzieri collocati nelle Basiliche dai Romani
Pontefici per sentire le confessioni di tutti i Cattolici, o
Secolari o Regolari, i Religiosi che vanno a confessarsi da loro
vanno a confessarsi da un Sacerdote deputato dal proprio Pastore,
essendo il Romano Pontefice il Supremo Pastore di tutte le
Pecorelle di Cristo, e di tutti i Pastori d'esse.
Gli Autori che sostengono ci sono raccolti dal Rotario (Theolog.
moral. Regular., tomo 3, lib. 1, cap. 1, punct. 1, n. 18).
Diffusamente ci  comprovato da Padre Siro, che fu tanti anni
Penitenziere nella Basilica Lateranense, nel suo Trattato delle
"Facolt dei minori Penitenzieri delle Basiliche di Roma (par. 1,
cap. 1, dub. 6). Ma Noi, senza punto pregiudicare il loro
diritto, ma, come suol dirsi, "jura juribus addendo", ed
unicamente per rendere sempre pi sicure le coscienze, abbiamo
inserito nelle Facolt che concediamo nel corrente Anno Santo ai
Penitenzieri delle Basiliche, anche quella di poter assolvere
"Quascumque personas sibi confitentes, etiam Regulares,
cuiuscumque sint Ordinis, Congregationis et Instituti, etiam ex
praescripto Superiorum, vel suarum Constitutionum, etiam a Sede
Apostolica approbatarum, vel alias ex Indulto, Decreto, aut
Praecepto Apostolico extra propriam Religionem peccata sua
confiteri prohibeantur".
37. Ecco ci che riguarda i penitenti. In ordine poi ai peccati,
nei Diari di Giovanni Burcardo, Maestro di cerimonie della
Cappella Pontificia al tempo d'Alessandro VI, negli Annali del
Bzovio e nella pi volte citata Storia degli Anni Santi
dell'Alfani (lib. 8 dell'Anno Santo, del 1500, p. 244, n. 7, 8 e
9) sono registrate le domande che fecero i Penitenzieri di S.
Pietro al Pontefice Alessandro VI, per l'Anno Santo, che allora
si celebrava. Fra esse  registrata quella di poter assolvere "a
peccatis omnibus quantumcumque enormibus"; ed il Pontefice, in
una sua Costituzione che incomincia "Cum in principio", la
concedette, ma con l'esclusione di quattro casi, cio della
congiura contro la persona del Papa e del suo Stato; della
falsificazione delle lettere e commissioni Apostoliche; del
trasporto delle armi, ed altre cose vietate, ai paesi degli
Infedeli; e della percussione con violente mani dei Cardinali,
Vescovi, Prelati, ed altri Ecclesiastici Superiori. La stessa
esclusione fu fatta dal Pontefice Clemente VII, nell'Anno Santo
che egli celebr, per gli stessi Penitenzieri della Basilica
Vaticana, in una Costituzione, che abbiamo presso di Noi e che
incomincia "Pastoris aeterni". Dei predetti casi ed altri ancora
si discorre in una Costituzione di Paolo II, che incomincia "Etsi
Dominici Gregis", fra l'Estravaganti comuni sotto il titolo "de
Poenitentiis et remissionibus"; il che ha dato campo ad alcuni di
credere e scrivere che i Penitenzieri minori delle Basiliche
nell'Anno Santo non possano assolvere dai predetti casi
eccettuati. Ma Noi, per togliere di mezzo ogni difficolt,
aderendo anche all'esempio d'altri nostri Predecessori, nella
nostra Costituzione, di cui ora trattiamo, al n. IV abbiamo dato
ai detti Penitenzieri l'autorit di assolvere dalle censure anche
riservate in "Bulla Coenae" al Sommo Pontefice ed alla Sede
Apostolica, e di pi "ab omnibus peccatis et axcessibus
quantumcumque gravibus et enormibus". Inoltre al n. XXXIII
abbiamo dichiarato che restino integrali e nel loro vigore anche
nell'Anno Santo le altre Facolt, o concesse o che si
concederanno ad essi dal Cardinale Maggiore Penitenziere.
38. Come si dir di seguito, non s'intende mai concessa
l'autorit di assolvere dall'eresia estrinsecata, ancorch le
parole dell'Indulto siano generali e generalissime, se l'eresia
espressamente ed individualmente non  nominata. Nelle Facolt
concesse da Noi per l'Anno Santo ai Penitenzieri, il caso
dell'eresia estrinsecata viene espressamente nominato al n. VII;
ove per la Facolt d'assolvere dalle censure incorse per
l'eresia formale esterna viene ristretta dentro certi confini, ad
essi il Penitenziere deve stare attento, per non far quello che
non ha autorit di fare.
39. Del Confessore, che resta privo dell'autorit d'assolvere la
persona complice nel peccato turpe e di disonest contro lo
stesso precetto, in tempo di Giubileo, si parler pi sotto.
Terminiamo il punto delle Facolt che si danno nell'Anno Santo ai
Penitenzieri minori sopra l'assolvere dai peccati e dalle
censure, invitandoli a leggere la nostra Costituzione sulle
Facolt del Cardinale Maggior Penitenziere e dell'Ufficio della
Penitenzieria. Da tale lettura potranno comprendere che  loro
vietato, nonostante l'ampiezza delle parole della concessione, e
nonostante quanto loro fosse stato comunicato, o loro fosse per
comunicarsi dallo stesso Cardinale Sommo Penitenziere, tutto ci
che al suddetto Cardinale viene proibito nella Costituzione. Per
esempio, se il Cardinale Maggior Penitenziere non pu assolvere
"in occultis etiam in foro coscientiae" chiunque, vivente il
Romano Pontefice, ha fatto trattati, unito voti, o fatto patti in
ordine alla elezione del di Lui Successore, oppure chi con
astrologia giudiziaria, o per s, o per mezzo d'altri, ha fatto
ricerca dello stato della Repubblica Cristiana, o della vita e
morte del Papa vivente; molto meno potr assolvere il minor
Penitenziere. La Costituzione incomincia "Pastor bonus" ( la 95
del nostro Bollario, al tomo 1). Ben letta e considerata, pu
servire di gran lume ai Penitenzieri minori, ai quali inoltre
facciamo sapere che, capitando loro qualcuno dei predetti casi,
non tralascino di ricorrere al Cardinale Sommo Penitenziere, a
cui saranno da Noi suggeriti e prescritti i rimedi opportuni e necessari.
III
(Delle Facolt dei Minori Penitenzieri circa i voti, contenute
nella Costituzione "Convocatis")
40. Nell'Anno Santo celebrato da Alessandro VI, come pu vedersi
in Bzovio "ad Annum Christi 1500, n. 5", fra le altre domande che
i Penitenzieri minori fecero al Pontefice, l'undecima in ordine 
la seguente: "Commutatio omnium votorum, adempto continentiae,
aut Religionis solemni". Ma ancorch ci fosse loro in quel tempo
stato concesso, certa cosa , che nei tempi susseguenti altro non
 stato accordato loro che l'autorit di commutare, dispensando,
in altre opere pie, tutti i voti semplici, anche riservati alla
Sede Apostolica.
41. Ci significa che essi non possono dispensare nei voti
solenni di Carit, Povert ed Obbedienza, solennizzati con la
Professione Religiosa, o col ricevimento dell'Ordine Sacro,
essendo questi i soli voti solenni; ed essendo tutti gli altri
voti, voti semplici, ancorch fatti pubblicamente, secondo la
Decretale di Bonifazio VIII, cap. unic., "de Voto, et Voti
Redemptione, in sexto", ed il comune parere degli autori presso
il Pontas (In verb. Votum, In princip.): Potere al contrario
commutare, dispensando, in altre opere pie tutti gli altri
semplici voti, bench riservati alla Santa Sede.
42. S. Tommaso (Summa theologiae, 2.2, quaest. 88, art. 12 ad
tertium) non fa menzione che di due voti semplici riservati al
Papa, "continentiae et Peregrinationis Terrae Sanctae"; e dei
predetti due soli, il Santo avr fatto menzione perch nel suo
tempo quei due soli saranno stati i riservati alla Santa Sede.
Successivamente  cresciuto il numero dei semplici voti riservati
al Papa, che, come ognuno ben sa, sono i voti d'entrare in
religione, di perpetua continenza, di pellegrinaggio a
Gerusalemme, al Santuario di San Giacomo di Galizia, ed a Roma
per visitare le Basiliche dei Santi Apostoli Pietro e Paolo; o
ci provenga dalla consuetudine, oppure anche dalla susseguente
Canonica disposizione registrata nel cap. "Etsi Dominici" di
Sisto IV (c. 5, De Poenitentiis et Remissionibus, inter
Extravagantes communes). Altri, fra i voti riservati al Sommo
Pontefice, aggiungono quello di visitare la santa Casa di Loreto;
ma di ci non v' prova alcuna. Altri, infine, in questa
categoria pongono tutti i voti perpetui, il che pu cagionare
equivoco, se non si aggiunge qualche cosa; dovendosi la
proposizione intendere del solo voto perpetuo, con cui uno,
accettando il Vescovado, s'obbliga a considerare la cura delle
anime a lui commesse, secondo la risposta d'Innocenzo III nel
cap. "Nisi cum pridem, de renuntiatione", e la dottrina dei pi
accreditati Teologi, come pu vedersi nel Silvio (2.2, D. Thomae,
quaest. 8, art. 12, concl. 2).
43. Su quanto detto finora non v' stata, che sappiamo, alcuna
controversia. La controversia che altre volte si  aperta, 
stata se il Penitenziere, che ha la Facolt d'assolvere dai voti
semplici, parlando anche dei cinque riservati alla Sede
Apostolica, possa avvalersi di questa autorit, quando i voti
sono stati confermati con giuramento. In essa alcuni hanno
ritenuto di s; insegnando S. Tommaso (Summa theologiae, 2.2,
quaest. 89, art. 8), che  pi stretto il legame del voto, che
quello del giuramento. Perci avendo il Penitenziere l'autorit
d'assolvere dal Voto, deve dirsi che abbia anche quella
d'assolvere dal voto confermato con giuramento. Altri hanno
ritenuto di no, perch nel Voto confermato con giuramento,
essendovi due legami diversi, uno che nasce dal Voto, l'altro dal
giuramento, chi ha la Facolt di scioglierne uno, non ha
l'autorit di sciogliere l'altro, se non gli  individualmente
concessa; dal che nasce una forte considerazione, cio che chi
per forza ha fatto un Voto, non  obbligato ad adempierlo,
essendo per obbligato ad adempierlo se lo ha confermato con
giuramento; ed altres vedere, che chi ha promesso di pagare le
usure, non  obbligato a pagarle; restando per obbligato al
pagamento, se l'ha confermato con giuramento, giusta la Decretale
"Debitores, de Jurejurando".
44. I nomi favorevoli o all'una o all'altra opinione, possono
vedersi nel Leandro (part. 1, Tract. 5, De Sacramento
Poenitentiae, disput. 14, quest. 101). L'Azorio poi (Instit.
moral., tomo 1, lib. 11, cap. 10, quaest. 2), riferisce i
fondamenti dell'una e dell'altra opinione, aderendo in ultimo a
quella che nega a chi ha l'autorit d'assolvere dai voti, il
poter ci fare, quando sono confermati con giuramento. Il P. Siro
(De Facultatibus Minorum Poenitentiariorum, part. 1, c. 6, dub.
