                        LETTERA ENCICLICA
                       DEL SOMMO PONTEFICE
                        BENEDETTO PP. XIV
                      "LIBENTISSIME QUIDEM"
    AI VENERABILI FRATELLI PATRIARCHI, PRIMATI, METROPOLITI,
                      ARCIVESCOVI E VESCOVI
                   CHE HANNO PACE E COMUNIONE
                     CON LA SEDE APOSTOLICA
                       VENERABILI FRATELLI
                 SALUTE E APOSTOLICA BENEDIZIONE
Veramente con somma letizia cogliamo ogni occasione che a Noi si
offre per spronare i vostri animi a dedicare assidua cura al
ripristino della disciplina ecclesiastica. Infatti siamo
consapevoli che alla dignit del Sommo Pontificato alla quale
Noi, pur senza merito, fummo elevati,  congiunta la
sollecitudine verso le altre Chiese, affidata a Noi che ben
conosciamo l'esiguit delle nostre forze. Pertanto l'argomento
della presente Lettera riguarda esclusivamente il digiuno che nel
tempo della Quaresima  prescritto ai fedeli secondo un'antica
usanza e per legge della Chiesa. Consideriamo superfluo
pronunciare un lungo discorso sulla istituzione della Quaresima e
citare tutti gli Atti dei Padri e dei Concili i su questa materia
che a Noi non parrebbe difficile ma piuttosto inopportuna e in
nessun modo consentanea a Voi, in quanto vi giudichiamo eminenti
per merito di dottrina e per conoscenza dei Canoni e della Storia
Sacra. Pertanto a scrivere questa Lettera fummo indotti da quelle
severe parole del Sinodo Tridentino che nella Sessione 25 sulla
Riforma prescrisse ai Vescovi di consacrare ogni studio allo
scopo che i fedeli affidati alla loro cura, con grande devozione
applichino le prescrizioni dei Sacri Canoni... "In modo che siano
ossequienti a tutte le norme e in particolare a quelle che
conducono alla mortificazione della carne, come la scelta dei
cibi e i digiuni".
Non appena fummo designati a reggere la Chiesa bolognese (alla
quale fummo trasferiti dalla Sede Anconetana per concessione di
Clemente XII di felice memoria) pubblicammo un Mandato che 
inserito nel libro primo, decimoquinto capitolo, delle Nostre
Istruzioni per gli uomini di Chiesa: in esso indicammo parecchi
impedimenti, per cui eravamo del parere che non si dovessero
sciogliere dalle regole del digiuno coloro che, per giusta causa
e per antecedente intervento di una legittima autorit, non
osservavano l'astinenza della Quaresima; costoro, ripetiamo, non
devono essere esonerati dal digiuno, in quanto non  loro lecito
ogni giorno apparecchiare la tavola due volte e non una sola e
con il supplemento di un pasto serale che per consuetudine fu
concesso ai digiunanti. Infine, elevati a questa Sede Pontificia,
abbiamo nuovamente sottoposto ad esame l'intera questione e
abbiamo altres raccomandato a prestigiose persone di esaminarla
con somma diligenza e poscia di esporre a Noi le loro opinioni.
Compiuti questi atti, decidemmo di porre fine a tale controversia
e decretammo che in avvenire n a favore di una cittadinanza n
di un villaggio sia concessa particolare o generale facolt di
consumare carni a tavola in tempo di digiuno o di Quaresima, se
non si frappone l'accordo di osservare il digiuno o un unico
pasto. E si aggiunga anche l'avvertimento che non  affatto
lecito imbandire la stessa tavola di carni e di pesci. E invero,
risolte con questo criterio questioni fin troppo complesse,
abbiamo deciso di prescrivere un unico pasto quotidiano anche a
coloro che regolarmente ottennero di consumare carni, quando
viene indetto il digiuno; (abbiamo deciso) di estirpare quella
perversa consuetudine, invalsa gi troppo tra molti, di portare
in tavola carni con pesci, dopo che essi furono dispensati
dall'obbligo dell'astinenza quaresimale, soprattutto per la
ragione che, mangiando pesce, possono gravemente compromettere la salute.
Dalle Nostre Lettere Apostoliche risultano evidenti queste
disposizioni che in forma di Breve inviammo a tutti i Vescovi del
mondo cattolico nell'anno 1741; la prima Lettera comincia con Non
ambigimus; l'altra con In suprema.
