                        LETTERA ENCICLICA
                       DEL SOMMO PONTEFICE
                        BENEDETTO PP. XIV
                         "VIX PERVENIT"
                AI VENERABILI FRATELLI PATRIARCHI
                   PRIMATI ARCIVESCOVI VESCOVI
                      E AGLI ALTRI ORDINARI
                  AVENTI CON L'APOSTOLICA SEDE
                        PACE E COMUNIONE
                       VENERABILI FRATELLI
                 SALUTE E APOSTOLICA BENEDIZIONE
Appena giunse alle Nostre orecchie che a causa di una nuova
controversia (se cio un simile contratto debba essere giudicato
valido), si venivano spargendo per l'Italia alcune opinioni che
non sembravano conformi a una saggia dottrina; subito pensammo
che spettasse alla Nostra Apostolica carica apportare un rimedio
efficace a impedire che questo malanno, con l'andar del tempo e
in silenzio, acquistasse forze maggiori; e chiudergli ogni
passaggio, perch non si estendesse serpeggiando a corrompere le
citt d'Italia ancora illese.
Perci, per provvedere, abbiamo seguita quella strada della quale
sempre fu solita servirsi la Sede Apostolica: cio, abbiamo
spiegata tutta la faccenda ad alcuni dei Venerabili Fratelli
Nostri Cardinali della Santa Romana Chiesa, che sono molto, molto
lodati per la loro profonda dottrina in fatto di Sacra Teologia e
il loro studio dotto ed esperto della Canonica Disciplina:
abbiamo chiamato anche parecchi Regolari coltissimi sia in questa
che in quella; di questi, alcuni li abbiamo scelti fra i Monaci,
altri nell'Ordine dei Mendicanti, altri ancora fra i Chierici
Regolari; abbiamo aggiunto anche un Prelato laureato in utroque
jure e dotato di lunga pratica del Foro. Stabilimmo che il giorno
4 del Luglio scorso si riunissero tutti al Nostro cospetto e
chiarimmo loro la natura della questione; e venimmo a sapere che
gi essi ne avevano notizia e la conoscevano a fondo.
Dopo di che abbiamo ordinato che, liberi da qualsiasi parzialit
e avidit, esaminassero attentamente tutta la faccenda ed
esprimessero per iscritto le loro opinioni; ma non abbiamo
chiesto che giudicassero l'affare che aveva motivato il principio
della controversia, perch mancavano parecchi documenti che a ci
necessariamente si richiedevano; tuttavia, che fissassero
riguardo alle usure un sistema definitivo, al quale sembravano
recare un danno non indifferente quelle idee che da un po' di
tempo han cominciato a diffondersi per il volgo: tutti fecero
delle leggi; poich palesarono le loro opinioni in due
Congregazioni, delle quali la prima fu tenuta in Nostra presenza
il diciotto Luglio, l'altra il primo Agosto scorsi; e alla fine
consegnarono tali opinioni scritte al Segretario della Congregazione.
All'unanimit hanno approvato quanto segue:
I. - Quella specie di delitto che si chiama usura, e che nel
contratto di prestito ha una sua propria garanzia e un suo
proprio posto, consiste in questo, che ciascuno pretende che del
prestito, il quale per sua natura vuole che si restituisca solo
quel che fu ricevuto, gli sia reso pi di ci che fu preso; e
perci sostiene che, oltre al capitale, gli  dovuto un certo
guadagno, a motivo del prestito stesso. Perci ogni utile di
questa specie, che superi il capitale,  illecito, e ha carattere di usura.
II. - E per cancellare tale macchia non si potr sperare di avere
alcun aiuto dal fatto che tale guadagno non  esorbitante ed
eccessivo, ma moderato; non grande, ma piccolo; o dal fatto che
colui, dal quale, solo a causa del prestito, si reclama tale
guadagno, non  povero, ma ricco; e ha intenzione non di lasciare
inoperosa la somma che gli  stata data in prestito, ma di
impiegarla molto proficuamente per aumentare le sue fortune, o
comprando nuovi possessi, o trattando affari lucrosi. Poich 
evidente che agisce contrariamente alla legge del prestito, che
necessariamente consiste nell'eguaglianza di ci che  dato e di
ci che  restituito, chiunque, una volta per tutte stabilita
tale eguaglianza, non abbia rossore di esigere da chicchessia, in
forza del mutuo stesso, che sia gi stato pagato con somma eguale
a quella che fu prestata, ancora qualcosa di pi: e perci, se ha
ricevuto, sar obbligato a restituire, per la clausola della
cosiddetta Giustizia commutativa, che ha la propriet di far
mantenere nei contratti umani l'eguaglianza propria di ciascuno
di questi, e di far rimediare quando non sia stata mantenuta fedelmente.