4), vuole che la Facolt data per commutare i voti comprenda
anche i voti giurati. Noi, per eliminare ogni controversia, fra
le Facolt date ai Minori Penitenzieri nell'Anno Santo (al par. 8 di
questa nostra Costituzione), non solo abbiamo loro data quella di
poter commutare, dispensando, in altre opere pie tutti i voti
semplici, anche riservati alla S. Sede, ma vi abbiamo aggiunto
che lo possono fare, ancorch siano confermati con giuramento:
"Omnia et singula simplicia Vota, etiam Sedi Apostolicae
reservata, etiam jurata, commutare, dispensando, possint in alia
pia opera"; il che anche fu fatto da Noi nella citata nostra
Costituzione Pastor bonus, sopra le Facolt del Cardinale Maggior
Penitenziere, in cui, trattando dell'autorit che gli si dava, di
commutare, dispensando, in altre opere di piet i voti semplici
riservati alla S. Sede, aggiungemmo le seguenti parole: "tametsi
privato juramento confirmata". Ci  servito d'esempio, nel fare
tutto ci, il fatto di Gregorio XIII coi Padri della Compagnia di
Ges. Il Pontefice Paolo III aveva concesso ai loro Confessori
ordinari, deputati dai loro Superiori, ed approvati dagli
Ordinari, la Facolt di commutare i voti, eccettuati quelli
riservati alla Santa Sede. Essendosi dubitato, se detta Facolt
comprendesse i voti giurati, Gregorio XIII, salva l'eccezione di
Paolo III, estese l'autorit anche ai voti giurati, come pu
vedersi nel compendio dei loro Privilegi "in verbo Commutatio, par. 1".
45. Degno di considerazione  il fatto che le Facolt delle quali
finora si  trattato, non sono Facolt di commutare semplicemente
ed assolutamente, ma di commutare dispensando; essendo cose fra
loro diverse la commutazione e la dispensa; la dispensa toglie
l'obbligo del voto senza alcun'altra surrogazione; ma con la
semplice commutazione non si estingue l'obbligo del voto, in
quanto si trasferisce la materia del voto in altra materia che
alla prima si surroga. Il Padre Siro, nella sua opera sopra
citata (part. 1, c. 6, dub. 2), osserva che quanto si d al
Penitente, consiste in una commutazione mista con qualche
dispensa. Siccome la sola e semplice commutazione esigerebbe la
surrogazione in una materia maggiore, o almeno uguale, cos la
commutazione mista con la dispensa,  capace di qualche moderata
disuguaglianza fra la materia del Voto, e la materia surrogata:
"Ut principale", scrive il detto Autore, "ponitur Commutare, et
ut accessorium jungitur Dispensando, ita ut esse debeat
essentialiter commutatio, quae de sua natura est in maius, vel in
aequale, et per accessoriam dispensationem a rigore naturae suae
aliquantisper recedat: ergo moderata, etnon exorbitans, debet
esse inaequalitas materiae subrogatae in commutatione Voti, cum
accessoria dispensatio sequi debeat naturam sui principalis, eiu
snaturam non multum immutando, ne quod accessorie ponitur, locum
habeat principalis, nempe plus dispensando, quam commutando, quod
esset contra intentionem Pontificis, qui Facultatem dat
poenitentiario, ut possit dispensando commutare, non commutando dispensare".
46. Molto a proposito sono due esempi, uno del Pontefice
Alessandro III nella sua Decretale Venientis de Voto, in cui
dispensa per cause assai rilevanti un chierico, che aveva fatto
voto di portarsi a Gerusalemme a visitare il Sepolcro del
Signore, commutando per il voto in elemosine, ed ingiungendogli
che in tutto il tempo della sua vita mantenesse a spese proprie
"tam in victu, quam in vestitu" un poverello, purch per le sue
facolt fossero in grado di sostenere questo peso.
L'altro esempio  d'Innocenzo III nella Decretale Magnae, in cui
dispensa il Vescovo Trecense dall'adempimento di un voto fatto,
bench improvvidamente, di portarsi pure a Gerusalemme,
ingiungendogli, "ut omnes expensas, quas fuerat in eundo,
morando, et redeundo facturus, alicui Religioso committat, in
necessarios usu sTerrae illius", cio di terra santa, "sine
diminutione qualibet trasferendas", e surrogando alla fatica, che
avrebbe fatta pel viaggio, l'accrescimento d'altre fatiche, che
gli impose di fare per servizio del suo gregge: "Labores etiam
laboribus recompentes, felicitius inflando vigiliis, devotius
vacans orationibus, et ieiuniis fortius se exercens, ac super
grege suo vigilans solicitudine Pastorali".
47. Le parole, che indicano non una semplice commutazione ma una
commutazione unita con la dispensa, non solo servono per ben
regolare le dispense e la commutazione dei voti in altre opere
pie, ma levano il corso ad una difficolt che poteva insorgere
(ed altre volte  insorta fra gli autori) cagionata dall'essere
stata adoperata la sola parola commutazione, oppure la sola
parola dispensa; sostenendo alcuni che la potest di commutare i
voti non porta seco la potest di dispensare in essi, essendo,
come gi si  detto, atti in tutto distinti, commutazione e
dispensa; insegnano altri che nemmeno dalla Facolt data di
dispensare nei voti si possa dedurre la potest di commutarli,
trattandosi di potest delegata, che deve esser sempre ristretta
dentro i precisi confini della lettera della delegazione. Cos
con molti altri va discorrendo il Pignatello nel suo Trattato
dell'Anno Santo (cap. 19, dub. 2 e 3). Trattando pure dell'Anno
Santo, non  mancato chi ha scritto intendersi data la Facolt di
commutare e di dispensare nei voti, ancorch n l'una n l'altra
si fossero espresse. Ma queste sono opinioni comunemente
riprovate, come pu vedersi nel Viva (De Jubilaeo, quaest. 12,
art. 1. n. 2), e nel Costantini (Del Giubileo dell'Anno Santo,
part. 3, cap. 1), e con molti altri. A queste opinioni si
contesta l'aver inserito nel sopraddetto par. 8 e nei seguenti,
circa la Facolt data ai Penitenzieri sopra i voti, le pi volte
nominate parole: "commutare dispensando".
                            Parte IV
                (Delle Facolt sopra le Dispense,
           contenute nella Costituzione "Convocatis")
48. Chi ha qualche cognizione del Diritto Canonico e della Morale
Teologica, sar senza dubbio informato delle controversie: una,
se sotto nome di censura si comprenda l'irregolarit che nasce
dal delitto; l'altra, se chi incorre nella censura, cio la
scomunica, la sospensione, o l'interdetto, essendo costituito
negli Ordini Minori e solennemente esercitando gli ordini
ricevuti, incorra nell'irregolarit. Nasce la prima questione
dalla interpretazione della Decretale "Quaerenti, de verb.
significat", ove, interrogato il Sommo Pontefice cosa si
comprendono sotto il nome di censura, risponde che si comprendono
l'interdetto, la sospensione e la scomunica; il che nonostante,
il Gonzalez (Commentar. ad dictum textum) sostiene che sotto nome
di censura si comprende anche l'irregolarit "ex delicto"; sono
per di opinione contraria il Suarez, il Molina, il Trullengo, il
Filliuc, il Reginaldo, e molti altri. Nasce poi la seconda
controversia delle Decretali registrate sotto il titolo De
Clerico excommunicato, deposito, vel interdicto ministrante,
nelle quali, bench si legga che chi celebra legato da scomunica
minore, gravemente pecca, ma non incorre in irregolarit. Per
v'incorre chi  legato da scomunica maggiore, ed essendo
Sacerdote celebra, o costituito nell'Ordine del Suddiaconato, o
Diaconato, fa le funzioni di Suddiacono o Diacono, purch sappia
d'essere incorso nella censura, o non l'ignori con ignoranza
crassa, supina o erronea; non vi  per nessuna norma che parli
del chierico scomunicato di scomunica maggiore, non costituito
negli Ordini Sacri, ma negli Ordini Minori, che lo dichiari
irregolare, se solennemente esercita gli Ordini ricevuti. Il
Navarro, l'Avila, e molti altri sono del parere che nel detto
caso non s'incorra in irregolarit. Al contrario il Pirhing (ad
lib. 5 Decretal., Tit. 27, par. 6), l'Anacleto (ad eundem titulum
Decretal. n. 21 et 22), ed il Fagnano (in cap. Si quis Presbiter,
a n. 2 usque ad finem De Clerico excommunicato ministrante),
vogliono che incorra nell'irregolarit; quest'ultimo aggiunge che
questa  l'opinione della Penitenziaria e della Congregazione del Concilio.
49. Da queste controversie potevano originarsi due dubbi: il
primo, se essendosi data ai Penitenzieri, nel n. IV, la facolt
d'assolvere "a quibuscumque sententiis excomunicationis, aliisque
ecclesiasticis censuris", s'intende data ad essi anche l'autorit
di assolvere in occultis, e pel foro della coscienza, dalle
irregolarit contratte "ex delicto", eccettuata per sempre
quella che proviene dall'omicidio volontario; giacch, secondo
l'opinione d'alcuni, le irregolarit "ex delicto" si comprendono
sotto il nome di censura.
Il secondo se, essendosi data ai Penitenzieri minori la facolt
d'assolvere i Sacerdoti e gli altri costituiti negli Ordini Sacri
dall'irregolarit contratta "ob violationem censurarum",
s'intende anche data per coloro che sono costituiti negli Ordini minori.
50. Il Gonzalez, nei Commenti alla citata Decretale "Quaerenti de
verbor. significat.", bench sia seguace dell'opinione di coloro
che vogliono comprendere l'irregolarit ex delicto sotto nome di
censura, protesta per che, se nel Giubileo si d la Facolt
d'assolvere da tutte le censure, non s'intenda data quella
d'assolvere dall'irregolarit ex delicto, essendo questa una cosa
degna di speciale menzione, e pi difficile da esser prosciolta.
Per uscire da tutte queste dispute, si sono fatte due classi: una
delle censure, e l'altra delle irregolarit. Nella prima si 
adoperata la parola assoluzione; nelle seconde si  adoperata la
parola dispensa, essendo questo il linguaggio proprio ricavato
dal Sacro Concilio di Trento (sess. 24, cap. 6 De Reformatione).
Il che d abbastanza a vedere che, indipendentemente dalle
dispute, se sotto nome di censura si comprende l'irregolarit ex
delicto, avendo Noi separato le censure dalle irregolarit, e
rispetto all'irregolarit non avendo dato ai Penitenzieri minori
che la Facolt di dispensare dall'irregolarit "ob violationem
censurarum", con la parola "dumtaxat", ci esclude ogni altra
irregolarit o per delitto o per difetto. E bench ivi non siano
nominati che i Sacerdoti ed i costituiti negli Ordini Sacri,
ciascuno per pu abbastanza capire che, se concesso il pi,
s'intende concesso il meno; non resta pertanto vietato ai
Penitenzieri, a cui si d l'autorit di dispensare sopra
l'irregolarit contratta "ob violationem censurarum" coi
Sacerdoti o costituiti negli Ordini Sacri, purch sia occulta, il
servirsi della stessa autorit coi Chierici costituiti negli
Ordini minori.
51. Proseguono le altre Facolt di dispensare nel foro della
coscienza, e nei casi occulti che si danno ai Penitenzieri minori
nell'occasione del Giubileo. In ordine ad esse non v' altro da
aggiungere se non che da essi attentamente si consideri quanto,
ed in quali termini, viene loro concesso, per non renderli rei,
nel Tribunale di Dio, di non aver bene usato il loro ministero,
in pregiudizio delle anime dei penitenti.