Noi certamente a nessuno mai abbiamo concesso di mangiar carne,
quando  previsto il tempo di Quaresima o altro digiuno, fatta
salva la condizione dichiarata e scritta che abbiamo sopra
ricordato. Parimenti provammo una grande gioia quando ricevemmo
in risposta numerose lettere e i vostri Mandati del tutto
consentanei con le Nostre Lettere Apostoliche, in quanto con essi
cercate di sospingere i popoli ad osservare devotamente la
disciplina proposta.
Intanto, pubblicate le stesse Lettere Apostoliche che poco prima
abbiamo citato, parecchi cavilli sono stati escogitati da alcuni,
come Noi, del resto, avevamo sospettato e facilmente previsto. Ci
furono sottoposte numerose domande, di scarso rilievo a nostro
giudizio, poich esse cadono o sono dissolte dalle parole della
stessa Legge o da un giudizio approfondito. Nondimeno al Sacro
Tribunale della Penitenzieria, consapevole ed espertissimo di
tali questioni, affidammo il commento delle stesse domande e ad
ognuna esso diede risposta piena e convincente, quante volte fu d'uopo.
L'Arcivescovo di Compostella, primo inquisitore nei Regni di
Spagna, recentemente defunto, Ci invi una lunga lettera in cui
enumerava parecchie difficolt che contrastavano con le Nostre
Lettere Apostoliche, circa il modo di tradurle in pratica, per la
ragione che non pochi Teologi pervennero a diverse opinioni e
sentenze nel risolvere alcune questioni, cui le Nostre Lettere
Apostoliche offrivano motivo e occasione; perci su di esse
chiedeva il Nostro giudizio. Invero la lettera dell'Arcivescovo
sorprese Noi, gi sopraffatti da circostanze assai gravi e
difficili. Tuttavia, mentre passavamo in rassegna le questioni
esposte nella lettera, parve a Noi che non fosse opportuna la
richiesta di dare risposta ad esse, come se, una volta risolte,
non restasse alcun ostacolo o impedimento, alle nostre Lettere
Apostoliche, ma che piuttosto esse non risultassero propizie al
fine desiderato dai cavillosi obiettori. Per di pi la lettera
dell'Arcivescovo ridondava di molte espressioni e argomentazioni
oscure; perci, sebbene molti Ci esortassero a non dare risposta
alcuna all'Arcivescovo, Noi gli demmo ugualmente soddisfazione,
discutendo le affermazioni pi significative della sua lettera e
riducendo a sintesi tutte le questioni. In primo luogo
dichiarammo che si doveva imputare alle Nostre occupazioni, se
eravamo costretti a dargli una tardiva risposta; lodammo il suo
zelo e anche approvammo vivamente che, incerto e dubbioso, si
fosse rivolto a questa Santa Sede per chiedere consiglio. Di poi
non tralasciammo di rispondere alle questioni proposte, tuttavia
richiamandolo all'insegnamento dei Sommi Pontefici cui spetta di
redigere le Leggi, di decidere in materia di disciplina e di non
tenere in alcun conto coloro che oppongono motivi di dubbio tali
da turbare e sovvertire le istituzioni.
Non appena inviata la lettera, l'Arcivescovo comp il corso di
sua vita; pertanto i Nostri responsi contenuti nella lettera non
sono stati accolti n fatti conoscere a coloro che avevano
sollevato i problemi. Di poi essi proposero ugualmente a Noi non
poche di quelle stesse questioni avanzate dai Vescovi spagnoli,
per cui ricorremmo agli stessi responsi che prima avevamo dato
all'Arcivescovo di Compostella.
Inoltre i pi insigni Teologi italiani non mancarono di
commentare egregiamente le Nostre Lettere Apostoliche dell'anno
1741: cos avvenne del responso che demmo all'Arcivescovo di
Compostella il giorno 8 luglio 1744 e che essi introdussero come
integra premessa nei loro libri. Ma poich tali libri a Voi forse
non sono ancora pervenuti o perch, distratti da altri impegni,
non avete potuto sfogliarli, a questa Lettera Enciclica
accludiamo anche quella che scrivemmo (come si  detto
ripetutamente) all'Arcivescovo di Compostella, perch sappiate
quale disciplina dovete osservare nelle vostre Diocesi e perch
non vi trattengano le difficolt se verranno avanzate da uomini capziosi.
"Al Venerabile Fratello Arcivescovo di Compostella. Il Papa
Benedetto XIV. Venerabile Fratello, salute e Apostolica Benedizione.