III. - Con questo gi non si nega che talvolta possano per caso
concorrere col contratto di mutuo alcuni altri cosiddetti titoli,
non completamente attinenti e intrinseci alla natura stessa del
mutuo; e che da questi sorga una causa assolutamente giusta e
legittima di chiedere, a ragione, qualcosa di pi del capitale
dovuto per il prestito. E neanche si nega che spesso qualcuno pu
collocare e impiegare bene il suo denaro a mezzo di altri
contratti di qualit totalmente diversa dal mutuo, sia per
procurarsi rendite annue, sia anche per concludere leciti affari
commerciali e proprio da questi percepire onesti guadagni.
IV. - Ma allo stesso modo che in tali e tanti diversi generi di
contratti, se non  mantenuta l'eguaglianza di condizioni propria
di ciascuno,  noto che quel che si riceve pi del giusto ha a
che fare se non coll'usura (dato che non vi  prestito n palese
n simulato), certamente con qualche altra illegalit, che
implica egualmente l'obbligo di restituire; cos, se si proceda
in ogni cosa con correttezza, agendo secondo la bilancia della
Giustizia, non c' da dubitare che in quei medesimi contratti
sovrabbondano molte maniere e vie lecite per conservare e rendere
numerosi i traffici umani e persino il lucroso commercio. Siano
infatti i Cristiani ben lontani dal credere che possano fiorire
lucrosi commerci per mezzo dell'usura o di simili danni recati ad
altri; sappiamo invece dallo stesso Divino Oracolo che "la
Giustizia innalza la gente, e il peccato rende miseri i popoli".
V. - Ma a questo bisogna porre attenzione: che ciascuno si
persuader a torto e temerariamente che si trovino sempre e vi
siano dovunque altri titoli legittimi assieme al mutuo, o, anche
escluso il mutuo, altri giusti contratti, con l'aiuto dei quali
titoli o contratti sia lecito, ogni volta che si consegna a
chicchessia denaro, frumento o altra cosa di altro genere,
ricevere oltre al capitale sano e salvo, un moderato soprappi.
Se alcuno la penser cos, non solo andr sicuramente contro i
Divini Documenti e il giudizio della Chiesa Cattolica sull'usura,
ma anche all'umano senso comune e alla ragion naturale. Nessuno
infatti pu ignorare almeno questo, che in molti casi l'uomo 
tenuto a soccorrere il suo simile con un prestito puro e
semplice, come insegna soprattutto Cristo Signore: "Non essere
sdegnoso con colui che vuole prendere a prestito da te"; e che
egualmente, in molte circostanze, non pu aver luogo nessun altro
contratto autentico e giusto, oltre al solo mutuo. Bisogna dunque
che chiunque voglia il bene della propria coscienza indaghi prima
attentamente se veramente insieme col mutuo non si presenti un
altro giusto titolo; e non si tratti veramente di un altro
contratto diverso dal mutuo, per mezzo del quale sia reso
innocente e immune da ogni macchia il guadagno che cerca di procurarsi.
In queste parole compendiano l'espressione delle loro opinioni i
Cardinali, i Teologi, e gli uomini pi dotti per quel che
riguarda i Canoni, il consiglio dei quali abbiamo chiesto in
questo gravissimo frangente; Noi pure non abbiamo trascurato di
apportare la Nostra privata attivit alla medesima causa, prima
che avessero luogo le Congregazioni, mentre si tenevano e quando
gi erano finite; infatti abbiamo con la massima attenzione
considerato le opinioni, sopra ricordate, di quegli illustri
Dotti. Approviamo e confermiamo tutto ci che  contenuto nelle
Sentenze esposte pi sopra, cos come esse sono; poich  chiaro
che tutti gli Scrittori, i Maestri di Teologia e dei Canoni,
varie testimonianze di Lettere Sacre, Decreti dei Pontefici
Nostri Predecessori, l'autorit dei Concili e dei Sacerdoti
sembra quasi che siano d'accordo per approvare le medesime
Sentenze. Inoltre abbiamo conosciuto con grande esattezza gli
Autori ai quali debbono essere attribuite le opinioni contrarie;
e cos pure coloro che favoriscono e proteggono queste, o
sembrano offrir loro il motivo e l'occasione della loro
esistenza; e non ignoriamo con quanta saggezza e seriet abbiano
intrapresa la difesa della verit i Teologi vicini a quelle
regioni, nelle quali tali controversie hanno avuto origine.
Perci abbiamo inviata questa Lettera Enciclica a tutti gli
Arcivescovi, Vescovi e Ordinari d'Italia, perch queste cose
divenissero note a Te, Venerabile Fratello, e a tutti gli altri;
e ogni qualvolta accadr di celebrare Sinodi, parlare al popolo,
e istruirlo nelle Sacre Dottrine, non sia detto assolutamente
nulla che sia contrario a quelle Sentenze che pi sopra abbiamo
passate in rivista. Vi esortiamo anche caldamente a impedire con
tutto il vostro zelo, che alcuno nelle vostre Diocesi osi con
Lettere o Sermoni insegnare il contrario: se poi qualcuno
rifiutasse di obbedire, lo dichiariamo reo e soggetto alle pene
disposte nei Sacri Canoni contro coloro che abbiano disprezzato e
violato i doveri Apostolici.