52. Pu facilmente accadere il caso di Forestieri che, venuti a
Roma per conseguire l'Indulgenza dell'Anno Santo, non possano o
per la gran povert, o per la gran causa urgente, trattenersi per
fare quindici volte la visita delle Basiliche; ed anche  facile
il caso dei Romani, ed abitatori di Roma, che per malattia, o per
altro legittimo impedimento, non possano visitare trenta volte le
Basiliche. Per tale motivo nel n. XX dell'ultima citata nostra
Costituzione si  dato ai Penitenzieri minori, quanto ai
Forestieri, l'autorit o di ridurre le quindici visite delle
quattro Basiliche a tre, oppure di commutare le visite in altre
opere pie; e quanto ai Romani ed abitatori di Roma, nel seguente
n. XXI si  loro data l'autorit di poter commutare le trenta
visite in altre opere pie, che possano essere adempiute dagli
impediti, incaricando la coscienza dei Penitenzieria non abusare
delle predette Facolt.
53. Questa autorit, sia riguardo ai Forestieri che ai Romani, 
ristretta alla visita delle Basiliche; per non pu, n deve
estendersi alle altre opere ingiunte, per esempio alla
Confessione, alla Comunione, ed anche altre Orazioni, che possono
separarsi dalla visita alle Basiliche. Perci cessa la
controversia, ossia la disputa che si fa dai Dottori, se nei
Giubilei possano commutarsi in altre opere pie le opere ingiunte
della Confessione e Comunione, anche in persone capaci della
sacra Comunione. Di questa controversia trattano il Cardinale de
Lugo (Disp. 27 De Poenit., sect. 7, n. 118, tomo 1); il Leandro
(De Sacram Poenit., tract. 5, quaest. 95); La Croix (lib. 6,
part. 2 De Indulgentiis, n. 1442). Avverte il Costantini nel suo
Trattato dell'Anno Santo (par. 3, cap. 4, p. 204, e ss.), non solo
che, essendo ristretta la facolt di commutare alla visita delle
Basiliche, non pu estendersi alla commutazione delle altre opere
ingiunte, come poc'anzi abbiamo accennato; ma, inoltre, che non
si deve fare la commutazione in altre opere, bench pie, alle
quali il penitente fosse per altro titolo obbligato. Si fa tra
gli scrittori una questione, se possa taluno guadagnare
l'Indulgenza, facendo alcune opere che per altro titolo 
obbligato a fare; per esempio, se fra le opere ingiunte essendo
stata annoverata l'elemosina basti, per conseguire l'Indulgenza,
fare l'elemosina ad un povero, dandogli quel tanto che per titolo
di giustizia sarebbe obbligato a dargli; o se, essendo obbligato
in vigore di un Testamento a fare un'elemosina ai poveri,
facendola, possa valutarla per l'adempimento dell'elemosina
annoverata fra le opere ingiunte per conseguire l'Indulgenza.
In tale questione, come in tutte le altre, c' chi risponde di
s, e chi risponde di no, come pu vedersi presso il Benzonio (De
Anno Jubilaei, lib. 5, dub. 3). Ma la pi equa opinione sembra
esser quella che non si possa conseguire l'Indulgenza con
un'opera che uno per altro titolo  obbligato a fare, se chi
concede l'Indulgenza espressamente non dice che possa acquistarsi
coll'opera predetta; il che sovente accade quando fra le opere
ingiunte si prescrive il digiuno di tre giorni, ed individuandosi
i giorni, si dice, per esempio, che siano i tre giorni delle
Quattro Tempora di settembre. Cos distingue con molti altri il
Passerino (De Indulgentiis, quaest. 41), e concorda il Padre
Teodoro (De Indulgentiis, tomo 1, cap. 10, art. 6). Ma
quand'anche ci abbia luogo nei termini espressi, non  per
applicabile al caso nostro presente, in cui si discorre della
commutazione delle visite alle Basiliche in altre opere pie, non
potendo tale commutazione farsi in altre opere pie, che il
penitente per altro titolo avrebbe l'obbligo d'adempiere;
trattandosi di surrogazione, ed essendo regola gi stabilita che
il surrogato debba essere della stessa qualit e natura di cui 
l'opera a cui si fa la surrogazione. Poich la visita delle
Basiliche non era opera obbligata da alcun precetto, ma un peso
nuovo imposto per conseguire l'Indulgenza, di questa specie e
natura dev'essere anche l'opera che in luogo d'essa viene surrogata.
54. Cos saggiamente discorre il Costantini nel luogo citato;
egli aggiunge anche non potersi dai Penitenzieri, salva la loro
coscienza, fare la riduzione della visita alle Basiliche al
numero minore, o farne la commutazione in altre opere pie, se non
concorre un impedimento, o l'impotenza morale di fare la visita predetta.
55. Terminiamo tutta questa materia coll'avvertimento di San
Carlo Borromeo nelle sue Istruzioni ai Confessori, par. 16.
Ecco le parole del Santo, che sarebbero state sufficienti al
nostro intento, tanto per ci che riguardala Facolt sopra le
dispense, quanto per l'altra di commutare, se non fossimo stati
costretti a dilungarci dalle variet e molteplicit dei pareri
degli scrittori: "Il Confessore, che ha qualche Privilegio,
Facolt, ed autorit di commutare i Voti di quelli che si
confessano, non li commuti se non in altre opere pie maggiori e
pi grate a Dio, o almeno uguali, avendo diligente riguardo alle
spese, fatiche ed altre incomodit, che avrebbero patito, se
avessero adempiuti i loro voti.
Inoltre, se hanno Facolt dai Giubilei, o Privilegi per Lettere
Apostoliche di assolvere dai peccati bench enormi, e pene e
censure Ecclesiastiche, siano per avvertiti che non possono
dispensare coloro che saranno incorsi in irregolarit, salvo se
nelle dette Lettere Apostoliche non si fa questa espressa menzione".
                             Parte V
 (Degli avvertimenti contenuti nella Costituzione "Convocatis",
 necessari per i Penitenzieri Minori, allo scopo di ben servirsi
                 delle Facolt a loro concesse)
56. Fra gli avvertimenti che cominciano al n. XXII, il primo 
circa il Sacerdote che, approvato per ricevere le Confessioni,
confessa ed assolve la persona seco complice nel peccato turpe e
disonesto contro il sesto precetto del decalogo. Fra gli autori
una volta si discuteva se quell'assoluzione fosse valida, e la
comune opinione era per la validit, non essendovi alcuna legge
che ne inducesse l'invalidit. Si discuteva anche se
l'assoluzione fosse lecita; e la comune opinione inclinava al
lecito, in quanto il Penitente ed il Confessore aborrissero il
peccato commesso, e non vi fosse pericolo di nuovo consenso.
57. Incominciarono i Vescovi, vegliando pel buon governo delle
anime affidate alla loro cura, considerando che, qualunque cosa
si dica in astratto ed in cattedra, in pratica non pu essere
cosa buona, ma piuttosto perniciosa, sottrarre nei Sinodi la
giurisdizione d'assolvere ai Confessori, bench da loro stessi
approvati, quando si trattava di assolvere il complice nel
peccato contro il sesto precetto del Decalogo. Ed essendo poi
piaciuto a Dio, senza alcun nostro merito, di elevarci al Sommo
Pontificato, non tralasciarono di farci vigorose premure,
affinch con una generale Costituzione dessimo riparo all'inconveniente.
58. La storia di questo fatto  riferita da Noi nel nostro
Trattato De Synodo (lib. 7, cap. 14); ed allora fu da Noi
pubblicata la Costituzione, che incomincia "Sacramentum
Poenitentiae (Bullar., tomo 1, n. 20), nella quale privammo
qualunque Confessore d'ogni autorit e giurisdizione d'assolvere
la persona complice nel peccato turpe e disonesto contro il sesto
precetto del Decalogo, in tal maniera, che l'assoluzione da lui
data resti nulla ed invalida, come data da chi  da Noi privato
della giurisdizione di darla.
59. Eccettuammo il caso dell'articolo di morte, ed il caso in cui
non vi fosse altro Sacerdote che potesse confessare la persona
moribonda; successivamente pubblicammo un'altra Costituzione, che
incomincia Apostolici muneris (Bullar., tomo, n. 20), in cui
aggiungemmo che se non vi fosse altro che il Sacerdote complice,
che potesse assolvere il penitente moribondo, date le circostanze
potesse il complice assolvere, quand'anche vi fosse un altro
Sacerdote a cui, se il moribondo si confessasse, da ci potrebbe
derivare infamia, o scandalo, in pregiudizio del Sacerdote
complice, o della persona penitente; purch l'infamia fosse vera,
e lo scandalo pure fosse vero, e non fosse un pretesto del
Sacerdote complice.
A questi inoltre imponemmo il peso di fare tutte le diligenze per
rimuovere l'infamia e lo scandalo. Al Sacerdote complice, che
confessa fuori dell'articolo di morte ed assolve il penitente;
oppure l'assolve in articolo di morte, essendovi un altro
Sacerdote; o essendovi altro Sacerdote, suppone che confessandosi
con lui il penitente ne trarrebbe infamia o scandalo, e perci lo
confessa, e l'assolve; fu da Noi nelle citate Costituzioni
imposta la pena della scomunica maggiore, l'assoluzione della
quale riservammo a Noi soli, ed ai nostri Successori.
60. Cessano dunque con queste nostre determinazioni le antiche
questioni, se l'assoluzione data dal Sacerdote complice, al
penitente compagno nel peccato contro il sesto precetto del
Decalogo, sia valida o invalida, sia lecita o illecita. E poich
nel periodo in cui facemmo la citata nostra Costituzione
Sacramentum Poenitentiae, considerammo che, concedendosi nei
Giubilei un'ampia Facolt ai Confessori di confessare ed
assolvere da qualsivoglia enorme peccato, sarebbe potuta
rinascere la questione, se si fosse restituita pel tempo del
Giubileo al Confessore complice la facolt d'assolvere il
penitente compagno, dichiarammo nella detta Costituzione che,
essendo privato da Noi della Giurisdizione d'assolvere il
complice, non poteva, per tale effetto, essere considerato come
Confessore legittimo ed approvato: dovesse perci in qualunque
Giubileo restare nella condizione di prima, e cos inabilitato e
privo dell'autorit di assolvere il complice nel peccato turpe e
disonesto. Ed a ci allude il primo degli avvertimenti di cui trattiamo.
61. Prosegue, con gli Avvertimenti, l'Istruzione dei
Penitenzieri. Premessa una regola generale, in cui viene
prescritto non potersi i Penitenzieri prevalere delle Facolt che
ad essi si concedono nell'Anno Santo, se non con quei penitenti
che hanno seria intenzione d'acquistare il Giubileo, e che sono
preparati per adempiere le opere ingiunte per conseguirlo; si
passa a stabilire due punti, uno dei quali  che non possono
concedere alcuna commutazione e dispensa fuori dell'atto della
Sacramentale Confessione, e fuori di quelle Basiliche e Chiese
nelle quali sono destinati per confessare; e l'altro, che col
pretesto della buona disposizione del penitente di voler
adempiere le opere ingiunte, e conseguire il Giubileo, non
tralascino d'imporre nella Confessione la salutare penitenza.
62. Quanto alla regola generale, ci che  stabilito in essa 
assai chiaro. Infatti, se tutte le Facolt che si danno sono
ordinate a conseguire il Giubileo, e sono come preparazione ad
esso, chiara  la conseguenza: di esse pu far uso soltanto chi 
preparato a ricevere il Giubileo, ed  seriamente impegnato a
fare le opere ingiunte per conseguirlo: "Gratia non conceditur,
nisi in ordine ad hunc finem, et per modum praeparationis ad
effectum Jubilaei; ergo, qui non habet animum implendi, et
obtinendi Jubilaeum non potest gaudere Facultate". Sono parole
del Suarez (De Religione, tomo 2, lib. 6, cap. 16, n. 6), che
tratta della commutazione dei voti.