Se la Tua Fraternit vorr seco riflettere da quante e assai
gravi e severe preoccupazioni siamo oberati e, soprattutto in
queste circostanze cos difficili, quanto Ci impegni la
sollecitudine verso tutte le Chiese, imposta alla Nostra
fragilit, certo non si stupir se tanto a lungo  stata rinviata
la risposta a quella lettera in cui chiedesti di risolvere con
apostolica autorit alcune dispute sorte in Spagna, a proposito
delle due Nostre lettere a tutti i Vescovi, del 30 maggio e del
22 agosto dell'anno 1741, con le quali costringevamo entro giusti
limiti l'accentuata rilassatezza del digiuno ecclesiastico.
Piuttosto ti verr fatto di pensare al Nostro singolare amore per
la devotissima Chiesa spagnola, onde Noi, sebbene affaticati da
immensa mole di problemi, mettiamo a disposizione la Nostra
autorit per sgomberare il cammino della salvezza da ogni
perplessit. Sebbene nel pubblicare le preannunciate
Costituzioni, non avessimo altro proposito che di coartare
l'arbitrio di pochi Teologi che, troppo fidenti nell'ingegno, si
compiacciono di opinioni peregrine; sebbene n ozio n arroganza
fosse per Noi stabilire ci che con sottile indagine si poteva
dedurre dalle regole del digiuno da Noi proposte; tuttavia con
singolare paterna carit abbracciamo gli Spagnoli, cos
tenacemente devoti alla Romana Sede, e in tale considerazione
abbiamo tenuto le tue suppliche e volentieri abbiamo rivolto
l'animo a lenire la vostra ansiet; pertanto decidemmo di
dirimere Noi stessi le questioni da te evidenziate.
Esse si propongono dunque nei seguenti termini:
I) Sono da respingere, perfino con tassativo precetto, quelle
regole che nelle Nostre predette Lettere in forma di Breve
prescrivono un unico pasto e vietano la confusione delle vivande?
Rispondiamo: Coloro che concedono la facolt di mangiare carni in
tempo vietato, sono gravemente colpevoli di dare le stesse
facolt, non altrimenti che se ad esse aggiungessero queste
duplici condizioni, ossia di consumare un solo pasto al giorno e
di tenere distinte le vivande. E invece, coloro che fanno uso di
tali facolt, sono obbligati, per tassativa disposizione, ad
adempiere ad entrambe le condizioni.
II) Coloro cui fu concesso di mangiar carni, possono mangiare in
uno spuntino serale quella porzione di carne che  consentita ai
digiunanti?
Rispondiamo: Non  lecito ma  doveroso consumare quel cibo e
quella bevanda di cui fruiscono i digiunanti di retta e
scrupolosa coscienza.
III) Coloro che hanno il permesso di mangiare carni in tempo di
digiuno e devono consumare un unico pasto, sono tenuti a
rispettare l'ora prescritta ai digiunanti?
Dichiariamo: Devono rispettarla.
IV) Quali sono i cibi consentiti che non possono essere associati
a quelli interdetti?
Rispondiamo: Le stesse carni sono cibi consentiti a coloro ai
quali fu concesso di mangiar carni, mente i pesci sono un
alimento interdetto a tal punto che l'uno e l'altro cibo non
possono essere assunti insieme. Tuttavia non sono esclusi dal
mangiar pesce coloro che hanno solo la facolt di mangiar uova e
latticini.
V) Forse che il precetto di non mescolare l'uno e l'altro genere
di vivanda si estende anche alle domeniche di Quaresima?
Affermiamo: Si estende.
VI) Forse che questa regola riguarda anche coloro che, in base
alla Bolla Crociata, possono mangiare uova e latticini?
Replichiamo: Nelle predette Nostre Lettere Apostoliche nulla 
stato deciso che riguardi la comprensiva Lettera della Crociata.
Perci coloro che di essa si compiacciono, ne ponderino lo
spirito con rigorosa attenzione e si comportino secondo la sua
normativa. Si guardino poi dal considerarsi prosciolti, con
qualche futile pretesto, dalle leggi ivi prescritte.
VII) Forse che i due ricordati precetti sono validi anche fuori
di Quaresima?
Si risponde: Sono validi fuori Quaresima l'uno e l'altro
precetto; cio quello dell'unico pasto, con le altre leggi
esposte nella seconda e nella terza risposta a queste domande; e
anche l'altro che vieta di mescolare cibi leciti con i proibiti,
come si  precisato nella quarta domanda.