Sul contratto poi che ha provocato queste nuove controversie, per
ora non stabiliamo nulla; per ora non decretiamo nulla neppure
sugli altri contratti, riguardo ai quali i Teologi e gli
Interpreti dei Canoni sono lontani fra loro per la diversit
delle loro opinioni; tuttavia crediamo di cover infiammare lo
zelo e la fede della vostra piet, perch eseguiate le cose che
suggeriamo.
Prima di tutto rivelate con parole estremamente solenni ai vostri
popoli che l'ignominioso vizio dell'usura  aspramente riprovato
dalle Lettere Divine; che veste varie forme e aspetti, per
spingere di nuovo e precipitare nell'estrema rovina i Fedeli
restituiti alla libert e alla Grazia dal Sangue di Cristo;
perci, se vogliono collocare il loro denaro, si guardino bene
dal lasciarsi travolgere dall'avidit, fonte di tutti i mali, ma
piuttosto chiedano consiglio a coloro che si innalzano al disopra
della massa per gloria di saggezza e di virt.
In secondo luogo, coloro che si fidano tanto delle loro forze e
della loro sapienza da non esitare a pronunciarsi su tali
questioni (che pure richiedono non poca scienza della Sacra
Teologia e dei Canoni), si astengano dall'andare agli estremi,
che non sono mai perfetti: infatti alcuni giudicano queste cose
con tanta severit, da biasimare qualsiasi utilit ricavata dal
denaro come illecita e attinente all'usura; mentre altri sono
talmente indulgenti e moderati, che credono scevro dall'infamia
dell'usura qualunque guadagno. Non stiano troppo attaccati alle
loro opinioni; ma prima di dare un parere, esaminino vari
scrittori, che pi di tutti gli altri sono lodati; poi accettino
quelle parti, che sanno sicuramente confermate sia per la
dottrina sia per l'autorit. E se sorge discussione, mentre viene
preso in esame qualche contratto, non si offendano per nulla
coloro che seguono l'opinione contraria, n questa sia accusata
come se fosse da punire con le pi gravi pene, specialmente se
non sia priva della dotta testimonianza di uomini illustri;
poich le ingiurie e le offese spezzano il vincolo della carit
cristiana e apportano al popolo enorme e dannoso cattivo esempio.
In terzo luogo, coloro che voglion mantenersi immuni e liberi da
ogni taccia di usura, e vogliono dare il loro denaro ad altri in
modo da ricavarne solo un guadagno legittimo, debbono essere
esortati a dichiarare prima il contratto che sta per essere
concluso, a spiegare le condizioni da porre e l'interesse che
pretendono da quel danaro: cose queste che contribuiscono molto
non solo a evitare le inquietudini e gli scrupoli di coscienza,
ma anche a legittimare il contratto: inoltre chiudono l'adito
alle discussioni, che spesso si debbono intavolare perch appaia
chiaramente se il denaro, che sembra che sia stato dato ad altri
in modo lecito, contenga in realt, o no, un'usura simulata.
In quarto luogo vi esortiamo a non lasciare adito agli sciocchi
discorsi di coloro che vanno dicendo che in questo momento si sta
intavolando sulle usure una questione, che consiste solo nel
nome; perch il denaro che per qualsiasi ragione si d ad altri
rende per lo pi un interesse. Quanto ci sia falso e lontano
dalla verit comprendiamo facilmente se consideriamo che la
qualit di un contratto  assolutamente diversa e lontana dalla
natura di un altro; e che parimenti molto fra di loro discordano
le conseguenze di due contratti diversi fra di loro.
Effettivamente  pi che evidente la differenza che intercorre
fra l'interesse che legittimamente si trae dal denaro, e che
perci si pu tenere sia dal punto di vista materiale che morale;
e il guadagno che illegittimamente si ricava dal denaro, e che
perci, sotto entrambi i punti di vista,  decretato che debba
essere restituito.  chiaro dunque che in questo momento
sull'usura non si pone una questione che  oziosa perch dal
denaro che si presta ad altri si percepisce per lo pi qualche interesse.
Soprattutto abbiamo pensato di dovervi esporre queste cose, nella
speranza che voi eseguiate tutto ci che da Noi  prescritto per
mezzo di questa Lettera: che provvediate anche con opportuni
rimedi, come confidiamo, se per caso, a cagione di questa nuova
questione delle usure, sorgano nella vostra Diocesi disordini, o
si apportino correnti corruttrici per minare la candida purezza
della buona dottrina: da ultimo impartiamo a voi e al gregge
affidato alla vostra vigilanza l'Apostolica Benedizione.
Roma, presso Santa Maria Maggiore, l'1 Novembre 1745, anno VI
del Nostro Pontificato.
BENEDETTO PP. XIV
