                        LETTERA ENCICLICA
                       DEL SOMMO PONTEFICE
                        BENEDETTO PP. XIV
                          "MAGNAE NOBIS"
                           AL PRIMATE,
                 AGLI ARCIVESCOVI ED AI VESCOVI
                      DEL REGNO DI POLONIA
                       VENERABILE FRATELLO
                 SALUTE E APOSTOLICA BENEDIZIONE
 stato causa di grande meraviglia e di non minore dolore il
fatto che dalla relazione di uomini degni di fede e da sicura
comunicazione di uomini seri abbiamo imparato che in codesto
Regno di Polonia ha preso forza una certa falsa, diffusa
opinione: cio che da questa Sede Apostolica (che Noi dirigiamo
per divina volont, pur senza Nostro merito) furono concesse e
spedite, e tuttora si concedono e si sogliono spedire, certe
dispense matrimoniali in cui sono tolti gli impedimenti canonici
che si oppongono a contrarre matrimonio validamente, anche se uno
dei contraenti, o ambedue, professano apertamente una setta
eretica. E poich questo  stato pensato e diffuso per offesa e
intollerabile calunnia, penseremmo di venire meno all'officio del
Nostro ministero apostolico se a Voi, Venerabili Fratelli, e a
tutti coloro cui giunger questa Lettera, non rendessimo
manifesto quale sia in questo genere di cose la costante regola
di agire di questa Sede Apostolica e la costante consuetudine; se
non ammonissimo con forza e nel nome della divina misericordia,
Voi tutti, anche singolarmente, di codesto Regno di Polonia
(sempre eminente per fede e religione) nonch i Presuli ordinari,
a leggere con attenzione le lettere delle dispense matrimoniali
che vengono spedite da questa Sede e da questa Curia per gli
abitanti di codesto Regno, e ad invitarvi a che vi adoperiate
affinch esse vengano considerate con la massima cura dai Vostri
Vicari e dai vostri funzionari. Noi abbiamo la certezza, e questo
lo chiariremo subito, che se su questo argomento si  sbagliato,
non accadde per colpa della Sede Apostolica e dei suoi ufficiali,
ma degli Ordinari locali e dei loro ministri, che non si curarono
di leggere quelle lettere o di riflettere su di esse.
N  necessario affrontare la questione quando si pu
abbondantemente dimostrare l'antichit di quella regola per cui
la Sede Apostolica sempre disapprov i matrimoni dei cattolici
con gli eretici. Ma quanto a questo saranno sufficienti alcune
considerazioni, con le quali possiamo dimostrare che la stessa
disciplina e regola furono costantemente osservate fino ai nostri
tempi, e vigoreggiano non meno integre presso di Noi e la Sede
Apostolica, e sono religiosamente custodite.  quello che di se
stesso e dei suoi tempi ha attestato il nostro Predecessore di
felice memoria Urbano VIII nella sua Lettera apostolica del 30
dicembre 1624 che si legge presso il cardinale Albizio nel libro
intitolato De inconstantia in Fide, c. 37, n. 127, dove cos
scrive: "Giustamente crediamo che i matrimoni di cattolici con
eretici si debbano sempre evitare e, per quanto sta in Noi,
intendiamo tenerli lontani dalla Chiesa Cattolica". N meno
chiaramente espose il suo parere il Nostro Predecessore di pia
memoria Papa Clemente XI nella Lettera scritta il 25 giugno 1706
e stampata nella Raccolta dei suoi Brevi e Lettere, divulgata a
Roma nel 1724 dove, a p. 321, cos si legge: "Stimiamo essere di
somma importanza per la Chiesa di Dio, per la Sede Apostolica,
per i Nostri Predecessori e per i Sacramenti che non si
trasgrediscano le regole secondo le quali i cattolici devono
evitare il matrimonio con gli eretici, a meno che non richieda
questo il bene di tutta la Comunit Cristiana". In altra Lettera
del 23 luglio 1707, pubblicata nella stessa Raccolta a p. 391,
scrive: "La Chiesa aborrisce da questi matrimoni che portano con
s molte imperfezioni e non poco di spirituale pericolo".