Ti  stata chiarita a fondo, Venerabile Fratello, ogni questione
che, come tu scrivi, ha in voi suscitato il dubbio derivante
dalle Nostre Lettere Apostoliche citate di frequente. In questo
caso, lodammo la tua decisione di interrogare la suprema Romana
Sede, affinch i Pastori possano, con libero e non vacillante
passo, procedere nell'educare il gregge a una sana dottrina;
nella decisione che hai preso riconoscemmo la devozione ispanica
che considera non esservi per s nessuna sicurezza se non
proveniente dalla Cattedra di San Pietro, per cui la Spagna si
procur tanta gloriosa e splendida fama e il frutto di fede
incorrotta. D'altra parte dovete evitare (e ci soprattutto
riguarda Te che ricopri il distinto incarico di Arcivescovo e di
Inquisitore) che non vi sia alcun modo di discutere e di
dubitare, nell'esaminare le Costituzioni della Sede Apostolica,
per l'eccessiva fretta di esaurire l'argomento. Inoltre, occorre
dedicare assiduo impegno al fine di risolvere del tutto fra voi
quei dubbi che facilmente discutendo emergono, data la diversit
degli ingegni, in modo che gli animi non oscillino in
disquisizioni interminabili, tanto pi che le stesse Apostoliche
Costituzioni rivelano chiaramente lo scopo a cui tendono e a qual
fine prontamente pu essere diretto tutto ci che sembri
suscitare il dubbio. Se di ci si rendessero conto coloro che
sollevarono parecchi dubbi sulla presente problematica, avrebbero
sciolto il nodo a loro vantaggio. Era evidente infatti che non
avevamo in animo altra intenzione se non quella di tenere a freno
i vividi ingegni di taluni Teologi che, oltrepassando fin troppo
i termini del sacro digiuno e in parte dimentichi di una
istituzione di natura divina, rivolta a mortificare il corpo,
blandivano questo funesto avversario dello spirito. Se alcuni
venissero subito a sapere ci che nelle proposte questioni
occorre definire, n a te recherebbero molestia e neppure a Noi
che siamo pressati ovunque da urgenti impegni. Non sottrarrebbero
quel tempo che tuttavia volentieri impieghiamo a mostrarvi il
retto cammino, per il singolare e sollecito amore che portiamo
alla vostra gente, al fine di chiarire in che modo incoraggiare
il vostro percorso entro questioni di tal natura. Non resta,
Venerabile Fratello, che affettuosamente impartire a te
l'Apostolica Benedizione e lo facciamo di tutto cuore, come pegno
della Nostra particolare benevolenza. Dato l'8 luglio 1744".
Stando cos le cose, Ci sembra di avere abbastanza adempiuto al
Nostro dovere, in modo che coloro ai quali  consentito mangiar
carni, quando  prescritto ai fedeli il digiuno in tempo di
Quaresima o fuori di Quaresima, non escano dai limiti di un solo
pasto, n consentano di procurarsi carni e insieme pesci a tavola
e neppure escogitino sofismi per offuscare di tenebre la Legge.
Ancora restano poche questioni che reclamano il Nostro
intervento. Gi da molti anni avvertimmo che non solo molte
persone in ogni citt italiana sono state dispensate
dall'astinenza quaresimale per decisione vostra, ma che per di
pi ci si chiede con insistenza di liberare dall'astinenza tutta
la Cittadinanza e tutta la Diocesi. Perci avvenne che in talune
Comunit e Diocesi, tutti i fedeli, gi da molti anni e senza
distinzione alcuna, consumino carni durante la Quaresima. Ci
reca a Noi la pi grande preoccupazione, tanto pi che abbiamo
appreso da attendibili testimoni che in certe regioni del
settentrione  liberamente consentito il consumo di latte e uova
per tutto il periodo Quaresimale, poich per parecchi anni fu
richiesta tale facolt e la si ottenne dalla Sede Apostolica; e
perci quei popoli si convinsero che non occorreva rivolgersi
nuovamente al Pontefice per ottenere un tale permesso, ma che
potevano bastare le precedenti concessioni ottenute anno per
anno, in modo che fosse confermato l'uso del latte e delle uova
per la Quaresima. Inoltre pensiamo che debbano essere tenute
nella massima considerazione quelle parole del Concilio
Tridentino: "Come per utilit pubblica giova talvolta attenuare
il vincolo della legge, in modo che sia pi pienamente appagato
il bene comune al sopraggiungere di condizioni di necessit; cos
troppo spesso violare la legge, e piuttosto con l'esempio che per
precisa scelta di persone e di cose essere indulgenti verso i
postulanti, equivale ad aprire a ciascuno un varco alla
trasgressione delle leggi" (De Reformatione, sess. 25, cap. 18).