Poco dopo, esaminando se ritorni in vigore il vincolo del voto
commutato nel tempo del Giubileo, allorch il Penitente, bench,
quando si confess, fosse disposto a prendere il Giubileo,
tralascia poi d'adempiere le opere ingiunte per conseguirlo (del
che si tratter in seguito) insegnava (ivi, n. 11), che se nella
commutazione non vi  un patto chiaro, che si adempiano le opere
ingiunte per conseguire il Giubileo, vi  per un patto
implicito: "Dico, licet non probetur pactum explicitum,
sufficienter probari implicitum quasi intrisece, et ex natura
rei, inclusum in tali actione, seu ministerio, ut recte et
fideliter fiat; nec videtur dubium, quin haec si praesumpta
intentio Pontificis talem Facultatem concedentis".
63. Ma se  chiaro quanto si contiene nella premessa regola, tale
per, prima della nostra Dichiarazione, non poteva dirsi il primo
punto, in cui si costringono i Penitenzieri ad avvalersi delle
loro Facolt nell'atto della Sacramentale Confessione, e non
fuori d'esso. Molte cose si contengono nelle Facolt date ai
Penitenzieri in tempo di Giubileo, cio l'assoluzione dei peccati
riservati e delle censure; l'autorit di commutare, dispensando,
i Voti; il poter dispensare anche in altre materie fuori dei
Voti, come poc'anzi si  detto. Parlando dell'assoluzione dei
casi riservati,  cosa certa che essa non pu darsi fuori della
Sacramentale Confessione. In ordine all'assoluzione dalle
censure, vi  stata la questione se potesse darsi fuori della
Sacramentale Confessione.
Il Sanchez ha creduto che ci si possa fare quando nella
concessione della Facolt non si pone la clausola "eorum
Confessionibus diligenter auditis", o altra equivalente, come pu
vedersi nelle sue opere (De Matr., lib. 8, disput. 34, n. 50).
Altri, per, pi sicuramente opinarono non potersi dare
l'assoluzione dalle censure fuori della Sacramentale Confessione,
dandosi la Facolt di assolvere dalle censure, come una
preventiva disposizione all'assoluzione dei peccati. Questo  il
parere del Suarez, del Vasquez, del Filliuc, del Navarro seguito
dal Viva (De Jubilaeo, quaest. 10, n. 4). Rispetto poi alla
commutazione dei voti, il Costantini nel suo Trattato dell'Anno
Santo (part. 3, cap. 3, p. 192), sostiene che essa, nel Giubileo
dell'Anno Santo, pu essere data da chi ne ha la Facolt, anche
fuori della Sacramentale Confessione, non avendo letto nelle
Notificazioni pubblicate negli Anni Santi trascorsi, la clausola
"eorum Confessionibus diligenter auditis"; n parendogli che la
commutazione dei Voti abbia relazione con il foro Penitenziale,
n per sua natura, n per volont di chi concede la Facolt di
commutare. Infine altri non si prendono alcuna preoccupazione
della clausola "auditis Confessionibus"; la quale, ancorch posta
dopo la facolt d'assolvere dai casi riservati e dalle censure, e
anche dopo l'autorit di commutare i Voti e concedere alcune
dispense, sembrerebbe dover comprendere tutte le cose
precedentemente espresse; insegnano doversi la predetta clausola
riferire alla sola assoluzione dai casi riservati; oppure
all'assoluzione dalle censure, per le quali commina una speciale
ragione adattata alla natura delle dette cose; ma non mai alla
commutazione dei Voti e ad altre dispense, a favore delle quali
non ha luogo la ragione, che  propria dell'assoluzione dai casi
riservati e dalle censure. Cos ampiamente vanno discorrendo il
Bonacina (Oper. Moral., tomo 2, disputat. 4, circa secundum
Decalogi praeceptum, quaest. 2, punct. 4, par. 2, n. 16); il
Leandro (De Sacram. Poenitent., part. 1, tr. 5, disp. 14, De
Indulgentiis, quaest. 97); il Diana (edit. coord. Tom. 7, tr. 1,
ref. 300, n. 7) e il Giribaldo (Tract. 7, De Sacram. Poenit., c.
21 De Jubilaeo, dub. 6, n. 42 e ss.). Ma Noi, per eliminare ogni
difficolt, nell'Istruzione abbiamo ingiunto non potersi dare dai
Penitenzieri assoluzioni, commutazioni, e dispense verune "extra
actum Sacramentalis Confessionis", essendoci sembrato ci
doveroso, e proporzionato alla gravit della materia ed alla
qualit del Ministero; ci tronca ogni litigio ed  anche
conforme alla pratica della Nostra Penitenzieria, come pu
vedersi nel Thesauro de poenis Eccles. (par. 1, cap. 22).
64. Segue l'altro punto, che riguarda la salutare penitenza da
imporsi dal Confessore a chiunque si confessa da lui per disporsi
a prendere il Giubileo. Non si tratta, qui, della questione
celebre fra Teologi, se per conseguire il frutto dell'Indulgenza
basti il premettere una buona Confessione, l'adempiere la
penitenza imposta dal Confessore, ed eseguire puntualmente le
opere ingiunte; o se inoltre sia d'uopo avere la buona
disposizione di soddisfare con altre opere penali, per quanto si
potr, alla Divina Giustizia. Il punto presente passa pi oltre,
mentre appartiene alla penitenza che s'impone dal Confessore a
chi con lui si confessa, disponendosi ad acquistare il Giubileo;
essendovi non solo chi ha sostenuto, potere nell'occasione del
Giubileo imporsi dal Confessore al Penitente penitenze pi
leggere, se lo vede disposto a voler conseguire la plenaria
Indulgenza, ma altres tralasciare d'imporgli la penitenza. Tale
 il sentimento del Cardinale de Lugo (De Poenitentia, disp. 27,
sect. 2, n. 30); del Diana (Edit. coord., tomo 1, tr. 6, res. 10,
n. 2), con molti altri. Altri hanno distinto fra le penitenze
riparatorie e le penitenze medicinali, sostenendo che il
penitente che ha conseguito il Giubileo non  obbligato ad
eseguire le penitenze riparatorie, ma bens le medicinali, come
pu vedersi presso il Viva (De Jubilaeo, quaest. 5, art. 2), il
Costantini (Tratt. Dell'Anno santo, part. 1, cap. 4, par. 2), ed il
Leandro (part. 1, tract. 5, disp. 9, quaest. 82).
Altri esimono addirittura il penitente dall'adempiere le
penitenze medicinali imposte dal Confessore, quando non sono
assolutamente necessarie per sfuggire i peccati; in tale stato di
cose, l'obbligo di adempirle non proviene dall'autorit del
Confessore, ma dal jus naturale, come pu vedersi presso il Card.
de Lugo (De Poenit., disp. 27, sect. 2, n. 21 et plur. ss.); il
Leandro (tomo 1, tr. De Sacr. poenit., quaest. 172), ed il Diana
(Edit. coord., tomo 5, tr. 1, resol. 201, n. 4).
Contro le predette asserzioni non sono mancati altri Teologi, che
hanno scritto diffusamente; fra esse il Juvenin (Tract. Hist.
Dogmatic, Sacram., diff. 13, q. 5, cap. 4), il Pontas
(Dictionario morali in verb. Jubilaeum, cas. 10), ed ultimamente
il Padre Amort (Historia Indulgentiarum in quaestion practicis,
p. 467 et ss.), che con estrema diligenza ha unito quanto pu
dirsi nella materia. Essendo sfuggito alla sua diligenza la
testimonianza del Padre Gregorio di Valenza, che certamente non
pu annoverarsi fra quelli che si chiamano rigoristi, Noi qui
l'aggiungeremo. Egli scrisse: "Notandum, neque per hanc
Indulgentiae formam, scilicet De injunctis Poenitentiis, neque
per ullam aliam quamvis amplam et generalem, relaxari
obligationem, qua, propter integritatem Sacramenti, tenetur
Confessarius salutarem poenitentiam poenitenti iniungere, et
poenitens eam implere etc. Primo ex eo, quod illa obligatio est
iuris divini etc. Secundo ex eo, quod truncaretur alioqui
Sacramentum poenitentiae quadam sua integrali parte, qualis est
nimirum Jure Divino Satisfactio ipsius poenitentis. Tertio id
confirmatur ex communi sensu, et usu Ecclesiae, siquidem nec in
plenissimis etiam Indulgentiis solet negligi a Confessariis, et
poenitentibus Sacramentalis satisfactio et poenitentia; immo
expresse ab ipsis Pontificibus solet tunc etiam requiri" (tomo
quarto, disp. 7, quaest. 20, De Indulgentiis, punct. 3, p. 1603).
65. Sopra la prima questione, come pure sopra la qualit della
soddisfazione, ossia la penitenza da imporsi dal Confessore,
abbiamo detto a sufficienza nella Nostra Lettera Circolare
scritta ai Patriarchi, Arcivescovi e Vescovi sulla preparazione
all'Anno Santo, data in Castel Gandolfo il 26 giugno dell'anno
corrente, ed a quella ci rimettiamo. Restava unicamente da dire
qualche cosa sopra il non tralasciarsi dal Confessore di imporre
la Penitenza, giacch si diceva che il penitente che aveva preso
l'Indulgenza non era obbligato ad adempirla. Ed essendoci ci
sembrato un rilasciamento, nella Istruzione della quale stiamo
trattando, al n. XXVI abbiamo spiegato che il Confessore deve
imporre al Penitente la salutare penitenza, ancorch questi sia
preparato a prendere il Giubileo. Da ci nasce poi l'obbligo del
Penitente di doverla adempiere: "Omnia sua peccata confiteatur
fideliter, et iniunctam sibi poenitentiam studeat pro viribus
adimplere"; sono parole del Concilio Lateranense, quando si
occupa della Sacramentale confessione nella celebre Decretale
"Omnis utriusque sexus, de poenitentiis et remissionibus". Da
sottolineare, inoltre, la necessaria correlazione che intercede
fra l'autorit d'imporre la penitenza, e l'obbligo di adempirla,
essendoci sembrato incomprensibile che possa essere o chiamarsi
"vere penitens", come deve essere chi vuole conseguire la
plenaria Indulgenza, se col pretesto di essa vuol esentarsi
dall'adempiere quella penitenza che nella Sacramentale
Confessione gli  stata imposta dal Confessore.