Crediamo anche che sia abbastanza chiaro il Nostro giudizio su
questo argomento nel rescritto decretale emesso per Nostra
autorit il 4 novembre 1741 e stampato nel tomo I del Nostro
Bollario (n. 34, par. 3), le cui parole sono le seguenti: "Sua
Santit si addolora moltissimo che vi siano tra i cattolici
coloro che impazziscono per un insano amore, non detestano questi
riprovevoli matrimoni che Santa Madre Chiesa sempre condann e
proib e non pensano di astenersi. Loda assai lo zelo di quei
Vescovi che, proponendo pi severe pene spirituali, cercano di
costringere i cattolici a non congiungersi con gli eretici con
questo sacrilego vincolo; esorta ed ammonisce seriamente tutti i
Vescovi e i Vicari apostolici, i Parroci, i Missionari e tutti
gli altri fedeli Ministri di Dio e della Chiesa che stanno in
quelle parti, soprattutto dell'Olanda e del Belgio, affinch i
cattolici di ambo i sessi, per quanto possono, si astengano da
siffatte nozze che tornano a danno delle loro anime, e si diano
da fare per mutare le nozze stesse nel migliore dei modi e
impedirle efficacemente". In subordine, qualora sia gi stato
contratto il matrimonio di un cattolico con un eretico, si
stabilisce: "Ci deve indurre nell'animo dello sposo cattolico,
sia maschio sia femmina, di fare Penitenza per il gravissimo
peccato che ha compiuto e chieda perdono a Dio e cerchi secondo
le sue forze di trarre al grembo della Chiesa cattolica l'altro
coniuge lontano dalla vera Fede e cos guadagnare la sua anima;
ci sarebbe quanto mai opportuno per impetrare il perdono per il
crimine commesso, sapendo del resto, come si  detto sopra, che
si  legati in perpetuo dal vincolo di questo matrimonio".
A queste regole per cos dire fondamentali della Sede Apostolica,
risponde prima di tutto la stessa norma di comportamento
confermata dall'uso costante. Infatti tutte le volte che capita
di ricorrere ad essa, sia per ottenere la semplice facolt di
contrarre matrimonio tra persone, una delle quali professa
l'eresia, sia inoltre per ottenere la dispensa di qualche grado o
di altro impedimento canonico, esistente tra i contraenti, non si
concede n licenza n dispensa se non con questa espressa legge e
con questa condizione: cio che prima sia stata abiurata
l'eresia. Ch anzi il Nostro Predecessore di venerata memoria,
Papa Innocenzo X, andando pi avanti, comand e mise in guardia
di non concedere siffatte dispense se non fosse stato informato,
con documenti autentici, che l'errore eretico era stato abiurato
dal contraente eterodosso. Ci lasci testimoniato il lodato
cardinale Albizio, allora assessore della Congregazione
dell'Inquisizione Universale, nel succitato trattato De
inconstantia in Fide (cap. 18, n. 44). Il citato Predecessore
Clemente XI nella Congregazione del Sant'Officio da lui
presenziata il 16 giugno 1710 comand che fosse proibito per
lettera all'Arcivescovo di Malines di concedere alcuna licenza o
dispensa per i matrimoni tra un contraente cattolico e un altro
eretico se non si fosse avuta in precedenza l'abiura dell'eresia;
e decret che fossero duramente ammoniti i teologi che avevano
espresso opinioni contrarie a questa prassi, come tramand
Vincenzo, di buona memoria, Cardinale di Santa Romana Chiesa,
soprannominato Pietra, nel suo commento alla Costituzione XII di
Giovanni XXII (tomo 4, p. 76, n. 14).
Ch se si trovano alcuni esempi di Romani Pontefici che
concessero licenze di contrarre matrimonio, o anche di dispensa
da un impedimento, senza porre la condizione di abiurare prima
l'eresia, diciamo che queste condizioni prima di tutto furono
rarissime; e la maggior parte di esse furono fatte per matrimoni
fra Augusti Principi e non senza un grave motivo che riguardava
il pubblico bene. Inoltre furono sempre adottate le opportune
cautele in modo che il coniuge cattolico non potesse essere
pervertito dall'eretico, anzi sapesse che egli era tenuto,
secondo le sue forze, a recuperare costui dall'errore. Inoltre la
prole di ambo i sessi che fosse nata dal matrimonio sarebbe stata
educata nella santit della Religione Cattolica. Infine  facile
riconoscere che nel genere di queste concessioni non c' alcuna
possibilit di errore per coloro che le eseguono, a meno che essi
vogliano mancare scientemente in qualcosa e manchino al loro
dovere volontariamente. Da ultimo, da ci che  stato detto
risulta apertamente che in tutti i casi nei quali si chiedono
facolt o dispense alla Sede Apostolica per matrimoni di un uomo
cattolico, o donna cattolica, con una donna eretica, o uomo
eretico: la stessa Sede Apostolica, come sopra dicemmo, sempre
disapprov e condann questi matrimoni, come anche ora li
disprezza e detesta, se non sono preceduti dall'abiura
dell'eresia.