Nelle Nostre Lettere Apostoliche che nell'anno 1741 inviammo a
tutti i Vescovi cattolici, pensammo di sbarrare il varco a questa
corruttela con quel metodo e quelle parole che qui di nuovo
richiamiamo: "Il dovuto paterno zelo di ciascuno di Voi e
l'obbligo della carit richiedono che rendiate noto a tutti e
annunciate che a nessuno, senza giusta causa e senza consiglio
dell'uno e dell'altro medico, n alla moltitudine, n al popolo,
n alla cittadinanza, n a gente sicuramente integra (se non per
gravissima e urgente necessit e nei casi prescritti dai Sacri
Statuti dei Canoni, con la dovuta riverenza verso questa Santa
Apostolica Sede), sia da concedere la dispensa dal digiuno
quaresimale tutte le volte che occorre, n essa sar da usurpare
con risoluta audacia, n potr essere richiesta alla Chiesa con
superbia e arroganza, come apprendemmo che altrove fa parte del
costume".
Dunque Noi abbiamo seguito questa norma, quando dichiarammo
immune dall'astinenza quaresimale la moltitudine o il popolo o
un'intera cittadinanza. Anzitutto il Vescovo del luogo dovette
chiedere a Noi questa dispensa e testimoniare che si trattava di
gravissima e urgente necessit. Di poi le carni furono vietate se
ci parve che il consumo di uova e di latticini fosse sufficiente.
Solo allora fu concessa la facolt di mangiar carni, quando ci
fosse giudicato assolutamente necessario per interposta
testimonianza del Vescovo o quando risultasse insufficiente
rimedio alla necessit la sola concessione di uova e latticini.
Quante volte poi per nostra decisione fu abolita l'astinenza,
prescrivemmo tuttavia giorni determinati nei quali si doveva
osservare totale astinenza, naturalmente nel giorno delle Ceneri,
nei giorni delle Quattro Tempora, le vigilie da trascorrere
secondo il precetto, i giorni della settimana che precedono la
domenica delle Palme. Talora comprendemmo anche tutta la
settimana delle Ceneri; talvolta prescrivemmo l'astinenza anche
nelle Seste Ferie e nei Sabati, sebbene la facolt da Noi
trasmessa comprendesse il solo consumo di latte e di uova.
Infine, sempre aggiungemmo quella regola per cui non doveva
essere violata in nessun modo la legge del digiuno che prevede un
solo pasto al giorno e che vieta di imbandire la tavola di carni
e pesci insieme.
Mentre esaminavamo con rigore il motivo di questa nostra
decisione, non ci acquietammo del tutto perch solleciti e
dubbiosi che la causa esposta da un Vescovo del luogo, da Noi
ritenuta atta a dispensare dall'astinenza quaresimale, forse non
era di tale natura da avere in s vera ed urgente necessit.
Infatti abbiamo avuto sempre presente ai nostri occhi
l'intenzione di non far nulla di contrario alla ragione, nulla di
inconsulto e di avventato. Del pari sono confitte nel nostro
animo le parole che San Bernardo rivolse al Pontefice Eugenio:
"Fate ci perch potete; ma il problema  se dobbiate agire e in
che modo" (De consideratione, Lib. 3, cap. 4). Tuttavia
accordammo fiducia a coloro che l'avevano meritata e per
l'appunto ai Vescovi dei luoghi. In nessun altro modo, infatti,
si pu essere solleciti verso le singole Chiese e Diocesi, se non
si ha fiducia nei Vescovi che le amministrano. Ma in avvenire,
affinch questa questione sia affrontata nel modo pi avveduto,
non vi riesca increscioso volgere l'animo agli argomenti che vi
abbiamo sottoposto.
Non ignorate che da Innocenzo III, Predecessore Nostro (cap.
Consilium de observatione ieiuniorum) fra le giuste cause di
dispensa dall'astinenza delle carni in tempo di digiuno,  stata
compresa una vera e manifesta malattia: "A proposito di coloro
che si ammalano durante la Quaresima, o in altri ricorrenti
digiuni, e chiedono che sia loro accordato il consumo della
carne, rispondiamo che siccome la necessit non soggiace alla
legge, puoi e devi accedere al desiderio degli infermi quando lo
esige la necessit, in modo di evitare ad essi un maggiore
pericolo". Nello stesso modo deliberarono, molto tempo prima di
Innocenzo III, i Padri dell'ottavo Concilio Toletano che fu
celebrato nell'anno 653: "Chiunque per inevitabile necessit e
per spossatezza dovuta a evidente gracilit, oppure anche per
incapacit dovuta alla vecchiaia, nei giorni di Quaresima os
provare a mangiar carni, non solo sar colpevole verso la
domenica di Resurrezione, ma anche escluso dalla Santa Comunione
di quel giorno... Coloro poi che o l'et incurva o la gracilit
estenua o la necessit coarta, non osino violare le proibizioni,
prima di aver ottenuto licenza da un Sacerdote" (Conc. Toletano, can. 9).