66. L'Istruzione procede fornendo alcune indicazioni circa
l'assoluzione dalle censure di coloro che senza licenza, e con
cattive intenzioni, entrano nella clausura delle Monache; dei
Religiosi che per lo stesso fine introducono donne nella
clausura; di coloro che leggono libri proibiti senza licenza;
della dispensa da alcuni voti. Noi qui non intendiamo far altro
che accennare alle controversie che abbiamo procurato di
eliminare, allo scopo che le cose gi sopite non si rimettano di
nuovo in discussione. Ora diremo che, concedendosi ai
Penitenzieri le facolt di assolvere dalle censure occulte, ed
incorse per aver dato danno a qualcheduno, coll'aggiunta che di
essa non si servano,  come dire che non ne prosciolgono il
penitente, se non ha soddisfatto alla parte lesa, o almeno, se
prima dell'assoluzione non promette con giuramento di
soddisfarla. Non intendiamo, come da taluno si  inteso, sotto
nome di parte lesa, il Giudice, ma bens quello che ha patito il
danno; essendo questo il senso ovvio delle parole, come anche 
stato ben osservato dal Viva (De Jubilaeo, quaest. 10, art. 2);
dal Giballino (De censuris, disquisit. 9, quaest. 4, n. 7) e dai
Salmaticensi (Cursu Theologico morali, tomo 2, tract. 10, de
censuris, cap. 2, punct. 2, n. 20). Rispetto poi alla
commutazione dei voti nei quali si tratta del pregiudizio del
terzo, commutazione che viene proibita ai Penitenzieri, scrive
molto bene il Suarez (tomo 2, De Religione, lib. 6, cap. 15, et
praesertim n. 7). Dei voti che si fanno di preferenza da alcuni
che entrano in qualche Congregazione, e che assumono una natura
di contratto e di reciproca obbligazione fra essi e la
Congregazione che li riceve, voti dai quali i Penitenzieri non
possono dispensare, parla molto a proposito il Padre Siro in una
sua opera manoscritta sopra una Bolla d'Innocenzo XII relativa
alle Facolt del Maggior Penitenziere e ai voti penali.
                            Parte VI
    (Delle Facolt contenute nella Costituzione "Convocatis"
        per i Confessori destinati dal Cardinal Vicario,
        quanto all'assolvere dai peccati e dalle censure,
                 commutare i voti e dispensare)
67. Quello che qui pu raccomandarsi , che questi Confessori
leggano attentamente il testo delle loro Facolt, per non
eccederle. Leggano altres quella parte che concorda colle altre
date ai Penitenzieri; cerchino di vedere ci che sopra esse
poc'anzi si  detto. Rispetto alle Dispense, tengano ben presente
che non hanno altra Facolt, che di dispensare o commutare le
visite alle Basiliche in altre opere pie, come hanno i
Penitenzieri; pertanto dovranno leggere a questo proposito quanto
 stato detto rispetto ai Penitenzieri ai numeri 52 e 53.
                            Parte VII
      (Di alcune dichiarazioni contenute nella Costituzione
                          "Convocatis"
     in ordine al presente Giubileo; e, innanzitutto, delle
                          dichiarazioni
         uardano le persone che lo vogliono conseguire)
68. Il celebre Giovanni de Anania, che mor nel 1458, compose un
piccolo Trattato del Giubileo; alla fine di esso propose alcuni
quesiti, fra i quali si leggono i seguenti: se giovi il Giubileo
al Vescovo, che viene a Roma per conseguirlo, senza aver prima
ottenuta la licenza dal Papa; se giovi al Parroco, che viene
senza licenza del Vescovo; se al Monaco, che viene senza licenza
dell'Abate; se al marito, che viene senza licenza delle moglie; e
se alla moglie, che viene a Roma senza licenza del marito.
Fu proseguito l'esame dei medesimi dubbi verso il 1599 dal
Benzonio, pi volte citato (De Anno Jubilaei, lib. 5, a dub. 14
ad dub. 18); la risoluzione fu non essere lecito ai sopraddetti
partire dalle loro Patrie per venire a Roma a prendere il
Giubileo dell'Anno Santo, senza la previa licenza dei loro
Superiori. Venendo senz'essa, peccano; ma se venuti a Roma, di
questo peccato e di tutti gli altri si confessano con vero
dolore, e fanno quanto  prescritto per guadagnare l'Indulgenza,
la guadagnano.
Il Quarti (Trattato del Giubileo dell'Anno Santo, p. 67 cap. 1,
punt. 6, dubb. 1 e ss.) concorda nelle stesse massime; solo
aggiunge non poterla moglie venire senza licenza e consenso del
marito; poter per il marito venire senza il consenso della
moglie, purch la sua assenza non sia di molto tempo, o di grave
incomodo o danno alla moglie e alla famiglia; con molta ragione
alzala voce contro i Religiosi e contro i Curati che senza le
necessarie licenze intraprendono il viaggio di Roma, per ottenere
il Giubileo dell'Anno Santo, dovendosi intendere che l'invito
generale, che fa il Sommo Pontefice a tutti, comprende solamente
coloro, che possono venire lecitamente e con le debite
circostanze. Aderisce a questa opinione il Costantini nel suo
Trattato dell'Anno Santo (part. 2, cap. 4, p. 103 e ss.). Nella
sopra citata nostra Lettera Enciclica del 26 giugno di quest'anno
sulla preparazione all'Anno Santo, abbiamo, coerentemente ai
predetti pareri, stabilito la risposta ai detti punti, come pu
leggersi nella medesima. Ci riferiamo alla Lettera Enciclica
dalla quale per necessit deriva la prima dichiarazione espressa
nel n. XLIII, che "personis Romam ad hoc Jubilaeum consequendum
venire volentibus", non s'intende data la libert di venire senza
licenza e consenso, per altro titolo necessario dei Superiori.
69. Il Pontefice Bonifacio VIII nella sua pi volte citata
Decretale "Antiquorum", fra l'Estravaganti comuni "de
poenitentiis et remissionibus", stabil la visita di trenta volte
delle sacre Basiliche per i Romani, e la visita di quindici volte
per i pellegrini e i forestieri: "Si fuerint Romani, ad minus
triginta diebus continuis, seu interpolatis, et saltem semel in
die; si vero peregrini fuerint, aut forenses, simili modo diebus
quindecim ad Basilicas easdem accedant". Queste stesse parole si
ritrovano nell'altra Decretale di Clemente VI, che incomincia
"Unigenitus".
Lo stesso linguaggio fu adoperato dal Pontefice Clemente VII
nell'intimazione del Giubileo con la Bolla "Inter solicitudines",
spedita il 17 dicembre 1524. In progresso di tempo alla parola
"Romani" fu aggiunta l'espressione "vel Urbis incolae" e fu tolta
la parola "Forenses", come pu vedersi nella Costituzione di
Gregorio XIII, che incomincia: "Dominus ac Redemptor: Triginta
continuis, vel interpolatis diebus semel saltem in die, si Romani
vel Urbis incolae fuerint: si vero Peregrini, quindecim diebus
devote visitaverint", ed in molte altre.
70. Ancorch la parola "Romani" sembrasse incapace di qualsiasi
controversia, non fu per cos, poich, essendo non solo Romano
quello che  nato ed abita in Roma, ma quello ancora che, nato in
Roma, ha trasferito altrove il suo domicilio, si dubit se,
venendo questi a Roma l'Anno Santo per guadagnare il Giubileo,
dovesse visitare trenta o quindici volte le Basiliche. Il Navarro
(De Jubilaeo et Indulgentiis, n. 42, p. 163) fu del parere che
bastassero le quindici volte, dovendo in questo caso prevalere il
domicilio sull'origine, tanto pi che il Romano che ha altrove il
domicilio, e viene a Roma, subisce lo stesso incomodo del
viaggio, che subisce il forestiero o il pellegrino. Il Benzonio
(De Anno Jubilaei, lib. 5, dub. 3), al contrario lo crede
obbligato a fare le trenta visite: "Turpe est enim virum Romanum
vel avaritiae, vel accidiae, seu corporis vitio laborare
praesertim in eo Anno, in quo Urbs tota gaudio, jubilatione,
munificentia, atque singularissima festivitate refulget".
Inoltre si propone il quesito, se sotto nome di "Romano", e per
l'effetto di cui si tratta, restasse compreso anche quello che
abita nelle vicinanze di Roma.
71. Alle dispute sopra la parola "Romano" ne seguirono altre
perle parole: "vel Urbis incolae". Il Navarro, nel luogo citato,
n. 43 dice che sotto il nome "incolae" nel caso presente deve
intendersi chi sta in Roma un anno, o almeno che vi sta tanto
tempo, che possa dirsi abitatore di Roma. Il Quarti ed il
Costantini discorrono praticamente. Il primo (pp. 126 e ss.),
vuole che sotto le parole "incolae Urbis" s'intenda chi non 
nato in Roma, n  oriundo, ma vi ha contratto il domicilio, e
che perci i curiali, i procuratori, gli avvocati, i cortigiani
siano obbligati alle trenta visite, e che allo stesso obbligo
siano tenuti gli scolari, i mercanti, ed i litiganti che abitano
in Roma la maggior parte dell'anno, avendo tutti questi
contratto, se non un vero domicilio, almeno un quasi domicilio.
Il secondo (pp. 119 e ss.), considerando che si prescrive ai
pellegrini il solo numero di quindici volte per ragione
dell'incomodo sofferto nel viaggio, e si prescrive ai Romani ed
abitanti in Roma il maggior numero di trenta volte, giacch essi
non hanno sopportato il predetto incomodo e disagio, dice che
sono tenuti all'obbligo delle trenta volte tutti coloro che non
hanno sofferto l'incomodo del viaggio. Inoltre restino esenti dal
peso pi grave, ed obbligati a quello pi leggero, cio alla
visita di quindici volte, tutti coloro che hanno sopportato
l'incomodo del viaggio.
72. Nella nostra Costituzione "Peregrinantes", nella quale
abbiamo intimato l'Anno Santo, ci siamo serviti delle seguenti
parole: "Per triginta continuos, aut interpolatos dies si Romani
vel Incolae Urbis; si vero Peregrini, aut alias externi fuerint,
per quindecim saltem huiusmodi dies devote visitaverint".
Chiosando in quest'ultima nostra Costituzione al n. XLIV le dette
parole, abbiamo detto, ed ora ripetiamo, che vanno compresi sotto
il nome di Romani tutti quelli che sono nati ed abitano in Roma,
o che sono nati ed abitano nel distretto di Roma, che  come dire
nelle vigne dentro le cinque miglia dalla Citt, essendo questa
l'intelligenza legale della parola Romano, come molto bene
riflette lo Spondano (Epitome annal. Card. Baronii, ad ann. 1 in
princip.): "Juresconsulti responderunt, eos, qui in continentibus
Urbis nati sunt, Romae nato sintelligi; Romam enim esse etiam qua
continentia aedificia essent; nec Romam muro tenus existimari, ex
consuetudine quotidiana posse intelligi; cum diceremus Romam nos
ire, etiamsi extra Urbem habitaremus". Abbiamo detto e ripetiamo
che sotto il nome "incolae Urbis" vanno intesi tutti quelli che
sono venuti a Roma con animo d'abitarvi la maggior parte
dell'anno, e tutti quelli che stando in Roma per qualche impiego,
o per ritrovare impiego, se non contraggono un vero e rigoroso
domicilio, almeno contraggono un quasi domicilio "Deus plebis
Israel elegit patres nostros, et plebem exaltavit, cum essent
incolae in terra Aegipti, et in brachio excelso eduxit eos ex
ea": leggesi negli "Atti degli Apostoli (At 13,17). Ed i buoni
Professori della lingua latina dicono che "incolae" siano quelli
che, nati altrove, abitano in un luogo, ove hanno eletto
d'abitare, ancorch non ne siano cittadini; nel numero perci dei
quali debbono annoverarsi i curiali, procuratori, avvocati,
cortigiani, scolari, mercanti, litiganti, ed altra simile sorta
di gente. Ci fu anche ben avvertito dall'antico chiosatore della
Decretale "Antiquorum, de poenitentiis et remissionibus, inter
extravagantes communes, in verbis Forenses", che us le seguenti
parole: "Quid de Curialibus existentibus in Curia papali,
respondet Sixtus Papa, illos facere debere triginta dies. Et est
ratio, quia isti nec vere peregrinantur, nec vere sunt forenses,
sed ut moraturi in Curia accedunt". Sono dunque obbligati a
visitare trenta volte le Basiliche tutti i sopraddetti.