Tutte le volte che per qualche probabile causa si chiedono
dispense per matrimoni che sono da contrarre tra eretici, questo
non viene mai detto espressamente nella richiesta. Non potendo i
Ministri della Sede Apostolica e gli Ufficiali saperlo
indovinando, a chiudere la bocca di chi parla a vanvera e di chi
calunnia basterebbe dire questo: che non si concede alcuna
dispensa che non sia diretta ad un esecutore determinato, al
quale viene dato il mandato di conoscere la verit di tutto ci
che  esposto, e faccia sortire, come effetto, la dispensa,
servatis servandis. Non essendo lecito a costui di ignorare che i
matrimoni dei cattolici con gli eretici sono disapprovati e
condannati dalla Sede Apostolica, facilmente pu conoscere quale
dei due contraenti che ha il difetto dell'eresia (e di cui non si
ha alcuna menzione nella lettera di dispensa) fu nascosto alla
Sede Apostolica; appartiene al suo ufficio sospendere
l'esecuzione di questa lettera, e notificare per lettera, con la
dovuta deferenza, al Romano Pontefice o ai suoi ufficiali il
motivo di questa sospensione, cos come il Nostro Predecessore
Papa Alessandro III prescrive una volta di fare all'Arcivescovo
di Ravenna in una sua lettera che, a perenne effetto, fu
riportata nel Codice delle Decretali, capitolo Si quando, de
Rescriptis, dove si legge: "Considerando diligentemente la
qualit dell'affare per il quale ti si scrive, o osservi
attentamente il mandato nostro, o per iscritto esponi una causa
ragionevole per cui non puoi obbedire: perch se tu non lo farai,
sopporteremo con sofferenza ci che Ci  stato riferito con
malvagia insinuazione".
Ma non si ferma qui l'attenzione della Sede Apostolica e dei suoi
Ufficiali. Se si chiede la dispensa per rimuovere l'impedimento
canonico di un matrimonio per una ragionevole causa, si faccia
presente che si appartiene a quelle regioni nelle quali i
cattolici vivono frammisti agli eretici, e non si pu constatare
con certezza che ambedue i postulanti o uno di essi soltanto
professano la Religione Cattolica; i suddetti ufficiali,
interpretando onestamente il pensiero del Pontefice, presumono
sempre che l'uno e l'altro postulante siano cattolici, perch le
loro domande presentate nella richiesta (la chiamano Supplica) da
sottoporre alla firma del Pontefice, si esprimono con queste
parole: "I predetti richiedenti, che sono fedeli praticanti della
Fede Ortodossa, e vivono e intendono vivere e morire in
obbedienza alla Santa Chiesa Romana, ecc.; con cui combaciano
altre parole che si scrivono in parte al condizionale a maggiore
cautela, e cio: Finch i predetti richiedenti vivano fedeli
praticanti della Fede Ortodossa, e intendano vivere e morire in
obbedienza alla Santa Chiesa Romana".
Premesso ci, a buon diritto chiediamo: poich le lettere di
dispensa matrimoniale furono concepite con queste espressioni e
furono spedite con questo senso, se poi venga in chiaro che i
contraenti erano eretici, o uno cattolico e l'altro eretico, e
tuttavia la dispensa viene mandata ad esecuzione, di chi sar la
colpa e chi a buon diritto potr essere accusato della dispensa
accordata a chi era indegno? Forse colui che in buona fede e con
le opportune cautele e con giuste condizioni la concesse, oppure
colui che, non avendo tenuto in nessuna considerazione le
condizioni o non avendo premesso nessun accertamento sui
contraenti, permise che la dispensa, contro la volont del
concedente, ottenesse un ingiusto effetto?
Ma qualcuno dir che non tutte le lettere di dispensa sono
spedite munite di queste clausole dal momento che nello stesso
Regno di Polonia, da alcuni anni in qua, qualche dispensa fu
inviata da Roma senza alcuna condizione. L'aspetto di questi
fatti che Noi abbiamo presenti nella mente, vogliamo qui
chiarire. La dispensa era a favore dell'et di una ragazza cui
mancavano sei mesi per raggiungere i dodici anni, che per le
donne costituiscono l'et legittima per contrarre matrimonio. In
quella concessione fu detto che "l'astuzia suppliva cos l'et,
che a buon diritto la ragazza poteva sposarsi". Pertanto, pi che
una dispensa, questa era una lettera chiarificatrice, dal momento
che la facolt di sposarsi prima dell'et prescritta, ogni volta
che l'astuzia supplisce l'et, deriva dalla stessa disposizione
delle leggi e dei Canoni. Ch, anzi, i Vescovi e gli Ordinari con
diritto personale possono pronunciarsi sulla questione, che  di
fatto: se cio la furberia, come si dice, supplisce l'et e di
conseguenza si pu concedere il permesso di contrarre matrimonio,
non  necessario ricorrere alla Santa Sede se non per maggiori
solennit dell'atto "e perch non succeda che per la minore et
dei contraenti si discuta della validit del matrimonio", come
dice la formula che si suole usare nello scrivere le lettere
declaratorie sulla minore et. Se infatti i Canonisti insegnano
che  cumulativo il diritto tra la Sede Apostolica e i Giudici
ordinari di conoscere e di pronunciarsi su questo argomento, cio
se l'astuzia supplisca l'et,  solo della Sede Apostolica il
diritto di concedere la dispensa al matrimonio all'impubere che,
a motivo dell'et, non  ancora maturo per la copula coniugale,
ma tuttavia ha tale uso della ragione da capire l'importanza e la
natura del matrimonio. Infatti, per la validit del matrimonio,
come si richiede l'uso di ragione per diritto naturale e divino,
cos si richiede la potenza in atto all'atto coniugale dal
diritto Canonico. Il Romano Pontefice  sopra il diritto
Canonico: ma un Vescovo qualunque  inferiore al diritto e quindi
non pu derogare alle sue leggi.