Non vi  chi non comprenda che tali motivi sono sufficienti
perch alcuni siano giudicati immuni dalle regole del digiuno e
dall'astinenza ma non perch il popolo o una intera cittadinanza
ottenga lo stesso privilegio. Chi infatti pu essersi convinto
che tutti i cittadini di una stessa Citt o Diocesi siano colpiti
nello stesso tempo da gravissimo morbo, o che tutti si trovino
nella stessa condizione di contrarre una pericolosa malattia? A
meno che comprendiamo quelle malattie che provengono dalle
intemperie del cielo o da infezione, di cui tra poco parleremo,
chi pu credere mai che tutto il Popolo di una Diocesi possa
essere sfibrato da generale languore o estenuato da estrema vecchiaia?
In verit non bisogna considerare motivo sufficiente per
esonerare una Cittadinanza o un Popolo dall'astinenza quaresimale
e per consentirgli le carni se per caso i pesci o le uova sono
venduti a caro prezzo. Infatti le Citt sono abitate sia da
cittadini poveri che da ricchi; fra essi, poi, alcuni guadagnano
la vita con il lavoro e il sudore, altri invece fin troppo
abbondano di beni e di ricchezze. Pertanto se per acquistare
pesci bisogna pagare un caro prezzo, questo favorisce i cittadini
poveri e non i ricchi; cos argomentano alcuni Teologi di non
troppo severa disciplina, la cui opinione emendammo nel terzo
libro, nono capitolo, che facemmo stampare a Bologna.
Inoltre si deve considerare del tutto vana quella trovata per cui
si dovrebbero dispensare dall'astinenza quaresimale le
Cittadinanze o le Diocesi ove si accampino eserciti, in quanto i
soldati di stanza in quei luoghi per nulla rispettano le norme
dell'astinenza. Tale circostanza dovrebbe spronare gli animi dei
cittadini a praticare il digiuno con devozione e secondo il rito
appunto perch i soldati, colpiti da tanta virt di temperanza,
seguano il loro esempio. Si pu addurre un solo argomento, a
favore della giusta causa: le soldatesche recano alla
cittadinanza una tale penuria di ortaggi e di olio, sebbene non
rispettino il digiuno quaresimale, che i prezzi di quei prodotti
subiscono un forte aumento. E allora bisogna applicare quelle
regole che poco innanzi abbiamo indicato: si mettano a confronto
pesci e uova con il prezzo pi elevato. Pertanto le malattie
eccezionali, per quanto frequenti, non siano addotte come motivo
di remissione dell'astinenza, salvo che le stesse comuni malattie
non siano estese a tutti i cittadini per qualche inquinamento
atmosferico; e infine non si devono neppure stimare i prezzi
degli ortaggi, dell'olio, dei pesci e delle uova di un'importanza
tale per cui tutta la Cittadinanza o la Diocesi pretendano di
essere esonerati dal digiuno canonico quaresimale e dalla
temperanza. Se poi Ci richiederete fondati e legittimi motivi per
ottenere tale facolt, ne esamineremo soprattutto due, di cui il
primo deriva dal diritto canonico, l'altro invece  stato desunto
dalla stessa esperienza, maestra di verit.
Innocenzo III, che abbiamo citato pi sopra (nello stesso cap.