Allo stesso numero di visite abbiamo dichiarato e dichiariamo
obbligati anche quelli che vengono a Roma per causa diversa dal
conseguire il Giubileo, perch, lasciando da parte la
controversia se possano costoro comprendersi sotto il nome
"incolarum urbis",  cosa certa che, avendo sofferto l'incomodo
del viaggio per altro motivo, non debbono essere in grado di
conseguire il Giubileo che facendo la visita delle Basiliche
trenta volte. Altrettanto per tutti quelli che, venendo a Roma al
fine di guadagnare il Giubileo, in essa si trattengono per pi di
sei mesi, potendo senza grave incomodo, nel corso di tale tempo,
adempire per trenta volte la visita delle Basiliche. Abbiamo
seguito l'esempio dei nostri Predecessori pi vicini a Noi,
eliminando la parola "Forenses", che altro, secondo il linguaggio
del medioevo, non poteva additare che i forestieri, come ben
osserva Luca Holstenio (tomo 8, Collectionis Labbeanae
Concilior., p. 138), commentando le parole del Sinodo Romano del
nono secolo sotto Leone IV: "Tantam superfluitatem Presbyterorum
forensium". Ci siano avvalsi dell'antica parola "peregrini", che
sono quelli che viaggiano per venire alla visita de' Sacri
Limini, e conseguire la santa Indulgenza: "Advena sum, et
peregrinus apud vos" si legge nella Genesi (Gen 23,4). Alla
parola "peregrini" abbiamo aggiunto l'altra "externi", che non
soltanto secondo il buon idioma latino, ma quello che pi importa
secondo il linguaggio delle divine Scritture, significa il
forestiero, o di altro paese; onde nell'"Esodo, cap. 23" si
legge: "Per nomen externorum deorum non jurabitis, neque audietur
ex ore vestro" (Es 23,13); e nei "Numeri, cap. 1": "Quisquis
externorum accesserit, occidetur" (Nm 1,51); e nel capo terzo:
"Externus, qui ad immolandum accesserit, morietur" (Nm 3,10).
Ritornando al nostro proposito, abbiamo dichiarato, e dichiariamo
comprendersi sotto il nome di "peregrini", o "externi", tutti gli
alti che, giusta la spiegazione poc'anzi data, non sono compresi
sotto il nome di "Romani", o di "incolae Urbis".
                           Parte VIII
 (Delle dichiarazioni contenute nella Costituzione "Convocatis",
                  intorno alle opere ingiunte)
73. Sarebbe senza dubbio desiderabile, meglio fatto e pi sicuro,
se prima d'incominciare la visita delle Chiese, si premettesse
una fruttuosa Confessione, per far le visite nello stato di
grazia, ed anche fare una nuova Confessione, se qualcuno,
incominciate le visite, cadesse in qualche peccato mortale. Negli
"Atti della Chiesa di Milano, part. 7" (edizione di Milano del
1599, p. 1031) del gran S. Carlo Borromeo, cos si legge: "Deve
poi ciascuno sopra ogni cosa rispettare diligentemente le
condizioni espresse da Sua Santit nella Lettera della
concessione del Giubileo, perch non lo conseguirebbe chi non le
osservasse. La prima  d'essere veramente contrito e confessato;
il che ognuno deve fare prima che cominci a visitare le Chiese,
per maggior sicurezza di conseguire il Santo Giubileo. Per la
medesima ragione, se qualcuno, dopo essersi confessato e aver
incominciato a visitare le Chiese, cadesse (il che Dio non
permetta) in qualche peccato mortale, deve confessarsi del
peccato mortale, e proseguire poi il resto dei giorni, che gli
mancheranno, fino al numero dei giorni, che avr da visitare le
quattro Chiese".
74. Questo sistema viene approvato, e dato per pi sicuro, da S.
Antonino (Summa, part. 1, tit. 10, cap. 3, par. 5 in fin.); dal
Cardinale Bellarmino (De Indulgentiis, lib. 1, c. 13, Controv.
Tom. 2); dal Becano (Summa tit. de Sacram., c. 28, de Indulg.,
quaest. 6); dal Benzonio (De Anno Jubilaei, lib. 5, dub. 4, par.
septimo), e dal Pontas (In verb. Indulgentiae, cas. 13). E che
questo sia stato, e sia il nostro vivo desiderio si pu
abbastanza comprendere da quanto abbiamo scritto nella detta
Enciclica; da quanto abbiamo fatto, avendo nella passata estate
fatto fare in questa citt pubbliche Missioni; da quanto facciamo
fare nel corrente Avvento, continuando fino alla festa
dell'Apostolo S. Tommaso, in varie Chiese di Roma; cose tutte che
hanno per unico fine ed oggetto Confessioni fruttuose da farsi
dai peccatori, prima che si apra la porta Santa, e per
conseguenza prima che s'incominci la visita delle Chiese; senza
tralasciare di dire, potersi dedurre questo nostro desiderio
anche dalla Costituzione Peregrinantes, in cui si premettono la
Confessione e la Comunione alla visita delle Chiese.
75. Ma non  tutta qui la difficolt. Essa consiste
principalmente se qualcuno comincia e continua la visita delle
Basiliche in peccato mortale; cos viene compiuta un'opera buona
in s, ma da un peccatore. Poi, secondo il rito, il peccatore fa
una fruttuosa Confessione e prende la Sacra Comunione in stato di
grazia. Ne deriva che egli ha visitato le Chiese in stato di
peccato ed ha concluso l'ultima opera in stato di grazia per
conseguire il Giubileo. Ci si chiede se le visite compiute in
precedenza possono valutarsi sufficienti al fine dell'adempimento
delle opere dovute.
Su questo punto disserta lungamente il Navarro, "De Jubilaeo,
notab. 19"; ma l'opinione pi comune  che le visite fatte in
stato di peccato sono sufficienti per conseguire l'Indulgenza,
purch l'ultima opera, in cui si acquista l'Indulgenza, sia fatta
in stato di grazia; non rimettendosi la pena temporale, se non
cancellato il peccato; la remissione dell'eterna pena si ottiene
col mezzo della Penitenza. Cos discorrono i Teologi pi
accreditati nelle loro opere teologiche, cio il Suarez, il
Valenza, il Card. de Lugo, il Silvio, l'Estio, il Juvenin e molti
altri. Concordano anche quelli che si chiamano Teologi morali,
fra i quali il Filliuc, il Santarelli, il La Croix, il Bonacina e
gli altri che hanno trattato espressamente del Giubileo, fra i
quali il Viva, l'Amort, e anche quelli che hanno composto e
stampato in Roma Trattati d'Indulgenze, fra i quali i PP.
Passerino, Vanranst e Teodoro. Questa, che pu dirsi comune
opinione, ha il suo valido fondamento; essendo le visite delle
Chiese, bench fatte da chi non  in grazia, opere moralmente
buone, bench non meritorie dell'eterna vita, e bench siano
opere d'un nemico, sono per opere d'un nemico che s'incammina
alla riconciliazione con Dio. Nella sacra antichit ci sembra
adombrato nelle pubbliche penitenze, che si facevano da coloro
che erano caduti in eccessi gravi e pubblici, e che prima
d'ottenere l'assoluzione, cio in stato di peccato, s'andavano
esercitando nell'adempimento di opere e penitenze loro
prescritte. Fissato poi il principio che lo stato di grazia sia
assolutamente necessario nell'ultima opera, che si compie per
conseguire l'Indulgenza, e che lo stato predetto non sia
assolutamente necessario quando si adempiono le altre opere
ingiunte, i citati autori chiamano in loro aiuto la pubblica
consuetudine dei fedeli, nota e non riprovata da chi concede
l'Indulgenza; essendo impossibile che egli creda che le visite,
che si fanno o trenta o quindici volte in giorni interpolati per
conseguire il Giubileo, non si facciano che da quelli costituiti
in grazia. N punto si rimuovono da questo loro convincimento per
essere nella Bolla del Giubileo universale premessa la
Confessione e la Comunione alla visita delle Basiliche;
rispondono che l'ordine delle parole non  regola adeguata per
l'ordine dei fatti; ed aggiungono che nelle Indulgenze bastano
l'autorit nel concedente, la grazia in chi la riceve, la piet
nella causa; sono pie le visite delle Basiliche, ancorch non
siano fatte da chi  in grazia, purch siano adempiute con le
dovute circostanze, nelle disposizioni idonee a conseguire la
grazia abituale.
76. Questo  il compendio di quanto vanno dicendo i difensori di
questa sentenza, dalla quale nel caso presente non intendiamo
recedere, come pu vedersi da quanto abbiamo dichiarato al n. XLV
dell'ultima Costituzione. Infatti, sebbene da una parte sia in
Noi sempre pi ardente il desiderio che la visita delle Chiese si
faccia in stato di grazia, o dopo una fruttuosa Confessione o
almeno dopo un atto di Contrizione, dall'altra parte poi,
considerando che non si pu sempre conseguire quanto si desidera
e che  necessario compatire l'umana fragilit, abbiamo creduto
non doversi escludere dal frutto dell'Indulgenza chi incomincia,
o prosegue, la visita delle Chiese senz'avere premessa la
Confessione, purch sia in grazia quando fa l'ultima opera, a cui
consegue l'Indulgenza; e purch le visite siano fatte con
devozione. "Devote visitaverint", si legge nella Bolla
"Peregrinantes". Nell'Estravagante Unigenitus si ritrova la
parola "devotionis"; nell'altra Quemadmodum, la parola
"reverenter". Il Navarro, spiegando tali parole, dice: "Per quae
significatur, visitationes has Ecclesiarum fieri debere bene, et
quidem recte; nam licet, per asserta cum communi, non sit
necessarium ut fiant in statu gratiae, necessarium tamen est,
quod sint actus boni moraliter".  necessario dunque, acci si
adempia l'opera ingiunta delle visite, che la visita si faccia
con intenzione e volont d'onorare Dio o i suoi Santi; che si
vada, e si entri nelle Basiliche con modestia, e che si eserciti
qualche atto di religione. Dal che si deduce che se uno va alle
Chiese senz'alcun fine buono, ma per mera curiosit, e se va per
fare, come suol dirsi, una passeggiata, non guadagna il Giubileo.
 superfluo parlare di chi visitasse la Chiesa in peccato mortale
attuale, per esempio con animo d'indurre altri a peccare.
Individuando questi ed altri simili casi, ne riferiscono il
Vanranst, il Costantini, il Quarti, il Viva, il Pignatelli,
l'Amort e molti altri.
77. Il precetto della Santa Confessione, in ci che riguarda il
Jus Divino, comprende i soli peccati mortali, e non s'estende ai
veniali. Avendo poi la Chiesa nel Concilio Lateranense fissato il
tempo di confessarsi, che  la Pasqua di Risurrezione, si discute
se alla necessit di confessarsi dei peccati mortali vada
aggiunta l'altra di doversi anche confessare dei veniali.
