                        LETTERA ENCICLICA
                       DEL SOMMO PONTEFICE
                        BENEDETTO PP. XIV
                       "GRAVISSIMO ANIMI"
              AGLI ARCIVESCOVI, VESCOVI ED ORDINARI
                    DELLO STATO ECCLESIASTICO
                       VENERABILE FRATELLO
                 SALUTE E APOSTOLICA BENEDIZIONE
Non senza grave angustia dell'animo Nostro Ci  stato riferito da
persone degne di fede che a volte alcuni Prelati locali,
Governatori delle Citt del Nostro Stato, si recano ai Monasteri
delle Monache, parlano liberamente con esse senza aver chiesto ed
ottenuto l'opportuna licenza dai Vescovi ed Ordinari dei luoghi,
contravvenendo alle disposizioni Sinodali e alle Costituzioni
Episcopali nelle quali viene prescritto, sotto le dovute pene,
che  proibito accostarsi ai Monasteri delle Monache e parlare
con esse senza le opportune licenze. Lo stesso  praticato anche
da Prelati e Governatori che, essendo Governatori d'una Citt,
per qualche loro contingenza passano per un'altra Citt, andando
nella stessa maniera ai Monasteri delle Monache, pretendendo i
predetti di fare quanto fanno col fondamento di essere esenti
dalle particolari Costituzioni dei Vescovi ed Ordinari che
proibiscono l'accesso alle Monache senza le opportune licenze.
Noi non abbiamo avuto difficolt a prestar fede alle relazioni ed
agli esposti che ci sono stati fatti, avendo purtroppo veduto con
Nostro grave dispiacere - quando eravamo Vescovo di Ancona e
Arcivescovo di Bologna - stando a pi fermo, succedere ci sotto
i Nostri occhi, poco o nulla contando le Nostre ammonizioni,
ancorch fatte con qualche calore.
1. Non pu negarsi che nulla, o poco, vi sarebbe da fare se si
avessero presenti le risoluzioni emesse da questi nostri
Tribunali ed approvate dai Nostri Predecessori, che avevano
pensato a tutto nei tempi passati e in altri tempi avevano
saggiamente provveduto a tutto. Ma poich, per lo pi, tali
decreti non si sanno, o se si conoscono si prende l'impegno
d'operare a capriccio, resta in chi attualmente governa il peso
di riportarli nella memoria degli uomini e d'inculcarne l'osservanza.
2. Nei tempi passati, le Sacre Congregazioni, con le approvazioni
dei Sommi Pontefici Nostri Predecessori, hanno stabilito quanto
era necessario a proposito degli accessi dei Regolari che, con il
fondamento della loro esenzione, pretendevano di poter andare ai
Monasteri delle Monache sottoposte alla loro giurisdizione senza
l'opportuna licenza del Vescovo, come pu vedersi nel Nostro
trattato De Synodo (libro 7, cap. 41, n. 7), ove sono indicate e
riferite le accennate risoluzioni. Ma altres hanno pensato e
provveduto al caso non soltanto dei Prelati o dei Governatori, ma
anche dei Vescovi che o passano, o per caso si trovano a dimorare
in qualche altra Citt o luogo sottoposto ad altro Vescovo: non
possano andare ai Monasteri delle Monache e parlare con esse
senza aver prima concordato con l'Ordinario del luogo. Queste
particolari disposizioni sono anche indicate dagli Autori
moderni, come si pu leggere nel Pellizzario (De Monialibus, cap.
5, sess. 5, n. 210), nel Graziano (Discept. 392, n. 1), nel
Tamburino (De jure Abbatissarum disput., 25, quest. 2), e nel
Ferraris nella sua Bibliotheca (alla voce Moniales, art. 4, n. 34).
3. La custodia della clausura delle Monache viene affidata dalle
disposizioni Canoniche al jus ordinario del Vescovo locale nei
Monasteri a lui sottoposti, come fu stabilito dal Nostro
Predecessore Papa Bonifacio VIII nel capitolo Periculoso, De
statu Monachorumin sexto, che fu rinnovato dal Sacro Concilio di
Trento (cap. 5, sess. 25 De Regularibus et Monialibus).
Conseguenza di questa custodia della clausura  il divieto che
nessuno si accosti ai Monasteri delle Monache e parli con esse
senza il dovuto permesso del Custode. Ne consegue che ognuno deve
chiederlo ed ottenerlo dal Vescovo; tutti devono essere
sottoposti all'autorit direttiva del divieto, come riferiscono i
citati autori e come si desume dai precedenti decreti delle Congregazioni.
4. Questi sono da Noi pienamente approvati, e, qualora ve ne
fosse bisogno - il che non crediamo - con una nuova legge
determiniamo che i Vescovi, fuori della loro residenza, non
possono andare ai Monasteri delle Monache situati in un'altra
Diocesi, n possono parlare con le Monache senza la necessaria
autorizzazione dell'Ordinario locale. Nemmeno i Vicelegati, i
Governatori locali, ancorch Prelati, possono andare ai Monasteri
delle Monache situati nel loro Governo senza la predetta
autorizzazione, e tanto meno ai Monasteri situati fuori del loro
Governo, in altri luoghi nei quali abitassero o attraverso i
quali in occasione di viaggio fossero obbligati a passare.
5. Poc'anzi si  detto che tutti costoro sono sottoposti
all'autorit direttiva delle Costituzioni dei Vescovi, che
proibiscono l'accesso ai Monasteri delle Monache senza
l'opportuna licenza, perch, essendo i predetti esenti dalla loro
giurisdizione ordinaria, sono esenti dalla forza coattiva della
giurisdizione stessa. Ci  come dire che sono esenti dalle pene
imposte contro i trasgressori, giusta la risposta del Nostro
Predecessore Clemente III (nel cap. A Nobis, 21, De sententia
excommunicationis). Affinch da questa esenzione non derivi
qualche inconveniente, nel caso di cui si tratta, ordiniamo che
qualora in avvenire (il che non crediamo) succedesse che qualcuno
dei sopraddetti andasse ai Monasteri delle Monache e parlasse con
queste senza la dovuta licenza, contro quanto stabilito nei
Sinodi Episcopali o nelle Costituzioni o nei Bandi Episcopali, ne
diano comunicazione a Noi, o alla Congregazione dei Vescovi e
Regolari, la quale non tralascer di prendere le dovute misure
per vendicare l'autorit Vescovile disprezzata; e tanto pi
volentieri Ci appigliamo a questa decisione, perch la vediamo
abbracciata e stabilita (nel caso si dovesse procedere dagli
Ordinari contro gli esenti ed immediatamente soggetti alla Sede
Apostolica), dal Nostro Predecessore Giovanni XXII (cap. Cum
Matthaeus, De hereticis, nelle Stravaganti comuni), e dall'altro
Nostro Predecessore Eugenio IV (cap. Divina, de privilegiis, pure
fra le Stravaganti comuni).
6. Ecco quanto abbiamo creduto necessario dover fare. Resta ora a
Te, Venerabile Fratello, conservare diligentemente nella tua
Cancelleria questa Nostra Lettera, notificarne il contenuto nella
maniera che crederai pi propria a chiunque deve essere
notificata. Abbracciandoti fraternamente nel Signore, diamo a Te
ed al gregge a Te affidato l'Apostolica Benedizione.
Dato a Roma, presso Santa Maria Maggiore, il 31 ottobre 1749,
anno decimo del Nostro Pontificato.
BENEDETTO PP. XIV