Consilium de observatione ieiuniorum) all'Arcivescovo Bracarense
che chiedeva quale penitenza si dovesse infliggere a coloro che
nel tempo di Quaresima non si erano astenuti dalle carni per
estrema povert e penuria di viveri, per cui molti erano uccisi
dalla fame, rispose con queste parole: "Se poi chiederai quale
penitenza si debba assegnare a coloro che sono costretti a
mangiare carni nei giorni quaresimali, mentre incombono tempi di
fame e perci gran parte della gente perisce per mancanza di
viveri, rispondiamo che in tale contingenza riteniamo che quei
tali non siano da punire. Per costoro tuttavia rivolgi preghiere
a Dio, n ad essi (fino a un certo punto) si ascriva colpa
alcuna; perch  proprio di menti sane temere la colpa l dove in
minor grado si rinviene la colpa". Se un Vescovo di questi tempi,
indotto dall'esempio dell'Antistite Bracarense, chiedesse lo
stesso parere alla Sede Apostolica, sarebbe considerato come un
inetto e un ingenuo. Ma da quel secolo felicissimo per la Chiesa
era tenuto in gran conto, come  giusto, il precetto della
Quaresima. Perci con grande severit erano inquisiti coloro che
non ubbidivano affatto, sebbene intervenisse la giusta causa a
farli sembrare liberi da quel precetto; n si teneva in
considerazione tornaconto alcuno di Principi, sebbene la loro
incolumit fosse ritenuta congiunta con la felicit dello Stato,
come Noi diffusamente dimostrammo nel decimo quinto capitolo,
primo libro delle Nostre Istituzioni. Ma prescindendo da quelle
molte altre questioni che in proposito potrebbero essere da Noi
accumulate, per prima cosa abbiamo desunto dal responso di
Innocenzo III che si pu dispensare una intera Cittadinanza
dall'astinenza di Quaresima quando non ci siano a sufficienza
quei beni senza i quali non pu essere rispettato il precetto
della Quaresima. Pertanto se realmente in qualche luogo non ci si
pu procurare n olio n pesci, allora  lecito permettere agli
abitanti di quel luogo di consumare latte e uova. Se anche questi
cibi realmente scarseggiano, allora si concede facolt anche ai
sani di mangiar carne, salva sempre la clausola di osservare il digiuno.
L'isola di San Domenico nell'America Meridionale, nelle questioni
temporali,  sottomessa al nostro carissimo in Cristo figlio
Nostro Ludovico, Cristianissimo Re di Francia, n su lui sovrasta
alcun Vescovo. Il Prefetto dei Padri della Compagnia di Ges,
nell'anno 1742, Ci chiese se da una concessione a lui fatta dalla
Sede Apostolica di dispensare dal consumo di carni, di uova e di
latticini in tempo di digiuni e di Quaresima, si poteva dedurre
che anche a lui fosse data facolt di esonerare singole persone e
in pi anche una moltitudine di uomini e tutti gli abitanti del
suo distretto, quando avesse giudicato, davanti a Dio, che tale
provvedimento poteva giovare. Avuta risposta che a lui era stata
concessa facolt di permettere l'esonero a singole persone, ma
non a una moltitudine di uomini e a tutti gli abitanti del suo
distretto, invoc tale concessione. Come motivo addusse la
venefica qualit dei pesci; l'esiguo numero dei pescatori che,
pescando lontano dall'isola consegnavano pesci fetidi o guasti
per l'eccessivo calore; la povert di quella popolazione che non
poteva comprare l'olio necessario per i cibi quaresimali; la
scarsezza infine di olio e di legumi che in quella regione
facilmente si alterano o sono divorati dai vermi. Quindi,
discussa a fondo la questione in Nostra presenza nella
Congregazione Generale della Santa Romana e Universale
Inquisizione nel giorno 12 aprile 1742 e tenuto conto di una
regione assai remota, da cui era impossibile inoltrare ogni anno
un ricorso alla Sede Apostolica; indulgenti verso le esigenze dei
fedeli ammalati nelle isole di giurisdizione francese in America,
concedemmo facolt ai Prefetti delle Missioni di quei luoghi, nel
caso di vera ineluttabile necessit e soltanto da un anno
all'altro, persistendo il predetto stato di necessit (e non in
altro caso n in altro modo) che potessero far consumare e
ripartire fra quegli stessi fedeli popoli affidati al loro
governo, l'eccedenza di uova e di latticini e anche di carni in
tempo di Quaresima, dopo aver prescritto, nel momento stesso di
quella distribuzione, l'osservanza del digiuno con un unico
pasto, e dopo aver gravato la coscienza dei sunnominati Prefetti,
se non avessero fatto uso della facolt concessa secondo il prescritto.