Quantunque comunemente si dica non essere stata aggiunta la
necessit di confessarsi anche dei peccati veniali per adempiere
il precetto Pasquale, non mancano per Autori che, pieni di zelo,
opinano il contrario, ed insegnano che chi non ha che peccati
veniali almeno nella Pasqua si presenti al Sacerdote per fargli
sapere che, per grazia di Dio, non ha che peccati veniali. Si
possono vedere il Juvenin, il Du Hamel, l'Habert, il Pontas. Noi
non entriamo in questa controversia. Sant'Antonino espressamente
nella sua "Somma" insegna esser cosa molto lodevole, per
conseguire l'Indulgenza, il confessarsi dei peccati veniali, non
avendo il penitente peccati mortali. Ma ci nemmeno bastava al
nostro proposito, in quanto il punto non  circa l'utile, ma
circa il necessario. Il nodo si riduce alla questione, che
trattasi tra i Teologi, se essendo ordinata la Confessione pel
conseguimento del Giubileo, intendasi ordinata anche a chi non ha
peccati mortali, ma soli veniali. Nel Santarelli si possono
vedere radunati gli Autori sia di parte affermativa, sia di parte
negativa. Coloro che si protestano aderenti all'opinione
affermativa, sostengono che  la pi sicura. Il Cardinale de Lugo
ed il Leandro seguono la parte negativa, pel motivo che quando si
parla della Confessione s'intende sempre la Confessione dei
peccati mortali. Non manca per l'Autorit d'ingiungere la
confessione dei veniali, come molto bene riflettono il Cardinal
di Lauria ed il Clericato, comprovandolo col testo del Pontefice
Clemente V, nella Clementina che incomincia "Ne in agro, de statu
Monachorum", ove impone ai Monaci il peso di confessarsi almeno
una volta il mese, ancorch ragionevolmente si potesse e si
dovesse supporre che una gran parte d'essi non fosse per avere
che peccati veniali.  anche certo che per l'acquisto del
Giubileo si prescrivono opere che di loro natura sarebbero di
puro consiglio e di supererogazione, com' per esempio il
digiunare alcuni giorni non prescritti dal precetto
Ecclesiastico, o visitare devotamente, come succede nel presente
Giubileo, le Basiliche; pu anche prescriversi la Confessione dei
veniali a chi non ha peccati mortali, quantunque, prescindendo da
queste circostanze e parlando in astratto, l'obbligo di
confessare i veniali non vi fosse. Noi cos abbiamo fatto, e nel
n. XLVI dell'ultima Costituzione abbiamo dichiarato che, per
acquistare il Giubileo,  obbligato a confessarsi anche chi non
ha che peccati veniali. "Posset autem Papa, si vellet, expressis
verbis injungere, ut qui Indulgentiam consequi vellet, venialia
peccata confiteretur, sicut injungit alia opera supererogationis,
neque tamen hoc esset facere venialia materiam necessariam
Confessionis, sed cum alias venialia sint congrua materia
Confessionis, illa quoque exigeret, si vellet, in acquisitione
Indulgentiae". Sono parole del Benzonio.
78. In una parola, la questione (che si fa fra i Teologi se,
ordinandosi la Confessione per acquistar l'Indulgenza, sia
obbligato a confessarsi chi non ha che peccati veniali) ha luogo
quando la Confessione si richiede come disposizione allo stato di
grazia necessario per guadagnare il Giubileo, ma non quando la
Confessione viene prescritta, conforme da Noi per appunto si 
fatto, come opera ingiunta per conseguire l'Indulgenza, come
anche molto bene osservano il Pasqualigo, il Viva ed il
Costantini nelle opere citate.
79. Alla difficolt gi risolta, ne segue un'altra relativa a
colui che, avendo gi fatto la Confessione e fatte alcune visite
delle Basiliche in stato di grazia, cade in un nuovo peccato
mortale. Fra i Dottori si disputa che cosa debba fare per
conseguire il Giubileo: se debba ripetere le visite gi fatte, o
se basti che prima dell'ultima visita faccia un atto di
contrizione, oppure sia obbligato a confessarsi del peccato
commesso. Alcuni hanno ritenuto che basti l'atto di contrizione,
non prescrivendosi nella Bolla del Giubileo che una sola
Confessione (che gi nel caso si suppone adempiuta) ed
acquistandosi lo stato di grazia necessario per conseguire
l'Indulgenza con un buon atto di contrizione. Cos la pensano il
Cardinal de Lugo ed il Leandro, che citano altri autori dello
stesso parere. Ma considerandosi dagli altri, e specialmente dal
Suarez, dal Filliuc, dal Quarti, dal Costantini, che nella Bolla
la Confessione si riferisce all'Indulgenza, e che per conseguenza
richiede la Confessione dei peccati mortali commessi fino al
momento in cui si ottiene il frutto di essa, si sostiene
fondatamente che chi si  confessato ed ha incominciato le visite
delle Chiese, se cade in peccato mortale, prima dell'ultima
visita deve confessarsi: non basta l'atto di contrizione per
conseguire il Giubileo. Lo stesso obbligo di ripetere la
Confessione vincola anche colui che si ricorda di qualche peccato
mortale taciuto per innocente dimenticanza nella gi fatta
Confessione. A questa pi fondata sentenza abbiamo aderito nel n.
XLVII assolvendo il peccatore dall'obbligo di ripetere le visite
gi fatte alle Basiliche, e lasciandolo sottoposto all'altro di
doversi confessare prima di compiere l'ultima visita delle dette
Basiliche. Si  detto di averlo liberato dal peso di ripetere le
visite gi fatte, dato che la questione di quest'obbligo si pone
solo quando si ammette l'opinione che richiede come necessario lo
stato di grazia nel tempo in cui si adempiono le opere ingiunte;
ma non quando la necessit dello stato di grazia si riduce
all'ultima opera, in cui si ottiene l'Indulgenza, come al nostro
proposito osserva acutamente il Benzonio.
80. Nel presente Giubileo dell'Anno Santo, come qui sopra si 
accennato e come viene stabilito nella Bolla Peregrinantes, fra
le opere ingiunte abbiamo compreso anche la santa Comunione.
Poich alcuni, per la loro et e capacit naturale, sono ammessi
alla Confessione e non alla Comunione, abbiamo previsto che si
sarebbe aperta una discussione: se i predetti siano capaci di
conseguire il Giubileo. La questione  gi stata trattata dagli
Autori in tutte le altre Indulgenze, nelle quali per opera
ingiunta viene prescritta la Comunione. In questa controversia
alcuni hanno opinato che quelli dei quali si tratta, non essendo
capaci della Comunione, restano incapaci di conseguire il
Giubileo; non giovando l'impotenza, o qualunque altro legittimo
impedimento, a chi non pu, o  impedito d'adempiere l'opera
prescritta ad effetto di conseguire l'Indulgenza. Cos discorre
il Lavorio, senza che a lui e agli altri dello stesso partito dia
alcun presidio la Facolt, che avesse il Confessore, di commutare
le opere ingiunte a pro di chi  impedito di eseguirle. Infatti
tale Facolt non comprende la commutazione della Santa Comunione,
perch  ristretta a quelli che accidentalmente sono impediti
(come sono le monache, i carcerati, gli ammalati, che non possono
far le visite delle Basiliche, o i poveri che non possono fare
l'elemosina, quando questa viene annoverata fra le opere
ingiunte) e non pu ampliarsi a coloro che, non per accidente, ma
per disposizione di ragione, sono incapaci di fare quanto 
prescritto nella Bolla del Giubileo. Questo  il parere del
Passerino, del Card. de Lugo e del Vanranst. Non  mancato chi,
facendosi interprete volontario della mente dei Sommi Pontefici,
ha sostenuto che l'opera ingiunta della Comunione non si applica
a coloro che per l'et sono incapaci di comunicarsi, essendo una
condizione de jure impossibile rispetto ad essi; oppure doversi
supporre che dal Papa si dia ai Confessori la Facolt di
commutare ai predetti la Comunione in un'altra opera pia,
ancorch espressamente non l'abbia detto. I nomi di questi si
possono vedere presso il Passerino. Ma Noi, per eliminare tale
imbarazzo, nel n. XLVIII abbiamo dato ai Confessori la Facolt di
commutare l'opera ingiunta della Comunione in qualche altra opera
pia, per i Fanciulli che non sono ancora stati ammessi alla prima
Comunione, e che, secondo il giudizio del Parroco o del
Confessore, non sono in grado di poter essere ammessi alla detta
prima Comunione nel corso dell'Anno Santo.
81. Restano nella Costituzione Convocatis, sotto il capitolo
delle dichiarazioni, alcune altre piccole cose, che servono ad
eliminare le controversie sorte in altri tempi. La prima, nel n.
XLIX, non esser d'uopo, per conseguire l'Indulgenza, visitando le
Basiliche, entrare o uscire per la Porta Santa; non essendo ci
stabilito in nessuna Costituzione, quantunque questa entrata e
quest'uscita debbansi valutare per un'opera di supererogazione;
il che fu anche ben avvertito dal Passerino, dal Quarti e dal Pignatello.
82. La seconda appartiene al caso in cui nel corso dell'Anno
Santo si pubblichi, com' solito a volte farsi, qualche Indulto
per diminuire il numero prefissato delle visite delle Chiese. Si
chiedeva se, avendo taluno gi visitato le Basiliche, potesse
avvalersi delle visite gi fatte, computandole nel numero delle
visite stabilite nell'Indulto. Si chiedeva inoltre se, avendo
prima dell'Indulto compiuto il numero delle visite in esso
stabilito, potesse avvalersi dell'Indulto senza fare altra
visita. Tutte queste difficolt sono state rimosse nel n. L. :
chi ha visitato qualche volta le Basiliche prima che fosse
pubblicato l'Indulto, pu avvalersi delle visite fatte per
completare il numero prefissato nel detto Indulto; chi, prima
dell'Indulto, ha compiuto il numero in esso prefissato delle
visite, pu godere dell'Indulto, purch faccia un'altra visita
delle quattro Basiliche in uno stesso giorno; il che ancora
veniva accennato dai sopraddetti Passerino, Quarti e Pignatello.
83. La terza  la seguente. Nella nostra Costituzione
Peregrinantes viene stabilito che la visita delle Basiliche debba
essere devota, e che per conseguire l'Indulgenza, si debba
pregare il Signore Iddio per l'esaltazione della Sua Chiesa,
l'estirpazione delle eresie, la concordia dei Principi Cattolici,
la salute e la tranquillit del popolo cristiano; ma non si dice,
come nemmeno  stato detto nelle altre Costituzioni dei nostri
Predecessori nelle quali si sono intimati gli Anni Santi, se
l'orazione debba essere vocale, o se basti che sia mentale; il
che altre volte ha dato occasione a controversie. Il Viva ha
creduto che basti la mentale; il Costantini disse essere
probabile bastare la mentale, ma esser pi sicura la vocale; il
Quarti che basti o l'una o l'altra; il Card. de Lugo e l'Amort
essere pi sicuro aggiungere alla mentale anche la vocale; il
Vanranst che non basti la sola mentale, e nemmeno basti la sola
vocale "notabiliter modica". Contro la soverchia modicit
dell'orazione si esprimono anche il Viva e gli altri accennati,
perch sebbene una breve orazione, fatta con gran fervore, possa
soddisfare all'intenzione della Bolla Peregrinantes, tuttavia la
brevit dell'orazione suol procedere dalla poca devozione o dal
poco affetto agli esercizi spirituali, o da negligenza e tedio. E
Noi, senza punto dipartirci da queste considerazioni, abbiamo
dichiarato al n. LI, che per conseguire l'Indulgenza basta la pia
orazione vocale; va lodato chi prega mentalmente, purch per
v'aggiunga anche qualche orazione vocale.