Ma, tralasciata questa questione se la licenza di contrarre
matrimonio prima dell'et legittima quando l'astuzia supplisca
l'et,  da vedere se si tratta di una dispensa o piuttosto di
una dichiarazione, e perci se ci si debba accostare agli atti
della grazia e della giustizia. Oltre a ci, si deve vedere se
nelle Lettere Apostoliche scritte su questo argomento (quantunque
quelle parole e quelle condizioni che si  soliti apporre nelle
altre dispense qui non si leggano) siano tuttavia presenti altre
parole equipollenti. Secondo il valore di queste Lettere,
l'Esecutore delegato (qualora un contraente o ambedue siano
colpiti da eresia, e ci non  espresso nella supplica al
concedente, n per altra via si  potuto saperlo)  tenuto ad
astenersi dal dare attuazione. Di questo non si pu dubitare, se
si sta attenti a ci che in seguito  richiesto nelle Lettere
all'Esecutore: "Di informarsi diligentemente dei permessi e di
vedere se veramente e legittimamente consti che in questo
impubere l'astuzia supplisca al difetto dell'et". Allo stesso si
comanda che permetta al richiedente, "purch non osti altro
impedimento canonico, di contrarre matrimonio con un uomo non
escluso per qualche norma oppure in forza di qualche dispensa
apostolica, osservata la forma del Concilio di Trento". Con
queste parole s'impone all'Esecutore quella legge che poco
consente all'impubere di godere l'effetto della dispensa o della
declaratoria, se avr indagato che lo stesso ha in animo di
contrarre nozze vergognose con un eretico.
Il Nostro discorso si fa troppo lungo, pi di quanto all'inizio
di questa Lettera Ci eravamo proposti; ma non Ce ne pentiamo
minimamente. Infatti Ci sta molto a cuore, e interessa molto alla
Religione Cattolica e alla Sede Apostolica, che non si ignori la
realt dei fatti e che le false dicerie diffuse contro la Sacra
Cattedra di Pietro non siano credute; se si compiono cose contro
i Sacri Canoni, non se ne attribuisca la responsabilit a chi non
l'ha.
Perch la fine della Nostra Lettera torni l dove ebbe il
principio, a Te, Venerabile Fratello e a tutti i Presuli Ordinari
di codesto Regno, ancora raccomandiamo fortemente di disporre che
dai vostri Ufficiali siano considerate attentamente le Lettere di
dispensa che vi sono inviate per l'esecuzione, n vogliate
ritenere superfluo - se in esse sembri esservi qualcosa di
abnorme o di nuovo - dissertare sulla verit o falsit di esse.
Infatti  molta la malizia dell'uomo sulla terra e a Noi non 
dato sapere fin dove possa arrivare l'audacia dei falsari. Giunse
inoltre al Nostro orecchio che vi fu un tale il quale,
disattendendo l'impedimento di grado, un in matrimonio un uomo
eretico con una donna cattolica; ed avendo saputo che la sua
azione era criticata, non si perit di affermare che in tale
occasione era dotato della Dispensa Apostolica che aveva ricevuta
da Roma; ed essendo stato invitato a produrre la lettera di
dispensa, non pot mai mostrarla perch non l'aveva mai ricevuta.
Ma Noi, in verit, che abbiamo un giudizio pi positivo
dell'inclita Nazione Polacca (che abbracciamo con affetto di
paterna carit) e dei Presuli consacrati di codesto Regno (che
tutti e singolarmente teniamo in grande considerazione), non
crediamo che un delitto cos efferato sia mai stato tollerato.
A Te, Venerabile Fratello e al Gregge a Te affidato impartiamo
con tutto il cuore la Benedizione Apostolica.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 29 giugno 1748, anno ottavo
del Nostro Pontificato.
BENEDETTO PP. XIV