Ma ora veniamo all'esperienza. Quindici anni fa, per quasi tutta
l'Europa, un morbo che procurava infiammazione di petto infier a
tal punto che questa esiziale peste si diffuse da una provincia
all'altra. Ci avvenne negli anni 1730, 1733, 1740. Sebbene tale
morbo, che assaliva tutte le et e tutte le categorie di uomini,
producesse soltanto una moderata infiammazione nel petto,
tuttavia ai vecchi, naturalmente gi debilitati dall'et, recava
estremo danno; infatti ad esso facevano seguito febbri acute e
mortali. La stessa malattia traeva a rischio anche i pi giovani,
appena fossero afflitti da mal di petto. Da ultimo il morbo colp
a tal punto i petti, che di poi sopraggiunsero gravissime
complicazioni. Scrittori di medicina testimoniano in modo
eccellente che altre volte una siffatta malattia, recando con
grande pericolo infiammazione di petto, riduceva gli ammalati in
fin di vita. Pertanto se professori di medicina convocati e
seriamente ammoniti di rispondere conforme a verit, con parere
unanime ammettono (come Noi stessi constatammo quando ancora
dimoravamo a Bologna) che la malattia  di tale natura quale pi
sopra abbiamo descritto, per cui nessuna et pu esserne libera
ed incolume; e affermano che lo stesso contagio minaccia quegli
stessi cittadini considerati salvi ed integri; e che inoltre si
contribuisce assai a scacciare o a evitare quella tal peste, se
gli ammalati come i sani si astengono dai pesci, dall'olio e
parimenti dal latte e dalle uova; se, dico, cos stanno le cose,
allora fuor da ogni dubbio si deve giudicare la peste motivo
sufficiente (che si basa sull'esperienza e che, approvato sempre,
 da approvare anche in futuro) per esonerare il Popolo, ossia
l'intera Cittadinanza, dal precetto di non mangiare carne.
Nessuna difficolt vi deve trattenere dal consultare i medici pi
insigni. Dovete parimenti evitare che, qualunque sia il loro
parere, tralascino di metterlo per iscritto: se infine questa
condizione viene a mancare, non si conceda facolt alcuna alla
Cittadinanza o alla Diocesi, di mangiar carni o latticini in
tempo di Quaresima: ci risulta assolutamente necessario. Succede
anche che i medici, con incredibile faciloneria, siano soliti
giudicare cittadini singoli liberi e immuni dal precetto di
Quaresima (e perci dovete severamente ammonirli, affinch con
l'indulgenza non prostrino le loro anime).
Quando poi si propone di introdurre tale provvedimento a favore
di tutti i cittadini, allora Noi stessi Ci accorgemmo come (i
medici) si mostrassero diffidenti, ansiosi e solleciti. Infine se
vorranno scorrere quelle dottrine che in Italia e fuori famosi
autori medici divulgarono a stampa, facilmente apprenderanno che
da essi l'astinenza e la frugalit sono vivamente raccomandate;
apprenderanno a introdurre un discrimine tra le malattie; a
mostrare con valide ragioni come in nessun modo, nel curare certe
malattie, si prescriva che un brodetto e le carni sostituiscano i
pesci, l'olio e gli ortaggi. Apprenderanno poi che giova agli
ammalati consumare olio o latte, tolte loro le carni come
prescrive il digiuno. Infine s'informino con la maggiore
diligenza e scrivano con accuratezza sulle malattie di petto (che
in genere attecchiscono in tutti) perch non siano colpiti dalla
stessa malattia coloro che ancora sopravvivono immuni dalla comune peste.
Ritenemmo di dovervi indicare queste questioni. Non resta che
esortarvi perch non troppo facilmente chiediate il permesso, per
tutta la Comunit o la Diocesi, di consumare carni e latticini in
tempo di Quaresima. Anzi, bisogna finalmente stroncare la
consuetudine per la quale gi da molti anni in certi luoghi
queste facolt erano solitamente concesse. Per esperienza voi
potrete scoprire che l'astinenza della Quaresima non reca alcun
danno alle persone delicate o fiacche e che non si contano molte
persone fra gli ammalati o i morti per questa causa.
Noi stessi abbiamo seguito questa consueta regola a Roma e a
Bologna (la cui sede ancora Ci appartiene) quando si era al tempo
di Quaresima. Se anche voi rispetterete tale regola e non Ci
chiederete facilmente la facolt di dispensare dall'astinenza
quaresimale tutta una Cittadinanza o Diocesi oppure (se sia
necessario giudicatelo voi) non Ci sar sottoposta una istanza di
dispensa se non quando siano rispettate le condizioni predette,
allora non solo matureranno quei frutti che gi indicammo, ma
eviterete anche l'onta della ripulsa e inoltre Ci risarcirete di
quella pena che proviamo quando non accogliamo affatto di vostri
voti. Infine con grande amore abbracciamo Voi tutti e impartiamo
a Voi e ai Vostri Popoli l'Apostolica Benedizione.
Dato dalla Residenza di Castel Gandolfo, il 10 giugno 1745, anno
quinto del Nostro Pontificato.
BENEDETTO PP. XIV.