                            Parte IX
              (Dell'iterato acquisto del Giubileo,
ed altre dichiarazioni circa le facolt concesse per il corrente
                            Giubileo)
84.  antica la questione, se nel tempo dell'Anno Santo, avendo
taluno devotamente visitato le Basiliche trenta volte, quanto 
stato prescritto per conseguir l'Indulgenza, essendosi anche
confessato e comunicato, e potendo perci supporre d'aver
conseguito il frutto del Giubileo, possa di nuovo conseguirlo,
facendo un'altra volta la visita nel numero prescritto delle
Basiliche, e di nuovo confessandosi e comunicandosi. Fu indicata
questa controversia da Giovanni d'Anania nel suo piccolo trattato
dell'Anno Santo, e fu poi riassunta dagli altri. Il Filliuc
sarebbe stato d'opinione che, ripetendosi le opere ingiunte, si
conseguisse di nuovo il Giubileo, ma poi abbandona questa
opinione ritenendo che il contrario fosse stato deliberato dalla
Congregazione del Concilio nell'anno 1620.
Il Vanranst sostiene non potersi acquistare la seconda volta il
Giubileo, ancorch si adempiano le opere ingiunte. Il Navarro,
considerando non esservi nelle Bolle dell'Anno Santo cosa
contraria al nuovo acquisto del Giubileo, si fa sostenitore
dell'opinione favorevole a chi ripete le opere ingiunte; al
Navarro aderisce il Benzonio, e questo pu dirsi il parere
comune, come pu vedersi nel Viva, nel Costantini e nel Quarti.
Il Costantini riferisce anche di essere stato dal Pontefice
Urbano VIII, e che non  autentica la dichiarazione della
Congregazione del Concilio citata dal Filliuc.
Abbiamo creduto bene dichiarare nel n. LII la nostra opinione
sopra questa controversia altre volte proposta, ed avendo
considerato che ora non si tratta di un Giubileo di due
Settimane, ma d'un Giubileo che dura un anno intero; non si
tratta d'opere ingiunte, che possano adempiersi pi volte in un
giorno, come accade quando si concede l'Indulgenza plenaria a chi
nei tali giorni determinati visita la tal Chiesa (nel quale stato
di cose, ancorch pi volte in un giorno si faccia la visita
della Chiesa non si pu che acquistare una sola Indulgenza per
giorno, giusta il Decreto della Congregazione delle Indulgenze
espressamente approvato dalla santa memoria d'Innocenzo XI, e
legalmente promulgato il 7 marzo 1678, in cui cos si legge:
"Semel dumtaxat in die plenariam Indulgentiam in certos dies
Ecclesiam visitantibus concessam, vel aliud pium opus
peragentibus, lucrifieri"), ma trattasi di numerose visite di
Basiliche distanti l'una dall'altra, che non possono farsi, se
non in molti giorni distanti; non abbiamo avuto difficolt a
dichiarare potersi pi volte nell'Anno Santo, ripetendosi pi
volte le opere ingiunte, conseguire la Sacra Indulgenza. Si 
detto potersi acquistare di nuovo l'Indulgenza, ripetendosi di
nuovo le opere ingiunte. Ma poich nel Giubileo all'Indulgenza
sono aggiunti altri favori e grazie, abbiamo nella stessa
Costituzione, e nel medesimo paragrafo, dichiarato, che chi ne 
stato partecipe, quando la prima volta prese il Giubileo, non ne
possa essere partecipe, se dopo il primo acquisto del Giubileo 
incorso di nuovo nelle censure, o ha commesso casi riservati, o
ha bisogno di nuove commutazioni di Voti, o Dispense.
85. Quando in detta Costituzione Convocatis si  parlato di
quanto si concede ai Penitenzieri minori delle Basiliche, si 
fatta al n. VII espressa menzione della Facolt di assolvere
dall'eresia estrinsecata, restringendo per tale Facolt dentro
alcuni confini espressi nel sopraccitato paragrafo. Ma perch
nelle Facolt date ai Confessori deputati dal Cardinal Vicario,
specialmente per l'Anno Santo, al n. XXXVI si  data un'ampia
Facolt di assolvere dalle censure riservate in "Bulla Coenae", e
da quest'ampia Facolt taluno ha preteso potersi dedurre anche la
Facolt d'assolvere dalla eresia estrinseca di cui si fa menzione
nella detta Bolla "in Coena Domini", abbiamo creduto opportuno
dichiarare, come dichiariamo al n. LIII, non essere ci
sufficiente; dovendo tale Facolt essere espressamente nominata,
n mai potendo pretendersi concessa in vigore di qualunque
ampiezza di parole; come fu stabilito dal nostro Predecessore
Alessandro VII in un Decreto, che fece in una Congregazione del
Sant'Officio tenuta alla sua presenza: "Sanctissimus dominus
Noster Alexander Papa VII sub die 23 Martii 1656 inhaerendo
declarationibus alias a Praedecessoribus suis factis, ad
removendam omnem dubitandi occasionem, et ne circa id in posterum
ullu tempore haesitare contingat, cum crimen haeresis prae
ceteris gravissimum speciali nota dignum sit, decrevit,
Facultatem absolvendi ab Haeresi, in Jubilaeis, vel aliis
similibus concessionibus non censeri comprehensam, nisi expressis
verbis concedatur Facultas absolvendi ab haeresi". Della
controversia, che prima del Decreto v'era, e della controversia
levata interamente dal Decreto, si  da Noi diffusamente trattato
nella nostra Notificazione pubblicata quando eravamo residenti in
Bologna, che  la quarta nell'edizione italiana e latina.
86. Di sopra si  detto che chi ha le Facolt che si concedono
nell'Anno Santo non pu avvalersene se non con quei Penitenti che
sinceramente vogliono conseguire il Giubileo, e che vengono a
confessarsi con un vero proposito d'adempiere le opere ingiunte
per conseguirlo. Restava il dubbio, rispetto a colui che, avendo
avuto il buon animo di fare quanto doveva, di poi si pente e non
adempie, se ricada nelle censure, dalle quali fu assolto, e
s'intendono cessate le commutazioni dei voti e dispense gi
ottenute. Ma, giacch l'assoluzione delle censure non  stata
data, n si d "cum reincidentia" nel caso di cui si tratta, ma
si d assoluta, nella medesima Costituzione Convocatis n. LIV
abbiamo dichiarato non restare il predetto condizionato dalle
censure dalle quali  stato prosciolto, n restare privo della
grazia delle commutazioni e dispense ottenute. Cos, dopo avere
richiamato gli Autori pi antichi, discorrono il Giribaldi ed il
Viva. E sebbene il primo di detti Autori esenti dal peccato
mortale chi, mutato pensiero, non fa quello che resta da fare per
conseguire il Giubileo, ragionevole per e sussistente 
l'opinione del secondo, che lo ritiene reo di peccato mortale,
citando il Suarez, il Vasquez ed il Filliuc per la
contravvenzione in materia grave alla mente ed intenzione di chi
ha concesso le Facolt ai Confessori, avendole concesse come un
mezzo per conseguire il Giubileo, ed essendosi obbligato il
penitente ad eseguire il restante delle opere ingiunte, nell'atto
in cui ha avuto l'assoluzione dalle censure, ed ha accettato i
favori e le grazie dati nell'occasione del Giubileo; come anche
di sopra si  scritto.
                             Parte X
 (Delle Facolt degli altri Confessori di Roma che non sono nel
                    numero dei Penitenzieri,
  n fra quelli specialmente deputati dal Cardinale Vicario per
                          l'Anno Santo)
87. Oltre i Penitenzieri delle Basiliche ordinari, oltre gli
aggiunti ad essi nell'occasione dell'Anno Santo, ed oltre i
Confessori pure deputati per l'Anno Santo dal Card. Vicario,
altri Confessori ordinari sono pure in Roma, dei quali si 
parlato nella Bolla Convocatis, affinch siano in grado di poter
dare aiuto a sbrigare i Penitenti, che verranno a Roma per l'Anno
Santo.
88. Questi ordinari sono di due sorti: alcuni sono Regolari
deputati dai loro Superiori, e Prelati regolari per sentire le
Confessioni dei loro sudditi regolari; altri Regolari hanno in
pi l'approvazione del Card. Vicario per poter sentire le
Confessioni dei Secolari. A questi ultimi nella Costituzione
Convocatis, n. XLI, si sono comunicate, rispetto ai Penitenti
Regolari loro Colleghi, tutte le Facolt che si sono date ai
Confessori deputati dal Card. Vicario di Roma per l'Anno Santo;
in pi, si  aggiunta loro l'autorit di dispensare i suddetti
dall'irregolarit in cui fossero incorsi per la violazione delle
censure, purch sia occulta; e ci per tutto l'Anno Santo; con
questo per, che i predetti Regolari approvati dal Card. Vicario
per sentire le Confessioni dei Secolari, non possano avvalersi
della detta Facolt d'assolvere e dispensare, se non sopra i
suddetti loro Regolari, che in caso di bisogno possono ricorrere
ad essi, ma non agli altri semplicemente deputati dai loro
Superiori per sentire le Confessioni dei Regolari.
89. Ci sono poi i Confessori ordinari del Clero secolare, che
ricevono le Confessioni dei secolari con la solita approvazione e
licenza del Card. Vicario, ma che non sono stati specialmente
deputati da lui per l'Anno Santo. A questi nulla si d, e nulla
si toglie, qualora avessero qualche legittima Facolt di poter
assolvere e dispensare. Lo stesso pure si dice rispetto ai
Regolari, che con l'approvazione del Card. Vicario sentono le
Confessioni dei secolari, non intendendo Noi n accrescere n
togliere loro, rispetto ai Penitenti secolari, qualsivoglia altra
Facolt legittima che per altro titolo avessero. La nostra
Costituzione sospensiva: "Cum Nos nuper" comprende i soli
Confessori che sono fuori di Roma, le Facolt dei quali sono,
durante l'Anno Santo, sospese, o fossero state concesse per
causa, e per occasione delle Indulgenze, o per qualsivoglia altra
causa disparata, e non riguardante le Indulgenze, come altrove in
questa stessa lettera si  comprovato; non comprendendo la detta
Costituzione Cum Nos nuper i Confessori della citt di Roma, che
ha bisogno di buon numero d'operai per coltivare la vigna del
Signore nell'Anno Santo.
90. Il punto sta nel retto esame, che i detti Confessori facciano
in ordine alle Facolt che essi pretendono avere; dovendo esse
derivare da legittimi privilegi non revocati, e che siano in uso,
secondo il Decreto della santa memoria di Clemente XI del 3
maggio 1711, fatto pei Confessori di Roma, stampato dalla buona
memoria del Card. Petra, nell'edizione di Roma.
91. Ed ecco quanto, o diletti Figli, abbiamo creduto necessario
esporvi, affinch, in seguito alle nostre fatiche, avendo ridotto
in compendio lo scioglimento delle maggiori controversie nate in
altre occasioni e tolte di mezzo dalle nostre Costituzioni fatte
per l'Anno Santo, siate in grado di poter esattamente, come
vivamente v'inculchiamo, adempiere il vostro ministero. Al qual
fine crediamo ancora possa contribuire l'altra nostra Lettera
Enciclica del 26 giugno di quest'anno sopra la preparazione
all'Anno Santo, che pure vi raccomandiamo di leggere e di
considerare. N dovete affatto meravigliarvi se in questa nostra
presente Lettera ci siamo per lo pi avvalsi d'Autori moderni,
non avendo imitato il padre di famiglia, che estrae dal proprio
tesoro "nova et vetera", in quanto - essendo le controversie
state suscitate per lo pi da autori moderni, e da coloro che
hanno scritto sopra l'Anno Santo - ci  parso pi opportuno
avvalerci in particolare di essi.
Intanto, abbracciandoVi, con pienezza paterna di cuore, Vi diamo
l'Apostolica Benedizione.
Dato a Roma, presso Santa Maria Maggiore, il 3 dicembre 1749,
anno decimo del Nostro Pontificato.
BENEDETTO PP. XIV
